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Compensi ore di buco

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Richiesta pagamento ore buco

Compensi ore di buco, ecco come

(Parere Centro di consulenza n.1 del 15 ottobre 2001)

L'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale relativo al biennio economico 2001/2002 ha portato con sé alcune novità. La più interessante è senza dubbio la retribuibilità delle cosiddette ore di buco. Vale a dire: delle soste forzate che vengono inserite all'interno dell'orario di lezione per non meglio identificate "esigenze di servizio".

Ebbene, a partire da quest'anno il fenomeno, che in alcune scuole è diventato una vera e propria patologia, è destinato a ridursi. Ciò per effetto dell'applicabilità di una vetusta norma del 1924, che impone al datore di lavoro di retribuire il dipendente qualora le pause nel servizio siano dovute a motivi imputabili all'organizzazione del servizio stesso.

Il parere è stato redatto dal Centro di consulenza Gilda Potenza e reca in calce il modulo per chiedere la liquidazione delle relative spettanze.

E' un servizio a cura del Cidog

 

La retribuibilità delle "ore di buco"

Le ore vuote tra una lezione e l'altra possono essere retribuite con le somme destinate alla flessibilità oraria. Va detto subito che tale beneficio, per essere corrisposto, deve necessariamente passare attraverso la contrattazione d'istituto. E' da escludere, infatti, la possibilità di chiedere la liquidazione delle relative spettanze senza che sia stata stipulata un'apposita clausola negoziale che ne definisca l'entità e i relativi limiti.

Resta il fatto, però, che l'orario-groviera, motivato con chissà quali esigenze didattiche e organizzative, d'ora in poi, sarà più difficile da proporre. Proprio perché, in forza di una serie di norme che si combinano perfettamente tra loro, il diritto alla retribuzione non potrà essere più messo in discussione. E non c'è prassi che tenga.

Partiamo dal principio.

Dal 1993, anno in cui è stato varato il decreto legislativo n.29, il rapporto di lavoro dei docenti è stato assoggettato alle norme del codice civile e alle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa. Tale disposto è stato pienamente recepito anche dal decreto legislativo 165/2001, che ha sostituito il decreto 29/93, coordinando al suo interno tutte le modifiche che erano state apportate nel corso del tempo.

E veniamo alle norme specifiche. Anzi tutto l'articolo 2, comma 2, che così dispone: <<I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto>>.

Tale norma, finora, non ha mai trovato piena applicazione, per effetto del rinvio alle diverse disposizioni di legge contenuto nell'ultimo periodo. Peraltro, la norma che ne ha impedito la piena applicazione fa parte dello stesso dispositivo: l'articolo 49, comma 1, del citato dgls 29/93 (oggi articolo 45 del dlgs 165/2001) che così dispone:<<Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi>>. Dunque, in assenza di clausole negoziali specifiche non vi sarebbe possibilità di retribuzione.

Finalmente però, questo ostacolo, in ordine alla flessibilità (e dunque anche per le ore di buco) è stato superato. Le parti, infatti, hanno stipulato una clausola, l'articolo 3, comma 2, lettera b) del contratto sul biennio economico 2001/2002, che prevede, infatti, la possibilità di retribuire la flessibilità oraria, definendone gli ambiti in sede di contrattazione d'istituto. Di qui la possibilità di applicare anche alla scuola l'articolo 6, dell'ultimo comma, primo periodo del regio decreto legge 1825/1924, che così dispone:<<In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale>>.

E' opportuno precisare che, sebbene vetusta, la norma appena citata è pienamente in vigore. In più, ai fini della sua applicabilità, va tenuto presente il fatto che per "principale" si intende il datore di lavoro o soggetto equiparato (in questo caso: il dirigente scolastico). Quanto all'impiegato, esso va inteso, in senso generale come "il lavoratore che operare in qualità di dipendente della Pubblica Amministrazione". Insomma, è pienamente legittimo fare riferimento a questa norma, così come pure pretendere di ottenere un corrispettivo per l'incomodo dovuto alle ore di buco. Sempre che, in sede di presentazione della piattaforma contrattuale d'istituto, le Rsu non decidano di porre l'attenzione su altri aspetti. Fermo restando, però, che i singoli docenti posso rappresentare all'Amministrazione e alle stesse Rsu, la loro intenzione di venire in possesso dei relativi crediti.

Pertanto, qualora le domande presentate dovessero raggiungere un numero abbastanza considerevole, in forza dell'obbligo di buona fede, le parti dovranno riunirsi per riscrivere la parte di contratto destinata alla flessibilità, includendo anche la definizione dei compensi per le ore di buco.

 

Al Dirigente scolastico

e p.c. ai membri della RSU

SEDE

Oggetto: "Domanda di liquidazione spettanze flessibilità-ore di buco"

 

Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa……………..docente di…..presso Codesto Istituto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, u.c. del R.D.1825/1924 e dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del contratto sul biennio economico 2001/2002

CHIEDE

che gli/le vengano corrisposte le spettanze relative alla presenza di soluzioni di continuità oraria all'interno del proprio orario di lezione quantificate in n…..ore, come da contratto integrativo d'istituto. In assenza di apposita clausola, chiede che le parti in indirizzo modifichino il citato accordo in modo tale da consentire l'adempimento in oggetto.

Nelle more della stipula di tale clausola, chiede che gli/le venga corrisposto il compenso forfettario di lire……..

Con osservanza

Data ………………… …………….….