Preambolo
I - Principi Generali
II - Organizzazione
III - Vita Interna
IV - I Congressi
V - Organismi Dirigenti
VI - Organismi di Garanzia
VII - Risorse economiche
VIII - Cariche pub. elettive

IX - Mezzi Comunicazione
X - La tessera
Disposizioni finali

STATUTO DEL PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

 

Preambolo

Il Partito dei Comunisti Italiani è un partito politico di donne e di uomini che opera per organizzare gli operai, i lavoratori, gli intellettuali, i cittadini che lottano, riconoscendosi nei valori della Resistenza, per l’estensione e il rafforzamento delle libertà sancite dalla Costituzione repubblicana e antifascista, per trasformare l’Italia in una società socialista fondata sulla democrazia politica, per affermare gli ideali della pace e del socialismo in Europa e nel mondo. Esso fa riferimento al marxismo e agli sviluppi della sua cultura, alla storia e all’esperienza dei comunisti italiani e persegue il superamento del capitalismo e la trasformazione socialista della società.

I. PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1

Adesione al Partito - Possono iscriversi al Partito dei Comunisti Italiani i cittadini anche immigrati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che indipendentemente dall'etnia, dalle convinzioni filosofiche e dalla confessione religiosa, ne accettino il programma politico e lo statuto, e si impegnino ad agire per realizzarne il programma. L'iscrizione avviene presso l'organizzazione di base di residenza o del luogo di lavoro. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'adesione e la partecipazione ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza.

ART. 2

Diritti e doveri degli iscritti

1) Ogni iscritto al partito ha diritto:

a) di contribuire liberamente alla elaborazione della linea del partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;

b) di partecipare con voto deliberativo alla elezione degli organismi dirigenti del partito, di essere eletto e farne parte ed essere delegato ai congressi di ogni istanza del partito a norma dello statuto.

2) Ogni iscritto al partito è tenuto a:

a) partecipare alle riunioni e svolgere attività di partito, in coerenza agli indirizzi fissati dagli organismi dirigenti;

b) svolgere attività di proselitismo e di informazione della politica del partito;

c) accrescere le proprie conoscenze culturali e politiche, approfondire lo studio della storia e del patrimonio di idee dei comunisti italiani e di tutto il movimento operaio;

d) agire per la più ampia unità delle forze lavoratrici e popolari, contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni democratiche di massa e delle altre associazioni e movimenti democratici, rispettandone e difendendone l'autonomia e operando per la loro democraticità;

e) operare perché si affermino nella società italiana i principi di una società multietnica e solidale;

f) operare perché si affermi nella società italiana il principio di libertà di orientamento sessuale.

II. L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

 

ART. 3

Il Partito dei Comunisti Italiani è organizzato in sezioni (territoriali o di luogo di lavoro), federazioni, comitati regionali.

ART. 4

La sezione - La sezione è l'istanza fondamentale del Partito. La sezione è territoriale, di luogo di lavoro o di studio. Suo organo principale e decisionale è l'assemblea degli iscritti. Ogni sezione territoriale deve essere costituita da almeno 10 iscritti, quelle costituite nei luoghi di lavoro o di studio da almeno 5.

ART. 5

Coordinamenti cittadini e comunali - Nei comuni comprendenti più sezioni, possono essere formati organismi di coordinamento cittadini, per assicurare unitarietà di indirizzi alla attività del partito nel comune, in particolare per le questioni che riguardano le istituzioni. Essi sono formati dai rappresentanti delle sezioni e agiscono sotto la direzione degli organismi dirigenti federali.

ART. 6

La federazione - La federazione è costituita, di norma, su base provinciale, salvo diversa decisione della direzione nazionale. Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte ad apporti esterni al partito.

ART. 7

Le organizzazioni regionali

1) Entro un mese dalla conclusione del congresso nazionale, nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato regionale, organismo eletto dall’assemblea dei delegati al congresso nazionale per ciascuna regione. Il comitato regionale dovrà essere eletto tenendo conto dell’esigenza di adeguatamente rappresentare tutte le realtà federali.

2) Il comitato regionale è l’organismo dirigente cui è demandata la definizione e l’attuazione della linea politica del partito nelle rispettive realtà regionali, in armonia con la linea nazionale.

3) Nella medesima assemblea dei delegati di cui al punto 1) si elegge in ciascuna regione la commissione regionale di garanzia, composta da cinque membri.

4) Nei paesi di emigrazione dei lavoratori italiani si possono costituire federazioni del Partito dei Comunisti Italiani. Vi aderiscono italiani residenti all'estero sulla base delle norme del presente statuto con i medesimi doveri e diritti. Nei paesi ove si costituiscono più federazioni i rappresentanti delle singole organizzazioni danno vita ad un coordinamento nazionale. Analogo organismo di coordinamento deve essere costituito tra le federazioni dei paesi dell'Unione Europea e della Confederazione svizzera.

Art. 8

L’organizzazione giovanile - La Federazione Giovanile Comunisti Italiani organizza i giovani del Partito dei Comunisti Italiani. Essa regola la propria vita interna con una Carta costitutiva.

Ad essa possono aderire i giovani comunisti dai 14 ai 29 anni di età.

 

 

III. LA VITA INTERNA E LA DEMOCRAZIA DI PARTITO

 

ART. 9

1) Il libero dibattito e la pluralità di posizioni rappresentano l'essenza stessa della vita democratica del Partito, che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi. Tale ricerca vale come criterio ispiratore della vita del Partito in ogni sua istanza ad ogni livello oltre che come strumento di crescita dei quadri nel rispetto e nella solidarietà. La libera espressione di tutte le opinioni è diritto individuale degli iscritti ma non può realizzarsi con la formazione di correnti o altri gruppi organizzati.

2) La vita interna del partito è retta secondo i principi del centralismo democratico. Terminata la discussione e presa una decisione, questa è vincolante per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dirigenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente assunte a maggioranza ed è fatto espresso divieto di rappresentare all’esterno posizioni politiche difformi.

3) Tutti gli organismi e i singoli dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente circa la loro attività agli iscritti al partito, nelle organizzazioni da essi dirette.

 

IV. I CONGRESSI E LE CONFERENZE DI PARTITO

 

ART. 10

I congressi - Per ciascuna istanza e per il partito nel suo complesso il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono vincolanti per tutti, è il congresso. I congressi di sezione, di federazione e regionali definiscono la politica delle rispettive organizzazioni e si pronunciano sui documenti loro sottoposti; eleggono gli organismi dirigenti e di garanzia e i delegati ai congressi delle istanze superiori. Il congresso nazionale stabilisce la linea generale del partito ed elegge gli organismi dirigenti e di garanzia nazionali. Nei congressi di federazione, regionali e nazionali i membri degli organismi dirigenti e di garanzia che non siano delegati hanno diritto alla parola ma non al voto e possono essere eletti negli organismi dirigenti. La presidenza del congresso esercita la funzione dell'organismo dirigente. In apertura dei lavori il congresso definisce il suo ordine del giorno e adotta il regolamento per lo svolgimento dei suoi lavori, in conformità con le norme dello statuto.

ART. 11

Il congresso di sezione - Il congresso di sezione è costituito dall'assemblea generale degli iscritti, secondo norme stabilite dal regolamento congressuale. Il congresso viene convocato dal comitato direttivo di sezione di norma in occasione del congresso nazionale; può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata del comitato federale o su richiesta, parimenti motivata, di un terzo degli iscritti. Il congresso elegge il comitato direttivo e i propri delegati.

ART. 12

Il congresso di federazione

1) Il congresso delle federazioni il cui numero di iscritti non sia superiore a 200 è costituito dall’assemblea generale degli iscritti, la quale elegge una direzione federale.

2) Il congresso federale delle federazioni con più di 200 iscritti è composto dai delegati delle sezioni, eletti proporzionalmente agli iscritti e secondo norme stabilite dal regolamento congressuale. Viene convocato dal comitato federale, di regola, in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Il congresso delle federazioni superiori ai 200 iscritti elegge il comitato federale e i propri delegati.

3) Congressi straordinari di federazione possono essere convocati per decisione motivata del comitato centrale sentito il comitato regionale, o su richiesta motivata di sezioni che raggruppino almeno un terzo degli iscritti; oppure per decisione del comitato federale, con il consenso della direzione del partito.

ART. 13

Il congresso regionale - Il congresso regionale definisce la linea politica del partito nelle diverse regioni. Si tiene ogni tre anni e si svolge sulla base delle norme previste nel regolamento congressuale regionale. E’ convocato in via straordinaria, in accordo con la direzione nazionale, se richiesto da almeno un terzo degli iscritti o dalle federazioni che rappresentano un terzo degli iscritti della regione.Elegge il comitato regionale e la commissione regionale di garanzia.

ART. 14

Il congresso nazionale - L'istanza suprema del partito è il congresso nazionale. Esso è convocato dal comitato centrale almeno ogni tre anni e comprende i delegati di tutte le federazioni, eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti secondo norme stabilite nel regolamento congressuale dal comitato centrale. Congressi nazionali straordinari possono essere convocati su richiesta motivata di federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti su scala nazionale, oppure per deliberazione del comitato centrale. Il Congresso discute e valuta i rapporti sull'attività del comitato centrale, della commissione centrale di garanzia e delle altre questioni poste all'ordine del giorno; fissa la linea politica e il programma del partito; elegge il comitato centrale e la commissione centrale di garanzia; questi in seduta comune eleggono il Presidente del partito, il Segretario nazionale del partito, il tesoriere, la segreteria, la Direzione. L'assemblea congressuale dei delegati, a conclusione dei lavori si insedia fino al successivo congresso come consiglio congressuale del partito. Il consiglio congressuale viene convocato dal Presidente, o dal Segretario in caso di impedimento, su questioni di rilevanza strategica. Il congresso esamina le proposte di modifica dello statuto eventualmente presentate e decide su di esse.

 ART. 15

Conferenza delle lavoratrici e dei lavoratori - E’ istituita la conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori. Si riunisce per dibattere le questioni concernenti il mondo del lavoro e, comunque, almeno una volta l’anno.

ART. 16

Assemblea nazionale delle donne - E’ istituita l’Assemblea nazionale delle donne comuniste.

ART. 17

Il metodo di elezione - Gli organismi dirigenti e di garanzia di qualsiasi istanza di partito sono eletti nelle apposite assemblee con voto diretto e nominativo, a maggioranza degli aventi diritto, secondo le modalità che di volta in volta decide l'assemblea. La votazione è a scrutinio segreto, qualora non decida diversamente la maggioranza dei presenti. In tutti gli organismi dirigenti del partito è ammessa la cooptazione successiva di compagne e compagni, decisa a maggioranza assoluta dei componenti, in misura non superiore a un decimo dei facenti parte.Possono essere sostituiti, con voto a maggioranza, i membri degli organismi dirigenti che, per qualsiasi comprovato motivo, non possano più esercitare le loro funzioni.

 

V. GLI ORGANISMI DIRIGENTI ED ESECUTIVI

ART. 18

Organismi dirigenti ed esecutivi - Fra un congresso e l'altro, la direzione politica del partito spetta agli organismi eletti. Gli organismi esecutivi e dirigenti debbono funzionare collegialmente.

Il Partito dei Comunisti Italiani opera per l’effettiva parità tra i sessi nei propri organismi dirigenti.

 

ART. 19

Il comitato direttivo di sezione - Di norma, la direzione politica del lavoro di sezione è assunta dall’assemblea generale degli iscritti. La sezione può eleggere, in sede congressuale, un comitato direttivo di sezione. Nelle sezioni ove si elegge un comitato direttivo, esso elegge al suo seno il segretario politico, il tesoriere e può eleggere una segreteria. Negli altri casi, questi ultimi vengono eletti dall’assemblea degli iscritti.

ART. 20

Il comitato federale

1) Nelle federazioni con un numero di iscritti non superiore a 200, l’organismo dirigente federale è l’assemblea generale degli iscritti. Quest’ultima elegge una direzione federale ristretta per assicurare lo svolgimento corrente dell’attività di partito, il segretario e il tesoriere della federazione. La direzione federale non può superare, di norma, nel numero, il dieci per cento del totale degli iscritti.

2) Nelle federazioni con più di 200 iscritti, il congresso federale elegge un comitato federale, di non più di cinquanta membri, che rappresenta l'organismo di direzione politica di tutte le organizzazioni di partito della federazione ed esprime la politica del partito nell'ambito territoriale di sua competenza. Il comitato federale elegge fra i suoi membri il Segretario, la Segreteria della federazione e il tesoriere. Può eleggere un Presidente ed un direttivo. Il tesoriere ed il Presidente (qualora eletto) fanno parte di diritto della Segreteria.

3) L’assemblea generale degli iscritti di cui al punto 1) o il comitato federale di cui al punto 2), decidono di tutte le questioni relative alla propria competenza territoriale

ART. 21

Il comitato regionale - Il Partito dei Comunisti Italiani si struttura su base regionale. Pertanto, il comitato regionale è il massimo organismo di direzione politica nella regione. In seduta comune con la commissione regionale di garanzia il comitato regionale elegge fra i propri componenti il segretario, il tesoriere e la segreteria, che deve essere formata da compagne e compagni di varie federazioni. Nelle regioni ove esiste una federazione di città metropolitana con più di cinquecento iscritti, l’elezione del segretario e della segreteria regionale deve avvenire tenendo conto delle articolazioni provinciali e comunque con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei votanti.

Il segretario regionale è membro di diritto della direzione nazionale del partito e, ove non ne faccia già parte, del Comitato Centrale.

ART. 22

Il comitato centrale - Il comitato centrale è il massimo organismo di direzione politica e di decisione del partito. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi della attività, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale. Il comitato centrale si riunisce di norma ogni tre mesi. In seduta comune con la commissione di garanzia elegge fra i suoi membri la direzione del Partito e la segreteria. Elegge altresì il Presidente del Partito, il Segretario del Partito e il Tesoriere. Il Presidente del Partito, o, in caso di impedimento, il segretario del Partito, convoca le riunioni del comitato centrale e ne presiede i lavori. Il Segretario del Partito convoca le riunioni della Segreteria e della Direzione e ne presiede i lavori. Il Presidente e il tesoriere sono membri di diritto della direzione e della segreteria.

Al fine di attuare la norma di cui al precedente art. 18, il comitato centrale è costituito paritariamente tra i sessi.

Alle riunioni del Comitato centrale partecipa una delegazione della Federazione Giovanile.

 

ART. 23

La direzione - La direzione nazionale del partito esamina e decide le questioni più importanti dell'attività politica corrente e, in conformità agli orientamenti stabiliti dal comitato centrale, dirige il lavoro del partito e ne controlla la realizzazione. La direzione nomina i responsabili nazionali dei settori di lavoro. La direzione risponde del suo operato al comitato centrale e sottopone alla sua discussione e decisione le questioni di rilievo politico attorno alle quali permangono diversità di posizioni. Insieme con i presidenti dei gruppi parlamentari nazionali e con i segretari regionali, discute e approva il bilancio del partito.

La direzione del partito è costituita, fra gli altri, dalla segreteria nazionale, dal presidente della commissione nazionale di garanzia, dal rappresentante della Federazione Giovanile e dai segretari regionali, membri di diritto. La rappresentanza territoriale dei membri delle direzione nazionale non può essere inferiore alla metà del numero complessivo di tale organismo.

ART. 24

La segreteria nazionale - La segreteria nazionale, eletta dal comitato centrale in seduta comune con la commissione centrale di garanzia, provvede ad assicurare la continuità dell'attività politica e organizzativa del partito e decide sulle altre questioni ad essa demandate dalla direzione. E' presieduta dal Segretario del partito. Coordina gli organi di lavoro del comitato centrale, decide la composizione dell'apparato e ne assicura il funzionamento. Segue l'indirizzo degli organi di stampa e di informazione del partito e attua il necessario coordinamento con i gruppi parlamentari. Garantisce il collegamento degli organismi centrali con i comitati regionali e le federazioni.

 

VI. GLI ORGANISMI DI GARANZIA

 

ART. 25

1) Le Commissioni di Garanzia, regionali e nazionale, sono elette in sede congressuale.

2) La Commissione regionale di garanzia è composta da cinque membri ed elegge al proprio seno un presidente. Decide in prima istanza di ogni questione disciplinare, di applicazione e di interpretazione dello statuto, degli eventuali contenziosi sorti nelle rispettive regioni, a livello di sezione o federale o regionale.

3) La Commissione Nazionale di garanzia è composta di cinque membri, esamina le questioni di cui al precedente punto, in seconda istanza o, in prima istanza, quando riguardano i componenti delle commissioni regionali di garanzia.

4) I presidenti delle commissioni di garanzia sono membri di diritto dell’organismo dirigente corrispondente. I membri delle commissioni di garanzia partecipano alle riunioni dell’organismo dirigente con diritto di parola ma non di voto.

5) È compito delle Commissioni di Garanzia, ciascuna nel proprio ambito territoriale e al livello di competenza, deliberare il parere consultivo obbligatorio sui casi di scioglimento di organismi di partito.

6) Le commissioni di garanzia verificano le previsioni di bilanci e dei consuntivi economici. Esse nominano un collegio sindacale di tre membri ai fini del controllo e della verifica degli stessi. Il collegio sindacale elegge al suo interno un presidente. Il collegio sindacale esamina semestralmente la situazione di cassa e certifica entro le previsioni di legge la corretta gestione amministrativa. Al collegio sindacale è inoltre demamandato il controllo sulla corretta applicazione e gestione circa la documentazione e certificazione in ordine alla richiesta dei rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti. Il collegio sindacale e le corrispondenti commissioni di garanzia si riuniscono in seduta comune con i rispettivi organi di direzione per l’approvazione dei bilanci.

7) Per le infrazioni relative a componenti degli organismi nazionali o a compagni investiti di mandato parlamentare nazionale o europeo, è competente la Commissione nazionale di garanzia.

ART. 26

Sanzioni disciplinari - A sanzioni disciplinari si ricorre solo dopo aver esperito ogni tentativo per risolvere i casi per via non amministrativa. Le sanzioni disciplinari sono: 1) il richiamo formale; 2) la sospensione da incarichi direttivi; 3) la decadenza da incarichi direttivi; 4) la sospensione dal partito; 5) la radiazione dal partito.

ART. 27

Scioglimento di organismi - Nel caso si determinino delle gravi e insanabili situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario, con grave pregiudizio dell'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale, regionale e federale, sentito il parere delle commissioni di garanzia competenti, possono sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori e convocare il congresso straordinario, affidando temporaneamente la gestione a un commissario, che ha compiti di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria. I congressi devono essere convocati entro sei mesi dallo scioglimento. La delibera di scioglimento presa dai Comitati federali deve essere ratificata dalla Direzione nazionale del Partito.

VII. LE RISORSE ECONOMICHE DEL PARTITO

 

ART. 28

1) I mezzi finanziari del Partito sono costituiti dai proventi del tesseramento, dalla sottoscrizione volontaria dei cittadini, dalle entrate delle iniziative politiche del Partito, da società di proprietà del partito, dalla sottoscrizione di una quota delle indennità di carica conseguenti ad un mandato, dal finanziamento pubblico e dai rimborsi elettorali previsti dalle norme vigenti, dalle indennità previste ai diversi livelli istituzionali per lo svolgimento del rapporto tra eletto ed elettore.

2) Ogni struttura ha la propria autonomia con propria responsabilità patrimoniale e legale e finanziaria. La responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali sono affidate al tesoriere eletto in ogni istanza del Partito. Il tesoriere ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva della propria rispettiva organizzazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del funzionamento dell'organizzazione del Partito. Al tesoriere nazionale sono affidati gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della redazione del rendiconto. Il tesoriere, per quanto di propria competenza territoriale, dovrà, assumendo precise responsabilità personali, curare con diligenza la raccolta della documentazione e delle dichiarazioni in materia di contribuzioni volontarie ed in materia di rimborso delle spese elettorali, anche ai fini della relazione del rendiconto.

3) Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione predispone e delibera il bilancio preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente con allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili e li trasmette alla direzione nazionale. I presidenti dei gruppi parlamentari trasmettono alla Direzione nazionale del partito i bilanci della propria attività. I gruppi consiliari ai diversi livelli istituzionali li trasmettono alle relative strutture di partito. Il bilancio nazionale è esaminato e approvato dalla Direzione nazionale.

4) La legale rappresentanza del Partito è attribuita al Presidente Nazionale che è il rappresentante politico ufficiale del Partito mentre la responsabilità legale ed amministrativa è attribuita al Tesoriere.

 

 

VIII. LE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE

ART. 29

1) La preparazione delle liste deve avvenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza elettorale, per consentire la massima partecipazione delle sezioni e degli iscritti al processo deliberativo e una scelta oculata dei candidati più idonei. Tutte le candidature a livello nazionale e territoriale vengono deliberate, nel rispetto del principio di parità tra i sessi, a maggioranza degli aventi diritto, dai rispettivi organismi dirigenti. L'accettazione della candidatura impegna il candidato a svolgere la campagna elettorale senza ricorso a forme di propaganda contrarie all'impostazione stabilita dagli organismi dirigenti. I membri del partito eletti nell'esercizio del loro mandato si conformano agli orientamenti del partito e al regolamento del gruppo. Spetta alle organizzazioni di partito attivare tutti gli strumenti necessari a garantire un costante rapporto con gli elettori, tale da consentire la verifica periodica dell'attività dei comunisti nelle assemblee elettive e dello stato di attuazione del programma elettorale.

2) Gli eletti nelle assemblee elettive si costituiscono in gruppi parlamentari o consiliari, dotandosi di un proprio regolamento. Gli eletti in liste di coalizione si coordinano secondo modalità concordate con gli organismi dirigenti del partito.

3) I gruppi parlamentari e consiliari eleggono i rispettivi presidenti, sentiti gli organismi dirigenti competenti.

4) Il gruppo parlamentare nel prendere decisioni che riguardano territorialmente le federazioni deve svolgere in modo preventivo consultazioni con gli organismi dirigenti del partito delle realtà interessate.

5) Tutti gli amministratori pubblici comunisti, tutti gli eletti nelle istituzioni e i nominati negli enti, devono rispondere al partito del loro mandato e sottoscrivere al partito una quota dell'indennità di carica e di ogni emolumento percepito in forza del loro mandato. L'entità di tale sottoscrizione è stabilita, per diversi livelli istituzionali, da un regolamento nazionale.

6) Le cariche nelle Assemblee elettive regionali, nazionali, europea non sono cumulabili. Non può essere ricoperta la stessa carica elettiva per più di due mandati pieni consecutivi. Le eventuali eccezioni dovranno essere deliberate a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto dei rispettivi organismi dirigenti. Tali norme non si applicano al presidente ed al segretario nazionale del partito.

 

IX. I MEZZI DI COMUNICAZIONE E LE ATTIVITÀ EDITORIALI

ART. 30

La stampa comunista e i suoi compiti - I mezzi di comunicazione e le attività editoriali del partito si ispirano alle sue posizioni e ai suoi orientamenti raccogliendo l'insieme del dibattito politico e culturale che in esso si esprime. La direzione ha il compito di indicare gli incarichi di responsabilità editoriali.

 

X. LA TESSERA, I SIMBOLI E GLI INNI DEL PARTITO

ART. 31

La tessera attesta la regolare iscrizione al partito e impegna il militante alla solidarietà politica e morale verso il partito e i suoi membri. Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera, una copia dello statuto.

La bandiera del Partito dei Comunisti Italiani è rossa, e reca in colore giallo la falce, il martello e la stella d'Italia. Quando viene esposta in pubblico, all'asta vengono legati due nastri, uno coi colori nazionali, l'altro coi colori dell'Unione Europea.

Il simbolo è il seguente: "Stella, falce e martello di colore giallo su bandiera rossa sovrapposta alla bandiera tricolore nazionale sporgente in basso e sul lato destro, con la dicitura COMUNISTI ITALIANI in bianco, inscritta lungo la parte inferiore del cerchio, sul fondo azzurro". Nelle realtà territoriali in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo, le scritte e gli atti ufficiali del partito sono bilingue.

Gli inni ufficiali del partito sono l'Internazionale e Bandiera rossa.

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

Questo statuto regola la vita del partito dal 2° al 3° Congresso nazionale e in questo periodo può essere modificato solo con votazione superiore ai due terzi dei votanti del Comitato Centrale.