PROF. PRECARI TRAPANI

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From: Alvaro Merolle
To: Vittoria Sacco ; SteFi ; Rossana Zilla ; Rosalba Seghetti ; Rinaldo Panfili ; prof_mauro@libero.it ; Pompy ; Nicola ; Maryonline ; Mariella Palma ; Maria Rosaria Di Salvatore ; Maria Maddalena Battaglino ; Maria Luisa Spampinato ; Marco Bechelli ; Luisa Mirabelli ; Lucia Mancini ; Leonardo Zilla ; Giulio Zinzi ; Gina Biga
Sent: Tuesday, September 04, 2001 4:38 PM
Subject: Comunicato stampa di un gruppo di insegnanti precari della provincia di Frosinone.

    Un gruppo di circa settanta insegnanti precari della provincia di Frosinone ha intrapreso un ricorso avverso i passaggi di cattedra e di ruolo. Tali passaggi, pubblicati il 3 luglio scorso, hanno avuto come conseguenza un esodo di insegnanti di ruolo di materne, elementari e medie verso le scuole superiori, facendo in modo che migliaia di insegnanti, con diversi anni di precariato e di professionalità acquisita nella pratica quotidiana, perdessero così il posto di lavoro. Il ricorso è curato dagli avvocati Di Ciollo e Agostini di Latina che hanno già vinto lo stesso ricorso in quella provincia.
 
    Allego una 'memoria' sulla vicenda.
 
Un gruppo di insegnanti precari della provincia di Frosinone c/o:
 
Alvaro Merolle
Via Vadurso  106
03036 ISOLA DEL LIRI  (FR)

 

SITUAZIONE DEI PRECARI DELLE SUPERIORI A SEGUITO DEI PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO PUBBLICATI IL 3 LUGLIO 2001.

 

 

-          L. 124/99 art. 2 comma 4: prevedeva l’indizione di “una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica”

 

-          O.M. 153/99: indiceva la suddetta sessione riservata prevedendo (art. 2  lettera B)), per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole e negli istituti d’istruzione secondaria, la “prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli istituti statali d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti”.

 

-          O.M. 33/2000 art. 1 lettera B): integrando e modificando l’O.M. 153/99, prevedeva, tra l’altro, che “ai fini del computo dei 360 giorni di servizio prescritti possono essere utilizzati anche i servizi interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare”.

 

-          CCDN concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 20001/2002, allegato c – effettuazione terza  fase: riservava, ai passaggi di cattedra e di ruolo, il 50% dei posti disponibili.

 

-          COMMENTO: i requisiti previsti dall’O.M. 153/99 per l’abilitazione in una classe di concorso delle scuole superiori erano già abbastanza ampi, prevedendo almeno un giorno di effettivo insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, anche in una classe di concorso diversa da quella per cui si chiedeva l’abilitazione. Comunque l’O.M. 33/2000 modificava tali requisiti eliminando la restrizione dell’’effettivo insegnamento’ e permettendo l’accesso all’abilitazione in una classe di concorso delle superiori anche a chi non avesse mai insegnato nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed avesse almeno 360 giorni di servizio interamente resi nella scuola materna e nella scuola elementare. E’ chiaro che, in tal modo, il numero dei potenziali aspiranti ad abilitarsi in una classe di concorso diversa da quella del ruolo di provenienza si ampliava a dismisura. Si aggiunga a ciò il meccanismo psicologico innescato dalla paventata riforma dei cicli che avrebbe tagliato un anno nella scuola di base e, sul fronte delle opportunità, l’ingente numero di cattedre venutosi a determinare dopo che per ben dieci anni non erano stati banditi concorsi negli istituti di istruzione secondaria. C’è stata, quindi,  una rincorsa all’abilitazione per insegnare alle superiori e si è avuta una quantità di neo-abilitati nelle relative classi di concorso come mai in precedenza.

Ora, a fronte di questa situazione anomala, il CCDN sopra citato, stabilendo che il 50% dei posti fosse riservato ai passaggi di cattedra e di ruolo, creava, di fatto, le condizioni di un vero e proprio esodo verso la scuola superiore. Esodo che puntualmente si è verificato (i dati sono stati pubblicati il 3 luglio scorso) ed ha avuto come conseguenza che migliaia di precari con molti anni di servizio (che magari in tutti questi anni avevano maturato delle aspettative, si erano sposati, avevano avuto dei figli) sono stati estromessi dalla scuola e, nella migliore delle ipotesi, potranno sperare in brevi supplenze temporanee. La possibilità di andare ad occupare i posti lasciati vacanti da questi insegnanti di ruolo che dalle materne, dalle elementari e dalle medie sono passati alle superiori è un miraggio, poiché la maggior parte dei precari delle superiori non possiede l’abilitazione magistrale per materna ed elementare e nelle classi di concorso delle medie verrebbe a trovarsi in coda alle graduatorie, non avendo servizio, con possibilità di lavoro vicine allo zero.

Questo è quanto sul fronte occupazionale.

Allarghiamo ora lo sguardo sulle sorti della scuola. Quale giovamento porterà, alle superiori, questa massiccia ondata di insegnanti con nessuna esperienza nelle discipline che andranno ad insegnare e che hanno studiato all'università venti o trent'anni fa? Avranno la voglia e la capacità, persone per la maggior parte ultracinquantenni, di rimettersi umilmente sui libri, di aggiornarsi? E anche qualora avessero tale voglia e capacità, non dovranno passare anni prima che acquisiscano una professionalità pari a quella che noi ci siamo conquistata negli anni del nostro lungo 'apprendistato'? Ciò pare corrispondere ad una logica precisa individuata da Lucio Russo: "Naturalmente la scuola per consumatori non ha bisogno di insegnanti con particolari competenze specifiche, giacché i contenuti sono largamente intercambiabili e possono anche essere scelti dagli studenti stessi, come accade in genere negli Stati Uniti, dove quasi tutti gli insegnamenti sono opzionali, e come ci siamo preparati a fare in Italia organizzando le periodiche 'autogestioni' degli studenti. [...] Alla nuova scuola non occorrono esperti di fisica, letteratura, filosofia o storia dell'arte. Una volta completata la trasformazione, basteranno dei generici 'operatori scolastici', con una preparazione essenzialmente socio-pedagogica, che svolgano la funzione di intrattenitori e animatori, accogliendo gli studenti nelle strutture scolastiche, stimolandone la socializzazione e accompagnandoli e guidandoli nella fruizione dei media. Naturalmente via via che procede la trasformazione degli insegnanti nelle nuove figure il loro prestigio sociale diminuisce, di pari passo con i loro stipendi" (Lucio Russo, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli, 20005, pp.22-23.)

 

-          ALCUNI INTERROGATIVI:

-   I passaggi di cattedra e di ruolo concessi in numero così ingente non sono andati oltre l’obiettivo dichiarato di permettere un risparmio per l’Erario (O.M. 33/2000, atteso che… e C.M. 147/2000, 2° capoverso)? Ossia, dove sta il risparmio se  i posti lasciati liberi dai passaggi di cattedra e di ruolo dovranno essere coperti con assunzioni a tempo determinato? L’unico effetto non è quello di buttare fuori dalla scuola i precari storici delle superiori, con un patrimonio professionale ormai acquisito, ed assumere i ‘neo-precari’ delle elementari e medie perpetrando una oggettiva, palese ingiustizia?

-   L’affermazione contenuta nell’O.M. 33/2000 che “una modifica dei requisiti di accesso alle sessioni riservate previste dalla O.M. 153/99 […] comporterebbe nel contempo un notevole risparmio per la diminuita esigenza di riconversione professionale del personale in sevizio e del relativo reclutamento”, non contrasta con l’art. 473 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione?: “Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all’interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi , ove necessario, anche valore abilitante”. (il corsivo è nostro) Ossia, non è stato arbitrario utilizzare l’O.M. 33/2000 come sostitutiva dei corsi di riconversione in assenza delle condizioni indicate dal detto articolo del Testo Unico (in corsivo nella citazione)?

-   Nell’O.M.33/2000, premesse, si afferma che “nell’ambito del generale perseguimento dell’interesse pubblico, rientra nei prioritari obiettivi dell’Amministrazione giungere ad una migliore flessibilità nell’utilizzazione del personale scolastico di ruolo e non di ruolo”. In cosa è consistita per noi la migliore utilizzazione? Nella perdita del posto di lavoro?

-    L’O.M. 33/2000 art. 5 comma 2, recita: “I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi della O.M. 153/99 e termineranno entro il 31 maggio 2000”. La stessa ordinanza art. 6 comma 1, stabilisce che “tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potrà utilizzare l’idoneità o l’abilitazione conseguita per le procedure di mobilità da disporre per l’anno scolastico 2001/2002”.  Ora, se il termine del 31 maggio 2000 è stato largamente disatteso, in alcune provincie anche di un anno o quasi, non doveva essere dilazionata anche la scadenza dell’anno scolastico 2001/2002 prevista dal su menzionato art. 6 dell’ordinanza in questione?

-    Il CCDN sulla mobilità 2001/2002 fa riferimento ai principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale docente sanciti dal CCNL del 26 maggio 1999 e ai criteri di attuazione definiti nel CCNI del 31 agosto 1999. Leggiamo, da quest’ultimo, l’art. 54 comma 1 lettera b: “La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ata e la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità all’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione”.  Per conferire stabilità al servizio non era più logico assumere i precari storici anziché buttarli fuori dalla scuola? In che modo, l’esodo di cui parliamo, ha conferito continuità all’offerta formativa rimpiazzando precari che lavoravano nella stessa scuola da anni? E in che modo una tale distribuzione delle risorse umane, parliamo sempre dell’esodo, avrebbe corrisposto alle innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione? A questo proposito ricordiamo che negli ultimi quattro anni notevoli sono state le innovazioni e numerosi i corsi di aggiornamento e di auto-aggiornamento a cui anche i precari hanno partecipato in modo attivo. Citiamo almeno il nuovo esame di Stato. Ora, questa esperienza acquisita dai precari anche nel campo delle ‘innovazioni introdotte nel sistema dell’istruzione’, costituisce o no un patrimonio? E’ costata o no all’amministrazione? Gran parte di  coloro che hanno usufruito dei passaggi non dovranno essere istruiti di nuovo? Con quale vantaggio e per chi? Ci pare che l’equilibrio di cui si parla nel citato articolo sia stato completamente disatteso, dando una rilevanza preponderante alle esigenze del personale docente a scapito delle necessità a cui il detto articolo fa riferimento (in neretto nella citazione).

-   Infine, paradossalmente, lo stesso principio che ha portato alle sentenze del T.A.R. del Lazio e poi all'accorpamento di terza e quarta fascia con il D.L. 255/01, ossia che a parità di concorso superato non si potessero dare opportunità diverse, non potrebbe valere anche per gli insegnanti di ruolo che, essendosi abilitati con un corso-concorso pari al nostro, si trovano poi di fatto a poter usufruire di un canale privilegiato, che scavalca tutti i precari, che è quello dei passaggi di cattedra e di ruolo?

 

-          IN ULTIMA ISTANZA: si ricorda che il Contratto Collettivo Nazionale del 26 maggio 1999, art. 15 comma 2, recita: “In tale sede [in sede di contrattazione integrativa nazionale] saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”; e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 agosto 1999, art. 54 comma 2, ribadisce: “Per dar corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni  utili alla verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità”. Chiediamo quindi che, in applicazione di quanto riportato, l’Amministrazione, nelle persone dei dirigenti scolastici, proceda a tale verifica senza trascurare, come appare ovvio, gli aspetti più prettamente didattici.

 

 

 

Un gruppo di insegnanti precari della provincia di Frosinone c/o: