STUDIO LEGALE AMATI
Dott. Roberto Amati
Documenti: Tesi di Laurea
Concussione per Induzione di Silvia Amati
2° CAPITOLO : ANALISI DELLA RIFORMA.
4. SEGUE : CONCUSSIONE AMBIENTALE.
Se con la proposta AZZARO non si riuscì a
dare una qualificazione giuridica a quei comportamenti che sono il frutto
di “ uno stato di concussione ambientale “ , successive proposte di legge
cercarono di risolvere le incertezze interpretative ampliando il campo di
applicazione della concussione a scapito della corruzione.
Con una nuova fattispecie , denominata
concussione impropria o concussione ambientale , venne
configurata l’ipotesi in cui il p.u. si limitasse ad approfittare di uno
stato di soggezione autonomamente esistente. Fattispecie che funzionava
come cerniera intermedia tra concussione propria e corruzione.
Così nella Relazione al Disegno di legge VASSALLI , n° 1250 , presentato al Senato il 15 marzo 1985 si affermò : “ Il delitto di concussione ..... è stato anch’esso oggetto di qualche ritocco per contribuire a sottolineare la necessità che la condotta di abuso del pubblico ufficiale , in qualunque delle due forme tipiche si realizzi ( costrizione o induzione ) , deve comunque sfociare nella produzione di un effettivo stato di soggezione del soggetto concusso , il quale deve cedere all’indebita richiesta perché , in realtà , vittima del metus publicae potestatis in lui indotto , e non per altre ragioni ......... La formalizzazione della condotta di abuso ( e della conseguente presunta induzione della vittima ) finisce così con il consentire la qualificazione , in termini di concussione , di condotte prive di una reale concreta idoneità a determinare realmente , nella vittima , quello stato di soggezione senza del quale il delitto non può configurarsi , come la gravità delle sanzioni edittali sta chiaramente ad indicare ........ E’ parso più corretto escludere la sussistenza della concussione “ propria “ tutte le volte che il metus della vittima non sia stato provocato dalla condotta abusiva del pubblico ufficiale , ma questi abbia semplicemente approfittato , per trarne vantaggio , del timore in cui taluno possa versare , trovandosi , per fatto proprio o comunque indipendente dall’azione del pubblico ufficiale , in condizione di poter essere esposto a subire danno per effetto di atti legittimamente esperibili da parte del pubblico ufficiale medesimo. In tal caso è parsa opportuna la creazione , in un nuovo capoverso , di una distinta ipotesi di concussione “ impropria “ ( da taluno chiamata “ concussione ambientale “ ) analoga a quella del peculato di cui all’articolo 316 del codice penale e che potrebbe essere denominata come “ concussione mediante profitto del timore altrui “ ”. [1] Così recitava l’articolo 5 del disegno di legge VASSALLI : L’art. 317 del codice penale è sostituito dal seguente : “ Art. 317 - ( Concussione ). - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, determinando in taluno uno stato di soggezione con abuso della sua qualità o dei suoi poteri , si fa dare o promettere , per sé o per un terzo , denaro o altra utilità non dovuti , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , nell’esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell’altrui stato di soggezione , da lui non volontariamente causato , accetta o riceve , per sé o per un terzo , denaro o altra utilità non dovuti , è punito , anche se dal fatto sia derivato al soggetto passivo un indebito vantaggio , con la reclusione da uno a quattro anni. La condanna per il delitto previsto dal primo comma importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici “. Secondo il PALOMBI la proposta VASSALLI tendeva a “ risolvere la problematica di differenziazione rispetto al delitto di corruzione , alla stessa maniera della proposta AZZARO , annoverando nella concussione solo le ipotesi aperte e violente di azione intimidatoria volta a costringere il privato e facendo rientrare le forme implicite di manifestazione del reato , le ipotesi , cioè , maggiormente controverse di concussione per induzione , ora nel delitto di corruzione , ora nella nuova figura della corruzione “ impropria “ “. [2] Non concordava con tale Autore l’ ARDIZZONE , secondo il quale “ la formola determinando in taluno uno stato di soggezione esprime il classico requisito del metus publicae potestatis , sicchè è possibile ricomprendere nel suo ambito sia la condotta di costrizione sia quella di induzione. L’elemento decisivo di qualificazione della condotta punibile non è il mezzo con il quale lo stato di soggezione si realizzi , ma lo stato stesso “. [3] Anche nel Disegno di legge n° 2844 , presentato nell’ 85 alla Camera dal Ministro MARTINAZZOLI , si proponeva di ampliare la sfera di applicazione della concussione a scapito della corruzione , con la previsione della nuova fattispecie di “ concussione ambientale “. “ Sono note - affermò il rappresentante del Governo - le difficoltà sorte nell’individuare la linea di confine tra la concussione e la corruzione : linea di fondamentale importanza in quanto da essa dipende , oltre ad un’apprezzabile differenza di sanzione , la punibilità del soggetto che dà o promette al pubblico ufficiale la prestazione non dovuta. In sostanziale adesione alla teoria oggi prevalente in dottrina e in giurisprudenza , l’elemento caratterizzante della concussione è stato identificato nello stato di soggezione del cittadino nel rapporto con il pubblico ufficiale ( contrapposto alla situazione di parità psicologica propria della corruzione ). E’ stata peraltro introdotta , nell’ambito della fattispecie , una disciplina differenziata distinguendo fra l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale volontariamente determini nel cittadino lo stato di soggezione al fine di ottenere la prestazione indebita , e quella in cui il pubblico ufficiale si limiti ad approfittare di uno stato di soggezione autonomamemte esistente. Infatti , in molti casi il consolidato e notorio costume di pretendere un corrispettivo indebito per il compimento di attività amministrative finisce col creare una situazione ambientale di per sé sufficiente a condizionare la volontà del cittadino convincendolo della ineluttabilità del pagamento : in tale situazione , non avendo il pubblico ufficiale necessità di porre in essere uno specifico comportamento intimidatorio o capzioso , la fattispecie finisce oggi con il ricadere nell’ambito della corruzione. La disciplina proposta , ampliando il campo di applicazione della concussione a scapito della corruzione ed operando un’adeguata graduazione delle pene , risponde ad un’avverita esigenza di chiarezza ed equità ; al tempo stesso , sottraendo il cittadino vittima di circostanze oggettive al pericolo di una sanzione che non appare giustificata alla coscienza sociale , agevola la denuncia di diffusi fenomeni di malcostume “. [4] L’articolo 3 del disegno di legge MARTINAZZOLI così stabiliva : L’art. 316 del codice penale è sostituito dal seguente : “ Art. 316. - Concussione. - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , determinando in taluno uno stato di soggezione con abuso della sua qualità o dei suoi poteri , si fa dare o promettere , per sé o per un terzo , denaro o altra utilità non dovuti , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio che , nell’esercizio delle funzioni o del servizio ,
giovandosi dell’ altrui stato di soggezione , da lui non
volontariamente causato , riceve , per sé o per un terzo , denaro o
altra utilità non dovuti o ne accetta la promessa , è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. “
La scelta di introdurre nel sistema penale la nuova figura della “ concussione ambientale “ , oltre che cercare di risolvere il problema del rapporto fra i due delitti , rispondeva , di fatto , anche allo scopo di ampliare l’ambito delle situazioni di non punibilità del privato. Rilevò infatti il GROSSO come , “ mantenendo ferma la responsabilità penale del privato , si otteneva comunque il risultato di garantire a tale soggetto un ambito maggiore di non punibilità attraverso la maggiore estensione della incriminazione di concussione “. [5]
Anche tale nuova fattispecie fu , comunque ,
ampiamente criticata nel corso del convegno di Siracusa del 1986.
In quella sede lo ZANOTTI osservò come l’inserimento di questo tipo di illecito , alterando lo schema binario del codice del ’30 , generasse più elementi problematici di quanti ne volesse invece risolvere. Infatti la nuova formula rendeva evanescenti e difficilmente riconoscibili , sul piano dei raccordi sistematici con la corruzione , i reciproci spazi applicativi. [6] Rilevava ancora l’ Autore come il riferimento ad un generico e ambientale stato di soggezione del privato non fosse idoneo a “ fungere da chiave di lettura specifica del nuovo paradigma concussorio “ in quanto tale situazione era riscontrabile “ anche come motivazione efficiente dell’ attività di corruzione “. “ Sembra pertanto difficile - concluse lo ZANOTTI - uscire dalla contrapposizione tra presenza e assenza di abuso , quali elementi specifici di delimitazione operativa , senza alterare equilibri di tutela e simmetria sistematica che l’assetto attuale , a parer nostro indubbiamente presenta ”. [7]
Fra l’altro il PAGLIARO , nella Relazione
introduttiva al Convegno , osservò che la dizione “ determinando in
taluno uno stato di soggezione con abuso della sua qualità o dei suoi
poteri “ ( testo approvato in Commissione Giustizia ) era eccessivamente
vaga e contorta [8] ,
soprattutto se con tale intervento legislativo si partiva dal presupposto
, come ha puntualizzato il PETRONE , di voler meglio tipicizzare le
figure criminose , onde rispettare il principio di sufficiente
determinatezza. [9]
Infatti risultava quasi impossibile
rispettare tale principio con una norma che ipotizzava uno stato di
soggezione non direttamente determinato dal pubblico ufficiale e che
avrebbe potuto dare adito a notevoli dubbi interpretativi. Al riguardo si
ricordi che il delitto di plagio fu ( Sent. n° 96 del 1981 ) dichiarato
incostituzionale proprio perché lo stato di soggezione richiesto dall’
art. 603 c.p. non era empiricamente verificabile.
“ Questa pretesa concussione ambientale , - ha di recente affermato il PETRONE - una volta nata nel nostro ordinamento , sarebbe in breve scomparsa per dichiarazione di incostituzionalità della norma ( ai sensi dell' articolo 25 , comma 2° Cost. ). “ [10] Sempre nel corso del Convegno di Siracusa , il PALOMBI ammise che un’ipotesi gradata di concussione “ mediante profitto del timore altrui “ , serviva ad evitare che ricadessero nella corruzione condotte amorfe ed indeterminate. Tuttavia tale ipotesi risultava inaccettabile in quanto il concetto di danno subito per effetto del timore non poteva non presupporre l’esistenza di un mezzo minatorio volto a creare uno stato di soggezione. Questo non poteva essere “ autonomamente esistente “ o “ indipendente dall’ azione del p.u. “ tutte le volte in cui la pretesa indebita per il compimento di un atto dovuto si rivelasse , in forma anche implicita , come l’effetto del ricatto usato per costringere il privato a dare nella consapevolezza della ineluttabilità del pagamento. [11] Infatti in molti casi il privato rimaneva vittima non del sistema , ma di un comportamento più o meno esplicito , più o meno insinuante , volto a creare uno stato di soggezione. L’ errore , secondo il PALOMBI , stava “ nel richiedere , per integrare il reato di concussione , un aperto e violento comportamento intimidatorio , espungendo da quel tipo di condotta criminosa tutti quei casi in cui il privato soggiace al “ ricatto silenzioso “ “. [12] Già il DE MARSICO aveva osservato come il significato della condotta andasse cercato al di sotto della sua forma esteriore , nella sua idoneità a raggiungere lo scopo , qualunque fossero le modalità di manifestazione dell’atteggiamento intimidatorio diretto a creare o ad approfittare dello stato di soggezione del privato. Dunque , una volta accertata l’idoneità del mezzo di intimidazione , tanto valeva , per il citato Autore , “ la minaccia esplicita quanto la implicita o allusiva , tanto la scritta quanto la orale , tanto la reale quanto la simbolica , tanto la diretta quanto la indiretta , tanto la firmata quanto la anonima , tanto quella in forma apertamente ( sia pure attraverso la più varia graduazione d’intensità ) intimidatrice quanto quella laccata di insincera cortesia o nascosta nelle parvenze mendaci del consiglio , della esortazione , della raccomandazione , della benevolenza o addirittura della preghiera “. [13] Dunque si rimarrebbe sempre nell’ambito della concussione esplicita , qualunque siano le modalità di estrinsecazione della condotta criminosa.
Anche il CATELLANI riteneva che “ nei
rapporti fra pubblico ufficiale e cittadino , non sempre è necessario ,
per costringere il privato ad un determinato comportamento , l’uso della
minaccia chiara ed esplicita o addirittura l’uso della violenza , bastando
anche il semplice atteggiamento riservato diretto alla rigorosa
applicazione della legge o la prospettiva di dover attendere per molto
tempo la risoluzione di una determinata controversia o l’emanazione di un
atto amministrativo “. [14]
Per l’ ANTOLISEI bastava dunque un
comportamento “ che abbia per risultato di determinare il paziente ad una
data condotta “ , quale l’esortazione , il consiglio e persino il
silenzio , come nel caso del p.u. che “ con un comportamento volutamente
ostruzionistico , spinga il privato a dargli una somma per ottenere un
atto a cui questi ha diritto “.
[15]
Orbene , dichiarò il PALOMBI , “ nella
condotta di colui che asseconda il p.u. dando l’indebito , che è costretto
, cioè , ad adeguarsi ad una prassi in cui è insita una “ forza
silenziosamente soverchiante “ , vi è molte volte la convinzione della
ineluttabilità del pagamento di fronte ad un atteggiamento specificamente
diretto ad orientare le determinazioni del privato , vi è vera e propria
soggezione accompagnata da un senso di impotenza e di rassegnazione , di
fronte ad un comportamento anche silenzioso del p.u. che mira a ricavare
un’indebita prestazione , cd. tangente , approfittando della situazione in
cui si trova il cittadino “.
[16]
In questi casi , come puntualizzava l’ Autore , non c’è concussione ambientale , perché ove c’è timore c’è concussione vera e propria. Nella concussione ambientale , infatti , manca il contenuto coattivo di significato sopraffattorio che è tipico di quel reato - proseguiva ancora l’ Autore - manca cioè la condizione di timore del privato , che va tenuta distinta dallo stato di soggezione ambientale. “ Certo - ammetteva il PALOMBI - che la cosiddetta “ concussione ambientale “ costituisce una realtà nel nostro sistema , ma è cosa diversa dalla concussione : nel comportamento del privato che partecipa ad un sistema corrotto , che vive ed opera in un contesto in cui è necessario ungere continuamente certi meccanismi , è del tutto assente quello stato di soggezione che è conseguenza diretta dell’altrui azione di sopraffazione. Il cittadino in questi casi non assume la veste di vittima dell’atteggiamento intimidatorio del p.u. , bensì di partecipe di un sistema corrotto nel quale vive e al quale si adegua. Niente concussione , quindi , sia pure ambientale “. [17] Secondo il PALOMBI , dunque , la realtà che si voleva colpire e disciplinare con la nuova fattispecie criminosa , non aveva niente a che vedere con il delitto di concussione , di cui avrebbe dovuto costituire un’ipotesi gradata. Si trattava di una prassi intollerabile e biasimevole creata in certi uffici , che andava repressa ricorrendo anche alla sanzione penale , ma collocando la fattispecie al di fuori dello schema della concussione. [18]
Nella Relazione introduttiva al Convegno di
Siracusa il PAGLIARO propose di accostare la fattispecie di concussione
ambientale alla figura del “ peculato mediante profitto dell’errore
altrui “, prevista dall’ articolo 316 oggi vigente.
Secondo l’ Autore tale fattispecie occupava una posizione intermedia tra il peculato e la concussione per induzione : “ Questa circostanza mi induce a proporre di inglobare in un modello criminoso unico l’attuale peculato mediante profitto dell’errore altrui e quel nuovo tipo di reato , talvolta denominato “ concussione impropria “ o “ ambientale “, che il Disegno Governativo e il Disegno Vassalli vorrebbero introdurre per disciplinare il caso del funzionario che , nell’esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell’altrui stato di soggezione , da lui non volontariamente causato , riceve , per sé o per un terzo , denaro od altra utilità non dovuti ( o ne accetta la promessa ) “. [19] E , infatti , il giovarsi di un errore altrui e il giovarsi di un altrui stato di soggezione , né l’uno né l’altro volontariamente causati , sono condotte indubbiamente simili. Il PALOMBI al riguardo precisò che le due ipotesi di concussione ambientale e di peculato mediante profitto dell’errore altrui , rappresentavano un “ tertium genus “ rispetto al peculato e alla concussione : “ Il peculato mediante profitto dell’errore altrui contiene in sé alcuni elementi che l’accostano alla concussione per induzione pur mancando l’elemento dell’induzione , dal momento che il soggetto si limita ad approfittare dell’errore in cui versa il privato per procurarsi il godimento del denaro o dell’altra utilità , mentre la cd. concussione mediante profitto del timore altrui presenta alcuni elementi che l’accostano alla concussione per costrizione pur mancando la costrizione , dal momento che il soggetto si limita ad approfittare dello stato di soggezione in cui versa il privato per procurarsi il godimento del danaro o dell’altra utilità “. [20] A tale proposito è opportuno ricordare che una forma di concussione mediante profitto dell’errore altrui era prevista nel codice Zanardelli quale ipotesi attenuata della concussione per induzione. [21] La proposta del PAGLIARO , fu accolta favorevolmente al Convegno citato. Tra gli altri l’ ARDIZZONE rilevò che la determinazione cui era giunta la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati approvando ( seppure in sede referente ) il testo relativo alla concussione impropria , denotava una non chiara concezione della figura e rivelava una non ponderata valutazione della gravità sociale del fatto. Propose , dunque , l’ Autore di distaccare la formulazione della fattispecie dall’ambito della concussione , per esprimerla con una rubrica autonoma. La nuova denominazione avrebbe potuto essere quella di “ Arricchimento di pubblico agente mediante profitto di stato di soggezione altrui “ .
“ In ogni caso - affermava l’ Autore -
la analogie tra il fatto di arricchimento mediante profitto dello stato di
soggezione altrui e quello della concussione mediante profitto dell’errore
altrui , già preveduto nel 2° comma dell’art. 170 codice penale
Zanardelli e sostanzialmente trasfuso nell’incriminazione del peculato
mediante profitto dell’errore altrui di cui all’art. 316 codice penale
vigente , fanno emergere l’impressione che , in sostanza , nelle
incriminazioni citate sia rappresentato un fatto omogeneo. Di guisa che si
dovrebbe valutare la opportunità di prevedere in una stessa disposizione
la incriminazione dei fatti indicati “.
[22]
Anche il PALOMBI , nel corso del Convegno ,
propose l’unificazione delle due ipotesi , del giovarsi dell’errore
altrui e dello stato di soggezione ambientale , sotto un’unica
fattispecie di “ sfruttamento dell’ufficio a fini patrimoniali “. Questa
avrebbe dovuto essere inserita tra i delitti di peculato e di concussione
e avrebbe soddisfatto esigenze sistematiche e di congruità sanzionatoria ,
assimilando ipotesi che presentavano un analogo disvalore sostanziale.
Con tale innovazione , secondo l’Autore , si sarebbe restituito il delitto di concussione alla sua originaria ed autentica essenza , in cui l’azione intimidatoria del p.u. è volta a determinare in taluno uno stato di soggezione con abuso della qualità o dei poteri. “ La diversa formulazione normativa , rispetto a quella attuale che individua il contenuto della condotta incriminata alternativamente nella costrizione o nella induzione, - puntualizzò il PALOMBI - richiede un chiarimento reso necessario al fine di evitare che nella determinazione dello stato di soggezione si facciano rientrare solo quelle ipotesi di aperta e violenta intimidazione diretta a costringere , che , come si è visto , le recenti proposte di riforma indicano come caratterizzanti la concussione per marcare ancor più la differenza rispetto a quella ambientale. Una volta stabilito che la concussione cd. ambientale è cosa diversa dal delitto di concussione , va chiarito che la determinazione dello stato di soggezione non può non rappresentare una formula comprensiva delle ipotesi attualmente fatte rientrare nella costrizione e nella induzione , dovendo annoverare sia le ipotesi di concussione violenta che implicita , nonché le forme di concussione cd. fraudolenta , perché in ogni caso lo stato di soggezione del privato è l’effetto di un’azione volta a piegare la resistenza della vittima del reato “. [23]
“ D’altra parte - come ha rilevato l’
ALBAMONTE - anche la giurisprudenza ha ritenuto che la concussione sia
integrata dalla preminenza intimidatrice del p.u. rispetto alla volontà
del privato senza che sia necessaria una coartazione assoluta
[24] ; che è sufficiente che
tale volontà non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta
della condotta del soggetto attivo
[25] ; che è sufficiente che
il soggetto attivo abbia creato od insinuato nel soggetto passivo uno
stato idoneo ad elidere o viziare la volontà di quest’ultimo , anche
soltanto inducendolo ad esaudire l’illecita pretesa onde evitare
pregiudizio o danno maggiore ; che è configurabile anche quando sia il
privato ad offrire al soggetto pubblico denaro od altra utilità , qualora
l’offerta rappresenti non già l’atto iniziale dell’azione criminosa bensì
il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi attraverso
allusioni o maliziose prospettazioni di futuri danni a causa delle quali
il privato si determini ad aderire alla richiesta , implicita od esplicita
, al fine di evitare il danno “.
[26]
I suggerimenti proposti al Convegno di Siracusa trovarono accoglimento nel Disegno di legge n° 2441 , presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia VASSALLI il 7 marzo 1988.
In tale disegno di legge veniva infatti
prevista , tra il delitto di peculato ( art. 314 ) e il delitto di
concussione ( art. 317 ) , la nuova fattispecie di “ Sfruttamento
dell’altrui errore o soggezione “ ( art. 315 ).
Come si dichiarò nella Relazione : “ L’art. 2 del disegno di legge , recependo un suggerimento della dottrina , accorpa in un’unica previsione due fattispecie che presentano la comune caratteristica dello sfruttamento di una situazione di menomazione psicologica altrui non volontariamente causata dall’agente. La prima è quella tradizionale del peculato mediante profitto dell’errore altrui ; la seconda è quella , già proposta nel precedente disegno di legge n° 2844 , della concussione ambientale , che ha incontrato diffuso consenso anche in dottrina. E’ qui il caso di ribadire che questa nuova fattispecie , ampiamente illustrata nella Relazione al citato disegno di legge , è destinata a trovare applicazione esclusivamente in ipotesi che oggi ricadono nella disciplina della corruzione impropria ( non essendo configurabile un autonomo stato di soggezione in relazione all’ottenimento di un atto cui non si abbia diritto ), e importa la fondamentale conseguenza della non punibilità del privato.
Ciò , se da un lato risponde ad un’esigenza
di equità , in quanto sottrae alla punizione il cittadino vittima di
fenomeni generalizzati di malcostume , dall’altro serve a spezzare la
solidarietà che il timore della sanzione penale ingenera fra corrotto e
corruttore , facilitando la denuncia e l’accertamento degli illeciti. In
tal senso , la concussione ambientale risponde ad una esigenza
fortemente avvertita , com’è dimostrato dalle numerose proposte avanzate
in tema di misure premiali per i corruttori pentiti o addirittura di
immunità per il corruttore nella corruzione impropria , senza peraltro le
controindicazioni che queste ultime scelte presentano ”.
[27]
“ Per quanto concerne il delitto di concussione ( articolo 4 ) , - si affermava nella stessa Relazione - la formulazione della precedente proposta governativa , incentrata sullo stato di soggezione determinato nel privato dal pubblico ufficiale , è stata da alcuni ritenuta non sufficientemente specifica e comunque suscettibile di creare problemi sul piano probatorio. Tenuto conto di ciò , è sembrato preferibile non discostarsi dalla collaudata previsione dell’articolo 317 del codice penale , che , fermo l’abuso dei poteri connessi all’ufficio , individua la condotta punibile alternativamente nella costrizione o nell’induzione : del resto , la giurisprudenza e la prevalente dottrina già oggi identificano nello stato di soggezione del privato nei confronti dell’agente l’elemento che distingue la fattispecie in esame da altre figure delittuose ( come la corruzione o la truffa aggravata ai sensi dell’articolo 61 , n° 9 , del codice penale “. [28] La nuova fattispecie prevista con la denominazione di “ Sfruttamento dell’altrui errore o soggezione “ , era disciplinata dall’art. 2 del disegno di legge , in tali termini : L’articolo 315 del codice penale è sostituito dal seguente : “ Art. 315. - Sfruttamento dell’altrui errore o soggezione. - Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale , nell’esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell’errore altrui , riceve o ritiene indebitamente , per sé o per un terzo , denaro o altra utilità patrimoniale , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La stessa pena si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che , nell’esercizio delle funzioni o del servizio , giovandosi dell’altrui stato di soggezione , da lui non volontariamente causato , riceve , per sé o per un terzo , denaro o altra utilità patrimoniale non dovuti o ne accetta la promessa. “ Il delitto di concussione era invece disciplinato dall’articolo 4 del disegno di legge , in tali termini : L’articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente :
“ Art. 317. - Concussione. - Il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua
qualità o dei suoi poteri , costringe o induce taluno a dare o promettere
indebitamente , a lui o ad un terzo , denaro o altra utilità , è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni. “
Nella legge di riforma n° 86 del 1990 , tuttavia , non furono accolte né la proposta di inserire la fattispecie della “ concussione ambientale “ , né quella di inserire la fattispecie di “ sfruttamento dell’altrui errore o soggezione “. Ma tale omissione , piuttosto che semplificare le cose , ha mantenuto le difficoltà di individuazione in sede giurisprudenziale delle fattispecie delittuose in esame , in quanto sono rimasti irrisolti i dubbi circa la discussa qualificazione giuridica di quei comportamenti che sono frutto di “ uno stato di soggezione ambientale “. Un esempio di tali difficoltà interpretative è dato da una pronuncia del Tribunale di Viterbo ( 7 dicembre 1992 ) , impugnata dai condannati in base al rilievo che il Tribunale aveva giudicato tenendo presente la figura della “ concussione ambientale “ , non prevista nel nostro ordinamento. Gli appellanti non contestavano , dunque , il fatto storico , bensì la “ lettura “ e l’interpretazione tecnico - giuridica che ne era stata data nella sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Roma , con sentenza
12 giugno 1993 , ha respinto l’appello , ritenendo non condivisibile
l’assunto degli appellanti : “ Si è peraltro affermato da taluno degli
appellanti che , così argomentando , si darebbe luogo alla creazione di
una figura criminosa ( la cd. concussione ambientale ) non preveduta dalla
vigente normativa , con conseguente violazione del principio di legalità.
Così non è. Il principio di diritto enunciato nella citata sentenza della
S.C. in data 9 luglio 1992 , del quale si è fatta applicazione nel caso di
specie , non conduce affatto a sussumere sotto la previsione dell’articolo
317 c.p. condotte prive dell’essenziale requisito della induzione o
costringimento mediante abuso dei poteri o della qualità del pubblico
ufficiale , ma fornisce unicamente uno strumento interpretativo per
accertare la sussistenza della intimidazione ( metus publicae
potestatis ) pur sempre necessaria ai fini della integrazione del reato
, chiarendo che tale intimidazione può cogliersi anche quando il
comportamento all’apparenza non coartato del privato sia in realtà la
conseguenza di una situazione ambientale nella quale l’atteggiamento
concretamente tenuto dai pubblici amministratori non offra alternative
differenti dal piegarsi alle illegittime pretese o aspettative dei
medesimi “. [29]
Come si vede , la Corte di Appello ha
fondato la sua decisione sulla sentenza della Corte di Cassazione del 9
luglio 1992 , nella quale si era affermato che “ ai fini della
configurabilità del delitto previsto dall’art. 317 c.p. non è necessario
che la concussione sia integrata dalla coartazione assoluta della volontà
del privato , ma è sufficiente che tale volontà non si sia liberamente
formata a cagione diretta o indiretta della condotta del pubblico
ufficiale. Ne consegue che sussiste la concussione anche quando sia lo
stesso privato ad offrire al soggetto pubblico denaro o altra utilità ,
qualora l’offerta rappresenti non già l’atto iniziale , bensì il logico
sbocco di una situazione gradatamente creatasi anche attraverso allusioni
o maliziose prospettazioni di danni “.
[30]
In base a ciò la Corte di Appello di Roma ha così concluso : “ In materia di concussione il metus publicae potestatis rilevante ai fini della sussistenza del delitto non deve essersi necessariamente concretizzato in oggettivi e materiali comportamenti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio , essendo sufficiente che l’intimidazione del privato sia la conseguenza di una situazione ambientale nella quale l’atteggiamento del pubblico amministratore non offra alternative diverse dal piegarsi alle pretese del medesimo “. [31] Nel commento a tale sentenza il MORETTI ha osservato che “ ogni provvedimento giurisprudenziale è figlio del momento storico in cui nasce ed è , anzi , la stessa giurisprudenza come fenomeno generale a costituire lo specchio del modo in cui una determinata società percepisce i disvalori oggettivi tipizzati dalla norma . Il rapporto norma - tessuto sociale trova la sua principale ed ineliminabile soluzione di continuità nella delicata attività di ermeneutica giuridica che ha proprio la funzione , peraltro non unica , di rendere la norma aderente alle necessità di tutela della società che regola “. [32] Peraltro ogni norma possiede un “ minimum di significato oggettivo “ al di là del quale l’interprete non può andare , pena la violazione del principio di legalità. Secondo l’ A. , nel caso di specie saremmo di fronte , chiaramente , allo schema della cd. concussione ambientale , ipotesi di reato che è però “ assente nel nostro ordinamento giuridico penale ( e non a caso ). La cd. concussione e/o corruzione ambientale , invero , pur proposte in sede di riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione non furono però poi trasfuse in legge , perché cozzano in maniera patente per lo meno con due principi costituzionali in materia penale : quello di offensività e , ancor prima , quello di materialità. Con lo schema della cd. “ concussione ambientale “ si rinuncia alla necessaria materializzazione oggettiva del “ metus publicae potestatis “ , in tal modo neutralizzando l’imprescindibile onere probatorio relativo a questo fondamentale elemento costitutivo del delitto di concussione di cui all’art. 317 c.p. “. [33]
[1] Relazione al Disegno di legge VASSALLI , n° 1250 , 15 marzo 1985 , p. 7. [2] E.PALOMBI , op. cit. , p. 294. [3] S. ARDIZZONE , op. cit. , p. 327. [4] Relazione al Disegno di legge MARTINAZZOLI , n° 2844 , 22 aprile 1985 , p. 2 - 3 . [5] C.F.GROSSO “ Il delitto di corruzione tra realtà interpretative e prospettive di riforma “ in AA.VV. “ La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione “ , cit. , p. 356. [6] M.ZANOTTI , op. cit. , p. 381. [7] M.ZANOTTI , op. cit. , passim. [8] A.PAGLIARO , Relazione introduttiva al Seminario su “ La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amminisrazione “ , tenuto a Siracusa dal 16 al 19 ottobre 1986 , in AA.VV. ( a cura di A. STILE ) , cit. , p. 13. [9] M.PETRONE “ La nuova disciplina dei delitti degli agenti pubblici contro la P.A. : dalle prospettive di riforma alla legge 86 / 90 “ , cit. , p. 929. [10] M.PETRONE , op. cit. , passim. [11] E. PALOMBI “ Il delitto di concussione nelle prospettive di riforma “ , cit. , p. 294. [12] E.PALOMBI , op. cit. , passim. [13] DE MARSICO “ Delitti contro il patrimonio “ , 1951 , p. 80 seg. [14] CATELLANI “ I delitti contro la Pubblica Amministrazione “ , 1971 , p. 60. [15] F.ANTOLISEI “ Manuale di diritto penale “ , 1950 , parte sp. , II , p. 641. [16] E.PALOMBI , op. cit. , p. 297. [17] E.PALOMBI , op. cit. , passim. [18] E.PALOMBI , op. cit. , passim. [19] A.PAGLIARO Relazione introduttiva al Convegno di Siracusa , 1986 , cit. , p. 11. [20] E.PALOMBI , op. cit. , p. 298 - 299. [21] V. retro , pag. 115 segg. [22] S.ARDIZZONE , op. cit. , p. 332 - 333. [23] E.PALOMBI , op. cit. , p. 299 - 300. [24] Cass. , Sez. Un. , 18 marzo 1983 , DESSI’ , in Mass. Uff. n° 157961. Cass. Pen. , VI Sez., 9 luglio 1992 , n° 7876 , in La Settimana Giuridica 1993 , III , 26 , SANTI , idem , 13 giugno 1991 , DILAVANZO , n° 6587. [25] Cass., Sez. VI , 4 ottobre 1984 , GAGGERO , in Mass. Uff. n° 165942. [26] Cass. Pen. , VI Sez. , 27 gennaio 1987 , n° 833 , GRIMAUDO , idem 27 febbraio 1988 , n° 2720 , CANNONE , idem 24 agosto 1990 , n° 11746 , SQUEO ed altri. Cfr. A.ALBAMONTE “ I delitti contro la pubblica amministrazione : problematiche interpretative e orientamenti della Corte di Cassazione “ , in Consiglio di Stato 1993 , p. 1111. [27] Relazione al Disegno di Legge n° 2441 , presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia VASSALLI , il 7 marzo 1988 , p. 2. [28] Relazione al disegno di legge n° 2441 , cit. , p. 3. [29] Corte d’Appello di Roma , sez. I , sent. 12 giugno 1993 , in Temi Romana 1993 , parte III , p. 447. [30] Cass. Sez. VI , sent. 7876 del 9 luglio 1992 , in Cass. Pen. giugno 1993 , p. 1422. [31] Cfr. Cass. , Sez. VI , 4 ottobre 1984 , GAGGERO , in Mass. Uff. , n° 165942. [32] F.MORETTI Commento alla sentenza della Corte di Appello di Roma , 12 giugno 1993 , in Temi Romana 1993 , parte III , p. 458. [33] F.MORETTI Commento alla sentenza 12 giugno 1993 , cit. , passim.
Contattaci
Studio Legale Amati 00019 Tivoli (Roma) - Via Due Giugno, 18 Tel/Fax : 0774.314845
|
Documenti:
Powered by
|