Statuto
degli studenti e delle studentesse
DPR
24 giugno 1998, n. 249
Regolamento
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997,
n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art.
1 (Vita della comunità scolastica)
1.
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante
lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più
ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda
il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella
vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà
di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
Art.
2 (Diritti)
1.
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste,
di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative
autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà
tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile
alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con
le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta
dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche
su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi
e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento
ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo
tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento
e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola
promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela
della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a)
un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo
e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9.
La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio
del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello
di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola
secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati
a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo
di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art.
3 (Doveri)
1.
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad
assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni
lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative
e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture,
i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere
accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art.
4 (Disciplina)
1.
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano
i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento
ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa
e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente
né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità
di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità
del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica
per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali
o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi,
anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art.
5 (Impugnazioni)
1.Per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per
i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma
1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato
dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale
fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola
in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore
da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti
e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale,
e presideuto da una persona di elevate qualità morali e civili
nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica.
Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri
due genitori.
Art.
6 (Disposizioni finali)
1.
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e
dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni
singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
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