TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE DEL LAVORO Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 30 agosto 2001, proposto da e dagli altri
ricorrenti ivi indicati; Esaminata la
memoria di costituzione del Provveditorato agli Studi di Trapani e la
documentazione prodotta dalle parti; Sciogliendo la riserva, ha emesso la
seguente ORDINANZA 1. Agendo in via
d'urgenza i ricorrenti chiedono, previa disapplicazione dell'art. 6 del
contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale
scolastico, sottoscritto il 18 gennaio 2001, la sospensione . della «efficacia
esecutiva dei provvedimenti di trasferimento» per `mobilità
professionale ~ e territoriale interprovinciale», concernenti talune
classi di concorso, nonché la sospensione di ogni altro atto, connesso,
presupposto o conseguente idoneo a pregiudicare il diritto dei ricorrenti, disponendo, ove
occorra, la loro disapplicazione e, comunque, adottando ogni provvedimento
idoneo a garantire il diritto dei ricorrenti. Resiste con memoria
difensiva il Provveditorato agli Studi, chiedendo :il rigetto del ricorso. Non si sono
costituiti gli altri convenuti. 2. Il ricorso è infondato. La richiesta di sospensione, come sopra proposta dai ricorrenti, avente ad oggetto il decreto del Provveditore agli Studi di Trapani del 3 luglio 2001, con il quale, a seguito di apposita graduatoria, è stato approvato l'elenco definitivo dei trasferimenti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado di questa provincia, non specifica i singoli trasferimenti che si assumono illegittimamente adottati né indica i posti, indebitamente occupati, cui ciascun ricorrente avrebbe diritto ove le ragioni poste a sostegno del ricorso fossero fondate. Ora, secondo il
consolidato orientamento della S.C., l'interesse ad agire, previsto quale
condizione dell'azione dall'art‑ 100 c.p.c., postula come indefettibili
suoi caratteri la concretezza e l'attualità e resta invece conseguentemente
escluso quando la domanda sia fondata su un diritto prospettato solo come
eventuale o meramente ipotetico (v., da ultimo, Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062). E' necessario
cioè, anche con riguardo al procedimento ex art. 700 c.p.c., che
dall'accoglimento della pretesa derivi per il soggetto una utilità concreta e
non già meramente potenziale. Nella specie non è
ravvisabile una siffatta utilità, non avendo i ricorrenti dedotto i vantaggi
conseguenti all'accoglimento del ricorso, essendosi limitati a rappresentare un
generale interesse al corretto svolgimento delle
operazioni di mobilità nonché di quelle relative alla formazione della
graduatoria cui ha fatto seguito il provvedimento impugnato. La pretesa dei
ricorrenti coinvolge peraltro anche soggetti legittimamente trasferiti, i
quali, senza essere stati posti in condizione di intervenire nel presente
procedimento al fine di far valere le loro ragioni subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile
da una generalizzata sospensione di tutti i
provvedimenti di trasferimento. Una siffatta sospensione, la quale sarebbe implicitamente operante
nell'ipotesi di annullamento, in via amministrativa, della graduatoria in base
alla quale è stato formato l'elenco definitivo dei trasferimenti e del relativo
decreto provveditoriale, nemmeno sotto. il profilo della disapplicazione
dell'atto può trovare ingresso in questa sede. Il potere concesso al giudice ordinario dall'art 68 del d. l.vo n. 29
del 1993, come sostituito dall'art 29 del d. l.vo n.. 80 del‑ 1998, _ di
disapplicare gli atti amministrativi è infatti correlato all'adozione nei
confronti della – pubblica amministrazione dei consequenziali provvedimenti
richiesti dalla natura dei. diritti tutelati. Una mera pronuncia di disapplicazione dell'atto equivarrebbe viceversa,
so pro o sostanziale ad un provvedimento di annullamento dello stesso,
riservato, nella ricorrenza di eventuali vizi di legittimità, al giudice
amministrativo. Del resto gli stessi ricorrenti, dopo aver chiesto la "disapplicazione"
del decreto provvedítoriale di cui trattasi, hanno altresì genericamente
invocato l'emissione di "ogni provvedimento idoneo a garantire il diritto
vantato", senza precisare in concreto tale ulteriore petitum,
circostanza questa che denota come in realtà l'oggetto del presente giudizio è
sostanzialmentre circoscritto alla sola declaratoria di illegittimità del
decreto provveditoriale di cui trattasi e degli atti amministrativi presupposti.
Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso, sotto il
profilo del fumus della pretesa, deve essere respinto. Non va adottata alcuna statuizione sulle spese giudiziali, dal momento
che la difesa del Provveditorato resistente è stata assunta da un suo
dipendente e non già dall'Avvocatura dello Stato, di tal che la questione delle
spese potrebbe concretamente riguardare i soli esborsi effettivamente sostenuti
(restituzione delle spese, diverse da quelle generali, affrontate per lo
svolgimento della difesa), che nella specie non sono stati indicati in apposita
nota. P.Q.M. Il
giudice del lavoro rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Trapani, 15
ottobre 2001. |