Partito dei Comunisti Italiani

Maddaloni

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I COMUNISTI ALLA GUIDA DEI SERVIZI SOCIALI

Vorremmo oggi, in questo Consiglio, orgogliosi e fieri illustrare ai Sigg. Consiglieri Comunali il grosso lavoro fatto ed i risultati raggiunti dal Comune di Maddaloni nei servizi Sociali.

La nostra caparbietà, i nostri Ideali di Comunisti, uniti alle forti volontà dell’amministrazione di Centrosinistra hanno fatto si che si sviluppassero e fossero finanziati progetti di intervento nel sociale, ci riferiamo soprattutto ai progetti della 285, del contributo per il terzo figlio, dell’assegno di maternità alle non assistite, al servizio civico ed al contributo sui canoni locativi.

I Comuni dell’ambito CE1 hanno eletto il nostro comune a Comune Capofila. Questo ruolo ci è stato riconosciuto dai Comuni appartenenti (Valle di Maddaloni, Caserta, Macerata Campania, Marcianise, Cervino, Santa Maria a Vico etc), Il nostro Comune deve gestire tutti i servizi scaturenti dal piano di zona. Già la nostra amministrazione ha dovuto aprire un capitolo di bilancio per la gestione dei servizi sociali. I comuni del piano di zona CE 1 devono versare al servizio di tesoreria Gestito dal Comune Capofila lit. 500 per ogni abitante.

L’ambito di CE 1 raccoglie circa 290.000 abitanti. La Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Ha completamente rivoluzionato e riorganizzato il sistema dei servizi sociali, oggi gli interventi sono su progetti territoriali e non più locali, le funzioni dei comuni sono fissate nell’art. 6 della Legge 328/00 che recita:

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.

Gli articoli 7 ed 8 fissano le funzioni di Provincia e Regione.

Il lavoro paga. I comunisti Italiani ci hanno creduto, l’amministrazione di Centrosinistra ci ha creduto.

Non abbiamo gestito i servizi sociali a partire dal 1997 distribuendo soldi e facendo elemosine, i fatti parlano chiaro. Comuni del Piano di Zona (amministrati dal centrodestra) hanno riconosciuto la nostra capacità gestionale affidandoci il ruolo di Comune Capofila, ovvero centro di programmazione, gestione e tesoreria dell’intero ambito.

Solo i rappresentanti locali della Casa delle Libertà non hanno notato questo nostro grande lavoro; soltanto loro non hanno apprezzato gli sforzi ed i risultati raggiunti. E’ il caso di concludere "Nemo Profeta in Patria".