Diritto

LEGISLAZIONE EDILIZIA

 

Generalita'

 

Le norme giuridiche relative all’edilizia hanno un duplice scopo: quello di garantire la sicurezza,l’igiene e la struttura dei fabbricati e quello di regolare l’aspetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere. Le più importanti norme sono contenute nella legge 25-11-1962, n. 1684, relativamente alle norme tecniche generali di edilizia e norme particolari per le zone sismiche, e altri provvedimenti.

 

Norme tecniche di edilizia generale e di edilizia sismica

 

La legge 25-11-1962 n. 1684 stabilisce alcuni principi generali applicabili in tutti i Comuni dello Stato italiano.Questa legge dispone che in qualsiasi opera edilizia devono osservarsi le regole dell’arte del costruire, e in particolare: gli edifici con sette piani o più, devono essere costruiti in ossatura portante in cemento armato. è vietato costruire edifici su suoli franosi o sul confine tra terreni di differenti caratteristiche meccaniche, i solai in cemento armato e quelli di tipo misti devono essere incastrati in appositi cordoli.
La legge 2-2-1974, n 64 relativamente alle zone soggette a terremoti (zone sismiche), sono divise in due categorie, corrispondenti a due diverse pericolosità valutate in base allo studio dei terremoti avvenuti nel passato, il cui elenco è predisposto dal Ministero dei lavori pubblici, detta norme particolari. Infatti, alle zone sismiche si applicano norme tecniche relative a:

  • tipi di costruzione.
  • altezze degli edifici (non devono superare i 6 metri di altezza).
  • distanza tra edifici

Particolare importanza, inoltre, viene attribuita alla determinazione delle azioni sismiche; si possono aggiornare non solo le zone dichiarate sismiche, ma anche i valori attribuiti ai gradi di sismicità.

Norme igieniche per le abitazioni e norme per la sicurezza degli impianti

 

I regolamenti locali d’igiene e sanità emessi dal decreto 27 luglio 1932, n. 1625 devono stabilire norme che regolino l’aspetto igienico dei locali urbani e rurali. I regolamenti devono contenere norme che regolino che non ci sia mancanza d’aria o di luce, che lo smaltimento dei rifiuti non inquini il sottosuolo, che l’acqua proveniente da pozzi sia esente da eventuali inquinamenti, che la stalle siano dotate di concimaia. Per l’osservanza di queste norme si deve ottenere una speciale autorizzazione rilasciata dal sindaco detta licenza di abitabilità, che costituisce la garanzia dell’osservanza delle norme: il Sindaco la rilascia dopo l’accertamento dell’autorità del servizio sanitario. Il decreto ministeriale del 5 luglio 1975 ha introdotto nuovi parametri relativi ai requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad uso abitazione. Con la legge n.46 del 5-3-90 si è stabilita una nuova normativa relativamente alle attività di installazione, trasformazione e manutenzione degli impianti tecnici negli edifici. Vengono dalla legge indicati i requisiti tecnico-professionali per essere ritenuti abilitati all’installazione degli impianti ed è stabilito che al termine dei lavori sia rilasciata una dichiarazione di conformità che indichi gli estremi di iscrizione dell’impresa alla camera di commercio, i materiali impiegati e le tipologie dell’impianto: questo documento è indispensabile per ottenere il certificato di agibilità.Gli enti preposti devono rilasciare entro tre mesi dalla richiesta un certificato di collaudo.In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative a carico del proprietario e del committente.

 

Norme per il superamento
e l’eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici

 

La legge 9 gennaio 1989 n. 13 ha ampliato le norme già esistenti a favore dei portatori di handicap. La precedente normativa era dettata dalla legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedeva, allo scopo di facilitare la vita dei mutilati e invalidi civili, che tutti gli edifici pubblici (palazzo del comune, prefettura, ecc), e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova costruzione, fossero edificati in conformità ai principi dettati dalla circolare del ministero dei lavori Pubblici del 15-6-1968.Le nuove norme tendono ad assicurare l’utilizzo degli spazi privati alle persone che soffrono di impedimenti delle capacità motorie. Tutti i progetti devono rispettare le esigenze degli handicappati e dovranno garantire l’accessibilità e la visibilità degli edifici; nel caso di immobili con più di tre piani, si dovrà installare un ascensore, per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. Nell’ipotesi che un condominio non attui le opere idonee i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, tutte le opportunità per rendere più facile l’accesso negli edifici.La legge prevede all’articolo quattro la possibilità di ottenere contributi finanziari, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici un fondo speciale.

Disciplina di costruzione per tutelare la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici

 

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente, insieme con quello della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 104/1992, per la prima volta affronta il problema dei possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici.Si è cercato di risanare gli elettrodotti fuorilegge e porre un limite alla costruzione di linee elettriche al ridosso di abitanti, case e fabbricati.Per quanto riguarda la vicinanza rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione, gli elettrodotti debbono osservare le seguenti distanze:

  • linee a 132.000 volt: più di 10 metri
  • linee a 220.000 volt: più di 18 metri
  • linee a 380.000 volt: più di 28 metri

Per le linee a tensione diversa, superiore a 132.000 volt e inferiore a 380.000 la distanza di rispetto viene calcolata proporzionalmente. Per eventuali linee a tensione superiore a 380.000 volt le distanze saranno stabilite da una commissione tecnico-scientifica: ne fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell’ambiente, della Sanità e dell’Industria, da l’Enel e di Enea, l’ente per l’energia atomica.

 

La concessione edilizia

 

La concessione edilizia è un provvedimento di tipo autorizzativi.L’articolo uno della legge 10/1977 stabilisce che ogni attività che comporta une trasformazione edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco.Le prescrizioni fondamentali di questa norma sono due: tutte le opere edilizie sono subordinate a concessione, e questa e onerosa. Non tutte le opere edilizie sono soggette a concessione, ma soltanto:

  • le ristrutturazioni urbanistiche
  • le nuove costruzioni
  • le opere finalizzate a modificare la destinazione d’uso di costruzioni già esistenti
  • le ristrutturazioni edilizie
  • gli ampliamenti delle superfici e dei volumi di costruzioni già esistenti

La concessione deve essere rilasciata quando il progetto edilizio è conforme alle prescrizioni di legge (norme ambientali, norme sui parcheggi), alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti (il piano regolatore) e al regolamento edilizio.
La concessione è direttamente legata all’immobile (per questo è detta reale) e può essere trasferita insieme con l’immobile stesso.La concessione, come abbiamo visto, è onerosa.Il proprietario che l’ha ottenuta deve pagare al comune un contributo, composto da due somme distinte:

  1. In base alle spese che il comune deve affrontare per le opere di urbanizzazione primaria (strade, fogne, acquedotti) e secondaria (edifici scolastici, sportivi, religiosi); il suo ammontare è determinato dal comune in conformità a tabelle regionali.
  2. In base al costo di costruzione dell’edificio, quest’ultimo è determinato annualmente dal ministero dei lavori pubblici, mentre la commisurazione del contributo è determinata dalle regione o dal comune.

In alcuni casi la concessione è gratuita (art. 91 del 10/1977):

  • per le opere da realizzare nelle zone agricole
  • per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento (fino a un massimo del 20%) di edifici unifamiliari.
  • per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche di interesse generale.

 

Procedimento per il rilascio della concessione

Il procedimento per i rilascio della concessione è disciplinata dai regolamenti edilizi comunali.Negli ultimi anni ci sono stati vari interventi sulla materia, per cercare di porre rimedio alle lungaggini: la legge 662/1996 qualifica il silenzio come un rifiuto, ma attribuisce alle regioni un potere sostituivo dell’eventuale inerzia comunale.
La domanda può essere fatta da chi è titolare della facoltà di edificare (proprietario, l’usufruttuario) insieme con il progetto dell’operaIl funzionario incaricato del procedimento fa una relazione, in un periodo di tempo (60 giorni) dopo aver sentito il parere della commissione edilizia comunale; entro 10 giorni successivi propone all’autorità competente l’emanazione di un provvedimento (di concessione o di rigetto)mentre i sindaco, o un assessore da lui delegato, deve rilasciare la concessione entri 15 giorni successivi, purché il progetto non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici nel caso in cui il termine per il rilascio della concessione trascorra inutilmente il richiedente può costituire in mora l’autorità competente: se questa non provvede entro i successivi 15 giorni il richiedente può ottenere dal presidente dell’aggiunta regionale, entro ulteriori 15 giorni, la nomina di un commissario ad acta, con la funzione di adottare il provvedimento.In certi casi previsti dalla legge colui che intende costruire, oltre alla concessione edilizia deve ottenere una serie di provvedimenti organizzativi settoriali da parte di altri enti tra cui: il genio civile, i vigili del fuoco, le comunità montane che vengono emanati se il progetto è conforme alle indicazioni della legislazione igienico-sanitaria. La concessione e irrevocabile.

 

I termini per l’esecuzione dei lavori

La concessione deve indicare il termine massimo per lmassimo per la loro fine (non superiore a 3 ’inizio dei lavori (non superiore ad 1 anno), e il termine anni). Se i lavori non sono ultimati in tempo cottenere un rinnovo della concessione pagando un nuovo contributo per la parte non ancora ultimata.

 

Opere che possono essere eseguite senza concessione

 

Il principio secondo il quale nessun opera edilizia può essere effettuata senza una concessione onerosa, stabilito dalla legge 10/1977, si è dimostrato con gli anni inapplicabile. La legislazione ha descritto una quantità crescente di opere edilizie che possono essere eseguite senza oneri, senza concessione e senza autorizzazione preventiva.L’articolo 2 c.601.662/1996 elenca una serie di opere edilizie che possono essere compiute senza concessione, purché non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti.Per queste opere l’interessato deve presentare alla pubblica amministrazione la denuncia di inizio attività con almeno 20 giorni di anticipo, insieme con un progetto e con una relazione firmata da un progettista abilitato, che garantisca la conformità alla legge, agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio delle opere da realizzare; il progettista deve inoltre emettere un certificato di collaudo finale, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.Tra le opere che possono essere realizzate senza concessione, ma con la sola denuncia di inizio attività, ricordiamo:

  • la manutenzione straordinaria;
  • le opere di demolizione, di scavo e di recinzione;
  • l’installazione di impianti tecnologici;
  • le opere dirette a eliminare le barriere architettoniche

 

La licenza di abitabilita'

Gli edifici ultimati possono essere utilizzati soltanto dopo aver ottenuto un’autorizzazione da parte del sindaco: la licenza di abitabilità (per gli edifici a uso non abitativo è chiamata licenza di agibilità), che ha lo scopo di verificare che l’opera realizzata sia conforme al progetto e che siano state rispettate le norme igienico-sanitarie e le norme urbanistiche e edilizie. La richiesta della licenza di abitabilità dev’essere accompagnata dal certificato di collaudo, dall’attestazione dell’avvenuta presentazione della richiesta d’iscrizione al catasto dell’immobile, dalla dichiarazione del direttore dei lavori che certifica la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato. Il sindaco rilascia la licenza entro 30 giorni. in caso di silenzio dell’amministratore protrattosi oltre 4-5 giorni, la licenza s’intende concessa (è un caso di cosiddetto silenzio-assenso).

 

Torna all'Home Page

 

©Pitrio project