Alcuni
Documenti significativi
(relativi alla
situazione italiana)
Fondazione Giovanni Agnelli
L'integrazione dei musulmani in Italia:
il tempo del lavoro e del culto
(Presentazione alla stampa: Torino, 30 settembre 2000)
In che misura le richieste che le organizzazioni musulmane
formulano alla società e allo stato italiani sono compatibili con il nostro
ordinamento e con i principi della convivenza civile in Italia e in Europa? E
quale riscontro esse trovano nelle legislazioni dei paesi da cui proviene l’immigrazione
musulmana?
Sono interrogativi alla cui risposta la Fondazione Giovanni Agnelli da tempo si
impegna a dare il proprio contributo e sui quali si sofferma una nuova ricerca
dal titolo Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani, realizzata dal Laboratorio
di Ricerche e Relazioni Culturali Europee ed Internazionali della Fondazione
Giovanni Agnelli e curata da Roberta Aluffi Beck-Peccoz
L’integrazione degli immigrati musulmani è un tema che in Italia sta destando
apprensione e richiede grande attenzione. Di fronte alle richieste formulate da
diverse organizzazioni musulmane - la cui effettiva rappresentatività è
tuttavia da verificare - il dovere delle istituzioni italiane è di definire
politiche di integrazione equilibrate ed efficaci, che rispettino la cultura e
la religione dei nuovi venuti, ma allo stesso tempo non vengano in nessun modo
meno ai valori fondamentali che sono alla base del patto di cittadinanza.
Per vincere questa sfida, oltre alla chiarezza sui principi, occorre avere una
conoscenza non superficiale dell’islam contemporaneo, sfuggendo alla
tentazione di considerarlo un’entità monolitica. In questo senso, è utile
valutare le richieste delle organizzazioni musulmane sia verificandone la
compatibilità con gli ordinamenti italiani ed europei sia indagando come le
legislazioni delle nazioni dalle quali provengono gli immigrati affrontino le
medesime questioni.
La ricerca si sofferma, in particolare, sulle richieste delle organizzazioni
musulmane per rivendicare specifici spazi di pratica religiosa in relazione all’uso
del tempo sui luoghi di lavoro e nella scuola. Fra queste la più rilevante - e
quella che presumibilmente sarebbe causa di particolare disagio all’interno
della nostra organizzazione sociale - mira a ottenere il venerdì come giorno di
riposo settimanale. Altre richieste riguardano l’orario flessibile nel mese
del ramadan, periodi di ferie per compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la
sospensione del lavoro per le preghiere rituali nel corso della giornata e il
carattere festivo dei giorni delle principali feste religiose dell’islam.
I risultati della ricerca non solo mostrano che le legislazioni dei paesi
musulmani offrono una varietà e gradualità di risposte, non sempre vincolate a
preoccupazioni confessionali, ma chiariscono che sovente le richieste delle
organizzazioni musulmane in Italia sono più rigide di quanto la legge dei loro
stessi paesi preveda.
Dalla ricerca risulta, ad esempio, che nell’islam il riposo settimanale non ha
alcuna valenza religiosa e che il venerdì, giorno della preghiera comune di
mezzogiorno, non è necessariamente considerato un giorno di riposo. Alcuni
stati musulmani hanno fatto scelte differenti: in Senegal, Tunisia e Turchia il
giorno di riposo è la domenica, in Marocco – paese da cui provengono la
maggioranza degli immigrati musulmani in Italia – vi è libera scelta fra
venerdì, sabato, domenica o giorno di mercato. Più in generale, appare chiaro
come anche in questi paesi le soluzioni ai diversi problemi siano in molti casi
lasciati alla concertazione fra lavoratore e datore di lavoro.
I risultati della ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli, ampi estratti della
quale sono disponibili nelle successive pagine del sito, rappresentano un’ulteriore
conferma che una conoscenza più approfondita dell’universo islamico offre
utili suggerimenti e criteri per trovare a ciascun problema soluzioni
appropriate e graduali, individuando all’interno di un quadro generale di
compatibilità con i valori e gli ordinamenti del nostro paese quelle soluzioni
che caso per caso favoriscano una corretta integrazione dei musulmani nel
tessuto sociale italiano ed europea, rispettosa insieme dei valori e degli
ordinamenti del paese d’accoglienza.
Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani
(Quali suggerimenti per una politica di integrazione dei musulmani in Italia)
Introduzione
Ponendosi in continuità con le ricerche promosse negli
ultimi dieci anni dal Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e
Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli nell’ambito del programma
Islam e Modernità, la ricerca Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani intende
aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza di come concretamente l’islam
venga vissuto nei paesi musulmani contemporanei. Si tratta di una conoscenza che
ha un obiettivo molto concreto e un orizzonte di riferimento urgente:
contestualizzare le richieste avanzate dagli organismi musulmani presenti in
Italia e in Europa e suggerire risposte e linee generali con cui affrontare il
problema che siano efficaci per promuovere l’integrazione nelle nostre
società della popolazione musulmana immigrata.
Dopo avere analizzato temi cruciali per il nostro assetto sociale e valoriale
quali il diritto familiare nei paesi musulmani contemporanei, il concetto di
cittadinanza, il rapporto tra legge religiosa e laicità dello stato, il
rapporto odierno tra islam e diritti fondamentali dell’uomo, questa ricerca
intende affrontare un argomento su cui spesso gli organismi musulmani avanzano
richieste, ovvero la regolazione del tempo lavorativo e sociale in Europa in
conformità con la prassi religiosa islamica. E’ un argomento molto concreto,
ma proprio il tipo di risposte date a queste domande possono orientare in modo
molto diverso l’inserimento degli immigrati musulmani nelle nostre società
europee e nella società italiana in particolare.
- Individuare le richieste plausibili per elaborare politiche adeguate- L'elaborazione di politiche di integrazione efficaci
- Peculiarità e complessità del processo di integrazione della componente musulmana
- L'islam e la modernità nelle diverse scuole di pensiero
L'elaborazione di politiche di integrazione efficaci
La presenza di una consistente popolazione di origine immigrata in Italia, che si è costituita prevalentemente negli ultimi quindici anni grazie allo sviluppo delle migrazioni internazionali, pone alla società e alle istituzioni italiane la sfida di elaborare efficaci politiche di integrazione che da un lato riconoscano legittimità alle espressioni culturali e religiose di questi nuovi residenti e cittadini, dall’altro ne vaglino però le richieste alla luce dei valori fondamentali che stanno alla base dell’organizzazione sociale e politica italiana e che costituiscono il nucleo del patto di cittadinanza.
Un’efficace politica di integrazione, quanto mai necessaria per favorire lo sviluppo di una società sufficientemente coesa e stabile, non può infatti rinunciare ad affermare con chiarezza i principi e i valori fondamentali che reggono l’ordinamento italiano, che costituiscono il quadro irrinunciabile in cui le stesse diversità culturali trovano spazio di espressione creativa ma anche un limite ben definito. D’altra parte le politiche di integrazione si misurano certo sul piano dei principi che le guidano, ma anche sul piano dell’applicazione dei principi alle circostanze concrete dell’organizzazione dei vari ambiti della vita collettiva, che richiedono di volta in volta una attenta valutazione delle richieste fatte in nome della specificità culturale e delle loro conseguenze positive o negative rispetto all’esigenza di promuovere una corretta integrazione sociale delle popolazioni immigrate.
Peculiarità e complessità del processo di integrazione della componente musulmana
All’interno del più vasto processo di integrazione della
popolazione immigrata, il caso della componente musulmana presenta indubbie
peculiarità e complessità. A differenza della maggior parte delle altre
comunità immigrate, i cui membri privilegiano strategie di inserimento
individuale e che comunque non pongono alla società di accoglienza richieste
significative sul piano collettivo, la popolazione musulmana – o almeno molte
delle organizzazioni che se ne dicono i rappresentanti – si distingue in tutti
i paesi europei per la sua volontà di attuare il proprio inserimento
enfatizzando la dimensione collettiva e avanzando articolate richieste di
riconoscimento della propria identità religiosa negli ambiti più diversi della
sfera pubblica sociale e istituzionale.
La situazione è resa più complessa dal fatto che nella tradizione musulmana i
confini tra l’ambito laico dello stato e l’ambito religioso sono assai meno
definiti di quanto avvenga nella tradizione culturale europea. Nell’islam
infatti la dimensione religiosa è tradizionalmente il fondamento che legittima
la stessa dimensione giuridica e politica. La laicità dello stato e del
diritto, la reciproca autonomia tra stato e religioni, la stessa indipendenza
della cittadinanza dall’appartenenza religiosa non sono concetti scontati in
ambito musulmano. Di qui la facilità con cui in nome dell’islam e del diritto
alla libertà religiosa spesso i musulmani in Europa avanzano agli stati
richieste che, da una prospettiva europea, non riguardano in senso stretto la
libertà religiosa bensì altri ambiti della vita associata, e che talvolta si
pongono in conflittualità con quanto previsto dallo stato di diritto comune a
tutti i cittadini. Basti pensare alle richieste più estreme in questo senso,
quale quella di ottenere che sia la šar
L'islam e la modernitą nelle diverse scuole di pensiero
D’altra parte vale la pena di ribadire ancora una volta che
l’islam, come ogni altra cultura, č ben lungi dall’essere un blocco
monolitico: al suo interno esistono una varietą di scuole di pensiero e di
diverse posizioni, che affrontano in modo differenziato il nodo fondamentale
dell’incontro dell’islam con la modernitą. Accanto a posizioni
conservatrici, che tendono a mantenere uno stretto legame tra dimensione
religiosa, politica e giuridica pur necessariamente confrontandosi con il mondo
moderno, vi sono certo posizioni fondamentaliste che rifiutano la modernitą
sul piano dei valori e propongono il ritorno alla societą islamica
integrale, ma si stanno anche sviluppando posizioni aperte al confronto e alla
ricezione dei valori positivi che la modernitą ha concorso a diffondere,
quali i diritti dell’uomo, la concezione egualitaria di cittadinanza, la
laicitą dello stato. Queste diverse tendenze, variamente organizzate in
correnti, scuole di pensiero, talora anche partiti politici, sviluppatesi nei
paesi musulmani, sono ben presenti anche tra la popolazione musulmana immigrata
in Italia e in Europa. Naturalmente le interpretazioni dell’islam proprie
delle varie correnti influenzano le modalitą di rapporto con la cultura
europea, con conseguenze inevitabilmente differenti per gli stati e le
societą europee.
Di qui la necessitą di valutare le richieste avanzate dalle organizzazioni
musulmane in Italia e in Europa per verificarne sia la conformitą con i
valori e le prassi fondamentali dell’ordinamento sociale e istituzionale
italiano e europeo, sia l’adeguatezza nel coniugare il rispetto per la
diversitą culturale e religiosa con la promozione dell’integrazione
sociale, sia, infine, la stessa obbligatorietą sul piano dell’osservanza
religiosa islamica in nome della quale viene invocato il principio della tutela
del diritto alla libertą religiosa.
Proprio il pluralismo esistente all’interno dell’islam
permette di sollevare la questione se tutte le richieste avanzate dalle
organizzazioni islamiche in Italia e in Europa siano plausibili o non si possano
trovare soluzioni differenti da quelle prospettate per garantire una migliore
integrazione dell’intera società. Alcune organizzazioni musulmane sono
portate ad avanzare richieste che affermano un’identità islamica forte,
magari arrivando a porsi in conflittualità con i principi basilari degli
ordinamenti giuridici europei, mentre molti musulmani di tendenza liberale, o
comunque con propensione positiva verso la cultura e la società europea, sono
ben lontani dal condividere tali richieste e il progetto di società che ne
scaturirebbe.
Non bisogna dimenticare che la maggioranza della popolazione musulmana in Italia
è immigrata in tempi recenti ed è impegnata in un progetto di inserimento sul
piano economico e sociale. Le richieste collettive avanzate in nome dell’islam
sono frutto dell’attività di organizzazioni islamiche il cui grado di
rappresentatività del mondo immigrato di origine musulmana è certamente da
verificare. Tuttavia tali organizzazioni si presentano allo stato e alla
società italiani come interlocutori ufficiali: occorre dunque verificarne la
matrice ideologica attraverso un’attenta analisi e valutazione delle richieste
che avanzano, avendo ben presente che un’integrazione positiva dei musulmani
in Italia dipende in maniera essenziale dal tipo di interpretazione di islam che
diventerà prevalente. Questo processo dipende non solo dal normale sviluppo
interno alla comunità musulmana, ma anche dall’azione delle istituzioni
italiane nella scelta degli interlocutori musulmani e soprattutto nella fermezza
con cui le istituzioni sapranno perseguire una strategia di integrazione che
coniughi il rispetto della diversità con l’affermazione irrinunciabile del
quadro di valori e principi che sta alla base dell’ordinamento civile
italiano, di volta in volta espresso nei vari ambiti.
Per attuare questa verifica delle richieste avanzate dalle organizzazioni
musulmane è naturalmente indispensabile approfondire la conoscenza dell’islam
contemporaneo in tutte le sue dimensioni, in particolare in relazione alle
richieste avanzate in Italia e in Europa. Solo una conoscenza approfondita
permette infatti di elaborare politiche adeguate. E’ proprio in questa
prospettiva, come si è detto, che il Laboratorio di Ricerche e Relazioni
Culturali Europee e Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli, nell’ambito
del suo programma di ricerca Islam e Modernità, ormai attivo da più di un
decennio, ha promosso questa nuova ricerca sul rapporto tra l’uso del tempo,
il lavoro e il precetto religioso nell’islam.
La ricerca è suddivisa in tre parti. L’oggetto della prima parte è l’analisi
della dottrina e della prassi storica islamica in relazione alla scansione del
tempo e alla qualifica di vari "tempi": i calendari utilizzati, le
feste, i tempi di riposo, il ruolo del precetto religioso in questo ambito, per
verificare in quale misura la percezione e l’organizzazione del tempo esprima
e corrobori una determinata identità islamica. Nella seconda parte viene
analizzata in maniera dettagliata la legislazione attuale dei principali stati
musulmani contemporanei rispetto agli stessi temi, in particolare riguardo al
rapporto tra tempo lavorativo e doveri religiosi. La terza parte è dedicata a
una valutazione delle richieste delle organizzazioni musulmane presenti in
Italia in relazione a garanzie specifiche per l’espletamento dei doveri del
culto islamico in rapporto al tempo lavorativo e, più in generale, al normale
uso del tempo sociale.
Tre possibili filtri per la valutazione
La ricerca è nata proprio dall’esigenza concreta di
raccogliere dati di prima mano sulla cui base valutare queste richieste avanzate
dagli organismi musulmani in Italia in nome della libertà religiosa,
verificando come gli stati musulmani si comportano sul piano legislativo
rispetto alle medesime esigenze. La legislazione degli stati musulmani, che si
presume tendano a garantire la pratica religiosa dei propri cittadini, può dare
indicazioni quanto mai utili proprio per valutare le richieste avanzate in
Italia e la loro ispirazione ideologica. Il fatto che emergano comportamenti
legislativi diversi mostra che sono possibili soluzioni diversificate, tutte
compatibili con una pratica ortodossa dell’islam.
Per una valutazione delle richieste degli organismi musulmani in Europa e per
elaborare le soluzioni più appropriate al fine di una corretta integrazione si
possono dunque utilizzare una serie di filtri. Il primo filtro è senz’altro
costituito dalla verifica della non conflittualità della richiesta con i
principi fondamentali dell’ordinamento italiano ed europeo. Un secondo filtro
può essere costituito proprio da una verifica comparativa del comportamento in
atto nei paesi musulmani sul tema in questione, giustificato dal pluralismo
esistente all’interno dell’islam. Questo pluralismo offre infatti uno
spettro di soluzioni diverse – che spesso rivelano un differente rapporto tra
islam e modernità nei vari stati musulmani – e che offrono indicazioni
interessanti per coniugare in Italia e in Europa il rispetto della diversità e
della libertà religiosa dei musulmani con la promozione dell’integrazione
sociale: a parte altre argomentazioni sul piano dei principi, diventerebbe
infatti lecito respingere quelle richieste che non trovano formulazione
legislativa neppure in molti paesi musulmani. Infine un terzo filtro riguarda
gli strumenti legislativi con cui gestire l’assenso a determinate richieste
che abbiano superato i primi due stadi.
Le domande di intesa presentate dalle organizzazioni musulmane in Italia
In Italia quattro diversi organismi musulmani hanno
presentato la domanda di intesa con lo stato, formulando nelle bozze di intesa
le loro richieste e le soluzioni desiderate. A prescindere dall’opportunità
di siglare oggi un’intesa tra stato italiano e confessione islamica – che
richiede di superare il non facile scoglio di avere una rappresentanza unitaria
e veramente rappresentativa della popolazione musulmana presente in Italia, e
che nello stesso tempo sia rappresentanza veramente religiosa e non politica –
ci si può chiedere tuttavia se l’intesa sia lo strumento appropriato per
definire molte delle richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane. Ad
esempio molte delle richieste riguardanti il mondo del lavoro nel quadro
istituzionale italiano sono pertinenza del patteggiamento tra organizzazioni di
categoria e datori di lavoro, e esulano da un intervento così pesante e diretto
dello stato, che si qualificherebbe come un’indebita ingerenza. Non si deve d’altra
parte dimenticare il carattere definitivo proprio delle intese tra stato
italiano e confessioni religiose che – a differenza che nell’ordinamento
spagnolo spesso portato come esempio sul piano comparativo – non possono
essere denunciate unilateralmente dallo stato. Sia l’organismo che rappresenta
la confessione religiosa sia i contenuti dell’intesa sono dunque difficilmente
mutabili. Di qui la doverosa cautela nell’evitare intese premature, tanto più
che la maggior parte delle richieste delle organizzazioni musulmane possono
trovare soluzione nell’ambito del diritto comune.
Come si è detto tutta una serie di richieste delle organizzazioni musulmane
mirano a tutelare la libertà religiosa rispetto all’uso del tempo e all’attività
lavorativa. Si tratta delle richieste relative ad ottenere il riconoscimento del
venerdì come giorno di riposo settimanale, il carattere festivo dei giorni in
cui ricorrono le principali feste religiose, l’orario ridotto nel mese del
ramad
Il caso esemplare del venerdì di riposo
Il risultato più sorprendente si ha per quel che riguarda il
venerdì come giorno di riposo settimanale, che sarebbe anche la richiesta più
difficile da accogliere e da gestire sul piano della vita concreta e dell’organizzazione
del lavoro. L’analisi della dottrina islamica mostra infatti che nell’islam
il riposo settimanale non ha alcuna valenza religiosa. Il venerdì, giorno
dedicato alla preghiera comune di mezzogiorno, non era giorno di riposo. Anzi l’astensione
dal lavoro il giorno di venerdì è stata esplicitamente riprovata dalla
dottrina, in antagonismo alla prassi ebraica e cristiana che giustifica invece
il giorno di riposo proprio con la sua valenza religiosa. Per la dottrina
islamica infatti pensare che Dio riposi il settimo giorno della creazione –
riposo che giustifica e obbliga sul piano religioso il riposo dell’uomo in
ambito giudaico-cristiano – è un antropoformismo da condannare. Dio non si
riposa mai: così neppure l’uomo deve riposare nel giorno di venerdì dedicato
alla preghiera comunitaria di mezzogiorno.
Solo in epoca contemporanea l’adeguamento agli standard internazionali di
diritto del lavoro ha comportato l’introduzione del giorno di riposo
settimanale obbligatorio nei paesi musulmani, di per sé estraneo alla
tradizione e persino riprovato dal punto di vista religioso. Sebbene molti stati
musulmani abbiano comprensibilmente scelto il venerdì come giorno di riposo,
tuttavia tale scelta è stata lungi dall’essere unanime: Senegal, Tunisia e
Turchia hanno infatti preferito la domenica, mentre il Marocco lascia libera la
scelta tra venerdì, sabato, domenica o il giorno di mercato, a conferma del
carattere non religioso della giornata.
A fronte di questa realtà così differenziata sembra del tutto ingiustificata
la richiesta di avere il venerdì come giorno settimanale di riposo per i
musulmani in Italia, o di considerare automaticamente giustificati gli allievi
musulmani che il venerdì non frequentano la scuola. In effetti nel giorno di
venerdì l’unico obbligo religioso per i musulmani osservanti è la preghiera
comunitaria che si effettua verso mezzogiorno o le tredici; la preghiera dura
circa mezz’ora ed è effettuata normalmente durante la pausa pranzo, per cui
è compatibile con lo svolgimento delle normali attività lavorative della
società moderna, anche nei paesi musulmani che proprio per questo non
legiferano in proposito. E’ tra l’altro interessante che siano proprio
Tunisia, Senegal e Marocco gli stati che non hanno il venerdì come giorno
festivo: sono infatti i tre stati da cui provengono il maggior numero di
immigrati in Italia. Se dunque nell’islam non si pone il problema del giorno
di riposo religiosamente legittimato, e se, a maggior ragione, proprio gli stati
da cui provengono il maggior numero di immigrati musulmani in Italia non hanno
optato per il venerdì come giorno festivo, è del tutto contrario all’integrazione
in Italia proporlo come tale da parte delle organizzazioni musulmane. Oltre alle
difficoltà concrete di gestire un giorno di riposo settimanale diverso dai
giorni condivisi da tutta la società, significherebbe spingere i musulmani
residenti in Italia a non usufruire, senza motivo, degli stessi giorni di riposo
previsti per tutti i cittadini, diminuendo drasticamente la loro possibilità di
intessere con il resto della società le relazioni più varie in ambiti diversi
da quello strettamente lavorativo, con la conseguenza concreta di ostacolare la
loro integrazione favorendo un ripiegamento comunitario. Una richiesta di questo
genere sembra obbedire in effetti a una strategia di affermazione identitaria
della propria differenza in antagonismo con la più ampia società.
La necessità di elaborare soluzioni conformi ad un progetto di integrazione
Con lo stesso metodo e gli stessi obiettivi la ricerca esamina quanto la legislazione degli stati musulmani prevede riguardo alle altre esigenze connesse al culto in rapporto all’attività lavorativa: le feste riconosciute civilmente, l’eventuale diritto di godere di ferie straordinarie per compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la riduzione dell’orario del mese di lavoro durante il mese di ramad
ān. Lasciando a una lettura del testo le risposte analitiche e dettagliate a questi argomenti, si puذ tuttavia affermare in modo sintetico che non si hanno soluzioni omogenee e che ne’lÆambito privato varie soluzioni sono sempre lasciate alla concertazione tra dipendente e datore di lavoro, e eventuali permessi di assenza dal lavoro concessi per motivi religiosi non si qualificano generalmente come ferie straordinarie, ma devono essere recuperati. A maggior ragione in Italia e in Europa si dovrebbe lasciare alla libera concertazione locale decisioni di questo genere, che non trovano in un’intesa il loro luogo appropriato di definizione. In ogni caso tuttavia ci si puņ chiedere se in un paese europeo risulterebbe proponibile riconoscere un simile privilegio – permessi straordinari per il pellegrinaggio: da dieci giorni a un mese – ai soli musulmani, che diventerebbero anche non concorrenziali sul piano lavorativo. Infine puņ forse stupire che nessuno stato musulmano, con l’eccezione dell’Arabia Saudita, legiferi riguardo alle pause per la preghiera durante l’orario di lavoro. Esse vengono lasciate all’iniziativa del singolo, e spesso vengono raggruppate in tre momenti, cosicché cadano fuori dall’orario di lavoro: č quanto avviene nel pur strettamente islamico Iran. In ogni caso in Italia sarebbe certo una questione da lasciare ancora una volta alla contrattazione locale nell’ambito dei rapporti di lavoro.Andrea Pacini
Tempo, Stato, lavoro. Alcune soluzioni nazionali
Sono qui presentati, in quanto ritenuti di particolare interesse, i dati relativi al calendario ufficiale, al giorno di riposo settimanale, alle festività ufficiali in alcuni paesi islamici. Vengono inoltre fornite, ove disponibili, informazioni specifiche riguardo alle disposizioni gius-lavoristiche dirette a facilitare al lavoratore musulmano l’adempimento dei suoi doveri di culto.
Le scelte relative al sistema di organizzazione ufficiale del tempo hanno certamente un forte valore simbolico e sono rivelatrici dell’impostazione profonda del rapporto tra lo Stato e la religione. Ogni scheda è perciò introdotta da un breve profilo costituzionale del paese, per misurare la congruenza tra le declamazioni contenute nei testi costituzionali e le soluzioni adottate in materia di organizzazione del tempo.Marocco
Senegal
Tunisia
Turchia
Marocco
Il Marocco, secondo la costituzione del 19921, è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Il re, principe dei credenti (am
ī©r al-m’ÆmīnØ©n), supremo rappresentante della nazione, simbolo della sua unitؤ, garante della permanenza e della continuitؤ dello Stato, assic’ra lÆosservanz’ dellÆislam e della costituzione. Protegge i diritti e le libertؤ dei cittadini, dei griali e delle comunitą (art. 129). E’ di tutta evidenza l’importanza dell’islam nella legittimazione del potere. La stessa importanza ha l’islam nella vita sociale. Tutto ciņ non č in contrasto con il recente avvio di un originale processo di democratizzazione e di apertura al riconoscimento dei diritti umani.Calendari
La
Ğarīda Rasmiyya (giornale ufficiale) porta come data principale quella secondo il calendario lunare dell’era dell’egira, e tra parentesi la corrispondente data gregoriana dell’era volgare, con denominazione dei mesi secondo il calendario latino. La subordinazione del secondo sistema di datazione al primo non deve peraltro far dimenticare che, nel sistema di identificazione degli atti normativi, importanza fondamentale ha l’indicazione dell’anno secondo l’era volgare (es.: legge n. 1.93.347 del 22 rabī ‘al-awwal 1414 (10 settembre 1993)).Festività
Il dah
īr 2-88-24 del 9 gennaio 1988, completando il dahīr n. 2-62-101 del 28 febbraio 1962, fissa l’elenco dei giorni festivi retribuiti nelle imprese commerciali, industriali, nelle professioni liberali e nelle coltivazioni agricole e forestali come segue:Riposo settimanale
Il testo rilevante in materia è il dah
ī©r del 21 luglio 1947 in materia di riposo settimanale e festivo3. ’Æart. 1 stabilisce che i diritti stabiliti nel testo sono riconosciuti indipendentemente da’lÆetؤ, sesso, cittadinanza o categoria professionale davoratore; l’applicazione delle disposizioni interessa i lavoratori dipendenti, qualunque sia il settore di attivitą: commerciale, industriale, pubblico, privato, laico o religioso; regimi speciali sono previsti per i lavoratori ferroviari o del trasporto marittimo.Permessi
Il dah
īr del 24 aprile 1973, nel disciplinare i motivi che danno diritto a permesso (matrimonio, nascita, morte, malattia, operazione chirurgica di un parente) non menziona l’adempimento dell’obbligo di compiere il pellegrinaggio.Senegal
La popolazione della Repubblica senegalese è per più di
nove decimi musulmana. L’islam è penetrato nella regione a partire dal X
secolo. È sempre stato un importante fattore di aggregazione politica. Nel
paese è assai radicato il fenomeno delle confraternite, a cui lo stato
indipendente, laico e secolarizzato, ha sin dall’inizio fatto ricorso per
organizzare il consenso. Negli ultimi anni alcuni ambienti islamici hanno
pensato di proporsi direttamente come soggetti politici, scavalcando l’intermediazione
delle confraternite.
La costituzione del 1963, tuttora in vigore, definisce la repubblica laica,
democratica e socialista. Lo stato indipendente intende modernizzare il paese
senza mortificarne l’identità. Cerca di assicurarsi il controllo delle
materie tradizionalmente riservate alle consuetudini, che sono nella maggior
parte dei casi islamizzate. Il settore del diritto di famiglia è
particolarmente delicato sotto questo profilo. Il codice del 1972 sceglie la
strada del pluralismo giuridico, ammettendo un’ampia possibilità di opzione
tra il diritto moderno e il diritto tradizionale. È evidente tuttavia che la
soluzione pluralista è concepita come una fase transitoria verso la
realizzazione dell'auspicata uniformità del diritto a livello nazionale; e che
la riduzione delle differenze opera innanzi tutto a spese delle consuetudini non
islamizzate.
Calendari
Il calendario gregoriano è il calendario ufficiale del paese. A scopo di culto, è in uso il calendario hi
ğrī.Festività
la Pasqua
la Pentecoste
tutti i Santi
il Natale
l’Ascensione
Le feste hanno carattere nazionale e sono imposte a tutti, senza riguardo all’appartenenza
religiosa.
Riposo settimanale
Il giorno settimanale di riposo è la domenica. Il venerdì i lavoratori musulmani possono partecipare alla preghiera, in quanto la ripresa del lavoro dopo la pausa pomeridiana è fissata alle 15.
Ramad
ānDurante il mese di ramad
ān gli orari nelle attivitؤ commerciali e nelle industrie possono essere, su iniziativa privata, modificati, in modo da raggruppare le otto ore di lavoro in un unico blocco, con fine alle 15 o alle 16. Nella pubblica ammistrazione si pratica normalmente l’orario continuato, con fine del lavoro alle 16, per cui non vi č necessitą di modificarlo durante il mese del digiuno.Permessi
Il lavoratore ha diritto a un permesso speciale per compiere lo ha
ğğ.Tunisia
La Tunisia, secondo l’art. 1 della sua costituzione, è uno
stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l’islam e la sua
lingua l’arabo. L’islam è la connotazione sociologica della Tunisia e non
caratterizza lo stato. Lo stato modernizza le proprie strutture con la
soppressione dei tribunali confessionali e degli waqf. La legislazione adottata
in Tunisia a partire dall’indipendenza si segnala per la sua decisa
ispirazione riformista tesa alla realizzazione progressiva del principio di
uguaglianza tra tutti i cittadini sancito dall’art. 6 della costituzione.
Particolarmente importante in questa prospettiva è l’adozione del codice
dello statuto personale del 1956, il cui anniversario è oggi festività
ufficiale dello stato: estrema evoluzione del diritto musulmano, il codice
elimina le tradizionali discriminazioni nei confronti della donna e detta norme
che, in quanto rispettose dei diritti umani, possono estendersi a tutti i
cittadini, anche non musulmani9. Non va peraltro taciuto che l’interpretazione
delle disposizioni legali ha talvolta tradito quello che sembra lo spirito del
legislatore.
La tensione modernizzatrice e occidentalizzante trova la sua base nel pensiero
riformista tunisino sviluppatosi durante il protettorato francese e si trova in
certo modo incarnata in Habib Bourguiba, primo presidente della Repubblica. E’
rimasta famosa la ripresa televisiva in cui egli, durante il mese del digiuno,
beveva ostentatamente un succo di frutta.
Negli ultimi tempi una certa resistenza, animata da correnti islamiste, si è
opposta alle tradizionali tendenze modernizzanti e occidentalizzanti dello Stato
tunisino.
Calendari
al-R
ā’id al-Rasmī lil-Ğumhūriyya al-Tūnisiyya riporta come data esclusiva quella gregoriana, con indicazione dei mesi secondo il modello latino. Nessun altro sistema di datazione č utilizzato, né nell’intestazione degli atti, né nella sottoscrizione.Riposo settimanale
Tutti i lavoratori hanno diritto a un riposo settimanale di
ventiquattro ore consecutive.
Nella pubblica amministrazione il riposo settimanale comprende il sabato
pomeriggio e la domenica e spesso anche il venerdì pomeriggio (ciò che
consente di partecipare alla preghiera in moschea). Le imprese pubbliche, le
banche e le assicurazioni restano chiuse il sabato e la domenica.
Nel settore privato non agricolo, il lavoro settimanale può essere distribuito
in cinque o sei giorni, talvolta di durata diversa (così da ottenere ad esempio
un orario più breve nella giornata di sabato). Secondo il codice del lavoro, la
definizione degli orari per settore e per regione andrebbe operata dal Ministro
del lavoro per decreto. Il sistema non ha tuttavia trovato applicazione, così
che gli orari di lavoro sono stabiliti sulla base di accordi tra i datori di
lavoro e i sindacati 10.
Un arrêté del 1967, che riproduce in questo un precedente arrêté del 1957,
prevede, per il settore agricolo la possibilità di ridurre la durata della
giornata di lavoro durante il mese di ramad
Festività
Nella pubblica amministrazione i lavoratori 11 hanno diritto
a quattordici giorni festivi retribuiti, stabiliti dai decreti n. 1447 del 31
dicembre 1987 e 1826 del 6 novembre 1990. Essi si distinguono in:
a. Feste religiose:
Per il settore privato, la legge individua sei giorni festivi
retribuiti:
Pellegrinaggio
Soltanto i funzionari pubblici possono ottenere, una sola volta, un permesso retribuito di un mese per compiere il pellegrinaggio.
Turchia
Sin dalle sue origini, la Repubblica turca, proclamata nell’ottobre
del 1923, si caratterizza in senso radicalmente laico. A questa scelta lo Stato
turco si mantiene costantemente fedele. La costituzione del 198215, oggi in
vigore, dichiara la Repubblica turca uno stato di diritto, democratico, laico e
sociale, fedele al nazionalismo di Atatürk e basato sulle dottrine esposte nel
Preambolo della costituzione stessa. Qui si legge tra l’altro che le sacre
dottrine della religione non potranno in alcun modo essere coinvolte negli
affari dello stato e nella politica, come richiesto dal principio del laicismo.
L’art. 24 riconosce la libertà di coscienza, di fede religiosa e di
convinzione. Gli atti di culto sono compiuti liberamente, ma nei limiti posti
dall’art. 14 per l’esercizio dei diritti e delle libertà in generale.
Nessuno può essere costretto a compiere atti di culto, a rivelare le sue
convinzioni religiose né può essere accusato in base ad esse. Nessuno può
sfruttare la religione al fine di basare, sia pur parzialmente, l’ordine
sociale, economico e politico dello Stato su principi religiosi. La costituzione
dichiara inoltre (art. 174) che nessuna delle sue norme può essere interpretata
in modo da rendere incostituzionali un certo gruppo di leggi, miranti tra l’altro
a salvaguardare il carattere laico della repubblica. Tra queste si possono
menzionare la legge del 1924 sui copricapi, quelle del 1928 sull’adozione dei
numerali internazionali e sull’adozione dell’alfabeto turco; quelle del 1934
sull’abolizione dei titoli nobiliari e sulla proibizione di alcuni capi di
abbigliamento.
Certamente, benché non menzionata dall’art. 174 della costituzione, la legge
con cui nel 1927 fu adottato il calendario gregoriano dell’era comune ebbe lo
stesso fine, di rafforzare il carattere laico dello stato, armonizzando la
scansione dei tempi con gli standard internazionali.
Calendari
L’unico calendario attualmente in uso è quello gregoriano, considerato calendario ufficiale.
Festività
Tra le numerose festività ufficiali, due hanno natura religiosa: sheker bayrami (‘
īd al-sagīr) e qurbān bayrami (‘īd al-kabīr).Riposo settimanale
L’art. 50 della costituzione dichiara che tutti i
lavoratori hanno diritto al riposo. La legge stabilisce i diritti e le
condizioni relative ai riposi settimanali e alle festività retribuiti e alle
ferie annuali.
Il giorno settimanale di riposo è la domenica.
Per il lavoratore musulmano, la partecipazione della preghiera in comune il
venerdì è di fatto possibile perché il suo orario coincide con l’interruzione
per il pasto. Sembra che i datori di lavoro siano tolleranti rispetto ai
possibili ritardi che tale partecipazione può provocare16.
Pellegrinaggio
La partecipazione al pellegrinaggio fu proibita nel periodo
1934 - 47.
Oggi non è previsto alcun permesso speciale, né retribuito, né non
retribuito, per consentire al lavoratore di compiere il pellegrinaggio. Chi
desidera parteciparvi, si organizza per farlo durante le ferie.
Ramad
ānPuò accadere che, durante il mese del digiuno, gli orari di apertura delle attività commerciali siano spontaneamente modificati.
Note:
1 La costituzione ha subito alcune modifiche nel 1996.
2 Rio de Oro: uno dei territori costituenti l’ex-Sahara spagnolo, annesso dal
Marocco nel 1979 dopo essere stato occupato dalla Mauritania. La sovranità
marocchina non è riconosciuta internazionalmente. Nel 1997 il Marocco ha
firmato con il Fronte Polisario, che ha condotto la resistenza armata all’occupazione
marocchina, un accordo per indire un referendum sull’autodeterminazione della
regione. >>>
3 B.O. n. 1825 del 17 ottobre 1947, pag. 1034.
4 Nello stesso senso cfr. l’art. 18 del dah
Riposo settimanale e pellegrinaggio ai
luoghi santi
|
Paesi |
Calendario |
Riposo settimanale |
Ha ğğ (pellegrinaggio) |
|
Algeria |
hiğrī1, gregoriano |
venerdì |
sì |
|
Arabia Saudita |
hiğrī |
venerdģ |
|
|
Bahrayn |
hiğrī, gregoriano |
venerdģ |
sģ |
|
Egitto |
gregoriano, hiğrī, (copto) |
venerdģ |
sģ |
|
Emirati Arabi Uniti |
hiğrī, gregoriano |
||
|
Giordania |
hiğrī, gregoriano |
||
|
Iran |
lunare e solare hiğrī |
venerdģ |
sģ |
|
Iraq |
gregoriano |
||
|
Kuwayt |
hiğrī, gregoriano |
venerdģ |
sģ |
|
Libano |
gregoriano |
domenica |
no |
|
Libia |
gregoriano |
sì |
|
|
Marocco |
hiğrī, gregoriano |
venerdģ o sabato o domenica |
no |
|
Mauritania |
hiğrī, gregoriano |
||
|
Oman |
hiğrī, gregoriano |
||
|
Qatar |
hiğrī, gregoriano |
||
|
Senegal |
gregoriano |
domenica |
sì |
|
Siria |
hiğrī, gregoriano |
venerdģ o domenica |
sģ |
|
Sudan |
gregoriano |
||
|
Tunisia |
gregoriano |
domenica |
sì (solo p.a.) |
|
Turchia |
gregoriano |
domenica |
no |
1 Calendario dell'era
musulmana, calcolato a partire dall'anno dell'ègira (migrazione di Muhammad da
Mecca a Medina)
Le richieste delle organizzazioni musulmane in Italia
In Italia nel corso degli anni novanta sono state presentate quattro domande
di intesa da parte di altrettante organizzazioni musulmane. Tre di queste
domande sono corredate ciascuna di una bozza di intesa in cui vengono espresse
le richieste dell’organismo musulmano proponente allo Stato italiano e le
soluzioni auspicate.
I quattro organismi musulmani che hanno presentato domanda di intesa sono:
- il Centro islamico culturale di Roma (senza bozza di intesa)
- L’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche di Italia (UCOII)
- L’Associazione Musulmani Italiani (AMI), Roma
- La Comunità Religiosa Islamica (Co.re.is), Milano
Richieste principali contemplate nelle intese:
1. Venerdì festivo: l’AMI e l’UCOII non chiedono in assoluto che il
venerdì sia giorno di riposo per tutti i musulmani, ma che sia consentito ai
lavoratori musulmani di partecipare alla preghiera congregazionale di
mezzogiorno "nel quadro della flessibilità dell’orario di lavoro".
Tuttavia entrambe queste bozze chiedono che non si collochino né esami
scolastici o universitari, né concorsi pubblici nei giorni di venerdì – in
caso vi siano musulmani partecipanti (art.10 UMI; art. 3 UCOII).
La bozza dell’UCOII inoltre chiede il diritto al venerdì festivo per gli
studenti delle scuole.
La bozza del Co.re.is chiede il diritto per tutti i lavoratori musulmani di
fruire del venerdì festivo (art.11), con recupero in altro giorno delle ore non
lavorate. Chiede che lo stesso trattamento sia previsto nelle festività
islamiche, e che in tali feste anche gli studenti siano considerati giustificati
dall’assenza a scuola.
2. Preghiera rituale quotidiana: la bozza del Co.re.is all’art. 20
prevede in modo dettagliato il diritto a svolgere tale pratica rituale negli
orari tradizionali prescritti, in ambiente riservato e adatto (sia in uffici
pubblici sia in ambito privato). Ogni pausa è di 15 minuti, da recuperare sul
piano lavorativo.
L’UCOII tace sulla preghiera rituale quotidiana.
L’AMI aferma nell’articolo 1 che "il diritto alla libertà religiosa
implica la facoltà del compimento dell’orazione rituale quotidiana entro i
tempi di obbligo"
3. Permessi di assenza dal lavoro per il pellegrinaggio: sono richiesti solo nella bozza del Co.re.is all’art. 23 (come diritto per i dipendenti pubblici e come concessione da facilitarsi per i dipendenti privati), salvo recupero delle ore lavorative non prestate.
4. Feste: le tre bozze propongono liste diverse di giorni da considerarsi festivi per i musulmani (7 per l’AMI; 2 per l’UCOII e per il Co.re.is), estendendo a tali giorni lo stesso trattamento del venerdì.
5. Ramadan (mese di digiuno rituale diurno): l’AMI all’art.1 afferma generalmente che "la libertà religiosa implica … l’osservanza del digiuno rituale diurno". Il Co.re.is all’art. 22 propone invece una disciplina più dettagliata che implica la richiesta di terminare il lavoro o la scuola un’ora prima onde partecipare al pasto rituale con cui ogni giorno il digiuno viene interrotto.
6. Matrimonio: l’UCOII e il Co.re.is chiedono che si possa celebrare il matrimonio con effetti civili "secondo il rito islamico". L’AMI con l’UCOII chiedono che sia riconosciuta "la facoltà di sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica"
7. Velo: l’Art. 13 dell’UCOII chiede per le donne il diritto a essere fotografate a capo coperto nei documenti. La medesima richiesta è nella bozza del Co.re.is con la clausola che "ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità". Il Co.re.is afferma anche il diritto a portare in generale abiti tradizionali, con la clausola che restano ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
8. Scuola: tutte le tre bozze chiedono il diritto a aprire scuole private islamiche parificate.
9. Insegnamento religioso a scuola: è richiesto dal Co.re.is, senza oneri per lo Stato e qualora vi sia un numero sufficiente di allievi che ne faccia richiesta localmente. Anche l’AMI avanza la stessa richiesta in termini simili, senza specificare a chi compete l’onere di stipendiare gli insegnanti.
10. Cimiteri: tutte le tre bozze chiedono settori cimiteriali riservati ai musulmani con sepolture perpetue; il Co.re.is precisa che la sepoltura deve essere conforme alla tradizione islamica
Assistenza spirituale nelle carceri, ospedali, caserme: implica la definizione previa di chi nell’islam è ministro di culto, quali sono le sue competenze, diritti e doveri.
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