Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative
di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo
le parole «organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS),» sono aggiunte le seguenti: «delle
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti
allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE)»;
b) allarticolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo
le parole «a favore delle ONLUS» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti allOCSE;».
2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione
e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione
delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene
conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati
al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione
clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
3. Alle minori entrate dovute dallapplicazione del
comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per lanno
2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dallanno
2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione
dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla presente
legge.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato «testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998», dopo larticolo 2, è inserito
il seguente:
«Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) 1. È istituito il Comitato per
il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente decreto, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per listruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso
il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti
dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità
e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno,
della giustizia, delle attività produttive, dellistruzione,
delluniversità e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, delleconomia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
allattuazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le
politiche comunitarie sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con
le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 3, il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 31 dicembre dellanno precedente a quello
di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari
e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte
ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto
di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per lanno precedente.».
Art. 4.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno
rilasciati», sono inserite le seguenti: «, anche
per la durata,»;
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata
del permesso di soggiorno» sono aggiunte le seguenti:
«non rilasciati per motivi di lavoro»;
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
è rilasciato a seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non
può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale,
la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a
tre annualità, per la durata temporale annuale di cui
ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con
un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente
in caso di abuso.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo
26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può
avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana
che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto
di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellinterno e allINPS per linserimento
nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo
22. Uguale comunicazione è data al Ministero dellinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di
cui allarticolo 29.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non può essere superiore a due anni.»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo
di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie
in attuazione dellAzione comune adottata dal Consiglio
dellUnione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.»;
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne
altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera
di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta
di soggiorno, è punito con le pene previste dallarticolo
476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale».
Art. 5.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo larticolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea
o apolide, contiene, a pena di nullità:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata
sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese
di provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto
in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo
sportello unico per limmigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione.».
Art. 6.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 6, comma 1, dopo le parole: «prima
della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti
previsti dallarticolo 26 da parte dellUfficio
territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,».
Art. 7.
(Sanzioni per linosservanza degli obblighi di comunicazione
dellospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro».
Art. 8.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 9.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 11, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Il Ministro dellinterno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellinterno promuove altresì
apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane
competenti in materia di controlli sullimmigrazione
e le autorità europee competenti in materia di controlli
sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
Art. 10.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nel territorio dello
Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero lingresso
degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio
di un altro Stato»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque compia attività dirette a favorire
lingresso degli stranieri nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine
di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando
servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti,
ovvero quando il fatto riguarda lingresso di cinque
o più persone, è punito con la pena della reclusione
da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per
ogni straniero di cui è stato favorito lingresso
in violazione del presente decreto.»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire
lingresso degli stranieri nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine
del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito
lingresso in violazione delle norme del presente decreto.
3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi
3 e 3-bis si applicano le disposizioni dellarticolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;
d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una
nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita
o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti
elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati
al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi
da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte
la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti
il traffico aereo».
Art. 11.
(Espulsione amministrativa)
1. Allarticolo 13 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lespulsione è disposta in ogni caso
con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta
allautorità giudiziaria, che può negarlo
solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate
in relazione allaccertamento della responsabilità
di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti
per reati connessi, e allinteresse della persona offesa.
In tal caso lesecuzione del provvedimento è sospesa
fino a quando lautorità giudiziaria comunica
la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto
il nulla osta, provvede allespulsione con le modalità
di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lautorità giudiziaria non provveda entro quindici
giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ai
sensi dellarticolo 14.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione
la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con
il quale revoca o dichiara lestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione.
Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione,
se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
E sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine
di prescrizione del reato più grave per il quale si
era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della
custodia cautelare, questultima è ripristinata
a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nullaosta allespulsione non può
essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dallarticolo
12 del presente decreto.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Lespulsione è sempre eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, lespulsione
contiene lintimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
laccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo
si sottragga allesecuzione del provvedimento.»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede lautorità
che ha disposto lespulsione. Il termine è di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta
il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto
anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono
a certificarne lautenticità e ne curano linoltro
allautorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
allautorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nellambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove necessario, da un
interprete.»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con larresto da sei mesi ad un anno
ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, già denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre
consentito larresto in flagranza dellautore del
fatto e, nellipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro lautore del
fatto si procede con rito direttissimo.»;
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine
più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni,
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato
nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 12.
(Esecuzione dellespulsione)
1. Allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento
dellidentità e della nazionalità, ovvero
lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni.
Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere
lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione dellordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è
punito con larresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma
5-ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio
dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater
è obbligatorio larresto dellautore del
fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
lesecuzione dellespulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
Art. 13.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)
1. Larticolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione) 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare
la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice
di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi
in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellarticolo 163 del codice penale nè le cause
ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente
decreto, può sostituire la medesima pena con la misura
dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque
anni.
2. Lespulsione di cui al comma 1 è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui allarticolo 13, comma
4.
3. Lespulsione di cui al comma 1 non può essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più
delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo
13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto,
che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo
13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, è disposta lespulsione.
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dallarticolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma
5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalità, acquisite le informazioni
degli organi di polizia sullidentità e sulla
nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione
è comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale
di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti
giorni.
7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma
5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione
o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque,
lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione
è eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dellaccompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci
anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente
nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione
è ripristinato e riprende lesecuzione della pena».
Art. 14.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Allarticolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «quote riservate»
sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non
comunitari, nonchè»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio».
Art. 15.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. Larticolo 22 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato) 1. In ogni provincia è istituito
presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno
sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero
procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati
stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
con uno straniero residente allestero deve presentare
allo sportello unico per limmigrazione della provincia
di residenza:
a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione
delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese
di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente
il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando
la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte
nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego
di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede
a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti
dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
il centro trasmette allufficio territoriale richiedente
una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole
altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso
senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro,
lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,
ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato
ha validità per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito,
a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice
fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione.
Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca
presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato
il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta
ivi conservato ed, a cura di questultima, trasmesso
in copia allautorità consolare competente ed
al centro per limpiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto
di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con
la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per laccertamento
e lirrogazione della sanzione è competente il
prefetto.
8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono allINPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per laccesso
al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti;
lINPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari»,
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario
competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo
di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario
ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione
ai centri per limpiego, anche ai fini delliscrizione
del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, è punito con larresto da
tre mesi ad un anno e con lammenda di 2582,28 euro per
ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallarticolo
25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese
ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività
di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere
il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
allestero; in assenza di accordi specifici, il Ministro
del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione
centrale per limpiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del
presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica».
2. Allarticolo 26, comma 5, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma
3-ter, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo».
Art. 16.
(Prestazione di garanzia per laccesso al lavoro)
1. Larticolo 23 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) 1. Nellambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversità
e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le
regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti
nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono
essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei paesi di origine.
2. Lattività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano allinterno dello Stato;
b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano allinterno dei paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività
di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata
al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione
del presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri
che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 17.
(Lavoro stagionale)
1. Larticolo 24 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) 1. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi
dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni
di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata
al centro per limpiego competente, che verifica nel
termine di cinque giorni leventuale disponibilità
di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo
22, comma 3.
2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia
comunque lautorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
dalla richiesta del datore di lavoro.
3. Lautorizzazione al lavoro stagionale ha validità
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
allaccorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni
di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso
paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui allarticolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani
e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti
per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi
e le misure complementari relative allaccoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12».
Art. 18.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto,
in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Art. 19.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto,
in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro
e delle politiche sociali, è determinato il limite
massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico
o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI
con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica».
Art. 20.
(Ricongiungimento familiare)
1. Allarticolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«qualora non abbiano altri figli»;
2) la lettera d) è abrogata;
b) commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata
allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale di Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata
con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Lufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso
la questura competente, lesistenza dei requisiti di
cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
linteressato può ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti
dal comma 5».
Art. 21.
(Centri di accoglienza e accesso allabitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Laccesso alle misure di integrazione
sociale è riservato agli stranieri non appartenenti
a paesi dellUnione europea che dimostrino di essere
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia
ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti
vigenti in materia».
Art. 22.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico
del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti:
«prefettura-ufficio territoriale del Governo».
Art. 23.
(Disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, allarticolo 30, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al
comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora
sia accertato che al matrimonio non è seguita leffettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. Lultimo periodo del comma 5 dellarticolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è
sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento».
Art. 25.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo larticolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo
fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può,
tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario
alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel
territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità
o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti
di viaggio o didentità, oppure abbia, al suo
arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda
di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento
del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti
casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata
dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera
o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento
di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma
2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del
comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti
asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro
centottanta giorni dallapprovazione della presente legge.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche
e le modalità di gestione di tali strutture.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui allarticolo 14 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata
di cui allarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si
sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso
di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) 1. Nei casi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo
1-bis è istituita la procedura semplificata per la
definizione della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma
2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui
la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza
per richiedenti asilo di cui allarticolo 1-bis, comma
3. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede allaudizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma 2, lettera
b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta
è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di
cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in
corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico
la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta
giorni per consentire lespletamento della procedura
di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dellistanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro
quindici giorni provvede allaudizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni.
4. Lallontanamento non autorizzato dai centri di cui
allarticolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla
domanda.
5. Lo Stato italiano è competente allesame delle
domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui
al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi
della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge
23 dicembre 1992, n. 523.
6. Leventuale ricorso avverso la decisione della commissione
territoriale è presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni,
anche dallestero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento
dal territorio nazionale; il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato
a rimanere sul territorio nazionale fino allesito del
ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) 1. Presso
gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento
di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto
del Ministro dellinterno, sono presiedute da un funzionario
della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dellente territoriale
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e da un rappresentante dellAlto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni
possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari
afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione
in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza
del Ministero degli affari esteri. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla commissione territoriale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allaudizione.
La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è
ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto
di asilo) 1. La Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione
nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellinterno
e degli affari esteri. La Commissione è presieduta
da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario
della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà
civili e dellimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante
del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna amministrazione
designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale,
ove necessario, può essere articolata in sezioni di
analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento
delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento
dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di
dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche
e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui, allarticolo 1-bis, comma
3, sono stabilite le modalità di funzionamento della
Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Contributi) 1. Possono essere concessi
contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza
e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o
altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui allarticolo
1-bis, comma 3.
Art. 1-septies. - (Norma transitoria) 1. Fino allemanazione
del regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, rimangono
in vigore la normativa e le procedure attuali».
CAPO III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 26.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione
ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione
ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento
emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione
ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione,
sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente
alle seguenti finalità:
a) razionalizzare limpiego della telematica nelle
comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi
già realizzati a riguardo o in via di realizzazione
presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione
di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito
il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco,
in particolari situazioni di emergenza, può disporre
lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo
40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni
sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato,
fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio
medesimo.
4. Dallapplicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e
16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
Art. 27.
(Norma finanziaria)
1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dallattuazione
degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera
a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di
euro per lanno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:
a) quanto a 18,59 milioni di euro per lanno 2002 ed
a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione
della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere
la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel
caso in cui cessino lattività lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate
dallINPS allentrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dellinterno;
b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per lanno 2001, allo
scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro laccantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per 67,14 milioni di euro laccantonamento
relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di
euro laccantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1) > (1) Stima prudenziale tenuto conto che i bassi livelli
di retribuzione risultano esenti da imposta e che, per talune
figure di datore, il costo del lavoro è deducibile.
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