3) Conoscere le norme di circolazione per
i pedoni ed i ciclisti. |
Codice della Strada
Art. 190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e
sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate
a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia
dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai
pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati,
prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti
pedonali, dei sottopassaggi e dei sovra passaggi. Quando questi non esistono,
o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata
nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi
di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente
agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite
da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle
parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 19,68 a € 78,72.
Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento
medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando
la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte
capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o
accompagnata da cane guida, o comunque altrimenti riconoscibile,
attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque
prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti
scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,60 a € 262,40.
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore
a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla
destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere
il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento
di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima
libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune
prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso
non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente
assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo
di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 19,68 a € 78,72. La sanzione
è da € 32,80 a € 131,20 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Art. 377. - Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare
improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio
o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso
e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti
ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio,
la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono
effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e
di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione,
i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente
con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera
tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità
e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono
rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto
di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque
massa, fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica
della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio
stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite
all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento
relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate
a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti
ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti
di direzione.
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