ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL
D.LGS. N. 502
INDICE
PARTE PRIMA INQUADRAMENTO GENERALE
Art. 1 Quadro di riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali
Art. 8 Struttura del compenso
Art. 9 Aumenti contrattuali
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia – Osservatorio
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
Art. 12 Premessa
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 13 Campo di applicazione
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale
Art. 15 Graduatoria regionale
Art. 16 Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 17 Incompatibilità
Art. 18 Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale
Art. 19 Cessazione del rapporto convenzionale
Art. 20 Formazione continua
Art. 21 Diritti sindacali
Art. 22 Rappresentatività sindacale
Art. 23 Comitato aziendale
Art. 24 Comitato regionale
Art. 25 Programmazione e monitoraggio delle attività
Art. 26 Equipes territoriali
Art. 27 Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse
Art. 28 Articolazione del compenso
Art. 29 Funzioni della medicina generale
Art. 30 Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale
Art. 31 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e
loro modalità di erogazione
Art. 32 Assistenza ai turisti
CAPO II L’ASSISTENZA PRIMARIA
Art. 33 Rapporto ottimale
Art. 34 Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria
Art. 35 Instaurazione del rapporto convenzionale
Art. 36 Requisiti e apertura degli studi medici
Art. 37 Sostituzioni
Art. 38 Incarichi provvisori
Art. 39 Massimale di scelte e sue limitazioni
Art. 40 Scelta del medico
Art. 41 Revoca e ricusazione della scelta
Art. 42 Revoche d’ufficio
Art. 43 Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
Art. 44 Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 45 Compiti del medico
Art. 46 Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza
Art. 47 Visite ambulatoriali e domiciliari
Art. 48 Consulto con lo specialista
Art. 49 Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale
Art. 50 Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 51 Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di
cure termali
Art. 52 Certificazione di malattia per i lavoratori
Art. 53 Assistenza domiciliare programmata
Art. 54 Forme associative dell’assistenza primaria
Art. 55 Interventi socio-assistenziali
Art. 56 Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
Art. 57 Visite occasionali
Art. 58 Libera professione
Art. 59 Trattamento economico
Art. 60 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia
Art. 61 Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria
dell’azienda
PARTE PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1 – QUADRO DI RIFERIMENTO.
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito
Regioni), le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della
medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) con il presente
Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo
nazionale, come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il progressivo accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità
economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei
servizi sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale,
del sistema delle cure primarie, erogate da medici di medicina generale in
collaborazione con altre figure professionali, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste la necessità di
rispondere in modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda
crescente di salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i
principi della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di
efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un pieno
utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità, eguaglianza e
compatibilità del sistema socio – sanitario.
3. II nuovo quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001
n. 3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena
potestà alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di
salute, fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il
rinnovo dell’ Accordo Collettivo Nazionale deve riuscire a coniugare il
nuovo quadro istituzionale con il rafforzamento del Servizio Sanitario
Nazionale ( SSN).
4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23
maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15 Aprile 2003,
dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833 del 1978, pone il
problema di un ripensamento della organizzazione del Servizio Sanitario
Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per la
organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione socio
sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia dei
livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
5. Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della
salute dei soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano e
dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione che
presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità di
integrazione e interazione dei professionisti e uno stretto legame con le
strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze e condizioni
assistenziali.
6. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del
Servizio Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale
organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le
innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a
rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanità dei
cittadini. La convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto
fiduciario medico - paziente.
7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro
normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo
complesso garantisce la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel
rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare una forte
innovazione nella organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario
attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo
ruolo del territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di
cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando
all'ospedale il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di
un ricovero.
8. Va costruita, a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio
capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più
efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte
appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi attraverso
la costruzione dei percorsi assistenziali secondo modalità che assicurino
tempestivamente al cittadino l’accesso informato e la fruizione appropriata
e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
ART. 2 – LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento
organizzativo del sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli
operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono
destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di
negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
a) le garanzie per i cittadini;
b) il ruolo, il coinvolgimento nell'organizzazione e programmazione, le
responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il personale sanitario
convenzionato;
c) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza;
d) la compatibilità economica;
e) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti
della piena applicazione dell’Accordo collettivo nazionale
3. Il livello di negoziazione regionale definisce obiettivi di salute,
modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con
le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando
elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento
di obiettivi e risultati.
4. Il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le attività del
personale sanitario convenzionato necessari all'attuazione degli obiettivi
individuati dalla programmazione regionale.
ART. 3 – NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura del
presente Accordo, che il livello di negoziazione nazionale, qui
rappresentato, definisce:
a) natura, modalità e costituzione del rapporto di Convenzione;
b) incompatibilità;
c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
d) definizione del rapporto ottimale e dei massimali di scelta anche in
relazione ai modelli associativi;
e) ridefinizione del ruolo, delle funzioni e dei compiti dei medici di
medicina generale in relazione alla garanzia del livello essenziale di
assistenza delle cure primarie, caratterizzando le attività e le
prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute
agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, nei diversi
ambiti assistenziali, nonché la promozione dei processi di presa in carico
dell'utente a livello territoriale con la continuità dell’assistenza;
f) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
g) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori e
conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità
conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione;
h) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee
guida per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti
istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito delle
funzioni di continuità dell’assistenza e presa in carico, cittadini e
operatori. I percorsi e le linee guida approvati e definiti verranno
portati a conoscenza degli operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
i) area funzionale e giuridica dell'emergenza e della medicina dei servizi,
favorendo la loro piena integrazione nell’area delle cure primarie;
j) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso, in relazione
alle normative vigenti;
k) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale ed
aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative della medicina generale e
dei loro elementi costitutivi fondamentali;
m) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti
principali;
n) entrata in vigore e la durata dell’Accordo nazionale;
o) struttura del compenso;
p) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli
ambiti della contrattazione.
ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro
e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo
collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo
per la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione agli
obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della presa in carico degli utenti da parte dei medici
con il supporto delle professionalità sanitarie e la realizzazione della
continuità dell’assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
d) l’organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina dei
servizi;
e) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle
prescrizioni e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli
strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
f) la modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella
definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della
responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo fra
operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie – Regione;
h) l’organizzazione della formazione di base, della formazione specifica,
della formazione continua e dell’aggiornamento;
I) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici di medicina
generale a livello regionale;
J) l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b, c ed e
ART. 5 – OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano la realizzazione di
alcuni fondamentali obiettivi quali:
a) garantire su tutto il territorio nazionale da parte del sistema
sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza
(LEA);
b) realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza, 24 ore su 24 e
7 giorni su 7, nel concetto più ampio della presa in carico dell'utente.
Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le relazioni tra le
figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione dei servizi
di continuità assistenziale e di emergenza territoriale;
c) realizzare un riequilibrio, fra ospedale e territorio con conseguente
ridistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi e
del livello più appropriato di erogazione delle prestazioni in ragione
dell'efficienza, della efficacia, della economicità, degli aspetti etici e
deontologici e del benessere dei cittadini;
d) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte dei medici
e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di
politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito
nei diversi livelli della programmazione socio-sanitaria;
e) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti di
gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una concreta
responsabilità dei medici e dei professionisti sanitari nelle scelte a
garanzia degli obiettivi di salute;
f) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare
attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione
sanitaria;
g) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul
territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione e
aggiornamento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti
sanitari che operano nel territorio;
h) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a
partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con i diversi
soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie degli
assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti, attraverso
l'attivazione di regimi assistenziali sostenibili e di livello appropriato
quali quelli della domiciliarità e residenzialità, attivando tutte le
risorse delle reti assistenziali.
ART. 6 – STRUMENTI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli
obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono
sulla necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio sanitario
attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete
integrata di servizi finalizzati all'erogazione delle cure primarie al fine
di garantire la continuità dell'assistenza, la individuazione e la intercettazione
della domanda di salute con la presa in carico dell'utente e il governo dei
percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa linea di appropriatezza degli
interventi e di sostenibilità economica. Ciò consentirà al territorio, di
soddisfare, nella misura massima possibile, la domanda di salute a partire
dal primo intervento perseguendo anche l'obiettivo di ricondurre le liste
di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una
organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza
primaria con lo sviluppo della medicina associata prevedendo la
sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le oo.ss., di
strutture operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti e
fondate sul lavoro di gruppo con sede unica, composte da medici di medicina
generale (assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e
pediatri di libera scelta, con la presenza di specialisti ambulatoriali
interni ed altre professionalità sanitarie, in un quadro di unità
programmatica e gestionale del territorio di ogni azienda sanitaria,in
coerenza con l’intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno del
sistema. I medici e i professionisti sanitari operanti sul territorio nelle
cure primarie avranno, sulla base di quanto definiranno le Regioni, un
ruolo di partecipazione diretta nella definizione dei modelli
organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione e
controllo e nella definizione degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle strutture
organizzative territoriali nell’ambito delle forme partecipative, previste
dall’atto aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come proprio fondamento l'informatizzazione
del sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale e
regionale, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio,
per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari, strutture
organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli della rete
integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e le Organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza che
sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato percorso
formativo nella fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione, della
formazione specifica, e della formazione continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici e
professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e
professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi dovranno
essere mirati all'acquisizione di strategie comuni finalizzate
all'ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito e la
loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.
ART. 7 – RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura
convenzionale del rapporto per singolo professionista, concordano che la
maggiore partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, dei
medici di medicina generale operanti nel territorio comporta un equivalente
e contemporaneo aumento di responsabilità nel governo clinico, con
particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la
gestione dei budget concordati a livello di territorio.
2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo
per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo
quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.
ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi del
governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica
amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità
che il compenso dei medici di medicina generale, sia sintonizzato con il
perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato
equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella legata
agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e
aziendali.
2. Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di cui al presente
Accordo:
a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di
partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché
incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e
appropriatezza;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per
gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo
9;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse alla luce del perseguimento
del riequilibrio di prestazioni e ospedale - territorio derivanti da azioni
e modalità innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria.
3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le
Organizzazioni sindacali concordano di determinare l’entità del compenso
per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i
seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale
degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi
di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le
risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto
e).
La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale del
totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello di cui
alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi
2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Sono comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino
alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli
stessi.
ART. 9 – AUMENTI CONTRATTUALI.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni
finanziarie assunte dal Governo in materia, fissano un aumento, per medici
di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria (assistenza
primaria, continuità assistenziale, emergenza saniataria territoriale,
medicina dei servizi), da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o
contribuzione e distribuite come indicato nel modo che segue:
A) Medici di Assistenza Primaria
TABELLA A – Arretrati 2001 - 2002 - 2003
Anno €/anno per assistito
arretrati 2001 0,964
arretrati 2002 0,964
arretrati 2003 1,355
TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005
Decorrenza quota capitaria
dal 1.1.2004 4,06
dal 31.12.2004 1,10
dal 31.12.2005 1,00
Totale 6,16
Le risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota fissa e nella
quota variabile nel modo che segue:
TABELLA C - Distribuzione delle risorse della quota capitaria nella quota
fissa e nella quota variabile
Decorrenza quota fissa quota variabile
dal 1.1.2004 2,03 2,03
dal 31.12.2004 0,55 0,55
dal 31.12.2005 0,50 0,50
Totale 3,08 3,08
B) Medici di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale,
medicina dei servizi
TABELLA D - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 per medici a quota oraria
Settore arretrati per € per ora 2001 arretrati per € per ora 2002 Arretrati
per € per ora 2003
Medici Continuità Assistenziale 0,311 0,311 0,437
Medici Emergenza Territoriale 0,311 0,311 0,437
Medici della Medicina dei Servizi 0,480 0,480 0,675
TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota oraria
Settore Aumento orario dal 1.1.2004 Aumento orario dal 31.12.2004 Aumento
orario dal 31.12.2005
Medici Continuità Assistenziale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici Emergenza Territoriale 1,61* 0,49* 0,44*
Medici della Medicina dei Servizi 1,81** 0,49** 0,44**
* Depurato dell’aumento dell’imponibile Enpam corrispondente a tutte le
voci
**Aumento orario sul compenso percepito dal singolo medico al momento
dell’entrata in vigore del presente Accordo
ART. 10 – DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA – OSSERVATORIO.
1. Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, a garanzia dell'attuazione di
quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente Accordo, si impegnano ad
applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di
garanzia di cui ai commi 2 e 3.
2. Trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la SISAC
verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione,
accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione
della trattativa, trascorsi i quali si fa inderogabilmente riferimento a
quanto previsto dal comma 3.
3. La SISAC, entro 15 giorni, convoca le organizzazioni sindacali nazionali
e, valutato lo stato di inadempienza, può procedere, entro 30 giorni, alla
convocazione delle parti regionali interessate al fine di pervenire ad un
accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di
impossibilità a raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni
sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni, una
soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla approvazione
della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome a valere per la
Regione, e valida fino alla stipula dell’Accordo regionale.
4. Al fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento di
attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza di
monitorare i relativi dati economici e di attuazione di particolari e
definiti istituti contrattuali, è istituito, entro 120 giorni dall’entrata
in vigore del presente Accordo, l’osservatorio consultivo permanente
nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle organizzaizioni
sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti con
successivo accordo tra le parti.
ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ACCORDO.
1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del
relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31
dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ART. 12 – PREMESSA.
1. Le novità introdotte, nell'ordinamento costituzionale e nelle procedure
di contrattazione con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano una
nuova e più funzionale strutturazione del rapporto convenzionale in
particolare negli articolati di settore. E' necessario cioè coordinare e
rendere sequenziale la normativa di ogni specifica categoria con gli
obiettivi e i contenuti generali e comuni a tutte le categorie che operano
nel territorio sia pure con la necessaria gradualità. La stesura
dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale è finalizzata ad
attrezzare meglio il rapporto Regioni - Categorie Mediche che operano nel
territorio, con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in grado
di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei cittadini, a
rivalutare il ruolo degli operatori e consolidare in modo significativo il
ruolo del Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese.
2. Nel presente Accordo si riconosce la caratterizzazione della Medicina
Generale italiana secondo i principi espressi dalla Definizione Europea di
Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA Europa (la sezione europea
dell'associazione mondiale dei medici di famiglia) nel 2002. Il valore di
tale Definizione si colloca nell'ambito culturale, scientifico,
professionale e della formazione specifica, ed è finalizzato alla necessità
di riconoscere alla Medicina Generale italiana ruolo, identità e
responsabilità che ne favoriscano una ulteriore crescita qualitativa e uno
sviluppo coerente con la comunità scientifico-professionale europea alla
quale appartiene. Pertanto i medici di medicina generale sono specialisti
formati ai principi della disciplina, sulla base delle caratteristiche di
seguito elencate che ne definiscono le peculiarità professionali:
a) la medicina generale è normalmente il luogo di primo contatto medico
all'interno del sistema sanitario, fornisce un accesso diretto ed
illimitato ai suoi utenti, si occupa di tutti i problemi di salute,
indipendentemente da età, sesso, e ogni altra caratteristica della persona;
b) fa un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il
coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti presenti nel
contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia con altre
specialità ed assumendo, se necessario, il ruolo di difensore
dell'interesse dei pazienti;
c) sviluppa un approccio centrato sulla persona, orientato all'individuo,
alla sua famiglia e alla sua comunità;
d) si basa su un processo di consultazione unico fondato sulla costruzione
di una relazione protratta nel tempo attraverso una efficace comunicazione
tra medico e paziente;
e) ha il compito di erogare cure longitudinali e continue a seconda dei
bisogni del paziente;
f) prevede uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza
e incidenza delle malattie in quella precisa comunità;
g) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che cronici
dei singoli pazienti;
h) si occupa di malesseri che si presentano in modo aspecifico e ad uno
stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere un intervento
urgente;
i) promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed
efficaci;
j) ha una responsabilità specifica della salute della comunità;
k) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica,
psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il
rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività
professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie
locali, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei
compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria;
b) continuità assistenziale;
c) medicina dei servizi territoriali;
d) emergenza sanitaria territoriale.
ART. 14 – CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
1. Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali
aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli
dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e
uniformi di assistenza.
2. In armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni
specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo, e consentire
al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza
in tutto il territorio nazionale, sono demandati alla trattativa regionale,
sulla base degli indirizzi generali individuati nel presente Accordo, oltre
agli specifici singoli richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini
della loro riorganizzazione e definizione:
Capo I : Art. 23 - Comitato aziendale
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e monitoraggio delle attività;
Art. 26 - Equipes territoriali;
Art. 27 – Appropriatezza delle Cure e dell’uso delle risorse;
Art. 32 – Assistenza ai turisti
Capo II: Art. 34 - Copertura degli ambiti territoriali carenti di
assistenza primaria;
Art. 35 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
Art. 37 - Sostituzioni;
Art. 38 - Incarichi provvisori;
Art. 40 – Scelta del medico;
Art. 44 – Elenchi nominativi e variazioni mensili;
Art. 46 – Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza;
Art. 53 – Assistenza domiciliare programmata;
Art. 54 – Forme associative dell’assistenza primaria;
Capo III: Art. 70 – Sostituzioni ed incarichi provvisori;
Art. 71 – Organizzazione della reperibilità;
Capo IV Art. 78 – Compiti e doveri del medico – Libera professione.
Capo V: Art. 92 - Individuazione e attribuzione degli incarichi
Art. 93 – Massimale Orario
Art. 95 – Compiti del Medico – Libera Professione
Art. 97 – Sostituzioni, Incarichi Provvisori – Reperibilità
Allegato: G - Assistenza domiciliare programmata.
Allegato: H - Assistenza domiciliare integrata.
3. Gli Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte dai
medici di medicina generale:
a) in forma aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’Accordo Collettivo
Nazionale;
b) in forma associativa complessa e integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
4. Gli accordi regionali possono prevedere:
• A) l'erogazione di prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore
integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
a) interventi sanitari relativi all'età anziana, a domicilio, nelle
residenze sanitarie assistite e nelle collettività;
b) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati
mentali;
c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali;
d) assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale;
e) sperimentazione di iniziative di telemedicina;
f) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o
regionale;
g) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo
nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
• B) linee guida di priorità in merito a:
a) iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute nei
confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
b) attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in
particolare contro i rischi oncologici metabolici e cardiovascolari, anche
mediante richiamo periodico delle persone sane.
• C) lo svolgimento delle seguenti attività:
a) partecipazione a procedure di verifica della qualità;
b) svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
c) attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina
generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il
collegamento degli studi professionali con i centri unificati di
prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie
(medico generale - specialista – servizi ospedalieri);
d) fornitura di flussi informativi, a fini epidemiologici, di valutazione
della qualità delle prestazioni e dei relativi costi.
5. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione
di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo 54,
tra medici di medicina generale convenzionati ai sensi del presente
Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali,
particolare rilievo assumono le associazioni integrate e complesse che
prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure
professionali mediche e non, con elementi di elevata integrazione
dell’assistenza ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche
del tipo di ricovero residenziale e semi residenziale che possano
costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche ad
utilizzare l'attività di altri operatori sanitari da parte dell'associazione
per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quelle fornite dal medico di
medicina generale, in particolare:
a) assistenza specialistica di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita
in base alle norme regionali.
6. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del
D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina dei
rapporti tra Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto
dei livelli di spesa programmati.
I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi
e programmi di attività mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione
dell'impiego delle risorse.
Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo il
disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, a
specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
7. Gli accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione e
l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto al tipo di
attività svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata.
Nelle forme integrate di erogazione dell'attività professionale può essere
prevista la fornitura di personale, locali e attrezzature, di cui si tiene
conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea precedente.
Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del medico, le parti
possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate
sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.
8. Gli accordi regionali disciplinano anche la materia della contrattazione
aziendale, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali, al
fine di armonizzare la contrattazione periferica agli obiettivi generali
della programmazione regionale.
9. Nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di
valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà
di espletamento dell’attività convenzionale.
ART. 15 – GRADUATORIA REGIONALE.
1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore
disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per titoli, una
per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore),
predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente
Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle
norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle
graduatorie. Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la
formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività
disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di un anno
a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31
dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque per la copertura
degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità delle
graduatorie di settore medesime. La domanda per l’inserimento nella
graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a
revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande
integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente
allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente,
sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene
predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con
modalità operative definite nell’ambito degli accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato
da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai
decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio
2003 n. 277.
3. I medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma
1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o
titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991,
n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
4. Ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i
medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine
del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanità della Regione, o ad altro soggetto
individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una
domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla
documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli
dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la
richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di
settore.
5. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria
sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale di
settore dell'anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la
domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della
iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli
ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali
titoli non presentati per la precedente graduatoria.
7. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in
materia di imposta di bollo.
8. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di
valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria
regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente
Accordo e indicate all’art. 13, da valere per l'anno solare successivo,
specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, la
residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991,
n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277
9. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici
interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità
istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
10. Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicate sul
Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre
dall’Assessorato regionale alla sanità.
11. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più
delle attività di cui al presente Accordo non possono fare domanda di
inserimento nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto, possono
concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni
previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal
presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori,
possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli
incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale
di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei medici in
possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
ART. 16 - TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono
elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a
ciascuno di essi:
I - Titoli accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode o 100/100
e 100/100 e lode: p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/110 a 109/110 o da 95/100 a
99/100: p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100/110 a 104/110 o da 90/100 a
94/100: p. 0,30
d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline
equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p. 2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di
medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna
specializzazione o libera docenza: p. 0,50
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2,
e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme
del D.L.vo n. 368/99, e di cui al D.L.vo n. 277/2003. : p. 7,20
II - Titoli di servizio
a) attività, sia a tempo indeterminato che determinato, di medico di
assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78
e dell'art. 8, comma 1, del D.L.vo n. 502/92 compresa quella svolta in
qualità di associato: per ciascun mese complessivo:
p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della Regione
nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato
con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per
periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad
attività sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore
a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art.
37 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun
mese complessivo: p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, determinato o
anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di
continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96
ore di attività. (Per ciascun mese solare non può essere considerato un
numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale
relativo al settore): p. 0,20
c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato
nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attività . p. 0,20
c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o
di sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività
ragguagliato a 96 ore di attività: p. 0,20
c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate: per ogni
mese di attività corrispondente a 52 ore: p. 0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali, di continuità assistenziale,
o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi
del presente accordo: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività: p.
0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località
turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese
complessivo: p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in
qualità di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di 12 mesi,
svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun
mese: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva è
svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del
presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale
incarico
g) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di
solidarietà sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in
medicina: per ciascun mese: p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio civile è svolto in
concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del presente
Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico.
h) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera
scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi non
inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo: p. 0,10
i) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e
medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico
fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della
sanità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun
mese: p. 0,05
l) Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria nelle carceri, sia a
tempo indeterminato che di sostituzione, per ogni mese di attività: p. 0,20
m) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalità di cui
all’art 8 della Legge 24 ottobre 2000 n.323), equiparato all’attività di
continuità assistenziale, per ogni mese complessivo di attività: p. 0,20
n) servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità
assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell’Unione
Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n.38, della legge 10 luglio
1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto
ministeriale 1° settembre 1988 n.430: per ciascun mese complessivo p. 0,20
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio tutte le
frazioni di mese dell’anno sono sommate. L’eventuale residuo pari ad una
frazione superiore a 15 giorni è valutato come mese intero. I residui non
valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio
eventualmente presentati negli anni successivi.
3. Relativamente al servizio di ex guardia medica e continuità
assistenziale, alla medicina dei servizi e alla emergenza sanitaria
territoriale, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende
un complessivo di ore di attività superiore a 48. I residui non valutati
sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente
presentati negli anni successivi.
4. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte
nello stesso periodo. In tal caso è valutato il titolo che comporta il
punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i
periodi formativi non sono valutabili.
5. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore
età, il voto di laurea e, infine l'anzianità di laurea.
6. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed
elencate dal presente articolo.
7. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di
assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le
procedure di cui al presente Accordo, le Regioni, fatto salvo il disposto
di cui all'art. 34, comma 2, lettera a), e dell’art. 63, comma 2, lettera
a), riservano nel proprio ambito, sulla base degli Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a favore dei medici in
possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.
1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei medici in
possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui
alla lettera a).
8. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico,
ambiti territoriali vacanti di assistenza primaria e di continuità
assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi
vengono assegnati all'altra riserva di aspiranti.
9. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e
degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve
di assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo il disposto di cui al
precedente comma 8.
10. Ai fini del disposto del precedente comma 9, gli aspiranti alla
assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti
dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva per la quale
intendono concorrere.
11. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di
riserva di cui al comma 7 sono approssimati alla unità più vicina. In caso
di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto
viene assegnato alla riserva più bassa.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è
incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo
il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, anche precario, a eccezione dei medici di cui all’art. 6, comma 1,
del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12
agosto 1993, n. 296;
b) eserciti attività che configurino conflitto di interessi con il rapporto
di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe
di quote di imprese che esercitino attività che configurino conflitto di
interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti ambulatoriali
convenzionati;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta,
convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. È, inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente
all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli
incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi
regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente
lettera;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte
del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi,
strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate; tale
incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso
gli stabilimenti termali ma solo nei confronti dei propri assistiti, e
determina le conseguenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 8-quinquies, D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni e
integrazioni;
e) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di
specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n.
277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
f) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate
e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i medici già titolari di
convenzione per la medicina generale all’atto del pensionamento. Tale
incompatibilità non opera inoltre nei confronti dei medici che si trovavano
in tale condizione alla data di pubblicazione del DPR 270/2000, di quelli
previsti al comma 8 dell'art. 39 del presente Accordo, e di quelli che
fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell’Enpam.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di
fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo quanto
previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale, non può
acquisire nuove scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o
dei loro familiari anagraficamente conviventi.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo
di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti.
Gli incarichi a tempo indeterminato per l’emergenza sanitaria territoriale
sono incompatibili con tutti gli altri rapporti convenzionali di cui al
presente Accordo.
5. L’accertata e contestata situazione di incompatibilità previste dal
presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all’art. 30,
la cessazione del rapporto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli
idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità,
anche in corrispondenza della comunicazione del medico relative al proprio
status convenzionale.
7. L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al
medico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30.
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso
nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve cessare all’atto
dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico
vacante.
ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE.
1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 30;
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n.
154;
c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo,
nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello
stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di
provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti
domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di
dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o
nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento
dell’attività convenzionata di studio e domiciliare;
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle
attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni
nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico
di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o di dirigenza
nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture organizzative e
gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale, anche ai sensi del
disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, per tutta la durata dell’incarico
e fino alla cessazione dello stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale,
la sospensione è anch’essa a tempo parziale.
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di
infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività
professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio,
per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque.
e) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di
solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano
preventivamente autorizzati dall’Azienda.
f) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione
diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente Accordo,
accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30
giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni
all’anno, salvo diversi Accordi regionali, che abbiano come oggetto
argomenti di interesse per la medicina generale e che siano preventivamente
autorizzati dall’Azienda.
3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione
parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per
periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi
nell’arco di cinque anni, per:
a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità
pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.
4. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente
Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per
tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori
dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.
5. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già
previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività
convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi
nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con
sostituzione a proprio carico.
6. Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la sospensione dell’attività di
medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né
soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di
servizio.
7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere
considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono
comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
8. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un
medico nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite dall'art. 37
comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall’art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma
4.
9. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire
seguendo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1,
dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2.
10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e
sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva, in
quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i
propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi
dell’Allegato C del presente Accordo.
11. I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale
azione di rivalsa.
12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto
dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli
atti probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in
tutte le sedi di attività del medico. Il medico è tenuto ad informare tutte
le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza di eventuali condizioni
comportanti la sospensione dell’incarico, al fine di consentire le relative
determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività
convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non
prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve
essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
15. Le autorizzazioni di cui alle lettere d) ed f) del comma 1, sono
richieste dal medico 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL
viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La
mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione.
Il diniego deve essere adeguatamente motivato.
ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del D.L.vo n.
229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di
mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno
di età, in applicazione dell’art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di
cui all'art. 30;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di
preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di
incompatibilità ai sensi dell'art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi
di cui all'art. 36;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale,
accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della
legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1,
comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei compiti
previsti dalla convenzione e dai relativi accordi integrativi regionali e
aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art. 30.
2. Sono inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base
delle procedure di cui all’art. 30:
a) l'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte
dell'assistito di prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi
regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del
compenso;
b) l'esercizio della libera professione al di fuori delle modalità
stabilite dal presente Accordo.
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei
medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di
scelte pari a n. 300 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la
mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di
carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente Azienda,
sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 23.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico
può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro
anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico può avvenire
solo per un ambito territoriale differente da quello detenuto all’atto
della cessazione del precedente incarico.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o
cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della
Azienda con deliberazione.
ART. 20 – FORMAZIONE CONTINUA.
1. La formazione professionale in medicina generale, universitaria, complementare
e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del medico e le
attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i
livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative
relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti
programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della
Conferenza Stato-Regioni.
2. Le Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la
formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse
nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico
interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti di
formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio,
medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
3. Le Regioni possono riconoscere, anche in accordo con l’Università e per
le parti di rispettiva competenza, attività formative del Medico di
Medicina Generale, nelle seguenti aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in Medicina Generale
d) Aggiornamento e audit
e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
4. Le regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla
corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che operano
nel SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo per
garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla base degli
accordi regionali, assicurano l’attività formativa e di ricerca dei medici
di medicina generale mediante adeguati modelli organizzativi, e possono
altresì dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di formazione,
con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i medici di medicina generale che svolgono
attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in Medicina generale
e) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della Regione e
delle Aziende Sanitarie rivolte ai medici di medicina generale.
5. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina
generale ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata, il medico
è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi,
attraverso attività che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1
del presente articolo.
6. Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla
base degli indirizzi e priorità individuate dalle regioni e dalle aziende
danno titolo ad un credito didattico. Danno altresì luogo a crediti
formativi, le attività di formazione sul campo incluse le attività di
ricerca e sperimentazione, secondo le modalità previste dalla Regione, in
base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99,
al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il
minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale è
attivato il procedimento disciplinare di cui all’art. 30.
8. I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito
formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria
saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti di
organizzazione sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici e
legali;
c) all’ integrazione tra Territorio ed Ospedale.
9. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende
garantiscono ai medici la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti
delle risorse disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi
regionali e nel rispetto della programmazione regionale.
10. Il medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni
consecutivi è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all'art. 30
per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della
continuità dell'assenza.
11. Il medico di medicina generale ha facoltà di partecipare a proprie
spese a corsi, anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non
organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da
soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della medicina generale,
fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.
12. I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata
a livello aziendale, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati e
per almeno 40 ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti.
L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a
garantire la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento,
anche con il pagamento della sostituzione da parte dell'azienda medesima.
13. L'azienda provvede ad assicurare l'erogazione delle prestazioni di
competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario, durante la
partecipazione ai corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con
lo svolgimento del servizio.
14. Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di formazione sul
campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione, le attività di
animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le
modalità previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza
Stato-Regioni.
15. Gli Accordi regionali definiscono:
a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione
permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da
individuarsi tra i medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di
medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con
idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita
e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina
generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve
essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti gli attestati di
idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da
inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica e
professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività, anche
attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini
dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e
successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca.
16. Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano
riduzione del massimale individuale.
ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale,
presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo e da
normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le
sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti
organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali e le spese di
viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica
amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici
di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati alle cariche
dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i
medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale
possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del
relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso
orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore a quello
previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all’art.
72, comma 1, nella misura prevista per l’anno di riferimento.
4. A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti
sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore
annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno
alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali
deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario
spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5
comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito
nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese
successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla
base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di
continuità assistenziale di cui all’art. 72, comma 1, nella misura prevista
per l’anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte
nell’ambito degli Accordi regionali. Tale attività non si configura come
rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla
Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al
pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di
incarico.
ART. 22 - RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE.
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare
l'accertamento del requisito della "maggiore rappresentatività",
ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di
trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di
riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale,
delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il
criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite
alle singole Aziende dai medici convenzionati per la ritenuta del
contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide con le ritenute
effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni anno.
3. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle
stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato Regionale
alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
4. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa è
determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in
cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo
Collettivo Nazionale.
5. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza
associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente.
6. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della
contrattazione, sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che,
relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di
iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo
sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
7. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi
sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la
ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli
elementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega
del medico attraverso le Aziende con versamento in c/c intestato ai
tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni
di liquidazione dei compensi.
9. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della
normativa vigente.
10. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in
possesso dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello
nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi
regionali.
11. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
12. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito
mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali, il soggetto
contrattuale è univocamente rappresentato da una sigla, partecipa alle
trattative e sottoscrive gli Accordi come tale, è rappresentata alle
trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato e mantiene il
diritto di rappresentatività contrattuale fintanto che la situazione
soggettiva resti invariata.
ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è
costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti
dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale. I compiti e le modalità di
funzionamento del comitato sono definite dagli Accordi regionali.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art.
39;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art.
41, comma 3;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19, comma 1,
lettera e) e comma 3;
d) deroghe di cui all’art. 35, comma 12, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle zone disagiate.
4. Inoltre il comitato aziendale è preposto alla definizione degli accordi
aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro
incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o
aziendali.
5. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza
primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale,
medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
6. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad
assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.
ART. 24 - COMITATO REGIONALE.
1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale
composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a
norma dell’art. 22.
2. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
3. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione
delle norme del presente accordo e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da
esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli
standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
4. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente
finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione
dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione
degli accordi aziendali.
5. La regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per
assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
ART. 25 – PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ.
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell’ambito delle risorse assegnate al
distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione
di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio
della Azienda, il “Programma delle attività Territoriali” nel rispetto
delle normative regionali, prevede:
a) le attività di medicina generale previste dal decreto legislativo sopra
richiamato all’art. 3-quinquies e dal piano sanitario nazionale, approvato
con il D.P.R. del 23 luglio 1998 – cioè assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi – e il
relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento
erogata alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti la medicina generale e attività
intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi
Regionali e Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la medicina generale di cui al
comma 1, lett. B) del presente articolo sono in particolare:
a) attività di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di
medicina generale;
b) prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle
informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei medici di medicina generale, di
tipo strutturale, strumentale e di personale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di
cui al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmato;
g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva
difficoltà socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di
medicina generale.
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici e assistenziali;
j) conferenze di consenso nell’ambito del Distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 è assicurato dalla
Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale,
utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina
generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati
all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi
regionali e aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o
indotta dai medici di medicina generale;
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio
Sanitario Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la
medicina generale;
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che
non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in altra
Azienda.
4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto
dei principi di unitarietà e di intersettorialità del “Programma delle
attività distrettuali”, il Direttore del Distretto, unitamente ai propri
collaboratori, è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste
dal Programma stesso concernenti la medicina generale, da un medico di
medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle
attività distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e
da due rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli
operanti nel distretto.
5.In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a) l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai
commi 2 e 3, dell’attuazione del Programma delle attività distrettuali e
della gestione delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra
medicina generale e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in
riferimento a linee guida condivise, all’applicazione di percorsi
diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell’AIFA, anche
al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di
momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per
l’applicazione nel distretto dei programmi di attività finalizzata al
rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell’
art. 14, comma 5.
7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi
strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione di
quanto previsto dal presente articolo.
8. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
secondo il disposto dell’art. 14.
ART. 26 – EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP.
1. Le Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di équipes
territoriali, realizzano forme di integrazione professionale dell’attività
dei singoli operatori tra loro, la continuità dell’assistenza, la presa in
carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi
distrettuali.
2. In coerenza con l’intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le Regioni
prevedono, in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in via
sperimentale e con partecipazione volontaria dei medici e degli altri
operatori sanitari, la costituzione delle Unità di assistenza primaria
(UTAP), strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed
interprofessionale, in grado di dare risposte complesse al bisogno di
salute delle persone.
3. L’équipe territoriale è:
a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della medicina generale e delle altre discipline
presenti nel distretto per la erogazione dei livelli essenziali e
appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e
progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
5. L’ambito distrettuale di riferimento della équipe territoriale e
dell’UTAP, intesa come organismo operativo distrettuale, viene individuato
dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta
l’ambito territoriale di operatività delle stesse per lo svolgimento delle
attività e l’erogazione delle prestazioni previste dal “Programma delle
attività distrettuali”, che comprende oltre ai livelli obbligatori di
assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici
progetti nazionali, regionali e aziendali.
6. Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione degli
interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, della
équipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti
deputate a garantire, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto
legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni:
a) l’assistenza primaria;
b) la continuità assistenziale;
c) la pediatria di libera scelta;
d) l’assistenza specialistica ambulatoriale;
e) la medicina dei servizi;
f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
7. L’intervento coordinato e integrato della équipe territoriale assume
particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività ad alta integrazione
socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;
c) tutela dei disabili e anziani;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
8. L’attività interdisciplinare e integrata dell’équipe territoriale si
realizza mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e
selezionando risposte appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si
concretizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e l’erogazione
delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria, quali livelli
essenziali e appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti
assistenziali;
b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore del
distretto;
d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni di
rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche durante la sua esecuzione, i tempi
delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di
attuazione e sui risultati conseguiti.
ART. 27 – APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL’USO DELLE RISORSE.
1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure
professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a) realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione della
programmazione regionale;
b) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a
disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali e
appropriati di assistenza e in attesa della definizione di linee guida
consensuali;
c) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata
sulle evidenze scientifiche;
d) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli
interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le
prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze
scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre
beneficio.
2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche,
farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono
ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto
legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni
farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle
condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA, la
segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione
e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare
il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure e i principi
di cui ai successivi commi.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
5. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di
medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate,
sottopongono il caso ai soggetti individuati all’art. 25, comma 4, deputati
a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’appropriatezza
prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali, integrati dal
responsabile del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico
individuato dal direttore sanitario della Azienda
6. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione,
tenendo conto dei seguenti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto
entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15
giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere
ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni
e/o udito il medico interessato, è comunicato al Direttore generale della
Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
7. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti
elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme
prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al
momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o
all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso
alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla
novità della nota AIFA, o di altra legittima norma, e, comunque, per un
periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita,
dall’emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
ART. 28 – ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO.
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come
successivamente modificato ed integrato, la struttura del compenso del
medico di medicina generale così si articola:
a) Quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi Capi
del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella
lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal
presente accordo;
b) Una quota variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi
previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli
di spesa programmati di cui all’art. 8, comma 1, lett. f) del decreto
legislativo sopra richiamato;
c) Una quota variabile in funzione delle prestazioni e delle attività
previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto
funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra
richiamata.
2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi
sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente
articolo, dai successivi artt. 59, 72, 85 e 98, e, per quanto di
competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.
ART. 29 - FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.
1. Il ruolo della Medicina Generale nel sistema sanitario è orientato:
a) al superamento della logica dell’intervento rivolto alla erogazione
della singola prestazione a favore di un approccio integrato finalizzato a
una gestione globale della salute del cittadino attraverso un modello di
cure che faccia corrispondere continuità e variabilità di bisogni del
paziente con la continuità e la variabilità della risposta assistenziale
del sistema;
b) alla valorizzazione delle cure primarie e al coinvolgimento decisionale
del Medico di medicina generale in ordine all’appropriatezza e
all’efficacia della pratica professionale e nelle scelte in merito
all’allocazione delle risorse;
c) a garantire la continuità dell’assistenza per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione
distrettuale del servizio ed il coordinamento operativo e la massima
integrazione dell’attività professionale tra i medici della medicina
generale e tra essi e gli altri professionisti dell’assistenza
territoriale.
2. Lo sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di
standard strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi
favoriscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al medico
di medicina generale e migliorano la risposta territoriale ai bisogni
assistenziali del cittadino.
3. I medici associati di cui all’art. 54 sono soggetti qualificati a
proporre iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla
contrattazione, nell’ambito degli accordi regionali e aziendali.
4. I medici singoli ed associati fanno parte di centri di responsabilità
territoriale, distrettuali o subdistrettuali, per partecipare al
raggiungimento di specifici obiettivi del Distretto.
5. Le Aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, con la partecipazione dei medici
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e conseguenti
livelli di spesa programmati dei medici, in coerenza con gli obiettivi ed i
programmi di attività del distretto, verificandone il raggiungimento di
risultato.
6. Sulla base di accordi regionali, sono individuate specifiche attività di
tutela dei soggetti fragili dal punto di vista socio-sanitario, ivi
compresi gli extracomunitari in attesa di regolarizzazione.
7. Il medico di medicina generale svolge compiti clinici, assicura la
comunicazione con i pazienti e gestisce gli strumenti professionali.
8. I compiti assistenziali del medico di medicina generale sono quelli di
cui ai Livelli Essenziali di Assistenza:
a) gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
b) gestione delle patologie croniche;
c) gestione dei malati, nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata
e integrata.
ART. 30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza
degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi
regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico
del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o
inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente
Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione
regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta
da:
a) un Presidente, nominato dall’Assessore alla Sanità, o organo competente,
e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine degli
avvocati del capoluogo di Regione;
b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore Regionale alla
Sanità o organo competente;
c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi, tra i medici di medicina generale
della Regione ed 1 designato dall’Ordine dei Medici del capoluogo di
Regione con funzione di vicepresidente.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.
4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno
comportato il richiamo verbale.
5. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilità di
produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della
contestazione e di essere sentito se lo richiede.
6. Il Responsabile aziendale della struttura di riferimento del medico,
valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso, procede all'archiviazione
del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato
all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.
7. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non
superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi
compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con
diffida;
b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva
di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate
all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art. 30,
comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione
del rapporto.
8. Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del
Collegio di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell’Azienda.
9. Il collegio è nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo. La Regione provvede a
raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali del presente
Accordo, entro un termine da essa stabilito. Trascorso tale termine, in
caso di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni
sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare i componenti anche
di parte sindacale secondo il criterio della maggiore rappresentatività.
10. In caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale, la
Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della
Regione.
11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale
l’apertura di un procedimento a carico del medico quando le sanzioni
comminabili siano quelle previste al comma 7.
12. Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio
entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta,
convoca il medico a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 giorni dall’invio della contestazione scritta dell'addebito da
parte della ASL.
Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti
innanzi al Collegio, quest’ultimo dà corso comunque alla valutazione del
caso.
13. Le parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito al
caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute
più appropriate, anche attraverso l’assistenza di un procuratore.
14. Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in
contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in
esame, anche su richiesta di una delle parti.
15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal
medico in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta
di sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni
dalla sua assunzione.
16. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma
allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
17. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180
giorni dalla contestazione dell’addebito al medico. Trascorso tale termine
il procedimento si estingue.
18. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con
allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono
inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui
all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato
ed integrato.
19. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 7, lett. b),
l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal
primo giorno, al sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal
comma 2 dell’Allegato C.
20. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi, un anno per quelle di cui comma 2 e due anni per quelle di cui
al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le
infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro irrogazione.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del
Codice Civile.
ART. 31 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO. PRESTAZIONI INDISPENSABILI E
LORO MODALITÀ DI EROGAZIONE.
1. Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei medici di
medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 10
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al
preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di
revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne
tempestiva comunicazione.
2. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere
comunicata ai soggetti istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli
nazionale, regionale, aziendale.
3. Sono prestazioni indispensabili di assistenza primaria, ai sensi della
legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 e
successive modificazioni e integrazioni: le visite domiciliari urgenti,
l'assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza domiciliare
programmata a malati terminali, nonche' le ulteriori prestazioni definite
nell’ambito degli Accordi regionali.
4. Nel campo della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria
territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di
competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli
artt. 67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici, Nel
campo della medicina dei servizi territoriali, sono prestazioni
indispensabili quelle di cui all’art. 78, comma 12.
5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, in caso di sciopero della
categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad
essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui ai rispettivi
Capi del presente Accordo e fino all’entrata in vigore degli Accordi
regionali.
6. Il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto alla Azienda
la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore precedenti nel
rispetto delle modalità concordate a livello regionale.
7. L’adesione all’agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso
relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale. Sono
fatte salve modalità diverse concordate a livello regionale, al fine di
garantire ai cittadini i servizi essenziali e le prestazioni urgenti.
8. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione
delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai
sensi dell'art. 30.
9. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di
sciopero:
• nel mese di agosto;
• nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
• nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
• nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
• nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
10. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
11. In conformità agli accordi di cui al comma successivo le Aziende
individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuità
assistenziale, di medicina dei sevizi terrritoriali e di emergenza
sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni
indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque
giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi
inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il
diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione
della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
12. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo sono
stabiliti, relativamente agli addetti della continuità assistenziale, della
medicina dei servizi territoriali e dell’emergenza sanitaria, con apposite
intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti
di personale medico da esonerare dalla partecipazione a eventuali scioperi
di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al
comma 4, nonché per la loro distribuzione territoriale.
13. Per l’area dell’assistenza primaria, l’individuazione del contingente
di medici si realizza nell’ambito delle sperimentazioni regionali di
strutture operative composte, con sede unica, ai sensi dell’art. 6.
14. Per la effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili, in
occasione di sciopero della categoria, è riconosciuto ai medici di medicina
generale una percentuale del compenso previsto per essi dai rispettivi Capi
del presente Accordo, percentuale da definirsi in sede di Accordo
Regionale.
15. E’ fatto divieto, al medico in sciopero, di richiedere compensi ai
cittadini per la effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui ai
commi 3 e 4.
16. La comunicazione di cui al comma 6 non è dovuta, da parte dei medici
iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non
firmatarie del presente Accordo;
b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all’Azienda
la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua
organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
17. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione
sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo
di astensione dall’attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e
fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione
alla agitazione sindacale stessa.
18. La trattenuta dei compensi di cui ai commi 7 e 17 deve essere
effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al
termine della agitazione sindacale medesima.
19. Il medico iscritto a un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto
da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione
alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 6.
ART. 32 – ASSISTENZA AI TURISTI.
1. Sulla base di apposite determinazioni regionali sono individuate le
località a forte flusso turistico nelle quali organizzare un servizio di
assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.
2. Le Aziende nel cui territorio si trovano le località di cui al comma 1,
organizzano il servizio utilizzando i medici di medicina generale
convenzionati ai sensi del presente Accordo inseriti nel relativo ambito
territoriale, sia in relazione alle attività di assistenza primaria che di
continuità assistenziale.
3. Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal cittadino
non residente sulla base del disposto di cui all’art. 57 del presente
Accordo.
4. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione degli
ulteriori e differenti contenuti e modalità di attuazione di quanto
previsto al comma 1, anche mediante potenziamento del servizio, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
CAPO II
ASSISTENZA PRIMARIA
ART. 33 - RAPPORTO OTTIMALE.
1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2,
della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle
Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata in
via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n.
833/78.
3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra
determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza
primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti.
L’ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di
consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell’accesso
all’area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici della
medicina generale.
4. Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei medici convenzionati
per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio
della scelta del medico da parte del cittadino, sono articolati nei
medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti
individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve
comprendere popolazione non inferiore a 7.000 abitanti anagraficamente
residenti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di
difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli
insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni possono
individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unità ma
comunque mai inferiore a 5.000.
6. Nei comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto
ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel
comune, sulla base dei parametri di cui al comma 9.
7. La determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni
comprendenti più Aziende, viene determinata sommando i medici iscrivibili
in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione
di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda,
inferiori a 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla
determinazione di carenza di medici nell’intero ambito comunale, da
dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato.
8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando
che può essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la
posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale
ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
9. Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già in
essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto solamente un
medico ogni 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 500,
detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le Regioni possono indicare per
ambiti territoriali dell’assistenza primaria un diverso rapporto
medico/popolazione residente. La variabilità di tale rapporto deve essere
concordata nell’ambito degli Accordi regionali e comunque fino ad un
aumento massimo del 30%.
10. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del
rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche dei
differenti valori di massimale e delle eventuali autolimitazioni di
massimali già dichiarate ed esistenti alla data di entrata in vigore del
presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 39 a carico dei
singoli medici già iscritti nell'elenco. Per l'applicazione delle norme in
materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate
nell'allegato B.
11. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili nell’elenco,
l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 44 comma 5, scorpora dalla
popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale
(come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti
nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del medico in altro
ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati
per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato
il diritto di scelta.
12. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in
tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 500 abitanti di ambiti
territoriali dichiarati carenti ai sensi dell’art. 34 comma 1, sentito il
Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l’assistenza
ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell’ordine di inserimento, degli
ultimi medici inseriti.
13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze
sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti
al 31 dicembre dell'anno precedente.
14. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le
scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito
diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito,
fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di
scelta degli assistiti.
15. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, nell’ambito degli Accordi
regionali, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di
determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla
base del numero medio di assistiti in carico ai medici già inseriti e della
effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo
parere del Comitato aziendale.
ART. 34 - COPERTURA DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA
PRIMARIA.
1. Entro la fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna
Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti
territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria
individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa
comunicazione al comitato aziendale di cui all’art. 23, rispettivamente
alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito
delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo
33.
2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici
convenzionati per l'assistenza primaria della Regione che ha pubblicato gli
ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di
assistenza primaria di altra Regione, ancorché non abbiano fatto domanda di
inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che
risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno 4 anni
nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo
incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità
assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un
terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali
ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più
vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere
esercitato il diritto di trasferimento.
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale generale o, se presente, di
settore valida per l'anno in corso.
3. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti i medici di cui al comma 2 lett. b) sono graduati nell'ordine
risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui
all'art. 15;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato
carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione
da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che
tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
4. Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti
vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei punteggi relativi ed
apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente l’ambito o
gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di
assegnazione.
5. In caso di pari posizione in graduatoria, i medici di cui al comma 2
sono ulteriormente graduati nell’ordine di minore età, voto di laurea ed
anzianità di laurea.
6. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella
prioritariamente i medici di cui al comma 2, lett. a) in base alla
anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per
l’assistenza primaria; laddove risulti necessario, interpella
successivamente i medici di cui al comma 2, lett. b), in base all'ordine
risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e sulla base del
disposto di cui all’articolo 16, commi 7 e 8 del presente Accordo.
7. L’anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l’assegnazione
degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lett. a), è
determinata sommando:
a) l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della assistenza
primaria della regione, detratti i periodi di eventuale cessazione
dell’incarico;
b) l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già
compresa nell’anzianità di cui alla lettera a).
8. È cancellato dalla graduatoria regionale e di settore valida per l’anno
in corso, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 35,
comma 1.
9. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito
territoriale carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 lettera
a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, decade dall'incarico
detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal
relativo elenco.
10. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
11. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo
restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda, può indicare la zona
in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
12. La indicazione di cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura di
uno studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo che si
protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione nell'elenco, trascorso il
quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli
ambiti territoriali carenti, indica la zona stessa agli effetti della
apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
13. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,
presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita
domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali
carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3.
14. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di
presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente,
anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in
posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera
"L”.
15. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o
telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la graduatoria, al
conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la
sede indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera programmata
e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della
convocazione.
16. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.
17. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare
la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso
l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli ambiti territoriali
dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso gli sarà
attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli
avrà indicato.
18. La Regione che attribuisce l’incarico ai sensi del comma 2 lettera a)
ad un medico proveniente da altra regione comunica alla Regione di
provenienza l’avvenuto conferimento dell’incarico ai fini di quanto
previsto dal comma 9.
19. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel
rispetto dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli
incarichi.
20. La Regione può individuare e assegnare ad altri soggetti l’espletamento
dei compiti previsti dal presente articolo.
ART. 35 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 34 deve, a pena di decadenza,
indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l’ambito territoriale per
il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità
per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda
interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato,
condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento
del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il
termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui
al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo
quanto previsto al comma 12, deve:
- aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle
eventuali prescrizioni di cui all’articolo 34 comma 11, uno studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 e darne
comunicazione alla Azienda;
- richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio
domicilio nella zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
- comunicare l’Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
4. L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della
decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire
le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante
l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di
cui al comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di
idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in
ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
5. Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi del
presente articolo viene iscritto nell'elenco relativo all’ambito
territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione
amministrativa.
6. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai
sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori
dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di
cui all'art. 33, comma 14.
7. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
8. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari
situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato di cui all’art.
23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite
massimo di ulteriori sessanta giorni.
9. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio
l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica
dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art.
36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del
caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle
suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade
dal diritto al conferimento dell'incarico.
10. Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura
di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività
convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito
territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio
convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del
medesimo ambito territoriale.
11. Al fine di favorire l'inserimento di medici negli ambiti territoriali
carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su
richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio
pubblico eventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di
compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo,
dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da
concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali.
12. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto
convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire,
per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio in altro comune
rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità,
previo parere favorevole del comitato di cui all’art. 23 del presente
Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio
nell’erogazione dell’assistenza.
13. Al medico al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai
sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione
capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento
della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio
dell’attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone
comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi,
l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto
disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato,
previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la
erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5
giorni la settimana.
ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.
1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del
Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e
professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del
Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività
assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini
dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di
assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso
alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 59,
ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio
professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del
medico di medicina generale, ancorché destinato allo svolgimento di un
pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i
requisiti previsti dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e
delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale,
di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di
illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di
ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio
medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un
appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non
mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un
ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due
strutture.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto
previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere
aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal
lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce
pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì,
secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 500 assistiti.
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti.
15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità
degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una
prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia
assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a
particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere
del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario.
I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono
tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni
previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole
tipologie di associazione.
6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui
al precedente comma 5.
7. L’orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve
essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni
devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma
erogate attraverso un sistema di prenotazione.
9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie
di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi
Regionali.
10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità
di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di
accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma
associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del
medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla
integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto.
Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo
di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici
devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento,
necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti
dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed
accreditamento.
ART. 37 – SOSTITUZIONI.
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare
la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio,
deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'inizio
della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la
sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il medico
sostituito comunica, in uno con la dichiarazione di assenza dal servizio,
la motivazione della stessa tra quelle previste dall’art. 18 del presente
Accordo.
2. Il medico sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di
incompatibilità prevista dall’articolo 17, salvi diversi accordi regionali
che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono essere poste a
carico del medico sostituto.
3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di
scegliere per i propri assistiti un medico che garantisca un adeguato
livello di qualità professionale. Ove possibile il medico sostituto deve
avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.
4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto
dell'incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le
responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal
presente Accordo. Il medico sostituto deve inoltre dichiaratamente
garantire l’attività assistenziale secondo le modalità organizzative,
disponibilità strutturale, standard assistenziale e orario di apertura
dello studio, del medico sostituito.
5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria già titolari
di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai propri
assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità organizzative
del medico di famiglia che effettua la sostituzione.
6. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa
essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico
iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo
stesso sono corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la
medicina generale.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito
durante la sostituzione.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità di cui
al comma 15.
9. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano
in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino
richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso,
non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione,
per tutta la durata della stessa.
10. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta
l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di
tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli
accordi Regionali e da quelli Aziendali.
11. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
12. Il medico sostituito deve provvedere ad informare i propri assistiti
sulla durata, sulle modalità della sostituzione e sul sostituto.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa
corrispondono i compensi al medico sostituito che provvede secondo quanto
previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente
al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per
l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico
previsto dal successivo comma 14.
14. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono
disciplinati dalla norme di cui all’allegato sub lettera C, nel rispetto
della normativa fiscale.
15. Il medico che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve
tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare il
sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui
all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando
prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico
sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della
sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma
19.
16. Tranne che per i motivi di cui all’art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del
presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico,
sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non
continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23, si esprime
sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai
fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
17. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella
impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al
periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze
direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
18. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla
nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto
già incaricato al momento del decesso può proseguire l'attività nei
confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30
giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la
sostituzione.
ART. 38 - INCARICHI PROVVISORI.
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza
dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte
disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può
conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto
nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla
graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente
Accordo, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla
sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente
diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono
corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi
di cui all'art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico
provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine
della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria
di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza
degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici
iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In
tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3
5. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire
un incarico provvisorio, l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale
struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata,
nell’ambito territoriale relativo.
7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste
al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i
cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di
procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati
nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui
quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove
ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
ART. 39 - MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI.
1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di
scelte pari o inferiori a 1.500 unità, secondo quanto previsto per le
singole fattispecie definite dal presente articolo.
2. I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della
quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.500 scelte
gradualmente mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate
dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di
cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi
dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo
determinato, non superiore comunque a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi,
svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle
disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in
misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica
alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma
5. Tenuto conto del disposto dell’articolo 58 del presente Accordo in
materia di libera professione, l’impegno orario libero-professionale non
può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore al rapporto
ottimale.
5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti
a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al
precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata si
ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno
settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore
al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto
all’articolo 33, comma 9. Il massimale derivante da autolimitazione non è
modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della
autolimitazione.
7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in
vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal medico
interessato al disposto del precedente comma 6 entro 2 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento
provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al medico interessato, anche ai
fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui
all’articolo 17 del presente Accordo.
8. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L.
n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione
negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria
nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano
convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4,
comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla
organizzazione sanitaria, così come disposto dall’articolo 33.
9. Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993 n. 187,
convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296 che accettano
l’incarico di cui al precedente art. 34, è consentito acquisire scelte fino
alla concorrenza di un massimale di 500 scelte.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica ai medici che, soggetti
alla norma relativa, rinunciano all’incarico compatibile entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
11. Le scelte temporanee di cui all’articolo 40, commi 5 e 12 non
concorrono alla determinazione del massimale individuale.
12. Non concorrono alla determinazione del massimale individuale le scelte
dei minori tra 0 e 6 anni.
13. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali,
compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio
al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello
ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno
prescelto.
ART. 40 - SCELTA DEL MEDICO.
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito
sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla
reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal
fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le
Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una corretta
informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente
alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta
effettuata, promuovono la informazione sull’organizzazione dei servizi
aziendali e sulle modalità organizzative della medicina generale, mediante
consegna della Carta dei servizi.
3. Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo
status del medico, sul suo curriculum personale e professionale, sulle
caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello
studio, aderenza a forme associative, utilizzo di procedure informatiche,
disponibilità telefonica, disponibilità del personale di studio,
caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
4. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di
iscrizione, sceglie direttamente per se e per i propri familiari o soggetti
anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti
nell'elenco, definito ai sensi dell'art. 33, relativo all'ambito
territoriale di residenza.
5. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di
soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato e ha
validità pari a quella del permesso di soggiorno.
6. La scelta di cui al comma 5 è automaticamente rinnovata alla scadenza
anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta salva ogni
azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo
del permesso di soggiorno.
Il medico è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario anche
nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
7. Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al
medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello
stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché
anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in
nessun caso il 5% del massimale individuale del medico, fermo restando
quanto previsto dell’art. 39, comma 2.
9. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
10. L‘Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art.
23 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, consente che la scelta
sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da
quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente per
esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte
dell’assistito o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando
per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza
dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed
obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
11. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca
nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
12. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un
minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, fatte salve documentate
situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla quale sarà
adeguata la durata della scelta provvisoria, con contemporanea
cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della
Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente
prorogabile.
ART. 41 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.
1. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente
Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una
nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Modalità per garantire la continuità dell’assistenza tra medico revocato
e medico scelto, nel primario interesse del cittadino, sono disciplinate
nell’ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un
assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla
competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed
accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett.
b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i
motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del
rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal
16° giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la ricusazione quando nell’ambito territoriale di
scelta non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali
motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di
cui all'art. 23.
5. I medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del
massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per
mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
6. Il medico di assistenza primaria può comunicare all’azienda l’avvenuto
decesso del proprio assistito del quale egli abbia certificato la morte,
salvo verifica presso l’anagrafe comunale di residenza dell’assistito
deceduto, ai fini della cancellazione della relativa scelta e di una
sollecita operazione di aggiornamento degli elenchi del medico interessato.
ART. 42 - REVOCHE D’UFFICIO.
1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.
526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono
riattribuite automaticamente al medico dal momento della cessazione della
sospensione temporanea, anche in deroga al massimale individuale, e fatta
salva ogni altra e diversa determinazione da parte dell’assistito. A tal
fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai
quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, onde facilitarne la
riattribuzione automatica.
2. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al
precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono comunque, in
difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della
sospensione. A tal proposito il medico è tenuto comunque alla assistenza
del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di
cessazione della sospensione medesima.
3. Differenti modalità di gestione delle scelte temporaneamente sospese
possono essere concordate nell’ambito degli Accordi regionali.
4. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha
effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico
interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro
un anno dall'evento.
5. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere concordate modalità
di tutela dei medici massimalisti dalla indisponibilità alla acquisizione
di nuove scelte dovuta a ritardo nella comunicazione delle cancellazioni
per morte di assistiti del proprio elenco.
6. In caso di trasferimento di residenza, l’Azienda presso la quale il
cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza
all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca
con decorrenza dalla data della nuova scelta.
Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad
altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
7. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino
interessati tempestivamente e comunque entro 3 mesi dall'evento.
8. Nel caso di trasferimento di residenza in comuni di ambiti territoriali
diversi all’interno della medesima Azienda, la revoca non si applica
d’ufficio ma solo in presenza di una nuova scelta in favore di altro
medico, con decorrenza dalla data di quest’ultima.
9. Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno della
Azienda e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali.
Nel caso in cui l’ambito comunale sia comprensivo di più Aziende si intende
per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
10. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della
seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo
stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla
data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono
eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
11. Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d’ufficio di cui
al presente articolo, l’ Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato,
in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo
relativo ai pazienti oggetto di revoca completo della causa e della
decorrenza della revoca medesima.
12. Avverso alla richiesta di ripetizione il medico interessato può opporre
motivato e documentato ricorso entro 15 giorni dalla sua comunicazione ed
il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito entro 30
giorni dal ricevimento del ricorso.
13. Qualora l’importo complessivo richiesto dalla Azienda sia superiore al
20% dell’ammontare degli emolumenti mensili, l'Azienda può dare corso a
conguaglio negativo solo in presenza di accordo in tal senso con il medico
interessato.
14. La ripetizione delle somme o l’applicazione del conguaglio negativo
hanno corso nella misura massima del 20% dei compensi mensili, al netto
delle ritenute fiscali e previdenziali, fatto salvo eventuale differente
accordo, in merito alla modalità di ripetizione delle somme, tra il medico
interessato e l’Azienda.
ART. 43 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.
1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la ricusazione e la
revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del
mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16°
giorno del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in trentesimi ai fini del
pagamento di eventuali frazioni di mese, quando le variazioni dipendano da
trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico
dall'elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del medico produce
effetti economici dal giorno di compimento dell'età prevista.
4. Le operazioni di aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla
scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale, qualora sia realizzabile
in base alla possibilità di utilizzo di procedure informatiche.
5. Modalità differenti di gestione delle operazioni di scelta e revoca e di
aggiornamento degli elenchi degli assistiti e delle comunicazioni ai medici
sono oggetto di contrattazione regionale.
ART. 44 - ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI.
1. Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai
medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi alla
data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le
variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle
revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle
dichiarazioni di scelta o revoca.
3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto
disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
4. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto
magnetico, a richiesta del medico e senza alcun onere a suo carico.
5. Le Aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate dai
cittadini in favore di medici convenzionati in ambiti territoriali della
stessa Azienda diversi da quello di residenza dell’assistito, ai sensi
dell’ art. 40 comma 10, del presente Accordo.
6. Tale elenco è utilizzato ai fini della determinazione del rapporto
ottimale e della individuazione della carenza di medici, secondo quanto
disposto dall’articolo 33, comma 11 del presente Accordo.
ART. 45 - COMPITI DEL MEDICO.
1. Le funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria
sono così individuati:
a) servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche secondo la
miglior pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi
appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute
b) gestione dei malati nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata
e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in
forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e
riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale,
secondo gli allegati "G" e "H";
c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività,
sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 53, comma 1, lett.
c);
2. L’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza
con:
le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico;
a) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso
gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi;
b) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su
supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 59,
lettera B, ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN, secondo
standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli
Accordi regionali, nonché l’utilizzazione della Carta nazionale dei
Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289
e della tessera del cittadino secondo quando previsto dall’art. 50 della
Legge 24 novembre 2003 n. 326;
c) la disponibilità per gli assistiti, nei locali dello studio medico,
della carta dei servizi definita dagli Accordi regionali in merito ai
compiti ed ai doveri e diritti del medico e dei cittadini;
d) la partecipazione alle forme organizzative territoriali, con le modalità
e secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
e) l’aggregazione in centri di responsabilità territoriale, distrettuali o
subdistrettuali, per specifici obiettivi del Distretto;
f) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla
scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole
secondarie superiori;
g) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non
agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1
lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta
dell'autorità scolastica competente.
h) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
i) le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e all'art. 15 della legge 2 aprile 1981, n. 155 sono rilasciate utilizzando
i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali
modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della
Legge n. 33/80 per i lavoratori del settore privato;
j) la certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi
laddove previste;
k) le valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle
prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per
l’inserimento nelle residenze protette, sulla base della programmazione e
di quanto previsto nell’ambito degli accordi regionali;
l) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria, la conoscenza del
Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo supporto delle
aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni;
m) l’appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la necessità
di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio
sanitario nazionale, nonché l’adesione a specifici progetti concordati a
livello regionale e/o aziendale;
n) l’adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale rivolte a tutta
la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione e/o dalle
Aziende;
o) la partecipazione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati
al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a
livello regionale e/o aziendale con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di
attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti, anche
economici, del raggiungimento, o meno, degli obiettivi;
p) le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “D”;
q) l’assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali ed al fondo di cui all'art. 59,
r) le visite occasionali, secondo l'art. 57, comma 4.
3. In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e) sono
individuate sostanzialmente due diverse tipologie di forme organizzative:
funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per la possibilità che
hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe territoriali) e per la
prevalenza delle attività di cure domiciliari. Per tali motivi la
partecipazione a questa forma organizzativa è obbligatoria e remunerata in
quota capitaria, mentre le conseguenti attività sono remunerate sulla base
degli Accordi regionali. La seconda si realizza in presenza di medici
associati in gruppo, UTAP o altre forme organizzative complesse delle cure
primarie e necessita di strutture, attrezzature, risorse umane e
strumentali idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa è
facoltativa e sperimentale. Gli accordi regionali ne definiscono modelli
organizzativi, caratteristiche di attività e modalità di remunerazione.
4. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:
a) l’adesione alle sperimentazioni delle équipes territoriali di cui
all’art. 26;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza
del Servizio Sanitario Nazionale nonché del corretto uso del farmaco
nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la
partecipazione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o
aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro sensibilizzazione
alle tematiche concernenti in particolare:
• l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
• la donazione di sangue, plasma e organi;
• la cultura dei trapianti;
• il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il
regime delle esenzioni;
• l’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari
condizioni di malattia;
• la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal
Servizio Sanitario Nazionale;
c) l’obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito
di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed
organizzate dalle Aziende, con modalità concordate;
d) l’adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al
rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati a livello
regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei
programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno,
degli obiettivi.
ART. 46 – FONDO A RIPARTO PER LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA.
1. E’ istituito in ogni singola Regionale un fondo a riparto per la retribuzione
degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall’art. 59
lettera B.
2. Il fondo è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali
e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori
contenuti e delle modalità di attuazione, secondo quanto definito dall’art.
14 del presente Accordo.
ART. 47 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.
1. L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio,
avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
2. Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unità di cure
primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale, medicina di
gruppo), fermo restando i compiti individuali e la individualità del
rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi tenendo conto, nel
rapporto con l’utenza, di una offerta di servizi coerente con il principio
della continuità della assistenza e di presa in carico globale della persona.
3. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della
stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece,
la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata
entro le ore dodici del giorno successivo. E’ a cura del medico di
assistenza primaria la modalità organizzativa di ricezione delle richieste
di visita domiciliare.
4. A cura della Azienda e del medico di assistenza primaria tale
regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.
5. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve
tempo possibile. A tal fine i medici di assistenza primaria che operano in
forma associata possono organizzare la risposta clinica secondo modalità
organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.
6. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività
ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste
entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché‚ quelle, eventualmente non
ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il
sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i
medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
8. Gli accordi regionali possono disciplinare, per particolari necessità
assistenziali, ulteriori e differenti modalità di effettuazione delle
visite domiciliari e dell’accesso agli studi professionali, collegate alla
reperibilità del medico, all’orario di ambulatorio e alla richiesta delle
visite domiciliari.
ART. 48 - CONSULTO CON LO SPECIALISTA.
1. Il consulto con il medico specialista può essere attivato dal medico di
assistenza primaria qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico presso gli
ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su
richiesta motivata del medico di assistenza primaria, anche presso il
domicilio del paziente.
4. Il medico e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione del
consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie
riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia
che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo
possesso.
6. I medici che operano in forme associative complesse (equipe territoriali
e medicina di gruppo) ed in Unità di cure primarie (UTAP), possono
organizzare la risposta al bisogno di prestazioni specialistiche, anche
sotto forma di consulto, mediante l’accesso diretto del medico specialista
dipendente o convenzionato nella sede della forma associativa per la
erogazione delle prestazioni e delle consulenze ritenute necessarie. Fatto
salvo il rispetto degli standard definiti dalle legge, tali attività sono
disciplinate dagli Accordi regionali.
ART. 49 – RAPPORTI TRA IL MEDICO DI FAMIGLIA E L’OSPEDALE.
1. Nello spirito e nel progressivo impegno alla presa in carico del proprio
assistito, il medico di assistenza primaria, che ha cognizione di tutti i
momenti della attività sanitaria in favore del proprio assistito, si prende
cura della persona malata nell’accesso all’ospedale, può partecipare alla
fase diagnostica, curativa e riabilitava, direttamente o mediante l’accesso
al sistema informatico. Le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di
porre in essere tutte le azioni atte a garantire al medico di fiducia la
continuità della presa in carico della persona in tutti i momenti dei
percorsi assistenziali nei servizi aziendali, territoriali ed ospedalieri.
Le regioni istruiscono in modo analogo le attività delle Aziende ospedaliere.
2. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui
territorio insistono uno o più presidi ospedalieri, previo accordo tra loro
quando necessario, sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23 e il
Direttore sanitario, d'intesa col dirigente medico di cui all'art. 61,
adottano pertanto, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 15-decies
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i
provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari
ad assicurare:
a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della
stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del
proprio paziente;
b) le modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione
all’andamento della degenza e alle problematiche emergenti in corso di
ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei strumenti telematici ed
informatici;
c) il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme previste in
materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in materia di
esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale
329/99 e successive modificazioni e delle modalità di prescrizione previste
dall’articolo 50 della legge 326/2003;
d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli
programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le
indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.
3. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di
famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni
contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero
nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza del paziente a
domicilio.
4. Particolare attenzione sarà posta, ove le disposizioni regionali ed
aziendali le prevedano, alla consegna da parte dell’ospedale delle
confezioni terapeutiche, anche start, all’atto della dimissione
ospedaliera, al fine di evitare la discontinuità terapeutica o il ritardato
avvio di una nuova terapia.
5. In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio in
regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze del
reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del paziente, il
dirigente del reparto concorda col medico di famiglia gli eventuali
interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti necessari, anche
nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza
domiciliare integrata o programmata.
6. In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio
paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali
pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di
evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico
assistenziale a livello domiciliare.
7. Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra i
medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale
convenzionati, può essere istituita a livello aziendale, da parte del Direttore
Generale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con funzioni di
supporto alla Direzione Generale, composta dai medici di medicina generale
presenti nei vari Uffici di Coordinamento delle attività distrettuali,
medici ospedalieri e funzionari dirigenti medici della Azienda, con il
compito di esaminare e proporre adeguate soluzioni ad eventuali cause di
disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale e territorio.
8. In particolare sulla base di indirizzi regionali l’Azienda promuove e
realizza, d’intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi e con le
Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti necessari a
rendere trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini nelle liste
d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri d’elezione, dei ricoveri in
Day Hospital. Promuove inoltre criteri e condizioni di equità nella
realizzazione delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica
ambulatoriale ospedaliera.
9. Le finalità di cui al comma 8 sono realizzate anche avvalendosi della
commissione di cui al comma 7.
10. Ulteriori contenuti, competenze e modalità organizzative in materia di
accesso del medico di assistenza primaria ai luoghi di ricovero
ospedaliero, sono oggetto di contrattazione nell’ambito degli Accordi
regionali ed aziendali.
ART. 50 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E MODULARIO.
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo
scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente
nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato
dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive
integrazioni e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica
anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non
necessaria la visita del paziente.
3. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere concordate
sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la
multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa
nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei
medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una
migliore raccolta dei dati.
4. Il medico è tenuto alla compilazione della ricetta secondo le norme di
legge vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del diritto, o
meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle
metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con accordi
regionali.
6. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici
e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del
medico di assistenza primaria alla Azienda. L'erogazione ed il relativo
eventuale frazionamento sono disposti dalla Azienda secondo modalità
organizzative fissate dalla regione.
7. La prescrizione farmaceutica è di norma erogata dal medico di medicina
generale, salvo quanto previsto dalle norme regionali ai sensi dell’art. 50
della legge 326/2003.
8. La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del SSN può
essere effettuata solo nei confronti dei cittadini che abbiano
preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di medicina
generale.
ART. 51 - RICHIESTA DI INDAGINI SPECIALISTICHE, PROPOSTE DI RICOVERO O DI
CURE TERMALI.
1. Il medico di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di
visita, indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta di
ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve essere
corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa può contenere la
richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art.
48.
3. Il medico può dar luogo al rilascio della richiesta o prescrizione di
indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo
giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con
l'indicazione "al medico curante".
5. Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze
specialistiche, o ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al
quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste sul
modulario previsto dalla legge 326/2003.
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la
richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria,
ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente
alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e
consultoriali.
7. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in
attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e nel rispetto del disposto della
legge 326/2003 e dei successivi decreti attuativi, le Aziende emanano
disposizioni per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte
dello specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali,
di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico
posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici,
nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla
dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i
controlli programmati saranno proposti al medico di assistenza primaria.
8. Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche al
fine dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli di
spesa programmati.
9. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una
apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i
dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
10. Il modulario di cui all'art. 50, salvo il disposto del successivo art.
52, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione,
per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di
prestazioni specialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario
in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.
11. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto
Ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.
n. 209 dell’8 settembre 1997, le indagini preliminari al ricovero
programmato in strutture pubbliche o private accreditate, non facenti parte
del percorso diagnostico attivato autonomamente dal medico di assistenza
primaria e direttamente riconducibili al DRG previsto, non sono oggetto di
prescrizione da parte del medico stesso sul modulario del SSN.
ART.52 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI.
1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal
medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato
"F" fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80. La certificazione per la
riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte dei compiti di cui
all’art. 45, comma 2.
2. Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da medici
diversi da quelli di libera scelta, siano essi del servizio pubblico o
liberi professionisti, sono valide ai fini della giustificazione
dell’assenza del lavoratore dipendente per malattia, in quanto contenenti
gli elementi identificativi del medico e del lavoratore e la prognosi, così
come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.5.1996.
3. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti
da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera
scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla
trascrizione.
ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e
modalità operative definiti a livello regionale costituisce, come previsto
dall’art. 32, comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da
parte del medico iscritto negli elenchi. Le seguenti forme di assistenza
domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non
ambulabili (ADP);
c) assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze
protette e collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma
1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere
G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti da
protocolli definiti nell’ambito degli Accordi regionali, secondo il
disposto del successivo comma 3. L’istituto di cui lettera c) è
disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
3. È demandata alla contrattazione regionale la definizione degli
interventi, degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione,
secondo quanto diposto dall’art. 14 del presente Accordo.
ART. 54 – FORME ASSOCIATIVE DELL’ASSISTENZA PRIMARIA.
1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina
generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di:
a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché
lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda,
b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di
ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta
prevalenza individuate concordemente a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure
anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di
medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con
il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle
equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei
cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale,
anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici
associati svolgono a rotazione attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali
e di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le
patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica;
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare
forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità
indicate ai successivi commi.
3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in:
- forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e
di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per
sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
- forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui
soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza
primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda,
o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che
garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In
ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni
sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla
lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali:
a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici
partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei
criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici
partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di
competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai
cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative
dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi
offerti;
c) della forma associativa possono far parte:
• medici che svolgono l'attività di medico convenzionato ai sensi del
presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale
di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati
dalla successiva lettera e);
• medici di continuità assistenziale;
• medici pediatri di libera scelta;
d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata
dai suoi componenti;
e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza
primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8
e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere
all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se
previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni
associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e
tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici
ai criteri di cui al presente articolo;
f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al
successivo comma 6;
g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte
dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun
partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo
l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti
degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche
mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun
medico;
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di
erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da
Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza
nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia
impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti
con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non
ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza
può essere limitata a quattro giorni la settimana;
j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli
orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da
garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di
almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel
pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto
alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità
degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo
quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei
giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e
fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo
III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei
medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche
mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito
una adeguata comunicazione con il medico;
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della
propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la
continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia
anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o,
eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste
dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui è titolare;
m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma
associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico
destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità
da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito
territoriale;
n) all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio della
rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni,
anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di
aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una
costante elevazione della professionalità;
o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente
concordata tra i componenti della forma associativa;
p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la
forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la
valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli
obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti
relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa
medesima abbia aderito;
q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle
funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto
previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con
la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di
Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza
organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e
dell’Ordine dei medici;
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono
arbitri:
• per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici;
• per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24;
s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di
validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore
generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto
costitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L.vo
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto delle
norme in materia di libera professione previste dal presente Accordo, non
possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i
medici di assistenza primaria che svolgano attività di libera professione strutturata
per un orario superiore a quello previsto dall’art. 58, comma 5.
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono:
A. La medicina in associazione.
B. La medicina in rete.
C. La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste dal comma 4, la medicina in associazione
si caratterizza per:
a) la distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del
distretto;
b) la chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima
delle ore 19,00;
c) il numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo
ambito territoriale di scelta di cui all’art. 33 del presente Accordo e
comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4
unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la forma
associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di
costituirne una nuova;
d) la condivisione e l’implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza;
e) la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e
della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la
promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli
obiettivi dichiarati dall'associazione.
8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle condizioni previste al
comma 4, si caratterizza per:
a) la distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non
vincolati a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del
distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o più studi nel quale i
medici associati svolgano a rotazione attività concordate;
b) la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico
mediante software tra loro compatibili;
c) il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici
tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei
componenti l’associazione;
d) l’ utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di
prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da
appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione di
momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva
interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione;
e) la chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle
ore 19,00;
f) il numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo
ambito territoriale di scelta di cui all’art. 33 del presente Accordo e
comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4
unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la forma
associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di
costituirne una nuova.
9. Oltre alle condizioni previste al comma 4, la medicina di gruppo si
caratterizza per:
a) la sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando
la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del
medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti,
nella sede principale, per l’istituto della medicina di gruppo;
b) la presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla
metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso
promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli
studi di cui sopra viene arrotondato alla unità superiore in caso di
coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
c) l’utilizzo, per l’attività assistenziale, di supporti tecnologici e
strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
d) l’utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di
segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
e) la gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e
collegamento in rete dei vari supporti;
f) l’utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro
compatibili;
g) l’utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, predisposto per il collegamento con i
centri di prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da
appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione di
attività di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva
interna alla forma associativa e per la promozione di comportamenti
prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati della forma
associativa;
h) il numero di medici associati non superiore a 8.
10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente
Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3 lettera b),
anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria appartenenti
alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i compiti
convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al comma 3,
lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del presente
Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al
comma 4 lettere a), b), d), g), h), k), l), n), p), q), r) e prevedere
l’organizzazione dell’attività dei propri medici associati, secondo gruppi
relativi ai rispettivi ambiti territoriali di scelta e mediante un
adeguamento di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere
c), e), o) ed alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere
associati medici aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera
a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti economici,
fermo restando il disposto di cui alla lettera f) del comma 4, e senza
ulteriore incentivazione di associazionismo.
13. Nell’ambito degli Accordi Regionali stipulati con i sindacati
maggiormente rappresentativi, possono essere individuate forme
organizzative, caratteristiche aggiuntive, attività integrative per le
forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i relativi
compensi integrativi.
14. I medici di medicina generale, per l'espletamento dei compiti e delle
prestazioni previste dal presente Accordo, da Accordi regionali o
aziendali, nonché delle attività libero professionali consentite, possono
avvalersi di strutture e servizi forniti dalle società definite alla
lettera b) del comma 3 del presente articolo, in particolare per quanto
concerne:
a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
b) beni strumentali;
c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina;
e) servizi di verifica e revisione di qualità;
f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli
obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e
regionale, individuato nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni caso è
da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie.
15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera
b) del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di alcun
incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già
esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai
sensi del D.P.R. 270 del 2000.
16. Le forme associative di cui al precedente comma 3, pur non potendo
assumere carattere di soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei
bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità, di
qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i
medici di medicina generale, che rimane di esclusiva competenza dei
sindacati firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali soggetti qualificati
a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre
alla contrattazione tra le parti, nell’ambito degli Accordi regionali e
Aziendali di cui al presente Accordo, anche mediante il soggetto di cui al
comma 4, lettera q).
17. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione del presente articolo, secondo quanto
disposto dall’art. 14.
ART. 55 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.
1. Il medico di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico
complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello
stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreché alle
condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga
necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza
di intervento dei servizi socio-assistenziali.
2. La natura e la tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione
di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo un
programma specifico ed in accordo col medico di famiglia dell’assistito.
ART. 56 - COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.
1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità
di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui
particolari condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali
accorgimenti nell'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici
addetti al servizio di continuità assistenziale.
2. Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere concordate apposite
linee guida, ad uso dei medici di assistenza primaria, sulla definizione
delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere
disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione ritenuta
necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici
di continuità assistenziale.
3. Nel caso di attività in forma associativa in equipe, o unità di cure
primarie o Utap, i medici di continuità assistenziale, hanno accesso a
tutte le informazioni inerenti gli assistiti di tutta l’unità, utili al
loro operato, a partire dalle schede sanitarie individuali e in tutte le
fasi di eventuali percorsi nei diversi poli di assistenza dell’Azienda di
riferimento.
Tale accesso è passivo e attivo nei limiti delle relative responsabilità
professionali.
4. Tutti i medici della forma associativa di cui al comma 3 hanno il dovere
di tracciare il proprio intervento professionale sulla scheda sanitaria
dell’assistito, sia essa cartacea che informatica.
ART. 57 - VISITE OCCASIONALI.
1. I medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi sono tenuti a
prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti
degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2. I medici, tuttavia, prestano la propria opera in favore dei cittadini
che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di
residenza, ricorrano all'opera del medico.
3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito
con le seguenti tariffe omnicomprensive:
- visita ambulatoriale: €. 15,00
- visita domiciliare: €. 25,00
4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e
domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in
Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto
all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono
attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il
medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni
utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli
estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il
tipo di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti e nell’ambito degli Accordi
Regionali, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei
soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono prevedere il
pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.
Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere individuate ulteriori e
differenti modalità di erogazione e di retribuzione delle visite
occasionali di cui al presente articolo.
6. Nell’espletamento delle visite occasionali di cui al presente articolo,
il medico è tenuto a utilizzare, il modello prescrizione-proposta del SSN
secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza dell'assistito.
ART. 58 - LIBERA PROFESSIONE.
1. La libera professione è esercitata secondo le norme del presente
articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, al di fuori degli
obblighi, dei compiti e delle funzioni previsti agli artt. 29 e 45 del
presente Accordo, nonché degli accordi regionali ed aziendali, al medico
iscritto negli elenchi è consentito svolgere attività di libera professione
onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei
confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima
forma associativa.
3. Si definisce attività libero professionale:
a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa al di
fuori degli orari di studio dedicati all’attività convenzionale che
comporta un impegno orario settimanale definito;
b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e
su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura
dello studio.
4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di
quanto previsto dal presente Accordo, il medico che eserciti libera
professione strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio
le seguenti modalità di esercizio dell’attività libero professionale:
a) la data di avvio;
b) l’ubicazione dello studio professionale e/o l’azienda presso la quale è
espletata l’attività di medico del lavoro o equiparata;
c) i giorni e gli orari di attività;
d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
e) la dichiarazione che l’attività svolta in regime libero-professionale
non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali.
5. L’attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve
recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del
medico, nello studio e al domicilio del paziente.
6. L’attività libero professionale strutturata quando comporta un impegno
orario inferiore alle 5 ore settimanali entro i limiti previsti dal comma
5, non comporta la limitazione del massimale stabilita dal comma 4
dell’art. 39.
7. Tale limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene quando
l’impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al comma 6.
8. L’attività libero-professionale occasionale svolta dal medico
convenzionato di assistenza primaria non può essere valutata in alcun modo
ai fini della limitazione del massimale.
9. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 2, i medici iscritti
negli elenchi possono svolgere attività di libera professione strutturata
nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di
seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previsti dagli
artt. 29 e 45, del presente accordo;
b) prestazioni professionali, anche comportanti l’impiego di supporti
tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente
previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato D o fra quelle
retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali
od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi;
c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive
e festive;
d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;
e) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate
dall’interessato e delle quali l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza.
10. Il medico che non intenda esercitare attività aggiuntive non
obbligatorie previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di
quanto previsto dall’art. 14, non può esercitare le stesse attività in
regime libero-professionale nei confronti dei propri assistiti, pena
l’applicazione dell’art. 19 comma 2 del presente Accordo.
11. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l’Azienda richiede
al medico, all’atto dell’avvio delle progettualità di cui all’articolo 14,
idonea dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività
aggiuntive previste dagli specifici progetti assistenziali avviati.
12. Ai medici che non esercitano attività libero professionale strutturata
nei confronti dei propri assistiti è riconosciuto il diritto di accesso
preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente
Accordo.
13. Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di assistenza
primaria può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui
all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
14. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione del presente articolo, secondo quanto
disposto dall’art. 14.
ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo, tenuto
conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza primaria
relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del D.L.vo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni), ivi compresa la
continuità assistenziale, attraverso il coordinamento e l’approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il medico di
assistenza primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di continuità assistenziale
ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonché con le strutture
ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n.
502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che il “Programma delle
attività territoriali” comprende, come previsto dall’art. 3-quater del
D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, anche
l’erogazione della medicina generale e specifica le prestazioni ed attività
di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi
regionali ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati
per l’assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1,
lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in :
a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’art.
8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard
erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o
aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità di collaborazione
informatica, l’indennità di collaboratore di studio medico e l’indennità di
personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni,
concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni
aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare programmata,
assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze
protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in dimissione
protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture
alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed
utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori
attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
2. Gli accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività e
compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali di
assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari.
3. Gli accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi
previsti dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.
A – QUOTA CAPITARIA.
1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza
primaria è corrisposto dall’1.1.2005, per ciascun assistito in carico, un
compenso forfetario annuo di euro 38,62.
2. Esaurendosi l’incremento della quota capitaria legata all’anzianità di
laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari
di incarico a tempo indeterminato all’entrata in vigore del presente
Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto
al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio
2005.
L’importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero
totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito
dall’incrocio tra l’anzianità del medico e la fascia determinata dal numero
di assistiti in carico, secondo la seguente tabella:
da 0 a 13 aa da 13 a 20 aa oltre 20 oltre 27
fino a 500 assistiti 13,73 15,56 17,26 18,46
Fino a 600 11,50 13,19 14,98 16,21
fino a 700 9,10 10,82 12,61 13,83
fino a 800 7,54 9,05 10,86 12,10
fino a 900 5,96 7,75 9,50 10,75
fino a 1000 4,94 6,75 8,53 9,74
fino a 1100 4,10 5,91 7,67 8,91
fino a 1200 3,42 5,20 6,99 8,23
fino a 1300 2,84 4,63 6,43 7,65
fino a 1400 2,35 4,15 5,93 7,14
oltre 1400 assistiti 1,91 3,70 5,49 6,73
3. I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione
del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all’assegno
individuale, così come determinatosi al 31.12.2005;
4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per
la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari
a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro
annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50%
degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 della prima parte del
presente accordo;
5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel
tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale
di singoli medici;
6. Dal 1.1.2004 tutti i medici di assistenza primaria convenzionati a tempo
indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del
fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante
attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali
7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a
ciascun medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato
è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue
per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005
e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
8. A ciascun Medico di assistenza primaria che assume l’incarico
convenzionale a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del presente
accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua
aggiuntiva di ingresso, pari a € 13,46, quale sostegno all’attività. Nulla
è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la
cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale inferiore alle 501
scelte, titolari a tempo indeterminato alla entrata in vigore del presente
accordo possono, alla data del 31.12.2005, optare per il trattamento
previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse loro più favorevole;
9. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età continuerà
ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 15,49;
10. Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni, effettuate successivamente
allo 02.10.2000, continuerà ad essere corrisposto, con riferimento alle
scelte in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro 18,08.
B – QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI
STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI.
1. A decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate ai medici di
assistenza primaria per l’incentivazione di
a) attività in forma associative
b) collaborazione informatica
c) collaboratore di studio
d) personale infermieristico
costituiscono il fondo a riparto di cui all’art. 46, quantificato in ogni
Regione sulla base di € 2,99 per assistito/anno.
2. In ciascuna Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere
incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate per integrare i
tetti previsti nel DPR 270/2000, per effetto degli Accordi Regionali
vigenti, in tema di
a) attività in forma associative
b) collaboratore di studio
c) personale infermieristico
3. Il fondo di cui all’art. 46 è aumentato di euro 2.00 per assistito/anno
dal 1.1.2005 (ex piena disponibilità);
4. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 46, come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai
medici che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo ed
in forma di medicina in rete, a partire dal 01.01.2005, è corrisposto un
compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura,
rispettivamente di Euro 7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza
primaria che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in
associazione è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in
carico nella misura di Euro 2,58.
5. In attesa della stipula degli Accordi regionali, nelle Regioni in cui è
stato superato il tetto della medicina in associazione garantito dal DPR
270/2000 nella misura del 40% degli assistiti nell’ambito regionale, non
potranno costituirsi nuove medicine in associazione.
6. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai
medici di assistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un
collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto
nazionale dei dipendenti degli studi professionali, e/o fornito da società,
cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo
specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a partire dal
01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro 3,50 per assistito in
carico.
7. In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai
medici di assistenza primaria, individuati dalla Regione, che utilizzano un
infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di
lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di
servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni
aziendali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un’indennità annua
nella misura di Euro 4,00 per assistito in carico.
8. I compensi relativi alla medicina in rete, alla medicina di gruppo, e le
indennità relative al personale di studio e all’infermiere professionale
sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi 4, 6 e 7 quando
nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da
calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, nella seguente
misura:
a) il 12% per la medicina di gruppo;
b) il 9% per la medicina di rete;
c) il 40% per il collaboratore di studio;
d) il 8% per l’infermiere professionale.
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, la
percentuale di una o più delle voci di spesa di cui ai commi 4, 6 e 7 sia
superiore a quella prevista nel precedente comma 8, le risorse complessivamente
impegnate continuano ad essere utilizzate secondo quanto previsto dagli
Accordi regionali in vigore e continua ad essere riconosciuto ai medici
interessati quanto previsto da tali accordi regionali o dal DPR 270/2000.
10. La maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle
percentuali di cui al comma 8 è compensata dalla eventuale disponibilità di
risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali
di cui al comma 8, di altri istituti tra quelli di cui ai precedenti commi
4, 6 e 7. In tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti nella
misura e nei tempi previsti ai commi 4, 6 e 7 sia per gli istituti oggetto
di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative
percentuali.
11. Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i medici di
assistenza primaria sono obbligati a garantire, dal momento dell’assunzione
dell’incarico, nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi
informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa
prevalente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle
richieste di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra
devono essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di
prenotazione e devono consentire l’elaborazione dei dati occorrenti per
ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e la
verifica di qualità dell’assistenza. Per questo e fino alla stipula degli
accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all’art. 46 come
integrato dai precedenti commi 2 e 3, è corrisposta un’indennità forfetaria
mensile di Euro 77,47.
12. I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento
della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all’obbligo
di cui al precedente comma 11 nei tempi di seguito indicati:
a) fino a 10 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno
dall’entrata in vigore del presente accordo;
b) da 10 a 20 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni
dall’entrata in vigore del presente accordo;
c) da 20 a 30 anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni
dall’entrata in vigore del presente accordo.
13. Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall’obbligo i medici
che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di laurea, al 1 Gennaio 2004.
14. La indennità per il collaboratore di studio e/o per l’infermiere
professionale è riconosciuta a ciascun medico, anche se operante in forma
associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi accordi regionali,
sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per ogni singolo
medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte salve differenti
determinazioni assunte nell’ambito degli accordi regionali.
15. In attesa o in mancanza della stipula degli accordi regionali, ciascuna
regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal 50% degli
aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 del presente accordo, di
euro 2,03 annui per assistito, eventualmente integrato con le risorse di
cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell’anno solare precedente, per
la effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo
clinico, nel rispetto dei livelli programmati di spesa. Tale fondo è
aumentato di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal
31.12.2005.
16. In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi accordi regionali, tali
fondi costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita dal 1.1.2004
a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo delle quote
previste al precedente comma.
17. Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base a
quanto dagli stessi stabilito, questa quota è ripartita, fra tutti i medici
e secondo gli apporti individuali.
18. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici di assistenza primaria
sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda
e/o distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di
quanto stabilito a livello di accordo regionale.
19. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di
riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di
responsabilità del consumo delle risorse.
20. I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e
di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti gradi di
raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai
diversi medici aderenti.
C – QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO ED AI VOLUMI
DI PRESTAZIONE, CONCORDATA A LIVELLO REGIONALE E/O AZIENDALE, comprendente
prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare
programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettività, interventi aggiuntivi in
dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o
strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche,
possesso ed utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori
attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
1. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici di
assistenza primaria spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui
all’allegato D) e al relativo nomenclatore tariffario.
2. In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici di
assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di
assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all’art. 53,
lettere a) e b), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere
G) ed H), e di cui allo stesso articolo 53, lett. c), secondo quanto
stabilito dagli accordi regionali. L’entità complessiva della spesa per
compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente
dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai
Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previo
Accordo regionale. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di
assistenza programmata di cui al protocollo allegato G) non possono
comunque superare il 20% dei compensi mensili. Sono fatti salvi i diversi
accordi regionali.
D – ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.
1. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le
prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all’art. 53,
lettera c) effettuate con modalità definite nell’ambito degli Accordi
regionali.
2. Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come
disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole,
spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella
misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali.
3. Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori
attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di
specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.
E – ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.
1. Le Regioni liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il
triennio 2001-2003, in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005,
di Settembre 2005 e di Gennaio 2006, l’ammontare risultante:
a) dal compenso lordo di 0,080 euro, comprensivo della quota Enpam a carico
del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per
ciascun mese, per il 2001;
b) dal compenso lordo di 0,080 euro, comprensivo della quota Enpam a carico
del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per
ciascun mese, per il 2002;
c) dal compenso lordo di 0,113 euro, comprensivo della quota Enpam a carico
del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per
ciascun mese, per il 2003.
F – MODALITÀ DI PAGAMENTO.
1. I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente in
dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo
quello di competenza.
2. I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente entro la
fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
3. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di
medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale
dipendente dalle Aziende.
4. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per
anzianità di laurea del medico saranno, nell’anno 2005, effettuate una
volta: il 1 gennaio, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il 31
dicembre se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
ART. 60 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA.
1. Per i medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di
previdenza di cui all’art. 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977,
n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente accordo,
compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di
cui il 9,375% a carico dell'Azienda e il 5,625% a carico del medico.
2. L’aliquota di cui al precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
3. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di
previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si
riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni
successivi alla scadenza del trimestre.
4. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall’onere della
sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione
allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo
151/2001, è posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36%
(zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi dell’art. 59,
lettera A, comma 1, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
5. Con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo
previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo
di cui ai commi 4 affinché provveda a riversarlo alla Compagnia
assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno
provveduto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, a
stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale
aperta ad evidenza pubblica.
6. Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di
infortunio e malattia con residua invalidità permanente e/o inabilità
all’esercizio dell’attività professionale, è costituito uno specifico fondo
alimentato dai contributi volontari da parte dei medici aderenti.
7. Sentito l’ENPAM le Aziende provvedono alla ritenuta fissata per ciascun
medico che aderisce al fondo di cui al comma 6 e versano all’ENPAM le
relative contribuzioni, in concomitanza dei versamenti di cui al comma 5.
8. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo entro 90
giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo, definiscono le
procedure per la costituzione del fondo di cui al comma 6.
ART. 61 - RAPPORTI TRA IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA
DELL’AZIENDA.
1. Ai fini del corretto rapporto tra i medici di assistenza primaria e le
Aziende sanitarie locali in merito al controllo della corretta applicazione
delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari, ed al
rispetto delle norme in essi contenute, le Regioni individuano, secondo la
legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, i
servizi e le figure dirigenziali preposte.
2. I medici convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a collaborare
con le suddette strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e
disciplinato dalla presente convenzione.
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