PROF. PRECARI TRAPANI

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Rinuncia Nomine

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Pervengono da parte di iscritti SNALS e non solo quesiti in relazione alle conseguenze di eventuali rinunce a nomina I.T.D. sia essa conferita dal provveditore entro il 31 agosto o, successivamente, dal dirigente scolastico, indipendentemente dalle modalità operative definite in sede territoriale dalle apposite conferenze di servizio.

Ovviamente all'ipotesi di rinuncia va assimilata la mancata accettazione, l'assenza all'eventuale convocazione senza delega ad alcuno e la mancata assunzione di servizio.

Al riguardo le note operative recentemente emanate dal ministero non prevedono alcuna penalizzazione nei casi sopra riportati ai fini del conseguimento di nomine I.T.D. come "supplenze brevi" per il corrente anno scolastico. Ciò è perfettamente in linea con quanto previsto dal regolamento - D.M. 201/2000 - attuativo della legge 124/1999, che all'art. 8, comma 1, lett. A sub a: "per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base della graduatoria permanente per l'anno scolastico successivo" e quindi non è prevista alcuna penalità per le supplenze brevi (dello stesso o di altro anno scolastico).

Analogamente tale principio opera anche quando il dirigente scolastico conferisce nomine annuali per effetto di graduatoria provinciale esaurita o per orario inferiore alle 6 ore (lett. B sub a).

Alla luce di quanto esposto non è legittimo che, ove i provveditorati abbiano effettuato le nomine I.T.D. entro il 31 agosto, comunichino alle scuole il posto dell'ultimo nominato perché le stesse partano dalla prima posizione successiva per le nomine di supplenze brevi in quanto anche a chi ha rinunciato può essere legittimamente conferita una "supplenza breve". I provveditori pertanto devono comunicare alle scuole o i verbali da cui risulta chi ha accettato (utili anche al fine del conferimento di eventuale completamento di spezzoni con supplenze brevi), o strumenti che diano lo stesso risultato.

Quanto esposto è chiaro e certo per le operazioni del corrente anno scolastico.

La attenta lettura del citato art. 8, lett. A sub a) pone invece inquietanti interrogativi sulle conseguenze per il prossimo anno scolastico delle rinunce - ai fini di nomine I.T.D. di durata annuale - per la stessa o per altre tipologie di posto e/o classe di concorso.

Parrebbe infatti configurarsi una esclusione per l'anno successivo.

Va quindi usata molta prudenza  e vanno valutati i possibili rischi.

E' ovvio che il sindacato sta già operando affinché, anche alla luce delle accelerazioni e in alcuni casi del caos in cui si sono svolte le operazioni quest'anno, sia esplicitata una interpretazione scritta che escluda penalizzazioni per il prossimo anno scolastico.

Chi non volesse comunque correre rischi può avvalersi, se ne ricorrono le condizioni, del disposto del comma 5 del citato art. 8 che recita "le sanzioni … non si applicano in caso di … giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato".

E' prevedibile ipotizzare che le penalità non siano sanabili, invece, per chi "abbandona il servizio", come previsto al citato D.M. 201, art. 8, lett. A sub b) e B sub b). Per quest'ultimo caso l'unica via di salvezza per gli interessati è quella di avvalersi del disposto del comma 5 del citato art. 8 già richiamato in precedenza.