Disegno di Legge Fini-Bossi n° 975

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE

Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono aggiunte le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;

b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all’OCSE;».

2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

3. Alle minori entrate dovute dall’applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l’anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla presente legge.

 

Art. 2.
(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».

 

Art. 3.
(Politiche migratorie)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.».

 

Art. 4.
(Permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, anche per la durata,»;

b) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «non rilasciati per motivi di lavoro»;
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.»;
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».

 

Art. 5.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di nullità:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;

b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.».

 

Art. 6.
(Facoltà inerenti il soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,».

 

Art. 7.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro».

 

Art. 8.
(Carta di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

 

Art. 9.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».

 

Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone, è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto.»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente decreto.

3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».

 

Art. 11.
(Espulsione amministrativa)

1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ai sensi dell’articolo 14.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove necessario, da un interprete.»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo.»;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».

 

Art. 12.
(Esecuzione dell’espulsione)

1. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5-ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

 

Art. 13.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

1. L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena».

 

Art. 14.
(Determinazione dei flussi di ingresso)

1. All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

 

Art. 15.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

1. L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza:

a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 2582,28 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica».
2. All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».

 

Art. 16.
(Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)

1. L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.

2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;

b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».

 


Art. 17.
(Lavoro stagionale)

1. L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12».

 

Art. 18.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

 

Art. 19.
(Attività sportive)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica».

 

Art. 20.
(Ricongiungimento familiare)

1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli»;

2) la lettera d) è abrogata;

b) commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».

 

Art. 21.
(Centri di accoglienza e accesso all’abitazione)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».

 

Art. 22.
(Aggiornamenti normativi)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo».

 

Art. 23.
(Disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».


CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 24.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

 

Art. 25.
(Procedura semplificata)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente.

Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui, all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

Art. 1-sexies. - (Contributi) – 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
Art. 1-septies. - (Norma transitoria) – 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 26.
(Norme transitorie e finali)

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

4. Dall’applicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27.
(Norma finanziaria)

1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per l’anno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:

a) quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno;

b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per 67,14 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) > (1) Stima prudenziale tenuto conto che i bassi livelli di retribuzione risultano esenti da imposta e che, per talune figure di datore, il costo del lavoro è deducibile.