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1. I SERVIZI MINIMI E
IL CONTINGENTE
La legge (146/90) prevede
che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) un
gruppo minimo di lavoratori, ata o educatori di convitti o educandati, formano
un contingente che non sciopera deve per garantire le prestazioni indispensabili
(o servizi minimi).
I servizi indispensabili
sono previsti dal contratto nazionale (allegato “attuazione della legge 146/90,
art.2.1), non sono decisi dal dirigente scolastico.
Sono servizi essenziali solo alcune
attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es.
scrutini) o che in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del
bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).
La preintesa dell’agosto 2001 di modifica
dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante.
L’accordo integrativo nazionale del 8/10/99
definisce i criteri generali per determinare il contingente da prevedere in caso
di sciopero. Un accordo di scuola definisce poi i criteri specifici del
contingente di quella scuola, ma non può (non è opportuno che lo faccia)
allargare l’area dei servizi essenziali.
SERVIZI ESSENZIALI
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CONTINGENTI
(accordo nazionale) |
Qualsiasi esame e scrutini finali
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Vigilanza durante il
servizio mensa |
Se per motivi
eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici
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Cura del bestiame
(solo istituto agrario) |
un assistente
tecnico di azienda agraria,
un collaboratore
scolastico tecnico
un collaboratore
scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici |
Impianto di
riscaldamento
(sole se condotto direttamente dalla scuola) |
In questo caso potrà
essere richiesta la presenza del personale in possesso del patentino di
conduttore di caldaie. |
Raccolta e
smaltimento rifiuti tossici e nocivi
(solo istituto con reparti di lavorazione) |
un assistente
tecnico di reparto
un collaboratore
scolastico per l’accesso ai locali interessati |
Pagamento stipendi
ai supplenti temporanei. |
direttore
un assistente
amministrativo
un collaboratore
scolastico. |
Vigilanza di notte e
servizio mensa
(solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
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un istitutore
un cuoco
un infermiere
un collaboratore
scolastico.
Il servizio mensa
può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati. |
Quindi
non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, la
generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi.
Formare unilateralmente contingenti di collaboratori per queste prestazioni è
attività antisindacale.
Il dirigente scolastico non può unilateralmente
decidere i contingenti da formare. Se non vi è il contratto di scuola, dirigente
scolastico e RSU possono concordare criteri di formazione del contingenti
transitori. Se neanche questo accadesse, il dirigente scolastico deve comunque
informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si
configura come attività anti-sindacale.
2. LE PROCEDURE
PRIMA DELLO SCIOPERO
Il dirigente scolastico
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Il lavoratore |
chiede a docenti e ata con una circolare
chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.
non può obbligare alcuno a rispondere,
non può chiedere di più (ad esempio che
dichiari l’intenzione anche chi non sciopera) senza un accordo con la RSU |
è libero di dichiarare o di non
dichiarare cosa intende fare.
Chi non dichiara nulla non può essere
costretto a farlo e non è sanzionabile.
Chi dichiara di scioperare e poi cambia
idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe essere non
utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe considerato in sciopero.
Quindi se intende cambiare idea deve comunicare per tempo (ad esempio
prima della comunicazione alle famiglie).
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valuta l’effetto previsto sul servizio;
può disporre un servizio ridotto per una
parte delle classi o per una parte dell’orario e lo comunica ai docenti
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comunica alle famiglie, 5 giorni prima
dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio
previsto per il giorno di sciopero
non può stabilire che ogni lavoratore
comunichi ai propri alunni se intende scioperare e no
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non deve far nulla. Non è suo compito
avvisare le famiglie. |
individua il contingente di personale (ata
o educativo, ma non docente) per assicurare le prestazioni indispensabili
e lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero
per formare il contingente usa i criteri
del contratto di scuola
non può decidere unilateralmente servizi
essenziali non previsti dal contratto e contingenti relativi
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Che (ata o educatore) riceve la
comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno
successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se . |
se sciopera, lo comunica al dirigente
regionale e dà indicazioni su chi e come svolge le funzioni essenziali di
direzione il giorno di sciopero
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sostituisce, se possibile, persone del
contingente con altre che non scioperano |
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IL GIORNO DI SCIOPERO
Il dirigente scolastico |
Il lavoratore |
organizza con il personale docente che non
sciopera il servizio che ha comunicato alle famiglie
organizza con il contingente di personale
ata i servizi indispensabili
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1. che sciopera
non deve far nulla. Non deve dichiarare di
essere in sciopero
se ha il giorno libero non può essere
obbligato a dichiarare qualcosa e non può comunque perdere la retribuzione,
non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.
2. che non sciopera
deve assicurare la prestazione per le ore
di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore
maggiore;
può però essere chiamato dal dirigente a
cambiare orario, ma non il totale delle ore, a cambiare classe per
assicurare la mera vigilanza ad alunni
può essere chiamato ad essere presente sin
dalla prima ora, ma non può essere poi essere tenuto a disposizione per
tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato
preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno
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Ogni comportamento lesivo del diritto di
sciopero deve essere comunicato immediatamente al sindacato per le iniziative
opportune.
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