STUDIO LEGALE AMATI
Dott. Roberto Amati
Documenti: Tesi di Laurea
Concussione per Induzione di Silvia Amati
3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.
2. ELEMENTI COMUNI ALLE DUE IPOTESI DI
CONCUSSIONE :
A) L’ INTERESSE TUTELATO.
L’oggetto di tutela della norma sulla
concussione ( come per tutti i delitti del titolo II del libro II ) va
individuato nell’interesse della pubblica amministrazione acchè il suo
prestigio ed il suo funzionamento non vengano lesi dal comportamento
infedele ed illegale dei propri funzionari.
In particolare , come sottolineato da
SEGRETO - DE LUCA , “ risulta evidente che l’interesse primario
tutelato da questa norma è quello del normale funzionamento della pubblica
amministrazione che , ai sensi dell’art. 97 Cost., si concretizza
nell’interesse al “ buon andamento ” e all’ ” imparzialità ”
dell’amministrazione ”.
[1]
Concorda il PAGLIARO , puntualizzando che “
il buon andamento viene leso , perché la potestà pubblica , destinata
istituzionalmente alla tutela di interessi dello Stato o di altri enti
pubblici, viene deviata verso il soddisfacimento di un interesse privato
del pubblico ufficiale ” mentre l’imparzialità è lesa in quanto “ nelle
ipotesi di concussione il potere pubblico ...... è rivolto ad
avvantaggiare indebitamente qualche cittadino ( lo stesso agente o altri )
a danno della persona concussa “.
[2]
Ha rilevato il PALOMBI come il bene
specificatamente tutelato dall’art. 317 sia l’equilibrio dei rapporti tra
individuo e Autorità , equilibrio che assume un ruolo fondamentale
all’interno del nuovo assetto politico voluto dalla Costituzione.
[3]
In ogni caso , secondo SEGRETO - DE LUCA si
tratterebbe di un reato plurioffensivo , diretto a tutelare sia
l’interesse preminenete dello Stato , sia “ l’interesse del cittadino a
non subire danni in conseguenza dell’abuso di potere del pubblico
ufficiale e dell’incaricato del pubblico servizio ”.
[4]
Infatti , consistendo l’elemento essenziale
della concussione nell’abuso della qualità o dei poteri , finalizzato a
costringere o indurre il privato a dare o promettere denaro o altra
utilità , non v’è dubbio che la condotta tipica di tale reato incida sulla
libertà negoziale e di consenso dei terzi e che , pur non rientrando fra i
delitti contro il patrimonio , la concussione sia un delitto determinato
da motivi di lucro o che offende il patrimonio.
[5]
In questo senso , d’altronde , si è
pronunciata la Cassazione , sostenendo che insieme all’interesse al
corretto , onesto e dignitoso funzionamento della P.A. è tutelato in pari
tempo e con non minore rilevanza l’interesse del privato cittadino ,
vittima della concussione , al quale il reato può cagionare un danno
patrimoniale o non patrimoniale (Cass. 17. 10. 1988 n°16038) e che “ il
delitto di concussione ha natura plurioffensiva, perché da un lato porta
offesa all’interesse della pubblica amministrazione , per quanto concerne
il suo prestigio e la correttezza e probità dei pubblici funzionari ,
dall’altro produce ipso facto la lesione della sfera privatistica del
cittadino , per quanto attiene all’integrità del suo patrimonio ed alla
libertà del suo consenso ; soggetti passivi del reato in esame sono ,
quindi, la pubblica amministrazione e , nello stesso tempo , la persona
che dà o promette “.
[6]
Peraltro, secondo il PAGLIARO un attento
esame dell’art. 317 dimostrerebbe che il danno del privato può essere
anche non patrimoniale. Dunque più esattamente dovrebbe dirsi che “ è
tutelata l’intera sfera dei rapporti , che fanno capo al privato , abbiano
o non abbiano contenuto patrimoniale ”.
[7]
Affermava invece il PEDRAZZI che gli
interessi della vittima ( patrimonio o libertà di autodeterminazione )
non farebbero parte dell’oggettività giuridica della concussione , in
quanto non rilevanti nello schema della fattispecie.
[8]
B) IL SOGGETTO ATTIVO E IL SOGGETTO
PASSIVO.
La concussione è un reato proprio e dunque
può essere commesso solo da determinati soggetti : pubblico ufficiale e -
come detto - incaricato di pubblico servizio.
Il legislatore del 1990 , tuttavia , ha
comunque tenuto conto della “ modestia delle attribuzioni di alcuni
incaricati di pubblico servizio , sino ad escludere che tale qualità possa
essere riconosciuta a coloro che , nell’ambito del pubblico servizio ,
svolgono semplici mansioni d’ordine o prestino opera meramente materiale
, con la conseguente esclusione dal novero dei soggetti attivi di questo
reato ”. [9]
I soggetti che svolgono compiti di questo
tipo , nell’ambito dell’organizzazione legislativa , giudiziaria o
amministrativa , non potranno mai essere incriminati per il reato di
concussione : dunque , nel caso in cui dovessero costringere o indurre
taluno ad una indebita dazione di denaro o altra utilità , tale condotta
potrà andare ad integrare , a seconda dei casi , rispettivamente le
fattispecie di estorsione , violenza privata o truffa ( senza l’aggravante
prevista dall’art. 61 n° 9 c.p. ).
Al reato di concussione si applica la norma
prevista dall’art. 360 c.p. ( che è rimasto immutato) :
“ Quando la legge considera la qualità di
pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio ( 358 ) , o di
esercente un servizio di pubblica necessità ( 359 ) , come elemento
costitutivo o come circostanza aggravante di un reato , la cessazione di
tale qualità , nel momento in cui il reato è commesso , non esclude la
esistenza di questo né la circostanza aggravante , se il fatto si
riferisce all’ufficio o al servizio esercitato “.
Dunque , poiché la qualità personale è un
elemento costitutivo del reato in esame , essa deve sussistere nel momento
in cui il reato viene commesso. Tuttavia risponderà del reato anche colui
che abbia dismesso tale qualità , se il fatto si riferisce all’ufficio o
al servizio esercitato.
“ Nel caso specifico della concussione - ha
però rilevato il PAGLIARO - l’abuso dei poteri non può avvenire dopo la
cessazione della qualità di pubblico ufficiale , perché o il soggetto
esercita ancora ( sia pure di fatto ) un pubblico potere , e allora è
sempre pubblico ufficiale , o il soggetto non lo esercita più , e allora
non può abusarne. E’ possibile , invece , la concussione per abuso di
qualità , perché il soggetto può incutere timore o ingannare , avvalendosi
dell’ufficio prima esercitato ”.
[10]
D’altro lato , sempre per il PAGLIARO , non
si potrà avere concussione se al momento della condotta l’agente non era
ancora pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio , “ salvo
che egli, in vista di una nomina imminente, potesse già abusare dei poteri
o della qualità “.
[11]
Un punto sul quale concorda il RICCIO dal
momento che commissione del reato non significa consumazione del reato ,
ma “ azione che si snoda , condotta che si attua “ , cosicchè “ bisogna
concludere che il soggetto deve essere rivestito della qualità quando
compie l’azione ..... anche se scomposta in più atti “, ed è del tutto
irrilevante il fatto che l’acquisti successivamente , anche se prima del
verificarsi dell’evento o della condizione oggettiva di punibilità ,
purchè , comunque , l’azione sia esaurita .
[12]
Come rilevato da SEGRETO - DE LUCA “
possono rispondere del delitto di concussione anche i privati , alla
condizione che esercitino una pubblica funzione o siano incaricati di un
pubblico servizio .”
[13] Tra
questi soggetti i più importanti sono : il notaio ( trib.le Roma
27.4.1973 A.S.), il custode dei mobili pignorati , l’agente di cambio ,
il curatore fallimentare ( cfr. art. 228 R.D. 16.3.1942 n°267 ),
l’appaltatore della riscossione del plateatico ( per questo caso, Cass.
10.1.1964 n° 2874 ), il tecnico incaricato di redigere un piano regolatore
( Cass. Sez . Un. 25.5.1985, Pagliara ), il ministro del culto quando
redige l’atto di matrimonio ( Cass. 10.5.1967, Miraglia ).
L’incriminazione di soggetti privati per il
reato di concussione risulta possibile - secondo gli Autori citati - in
base alla “ circostanza che per la legge è sufficiente
che si tratti di una persona rivestita di un pubblico ufficio , non
essendo necessario che essa sia legata alla pubblica amministrazione da un
rapporto di impiego che ne faccia un pubblico funzionario .”
[14] Il che sembra confermato
dalla legge n° 86/90 che - come detto in precedenza - per la definizione
delle nozioni di “ pubblico ufficiale “ e di “ incaricato di un
pubblico servizio “ , ha decisamente optato per la tesi oggettiva.
Ciò ha indotto il RICCIO e il PAGLIARO a
ritenere che anche il funzionario di fatto possa rispondere di
concussione. [15]
Diverso dal funzionario di fatto è il cd. “
usurpatore “ : ossia il privato che abbia simulato l’esercizio di una
pubblica funzione o di un pubblico servizio .
[16] “ Esso
- come rilevato dal RICCIO - non può mai rispondere del reato qualificato
, cioè del reato proprio del pubblico ufficiale . Vi sarà concussione
quante volte il funzionario di fatto abbia abusato della qualità o della
funzione per la costrizione o l’induzione all’indebita d’azione o promessa
, mentre risponderà solo di truffa o di estorsione o di rapina , in
concorso eventualmente col delitto di usurpazione di funzione, ma mai di
concussione , l’usurpatore “.
[17]
Secondo il PAGLIARO , invece , risultando la
posizione del funzionario di fatto “ compatibile con quella di usurpatore,
ben può aversi il delitto di concussione , quando un soggetto nominato
irregolarmente o del tutto senza nomina o che abbia ricevuto
partecipazione del provvedimento concernente la cessazione dalla carica
eserciti di fatto la pubblica funzione.
Se, invece , non vi è esercizio - neppure di
fatto - di poteri pubblici , ma soltanto simulazione del loro esercizio ,
il soggetto non è pubblico ufficiale e , pertanto , non può commettere il
delitto di concussione. Il fatto costituirà , di regola , estorsione o
truffa o violenza privata. ”
[18]
“ E’ poi possibile - ipotizzano SEGRETO - DE
LUCA - che il soggetto attivo agisca non di persona , ma tramite un terzo
che si presenti come “ nuncius “ del primo : sarà configurabile il delitto
di concussione ogni qualvolta il soggetto passivo sia consapevole che il
danaro o l’utilità sia voluta dal pubblico ufficiale o dall’incaricato del
pubblico servizio , senza che il soggetto attivo privato apporti una
iniziativa propria , nel qual caso la volontà della vittima si
determinerebbe per effetto della frode perpetrata in suo danno dal privato
, sia pure in concorso col pubblico ufficiale , in base al rapporto
interno che unisce i correi. ”
[19]
Soggetti attivi del reato di concussione
possono essere anche i militari dal momento che , non prevedendo il Codice
Penale militare questa particolare ipotesi delittuosa , si applicano le
norme dettate dal Codice Penale comune.
[20]
Quanto al soggetto passivo l’art. 317 indica
il soggetto destinatario della condotta prevaricatrice dell’agente col
termine , vasto e generico , di “ taluno “.
Il PAGLIARO , secondo cui l’interesse
tutelato dalla norma è solo quello del regolare funzionamento della
pubblica amministrazione ( che dunque diviene l’unico soggetto passivo del
reato ) sostiene che questo “ taluno ” sia la “ vittima ” del delitto di
concussione , non il soggetto passivo in senso tecnico “ perché non è il
titolare dell’interesse protetto , che invece appartiene alla pubblica
amministrazione. Se si seguisse la terminologia del GRISPIGNI , potrebbe
dirsi che egli è “ soggetto passivo della condotta “ ; ma , ad evitare
possibili scambi terminologici con il soggetto passivo in senso tecnico ,
preferiamo adottare la espressione , più generica e meno impegnativa , di
“ vittima ” del delitto di concussione “.
[21]
Anche per FIANDACA e MUSCO il termine “
taluno ” si riferisce alla “ persona fisica che è vittima della
concussione , mentre il soggetto passivo in senso proprio ( e cioè il
titolare del bene protetto ) è la pubblica amministrazione ”.
[22]
Invece per SEGRETO DE LUCA , una volta
affermata la natura plurioffensiva della concussione , non si potrà negare
che questo “ taluno “ , in quanto leso nella libertà del suo consenso e
nella integrità dei suoi beni , sia anche egli soggetto passivo della
concussione. [23]
E’ anche possibile che non vi sia
coincidenza tra persona destinataria della costrizione o dell’induzione e
persona che effettui la dazione : si pensi al caso in cui il concussore ,
approfittando della solidarietà tra padre e figlio , costringa o induca in
errore il figlio dipendente per avere denaro o altra utilità dal padre.
[24]
In genere l’opera di costrizione o induzione
e la susseguente indebita dazione hanno come oggetto una persona fisica.
Si può trattare anche di persona incapace di intendere e di volere ,
purchè questa persona sia in grado , in linea di fatto , di dare o
promettere denaro o altra utilità. In mancanza di tali elementi non
sarebbe ipotizzabile la concussione , trattandosi di reato impossibile per
inidoneità dell’azione ( art. 49 c.p. ).
[25] Se
l’indebita dazione vi è stata , ha sostenuto il LEVI , è possibile che
ricorrano altre specie di reati , quali il furto o la rapina.
[26]
Nel caso in cui soggetto passivo sia il
superiore gerarchico del soggetto attivo la dottrina prevalente propende
per l’ammissibilità della concussione in danno del superiore gerarchico ,
poiché la costrizione o la induzione possono di fatto vincere l’altrui
superiore volere.
[27]
Si è posta poi la questione se le persone
giuridiche sia private sia pubbliche , possano rientrare tra le vittime
della concussione.
Mentre per le persone giuridiche private ,
già il MANZINI dava risposta nettamente affermativa ,
[28] per lo
Stato o gli altri enti pubblici si è dubitato della possibilità che
possano dare o promettere indebitamente qualcosa.
Secondo il RICCIO , infatti , “ sebbene
l’espressione “ taluno “ , usata genericamente ,
starebbe ad indicare la possibilità che soggetto passivo sia anche un ente
pubblico , pur tuttavia occorre concludere che tale non può essere lo
Stato in rapporto alla persona fisica , che , in quanto suo organo , ne
esprime la volontà ....... In tal caso , non è la pubblica
Amministrazione che viene costretta o ingannata , ma unicamente la
persona fisica , che fa parte della pubblica Amministrazione ; è la sua
volontà e non quella della pubblica Amministrazione ad essere viziata.
Egli non manifesta la volontà dell’ente , che rappresenta o di cui è
organo , bensì la propria , tanto che ben potrà ipotizzarsi una sua
responsabilità , per lo meno di natura disciplinare e civile , nei
confronti della pubblica Amministrazione. “
[29]
Al contrario altri Autori , tra i quali
GRISPIGNI , CHIAROTTI , MAGGIORE , hanno riconosciuto la sussistenza
della concussione ( anche per costrizione e non solo per induzione )
quando vittima sia lo Stato o un altro Ente pubblico.
[30] Vedi il
caso del comandante di una base missilistica che - per fare un esempio -
limite - puntasse i suoi ordigni sulla capitale e chiedesse allo Stato il
versamento di alcuni miliardi , o di chi , per ragione del suo ufficio in
possesso di segreti militari , minacciasse di rivelarli allo straniero ,
se non adeguatamente compensato.
[31]
In realtà , secondo il PAGLIARO , la
questione se vittima della concussione possano essere le persone
giuridiche si rivela un problema apparente. “ La costrizione o l’induzione
di una persona giuridica a dare o promettere l’indebito non può essere
effettuata , se non costringendo o inducendo persone fisiche a compiere
tali condotte........ Anche quando lo Stato o un’altra persona giuridica
sembra costituire la vittima della concussione , la vera vittima è in
realtà la persona fisica , che agisce da organo dell’ente e il volere
della quale viene indebitamente piegato. “
[32]
C) L’ELEMENTO OGGETTIVO :
- L’abuso dei poteri e l’abuso della
qualità.
Il termine “ abuso “ non è sempre usato ,
dalla legge , con lo stesso significato. Infatti , come ha rilevato il
RICCIO , “ alcune volte esprime l’esistenza del diritto dell’uso , che
diventa abuso o per la forma , in cui l’esercizio deve essere contenuto ,
o per le modalità , con le quali deve esplicarsi , o per le condizioni , a
cui è sottoposto , o per i motivi o fini da cui viene mosso od a cui
tende ; altre volte , invece , si riferisce ai reati in cui l’abuso è in
rapporto all’esercizio del diritto stesso , in quanto , pur mancando il
diritto , di esso si usa ; così nell’esercizio abusivo di professione ,
ecc.. “ [33]
Esso dunque può volta a volta indicare il
cd. “ cattivo uso “ di un potere , di un dovere ecc. , di cui si è
titolari , o il fatto di “ approfittare “ di una situazione data , o
l’esercizio senza alcun titolo legittimante di facoltà , poteri , e così
via , o l’utilizzazione non consentita , per carenza di titolo , di beni ,
qualifiche , posizioni ecc..
[34]
Situzioni che sono prese in considerazione a vari fini dal legislatore ,
divenendo , così , costitutive di ben precise ( ma distinte ) ipotesi
criminose. [35]
“ L’abuso dell’ufficio - come ricordava l’
ALBAMONTE - costituisce in talune fattispecie la modalità dell’azione ,
come relativamente ai delitti di cui agli artt. 314 , 317 , 318 , 319 ,
talaltra esaurisce la condotta medesima , come nel delitto di cui all’art.
323 , ovvero caratterizza implicitamente la condotta , come nel delitto di
cui all’art. 328 c.p.. Tuttavia , sempre l’abuso dell’ufficio si propone
come elemento della condotta e ne esprime la portata offensiva in funzione
dell’interesse tutelato. “
[36]
Con riferimento all’art. 317 però , il
MARINI nota come il termine “ abuso “ sia utilizzato dal legislatore per
indicare l’utilizzo di poteri ecc. o di qualità ( giuridiche ) di cui si
sia legittimamente investiti , anche se a fini e per motivi diversi da
quelli che , in concreto , ne caratterizzano esercizio e/o uso. In altri
termini , se mancasse nell’autore di un fatto di utilizzazione indebita di
poteri , doveri , qualità giuspubblicistiche attive ecc. la legittimazione
ad avvalersene ( sia pure per i fini voluti dall’ordinamento di settore
competente ) , verrebbe a mancare il dato di partenza necessario al
configurarsi della concussione ; fermo , ovviamente , il possibile
ricorrere di altre e ben note figure criminose ( in primo luogo
dell’estorsione , semplice o aggravata ).
[37]
Posto che l’abuso è il contrapposto logico
dell’uso , l’atto abusivo è l’atto contrario allo scopo dell’istituzione ,
al suo spirito e alla sua finalità. “ Sicchè - ha puntualizzato il RICCIO
- un criterio finalistico domina la nozione di abusività nel diritto
penale. “ [38]
Anche per l’ ANTOLISEI l’abuso consiste nel
“ cattivo uso “ dei poteri e dello status propri del pubblico
ufficiale. [39]
Il CONTENTO e il PALOMBI , invece , hanno
rilevato l’estrema genericità di siffatto termine e la conseguente
necessità di individuare con maggiore precisione le singole condotte
riportabili alla disposizione in esame.
[40]
La dottrina tradizionale ( CHIAROTTI , LEVI
, MANZINI , RICCIO , CONTENTO , GRISPIGNI ), tendeva a focalizzare la
propria attenzione sulla costrizione e sulla induzione , ritenendone
l’abuso un mero presupposto.
[41]
Più recentemente il PAGLIARO e il PALOMBI
hanno dichiarato irrilevante l’indagine volta ad isolare il momento
dell’abuso , in quanto questo costituirebbe una modalità della condotta di
costrizione o di induzione.
[42]
Al contrario , per l’ INFANTINI l’abuso
rappresenterebbe un momento autonomo rispetto alla costrizione e
all’induzione .
[43]
Il MARINI è andato oltre , negando “ la
possibilità di individuare la condotta costitutiva di concussione nella
costrizione e/o nell’induzione da considerarsi esclusivamente moduli
descrittivi del nesso eziologico richiamato dall’art.317 c.p..“ Ritenendo
invece “ di dover riportare al momento della condotta esclusivamente il
fatto dell’abuso. “
[44] Secondo
tale Autore , infatti , l’abuso costituirebbe elemento determinante ai
fini della verificazione dell’evento : “ non basta costringere o indurre
altri ad una indebita dazione , ma è necessario che ciò accada con l’abuso
della qualità o dei poteri dell’agente. “
[45]
L’abuso può , di volta in volta ,
interessare i poteri del soggetto agente ( abuso oggettivo ) o la sua
qualità giuspubblicistica attiva ( abuso soggettivo ). “ L’abuso previsto
dall’art. 317 - specificava l’ ALBAMONTE - consiste nella
strumentalizzazione da parte dell’agente della propria qualifica
soggettiva o dei poteri esercitati , mentre nel primo caso egli si avvale
della sua qualità indipendentemente dalla correlazione con gli atti del
proprio ufficio e l’abuso consiste nell’esercizio della potestà di cui il
soggetto è investito in difformità dallo scopo previsto dalla legge ,
nell’altro il soggetto esercita in modo illegittimo i poteri attribuitigli
dalla legge. “
[46]
In una sentenza del 1995 si è affermato che
“ in tema di concussione , l’art. 317 cod. pen. per l’abuso “ dei poteri
“ ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella
competenza tipica del soggetto ( pubblico ufficiale o incaricato di un
pubblico servizio ) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per
scopo diverso da quello per il quale sia stato investito ; per l’abuso
delle “ qualità “ ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che
, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto , consentano una
strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo
rispetto al privato. “
[47]
Più in particolare , l’ “ abuso di un potere
“ è l’esercizio di quest’ultimo secondo criteri volutamente diversi da
quelli che gli sono imposti dalla sua natura. Pertanto , come specificato
dall’ ANTOLISEI , “ si ha abuso di poteri tutte le volte che questi sono
esercitati fuori dei casi stabiliti dalle leggi , dai regolamenti e dalle
istruzioni di servizio o senza le forme prescritte. “
[48] E’ in
ogni caso necessario - sottolineano SEGRETO e DE LUCA - che il potere
rientri nell’ambito della cd. “ competenza di fatto “ del pubblico
ufficiale , perché in caso contrario non sarebbe idoneo a qualificare la
costrizione o la induzione.
[49]
Per il PAGLIARO i contrassegni obiettivi
che devono sussistere affinchè vi sia abuso di poteri , sono : A ) che
essi siano esercitati quando non dovrebbero ; B ) che non siano esercitati
quando dovrebbero ; C ) che siano esercitati in modo diverso da come
dovrebbero ; D ) che l’agente minacci una situazione di cui alle lett. A ,
B , C.
“ Tali contrassegni obiettivi devono essere
accompagnati , perché vi sia abuso dei poteri , da un orientamento
subiettivo del pubblico ufficiale verso la deviazione dell’esercizio del
potere dalla causa tipica. Nel caso indicato sub D ) , non occorre ,
peraltro , che il pubblico ufficiale abbia effettivamente intenzione di
deviare il potere dalla sua causa tipica : basta che egli manifesti in
qualsiasi modo un tale proposito ( anche se la manifestazione sia fatta al
solo scopo di costringere o indurre il privato ). “
[50]
Secondo l’ Autore i contrassegni obiettivi
suindicati servirebbero a differenziare l’abuso di potere da quei casi in
cui il soggetto attivo , invece , strumentalizzi un’attività lecita o
doverosa per ottenere l’indebito. Pertanto “ se il pubblico ufficiale
minaccia un arresto , che peraltro è obbligatorio , prospettando al tempo
stesso la possibilità di non effettuarlo contro remunerazione , il male
minacciato ( l’arresto ) non corrisponde a un esercizio abusivo della
pubblica funzione , ma piuttosto al suo normale svolgimento. Anziché in
tema di concussione , saremo in tema di corruzione propria ( o di
istigazione alla corruzione propria , secondo che il privato accetti o no
). “ [51]
Di diversa opinione l’ ANTOLISEI , secondo
il quale vi sarebbe abuso “ anche quando il funzionario fa uso di un
potere che gli spetta e con le forme dovute , ma lo adopera per conseguire
un fine illecito. Caso tipico e , purtroppo , non infrequente , è quello
del pubblico ufficiale che , avendo accertato a carico di un individuo una
violazione di legge , gli estorce una somma con la minaccia di denuncia o
di arresto. “
[52]
Va , infine , ricordato che le condotte cd.
di “ abuso oggettivo “ sono realizzabili sia mediante azioni sia mediante
omissioni. L’abuso di potere è infatti una violazione di dovere
particolarmente qualificata ; e una violazione di dovere può specificarsi
tanto nella forma di abuso commissivo , quanto nella forma di abuso
omissivo del potere.
[53] Le
condotte attive , specificava il CONTENTO , “ potranno essere realizzate
in violazione dei doveri o dei poteri-doveri , fermi sempre i limiti
costituiti dalla sfera di competenza ( assoluta ) fissata all’agente
dall’ordinamento ; le condotte omissive , data la loro particolare natura
e posti i requisiti generali di loro rilevanza fissati dall’art. 40 c.p. ,
postulano , in ogni caso , la competenza del pubblico ufficiale , senza
possibilità di distinguere tra incompetenza assoputa e incompetenza
relativa. “ [54]
Per quanto riguarda l’ ” abuso della qualità
“ , v’è da dire che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio è la condizione propria di chi esplica una funzione
pubblica o un pubblico servizio.
Ha affermato il PAGLIARO che “ la
condizione di soggetto , che eserciti una pubblica funzione o presti un
pubblico servizio , può essere fatta valere nei rapporti sociali ; e può
esserlo lecitamente , come nel caso di chi la faccia valere al fine di
assicurare un migliore esercizio della funzione stessa o magari per
ottenere un maggior prestigio personale. Può essere fatta valere in modo
illecito , a fini di prevaricazione.
Si può parlare , nel primo caso , di “ uso
“ della qualità ; nel secondo , di “ abuso “. Per distinguere l’uso della
qualità dal suo abuso , di regola , non v’è che un modo ; considerare lo
scopo , per il quale è fatta valere la condizione di soggetto che esercita
una pubblica funzione o presta un pubblico servizio. “
[55]
Infatti , come ha rilevato l’ ANTOLISEI , “
l’abuso della qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non
rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale , ma
egli fa valere ( si potrebbe anche dire : fa pesare ) la sua qualità di
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per conseguire il
suo scopo illecito. “
[56]
Tuttavia hanno obiettato FIANDACA e MUSCO
che la formula “ abuso della qualità “ , presa alla lettera , è impropria
, in quanto la qualità di pubblico ufficiale può essere usata solo
dichiarando di possederla. “ Se l’uso consiste nel qualificarsi pubblico
ufficiale , l’abuso deve possedere un quid pluris rispetto alla
semplice dichiarazione di essere pubblico ufficiale. Ora , il qualificarsi
tale può risolversi in un abuso solo se appare privo di qualsiasi
giustificazione e soprattutto lascia trasparire un successivo uso dei
poteri inerenti alla pubblica funzione , in modo induttivo o costrittivo
nei confronti del privato. “
[57] Per
SEGRETO e DE LUCA “ l’abuso della qualità non può essere valutato
autonomamente , ma in uno alla condotta di costrizione o induzione del
pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio : in altri
termini , se ed in quanto la costrizione o l’induzione siano state
agevolate dalla qualità del soggetto attivo potrà ricorrere l’abuso. “
[58]
Per tali Autori , poi , la chiara
distinzione letterale operata dalla norma tra abuso della qualità e abuso
di poteri , manifesterebbe come , per lo meno per il legislatore , i due
concetti siano differenti. “ In entrambi i casi vi è una violazione dei
doveri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio ,
ma si tratta di due specie diverse dello stesso genere. “
[59] In
conseguenza di ciò , proseguono gli Autori , per non confondere i due
aspetti , si dovrà concludere che l’abuso della qualità sussista in ogni
caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
faccia un uso indebito della sua condizione personale , indipendentemente
e a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti.
[60]
Secondo il PAGLIARO è poi possibile che
l’abuso della qualità sia commesso mediante omissione. “ Può avvenire ,
ad esempio , che il privato , essendo venuto a conoscenza della qualità di
pubblico ufficiale nel soggetto attivo , si senta costretto a dare o
promettere indebitamente alcunchè. Qui , se il pubblico ufficiale (
ovviamente , quando sia a conoscenza della situazione psicologica del
privato ) non rifiuta l’indebito , si ha una concussione nella quale
l’abuso di qualità assume forma omissiva : il che è possibile secondo il
tenore letterale della legge , posto che il concetto di abuso comprende
anche i comportamenti omissivi. Peraltro , non può aversi concussione per
induzione mediante omissione , poiché in tal caso subentra la figura del
peculato mediante profitto dell’errore altrui ( art. 316 c.p. ). “
[61]
Naturalmente , l’abuso di qualità deve
possedere l’idoneità a costringere o indurre altri a fare od omettere
qualcosa. Così - ha osservato il PAGLIARO - “ non si potrebbe abusare
della qualità di insegnante , per fare sorgere la preoccupazione di un
sequestro , né della qualità di notaio per fare sorgere la preoccupazione
di un arresto. Attraverso questo requisito della idoneità penetra nel
concetto di abuso di qualità il contrassegno della “ competenza di fatto
“. “ [62]
- Il metus publicae potestatis.
Il “ metus publicae potestatis “ consiste
nel timore del pubblico potere che porta la vittima ad uno stato di
soggezione e che , in definitiva , starebbe alla base della dazione o
della promessa indebita.
Da ciò , sottolineano SEGRETO e DE LUCA ,
deriverebbe “ come logica conseguenza , che la vittima , sia nella
concussione violenta che in quella fraudolenta , dovrebbe essere
consapevole di dare o promettere l’indebito , effettuando la prestazione
solo per il timore conseguente alla condotta del soggetto attivo. “
[63]
In realtà , le opinioni in proposito sono
discordanti. Alcuni Autori ( quali il PANNAIN , il MARINI , il PALOMBI
, il MAGGIORE ), ritenevano che il metus publicae potestatis , oltre ad
essere elemento essenziale della concussione , sarebbe richiesto in
entrambe le forme della costrizione e dell’induzione con esclusione del
reato quando la persona offesa non fosse consapevole della ingiustizia
della prestazione richiestale.
[64]
Il MANZINI sosteneva , invece , che il metus
publicae potestatis sarebbe ravvisabile solo nel caso di concussione per
costrizione quando la determinazione del soggetto passivo sia stata
influenzata dal timore , e non semplicemente sviata dall’inganno altrui.
[65]
Più di recente il PAGLIARO ha invece
contestato la necessità di tale elemento rilevando che di metus publicae
potestatis si potrebbe parlare solo come abuso della qualità o dei poteri
visto da parte della vittima e solo in tal senso si potrebbe affermare ,
ma senza aggiungere nulla alla struttura del reato , che esso ricorre in
entrambe le forme della concussione. “ Spesso si afferma che nella
concussione per costrizione il privato deve cedere alla richiesta del
pubblico ufficiale , perché spinto dal metus publicae potestatis. A nostro
parere , ciò è inesatto , perché quel che avviene all’interno della psiche
del privato non può avere effetto sulla responsabilità del pubblico
ufficiale. “ [66]
Pertanto “ ciò che la norma richiede e che
- affermano SEGRETO e DE LUCA - basta per l’integrazione del reato , è
che ci sia stata costrizione o induzione , mediante l’abuso della qualità
o dei poteri , con la successiva dazione o promessa indebita. Le
motivazioni della vittima possono essere le più varie , ma come accade per
ogni fatto simile , non hanno rilevanza. “
[67] Ha
rilevato l’ ANTOLISEI come con ciò non si voglia negare che il “ metus
publicae potestatis “ ricorra nella maggior parte dei casi di concussione
, ma solo affermare che non si tratta di un elemento essenziale , come è
dimostrato dal fatto che il reato sussiste anche se il privato si
determina alla prestazione indebita non per timore del pubblico ufficiale
( o dell’incaricato di un pubblico servizio ) , ma esclusivamente per
evitare maggiori danni o per non avere noie. “
[68]
Peraltro rilevano SEGRETO e DE LUCA come
il metus publicae potestatis si sia “ imposto nella tradizione scientifica
come elemento essenziale del delitto in parola , senza avere né una reale
giustificazione , né una precisa collocazione nell’ambito della
fattispecie. In realtà ciò che è parte integrante del delitto di
concussione è la generica sottoposizione psicologica del concusso rispetto
al soggetto attivo , non l’effetto che da essa si produce e che può essere
il più vario ( timore di pubblici poteri , fiducia nella scienza del
pubblico ufficiale o altro ). Questo stato di soggezione deriva dal fatto
stesso che il cittadino viene a contatto con chi ha poteri che possono
avere una concreta incidenza sugli interessi del privato , e determina una
spinta psicologica funzionale all’accettazione del programma prospettato
dall’agente , la quale tuttavia non ha una tipica correlazione con gli
elementi del reato : questa , agendo sugli impulsi emozionali e inibitori
che scaturiscono nel singolo allorchè entra in contatto con un esponente
del pubblico potere , rappresenta semplicemente una condizione necessaria
e sufficiente al perpetrarsi del reato. “
[69]
Tuttavia , in una recente sentenza del 1993
, si è affermato che “ in tema di concussione , il “ metus publicae
potestatis “ , da ritenere sempre presente ai fini della configurabilità
di tale reato , si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto
passivo soggiaccia alla costrizione oppure all’induzione. Nel primo caso ,
il “ metus “ consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico
ufficiale , nel secondo si risolve nella soggezione alla posizione di
preminenza del pubblico ufficiale medesimo , il quale , abusando della
propria qualità o funzione , faccia leva su di essa , per suggestionare ,
persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare
un male peggiore. In tale ipotesi , la volontà del privato è repressa
dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale il quale , sia pure
senza avanzare aperte ed esplicite pretese , operi di fatto in modo da
ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare
alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un
pregiudizio eventualmente maggiore ( induzione per persuasione ). “
[70]
- La dazione e la promessa.
La condotta di costrizione o di induzione
deve avere per effetto che la vittima dia o prometta , al pubblico
ufficiale o ad un terzo , denaro o altra utilità.
Affermava il CONTENTO come , in senso
proprio , l’azione della vittima non sia “ causata “ dalla condotta del
pubblico ufficiale. Infatti il rapporto di causalità non si presta ad
illustrare le interazioni tra le condotte umane coscienti e volontarie di
soggetti capaci di intendere e di volere.
[71] “
L’azione della vittima - ha sottolineato il PAGLIARO - è “ motivata “
dalla condotta del pubblico ufficiale , nel senso che essa affonda le sue
radici motivazionali nella stessa situazione creata dal pubblico ufficiale
attraverso la prospettazione di un male alternativo , il cui avverarsi
dipende dalla volontà dello stesso pubblico ufficiale ( costrizione ) , o
attraverso un’attività ingannatoria ( induzione ). Grazie a questo
influsso sulla motivazione della vittima , la condotta del pubblico
ufficiale deve essere , dal punto di vista logico , una condicio sine qua
non rispetto al dare o al promettere. In conclusione , sebbene non si
abbia un rapporto di causalità , si deve escludere il delitto di
concussione tutte le volte che la condotta del pubblico ufficiale non
possa essere considerata una condicio sine qua non rispetto alla dazione
o alla promessa. Così , se in qualche caso particolare il privato fosse
già fermamente deciso a dare o a promettere prima di subire la condotta di
costrizione o induzione , non bisognerebbe ravvisare nel fatto una
concussione consumata , ma soltanto una concussione tentata ( alla quale
si accompagnerebbe l’autonomo delitto di corruzione attiva del privato ,
qualora questi agisse al fine di retribuire il pubblico ufficiale per
l’atto di ufficio ).
[72]
La condotta della vittima può consistere nel
“ dare “ o nel “ promettere “ denaro o altra utilità. La dazione
o la promessa devono essere volontarie , ma non spontanee. “ Ove siano
spontanee - rilevano SEGRETO e DE LUCA - , cioè assunte non in
dipendenza della condotta del soggetto attivo , bisognerà escludere la
sussistenza del reato , mentre se non siano nemmeno volontarie ( ad
esempio per effetto di coercizione assoluta ) ricorreranno , nei congrui
casi , altre fattispecie di reato ( rapina , estorsione ecc. ). “
[73]
“ La dazione - come affermato da FIANDACA e
MUSCO - implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un
soggetto a quella di un altro soggetto , e può assumere in concreto le
forme più diverse ( consegna materiale ecc.. ). “
[74]
Tuttavia , rilevava l’ ANTOLISEI come nel
concetto di “ dazione “ rientri anche la ritenzione di una cosa
, mutando il titolo del suo possesso per effetto della espletata
costrizione o induzione. Risponderà pertanto di concussione il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua
qualità o dei suoi poteri si faccia regalare da un privato un oggetto che
gli era stato consegnato in visione , in prova , in deposito.
[75]
Può darsi pure - come affermava il PAGLIARO
- che l’azione del “ dare “ abbia per oggetto un bene immateriale o , più
genericamente , una utilità ; e allora non vi può essere una vera e
propria consegna , che suppone un oggetto materiale. “
[76]
La promessa , come evidenziava il PEDRAZZI ,
è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione :
può essere fatta in qualsiasi modo e non richiede la forma scritta.
[77]
Tuttavia , secondo l’ ANTOLISEI risulterebbe
evidente come la causa illecita da cui deriva , impedisca alla promessa di
poter essere considerata idonea a produrre effetti civili , sicchè ogni
indagine giuridica sui suoi requisiti formali sarebbe assurda ,
trattandosi di un negozio illecito e dunque radicalmente nullo.
[78] Sarebbe
dunque da respingere la tesi del PEDRAZZI secondo cui la promessa
dovrebbe essere credibile e dunque avere una “ validità apparente “ , tale
da poterle attribuire una certa probabilità di successo se prodotta in
giudizio. [79]
In una sentenza del 1989 si è affermato che
“ al fine della identificazione del momento consumativo della concussione
perpetrata mediante induzione alla promessa indebita , deve farsi
riferimento non alla normativa civilistica della “ promessa di pagamento
“ , come tale valida solo nell’ambito della promessa lecita ( in quanto
finalizzata alla tutela del destinatario in buona fede ) , ma
esclusivamente alle norme penalistiche riguardanti la consumazione ed il
tentativo del reato. “
[80]
Nell’opinione del PAGLIARO le motivazioni
interne al privato , dalle quali egli è indotto a dare o a promettere ,
non influiscono sul configurarsi del delitto di concussione , a meno che
non tolgano alla condotta di costrizione o di induzione la sua funzione
motivazionale. “ In altri termini , vi è concussione consumata tutte le
volte che : 1) il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in
modo non equivoco a costringere o indurre taluno a dare o promettere
l’indebito ; 2) il destinatario della costrizione o dell’induzione abbia
effettivamente dato o promesso ; 3) questi , però , non avrebbe dato o
promesso , se il pubblico ufficiale non avesse compiuto gli atti di cui
sopra.
In applicazione di questi criteri , vi è
concussione consumata anche nel caso che il privato si sia piegato a dare
o a promettere solo allo scopo di far cogliere “ con le mani nel sacco “
il pubblico ufficiale infedele. Infatti non si configura un reato
impossibile ex art. 49 c.p. , perché , per giudicare della inidoneità
dell’azione , ci si deve porre idealmente ex ante ( e non ex post )
rispetto all’azione stessa. “
[81] Infatti
, come prosegue l’ Autore , anche se fatta con il segreto intento di non
adempierla , una promessa è pur sempre una promessa e conserva una sua
forza vincolante , quanto meno per la possibilità di rappresaglie nel caso
che non sia mantenuta o per il disagio morale ( accompagnato talvolta da
una disapprovazione sociale ) in cui si trova chi non l’adempie.
D’altra parte la condotta del pubblico
ufficiale conserva pur sempre la sua funzione di condicio sine qua non
rispetto alla motivazione della vittima e dunque , “ se il pubblico
ufficiale ha posto atti idonei diretti in modo non equivoco a forzare la
volontà della vittima o a trarla in inganno , non vi è ragione alcuna per
escludere la concussione consumata. “
[82]
Dissentono su questo punto FIANDACA e MUSCO
secondo i quali “ dal punto di vista psicologico il soggetto concusso deve
aver voluto promettere , pur coatto. Questo requisito manca nelle ipotesi
di cd. “ riserva mentale “ , ove cioè il soggetto solo in apparenza
promette , ma in realtà persegue altri scopi. “
[83]
Come ha sottolineato la Suprema Corte , “ è
intuitivo che la malizia , con la quale il soggetto passivo si impegna a
dare , neutralizza alla radice ogni ripercussione soggettiva di
intimidazione e di minaccia di danno e di pericolo proveniente dalla
azione coattiva del pubblico ufficiale. “
[84]
Il problema , dunque , come evidenziato da
SEGRETO - DE LUCA , sarà quello di stabilire se in tal caso vi sia
consumazione del reato o tentativo.
[85]
Nel caso in cui , invece , difettino la
costrizione o la induzione , si avrà solo una condotta appropriativa che ,
come sostenuto dagli Autori citati , “ eliminato il delitto di
malversazione a danno di privati ( art. 315 c.p. ) e il riferimento alle
cose appartenenti allo Stato in quello di peculato , integrerà gli estremi
di questo reato secondo la formulazione introdotta dall’art. 1
della legge 86 / 90. “
[86] Il
PAGLIARO faceva l’esempio del caso in cui “ il privato dia o prometta , al
solo scopo di danneggiare il pubblico ufficiale , a fronte di una condotta
di quest’ultimo , nella quale non si può ravvisare né una costrizione , né
una induzione ( per es., di fronte ad una richiesta di denaro effettuata
da un pubblico ufficiale manifestamente privo dell’effettivo potere di
danneggiare il privato e della possibilità di ingannarlo ). Qui , in
effetti , il delitto di concussione non si configura: ma la ragione non
sta nella riserva mentale del privato , bensì nella mancanza di atti
idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre. In ultima
analisi , manca la condotta di costrizione o di induzione. “
[87]
E’ rimasta poi immutata , come affermato da
SEGRETO e DE LUCA , la ipotizzabilità del peculato mediante profitto
dell’errore altrui ( art. 316 c.p. ) , ove la ritenzione del bene avvenga
mediante lo sfruttamento dell’errore altrui.
[88]
“ La dazione deve essere volontaria -
affermava il RICCIO - anche se non spontanea , perché è conseguenza della
costrizione o dell’induzione. Invero , se il pubblico ufficiale ,
nell’esercizio delle sue funzioni , giovandosi dell’errore altrui , riceve
o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità ,
commette non concussione , ma peculato mediante profitto dell’errore
altrui. “ [89]
La dazione o la promessa devono avere come
destinatario lo stesso soggetto attivo o un terzo.
Data la genericità del termine “ terzo “ ,
si è ritenuto ( CHIAROTTI , CONTENTO ) che tale possa
essere chiunque : non solo persone fisiche , ma anche persone giuridiche e
nell’ambito di queste non solo quelle private , ma anche quelle pubbliche
, Stato compreso , e senza esclusione dello stesso ente pubblico cui
appartiene il soggetto attivo.
[90]
Nonostante il suo fondamento nella lettera
della legge , la dottrina prevalente era contraria a tale impostazione.
Secondo il MANZINI , dato il rapporto di rappresentanza organica che lega
il pubblico ufficiale all’ente , quest’ultimo non può essere terzo.
Inoltre la gravità della pena prevista per la concussione è tale , da
essere spiegabile solo quando sia leso anche il “ buon andamento “ della
pubblica amministrazione ; il che non avviene quando il privato sia
costretto o indotto a fare qualcosa in favore della pubblica
amministrazione. Infatti il fine istituzionalmente assegnato alla P.A. -
proseguiva l’Autore - viene in tal caso perseguito , anche se in maniera
scorretta. In questa ipotesi saranno adempiuti i presupposti di altro
reato ( estorsione aggravata , truffa aggravata , abuso di ufficio ecc...
) ma non i presupposti della concussione.
[91]
Sul punto ha affermato la Cassazione che il
delitto di concussione non è configurabile tutte le volte che le somme
vanno a profitto dell’ente di cui il pubblico ufficiale fa parte , perché
elemento costitutivo del reato è la consegna o la promessa di denaro allo
stesso pubblico ufficiale o ad un terzo , e “ terzo “ non può essere
considerato lo stesso ente per il quale la persona o le persone fisiche ,
suoi organi , agiscono ed operano e neppure enti o istituzioni che da
quello possono , per previsione di legge , essere beneficati.
[92]
Concorda il PAGLIARO
[93] , mentre
dissentono FIANDACA e MUSCO , per i quali “ non c’è dubbio che il buon
andamento della pubblica amministrazione è leso anche quando questa riceve
un vantaggio che è frutto di un’attività coattiva. Lo stesso discorso vale
quando l’ente pubblico non è quello cui appartiene il pubblico ufficiale.
“ [94]
- L’indebito.
Ai sensi dell’art. 317 è necessario che la
vittima sia costretta a dare o a promettere “ indebitamente ”.
La dottrina tradizionale ( sostenuta tra gli
altri dal MANZINI ,dall’ANTOLISEI , dal CONTENTO ) affermava che la
prestazione sarebbe indebita quando in tutto o in parte non sia dovuta
rispetto alla pubblica amministrazione o al pubblico ufficiale (o
all’incaricato di un pubblico servizio) in rapporto alla funzione o al
pubblico servizio espletato.
[95]
“ Non vi è dubbio - hanno ribadito di
recente SEGRETO e DE LUCA - che quando la prestazione non sia dovuta alla
pubblica amministrazione la si possa certamente definire indebita , ed
ugualmente accadrà per il caso di prestazione non dovuta in alcun modo al
soggetto attivo (esempio classico della dazione di denaro , cd. tangente ,
come frutto della condotta) “.
[96]
Nel caso in cui la prestazione sia dovuta
alla pubblica amministrazione e però sia ottenuta solo per effetto della
condotta prevaricatrice del soggetto attivo , la dottrina citata concorda
nel senso di escludere che in tal caso la prestazione possa considerarsi
indebita.
Si configurerebbe invece la presenza
dell’indebito e , di conseguenza della concussione , nel caso in cui il
denaro o l‘ altra utilità fossero dovuti al pubblico ufficiale ( o al
terzo ) come privato , in relazione al configurarsi di un uso “ distorto ”
dei poteri e/o della qualità giuspubblicistici attribuiti all’ agente.
Tale opinione però - secondo il MARINI - “
incorre nell’ errore di mutuare la qualifica di indebito , propria
dell’evento , in modo non autonomo e , cioè , facendo perno sull ‘
illiceità della condotta.” In realtà “ la natura di indebito o no dell ‘
oggetto della promessa o della dazione deve essere ricavata aliunde e ,
cioè , in base a disposizioni diverse da quella dettata con l’ art. 317
c.p. “ [97]
Secondo il PAGLIARO poi , tale opinione si
porrebbe in contrasto con la complessa oggettività giuridica della
concussione. “ Dare o promettere “ indebitamente “ significa , secondo la
sua lettera , dare o promettere qualche cosa , che non era dovuta. E non
si vede come tale dizione possa essere estesa fino a comprendere ciò che ,
pur essendo dovuto soltanto a titolo privato , era tuttavia dovuto. Tanto
più che nell’art. 317 l’avverbio “ indebitamente “ non è solo riferito al
far dare o promettere a sé o a un terzo , ma è anche , da un punto di
vista topografico , collocato immediatamente prima dell’accenno a questi
soggetti come privati. Dal contesto della frase appare chiaro , dunque ,
che , se l’utilità è dovuta al pubblico ufficiale come privato o al terzo
, non si può configurare la concussione.
Per di più , se il denaro o l’altra utilità
fosse dovuto , secondo un titolo privato , al pubblico ufficiale o al
terzo , mancherebbe l’offesa alla sfera giuridica della vittima , che è un
elemento autonomo rispetto alla coartazione della libertà di quest’ultima
e che è necessario prendere in considerazione , se si vuole dare ragione
della “ pesantezza “ della pena prevista per la concussione. In sostanza
, se il denaro o l’altra utilità sono dovuti secondo un rapporto di
diritto privato , il pubblico ufficiale , che abusa dei suoi poteri per
ottenerli , risponderà , secondo i casi , di abuso di ufficio , di
violenza privata aggravata ex art. 61 n° 9 , ecc. ; mai di concussione.
“ [98]
Di opinione discorde era il RICCIO ,
sostenendo che l’indebitamente andasse riferito al “ titolo “ della
riscossione , come “ fatto “ che produce il “ diritto “ di
riscossione. Sicchè nel caso del pubblico ufficiale o dell’incaricato del
pubblico servizio che abusasse della sua qualità o dei suoi poteri per
riscuotere un proprio credito , la ricezione doveva ritenersi indebita
perché il titolo della riscossione non sarebbe ricollegabile né alla P.A.
, né al soggetto in quanto investito della funzione o del servizio.
[99]
Ha poi evidenziato l’ ANTOLISEI come
nell’ipotesi in cui l’atto di prevaricazione sia finalizzato alla
soddisfazione di un credito privato del soggetto attivo , si osserva che
l’agente comunque ottiene dal fatto se non un lucro , certamente una
utilità , mentre aveva l’obbligo di avvalersi dei mezzi ordinari di tutela
apprestati dall’ordinamento.
[100]
Per il caso , invece , in cui la prestazione
non fosse dovuta al soggetto attivo come privato , rilevano SEGRETO - DE
LUCA come il reato sussista , anche se a fronte della prestazione ( es.
effettuazione di lavori ) il soggetto attivo abbia corrisposto un
compenso. “ L’essere ricorso all’abuso per avere la prestazione significa
che essa aveva per il soggetto attivo un valore maggiore rispetto alla
somma sborsata a compenso , altrimenti egli avrebbe chiesto ciò che gli
conveniva ad una persona qualsiasi a ciò idonea , senza ricorrere
all’abuso. “
[101]
La giurisprudenza ha affermato di recente
che l’avverbio “ indebitamente “ di cui all’art. 317 , vada a
qualificare , piuttosto che il contenuto della pretesa del concussore -
che potrebbe anche non essere obiettivamente lecito - le speciali modalità
di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima.
[102]
Tale impostazione , secondo SEGRETO - DE
LUCA , non è da condividere , in quanto finisce con il fare dell’indebito
un aspetto dell’abuso , mentre si tratta di fenomeni diversi e
cronologicamente distinti : “ prima viene l’abuso , in uno alla
costrizione e all’induzione , poi la dazione o la promessa che debbono
essere indebite di per sé , non diventarlo per effetto dell’abuso......
Abuso e indebito quindi non sono fenomeni equivalenti : il primo è un
elemento della condotta del soggetto attivo , il secondo una condizione
dell’evento ( dazione o promessa ). Una loro identificazione presuppone
, contro ogni logica , l’identificazione della causa ( condotta abusiva )
con l’effetto ( dazione indebita ). “
[103]
- Il denaro o altra utilità.
Il danaro o l’altra utilità costituiscono
l’oggetto della dazione o della promessa.
Per denaro si devono intendere sia la moneta
vera e propria , italiana o straniera , avente corso legale , sia le carte
di pubblico credito di cui all’art. 458 c.p. ( biglietti di Stato , di
banca ecc. ).
Peraltro , sosteneva il PANNAIN che , ove
la dazione - ricezione abbia per oggetto moneta falsa , non si potrebbe
dire che sia stato dato “ denaro “ o “ altra utilità “.
[104]
Ha di recente rilevato il PAGLIARO come
sia necessario fare una distinzione : “ Se il pubblico ufficiale accetta
consapevolmente moneta falsa , è evidente che questa viene in
considerazione come “ altra utilità “. Se il p.u. è inconsapevole della
falsità , egli di regola ha già accettato una promessa di denaro .....
Bisogna fare eccezione solo per il caso che il p.u. , prima riceva
materialmente la moneta falsa , e poi l’accetti senza rendersi conto della
falsità. Qui effettivamente manca un oggetto definibile come “ denaro “
o “ altra utilità “. Questioni analoghe potrebbero farsi per le
monete completamente fuori corso e prive di valore anche
numismatico. “
[105]
Al “ denaro “ è parificata “ l’altra
utilità “.
“ Il termine utilità , dal punto di vista
letterale - come affermato da SEGRETO e DE LUCA - indica solo una
qualità , cioè quella dell’essere utile , di servire ad uno scopo , di
trarre vantaggio da qualcosa. E’ utile tutto ciò che soddisfa un bisogno ,
ma questa qualità è propria non solo delle cose , ma anche dei
comportamenti umani ( attività utili ). “
[106]
Utilità , dunque - come ha specificato il PAGLIARO - “ è ogni
attitudine ( di una cosa , di un fare , di un non fare ) a soddisfare un
bisogno umano. Essa dipende dalla relazione che di volta in volta si
instaura tra l’uomo e il mondo esterno , di modo che , ad esempio , lo
stesso oggetto può essere utile in determinate circostanze ed essere
inutile in altre. Esiste anche una utilità mediata : nel senso che un bene
o servizio può giovare ad ottenere un altro bene o servizio , che a sua
volta è capace di soddisfare un bisogno umano. “
[107]
Non c’è , però , concordia nell’assegnare al
concetto di utilità un significato così ampio.
Alcuni Autori ( tra i quali il MANZINI , il
LEVI , il CONTENTO ) ritenevano di poter ridurre la portata del concetto
di utilità ai soli beni che rappresentassero un interesse giuridicamente
valutabile o ai vantaggi per il patrimonio o per la personalità.
[108] Altri
Autori ( tra i quali il BETTIOL ) hanno riferito il concetto di utilità
ai soli vantaggi patrimoniali.
[109] Altri
, infine , ( tra cui il PANNAIN e il SALTELLI ) hanno preso in
considerazione solo le utilità che ineriscono le cose e non quelle
derivanti dai comportamenti umani.
[110]
I sostenitori delle tesi restrittive
affermavano , a sostegno delle loro opinioni , che sarebbe esagerato
ammettere la concussione nel caso in cui il vantaggio fosse solo morale o
la ricompensa consistesse in un sorriso o in una parola affettuosa. La
retribuzione dovrebbe , dunque , consistere solo di denaro o di altra
utilità patrimoniale , dato che la legge stessa , menzionando per primo il
denaro e poi parlando di altra utilità , farebbe concludere in tal senso.
Tuttavia , come obiettato dal PAGLIARO ,
nel caso di un sorriso , una parola di lode o affettuosa , subentrerebbe
il principio che non v’è reato senza offesa al bene protetto e l’offesa
minima equivale alla mancanza di offesa ( “ minima non curat praetor “
). “ Come non v’è peculato nell’appropriazione di un foglio di
carta , così non v’è concussione in questi casi di utilità estremamente
esigua. “ Inoltre , il fatto “ che legge parli di altra utilità , accanto
al denaro , significa soltanto che anche il denaro è una utilità ; ma non
si vede come se ne possa dedurre il requisito , logicamente indipendente ,
che quest’altra utilità abbia carattere patrimoniale. “
[111]
Peraltro , come rilevato dall’ ANTOLISEI ,
l’infondatezza della interpretazione restrittiva risulterebbe anche “ dal
confronto fra la dizione della norma in esame e la formula usata dal
legislatore in tema di peculato , nella quale ...... non di denaro o altra
utilità si parla , ma di denaro o altra cosa mobile. “
[112]
Sarebbe dunque da accogliere , secondo vari
Autori ( ANTOLISEI , PAGLIARO , MAGGIORE , RANIERI ) , la
tesi dell’interpretazione ampia della nozione di utilità.
[113] Ciò
non solo - come affermato dal PAGLIARO - per il noto principio
ermeneutico “ ubi lex non distinguit , nec nos distinguere debemus “ ,
ma anche per la necessità di non consentire che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio ottengano prestazioni non
patrimoniali , ma pur sempre utili. “ Si osserva che le esigenze di tutela
sono meglio soddisfatte con questa interpretazione , la quale giova a
difendere l’attività funzionale dello Stato anche dalle deviazioni che
possono essere cagionate da indebite offerte di prestazioni sessuali ,
onorificenze , ecc. “
[114]
Così , a titolo esemplificativo, il MANZINI
e il PANNAIN indicavano : i doni di cose , i mutui , gli sconti , le
fideiussioni , le dilazioni al pagamento o all’esecuzione coattiva , il
recupero di un credito , la remissione di un debito , i biglietti di
lotteria , l’uso gratuito o semi-gratuito di un’abitazione ( o di un bene
mobile registrato ) , il vitto gratuito o semi-gratuito , le assicurazioni
sulla vita pagate da altri o ad un premio di favore , le pensioni , gli
impieghi , le missioni , le promozioni , le licenze , i trasferimenti
graditi , le occupazioni collaterali retribuite , le prestazioni d’opera
, le obbligazioni condizionali , i titoli , i gradi , le onorificenze , un
buon matrimonio , le prestazioni sessuali.
[115]
Pertanto , come puntualizzato da SEGRETO e
DE LUCA , “ nel delitto di concussione l’espressione “ altra utilità
“ è di una tale ampiezza da comprendere qualsiasi bene che costituisca
per la persona ( “ terzo “ ) o per il pubblico ufficiale un vantaggio
economico o personale , qualsiasi cosa che rappresenti un interesse
giuridicamente valutabile : danaro , cosa mobile e persino un qualsiasi
comportamento del soggetto passivo dal quale il terzo o il pubblico
ufficiale ricavi un vantaggio. Sussiste dunque il reato di concussione non
solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso l’esplicita
minaccia di danno o sia deviata attraverso l’inganno posto in essere dal
pubblico ufficiale , ma anche quando il privato sia indotto a tenere un
certo comportamento , che liberamente non avrebbe assunto , per il timore
di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale.
“ [116]
Per quanto riguarda le prestazioni sessuali
, però , alcuni Autori ( MANZINI , LEVI , CONTENTO ) ritenevano che esse
fossero da escludere dal concetto di utilità. A sostegno di tale opinione
adducevano il confronto con gli artt. 520 e 521 c.p. , nei quali sono
incriminati gli atti di libidine e la congiunzione carnale commessi con
abuso della qualità di pubblico ufficiale.
[117]
Più di recente ha affermato il PAGLIARO che
“ il raffronto con questi articoli può portare soltanto alla conclusione
che gli artt. 520 e 521 sono norme speciali rispetto all’art. 317 ,
limitatamente al caso che il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale
rivestito , per ragione del suo ufficio , di autorità sopra la vittima ,
che sia persona arrestata o detenuta o affidata in esecuzione di un
provvedimento dell’autorità competente. Ma in tutti gli altri casi ,
rimane applicabile l’art. 317 e , pertanto , le prestazioni sessuali
rientrano nel concetto di “ utilità “ ai sensi di questo disposto
normativo. “
[118]
In una recente sentenza delle Sezioni Unite
si è affermato che il concetto di “ altra utilità “ non necessariamente
deve porsi in termini di equivalenza con quello di “ denaro “ , in modo da
definire una generale valenza patrimoniale del vantaggio indebito , ma
deve assumere una portata “ ampia “ : “ In tema di concussione , il
termine “ utilità “ indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la
persona - materiale o morale , patrimoniale o non patrimoniale -
oggettivamente apprezzabile , consistente tanto in un dare quanto in un
facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune.
Ne deriva che i favori sessuali rientrano in pieno nella categoria
individuata , in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario ,
che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. “
[119]
D) L’ ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il delitto di concussione può essere
commesso soltanto con dolo.
Si tratta , come evidenziato da FIANDACA e
MUSCO , di un dolo generico che “ richiede , secondo le regole generali ,
la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del
fatto di reato : l’agente deve essere consapevole sia della abusività
della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione. “
[120]
Dunque il soggetto deve sapere di essere un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio , ovvero , come affermato dal PAGLIARO
, “ di svolgere quella che , da un punto di vista obiettivo , è una
pubblica funzione oppure è un pubblico servizio. “
[121] Deve
poi sapere di “ abusare “. Deve infine essere consapevole che la dazione
o la promessa è indebita.
“ Di conseguenza - come rilevato dall’Autore
- l’errore sulle norme extrapenali , dalle quali deriva , per una certa
attività , la qualifica di pubblica funzione , o che stabiliscono qual’è
l’uso corretto della qualità o dei poteri , è un errore che esclude il
reato ai sensi dell’art. 47 ultimo comma c.p.. “
[122] Già
secondo il RICCIO “ giacchè il reato proprio è tale , in quanto la
qualità si riverbera sul fatto , incidendo sulle modalità dell’azione ,
attraverso l’abuso dell’ufficio o della qualità , occorre dedurre che la
conoscenza della propria posizione ( non della propria qualità ) sia
indispensabile nel senso che l’errore o l’ignoranza sul fatto , da cui
deriva la qualità di pubblico ufficiale , in quanto incide sulla
volontarietà e coscienza dell’abuso della qualità stessa o dell’ufficio ,
scusa. “ [123]
E’ altresì rilevante , sempre ai sensi dell’art. 47 c.p. , l’errore
sull’indebito. Specificava l’ Autore che “ la illegittimità della dazione
o della promessa , sebbene elemento giuridico esistente prima del fatto ,
entra nella fattispecie legale. Nel soggetto agente vi deve essere la
coscienza o la volontà di chiedere e farsi consegnare o promettere denaro
od altra utilità non dovuti. Né è il caso di distinguere tra errore di
fatto ed errore di diritto , in quanto se l’elemento della legittimità
entra nel fatto , l’errore su di essi si risolve sempre in errore sul
fatto costituente reato. Anche se si volesse ritenere trattarsi di un
rapporto disciplinato dalla norma non penale , che la legge penale assume
solo quale presupposto del reato , la soluzione sarebbe identica , in
quanto l’errore non cadrebbe mai su legge penale. L’elemento giuridico
extrapenale , appunto in quanto funziona da presupposto , incide sempre
sul fatto , risolvendosi l’errore sul presupposto in errore sul fatto , in
quanto i presupposti afferiscono essi stessi al fatto ; se non mancano ,
non esiste o , almeno , non assume rilevanza giuridico-penale il fatto.
Essi , però , si distinguono dagli elementi costitutivi del fatto in
senso stretto , e cioè azione ed evento , in quanto rimangono al di fuori
della catena causale.
In conseguenza , se il pubblico ufficiale
crede per errore di chiedere o ricevere quanto a lui dovuto in rapporto al
suo ufficio , andrà esente da pena. “
[124] In
altre parole , come affermato dall’ ANTOLISEI , “ se l’agente in buona
fede ritiene che la prestazione gli sia dovuta , il dolo è escluso , salva
la sua responsabilità per altri aventuali reati ravvisabili nel fatto. “
[125]
FIANDACA e MUSCO ritengono che la struttura
della concussione sia incompatibile con il dolo eventuale.
[126]
Secondo il PAGLIARO sarebbe invece possibile configurare la concussione
anche in tale caso. Più in particolare , “ il soggetto , che agisce ,
trovandosi in dubbio sulla abusività o sull’indebito , si trova in dolo se
, giusta la cd. formula di FRANK , egli avrebbe agito egualmente , se
fosse stato certo dell’abusività e dell’indebito. Non vi è concussione ,
invece , se il pubblico ufficiale non voleva direttamente la coartazione o
l’inganno altrui : ciò , perché solo quando la condotta tende direttamente
a questi fini , si può dire , con proprietà di linguaggio , che un
soggetto “ costringe “ altri a fare od omettere qualcosa. Perciò , se
l’abuso del pubblico ufficiale tende a tutt’altro fine ma , come
conseguenza indiretta , il privato è coartato o indotto in errore , non vi
è concussione , ma , eventualmente , un altro reato ( per es., abuso di
ufficio ). “
[127]
Il dolo , come rilevato da SEGRETO -DE
LUCA , sarebbe poi escluso nelle ipotesi di cd. eccesso di zelo , cioè di
“ errore sulla legittimità del proprio comportamento ; nel qual caso si
potrà configurare il reato di cui all’articolo 323 c.p. ( ma , si badi ,
nella originaria formulazione , richiedendosi oggi l’ingiustizia del
vantaggio ). “
[128]
E) LA CONSUMAZIONE E IL TENTATIVO.
Il delitto di concussione , come affermato
dal MANZINI e dal RICCIO, appartiene alla categoria dei cosiddetti reati
materiali o di lesione poiché richiede , per la sua consumazione , la
verificazione di un evento successivo alla condotta dell’agente.
[129]
E’ stato sottolineato di recente dagli
Autori SEGRETO e DE LUCA come non si possa qualificare la concussione
come reato formale , “ a meno di non arrivare , contro ogni logica , a
ritenere che la dazione o la promessa coincidono con la costrizione o
l’induzione. “
[130]
Il delitto ( come sostenuto concordemente
da PAGLIARO , LEVI , ANTOLISEI , FIANDACA - MUSCO ) si consuma nel
momento in cui viene effettuata la dazione o la promessa e non occorre ( a
differenza da quanto avviene nella estorsione ) il conseguimento
dell’ingiusto profitto con altrui danno.
[131]
Peraltro ha sottolineato l’ ANTOLISEI come ,
allorchè vi sia la promessa , non occorra in più la dazione , perché il
reato è già consumato.
[132] Già
il RICCIO aveva evidenziato che “ se è vero che il reato si consuma solo
quando tutti gli elementi , che ne compongono l’essenza , si trovano
riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta , cioè , se reato consumato è
quel fatto criminoso nel quale si ritrovano riuniti tutti gli elementi che
la legge considera necessari per integrare la figura tipica del reato ,
occorre dire che , nel momento in cui il fatto , compiuto dall’agente ,
rispecchia e riproduce , nella loro totalità , gli elementi necessari e
sufficienti a dar vita al reato , esso si consuma , anche se non si
esaurisce.
La dazione o promessa ledono l’obietto
giuridico particolare del reato ; nel momento della dazione o promessa ,
si verifica l’ultimo elemento necessario e sufficiente all’integrazione
della sua figura tipica : cioè , la concussione si consuma. Il momento
consumativo può non coincidere con quello in cui si realizza l’evento
materiale , cui mirava il pubblico ufficiale e cioè il conseguimento
dell’indebito profitto.
Se , invero , la promessa di dare da parte
del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato , essa segna il
momento consumativo del reato , mentre l’effettiva dazione segnerà il
momento consumativo del danno del privato : danno del privato , che , se
esaurisce il reato , rappresenta , però , nell’economia della fattispecie
legale , un post factum impunibile o , al più , avente efficacia agli
effetti della sussistenza delle attenuanti , di cui ai n. 4 e 6 dell’art.
62 , e dell’aggravante , di cui al n. 7 dell’art. 61. “
[133]
Dunque - come ribadito più di recente da
SEGRETO - DE LUCA - “ la mancata consegna della cosa promessa non fa
degradare il reato da consumato a tentato. “
[134]
In una sentenza del 1993 si è affermato che
“ il reato di concussione si perfeziona con la promessa che normalmente
precede il compimento dell’atto. Il tempo in cui avviene il pagamento del
danaro o la dazione di utilità non ha , quindi , alcun valore
sintomatico ; anzi , il fatto che l’agente accetti che la concreta
realizzazione del suo disegno sia posticipata rispetto al compimento
dell’atto , dimostra che vi è un’assoluta sicurezza della completa
soggezione psicologica del soggetto passivo piuttosto che una situazione
paritaria , in cui liberamente si dà e si riceve. “
[135] In
altra sentenza del 1995 si è ribadito che “ la semplice promessa di
pagamento sotto la pressione del metus publicae potestatis è sufficiente
ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione , costituendo
il pagamento dell’indebito un post factum che serve solo alla
realizzazione dell’illecito profitto , ma che è ininfluente sul già
avvenuto perfezionamento del reato. “
[136]
Ritiene invece il PAGLIARO che se “ la
promessa ( che da sola è sufficiente perché il reato sia consumato ) viene
seguita dalla dazione , si ha un ulteriore approfondimento dell’offesa
tipica e , di conseguenza , lo spostamento del momento consumativo. Ciò
può avere notevole importanza soprattutto in tema di prescrizione. “
[137]
Tale opinione è però criticata da SEGRETO
- DE LUCA , per i quali , “ sostenendo che si sposta il momento
consumativo del reato , si afferma che la promessa precedente costituisce
un antefatto non punibile , in chiaro contrasto con la norma , per la
quale la promessa è sufficiente per la consumazione del reato. “
[138]
Ha affermato il GIANNITI che se la promessa
viene effettuata mediante una lettera , come pure nel caso di invio del
denaro o dell’altra utilità , la fattispecie del reato consumato sarebbe
realizzata già nel momento dell’invio ( e non nel momento della ricezione
, come accade , invece , nel delitto di corruzione ). Pertanto la
concussione sarebbe consumata e non solo tentata , nel caso in cui la
lettera o l’altra cosa spedita non pervenga affatto al pubblico ufficiale.
Ciò perché , all’atto della spedizione , il privato sarebbe già stato
costretto a “ dare o promettere “.
[139]
Si ricordi che , secondo il PAGLIARO , “
non vi è tentativo , ma vera e propria concussione consumata , quando la
vittima ha agito con la “ riserva mentale “ di non mantenere la
promessa ; ciò anche se la promessa è stata effettuata allo scopo di fare
sorprendere “ con le mani nel sacco “ il funzionario infedele. “
[140]
Il tentativo , invece , per il PAGLIARO e l’
ANTOLISEI , resterebbe circoscritto ai casi in cui il soggetto attivo
abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o
indurre altri a dare o promettere , ma non sia effettivamente seguita né
la dazione , né la promessa.
[141]
E’ poi del tutto pacifico in giurisprudenza
- come ricordato da SEGRETO - DE LUCA - l’affermazione che “ per la
configurazione del tentativo di concussione è sufficiente che siano posti
in essere da parte di un pubblico ufficiale atti idonei a costringere o ad
indurre taluno a dare o promettere denaro od altra utilità ,
indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima
per effetto del metus publicae potestatis. “
[142]
F) LE CIRCOSTANZE.
Si è posto il problema se sia applicabile o
meno al delitto di concussione la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità , di cui all’articolo 62 n° 4 c.p. come
modificato dall’art. 2 della legge 7.2.1990 n° 19 il quale dispone :
“ L’avere, nei delitti contro il patrimonio
, o che comunque offendono il patrimonio , cagionato alla persona offesa
dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità , ovvero , nei delitti
determinati da motivi di lucro , l’aver agito per conseguire o l’avere
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità , quando anche l’evento
dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. “
Per SEGRETO e DE LUCA , “ escluso che la
concussione sia un delitto contro il patrimonio , non è discutibile che
possa rientrare nell’ambito dei delitti che comunque offendono il
patrimonio o in quelli determinati da motivi di lucro. “
[143]
Ricordano infatti tali Autori come soggetti passivi del reato in esame
siano la pubblica amministrazione e nello stesso tempo la persona che dà o
promette. Dunque “ in tale prospettiva non è discutibile che al reato in
parola sia applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di
speciale tenuità. “
[144]
Secondo il PAGLIARO , invece ,
l’applicabilità di tale circostanza dipenderebbe dall’interpretazione che
si dia dell’espressione “ delitti ..... che comunque offendono il
patrimonio “ contenuta nell’art. 62 n° 4. “ Se qui si allude ( come a noi
sembra ) a una offesa del patrimonio , che sia requisito necessario della
figura delittuosa ( così è , ad esempio , nel peculato ) , la circostanza
non può applicarsi al delitto di concussione , nella quale l’utilità e il
danno correlativo possono anche non avere carattere patrimoniale.
Se , invece , per “ delitti che comunque
offendono il patrimonio “ si intendono tutti i delitti , nella
realizzazione dei quali il danno arrecato o minacciato ha , in concreto ,
carattere patrimoniale , si potrà applicare anche alla concussione
l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Poiché il
privato è titolare di uno degli interessi protetti dalla incriminazione di
concussione , non si può negare , infatti , che il danno da lui subito sia
cagionato “ alla persona offesa dal reato “ , come esige l’art. 62 n° 4.
“ [145]
SEGRETO e DE LUCA ritengono qui applicabile
anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante
gravità. [146]
Per quanto riguarda l’attenuante dell’intera
riparazione del danno ( art. 62 n° 6 ) , in giurisprudenza - come ricorda
il PAGLIARO - se ne è giustamente ritenuta l’applicabilità solo quando sia
stato integralmente risarcito tanto il danno provocato all’amministrazione
, quanto quello cagionato al privato.
[147]
G) LE PENE.
La l. n° 86 / 90 ha lasciato invariata la
pena detentiva che era prevista dall’art. 317 c.p. vecchio testo :
reclusione da quattro a dodici anni.
E’ stata invece eliminata , come già detto
per tutti i delitti riformati , l’originaria pena pecuniaria della multa (
non inferiore a lire seicentomila ), evidentemente perché la pena
pecuniaria non aggiunge alcuna efficacia deterrente a quella detentiva.
Quanto alle pena accessorie , l’art. 317 bis
, introdotto con la legge 16 aprile 1990 n° 86 , stabilisce che “ la
condanna per i reato di cui agli art. 314 e 317 importa l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno , se per circostanze attenuanti
viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni , la
condanna importa l’interdizione temporanea “. Rispetto alla disciplina precedente , si tratta di una diversa sistemazione di quanto già era preveduto attraverso un rinvio dal capoverso dell’art. 317 al capoverso dell’art. 314.
[1] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 192. cfr. G. CONTENTO “ La concussione “ , I , Bari , 1970 , p. 7 ss.. SEMINARA “ Commento all’art. 317 “ , in Commentario breve , p. 562. [2] A. PAGLIARO “ Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” , Milano , Giuffrè 1994 , pag. 102. [3] E. PALOMBI “ Il delitto di concussione “ , Napoli 1979 , p. 124. [4] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 192 -193. Cfr. F. ANTOLISEI , Trattato di diritto penale , Milano 1982 , parte speciale , vol. II , pag. 692 ; S. RICCIO , voce Concussione , in Nov. mo Dig. It. , III Torino , 1974 , pag. 1066 ; F. CHIAROTTI , voce Concussione , in Enc. Dir. , vol. VIII , Milano 1961 , pag. 700. [5] Cfr. SANTORO “La tutela del patrimonio “ (studi economico - giuridici dell’Università di Cagliari ) 1933-34 , pag. 39. [6] Cass. 5.2.1981, ASTOLFI ; 8.5.1984 n°4082. Cfr. Cass. 3 settembre 1992 , in Giur. It. 1993 , II , p. 505. [7] A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 102. [8] C. PEDRAZZI “ La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio “ , Riv.It.Dir.Pen. , 1952 , pag. 350. [9] SEGRETO- DE LUCA , op. cit. , pag. 195-196. [10] PAGLIARO , op. cit. , pag. 104. [11] PAGLIARO , op. ult. cit., passim. Cfr. RICCIO “ La concussione negli elementi costitutivi”, Napoli 1942 , pag. 23.
[12] S.
RICCIO , voce Concussione , in Nov. mo Dig. It . , cit. , pag. 1068. [13] SEGRETO - DE LUCA , op. cit., pag. 196. [14] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , passim. [15] S. RICCIO , op. ult. cit. , pag. 1068. A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 104. [16] G. CONTENTO “La concussione “ , cit. , pag. 35 s. R. PANNAIN “I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.”, Napoli , 1970 , pag. 95. [17] S. RICCIO , op. ult. cit. , pag. 1068-1069. [18] A. PAGLIARO op. cit. , pag. 104 - 105. Cfr. F. CHIAROTTI , Concussione , in Enc. dir. , cit. , pag. 701. [19] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 197-198 : [20] cfr. RICCIO op. cit., pag. 1068. cfr. MANZINI “Diritto penale italiano”, 4° ed. , 1961 , vol. V, pag, 151. [21] A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 124.
[22]
FIANDACA - MUSCO , op. cit. pag. 155. cfr. G. CONTENTO “ La
concussione “ , cit. , pag. 123. F. CHIAROTTI
“ Concussione “ , in Enc. Dir. , cit. , pag. 706. [23] SEGRETO DE LUCA , op. cit. , p. 198. [24] Cfr. S. RICCIO , op. cit. , p. 1079. [25] Cfr. LEVI “ Delitti contro la pubblica amministrazione “ , Trattato di Diritto Penale , Milano , 1935 , p. 241 s. CONTENTO “ La concussione “ op. cit. , p.129. [26] LEVI , op. cit. , passim. [27] Cfr. A. PAGLIARO , op. cit. , p. 124. F. CHIAROTTI , op. cit. , p. 707. [28] MANZINI , Trattato di diritto penale , IX , Torino , 1963 , p. 178. [29] S. RICCIO op. cit. , p. 1079. [30] F. GRISPIGNI “ I delitti contro la pubblica amministrazione “ , Roma , 1953 , p. 147. CHIAROTTI , op. cit. , p. 708. MAGGIORE , “ Principi di diritto penale “ , II , Bologna , 1950 , p. 146. [31] F. CHIAROTTI , op.cit. , p. 708 , nt. 20. [32] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 125. [33] S. RICCIO , op.cit. , p. 1069. [34] Cfr. G. MARINI , voce Concussione , in Enc. Giur. , Treccani , vol. VII , 1988 , p. 5. [35] Cfr. G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 48 ss. [36] A.ALBAMONTE “ I delitti di concussione e corruzione nella legge 26 aprile 1990 n° 86 “ , in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura , 1992 , p. 102. [37] G. MARINI , op. cit. , passim. [38] S. RICCIO , op.cit. , p. 1069. [39] F. ANTOLISEI “ Manuale di diritto penale “ , parte speciale , II , Milano 1977 , p. 727. [40] G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 39 ss. E.PALOMBI “ Il delitto di concussione “ , cit. , p. 78 ss. [41] F. CHIAROTTI , voce Concussione ( dir. vig. ) , cit. , p. 701. LEVI “ Delitti contro la pubblica amministrazione “ , in Tratt. Dir.pen. Florian , Milano , 1935 , p. 243 ss. MANZINI Trattato di diritto penale italiano , V , Torino , 1950 , p. 194 s. S. RICCIO Concussione , in Nss. D.I. , cit. , 1070. G. CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 25. F. GRISPIGNI “ I delitti contro la pubblica amministrazione “ , cit. , p. 157. [42] A. PAGLIARO “ Principi di diritto penale , parte speciale , Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione , Milano , 1981 , p. 98 e nota. E. PALOMBI “ Il delitto di concussione “ , cit. , p. 80. [43] INFANTINI “ L’abuso delle qualità o delle funzioni del pubblico ufficiale nel diritto penale “ , Milano , 1974 , p. 25. [44] G. MARINI , voce Concussione , cit. , p. 4. [45] G. MARINI “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9 C.P. “ , Riv.it.dir. e proc.pen. 1967 , p. 303. [46] A. ALBAMONTE , op.ult.cit. , p. 105. [47] Sent. 17 / 3 / 95 ( UD. 9 / 12 / 94 ) RV. 201079. [48] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 309. [49] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 209. [50] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 110. [51] A. PAGLIARO , op. cit. , passim. [52] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 309. [53] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 111. [54] G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 54. [55] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 105. [56] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 309. [57] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 154. [58] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 206. [59] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 203. [60] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , passim. In tal senso LEVI op.cit. , p. 244. PANNAIN “ I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. “ , cit. , p. 156. [61] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 107. [62] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 109. [63] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 225. [64] R. PANNAIN , op.cit. , p. 104. MARINI “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9 C.P. “ , cit. , p. 294. E. PALOMBI “ Il delitto di concussione “ , cit. , p. 101. MAGGIORE , “ Principi di diritto penale “ , cit. , p. 1509. [65] MANZINI , Trattato di diritto penale , cit. , p. 204. [66] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 117. [67] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 226. [68] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 695. Cfr. AMATO “ Sulla distinzione tra corruzione e concussione “ , Arch. Pen. 1967 , p. 455. [69] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 226.
[70] Sent.
8 / 1 / 94 ( CC. 22 / 10 / 93 ) RV. 197717. [71] G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 20. [72] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 126-127. [73] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 231. [74] FIANDACA-MUSCO , op. cit. , p. 155. [75] F. ANTOLISEI , op.cit., p.695. cfr. RAGNO “ Il delitto di estorsione “, Milano , 1966 , p. 107. [76] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 127. [77] PEDRAZZI “ La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio “ , cit. , p. 355. [78] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 695. Cfr. MANZINI , op. cit. , p. 198. [79] PEDRAZZI , op. cit. , p. 354. [80] CASS.PEN. , Sez. VI , 15 febbraio 1989 , in Cass. Pen. 1990 , 409. [81] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 127-128. Cfr. MAGGIORE , op.cit. , p. 150. [82] PAGLIARO op.ult.cit. , passim. [83] FIANDACA.MUSCO , op. cit. , p.156. [84] Cass. 5 febbraio 1981 , p. 715. [85] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 233. [86] SEGRETO -DE LUCA , op.cit. , p. 232. [87] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 129. [88] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , passim. [89] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1078. [90] F. CHIAROTTI , op.cit. , p. 708. G. CONTENTO op.cit. , p. 137. Cfr. G. MARINI “ Linementi della condotta nel delitto di concussione “ , in Riv.It. 1968 , p. 1075 , nt. 10. [91] MANZINI , op.cit. , p. 199. Cfr. R. PANNAIN , op.cit. , p. 89 e 109.
[92] Cass.
15.12.1966 , LORA , Cass. Pen. Mass. Ann. 1967 , p. 1109. [93] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 129. [94] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 157. Cfr. G. MARINI “ Lineamenti della condotta “ , op. cit. , p. 669. [95] MANZINI , op.cit. , p. 202. F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 696. G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 153. [96] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 236-237. [97] G.MARINI Concussione , in Enc. Giur. , Treccani , cit. , p. 10. [98] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 131. [99] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1078. [100] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 696. Cfr. MANZINI , op. cit. , p. 202. [101] SEGRETO-DE LUCA op.cit. ,p. 237. Cfr. MANZINI , op.cit. , passim. F. ANTOLISEI , op.cit. , passim. G. CONTENTO , op.cit. , p.153. MAGGIORE “ Principi di diritto penale “, cit. , p. 151. LEVI , op.cit. , p. 257.
[102]
Cass. 16.3.1990 , TALDONE. Cass. Pen. 1990 , p. 2106. [103] SEGRETO -DE LUCA , op.cit. , p. 239. [104] R. PANNAIN , op.cit. , p. 126. [105] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 173 , nt. 81. [106] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 239-240. [107] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 174. [108] MANZINI , op.cit. , p. 200. LEVI , op.cit. , p. 251. G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 142. [109] BETTIOL “ In tema di interesse privato in atti di ufficio “ , in Studi Petrocelli , I , Milano , 1972 , p. 279. [110] R.PANNAIN ,op.cit. , p. 138 ss.. SALTELLI “ La nozione di “ utilità “ nel codice penale “ , in Annali 1939 , p. 529. [111] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 174. [112] F. ANTOLISEI , op.cit. ,p. 313. Cfr. MAGGIORE , “ Principi di diritto penale “ , vol. II , cit. p. 150. ALTAVILLA “ Pubblica amministrazione ( Delitti dei pubblici ufficiali contro la ) “ , in Nuovo Digesto It. , vol. X , 1939 , p. 944. [113] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 695. A.PAGLIARO , op.cit. , p. 175. MAGGIORE , op.cit. , p. 150. RANIERI , Manuale di Diritto Penale , vol. II , 1962 , p. 206. [114] A.PAGLIARO , op.ult.cit. , p. 175.
[115]
R.PANNAIN , op.cit., p.137. MANZINI , op.cit., p 201. Cfr. WELZEL “
Das deutsche Strafrecht “ , Berlin 1967 , p.516. [116] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 244. [117] MANZINI , op.cit. , p. 176. LEVI “ Delitti contro la Pubblica Amministrazione “ , cit. p. 252. G.CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 142 ss. [118] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 132. [119] Cass. Pen. , SS.UU. 11 maggio 1993 n° 7 , ROMANO , in CASS. PEN. , ottobre 1993. Cfr. A.ALBAMONTE “ I delitti contro la pubblica amministrazione : problematiche interpretative e orientamenti della Corte di Cassazione “ , Consiglio di Stato 1993 , p. 1111. Cfr. in senso conforme PAGLIARO “ Principi di diritto penale, parte speciale “ , 5° ed. , Milano , 1992 , p. 127. F.ANTOLISEI “ Manuale di diritto penale , parte speciale “ , 10° ed. , vol. II , Milano , 1991 , p. 312. [120] FIANDACA-MUSCO op.cit. , p. 157. [121] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 127. [122] A.PAGLIARO , op. cit. , passim. [123] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1080. [124] S. RICCIO , op. cit. , passim. [125] F.ANTOLISEI , op. ult. cit. , p. 315. [126] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 157. [127] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 133-134. [128] SEGRETO-DE LUCA op.cit. , p. 246. [129] MANZINI op.cit. , p. 208. RICCIO op.cit. , p. 1080. [130] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , passim. [131] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134. LEVI , op.cit. , p. 258. F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 697. FIANDACA-MUSCO , op. cit. , p. 157. [132] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 697. [133] S.RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1076. [134] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 246.
[135]
Sent. 8 / 1 / 94 ( CC. 22 / 10 / 93 ). RV. 197716. [136] Sent. 17 / 3 / 95 ( UD. 9 / 12 / 94 ). RV. 201078. [137] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 135. [138] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 247. [139] GIANNITI , Studi sulla corruzione , cit. p. 39. [140] A.PAGLIARO , op.cit. , passim. Cfr. In questo capitolo , p. 249 ss.. [141] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 135. F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 697. [142] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 251. Cfr. Cass. 27.9.1974 , ROMANO , Giust. pen. 1975 , II , 467. Cass. 9.4.1980 , CARONE , Cass. Pen. Mass. Ann. 1981, 1533. 2.12.1987 , CANINO , Riv.Pen. 1988 , 1091. Cass. 10.6.1989 , TEARDO , Giust.Pen. , 1990 , II , 349. [143] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 253. [144] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 252. [145] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134. [146] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 253.
[147]
A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134. Cfr. Cass. , Sez. VI , 27 febbraio
1992 . C.E.D. Cass. , n° 190054.
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