Alcuni  Documenti  significativi
(relativi alla situazione italiana)

 

Fondazione Giovanni Agnelli

L'integrazione dei musulmani in Italia:

il tempo del lavoro e del culto

(Presentazione alla stampa: Torino, 30 settembre 2000)


- Comunicato stampa
- Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani
- Tempo, Stato, lavoro. Alcune soluzioni nazionali
-
Le richieste delle organizzazioni musulmane in Italia


Comunicato stampa

In che misura le richieste che le organizzazioni musulmane formulano alla società e allo stato italiani sono compatibili con il nostro ordinamento e con i principi della convivenza civile in Italia e in Europa? E quale riscontro esse trovano nelle legislazioni dei paesi da cui proviene l’immigrazione musulmana?
Sono interrogativi alla cui risposta la Fondazione Giovanni Agnelli da tempo si impegna a dare il proprio contributo e sui quali si sofferma una nuova ricerca dal titolo Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani, realizzata dal Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee ed Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli e curata da Roberta Aluffi Beck-Peccoz

L’integrazione degli immigrati musulmani è un tema che in Italia sta destando apprensione e richiede grande attenzione. Di fronte alle richieste formulate da diverse organizzazioni musulmane - la cui effettiva rappresentatività è tuttavia da verificare - il dovere delle istituzioni italiane è di definire politiche di integrazione equilibrate ed efficaci, che rispettino la cultura e la religione dei nuovi venuti, ma allo stesso tempo non vengano in nessun modo meno ai valori fondamentali che sono alla base del patto di cittadinanza.
Per vincere questa sfida, oltre alla chiarezza sui principi, occorre avere una conoscenza non superficiale dell’islam contemporaneo, sfuggendo alla tentazione di considerarlo un’entità monolitica. In questo senso, è utile valutare le richieste delle organizzazioni musulmane sia verificandone la compatibilità con gli ordinamenti italiani ed europei sia indagando come le legislazioni delle nazioni dalle quali provengono gli immigrati affrontino le medesime questioni.

La ricerca si sofferma, in particolare, sulle richieste delle organizzazioni musulmane per rivendicare specifici spazi di pratica religiosa in relazione all’uso del tempo sui luoghi di lavoro e nella scuola. Fra queste la più rilevante - e quella che presumibilmente sarebbe causa di particolare disagio all’interno della nostra organizzazione sociale - mira a ottenere il venerdì come giorno di riposo settimanale. Altre richieste riguardano l’orario flessibile nel mese del ramadan, periodi di ferie per compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la sospensione del lavoro per le preghiere rituali nel corso della giornata e il carattere festivo dei giorni delle principali feste religiose dell’islam.

I risultati della ricerca non solo mostrano che le legislazioni dei paesi musulmani offrono una varietà e gradualità di risposte, non sempre vincolate a preoccupazioni confessionali, ma chiariscono che sovente le richieste delle organizzazioni musulmane in Italia sono più rigide di quanto la legge dei loro stessi paesi preveda.

Dalla ricerca risulta, ad esempio, che nell’islam il riposo settimanale non ha alcuna valenza religiosa e che il venerdì, giorno della preghiera comune di mezzogiorno, non è necessariamente considerato un giorno di riposo. Alcuni stati musulmani hanno fatto scelte differenti: in Senegal, Tunisia e Turchia il giorno di riposo è la domenica, in Marocco – paese da cui provengono la maggioranza degli immigrati musulmani in Italia – vi è libera scelta fra venerdì, sabato, domenica o giorno di mercato. Più in generale, appare chiaro come anche in questi paesi le soluzioni ai diversi problemi siano in molti casi lasciati alla concertazione fra lavoratore e datore di lavoro.

I risultati della ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli, ampi estratti della quale sono disponibili nelle successive pagine del sito, rappresentano un’ulteriore conferma che una conoscenza più approfondita dell’universo islamico offre utili suggerimenti e criteri per trovare a ciascun problema soluzioni appropriate e graduali, individuando all’interno di un quadro generale di compatibilità con i valori e gli ordinamenti del nostro paese quelle soluzioni che caso per caso favoriscano una corretta integrazione dei musulmani nel tessuto sociale italiano ed europea, rispettosa insieme dei valori e degli ordinamenti del paese d’accoglienza.

 

Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani

(Quali suggerimenti per una politica di integrazione dei musulmani in Italia)

Introduzione

Ponendosi in continuità con le ricerche promosse negli ultimi dieci anni dal Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli nell’ambito del programma Islam e Modernità, la ricerca Tempo, lavoro e culto nei paesi musulmani intende aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza di come concretamente l’islam venga vissuto nei paesi musulmani contemporanei. Si tratta di una conoscenza che ha un obiettivo molto concreto e un orizzonte di riferimento urgente: contestualizzare le richieste avanzate dagli organismi musulmani presenti in Italia e in Europa e suggerire risposte e linee generali con cui affrontare il problema che siano efficaci per promuovere l’integrazione nelle nostre società della popolazione musulmana immigrata.

Dopo avere analizzato temi cruciali per il nostro assetto sociale e valoriale quali il diritto familiare nei paesi musulmani contemporanei, il concetto di cittadinanza, il rapporto tra legge religiosa e laicità dello stato, il rapporto odierno tra islam e diritti fondamentali dell’uomo, questa ricerca intende affrontare un argomento su cui spesso gli organismi musulmani avanzano richieste, ovvero la regolazione del tempo lavorativo e sociale in Europa in conformità con la prassi religiosa islamica. E’ un argomento molto concreto, ma proprio il tipo di risposte date a queste domande possono orientare in modo molto diverso l’inserimento degli immigrati musulmani nelle nostre società europee e nella società italiana in particolare.

- L'elaborazione di politiche di integrazione efficaci
- Peculiarità e complessità del processo di integrazione della componente musulmana
- L'islam e la modernità nelle diverse scuole di pensiero
- Individuare le richieste plausibili per elaborare politiche adeguate
- Tre possibili filtri per la valutazione
- Le domande di intesa presentate dalle organizzazioni musulmane in Italia
- Il caso esemplare del venerdì di riposo
- La necessità di elaborare soluzioni conformi ad un progetto di integrazione

L'elaborazione di politiche di integrazione efficaci

La presenza di una consistente popolazione di origine immigrata in Italia, che si è costituita prevalentemente negli ultimi quindici anni grazie allo sviluppo delle migrazioni internazionali, pone alla società e alle istituzioni italiane la sfida di elaborare efficaci politiche di integrazione che da un lato riconoscano legittimità alle espressioni culturali e religiose di questi nuovi residenti e cittadini, dall’altro ne vaglino però le richieste alla luce dei valori fondamentali che stanno alla base dell’organizzazione sociale e politica italiana e che costituiscono il nucleo del patto di cittadinanza.

Un’efficace politica di integrazione, quanto mai necessaria per favorire lo sviluppo di una società sufficientemente coesa e stabile, non può infatti rinunciare ad affermare con chiarezza i principi e i valori fondamentali che reggono l’ordinamento italiano, che costituiscono il quadro irrinunciabile in cui le stesse diversità culturali trovano spazio di espressione creativa ma anche un limite ben definito. D’altra parte le politiche di integrazione si misurano certo sul piano dei principi che le guidano, ma anche sul piano dell’applicazione dei principi alle circostanze concrete dell’organizzazione dei vari ambiti della vita collettiva, che richiedono di volta in volta una attenta valutazione delle richieste fatte in nome della specificità culturale e delle loro conseguenze positive o negative rispetto all’esigenza di promuovere una corretta integrazione sociale delle popolazioni immigrate.

Peculiarità e complessità del processo di integrazione della componente musulmana

All’interno del più vasto processo di integrazione della popolazione immigrata, il caso della componente musulmana presenta indubbie peculiarità e complessità. A differenza della maggior parte delle altre comunità immigrate, i cui membri privilegiano strategie di inserimento individuale e che comunque non pongono alla società di accoglienza richieste significative sul piano collettivo, la popolazione musulmana – o almeno molte delle organizzazioni che se ne dicono i rappresentanti – si distingue in tutti i paesi europei per la sua volontà di attuare il proprio inserimento enfatizzando la dimensione collettiva e avanzando articolate richieste di riconoscimento della propria identità religiosa negli ambiti più diversi della sfera pubblica sociale e istituzionale.

La situazione è resa più complessa dal fatto che nella tradizione musulmana i confini tra l’ambito laico dello stato e l’ambito religioso sono assai meno definiti di quanto avvenga nella tradizione culturale europea. Nell’islam infatti la dimensione religiosa è tradizionalmente il fondamento che legittima la stessa dimensione giuridica e politica. La laicità dello stato e del diritto, la reciproca autonomia tra stato e religioni, la stessa indipendenza della cittadinanza dall’appartenenza religiosa non sono concetti scontati in ambito musulmano. Di qui la facilità con cui in nome dell’islam e del diritto alla libertà religiosa spesso i musulmani in Europa avanzano agli stati richieste che, da una prospettiva europea, non riguardano in senso stretto la libertà religiosa bensì altri ambiti della vita associata, e che talvolta si pongono in conflittualità con quanto previsto dallo stato di diritto comune a tutti i cittadini. Basti pensare alle richieste più estreme in questo senso, quale quella di ottenere che sia la šar
ī‘a a regolare i rapporti nell’ambito coniugale e familiare, in deroga al diritto comune e in aperta conflittualitą con esso.

In altre parole si nota una certa tendenza in ambito musulmano, sostenuta da specifiche organizzazioni islamiche, a perseguire una strategia di inserimento comunitario nelle societą europee, nel tentativo di ottenere progressivamente un diritto comunitario che riconosca ai musulmani tutta una serie di prerogative in deroga a quanto previsto appunto dal diritto comune. E’ chiaro che una tendenza di questo tipo non puņ che nuocere all’integrazione della popolazione musulmana in Europa e costituisce un vettore di potenziale disgregazione delle stesse societą europee, indebolendo il consenso su un patto di cittadinanza comune, che il residente e il cittadino fanno proprio indipendentemente dalla propria appartenenza religiosa e che pone tutti su un piano di eguaglianza giuridica.

L'islam e la modernitą nelle diverse scuole di pensiero

D’altra parte vale la pena di ribadire ancora una volta che l’islam, come ogni altra cultura, č ben lungi dall’essere un blocco monolitico: al suo interno esistono una varietą di scuole di pensiero e di diverse posizioni, che affrontano in modo differenziato il nodo fondamentale dell’incontro dell’islam con la modernitą. Accanto a posizioni conservatrici, che tendono a mantenere uno stretto legame tra dimensione religiosa, politica e giuridica pur necessariamente confrontandosi con il mondo moderno, vi sono certo posizioni fondamentaliste che rifiutano la modernitą sul piano dei valori e propongono il ritorno alla societą islamica integrale, ma si stanno anche sviluppando posizioni aperte al confronto e alla ricezione dei valori positivi che la modernitą ha concorso a diffondere, quali i diritti dell’uomo, la concezione egualitaria di cittadinanza, la laicitą dello stato. Queste diverse tendenze, variamente organizzate in correnti, scuole di pensiero, talora anche partiti politici, sviluppatesi nei paesi musulmani, sono ben presenti anche tra la popolazione musulmana immigrata in Italia e in Europa. Naturalmente le interpretazioni dell’islam proprie delle varie correnti influenzano le modalitą di rapporto con la cultura europea, con conseguenze inevitabilmente differenti per gli stati e le societą europee.

Di qui la necessitą di valutare le richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane in Italia e in Europa per verificarne sia la conformitą con i valori e le prassi fondamentali dell’ordinamento sociale e istituzionale italiano e europeo, sia l’adeguatezza nel coniugare il rispetto per la diversitą culturale e religiosa con la promozione dell’integrazione sociale, sia, infine, la stessa obbligatorietą sul piano dell’osservanza religiosa islamica in nome della quale viene invocato il principio della tutela del diritto alla libertą religiosa.

Individuare le richieste plausibili per elaborare politiche adeguate

Proprio il pluralismo esistente all’interno dell’islam permette di sollevare la questione se tutte le richieste avanzate dalle organizzazioni islamiche in Italia e in Europa siano plausibili o non si possano trovare soluzioni differenti da quelle prospettate per garantire una migliore integrazione dell’intera società. Alcune organizzazioni musulmane sono portate ad avanzare richieste che affermano un’identità islamica forte, magari arrivando a porsi in conflittualità con i principi basilari degli ordinamenti giuridici europei, mentre molti musulmani di tendenza liberale, o comunque con propensione positiva verso la cultura e la società europea, sono ben lontani dal condividere tali richieste e il progetto di società che ne scaturirebbe.

Non bisogna dimenticare che la maggioranza della popolazione musulmana in Italia è immigrata in tempi recenti ed è impegnata in un progetto di inserimento sul piano economico e sociale. Le richieste collettive avanzate in nome dell’islam sono frutto dell’attività di organizzazioni islamiche il cui grado di rappresentatività del mondo immigrato di origine musulmana è certamente da verificare. Tuttavia tali organizzazioni si presentano allo stato e alla società italiani come interlocutori ufficiali: occorre dunque verificarne la matrice ideologica attraverso un’attenta analisi e valutazione delle richieste che avanzano, avendo ben presente che un’integrazione positiva dei musulmani in Italia dipende in maniera essenziale dal tipo di interpretazione di islam che diventerà prevalente. Questo processo dipende non solo dal normale sviluppo interno alla comunità musulmana, ma anche dall’azione delle istituzioni italiane nella scelta degli interlocutori musulmani e soprattutto nella fermezza con cui le istituzioni sapranno perseguire una strategia di integrazione che coniughi il rispetto della diversità con l’affermazione irrinunciabile del quadro di valori e principi che sta alla base dell’ordinamento civile italiano, di volta in volta espresso nei vari ambiti.

Per attuare questa verifica delle richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane è naturalmente indispensabile approfondire la conoscenza dell’islam contemporaneo in tutte le sue dimensioni, in particolare in relazione alle richieste avanzate in Italia e in Europa. Solo una conoscenza approfondita permette infatti di elaborare politiche adeguate. E’ proprio in questa prospettiva, come si è detto, che il Laboratorio di Ricerche e Relazioni Culturali Europee e Internazionali della Fondazione Giovanni Agnelli, nell’ambito del suo programma di ricerca Islam e Modernità, ormai attivo da più di un decennio, ha promosso questa nuova ricerca sul rapporto tra l’uso del tempo, il lavoro e il precetto religioso nell’islam.

La ricerca è suddivisa in tre parti. L’oggetto della prima parte è l’analisi della dottrina e della prassi storica islamica in relazione alla scansione del tempo e alla qualifica di vari "tempi": i calendari utilizzati, le feste, i tempi di riposo, il ruolo del precetto religioso in questo ambito, per verificare in quale misura la percezione e l’organizzazione del tempo esprima e corrobori una determinata identità islamica. Nella seconda parte viene analizzata in maniera dettagliata la legislazione attuale dei principali stati musulmani contemporanei rispetto agli stessi temi, in particolare riguardo al rapporto tra tempo lavorativo e doveri religiosi. La terza parte è dedicata a una valutazione delle richieste delle organizzazioni musulmane presenti in Italia in relazione a garanzie specifiche per l’espletamento dei doveri del culto islamico in rapporto al tempo lavorativo e, più in generale, al normale uso del tempo sociale.

Tre possibili filtri per la valutazione

La ricerca è nata proprio dall’esigenza concreta di raccogliere dati di prima mano sulla cui base valutare queste richieste avanzate dagli organismi musulmani in Italia in nome della libertà religiosa, verificando come gli stati musulmani si comportano sul piano legislativo rispetto alle medesime esigenze. La legislazione degli stati musulmani, che si presume tendano a garantire la pratica religiosa dei propri cittadini, può dare indicazioni quanto mai utili proprio per valutare le richieste avanzate in Italia e la loro ispirazione ideologica. Il fatto che emergano comportamenti legislativi diversi mostra che sono possibili soluzioni diversificate, tutte compatibili con una pratica ortodossa dell’islam.

Per una valutazione delle richieste degli organismi musulmani in Europa e per elaborare le soluzioni più appropriate al fine di una corretta integrazione si possono dunque utilizzare una serie di filtri. Il primo filtro è senz’altro costituito dalla verifica della non conflittualità della richiesta con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano ed europeo. Un secondo filtro può essere costituito proprio da una verifica comparativa del comportamento in atto nei paesi musulmani sul tema in questione, giustificato dal pluralismo esistente all’interno dell’islam. Questo pluralismo offre infatti uno spettro di soluzioni diverse – che spesso rivelano un differente rapporto tra islam e modernità nei vari stati musulmani – e che offrono indicazioni interessanti per coniugare in Italia e in Europa il rispetto della diversità e della libertà religiosa dei musulmani con la promozione dell’integrazione sociale: a parte altre argomentazioni sul piano dei principi, diventerebbe infatti lecito respingere quelle richieste che non trovano formulazione legislativa neppure in molti paesi musulmani. Infine un terzo filtro riguarda gli strumenti legislativi con cui gestire l’assenso a determinate richieste che abbiano superato i primi due stadi.

Le domande di intesa presentate dalle organizzazioni musulmane in Italia

In Italia quattro diversi organismi musulmani hanno presentato la domanda di intesa con lo stato, formulando nelle bozze di intesa le loro richieste e le soluzioni desiderate. A prescindere dall’opportunità di siglare oggi un’intesa tra stato italiano e confessione islamica – che richiede di superare il non facile scoglio di avere una rappresentanza unitaria e veramente rappresentativa della popolazione musulmana presente in Italia, e che nello stesso tempo sia rappresentanza veramente religiosa e non politica – ci si può chiedere tuttavia se l’intesa sia lo strumento appropriato per definire molte delle richieste avanzate dalle organizzazioni musulmane. Ad esempio molte delle richieste riguardanti il mondo del lavoro nel quadro istituzionale italiano sono pertinenza del patteggiamento tra organizzazioni di categoria e datori di lavoro, e esulano da un intervento così pesante e diretto dello stato, che si qualificherebbe come un’indebita ingerenza. Non si deve d’altra parte dimenticare il carattere definitivo proprio delle intese tra stato italiano e confessioni religiose che – a differenza che nell’ordinamento spagnolo spesso portato come esempio sul piano comparativo – non possono essere denunciate unilateralmente dallo stato. Sia l’organismo che rappresenta la confessione religiosa sia i contenuti dell’intesa sono dunque difficilmente mutabili. Di qui la doverosa cautela nell’evitare intese premature, tanto più che la maggior parte delle richieste delle organizzazioni musulmane possono trovare soluzione nell’ambito del diritto comune.

Come si è detto tutta una serie di richieste delle organizzazioni musulmane mirano a tutelare la libertà religiosa rispetto all’uso del tempo e all’attività lavorativa. Si tratta delle richieste relative ad ottenere il riconoscimento del venerdì come giorno di riposo settimanale, il carattere festivo dei giorni in cui ricorrono le principali feste religiose, l’orario ridotto nel mese del ramad
ān, la fruizione di permessi specifici per assentarsi dal lavoro e compiere il pellegrinaggio alla Mecca, il diritto di interrompere il lavoro per effettuare le preghiere rituali durante la giornata. Tutte queste richieste sono avanzate sotto l’ombrello del principio della libertą religiosa garantito dalla Costituzione: l’analisi degli ordinamenti legislativi dei paesi musulmani mostra tuttavia una pluralitą di soluzioni in proposito, che mostrano come la libertą della pratica religiosa islamica non sia legata alla maggior parte di tali richieste.

Il caso esemplare del venerdì di riposo

Il risultato più sorprendente si ha per quel che riguarda il venerdì come giorno di riposo settimanale, che sarebbe anche la richiesta più difficile da accogliere e da gestire sul piano della vita concreta e dell’organizzazione del lavoro. L’analisi della dottrina islamica mostra infatti che nell’islam il riposo settimanale non ha alcuna valenza religiosa. Il venerdì, giorno dedicato alla preghiera comune di mezzogiorno, non era giorno di riposo. Anzi l’astensione dal lavoro il giorno di venerdì è stata esplicitamente riprovata dalla dottrina, in antagonismo alla prassi ebraica e cristiana che giustifica invece il giorno di riposo proprio con la sua valenza religiosa. Per la dottrina islamica infatti pensare che Dio riposi il settimo giorno della creazione – riposo che giustifica e obbliga sul piano religioso il riposo dell’uomo in ambito giudaico-cristiano – è un antropoformismo da condannare. Dio non si riposa mai: così neppure l’uomo deve riposare nel giorno di venerdì dedicato alla preghiera comunitaria di mezzogiorno.

Solo in epoca contemporanea l’adeguamento agli standard internazionali di diritto del lavoro ha comportato l’introduzione del giorno di riposo settimanale obbligatorio nei paesi musulmani, di per sé estraneo alla tradizione e persino riprovato dal punto di vista religioso. Sebbene molti stati musulmani abbiano comprensibilmente scelto il venerdì come giorno di riposo, tuttavia tale scelta è stata lungi dall’essere unanime: Senegal, Tunisia e Turchia hanno infatti preferito la domenica, mentre il Marocco lascia libera la scelta tra venerdì, sabato, domenica o il giorno di mercato, a conferma del carattere non religioso della giornata.

A fronte di questa realtà così differenziata sembra del tutto ingiustificata la richiesta di avere il venerdì come giorno settimanale di riposo per i musulmani in Italia, o di considerare automaticamente giustificati gli allievi musulmani che il venerdì non frequentano la scuola. In effetti nel giorno di venerdì l’unico obbligo religioso per i musulmani osservanti è la preghiera comunitaria che si effettua verso mezzogiorno o le tredici; la preghiera dura circa mezz’ora ed è effettuata normalmente durante la pausa pranzo, per cui è compatibile con lo svolgimento delle normali attività lavorative della società moderna, anche nei paesi musulmani che proprio per questo non legiferano in proposito. E’ tra l’altro interessante che siano proprio Tunisia, Senegal e Marocco gli stati che non hanno il venerdì come giorno festivo: sono infatti i tre stati da cui provengono il maggior numero di immigrati in Italia. Se dunque nell’islam non si pone il problema del giorno di riposo religiosamente legittimato, e se, a maggior ragione, proprio gli stati da cui provengono il maggior numero di immigrati musulmani in Italia non hanno optato per il venerdì come giorno festivo, è del tutto contrario all’integrazione in Italia proporlo come tale da parte delle organizzazioni musulmane. Oltre alle difficoltà concrete di gestire un giorno di riposo settimanale diverso dai giorni condivisi da tutta la società, significherebbe spingere i musulmani residenti in Italia a non usufruire, senza motivo, degli stessi giorni di riposo previsti per tutti i cittadini, diminuendo drasticamente la loro possibilità di intessere con il resto della società le relazioni più varie in ambiti diversi da quello strettamente lavorativo, con la conseguenza concreta di ostacolare la loro integrazione favorendo un ripiegamento comunitario. Una richiesta di questo genere sembra obbedire in effetti a una strategia di affermazione identitaria della propria differenza in antagonismo con la più ampia società.

La necessità di elaborare soluzioni conformi ad un progetto di integrazione

Con lo stesso metodo e gli stessi obiettivi la ricerca esamina quanto la legislazione degli stati musulmani prevede riguardo alle altre esigenze connesse al culto in rapporto all’attività lavorativa: le feste riconosciute civilmente, l’eventuale diritto di godere di ferie straordinarie per compiere il pellegrinaggio alla Mecca, la riduzione dell’orario del mese di lavoro durante il mese di ramadān. Lasciando a una lettura del testo le risposte analitiche e dettagliate a questi argomenti, si puذ tuttavia affermare in modo sintetico che non si hanno soluzioni omogenee e che ne’lÆambito privato varie soluzioni sono sempre lasciate alla concertazione tra dipendente e datore di lavoro, e eventuali permessi di assenza dal lavoro concessi per motivi religiosi non si qualificano generalmente come ferie straordinarie, ma devono essere recuperati. A maggior ragione in Italia e in Europa si dovrebbe lasciare alla libera concertazione locale decisioni di questo genere, che non trovano in un’intesa il loro luogo appropriato di definizione. In ogni caso tuttavia ci si puņ chiedere se in un paese europeo risulterebbe proponibile riconoscere un simile privilegio – permessi straordinari per il pellegrinaggio: da dieci giorni a un mese – ai soli musulmani, che diventerebbero anche non concorrenziali sul piano lavorativo. Infine puņ forse stupire che nessuno stato musulmano, con l’eccezione dell’Arabia Saudita, legiferi riguardo alle pause per la preghiera durante l’orario di lavoro. Esse vengono lasciate all’iniziativa del singolo, e spesso vengono raggruppate in tre momenti, cosicché cadano fuori dall’orario di lavoro: č quanto avviene nel pur strettamente islamico Iran. In ogni caso in Italia sarebbe certo una questione da lasciare ancora una volta alla contrattazione locale nell’ambito dei rapporti di lavoro.

I risultati di questa ricerca offrono dunque indicazioni concrete quanto mai interessanti, perché, in definitiva, mostrano che č possibile trovare soluzioni appropriate a garantire contemporaneamente sia l’osservanza religiosa dei musulmani in Italia e in Europa sia la loro integrazione nel pił ampio tessuto sociale e nel ritmo fondamentale della vita del paese di accoglienza. Tali soluzioni devono essere perņ attivamente ricercate, studiate e attuate nell’orizzonte di una politica di integrazione basata su principi chiari, e implicano una attivitą di dialogo e di confronto con i musulmani presenti in Italia e in Europa finalizzata a impedire derive di carattere integralista e di ripiegamento comunitario. Processi di quest’ultimo tipo nuocerebbero infatti sia alla stabilitą della societą nel suo insieme, sia, in definitiva, alla stessa popolazione musulmana, ridotta in una sorta di enclave identitaria con forti probabilitą di derive nella marginalitą.

Andrea Pacini

 

Tempo, Stato, lavoro. Alcune soluzioni nazionali

Sono qui presentati, in quanto ritenuti di particolare interesse, i dati relativi al calendario ufficiale, al giorno di riposo settimanale, alle festività ufficiali in alcuni paesi islamici. Vengono inoltre fornite, ove disponibili, informazioni specifiche riguardo alle disposizioni gius-lavoristiche dirette a facilitare al lavoratore musulmano l’adempimento dei suoi doveri di culto. Le scelte relative al sistema di organizzazione ufficiale del tempo hanno certamente un forte valore simbolico e sono rivelatrici dell’impostazione profonda del rapporto tra lo Stato e la religione. Ogni scheda è perciò introdotta da un breve profilo costituzionale del paese, per misurare la congruenza tra le declamazioni contenute nei testi costituzionali e le soluzioni adottate in materia di organizzazione del tempo.

Marocco
Senegal
Tunisia
Turchia

Marocco

Il Marocco, secondo la costituzione del 19921, è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Il re, principe dei credenti (amī©r al-m’ÆmīnØ©n), supremo rappresentante della nazione, simbolo della sua unitؤ, garante della permanenza e della continuitؤ dello Stato, assic’ra lÆosservanz’ dellÆislam e della costituzione. Protegge i diritti e le libertؤ dei cittadini, dei griali e delle comunitą (art. 129). E’ di tutta evidenza l’importanza dell’islam nella legittimazione del potere. La stessa importanza ha l’islam nella vita sociale. Tutto ciņ non č in contrasto con il recente avvio di un originale processo di democratizzazione e di apertura al riconoscimento dei diritti umani.

Calendari

La Ğarīda Rasmiyya (giornale ufficiale) porta come data principale quella secondo il calendario lunare dell’era dell’egira, e tra parentesi la corrispondente data gregoriana dell’era volgare, con denominazione dei mesi secondo il calendario latino. La subordinazione del secondo sistema di datazione al primo non deve peraltro far dimenticare che, nel sistema di identificazione degli atti normativi, importanza fondamentale ha l’indicazione dell’anno secondo l’era volgare (es.: legge n. 1.93.347 del 22 rabī ‘al-awwal 1414 (10 settembre 1993)).

Festività

Il dahīr 2-88-24 del 9 gennaio 1988, completando il dahīr n. 2-62-101 del 28 febbraio 1962, fissa l’elenco dei giorni festivi retribuiti nelle imprese commerciali, industriali, nelle professioni liberali e nelle coltivazioni agricole e forestali come segue:
l'11 gennaio: commemorazione della presentazione del manifesto dell’indipendenza
il 3 marzo: festa del trono (dal 1962)
il 1° maggio: festa del lavoro (la prima festivitą a essere istituita nel 1949)
il 23 maggio: festa nazionale (dal 1988)
il 9 luglio: festa della gioventł (dal 1988)
il 14 agosto: festa di Wadī al-dahab2 (dal 1988)
il 6 novembre: al-masīira al-hadrā (dal 1988)
il 18 novembre: festa dell’indipendenza (dal 1959)
‘īd al-fitr (dal 1962)
‘īd al-adhā (dal 1962)
il capodanno hiğrī (dal 1962)
‘īd mawlid al-nabī (dal 1962)
Va notato che in Marocco la festa per l’anniversario della nascita del Profeta assume una coloritura tutta particolare di festa nazionale e un’importanza forse maggiore delle due feste canoniche dell’islam, e ciņ per la ragione che, da secoli, i sovrani marocchini si dichiarano membri della ahl al-bayt, cioč discendenti del Profeta Muhammad.

Riposo settimanale

Il testo rilevante in materia è il dahī©r del 21 luglio 1947 in materia di riposo settimanale e festivo3. ’Æart. 1 stabilisce che i diritti stabiliti nel testo sono riconosciuti indipendentemente da’lÆetؤ, sesso, cittadinanza o categoria professionale davoratore; l’applicazione delle disposizioni interessa i lavoratori dipendenti, qualunque sia il settore di attivitą: commerciale, industriale, pubblico, privato, laico o religioso; regimi speciali sono previsti per i lavoratori ferroviari o del trasporto marittimo.
L’art. 44 dispone che non si puņ far lavorare il dipendente per pił di sei giorni settimanali e che il riposo settimanale deve avere una durata di ventiquattro ore consecutive, da mezzanotte a mezzanotte: tutti i dipendenti di una stessa impresa devono goderne contemporaneamente, salvo deroga in caso di interesse pubblico (ospedali, trasporti pubblici, etc.) o di esigenze produttive particolari 5.
Il riposo settimanale puņ essere accordato il venerdģ, il sabato, la domenica o il giorno di mercato (art. 5) 6.

In caso di accordo, i due terzi almeno dei lavoratori e i due terzi dei datori di lavoro di una cittą o di un quartiere determinati, relativamente a una professione particolare, possono presentare domanda al ministro del lavoro per una modificazione del regime del riposo settimanale (art. 10 del dahī©r del 1947): in tal modo si puذ unificare il giorno di riposo settimanale, fissarlo in giorni diversi da quelli indicati dalla legge, modificarne’lÆorario, aggiungere una mezza giornata o raggrupe i giorni di riposo alla fine del mese.

Il dahī©r del 21 luglio 1947 permette che i negozi alimentari osservino soltanto mezza giornata di riposo nei giorni di venerdج, sabato, domenica, salvo recupero della mezza giornata durante la settimana, o di ’nÆera giornata ogni quindici giorni.
Nei fatti il riposo settimanale non č sempre rispettato. Nelle imprese commerciali di piccola o media dimensione, spesso l’attivitą č esercitata individualmente, o con l’aiuto di membri della famiglia, ipotesi che sfuggono all’applicazione del dahī©r. Ma talvolta il mancato rispetto del giorno festivo ØØ conseguenza della regola che dؤ la possibilitؤ di fissare il riposo settimanale di venerdج, di sabato, di domenica o al giorno del mercato, senza che i datori di lavoroo tenuti a dichiarare il giorno prescelto. La mancanza di un giorno di riposo settimanale unificato fa sģ che manchi la comune consapevolezza di un giorno dedicato al riposo settimanale7.

Permessi

Il dahīr del 24 aprile 1973, nel disciplinare i motivi che danno diritto a permesso (matrimonio, nascita, morte, malattia, operazione chirurgica di un parente) non menziona l’adempimento dell’obbligo di compiere il pellegrinaggio.
E’ tuttavia da segnalare la previsione di permessi speciali della durata di un giorno concessi in occasione di riti di passaggio quali la circoncisione (al-kitān), il battesimo (al-‘imāda) e la ‘aqīqa8.

Senegal

La popolazione della Repubblica senegalese è per più di nove decimi musulmana. L’islam è penetrato nella regione a partire dal X secolo. È sempre stato un importante fattore di aggregazione politica. Nel paese è assai radicato il fenomeno delle confraternite, a cui lo stato indipendente, laico e secolarizzato, ha sin dall’inizio fatto ricorso per organizzare il consenso. Negli ultimi anni alcuni ambienti islamici hanno pensato di proporsi direttamente come soggetti politici, scavalcando l’intermediazione delle confraternite.
La costituzione del 1963, tuttora in vigore, definisce la repubblica laica, democratica e socialista. Lo stato indipendente intende modernizzare il paese senza mortificarne l’identità. Cerca di assicurarsi il controllo delle materie tradizionalmente riservate alle consuetudini, che sono nella maggior parte dei casi islamizzate. Il settore del diritto di famiglia è particolarmente delicato sotto questo profilo. Il codice del 1972 sceglie la strada del pluralismo giuridico, ammettendo un’ampia possibilità di opzione tra il diritto moderno e il diritto tradizionale. È evidente tuttavia che la soluzione pluralista è concepita come una fase transitoria verso la realizzazione dell'auspicata uniformità del diritto a livello nazionale; e che la riduzione delle differenze opera innanzi tutto a spese delle consuetudini non islamizzate.

Calendari

Il calendario gregoriano è il calendario ufficiale del paese. A scopo di culto, è in uso il calendario hiğrī.

Festività

Sono giorni festivi:
il capodanno
festa nazionale
la festa del lavoro
īd al-kabīr (festa dei sacrifici)
‘īd al sagīr (festa della rottura del digiuno)
la rivelazione del Corano (laylat al-qadr)
al-mawlid (anniversario della nascita del Profeta)

la Pasqua
la Pentecoste
tutti i Santi
il Natale
l’Ascensione
Le feste hanno carattere nazionale e sono imposte a tutti, senza riguardo all’appartenenza religiosa.

Riposo settimanale

Il giorno settimanale di riposo è la domenica. Il venerdì i lavoratori musulmani possono partecipare alla preghiera, in quanto la ripresa del lavoro dopo la pausa pomeridiana è fissata alle 15.

Ramadān

Durante il mese di ramadān gli orari nelle attivitؤ commerciali e nelle industrie possono essere, su iniziativa privata, modificati, in modo da raggruppare le otto ore di lavoro in un unico blocco, con fine alle 15 o alle 16. Nella pubblica ammistrazione si pratica normalmente l’orario continuato, con fine del lavoro alle 16, per cui non vi č necessitą di modificarlo durante il mese del digiuno.

Permessi

Il lavoratore ha diritto a un permesso speciale per compiere lo hağğ.

Tunisia

La Tunisia, secondo l’art. 1 della sua costituzione, è uno stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l’islam e la sua lingua l’arabo. L’islam è la connotazione sociologica della Tunisia e non caratterizza lo stato. Lo stato modernizza le proprie strutture con la soppressione dei tribunali confessionali e degli waqf. La legislazione adottata in Tunisia a partire dall’indipendenza si segnala per la sua decisa ispirazione riformista tesa alla realizzazione progressiva del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini sancito dall’art. 6 della costituzione. Particolarmente importante in questa prospettiva è l’adozione del codice dello statuto personale del 1956, il cui anniversario è oggi festività ufficiale dello stato: estrema evoluzione del diritto musulmano, il codice elimina le tradizionali discriminazioni nei confronti della donna e detta norme che, in quanto rispettose dei diritti umani, possono estendersi a tutti i cittadini, anche non musulmani9. Non va peraltro taciuto che l’interpretazione delle disposizioni legali ha talvolta tradito quello che sembra lo spirito del legislatore.
La tensione modernizzatrice e occidentalizzante trova la sua base nel pensiero riformista tunisino sviluppatosi durante il protettorato francese e si trova in certo modo incarnata in Habib Bourguiba, primo presidente della Repubblica. E’ rimasta famosa la ripresa televisiva in cui egli, durante il mese del digiuno, beveva ostentatamente un succo di frutta.
Negli ultimi tempi una certa resistenza, animata da correnti islamiste, si è opposta alle tradizionali tendenze modernizzanti e occidentalizzanti dello Stato tunisino.

Calendari

al-Rā’id al-Rasmī lil-Ğumhūriyya al-Tūnisiyya riporta come data esclusiva quella gregoriana, con indicazione dei mesi secondo il modello latino. Nessun altro sistema di datazione č utilizzato, né nell’intestazione degli atti, né nella sottoscrizione.

Riposo settimanale

Tutti i lavoratori hanno diritto a un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive.
Nella pubblica amministrazione il riposo settimanale comprende il sabato pomeriggio e la domenica e spesso anche il venerdì pomeriggio (ciò che consente di partecipare alla preghiera in moschea). Le imprese pubbliche, le banche e le assicurazioni restano chiuse il sabato e la domenica.
Nel settore privato non agricolo, il lavoro settimanale può essere distribuito in cinque o sei giorni, talvolta di durata diversa (così da ottenere ad esempio un orario più breve nella giornata di sabato). Secondo il codice del lavoro, la definizione degli orari per settore e per regione andrebbe operata dal Ministro del lavoro per decreto. Il sistema non ha tuttavia trovato applicazione, così che gli orari di lavoro sono stabiliti sulla base di accordi tra i datori di lavoro e i sindacati 10.
Un arrêté del 1967, che riproduce in questo un precedente arrêté del 1957, prevede, per il settore agricolo la possibilità di ridurre la durata della giornata di lavoro durante il mese di ramad
ān a sole sette ore. Le riduzioni possono essere recuperate nei tre mesi seguenti, prolungando ’Æorario di non piØ´ di’unÆora al giorno. Non esiste una disposizione simile per gli altri settori: tuttavia, sempre sulla base di accordi tra il datore di la e i lavoratori, modificazioni sono normalmente apportate agli orari nel mese del digiuno e durante la stagione estiva.
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto da periodi di riposo: nessuna menzione č fatta a interruzioni da dedicare alla preghiera.

Festività

Nella pubblica amministrazione i lavoratori 11 hanno diritto a quattordici giorni festivi retribuiti, stabiliti dai decreti n. 1447 del 31 dicembre 1987 e 1826 del 6 novembre 1990. Essi si distinguono in:

a. Feste religiose:
   
1. il mawlid
   
2. ‘īd al-sagīr (due giorni)
   
3. ‘īd al-kabīr (due giorni)
   
4. il capodanno dell’egira
   
5. il capodanno gregoriano
b. Feste politiche:
   
6. il 20 marzo (festa dell’indipendenza)
   
7. il 9 aprile (commemorazione delle manifestazioni per l’indipendenza del 1938)
   
8. il 25 luglio (proclamazione della Repubblica)
   
9. il 7 novembre (anniversario del 7 novembre 198712)
c. Feste sociali:
   
10. il 20 marzo (festa della gioventł)
   
11. il 1° maggio (festa del lavoro)
   
12. il 13 agosto (festa della donna, commemorazione del codice dello statuto personale del 1956)

Per il settore privato, la legge individua sei giorni festivi retribuiti:
- il 20 marzo (festa della gioventł)
- il 1° maggio (festa del lavoro)
- il 25 luglio (proclamazione della repubblica)
- ‘īd al-fitr
- ‘īd al-adhā
- il 7 novembre (anniversario del 7 novembre 1987 13)

Le convenzioni collettive che vengono stipulate per i diversi settori possono aumentare il numero dei giorni festivi retribuiti, fino, in certi casi, a giungere a un trattamento equivalente a quello previsto per la pubblica amministrazione14. Lo stesso effetto puņ produrlo la consuetudine.
E’ interessante notare che il codice di procedura civile vieta il compimento di atti esecutivi nei giorni festivi. A questi vanno aggiunte alcune giornate di particolare significato religioso per le diverse comunitą. Per i musulmani essi sono: il venerdģ, gli ultimi giorni del mese di ramadān, a partire dal ventisettesimo; il terzo giorno del ‘īd al-sagīr; il terzo giorno del ‘īd al-kabīr; e il giorno che segue l’anniversario della nascita del Profeta. Per gli ebrei sono: il sabato, il giorno di Rochana e del Kippur, i due primi e i due ultimi giorni di Succoth (festa dei tabernacoli), il giorno di Purim, i due primi e i due ultimi giorni di Bissah e i due giorni di Chabouoth. Per i cristiani sono: la domenica; il giovedģ dell’Ascensione; il giorno dell’Assunzione; il giorno dei Santi e di Natale.

Pellegrinaggio

Soltanto i funzionari pubblici possono ottenere, una sola volta, un permesso retribuito di un mese per compiere il pellegrinaggio.

Turchia

Sin dalle sue origini, la Repubblica turca, proclamata nell’ottobre del 1923, si caratterizza in senso radicalmente laico. A questa scelta lo Stato turco si mantiene costantemente fedele. La costituzione del 198215, oggi in vigore, dichiara la Repubblica turca uno stato di diritto, democratico, laico e sociale, fedele al nazionalismo di Atatürk e basato sulle dottrine esposte nel Preambolo della costituzione stessa. Qui si legge tra l’altro che le sacre dottrine della religione non potranno in alcun modo essere coinvolte negli affari dello stato e nella politica, come richiesto dal principio del laicismo. L’art. 24 riconosce la libertà di coscienza, di fede religiosa e di convinzione. Gli atti di culto sono compiuti liberamente, ma nei limiti posti dall’art. 14 per l’esercizio dei diritti e delle libertà in generale. Nessuno può essere costretto a compiere atti di culto, a rivelare le sue convinzioni religiose né può essere accusato in base ad esse. Nessuno può sfruttare la religione al fine di basare, sia pur parzialmente, l’ordine sociale, economico e politico dello Stato su principi religiosi. La costituzione dichiara inoltre (art. 174) che nessuna delle sue norme può essere interpretata in modo da rendere incostituzionali un certo gruppo di leggi, miranti tra l’altro a salvaguardare il carattere laico della repubblica. Tra queste si possono menzionare la legge del 1924 sui copricapi, quelle del 1928 sull’adozione dei numerali internazionali e sull’adozione dell’alfabeto turco; quelle del 1934 sull’abolizione dei titoli nobiliari e sulla proibizione di alcuni capi di abbigliamento.
Certamente, benché non menzionata dall’art. 174 della costituzione, la legge con cui nel 1927 fu adottato il calendario gregoriano dell’era comune ebbe lo stesso fine, di rafforzare il carattere laico dello stato, armonizzando la scansione dei tempi con gli standard internazionali.

Calendari

L’unico calendario attualmente in uso è quello gregoriano, considerato calendario ufficiale.

Festività

Tra le numerose festività ufficiali, due hanno natura religiosa: sheker bayrami (‘īd al-sagīr) e qurbān bayrami (‘īd al-kabīr).

Riposo settimanale

L’art. 50 della costituzione dichiara che tutti i lavoratori hanno diritto al riposo. La legge stabilisce i diritti e le condizioni relative ai riposi settimanali e alle festività retribuiti e alle ferie annuali.

Il giorno settimanale di riposo è la domenica.

Per il lavoratore musulmano, la partecipazione della preghiera in comune il venerdì è di fatto possibile perché il suo orario coincide con l’interruzione per il pasto. Sembra che i datori di lavoro siano tolleranti rispetto ai possibili ritardi che tale partecipazione può provocare16.

Pellegrinaggio

La partecipazione al pellegrinaggio fu proibita nel periodo 1934 - 47.

Oggi non è previsto alcun permesso speciale, né retribuito, né non retribuito, per consentire al lavoratore di compiere il pellegrinaggio. Chi desidera parteciparvi, si organizza per farlo durante le ferie.

Ramadān

Può accadere che, durante il mese del digiuno, gli orari di apertura delle attività commerciali siano spontaneamente modificati.

Note:

1 La costituzione ha subito alcune modifiche nel 1996.
2 Rio de Oro: uno dei territori costituenti l’ex-Sahara spagnolo, annesso dal Marocco nel 1979 dopo essere stato occupato dalla Mauritania. La sovranità marocchina non è riconosciuta internazionalmente. Nel 1997 il Marocco ha firmato con il Fronte Polisario, che ha condotto la resistenza armata all’occupazione marocchina, un accordo per indire un referendum sull’autodeterminazione della regione. >>>
3 B.O. n. 1825 del 17 ottobre 1947, pag. 1034.
4 Nello stesso senso cfr. l’art. 18 del dah
īr del 24 aprile 1973 relativo alle condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli.
5 Cfr. decreti ministeriale dell’8 maggio 1931, 23 settembre 1946 e 2 giugno 1947.
6 Nello stesso senso cfr. l’art. 18 del dahīr del 24 aprile 1973 relativo alle condizioni di lavoro dei lavoratori agricoli.
7 Notizie tratte da BANNANI, Qānūn al-šugl bi’ l-Magreb, Casablanca, 1981. L’autore auspica l’unificazione del giorno di riposo settimanale. Si noti che nell’esemplificazione l’Autore non fa riferimento al possibile godimento del riposo settimanale di sabato, eventualitą pur prevista dalla legge. Ciņ va collegato evidentemente alla migrazione della comunitą ebraica, specialmente verso Israele, avvenuta dopo l’indipendenza del paese.
8 Si tratta del sacrificio di un animale, in genere un montone, da effettuare il settimo giorno dopo la nascita del bambino o della bambina, secondo la šarī‘a.
9 L’estensione dell’applicabilitą del codice all’insieme dei cittadini coincide con la soppressione dei tribunali rabbinici e l’abrogazione delle norme transitorie che regolavano in origine lo statuto dei cittadini, né musulmani né ebrei (l.n. 40 del 1957).
10 Le disposizioni adottate in questo campo durante il protettorato continuano a rappresentare di fatto un punto di riferimento. Notizie tratte da N. LADHARI, Traité de droit du travail, Cartagine, 1991.
11 Sono esclusi dall’applicazione della norma e sottoposti al trattamento previsto per i lavoratori del settore privato, gli operai dipendenti dalla stato e dagli enti pubblici.
12 Il 7 novembre 1987 č la data in cui l’attuale presidente della repubblica tunisina Ben Alī©, dichiarato ’Æallora presidente Bourguiba assolutamente incapace di svolgere le sue funzioni, ha assunto la presidenza e il comando delle forze armate in conformitؤ ’llÆart. 57 della costituzio13 V. nota precedente.
14 Ad esempio, la convenzione per il settore non agricolo del 20 marzo 1973, aggiunge alla lista l’anniversario della nascita del Profeta, il capodanno dell’egira e due giorni da scegliere nella lista dei giorni festivi della pubblica amministrazione.
15 La costituzione č stata modificata nel 1995 nel preambolo e negli articoli relativi ai partiti politici e alla libertą sindacale. Nel 1999 si č riformata la costituzione della Corte per la sicurezza dello Stato.
16 E’ interessante notare che chi ha risposto al questionario spiega che l’assenza assoluta di norme statali in materia di culto si spiega con l’opzione laica abbracciata dalla repubblica turca, che impedisce allo stato di regolare e di sorvegliare il credo e la pratica religiosa.

Riposo settimanale e pellegrinaggio ai luoghi santi

Paesi

Calendario

Riposo settimanale

Hağğ (pellegrinaggio)

Algeria

hiğrī1, gregoriano

venerdì

Arabia Saudita

hiğrī

venerdģ

 

Bahrayn

hiğrī, gregoriano

venerdģ

Egitto

gregoriano, hiğrī, (copto)

venerdģ

Emirati Arabi Uniti

hiğrī, gregoriano

   

Giordania

hiğrī, gregoriano

   

Iran

lunare e solare hiğrī

venerdģ

Iraq

gregoriano

   

Kuwayt

hiğrī, gregoriano

venerdģ

Libano

gregoriano

domenica

no

Libia

gregoriano

 

Marocco

hiğrī, gregoriano

venerdģ o sabato o domenica

no

Mauritania

hiğrī, gregoriano

   

Oman

hiğrī, gregoriano

   

Qatar

hiğrī, gregoriano

   

Senegal

gregoriano

domenica

Siria

hiğrī, gregoriano

venerdģ o domenica

Sudan

gregoriano

   

Tunisia

gregoriano

domenica

sì (solo p.a.)

Turchia

gregoriano

domenica

no

1 Calendario dell'era musulmana, calcolato a partire dall'anno dell'ègira (migrazione di Muhammad da Mecca a Medina)

Le richieste delle organizzazioni musulmane in Italia

In Italia nel corso degli anni novanta sono state presentate quattro domande di intesa da parte di altrettante organizzazioni musulmane. Tre di queste domande sono corredate ciascuna di una bozza di intesa in cui vengono espresse le richieste dell’organismo musulmano proponente allo Stato italiano e le soluzioni auspicate.
I quattro organismi musulmani che hanno presentato domanda di intesa sono:

- il Centro islamico culturale di Roma (senza bozza di intesa)
- L’Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche di Italia (UCOII)
- L’Associazione Musulmani Italiani (AMI), Roma
- La Comunità Religiosa Islamica (Co.re.is), Milano

Richieste principali contemplate nelle intese:

1. Venerdì festivo: l’AMI e l’UCOII non chiedono in assoluto che il venerdì sia giorno di riposo per tutti i musulmani, ma che sia consentito ai lavoratori musulmani di partecipare alla preghiera congregazionale di mezzogiorno "nel quadro della flessibilità dell’orario di lavoro". Tuttavia entrambe queste bozze chiedono che non si collochino né esami scolastici o universitari, né concorsi pubblici nei giorni di venerdì – in caso vi siano musulmani partecipanti (art.10 UMI; art. 3 UCOII).
La bozza dell’UCOII inoltre chiede il diritto al venerdì festivo per gli studenti delle scuole.
La bozza del Co.re.is chiede il diritto per tutti i lavoratori musulmani di fruire del venerdì festivo (art.11), con recupero in altro giorno delle ore non lavorate. Chiede che lo stesso trattamento sia previsto nelle festività islamiche, e che in tali feste anche gli studenti siano considerati giustificati dall’assenza a scuola.

2. Preghiera rituale quotidiana: la bozza del Co.re.is all’art. 20 prevede in modo dettagliato il diritto a svolgere tale pratica rituale negli orari tradizionali prescritti, in ambiente riservato e adatto (sia in uffici pubblici sia in ambito privato). Ogni pausa è di 15 minuti, da recuperare sul piano lavorativo.
L’UCOII tace sulla preghiera rituale quotidiana.
L’AMI aferma nell’articolo 1 che "il diritto alla libertà religiosa implica la facoltà del compimento dell’orazione rituale quotidiana entro i tempi di obbligo"

3. Permessi di assenza dal lavoro per il pellegrinaggio: sono richiesti solo nella bozza del Co.re.is all’art. 23 (come diritto per i dipendenti pubblici e come concessione da facilitarsi per i dipendenti privati), salvo recupero delle ore lavorative non prestate.

4. Feste: le tre bozze propongono liste diverse di giorni da considerarsi festivi per i musulmani (7 per l’AMI; 2 per l’UCOII e per il Co.re.is), estendendo a tali giorni lo stesso trattamento del venerdì.

5. Ramadan (mese di digiuno rituale diurno): l’AMI all’art.1 afferma generalmente che "la libertà religiosa implica … l’osservanza del digiuno rituale diurno". Il Co.re.is all’art. 22 propone invece una disciplina più dettagliata che implica la richiesta di terminare il lavoro o la scuola un’ora prima onde partecipare al pasto rituale con cui ogni giorno il digiuno viene interrotto.

6. Matrimonio: l’UCOII e il Co.re.is chiedono che si possa celebrare il matrimonio con effetti civili "secondo il rito islamico". L’AMI con l’UCOII chiedono che sia riconosciuta "la facoltà di sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica"

7. Velo: l’Art. 13 dell’UCOII chiede per le donne il diritto a essere fotografate a capo coperto nei documenti. La medesima richiesta è nella bozza del Co.re.is con la clausola che "ne sia sufficientemente garantita la riconoscibilità". Il Co.re.is afferma anche il diritto a portare in generale abiti tradizionali, con la clausola che restano ferme le norme di sicurezza generale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro

8. Scuola: tutte le tre bozze chiedono il diritto a aprire scuole private islamiche parificate.

9. Insegnamento religioso a scuola: è richiesto dal Co.re.is, senza oneri per lo Stato e qualora vi sia un numero sufficiente di allievi che ne faccia richiesta localmente. Anche l’AMI avanza la stessa richiesta in termini simili, senza specificare a chi compete l’onere di stipendiare gli insegnanti.

10. Cimiteri: tutte le tre bozze chiedono settori cimiteriali riservati ai musulmani con sepolture perpetue; il Co.re.is precisa che la sepoltura deve essere conforme alla tradizione islamica

Assistenza spirituale nelle carceri, ospedali, caserme: implica la definizione previa di chi nell’islam è ministro di culto, quali sono le sue competenze, diritti e doveri.

 

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