STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

 

2° CAPITOLO : ANALISI DELLA RIFORMA.

 

2.  LE PROPOSTE DI RIFORMA DEI REATI CONTRO LA P.A. IN GENERALE.  [1]

 

Una ricognizione  dei progetti di legge presentati negli anni ’80, sia per iniziativa governativa che  per iniziativa parlamentare , evidenzia il clima che precedette la riforma in questione.

Nella  IX  legislatura furono presentati alla Camera i progetti : n° 410 ( TRANTINO ed altri ) , n° 1780 ( AZZARO ed altri ) ,    n° 2709 ( ANDO’ ed altri ) , n° 2793 ( VIOLANTE ed altri ) , nonché un  disegno di legge del Ministro MARTINAZZOLI , datato 22 aprile 1985 ( n° 2844 ).

Al Senato venivano contemporaneamente presentati altri due progetti : n° 28 ( FILETTI ed altri )  e  n° 1250 ( VASSALLI ed altri ). Quest’ultimo , secondo il PETRONE , merita   maggiore    attenzione    perché  è quello che maggiormente si avvicinava alle esigenze reali della riforma dei delitti in argomento. [2]  Nessuna di tali proposte riuscì tuttavia  a vedere la luce prima della fine della legislatura.

Nel corso della  X  legislatura i progetti di legge presentati alla Camera furono ben nove di fonte parlamentare : n° 242                  ( TATARELLA ed altri ) , n° 414 ( MELLINI ed altri ) , n° 775     ( NICOTRA ed altri ) , n° 1140 ( GARGANI ed altri ) , n° 1219     ( ANDO’ ed altri ) , n° 2149 ( FRACCHIA ed altri ) , n° 2623       ( FIANDROTTI ed altri ) , n° 3516 ( BATTISTUZZI ed altri ) ,   n° 3019 ( STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ) ; oltre ad un  disegno di legge governativo ( il n° 2441 ) del Ministro  VASSALLI , datato 7 marzo 1988.

In generale , comunque , i punti nodali restavano l’inasprimento della risposta punitiva e l’eliminazione del dissidio tra giurisdizione penale e amministrazione.  [3]

A ben vedere , forse le ragioni della riforma potranno essere concretamente valutate solo in correlazione ai problemi sorti intorno all’interpretazione ed all’applicazione della singole fattispecie.

I principali delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. - come affermato dal  GROSSO - sono inquadrabili in due categorie fondamentali : alcuni sono diretti a colpire illecite appropriazioni di risorse pubbliche , illeciti arricchimenti personali o di terzi profittando dell’ufficio rivestito nella P.A.. Altri , pur connettendosi ad operazioni di arricchimento indebito , sono suscettibili di trovare applicazione in ipotesi caratterizzate da semplici deviazioni dai modelli comportamentali. Rientrano nella prima categoria la corruzione , la concussione ed il peculato per appropriazione ; nella seconda il peculato per distrazione , l’abuso di ufficio , l’interesse privato in atti di ufficio nonché le attività di omissione.  [4]

I delitti individuati nella prima categoria - rileva ancora l’Autore - pongono difficoltà interpretative ( si pensi alla definizione della condotta di concussione per induzione ed alla demarcazione tra corruzione e concussione ) oltre che a livello di politica legislativa ( v. il problema della non punibilità del corruttore che denuncia il  corrotto ) le quali tuttavia non incidono sulla linea di discrimine tra ciò che deve essere represso a livello penale e ciò che invece deve essere ricondotto a forme di repressione puramente amministrative. Infatti l’ancoraggio a valori patrimoniali e , comunque , a profili di disonestà del pubblico ufficiale giustificano l’intervento penale.

Viceversa per i delitti appartenenti alla seconda categoria si pongono problemi di commistione tra il piano penale e quello amministrativo posto che risultano ancorati ad elementi di carattere valutativo discrezionale il cui significato si è modificato nel tempo e la cui tipicizzazione risulta oggi assai più problematica.  [5]

A ben vedere la riforma in esame sembra si sia diretta a risolvere soprattutto le problematiche inerenti la seconda categoria di reati contro la P.A. “ perché  -  come ha affermato  SANTACROCE  -  è riguardo a queste fattispecie che veniva lamentata di solito un’eccessiva elasticità ed un’insufficiente determinatezza , ed è su queste fattispecie che si erano verificati i più gravi pericoli di collisione tra l’accertamento del giudice ordinario e l’azione amministrativa , quante volte quest’ultima si trovi a dibattersi tra una legalità paralizzante se rigidamente intesa e una efficienza alla quale sempre più aspira. “  [6] 

Una figura che determinò particolari discussioni fu quella del peculato per distrazione in quanto il termine “ distrarre “  era considerato equivoco ed elastico ; sicchè si era pensato di  usare altre espressioni, come ad esempio “ destinare ad altro fine “ , specificando poi il punto di riferimento di quel fine , per non lasciare , come ricorda il  PETRONE , “ margine alle incertezze ed alle soluzioni soggettive ed eventualmente arbitrarie, costituenti fatale premessa di una supplenza scorretta. “  [7]

Una seconda  figura problematica fu quella dell’interesse privato in atti di ufficio ,  la cui formulazione , fra l’altro ,   riproduceva esattamente l’art. 176  del codice Zanardelli.

Per quanto riguarda il reato di omissione di atti di ufficio si avvertiva l’esigenza di adeguare l’art. 328  ai principi costituzionali di offensività e di sufficiente determinatezza. In relazione al primo si era prospettata l’introduzione di una nozione più sostanzialistica dell’omissione di atti di ufficio , richiedendosi un pregiudizio per la p.a. o per il privato. In relazione al secondo si suggeriva una più precisa delimitazione del fatto punibile , specie con riferimento alla individuazione del momento consumativo. Sotto il profilo sanzionatorio , poi , la pena prevista dal codice Rocco era considerata troppo lieve.

Ciò nonostante , dell’ omissione di atti di ufficio non si faceva menzione nel citato disegno di legge n° 2844 presentato dal Ministro  MARTINAZZOLI nella  IX  legislatura.  Viceversa , sempre sotto la IX legislatura , la proposta del Senatore  VASSALLI  ( n° 1250  del 15 marzo 1985 ) ,  prevedeva che rifiuto, omissione o ritardo dovessero avvenire  “ senza giustificato   motivo “ e che , in mancanza di un termine legale espresso , occorresse la previa messa in mora da parte di chi aveva titolo ad esercitare l’azione civile risarcitoria ; mentre nel progetto n° 2793  dell’On.  VIOLANTE , si proponeva la distinzione tra rifiuto e omissione , prevedendo per quest’ultima la richiesta dell’interessato e, in alternativa al compimento dell’atto , l’esposizione delle ragioni del ritardo o la indicazione di un  “ termine  ragionevole “ in cui si sarebbe compiuto l’atto.

Nel disegno di legge n° 2226 , approvato solo dalla Camera e decaduto a fine legislatura , era invece contenuta una norma identica a quella poi passata con la legge n°  86. 

Nella  X  legislatura modifiche all’art.  328  erano previste dalle proposte di legge n°  775  ( NICOTRA ) ; n° 1140 ( GARGANI ) e n° 2149 ( FRACCHIA ).

Contemporaneamente all’esigenza di riformare le norme del codice Rocco si era  presentata da tempo quella di creare nuove figure di reati. Ciò in quanto , come ricorda il  PETRONE ,            “ l’inasprimento della risposta punitiva, cui alcune proposte dichiaratamente si ispiravano, non poteva avvenire soltanto ridescrivendo le fattispecie criminose esistenti, ma doveva necessariamente comportare anche la previsione di nuove ipotesi, le quali colmassero le lacune che erano state riscontrate : lacune notoriamente incolmabili senza una legge , nel sistema penale caratterizzato dal divieto di analogia. ” [8]

Il disegno di legge  MARTINAZZOLI  n° 2844  prevedeva infatti tre figure criminose nuove : la concussione ambientale , la corruzione in atti giudiziari e l’utilizzazione di segreti d’ufficio. La prima fu eliminata durante l’ “ iter “ parlamentare mentre le altre due sono entrate a far parte del sistema con la legge n° 86.

Il disegno di legge n° 1250 , presentato al Senato da  VASSALLI , prevedeva invece ben nove figure criminose nuove , ma di esse , soltanto cinque hanno trovato posto nella nuova legge : il peculato d’uso , di cui in precedenza si discuteva se potesse rientrare o meno nella previsione dell’art. 314 ; la malversazione ai danni dello Stato ; la corruzione in atti giudiziari , che il codice prevedeva quale circostanza aggravante della corruzione e viceversa elevata a figura autonoma di reato, sia per sottrarla al giudizio di comparazione , sia per darle uno specifico rilievo , mettendo in evidenza il particolare disvalore del fatto ;   l’istigazione alla corruzione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio , allo scopo di superare una ingiustificata disparità di trattamento , dato che nel testo originario del codice era punita solo l’istigazione proveniente dal privato ; ed infine l’utilizzazione di segreti d’ufficio.

Le  altre  quattro nuove ipotesi , previste dal disegno di legge  n° 1250 , che non risultano inserite nella legge  86 / 90  erano : la concussione ambientale , il peculato mediante abuso della funzione di controllo , il peculato di energie di lavoro e l’assenteismo.

 


[1] Per un maggiore approfondimento cfr. M.PETRONE “ La nuova disciplina dei delitti degli agenti pubblici contro la P.A. : dalle prospettiva di riforma alla legge n° 86 / 90 “ , in  Riv.It.Dir.Proc.Pen. , 1993.

[2] M.PETRONE , op. ult. cit. , p. 925.

[3] M.PETRONE , op. ult. cit. , passim.

[4] C.F.GROSSO “ Il delitto di corruzione tra realtà interpretative e prospettive di riforma “ in AA.VV. “ La riforma dei delitti contro la P.A. “ , cit. , p. 337.

[5] C.F.GROSSO , op. cit. , passim.

[6] G.SANTACROCE  “ Profili innovatori della normativa in tema di reati contro la P.A. “ , in  Nuova Rassegna  1992 ,       p. 2077.

[7] M.PETRONE , op. ult. cit. , passim.

[8] M.PETRONE , op. cit. , p. 932.

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