PROF. PRECARI TRAPANI

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Ordinanza Tribunale Trapani

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TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

 

IL GIUDICE DEL LAVORO

 

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 30 agosto 2001,

proposto da

e dagli altri ricorrenti ivi indicati;

Esaminata la memoria di costituzione del Provveditorato agli Studi di Trapani e la documentazione prodotta dalle parti; Sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Agendo in via d'urgenza i ricorrenti chiedono, previa disapplicazione dell'art. 6 del contratto collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale scolastico, sottoscritto il 18 gennaio 2001, la sospensione . della «efficacia esecutiva dei provvedimenti di trasferimento» per `mobilità professionale ~ e territoriale interprovinciale», concernenti talune classi di concorso, nonché la sospensione di ogni altro atto, connesso, presupposto o conseguente idoneo a pregiudicare il diritto dei ricorrenti,

disponendo, ove occorra, la loro disapplicazione e, comunque, adottando ogni provvedimento idoneo a garantire il diritto dei

ricorrenti.

Resiste con memoria difensiva il Provveditorato agli Studi, chiedendo :il rigetto del ricorso.

Non si sono costituiti gli altri convenuti. 2. Il ricorso è infondato.

La richiesta di sospensione, come sopra proposta dai ricorrenti, avente ad oggetto il decreto del Provveditore agli Studi di Trapani del 3 luglio 2001, con il quale, a seguito di apposita graduatoria, è stato approvato l'elenco definitivo dei trasferimenti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado di questa provincia, non specifica i singoli trasferimenti che si assumono illegittimamente adottati né indica i posti, indebitamente occupati, cui ciascun

ricorrente avrebbe diritto ove le ragioni poste a sostegno del ricorso

fossero fondate.

Ora, secondo il consolidato orientamento della S.C., l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art‑ 100 c.p.c., postula come indefettibili suoi caratteri la concretezza e l'attualità e resta invece conseguentemente escluso quando la domanda sia fondata su un diritto prospettato solo come eventuale o meramente ipotetico (v., da ultimo, Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062).

E' necessario cioè, anche con riguardo al procedimento ex art. 700 c.p.c., che dall'accoglimento della pretesa derivi per il soggetto una utilità concreta e non già meramente potenziale.

Nella specie non è ravvisabile una siffatta utilità, non avendo i ricorrenti dedotto i vantaggi conseguenti all'accoglimento del ricorso, essendosi limitati a rappresentare un generale interesse al corretto

svolgimento delle operazioni di mobilità nonché di quelle relative alla formazione della graduatoria cui ha fatto seguito il provvedimento

impugnato.

La pretesa dei ricorrenti coinvolge peraltro anche soggetti legittimamente trasferiti, i quali, senza essere stati posti in condizione di intervenire nel presente procedimento al fine di far

valere le loro ragioni subirebbero un pregiudizio grave e irreparabile da una generalizzata sospensione di tutti i  provvedimenti di trasferimento.

Una siffatta sospensione, la quale sarebbe implicitamente operante nell'ipotesi di annullamento, in via amministrativa, della graduatoria in base alla quale è stato formato l'elenco definitivo dei trasferimenti e del relativo decreto provveditoriale, nemmeno sotto. il profilo della disapplicazione dell'atto può trovare ingresso in questa sede.

Il potere concesso al giudice ordinario dall'art 68 del d. l.vo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art 29 del d. l.vo n.. 80 del‑ 1998, _ di disapplicare gli atti amministrativi è infatti correlato all'adozione nei confronti della – pubblica amministrazione dei consequenziali provvedimenti richiesti dalla natura dei. diritti tutelati.

Una mera pronuncia di disapplicazione dell'atto equivarrebbe viceversa, so pro o sostanziale ad un provvedimento di annullamento dello stesso, riservato, nella ricorrenza di eventuali vizi di legittimità, al giudice amministrativo.

Del resto gli stessi ricorrenti, dopo aver chiesto la "disapplicazione" del decreto provvedítoriale di cui trattasi, hanno altresì genericamente invocato l'emissione di "ogni provvedimento idoneo a garantire il diritto vantato", senza precisare in concreto tale ulteriore petitum, circostanza questa che denota come in realtà l'oggetto del presente giudizio è sostanzialmentre circoscritto alla sola declaratoria di illegittimità del decreto provveditoriale di cui trattasi e degli atti amministrativi presupposti.

Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso, sotto il profilo del fumus della pretesa, deve essere respinto.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese giudiziali, dal momento che la difesa del Provveditorato resistente è stata assunta da un suo dipendente e non già dall'Avvocatura dello Stato, di tal che la questione delle spese potrebbe concretamente riguardare i soli esborsi effettivamente sostenuti (restituzione delle spese, diverse da quelle generali, affrontate per lo svolgimento della difesa), che nella specie non sono stati indicati in apposita nota.

 

P.Q.M.

Il giudice del lavoro rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Trapani, 15 ottobre 2001.