Art.
78 dello Statuto di A.N
Azione Giovani è l' organizzazione unica ed ufficiale dei
giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza Nazionale.
La partecipazione di O.G. alla vita interna del movimento è
regolata dagli art. 21,29,32,35,38,41,45. Adotta un regolamento
interno per disciplinare la propria vita interna, il quale, per
la prima adozione e le successive proposte di modifica, viene sottoposto
alla ratifica del Presidente del Movimento che in tal senso delibera,
sentito l'Esecutivo Politico Nazionale.
PROPOSTA
di MODIFICA dell' ART. 49
Al secondo comma, aggiungere dopo le parole: "i Presidenti
dei Circoli
" la frase: "e, laddove esistente, il
Coordinatore comunale di A.G." PROPOSTA di MODIFICA dell' ART.
50 Aggiungere al 1° capoverso: La gestione amministrativa del
capitolo di spesa relativo all' O.G. è assicurata dal Segretario
Nazionale Amministrativo giovanile, nominato dal Presidente di O.G.
Il Segretario Nazionale Amministrativo giovanile si attiene al regolamento
ed alle procedure previste dal Dipartimento Amministrativo, e sottopone
il bilancio preventivo e consuntivo all' approvazione del Segretario
Nazionale Amministrativo del Movimento.
REGOLAMENTO
INTERNO
CAPO
1 - FINALITA', EMBLEMA E NORME DI ADESIONE
Art.
1 (finalità)
"AZIONE GIOVANI" è l' organizzazione unica e ufficiale
dei giovani che si riconoscono nelle finalità di Alleanza
Nazionale e che si impegna a diffondere nelle nuove generazioni
il movimento dell'identità nazionale nella più vasta
prospettiva europea, in coerente adesione ai valori spirituali e
tradizionali del nostro popolo. L' emblema di A.G. è la fiaccola
tricolore.
Art.
2 (limiti di età)
Possono iscriversi ad A.G. tutti i giovani compresi tra i 14 e i
30 anni compiuti che non siano iscritti ad altri partiti politici.
Per i Dirigenti Nazionali il limite di età è elevato
a 32 anni. Il Presidente Nazionale dura in carica ed è rieleggibile
fino al compimento del 35° anno di età. Raggiunti i limiti
di età la carica non è più rinnovabile e l'avvicendamento
deve avvenire, al più tardi, alla prima scadenza statutaria
utile. Tali cariche esecutive possono essere ricoperte solo dagli
iscritti di A.N.
CAPO
II - GLI ORGANI POLITICI
Art.
3 (Circoli)
L'Unità fondamentale di A.G. è il Circolo, composto
da almeno 10 membri riuniti per affinità territoriale, ambientale
o tematica. Il Presidente di un Circolo di A.G. costituito nell'ambito
di un Circolo di A.N., fa parte di diritto del direttivo del Circolo.
Art.
4 (Coordinatori provinciali o territoriali)
I Circoli sono federati nei corrispondenti coordinamenti provinciali
di A.N. Il Presidente Provinciale di A.G. fa parte dell'Esecutivo
Provinciale di A.N. a norma dell'art. 45 dello Statuto di A.N. Ne
fa altresì parte il Presidente Provinciale universitario
in quanto iscritto nel coordinamento. Il Presidente Provinciale
nomina e presiede le riunioni di un Direttivo Provinciale composto
da non più di quindici e non meno di cinque membri, tra i
quali obbligatoriamente il responsabile universitario nel caso di
territori con presenza di Atenei o facoltà distaccate. La
ratifica del Direttivo Provinciale spetta al Presidente Nazionale,
e si dà per acquisita in mancanza di comunicazione avverse
dopo 30 gg dall'invio della richiesta. Il Presidente Provinciale,
nell'ambito del quadro delineato dalle direttive nazionali, ha facoltà
esecutiva e autonomia organizzativa e politica nel territorio di
propria competenza. Il Presidente Provinciale dura in carica due
anni e viene eletto dall' Assemblea degli iscritti. Nomina, sentito
il parere degli iscritti, i Presidenti dei Circoli, ad eccezione
dei Circoli di studenti universitari così come previsto nel
successivo art. 10. Raccoglie il tesseramento annuale e le relative
quote di adesione, curandone l'inoltro alla Direzione Nazionale.
Può, con motivazione scritta da allegare al tesseramento,
negare la ratifica dell'adesione nei casi in cui ritenga opportuno
adottare tale provvedimento. In tal caso, curerà comunque
l'inoltro delle domande in sospeso, sulle quali deciderà
la Direzione Nazionale.
Art.
5 (Coordinatori Regionali)
Nell'ambito di una stessa Regione è costituito il Coordinatore
Regionale, con funzioni di collegamento, coordinamento e di verifica
dell'attuazione degli indirizzi politici determinati dalla Direzione
Nazionale. Il Coordinatore riferisce periodicamente in tal senso
all'Esecutivo Nazionale. Il Coordinatore Regionale viene eletto
dall'Assemblea Regionale, costituita dai Presidenti Provinciali,
dai Dirigenti Nazionali iscritti nella Regione, e dai Presidenti
Provinciali universitari oltre che dal Coordinatore uscente. La
Direzione Nazionale può deliberare a maggioranza dei 2/3
degli aventi diritto al voto la costituzione di un Coordinatore
Regionale tra più province, facenti o no parte della stessa
Regione, al fine di soddisfare esigenze particolari di rodine organizzativo.
Art.
6 (Direzione Nazionale)
La Direzione Nazionale è l'organo che elabora e determina
gli indirizzi politici generali nell'ambito dei deliberati dell'Assemblea
Nazionale, esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi.
Approva a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le modifiche
al presente regolamento. E' costituita da trenta membri eletti dall'Assemblea
Nazionale, da quindici membri del Consiglio Universitario Nazionale,
dei quali 10 eletti e 5 nominati dal Presidente Universitario e
da non più di quindici membri nominati dal Presidente Nazionale.
Si articola al suo interno in Dipartimenti in misura non superiore
a quattordici, che corrispondono ad unità organizzative o
ad aree progettuali e di intervento politico, culturale e sociale.
I Dipartimenti sono diretti da Dirigenti Nazionali, salvo casi eccezionali
da sottoporre all'approvazione dell'Esecutivo Nazionale. Un Dipartimento
può, al fine di meglio approfondire e diffondere le strategie
e le tematiche che gli sono proprie, promuovere previa autorizzazione
del Presidente Nazionale la convocazione di un'assemblea nazionale
tematica, aperta a tutti i dirigenti e i militanti impegnati nel
campo specifico in questione, e alle eventuali associazioni esterne
al Movimento.
Art.
7 (Esecutivo Nazionale)
L' Esecutivo Nazionale è composto dai responsabili dei Dipartimenti,
fino ad un massimo di quindici compreso il Presidente Nazionale.
Ne fa parte di diritto il Presidente Nazionale universitario che
coordina il Dipartimento Università. E' l'organo deliberativo
di A.G., coadiuva il Presidente Nazionale nell'opera di conduzione
del movimento giovanile, esercita le facoltà e le funzioni
attribuitegli dal presente Regolamento Interno.
Art.
8 (Presidente Nazionale)
Il Presidente Nazionale viene eletto ogni due anni dall'Assemblea
Nazionale, rappresenta in ogni sede politicamente e giuridicamente
le finalità e gli interessi di A.G. Convoca e presiede l'Esecutivo
e la Direzione Nazionale. Nomina l'Esecutivo Nazionale attribuendo
i relativi incarichi e fino a quindici Dirigenti Nazionali così
come previsto dall'articolo 6. Può convocare per particolari
necessità i Coordinatori Regionali unitamente alla Direzione
Nazionale. Può, per gravi e giustificati motivi, commissariare
un Presidente Provinciale o un Coordinatore Regionale, fissando
contestualmente nel termine di 3 mesi la data dell'assemblea elettiva
per la ripresa della regolare attività. I Reggenti non hanno
diritto di voto nelle Assemblee elettive, alle quali partecipano
con sola facoltà di parola. Le proposte di commissariamento
vengono esaminate dall'Esecutivo Nazionale. Delibera, di concerto
con la Direzione Nazionale, sui ricorsi concernenti il tesseramento.
Il Presidente Nazionale di A.G. può essere rimosso dal suo
incarico dal Presidente Nazionale di A.N., qualora questi ravvisi
gli estremi per adottare simile provvedimento. Richiesta in tal
senso può essere rivolta al Presidente di A.N. dai due terzi
della Direzione Nazionale.
Art.
9 (Assemblea Nazionale)
L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo di O.G., elegge
il Presidente Nazionale e trenta dirigenti nazionali, elabora ed
esprime le linee politiche fondamentali per l'intera organizzazione.
Sono delegati di diritto dell'Assemblea Nazionale:
- il
Presidente Nazionale uscente; - i membri della Direzione Nazionale
(in carica da almeno 60gg); - i Coordinatori Regionali eletti; -
i Presidenti Provinciali eletti;
- i Presidenti Provinciali universitari eletti; Sono delegati elettivi:
- i delegati eletti nelle assemblee provinciali in maniera proporzionale
ai votanti delle relative assemblee.
Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei votanti
in prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del quorum
in prima votazione, si dà luogo al ballottaggio tra i primi
due. I Dirigenti Nazionali vengono eletti in base a liste di candidati
collegati ad un candidato alla Presidenza, con ripartizione proporzionale
dei seggi. La Direzione Nazionale è delegata ad adottare
il regolamento delle Assemblee in sintonia con le indicazioni esposte
nel presente Regolamento Interno.
CAPO
III - ASSOCIAZIONI E SIGLE "PARALLELE" O "DI AREA"
Art.
10 (Università)
Gli studenti universitari iscritti ad A.G. che intendono dedicarsi
prevalentemente alla politica universitaria, si costituiscono in
appositi Circoli di Ateneo, uniche strutture di A.G. deputate a
svolgere attività all'interno dell'Università. Il
Presidente di Ateneo viene eletto ogni due anni dagli iscritti al
medesimo Circolo. Analogamente, gli iscritti ai Circoli di più
Atenei ricadenti nello stesso Coordinamento Provinciale, eleggono
il Presidente Provinciale Universitario. Nel caso di province dove
esiste un unico Ateneo la carica di Presidente di Ateneo coincide
con quella di Presidente Provinciale universitario. Il Presidente
Provinciale universitario è eletto dagli iscritti ai Circoli
di Ateneo. A livello di Ateneo e, dove necessario, il Presidente
nomina un Direttivo universitario. Il presidente di Ateneo o, se
esiste, Provinciale, nomina un direttivo universitario composto
fino ad un massimo di 8 membri, fa parte di diritto del Direttivo
del Coordinamento Provinciale di A.G., nella qualità di Vice-Presidente,
tranne nel caso di facoltà distaccate. I Presidenti di Ateneo,
i Presidenti Provinciali Universitari, i delegati eletti nelle Assemblee
Provinciali, i Dirigenti Nazionali Universitari, i Dirigenti Nazionali
di A.G. iscritti all'Università costituiscono l'Assemblea
Nazionale Universitaria, che elegge il Presidente Nazionale Universitario
e i dieci membri elettivi del C.U.N. In caso di gravi conflitti
tra il Presidente Provinciale di A.G. e il Presidente Universitario,
decide il Presidente Nazionale di A.G. sentito il Presidente Nazionale
Universitario. Per poter meglio intervenire nella realtà
universitaria, il Dipartimento Università è autorizzato
ad adottare una sigla ed un simbolo proprio, da utilizzare nelle
attività esterne, nella presentazione delle liste elettorali,
ecc. Il Presidente Nazionale Universitario è di diritto Vice-Presidente
Nazionale Vicario di A.G. Il Presidente Nazionale Universitario
può essere rimosso dal suo incarico dal Presidente Nazionale
di A.G. per gravi motivi, in accordo con il Presidente Nazionale
di A.N.
Art.
11
La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di
associazioni parallele o di area qualora ne ravvisi l'opportunità,
per creare strumenti di penetrazione nel mondo giovanile più
efficaci e specifici. In tal caso devono essere chiaramente indicate
le competenze attribuite, i margini di autonomia organizzativa,
le relazioni istituzionali con A.G.
CAPO
IV - INCOMPATIBILITA'
Art.
12
La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella
di Presidente Provinciale. Nel caso in cui un Presidente Provinciale
venga eletto Coordinatore Regionale deve essere convocata l'Assemblea
entro 3 mesi. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile
con quella di Presidente Provinciale Universitario.
NORMA
TRANSITORIA
In via transitoria il Presidente degli Universitari è nominato
dal Presidente di A.G. che provvede entro sei mesi a convocare l'assemblea
Nazionale Universitaria. Sono altresì prorogate tutte le
cariche dei segretari provinciali e regionali del FdG e dei responsabili
dei gruppi di Ateneo che saranno rinnovate entro sei mesi con le
relative assemblee.
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