Lo Statuto di Azione Giovani

Art. 78 dello Statuto di A.N
Azione Giovani è l' organizzazione unica ed ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale. La partecipazione di O.G. alla vita interna del movimento è regolata dagli art. 21,29,32,35,38,41,45. Adotta un regolamento interno per disciplinare la propria vita interna, il quale, per la prima adozione e le successive proposte di modifica, viene sottoposto alla ratifica del Presidente del Movimento che in tal senso delibera, sentito l'Esecutivo Politico Nazionale.

PROPOSTA di MODIFICA dell' ART. 49
Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: "i Presidenti dei Circoli…" la frase: "e, laddove esistente, il Coordinatore comunale di A.G." PROPOSTA di MODIFICA dell' ART. 50 Aggiungere al 1° capoverso: La gestione amministrativa del capitolo di spesa relativo all' O.G. è assicurata dal Segretario Nazionale Amministrativo giovanile, nominato dal Presidente di O.G. Il Segretario Nazionale Amministrativo giovanile si attiene al regolamento ed alle procedure previste dal Dipartimento Amministrativo, e sottopone il bilancio preventivo e consuntivo all' approvazione del Segretario Nazionale Amministrativo del Movimento.

REGOLAMENTO INTERNO

CAPO 1 - FINALITA', EMBLEMA E NORME DI ADESIONE

Art. 1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è l' organizzazione unica e ufficiale dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale e che si impegna a diffondere nelle nuove generazioni il movimento dell'identità nazionale nella più vasta prospettiva europea, in coerente adesione ai valori spirituali e tradizionali del nostro popolo. L' emblema di A.G. è la fiaccola tricolore.

Art. 2 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici. Per i Dirigenti Nazionali il limite di età è elevato a 32 anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è rieleggibile fino al compimento del 35° anno di età. Raggiunti i limiti di età la carica non è più rinnovabile e l'avvicendamento deve avvenire, al più tardi, alla prima scadenza statutaria utile. Tali cariche esecutive possono essere ricoperte solo dagli iscritti di A.N.

CAPO II - GLI ORGANI POLITICI

Art. 3 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto da almeno 10 membri riuniti per affinità territoriale, ambientale o tematica. Il Presidente di un Circolo di A.G. costituito nell'ambito di un Circolo di A.N., fa parte di diritto del direttivo del Circolo.

Art. 4 (Coordinatori provinciali o territoriali)
I Circoli sono federati nei corrispondenti coordinamenti provinciali di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N. Ne fa altresì parte il Presidente Provinciale universitario in quanto iscritto nel coordinamento. Il Presidente Provinciale nomina e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale composto da non più di quindici e non meno di cinque membri, tra i quali obbligatoriamente il responsabile universitario nel caso di territori con presenza di Atenei o facoltà distaccate. La ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente Nazionale, e si dà per acquisita in mancanza di comunicazione avverse dopo 30 gg dall'invio della richiesta. Il Presidente Provinciale, nell'ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel territorio di propria competenza. Il Presidente Provinciale dura in carica due anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Nomina, sentito il parere degli iscritti, i Presidenti dei Circoli, ad eccezione dei Circoli di studenti universitari così come previsto nel successivo art. 10. Raccoglie il tesseramento annuale e le relative quote di adesione, curandone l'inoltro alla Direzione Nazionale. Può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento, negare la ratifica dell'adesione nei casi in cui ritenga opportuno adottare tale provvedimento. In tal caso, curerà comunque l'inoltro delle domande in sospeso, sulle quali deciderà la Direzione Nazionale.

Art. 5 (Coordinatori Regionali)
Nell'ambito di una stessa Regione è costituito il Coordinatore Regionale, con funzioni di collegamento, coordinamento e di verifica dell'attuazione degli indirizzi politici determinati dalla Direzione Nazionale. Il Coordinatore riferisce periodicamente in tal senso all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinatore Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale, costituita dai Presidenti Provinciali, dai Dirigenti Nazionali iscritti nella Regione, e dai Presidenti Provinciali universitari oltre che dal Coordinatore uscente. La Direzione Nazionale può deliberare a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto la costituzione di un Coordinatore Regionale tra più province, facenti o no parte della stessa Regione, al fine di soddisfare esigenze particolari di rodine organizzativo.

Art. 6 (Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina gli indirizzi politici generali nell'ambito dei deliberati dell'Assemblea Nazionale, esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi. Approva a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le modifiche al presente regolamento. E' costituita da trenta membri eletti dall'Assemblea Nazionale, da quindici membri del Consiglio Universitario Nazionale, dei quali 10 eletti e 5 nominati dal Presidente Universitario e da non più di quindici membri nominati dal Presidente Nazionale. Si articola al suo interno in Dipartimenti in misura non superiore a quattordici, che corrispondono ad unità organizzative o ad aree progettuali e di intervento politico, culturale e sociale. I Dipartimenti sono diretti da Dirigenti Nazionali, salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale. Un Dipartimento può, al fine di meglio approfondire e diffondere le strategie e le tematiche che gli sono proprie, promuovere previa autorizzazione del Presidente Nazionale la convocazione di un'assemblea nazionale tematica, aperta a tutti i dirigenti e i militanti impegnati nel campo specifico in questione, e alle eventuali associazioni esterne al Movimento.

Art. 7 (Esecutivo Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale è composto dai responsabili dei Dipartimenti, fino ad un massimo di quindici compreso il Presidente Nazionale. Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale universitario che coordina il Dipartimento Università. E' l'organo deliberativo di A.G., coadiuva il Presidente Nazionale nell'opera di conduzione del movimento giovanile, esercita le facoltà e le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento Interno.

Art. 8 (Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto ogni due anni dall'Assemblea Nazionale, rappresenta in ogni sede politicamente e giuridicamente le finalità e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo e la Direzione Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo i relativi incarichi e fino a quindici Dirigenti Nazionali così come previsto dall'articolo 6. Può convocare per particolari necessità i Coordinatori Regionali unitamente alla Direzione Nazionale. Può, per gravi e giustificati motivi, commissariare un Presidente Provinciale o un Coordinatore Regionale, fissando contestualmente nel termine di 3 mesi la data dell'assemblea elettiva per la ripresa della regolare attività. I Reggenti non hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive, alle quali partecipano con sola facoltà di parola. Le proposte di commissariamento vengono esaminate dall'Esecutivo Nazionale. Delibera, di concerto con la Direzione Nazionale, sui ricorsi concernenti il tesseramento. Il Presidente Nazionale di A.G. può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di A.N., qualora questi ravvisi gli estremi per adottare simile provvedimento. Richiesta in tal senso può essere rivolta al Presidente di A.N. dai due terzi della Direzione Nazionale.

Art. 9 (Assemblea Nazionale)
L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo di O.G., elegge il Presidente Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati di diritto dell'Assemblea Nazionale:

- il Presidente Nazionale uscente; - i membri della Direzione Nazionale (in carica da almeno 60gg); - i Coordinatori Regionali eletti; - i Presidenti Provinciali eletti;
- i Presidenti Provinciali universitari eletti; Sono delegati elettivi:
- i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale ai votanti delle relative assemblee.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum in prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi due. I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati collegati ad un candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad adottare il regolamento delle Assemblee in sintonia con le indicazioni esposte nel presente Regolamento Interno.

CAPO III - ASSOCIAZIONI E SIGLE "PARALLELE" O "DI AREA"

Art. 10 (Università)
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi prevalentemente alla politica universitaria, si costituiscono in appositi Circoli di Ateneo, uniche strutture di A.G. deputate a svolgere attività all'interno dell'Università. Il Presidente di Ateneo viene eletto ogni due anni dagli iscritti al medesimo Circolo. Analogamente, gli iscritti ai Circoli di più Atenei ricadenti nello stesso Coordinamento Provinciale, eleggono il Presidente Provinciale Universitario. Nel caso di province dove esiste un unico Ateneo la carica di Presidente di Ateneo coincide con quella di Presidente Provinciale universitario. Il Presidente Provinciale universitario è eletto dagli iscritti ai Circoli di Ateneo. A livello di Ateneo e, dove necessario, il Presidente nomina un Direttivo universitario. Il presidente di Ateneo o, se esiste, Provinciale, nomina un direttivo universitario composto fino ad un massimo di 8 membri, fa parte di diritto del Direttivo del Coordinamento Provinciale di A.G., nella qualità di Vice-Presidente, tranne nel caso di facoltà distaccate. I Presidenti di Ateneo, i Presidenti Provinciali Universitari, i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, i Dirigenti Nazionali Universitari, i Dirigenti Nazionali di A.G. iscritti all'Università costituiscono l'Assemblea Nazionale Universitaria, che elegge il Presidente Nazionale Universitario e i dieci membri elettivi del C.U.N. In caso di gravi conflitti tra il Presidente Provinciale di A.G. e il Presidente Universitario, decide il Presidente Nazionale di A.G. sentito il Presidente Nazionale Universitario. Per poter meglio intervenire nella realtà universitaria, il Dipartimento Università è autorizzato ad adottare una sigla ed un simbolo proprio, da utilizzare nelle attività esterne, nella presentazione delle liste elettorali, ecc. Il Presidente Nazionale Universitario è di diritto Vice-Presidente Nazionale Vicario di A.G. Il Presidente Nazionale Universitario può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale di A.G. per gravi motivi, in accordo con il Presidente Nazionale di A.N.

Art. 11
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di associazioni parallele o di area qualora ne ravvisi l'opportunità, per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate le competenze attribuite, i margini di autonomia organizzativa, le relazioni istituzionali con A.G.

CAPO IV - INCOMPATIBILITA'

Art. 12
La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale. Nel caso in cui un Presidente Provinciale venga eletto Coordinatore Regionale deve essere convocata l'Assemblea entro 3 mesi. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale Universitario.

NORMA TRANSITORIA
In via transitoria il Presidente degli Universitari è nominato dal Presidente di A.G. che provvede entro sei mesi a convocare l'assemblea Nazionale Universitaria. Sono altresì prorogate tutte le cariche dei segretari provinciali e regionali del FdG e dei responsabili dei gruppi di Ateneo che saranno rinnovate entro sei mesi con le relative assemblee.