STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.

 

2. ELEMENTI COMUNI ALLE DUE IPOTESI DI CONCUSSIONE :

 

A)   L’ INTERESSE TUTELATO.

 

L’oggetto di tutela della norma sulla concussione ( come per tutti i delitti del titolo  II del libro II ) va individuato nell’interesse della pubblica amministrazione  acchè il suo prestigio ed il suo funzionamento non vengano lesi dal comportamento infedele ed illegale dei propri funzionari.

In particolare , come sottolineato da SEGRETO - DE LUCA ,    “ risulta evidente che l’interesse primario tutelato da questa norma è quello del normale funzionamento della pubblica amministrazione che , ai sensi dell’art. 97 Cost., si concretizza nell’interesse al “ buon andamento ” e all’ ” imparzialità ” dell’amministrazione ”.  [1]

Concorda il PAGLIARO , puntualizzando che “ il buon andamento viene leso ,  perché la potestà pubblica , destinata istituzionalmente alla tutela di interessi dello Stato o di altri enti pubblici, viene deviata verso il soddisfacimento di un interesse privato del pubblico ufficiale ” mentre l’imparzialità è lesa in quanto “ nelle ipotesi di concussione il potere pubblico ...... è rivolto ad avvantaggiare indebitamente qualche cittadino ( lo stesso agente o altri ) a danno della persona concussa  “.  [2]

Ha rilevato il  PALOMBI  come il bene specificatamente tutelato dall’art. 317 sia l’equilibrio dei rapporti tra individuo e Autorità , equilibrio che assume un ruolo fondamentale all’interno del nuovo assetto politico voluto dalla Costituzione.  [3]

In ogni caso , secondo SEGRETO - DE LUCA si tratterebbe di un reato plurioffensivo , diretto a tutelare sia l’interesse preminenete dello Stato , sia “ l’interesse del cittadino a non subire danni in conseguenza dell’abuso di potere del pubblico ufficiale e dell’incaricato del pubblico servizio ”. [4]

Infatti , consistendo l’elemento essenziale della concussione nell’abuso della qualità o dei poteri , finalizzato a costringere o indurre il privato a dare o promettere denaro o altra utilità , non v’è dubbio che la condotta tipica di tale reato incida sulla libertà negoziale e di consenso dei terzi e che , pur non rientrando fra i delitti contro il patrimonio , la concussione sia un delitto determinato da motivi di lucro o che offende il patrimonio.  [5]

In questo senso , d’altronde , si è pronunciata la Cassazione , sostenendo che insieme all’interesse al corretto , onesto e dignitoso funzionamento della P.A. è tutelato in pari tempo e con non minore rilevanza l’interesse del privato cittadino , vittima della concussione , al quale il reato può cagionare un danno patrimoniale o non patrimoniale (Cass. 17. 10. 1988 n°16038) e che “ il delitto di concussione ha natura plurioffensiva, perché da un lato porta offesa all’interesse della pubblica amministrazione , per quanto concerne il suo prestigio e la correttezza e probità dei pubblici funzionari , dall’altro produce ipso facto la lesione della sfera privatistica del cittadino , per quanto attiene all’integrità del suo patrimonio ed alla libertà del suo consenso ; soggetti passivi del reato in esame sono , quindi, la pubblica amministrazione e , nello stesso tempo , la persona che dà o promette  “. [6]  

Peraltro, secondo il PAGLIARO un attento esame dell’art. 317 dimostrerebbe che il danno del privato può essere anche non patrimoniale. Dunque più esattamente dovrebbe dirsi che “ è tutelata l’intera sfera dei rapporti , che fanno capo al privato , abbiano o non abbiano contenuto patrimoniale ”.  [7]

Affermava invece il  PEDRAZZI che gli interessi della vittima ( patrimonio o libertà di autodeterminazione  ) non farebbero parte dell’oggettività giuridica della concussione , in quanto non rilevanti nello schema della fattispecie.  [8]

 

B)   IL SOGGETTO ATTIVO E IL SOGGETTO PASSIVO.

 

La concussione è un reato proprio e dunque può essere commesso solo da determinati soggetti : pubblico ufficiale e - come detto - incaricato di pubblico servizio.

Il legislatore del 1990 , tuttavia ,  ha comunque tenuto conto della “ modestia delle attribuzioni di alcuni incaricati di pubblico servizio , sino ad escludere che tale qualità possa essere riconosciuta a coloro che , nell’ambito del pubblico servizio , svolgono semplici  mansioni d’ordine o prestino opera meramente materiale , con la conseguente esclusione dal novero dei soggetti attivi di questo reato ”. [9]

I soggetti che svolgono compiti di questo tipo , nell’ambito dell’organizzazione legislativa , giudiziaria o amministrativa , non potranno mai essere incriminati per il reato di concussione :  dunque , nel caso in cui dovessero costringere o indurre taluno ad una indebita dazione di denaro o altra utilità , tale condotta potrà andare ad integrare , a seconda dei casi , rispettivamente le fattispecie di estorsione , violenza privata o truffa ( senza l’aggravante prevista dall’art. 61 n° 9 c.p. ).

Al reato di concussione si applica la norma prevista dall’art. 360 c.p. ( che è rimasto immutato) :

“ Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio ( 358 ) , o di esercente un servizio di pubblica necessità ( 359 ) , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato , la cessazione di tale qualità , nel momento in cui il reato è commesso , non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante , se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato “.

Dunque , poiché la qualità personale è un elemento costitutivo del reato in esame , essa deve sussistere nel momento in cui il reato viene commesso. Tuttavia risponderà del reato anche colui che abbia dismesso tale qualità , se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato.

 “ Nel caso specifico della concussione - ha però rilevato il PAGLIARO - l’abuso dei poteri non può avvenire dopo la cessazione della qualità di pubblico ufficiale , perché o il soggetto esercita ancora ( sia pure di fatto ) un pubblico potere , e allora è sempre pubblico ufficiale , o il soggetto non lo esercita più , e allora non può abusarne. E’ possibile , invece , la concussione per abuso di qualità , perché il soggetto può incutere timore o ingannare , avvalendosi dell’ufficio prima esercitato ”.  [10]

D’altro lato , sempre per il  PAGLIARO , non si potrà avere concussione se al momento della condotta l’agente non era ancora pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio , “ salvo che egli, in vista di una nomina imminente, potesse già abusare dei poteri o della qualità  “.  [11]

Un punto sul quale concorda il RICCIO dal momento che commissione del reato non significa consumazione del reato , ma   “ azione che si snoda , condotta che si attua “ , cosicchè  “ bisogna concludere che il soggetto deve essere rivestito della qualità quando compie l’azione ..... anche se scomposta in più atti “, ed è del tutto irrilevante il fatto che l’acquisti successivamente , anche se prima del verificarsi dell’evento o della condizione oggettiva di   punibilità , purchè , comunque , l’azione sia esaurita .  [12]

Come rilevato da SEGRETO - DE LUCA  “ possono rispondere del delitto di concussione anche i privati , alla condizione che esercitino una pubblica funzione o siano incaricati di un pubblico servizio .” [13]   Tra questi soggetti i più importanti sono : il notaio    ( trib.le Roma 27.4.1973 A.S.), il custode dei mobili pignorati ,  l’agente di cambio , il curatore fallimentare ( cfr. art. 228 R.D. 16.3.1942 n°267 ), l’appaltatore della riscossione del plateatico   ( per questo caso, Cass. 10.1.1964 n° 2874 ), il tecnico incaricato di redigere un piano regolatore ( Cass. Sez . Un. 25.5.1985, Pagliara ), il ministro del culto quando redige l’atto di matrimonio  ( Cass. 10.5.1967, Miraglia ).

L’incriminazione di soggetti privati per il reato di concussione risulta possibile - secondo gli Autori citati - in base alla                   “ circostanza che per la legge è sufficiente che si tratti di una persona rivestita di un pubblico ufficio , non essendo necessario che essa sia legata alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego che ne faccia un pubblico funzionario .” [14] Il che sembra confermato dalla legge n° 86/90 che - come detto in precedenza - per la definizione delle nozioni di “ pubblico ufficiale “ e di           “ incaricato di un pubblico servizio “ , ha decisamente optato per la tesi oggettiva.

Ciò ha indotto il RICCIO e il PAGLIARO a ritenere che anche il funzionario di fatto possa rispondere di concussione.  [15]

Diverso dal funzionario di fatto è il cd. “ usurpatore “ : ossia il privato che abbia simulato l’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio . [16]   “ Esso  - come rilevato dal RICCIO - non può mai rispondere del reato qualificato , cioè del reato proprio del pubblico ufficiale . Vi sarà concussione quante volte il funzionario di fatto abbia abusato della qualità o della funzione per la costrizione o l’induzione all’indebita d’azione o promessa , mentre risponderà solo di truffa o di estorsione o di rapina , in concorso eventualmente col delitto di usurpazione di funzione, ma mai di concussione , l’usurpatore “.  [17]

Secondo il PAGLIARO , invece , risultando la posizione del funzionario di fatto “ compatibile con quella di usurpatore, ben può aversi il delitto di concussione , quando un soggetto nominato irregolarmente o del tutto senza nomina o che abbia ricevuto partecipazione del provvedimento concernente la cessazione dalla carica eserciti di fatto la pubblica funzione.

Se, invece , non vi è esercizio - neppure di fatto - di poteri pubblici , ma soltanto simulazione del loro esercizio , il soggetto non è pubblico ufficiale e , pertanto , non può commettere il delitto di concussione. Il fatto costituirà , di regola , estorsione o truffa o violenza privata. ” [18]

“ E’ poi possibile - ipotizzano SEGRETO - DE LUCA  - che il soggetto attivo agisca non di persona , ma tramite un terzo che si presenti come “ nuncius “ del primo : sarà configurabile il delitto di concussione ogni qualvolta il soggetto passivo sia consapevole che il danaro o l’utilità sia voluta dal pubblico ufficiale o dall’incaricato del pubblico servizio , senza che il soggetto attivo privato apporti una iniziativa propria , nel qual caso la volontà della vittima si determinerebbe per effetto della frode perpetrata in suo danno dal privato , sia pure in concorso col pubblico ufficiale , in base al rapporto interno che unisce i correi. ”  [19]

Soggetti attivi del reato di concussione possono essere anche i militari dal momento che , non prevedendo il Codice Penale militare questa particolare ipotesi delittuosa , si applicano le norme dettate dal Codice Penale comune.  [20] 

Quanto al soggetto passivo l’art. 317 indica il soggetto destinatario della condotta prevaricatrice dell’agente col termine , vasto e generico , di “ taluno “.

Il PAGLIARO , secondo cui l’interesse tutelato dalla norma è solo quello del regolare funzionamento della pubblica amministrazione ( che dunque diviene l’unico soggetto passivo del reato ) sostiene che questo “ taluno ” sia la “ vittima ” del delitto di concussione , non il soggetto passivo in senso tecnico “ perché non è il titolare dell’interesse protetto , che invece appartiene alla pubblica amministrazione. Se si seguisse la terminologia del GRISPIGNI , potrebbe dirsi che egli è “ soggetto passivo della condotta “ ; ma , ad evitare possibili scambi terminologici con il soggetto passivo in senso tecnico , preferiamo adottare la espressione , più generica e meno impegnativa , di “ vittima ” del delitto di concussione  “.  [21]

Anche per FIANDACA e MUSCO il termine  “ taluno ” si riferisce alla “ persona fisica che è vittima della concussione , mentre il soggetto passivo in senso proprio ( e cioè il titolare del bene protetto ) è la pubblica amministrazione ”.  [22] 

Invece per SEGRETO DE LUCA , una volta affermata la natura plurioffensiva della concussione , non si potrà negare che questo  “ taluno “ , in quanto leso nella libertà del suo consenso e nella integrità dei suoi beni , sia anche egli soggetto passivo della concussione.  [23]

E’ anche possibile che non vi sia coincidenza tra persona destinataria della costrizione o dell’induzione e persona che effettui la dazione : si pensi al caso in cui il concussore , approfittando della solidarietà tra padre e figlio , costringa o induca in errore il figlio dipendente per avere denaro o altra utilità dal padre. [24]

In genere l’opera di costrizione o induzione e la susseguente indebita dazione hanno come oggetto una persona fisica. Si può trattare anche di persona incapace di intendere e di volere , purchè questa persona sia in grado , in linea di fatto , di dare o promettere denaro o altra utilità. In mancanza di tali elementi non sarebbe ipotizzabile la concussione , trattandosi di reato impossibile per inidoneità dell’azione ( art. 49 c.p. ). [25]  Se l’indebita dazione vi è stata , ha sostenuto il  LEVI , è possibile che ricorrano altre specie di reati , quali il furto o la rapina. [26]

Nel caso in cui soggetto passivo sia il superiore gerarchico del soggetto attivo la dottrina prevalente propende per l’ammissibilità della concussione in danno del superiore  gerarchico , poiché la costrizione o la induzione possono di fatto vincere l’altrui superiore volere.  [27]

Si è posta  poi la questione se le persone giuridiche sia private sia pubbliche , possano rientrare tra le vittime della concussione.

Mentre per le persone giuridiche private , già il  MANZINI dava risposta  nettamente affermativa , [28] per lo Stato o gli altri enti pubblici si è dubitato della possibilità che possano dare o promettere indebitamente qualcosa.

Secondo il  RICCIO , infatti , “ sebbene l’espressione                    “ taluno “ , usata genericamente , starebbe ad indicare la possibilità che soggetto passivo sia anche un ente pubblico , pur tuttavia occorre concludere che tale non può essere lo Stato in rapporto alla persona fisica , che , in quanto suo organo , ne esprime la volontà   ....... In tal caso , non è la pubblica Amministrazione  che viene costretta o ingannata , ma unicamente la persona fisica , che fa parte della pubblica Amministrazione ; è la sua volontà e non quella della pubblica Amministrazione ad essere viziata. Egli non manifesta la volontà dell’ente , che rappresenta o di cui è organo , bensì la propria , tanto che ben potrà ipotizzarsi una sua responsabilità , per lo meno di natura disciplinare e civile , nei confronti della pubblica  Amministrazione. “  [29]

Al contrario altri Autori , tra i quali GRISPIGNI ,  CHIAROTTI , MAGGIORE , hanno riconosciuto la sussistenza della concussione  ( anche per costrizione e non solo per   induzione ) quando vittima sia lo Stato o un altro Ente pubblico. [30]  Vedi il caso del  comandante di una base missilistica che -  per fare un esempio - limite -  puntasse i suoi ordigni sulla capitale e chiedesse allo Stato il versamento di alcuni miliardi , o  di chi , per ragione del suo ufficio in possesso di segreti militari , minacciasse di rivelarli allo straniero , se non adeguatamente compensato.  [31]

In realtà , secondo il  PAGLIARO , la questione se vittima della concussione possano essere le persone giuridiche si rivela un problema apparente. “ La costrizione o l’induzione di una persona giuridica a dare o promettere l’indebito non può essere effettuata , se non costringendo o inducendo persone fisiche a compiere tali condotte........ Anche quando lo Stato o un’altra persona giuridica sembra costituire la vittima della concussione , la vera vittima è in realtà la persona fisica , che agisce da organo dell’ente e il volere della quale viene indebitamente piegato. “  [32]

 

C)   L’ELEMENTO OGGETTIVO :

 

-  L’abuso dei poteri e l’abuso della qualità.     

 

Il termine  “ abuso “ non è sempre usato , dalla legge , con lo stesso significato. Infatti , come ha rilevato il  RICCIO , “ alcune volte esprime l’esistenza del diritto dell’uso , che diventa abuso o per la forma , in cui l’esercizio deve essere contenuto , o per le modalità , con le quali deve esplicarsi , o per le condizioni , a cui è sottoposto , o per i motivi o fini da cui viene mosso od a cui tende ; altre volte , invece , si riferisce ai reati in cui l’abuso è in rapporto all’esercizio del diritto stesso , in quanto , pur mancando il diritto , di esso si usa ; così nell’esercizio abusivo di professione , ecc.. “ [33]

Esso dunque può  volta a volta indicare il cd. “ cattivo uso “  di un potere , di un dovere ecc. , di cui si è titolari , o il fatto di      “ approfittare “ di una situazione data , o l’esercizio senza alcun titolo legittimante di facoltà , poteri , e così via , o l’utilizzazione non consentita , per carenza di titolo , di beni , qualifiche , posizioni ecc.. [34]  Situzioni  che sono prese in considerazione a vari fini dal legislatore , divenendo , così , costitutive di ben precise      ( ma distinte ) ipotesi criminose.  [35]  

“ L’abuso dell’ufficio  - come ricordava l’ ALBAMONTE  - costituisce in talune fattispecie la modalità dell’azione , come relativamente ai delitti di cui agli artt. 314 , 317 , 318 , 319 , talaltra esaurisce la condotta medesima , come nel delitto di cui all’art. 323 , ovvero caratterizza implicitamente la condotta , come nel delitto di cui all’art. 328 c.p.. Tuttavia , sempre l’abuso dell’ufficio si propone come elemento della condotta e ne esprime la portata offensiva in funzione dell’interesse tutelato. “  [36]

Con riferimento all’art. 317 però , il  MARINI nota come il termine “ abuso “ sia utilizzato dal legislatore per indicare   l’utilizzo di poteri ecc. o di qualità ( giuridiche ) di cui si sia legittimamente investiti , anche se a fini e per motivi diversi da quelli che , in concreto , ne caratterizzano esercizio e/o uso. In altri termini , se mancasse nell’autore di un fatto di utilizzazione indebita di poteri , doveri , qualità giuspubblicistiche attive ecc. la legittimazione ad avvalersene ( sia pure per i fini voluti dall’ordinamento di settore competente ) , verrebbe a mancare il dato di partenza necessario al configurarsi della concussione ; fermo , ovviamente , il possibile ricorrere di altre e ben note figure criminose ( in primo luogo dell’estorsione , semplice o       aggravata ).  [37]

Posto che l’abuso è il contrapposto logico dell’uso , l’atto abusivo è l’atto contrario allo scopo dell’istituzione , al suo spirito e alla sua finalità. “ Sicchè - ha puntualizzato il  RICCIO - un criterio finalistico domina la nozione di abusività  nel diritto penale. “  [38]

Anche per l’ ANTOLISEI l’abuso consiste nel  “ cattivo   uso “ dei poteri e dello status propri del pubblico ufficiale.  [39]

Il CONTENTO e il PALOMBI , invece , hanno rilevato l’estrema genericità di siffatto termine e la conseguente necessità di individuare con maggiore precisione  le singole condotte riportabili alla disposizione in esame.  [40]

La dottrina tradizionale ( CHIAROTTI , LEVI , MANZINI , RICCIO , CONTENTO , GRISPIGNI ), tendeva a focalizzare la propria attenzione sulla costrizione e sulla induzione , ritenendone l’abuso un mero presupposto.  [41]

Più recentemente il PAGLIARO  e il  PALOMBI hanno dichiarato irrilevante l’indagine volta ad isolare il momento dell’abuso , in quanto questo costituirebbe una modalità della condotta di costrizione o di induzione.  [42]

Al contrario , per l’  INFANTINI l’abuso rappresenterebbe un momento autonomo rispetto alla costrizione e all’induzione . [43] 

Il  MARINI è andato oltre , negando “ la possibilità di individuare la condotta costitutiva di concussione nella costrizione e/o nell’induzione da considerarsi esclusivamente moduli descrittivi del nesso eziologico richiamato dall’art.317 c.p..“  Ritenendo invece “ di dover riportare al momento della condotta esclusivamente il fatto dell’abuso. “  [44]   Secondo tale  Autore , infatti , l’abuso costituirebbe elemento determinante ai fini della verificazione dell’evento : “ non basta costringere o indurre altri ad una indebita dazione , ma è necessario che ciò accada con l’abuso della qualità o dei poteri dell’agente. “  [45]

L’abuso può , di volta in volta , interessare i poteri del soggetto agente ( abuso oggettivo ) o la sua qualità giuspubblicistica attiva ( abuso soggettivo ). “ L’abuso previsto dall’art. 317 - specificava l’ ALBAMONTE  - consiste nella strumentalizzazione da parte dell’agente della propria qualifica soggettiva o dei poteri esercitati , mentre nel primo caso egli si avvale della sua qualità indipendentemente dalla correlazione con gli atti del proprio ufficio e l’abuso consiste nell’esercizio della potestà di cui il soggetto è investito in difformità dallo scopo previsto dalla legge , nell’altro il soggetto esercita in modo illegittimo i poteri attribuitigli dalla legge. “  [46] 

In una sentenza del 1995 si è affermato che  “ in tema di concussione  , l’art. 317 cod. pen. per l’abuso “ dei poteri “ ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto  ( pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito ; per l’abuso delle “ qualità “ ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che , indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto , consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al   privato. “  [47] 

Più in particolare , l’ “ abuso di un potere “ è l’esercizio di quest’ultimo secondo criteri volutamente diversi da quelli che gli sono imposti dalla sua natura.  Pertanto , come specificato dall’  ANTOLISEI , “ si ha abuso di poteri tutte le volte che questi sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalle leggi , dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte. “ [48]   E’ in ogni caso necessario - sottolineano SEGRETO e DE LUCA  - che il potere rientri nell’ambito della cd.  “ competenza di fatto “ del pubblico    ufficiale , perché in caso contrario non sarebbe idoneo a qualificare la costrizione o la induzione.  [49]

Per il  PAGLIARO i contrassegni obiettivi che devono sussistere affinchè vi sia abuso di poteri , sono : A ) che essi siano esercitati quando non dovrebbero ; B ) che non siano esercitati quando dovrebbero ; C ) che siano esercitati in modo diverso da come dovrebbero ; D ) che l’agente minacci una situazione di cui alle lett. A , B , C.

“ Tali contrassegni obiettivi devono essere accompagnati , perché vi sia abuso dei poteri , da un orientamento subiettivo del pubblico ufficiale verso la deviazione dell’esercizio del potere dalla causa tipica. Nel caso indicato sub D ) , non occorre , peraltro , che il pubblico ufficiale abbia effettivamente intenzione di deviare il potere dalla sua causa tipica : basta che egli manifesti in qualsiasi modo un tale proposito ( anche se la manifestazione sia fatta al solo scopo di costringere o indurre il privato ). “  [50]

Secondo l’ Autore i contrassegni obiettivi suindicati servirebbero a differenziare l’abuso di potere da quei casi in cui il soggetto attivo , invece , strumentalizzi un’attività lecita o doverosa per ottenere l’indebito. Pertanto “ se il pubblico ufficiale minaccia un arresto , che peraltro è obbligatorio , prospettando al tempo stesso la possibilità di non effettuarlo contro remunerazione , il male minacciato ( l’arresto ) non corrisponde a un esercizio abusivo della pubblica funzione , ma piuttosto al suo normale svolgimento. Anziché in tema di concussione , saremo in tema di corruzione propria ( o di istigazione alla corruzione propria , secondo che il privato accetti o no ). “  [51]

Di diversa opinione l’  ANTOLISEI , secondo il quale vi sarebbe abuso  “ anche quando il funzionario fa uso di un potere che gli spetta e con le forme dovute , ma lo adopera per conseguire un fine illecito. Caso tipico e , purtroppo , non infrequente , è quello del pubblico ufficiale che , avendo accertato a carico di un individuo una violazione di legge , gli estorce una somma con la minaccia di denuncia o di arresto. “  [52]

Va , infine , ricordato che le condotte cd. di “ abuso oggettivo “ sono realizzabili sia mediante azioni sia mediante omissioni.  L’abuso di potere è infatti una violazione di dovere particolarmente qualificata ; e una violazione di dovere può specificarsi tanto nella forma di abuso commissivo , quanto nella forma di abuso omissivo del potere. [53]  Le condotte attive , specificava il  CONTENTO , “ potranno essere realizzate in violazione dei doveri o dei poteri-doveri , fermi sempre i limiti costituiti dalla sfera di competenza ( assoluta ) fissata all’agente dall’ordinamento ; le condotte omissive , data la loro particolare natura e posti i requisiti generali di loro rilevanza fissati dall’art. 40 c.p. , postulano , in ogni caso , la competenza del pubblico ufficiale , senza possibilità di distinguere tra incompetenza assoputa e incompetenza relativa. “  [54]                                                                                                                      

Per quanto riguarda l’ ” abuso della qualità “ , v’è da dire che la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio è la condizione propria di chi esplica una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Ha affermato il  PAGLIARO che  “ la condizione di soggetto , che eserciti una pubblica funzione o presti un pubblico servizio , può essere fatta valere nei rapporti sociali ; e può esserlo lecitamente , come nel caso di chi la faccia valere al fine di assicurare un migliore esercizio della funzione stessa o magari per ottenere un maggior prestigio personale. Può essere fatta valere in modo illecito , a fini di prevaricazione.

Si può parlare , nel primo caso , di  “ uso “ della qualità ; nel secondo , di  “ abuso “. Per distinguere l’uso della qualità dal suo abuso , di regola , non v’è che un modo ; considerare lo scopo , per il quale è fatta valere la condizione di soggetto che esercita una pubblica funzione o presta un pubblico servizio. “  [55]

Infatti , come ha rilevato l’ ANTOLISEI ,  “ l’abuso della qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale , ma egli fa valere ( si potrebbe anche dire : fa pesare ) la sua qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. “  [56]

Tuttavia hanno obiettato FIANDACA e MUSCO che la formula  “ abuso della qualità “ , presa alla lettera , è impropria , in quanto la qualità di pubblico ufficiale può essere usata solo dichiarando di possederla. “ Se l’uso consiste nel qualificarsi pubblico ufficiale , l’abuso deve possedere un  quid  pluris  rispetto alla semplice dichiarazione di essere pubblico ufficiale. Ora , il qualificarsi tale può risolversi in un abuso solo se appare privo di qualsiasi giustificazione e soprattutto lascia trasparire un successivo uso dei poteri inerenti alla pubblica funzione , in modo induttivo o costrittivo nei confronti del privato. “ [57]  Per  SEGRETO e DE LUCA  “ l’abuso della qualità non può essere valutato autonomamente , ma in uno alla condotta di costrizione o induzione del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio : in altri termini , se ed in quanto la costrizione o l’induzione siano state agevolate dalla qualità del soggetto attivo potrà ricorrere l’abuso. “  [58]

Per tali Autori , poi , la chiara distinzione letterale operata dalla norma tra abuso della qualità e abuso di poteri , manifesterebbe come , per lo meno per il legislatore , i due concetti siano differenti. “ In entrambi i casi vi è una violazione dei doveri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio , ma si tratta di due specie diverse dello stesso genere. “ [59]  In conseguenza di ciò , proseguono gli  Autori , per non confondere i due aspetti , si dovrà concludere che l’abuso della qualità sussista in ogni caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio faccia un uso indebito della sua condizione personale , indipendentemente e a prescindere dall’esercizio dei poteri a questa corrispondenti.  [60]

Secondo il  PAGLIARO è poi possibile che l’abuso della qualità sia commesso mediante omissione.  “ Può avvenire , ad esempio , che il privato , essendo venuto a conoscenza della qualità di pubblico ufficiale nel soggetto attivo , si senta costretto a dare o promettere indebitamente alcunchè. Qui , se il pubblico ufficiale    ( ovviamente , quando sia a conoscenza della situazione psicologica del privato ) non rifiuta l’indebito , si ha una concussione nella quale l’abuso di qualità assume forma omissiva : il che è possibile secondo il tenore letterale della legge , posto che il concetto di abuso comprende anche i comportamenti omissivi. Peraltro , non può aversi concussione per induzione mediante omissione , poiché in tal caso subentra la figura del peculato mediante profitto dell’errore altrui ( art. 316 c.p. ). “  [61]

Naturalmente , l’abuso di qualità deve possedere l’idoneità a costringere o indurre altri a fare od omettere qualcosa. Così  -  ha osservato il PAGLIARO  - “ non si potrebbe abusare della qualità di insegnante , per fare sorgere la preoccupazione di un sequestro , né della qualità di notaio per fare sorgere la preoccupazione di un arresto. Attraverso questo requisito della idoneità penetra nel concetto di abuso di qualità il contrassegno della  “ competenza di fatto “. “  [62]

 

-   Il metus publicae potestatis.

 

Il “ metus publicae potestatis “ consiste nel timore del pubblico potere che porta la vittima ad uno stato di soggezione e che , in definitiva , starebbe alla base della dazione o della promessa indebita.

Da ciò , sottolineano  SEGRETO e DE LUCA , deriverebbe “ come logica conseguenza , che la vittima , sia nella concussione violenta che in quella fraudolenta , dovrebbe essere consapevole di dare o promettere l’indebito , effettuando la prestazione solo per il timore conseguente alla condotta del soggetto attivo. “  [63]

In realtà , le opinioni in proposito sono discordanti.  Alcuni  Autori ( quali il  PANNAIN , il MARINI , il PALOMBI , il MAGGIORE ), ritenevano che il  metus publicae potestatis , oltre ad essere elemento essenziale della concussione , sarebbe richiesto in entrambe le forme della costrizione e dell’induzione con esclusione del reato quando la persona offesa non fosse consapevole della ingiustizia della prestazione richiestale.  [64]

Il MANZINI sosteneva , invece , che il metus publicae potestatis sarebbe ravvisabile solo nel caso di concussione per costrizione quando la determinazione del soggetto passivo sia stata influenzata dal timore , e non semplicemente sviata dall’inganno altrui.  [65]

Più di recente il  PAGLIARO ha invece contestato la necessità di tale elemento rilevando che di metus publicae potestatis si potrebbe parlare solo come abuso della qualità o dei poteri visto da parte della vittima e solo in tal senso si potrebbe affermare , ma senza aggiungere nulla alla struttura del reato , che esso ricorre in entrambe le forme della concussione.  “ Spesso si afferma che nella concussione per costrizione il privato deve cedere alla richiesta del pubblico ufficiale , perché spinto dal metus publicae potestatis. A nostro parere , ciò è inesatto , perché quel che avviene all’interno della psiche del privato non può avere effetto sulla responsabilità del pubblico ufficiale. “  [66]

Pertanto “  ciò che la norma richiede e che - affermano SEGRETO  e DE LUCA - basta per l’integrazione del reato , è che ci sia stata costrizione o induzione , mediante l’abuso della qualità o dei poteri , con la successiva dazione o promessa indebita. Le motivazioni della vittima possono essere le più varie , ma come accade per ogni fatto simile , non hanno rilevanza. “ [67]   Ha rilevato l’ ANTOLISEI come con ciò non si voglia negare che il “ metus publicae potestatis “ ricorra nella maggior parte dei casi di concussione , ma solo affermare che non si tratta  di un elemento essenziale , come è dimostrato dal fatto che il reato sussiste anche se il privato si determina alla prestazione indebita non per timore del pubblico ufficiale ( o dell’incaricato di un pubblico servizio ) , ma esclusivamente per evitare maggiori danni o per non avere         noie. “  [68]

Peraltro rilevano  SEGRETO e DE LUCA come  il metus publicae potestatis si sia “ imposto nella tradizione scientifica come elemento essenziale del delitto in parola , senza avere né una reale giustificazione , né una precisa collocazione nell’ambito della fattispecie. In realtà ciò che è parte integrante del delitto di concussione è la generica sottoposizione psicologica del concusso rispetto al soggetto attivo , non l’effetto che da essa si produce e che può essere il più vario ( timore di pubblici poteri , fiducia nella scienza del pubblico ufficiale o altro ).  Questo stato di soggezione deriva dal fatto stesso che il cittadino viene a contatto con chi ha poteri che possono avere una concreta incidenza sugli interessi del privato , e determina una spinta psicologica funzionale all’accettazione del programma prospettato dall’agente , la quale tuttavia non ha una tipica correlazione con gli elementi del reato : questa , agendo sugli impulsi emozionali e inibitori che scaturiscono nel singolo allorchè entra in contatto con un esponente del pubblico potere , rappresenta semplicemente una condizione necessaria e sufficiente al perpetrarsi del reato.  “  [69]

Tuttavia , in una recente sentenza  del 1993 , si è affermato che  “ in tema di concussione , il “ metus publicae potestatis “ , da ritenere sempre presente ai fini della configurabilità di tale reato , si atteggia in modo diverso a seconda che il soggetto passivo soggiaccia alla costrizione oppure all’induzione. Nel primo caso , il  “ metus “  consiste nel timore di un danno minacciato dal pubblico ufficiale , nel secondo si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale medesimo , il quale , abusando della propria qualità o funzione , faccia leva su di essa , per suggestionare , persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male peggiore. In tale ipotesi , la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza  del pubblico ufficiale il quale , sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese , operi di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore ( induzione per persuasione ). “  [70]

 

-   La dazione e la promessa.

 

La condotta di costrizione o di induzione deve avere per effetto che la vittima dia o prometta , al pubblico ufficiale o ad un terzo , denaro o altra utilità.

Affermava il  CONTENTO come , in senso proprio ,   l’azione della vittima non sia “ causata “ dalla condotta del pubblico ufficiale. Infatti il rapporto di causalità non si presta ad illustrare le interazioni tra le condotte umane coscienti e volontarie di soggetti capaci di intendere e di volere. [71]  “ L’azione della vittima - ha sottolineato il  PAGLIARO - è “ motivata “ dalla condotta del pubblico ufficiale , nel senso che essa affonda le sue radici motivazionali nella stessa situazione creata dal pubblico ufficiale attraverso la prospettazione di un male alternativo , il cui avverarsi dipende dalla volontà dello stesso pubblico ufficiale ( costrizione ) , o attraverso un’attività ingannatoria ( induzione ). Grazie a questo influsso sulla motivazione della vittima , la condotta del pubblico ufficiale deve essere , dal punto di vista logico , una  condicio sine qua non  rispetto al dare o al promettere. In conclusione , sebbene non si abbia un rapporto di causalità , si deve escludere il delitto di concussione tutte le volte che la condotta del pubblico ufficiale non possa essere considerata una  condicio sine qua non  rispetto alla dazione o alla promessa. Così , se in qualche caso particolare il privato fosse già fermamente deciso a dare o a promettere prima di subire la condotta di costrizione o induzione , non bisognerebbe ravvisare nel fatto una concussione consumata , ma soltanto una concussione tentata ( alla quale si accompagnerebbe l’autonomo delitto di corruzione attiva del privato , qualora questi agisse al fine di retribuire il pubblico ufficiale per l’atto di ufficio ).  [72]

La condotta della vittima può consistere nel “ dare “ o nel         “ promettere “ denaro o altra utilità.  La dazione o la promessa devono essere volontarie , ma non spontanee. “ Ove siano spontanee - rilevano  SEGRETO e DE LUCA  - , cioè assunte non in dipendenza della condotta del soggetto attivo , bisognerà escludere la sussistenza del reato , mentre se non siano nemmeno volontarie ( ad esempio per effetto di coercizione assoluta ) ricorreranno , nei congrui casi , altre fattispecie di reato ( rapina , estorsione ecc. ). “  [73]

“ La dazione - come affermato da  FIANDACA e MUSCO - implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro soggetto , e può assumere in concreto le forme più diverse ( consegna materiale ecc.. ). “  [74]

Tuttavia , rilevava l’ ANTOLISEI come nel concetto di            “ dazione “ rientri anche la ritenzione di una cosa , mutando il titolo del suo possesso per effetto della espletata costrizione o induzione. Risponderà pertanto di concussione il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che , abusando della sua qualità o dei suoi poteri si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato in visione , in prova , in deposito.  [75]

Può darsi pure - come affermava il  PAGLIARO - che l’azione del “ dare “ abbia per oggetto un bene immateriale o , più genericamente , una utilità ; e allora non vi può essere una vera e propria consegna , che suppone un oggetto materiale. “  [76]

La promessa , come evidenziava il PEDRAZZI , è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione : può essere fatta in qualsiasi modo e non richiede la forma scritta.  [77]

Tuttavia , secondo l’ ANTOLISEI risulterebbe evidente come la causa illecita da cui deriva , impedisca alla promessa di poter essere considerata idonea a produrre effetti   civili , sicchè ogni indagine giuridica sui suoi requisiti formali sarebbe assurda , trattandosi di un negozio illecito e dunque radicalmente nullo.  [78] Sarebbe dunque da respingere la tesi del  PEDRAZZI secondo cui la promessa dovrebbe essere credibile e dunque avere una “ validità apparente “ , tale da poterle attribuire una certa probabilità di successo se prodotta in giudizio.  [79]

In una sentenza del 1989 si è affermato che  “ al fine della identificazione del momento consumativo della concussione perpetrata mediante induzione alla promessa indebita , deve farsi riferimento non alla normativa civilistica della  “ promessa di pagamento “ , come tale valida solo nell’ambito della promessa lecita ( in quanto finalizzata alla tutela del destinatario in buona fede ) , ma esclusivamente alle norme penalistiche riguardanti la consumazione ed il tentativo del reato. “  [80]

Nell’opinione del  PAGLIARO le motivazioni interne al  privato , dalle quali egli è indotto a dare o a promettere , non influiscono sul configurarsi del delitto di concussione , a meno che non tolgano alla condotta di costrizione o di induzione la sua funzione motivazionale. “ In altri termini , vi è concussione consumata tutte le volte che : 1) il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre taluno a dare o promettere l’indebito ; 2) il destinatario della costrizione o dell’induzione abbia effettivamente dato o promesso ; 3) questi , però , non avrebbe dato o promesso , se il pubblico ufficiale non avesse compiuto gli atti di cui sopra.

In applicazione di questi criteri , vi è concussione consumata anche nel caso che il privato si sia piegato a dare o a promettere solo allo scopo di far cogliere  “ con le mani nel sacco “ il pubblico ufficiale infedele. Infatti non si configura un reato impossibile      ex art. 49 c.p. , perché , per giudicare della inidoneità dell’azione , ci si deve porre idealmente  ex ante ( e non  ex post ) rispetto all’azione stessa. “ [81]  Infatti , come prosegue l’ Autore , anche se fatta con il segreto intento di non adempierla , una promessa è pur sempre una promessa e conserva una sua forza vincolante , quanto meno per la possibilità di rappresaglie nel caso che non sia mantenuta o per il disagio morale ( accompagnato talvolta da una disapprovazione sociale ) in cui si trova chi non l’adempie.

D’altra parte la condotta del pubblico ufficiale conserva pur sempre la sua funzione di  condicio sine qua non  rispetto alla motivazione della vittima e dunque , “ se il pubblico ufficiale ha posto atti idonei diretti in modo non equivoco a forzare la volontà della vittima o a trarla in inganno , non vi è ragione alcuna per escludere la concussione consumata. “  [82]

Dissentono su questo punto  FIANDACA e MUSCO secondo i quali “ dal punto di vista psicologico il soggetto concusso deve aver voluto promettere , pur coatto. Questo requisito manca nelle ipotesi di cd. “ riserva mentale “ , ove cioè il soggetto solo in apparenza promette , ma in realtà persegue altri scopi. “  [83]

Come ha sottolineato la Suprema Corte , “ è intuitivo che la malizia , con la quale il soggetto passivo si impegna a dare , neutralizza alla radice ogni ripercussione soggettiva di intimidazione e di minaccia di danno e di pericolo proveniente dalla azione coattiva del pubblico ufficiale. “  [84]

Il problema , dunque , come evidenziato da  SEGRETO - DE LUCA  , sarà quello di stabilire se in tal caso vi sia consumazione del reato o tentativo.  [85]

Nel caso in cui , invece , difettino la costrizione o la induzione , si avrà solo una condotta appropriativa che , come sostenuto dagli  Autori citati , “ eliminato il delitto di malversazione a danno di privati ( art. 315 c.p. ) e il riferimento alle cose appartenenti allo Stato in quello di peculato , integrerà gli estremi di questo         reato secondo la formulazione introdotta dall’art. 1 della legge               86 / 90. “ [86]  Il PAGLIARO faceva l’esempio del caso in cui “ il privato dia o prometta , al solo scopo di danneggiare il pubblico ufficiale , a fronte di una condotta di quest’ultimo , nella quale non si può ravvisare né una costrizione , né una induzione ( per es., di fronte ad una richiesta di denaro effettuata da un pubblico ufficiale manifestamente privo dell’effettivo potere di danneggiare il privato e della possibilità di ingannarlo ). Qui , in effetti , il delitto di concussione non si configura:  ma la ragione non sta nella riserva mentale del privato , bensì nella mancanza di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre. In ultima analisi , manca la condotta di costrizione o di induzione. “  [87]

E’ rimasta poi immutata , come affermato da  SEGRETO e DE LUCA , la ipotizzabilità del peculato mediante profitto dell’errore altrui ( art. 316 c.p. ) , ove la ritenzione del bene avvenga mediante lo sfruttamento dell’errore altrui.  [88]

“ La dazione deve essere volontaria  - affermava il RICCIO -  anche se non spontanea , perché è conseguenza della costrizione o dell’induzione. Invero , se il pubblico ufficiale , nell’esercizio delle sue funzioni , giovandosi dell’errore altrui , riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità , commette non concussione , ma peculato mediante profitto dell’errore      altrui. “  [89]

La dazione o la promessa devono avere come destinatario lo stesso soggetto attivo o un terzo.

Data la genericità del termine  “ terzo “ , si è ritenuto                ( CHIAROTTI , CONTENTO ) che tale possa essere chiunque : non solo persone fisiche , ma anche persone giuridiche e nell’ambito di queste non solo quelle private , ma anche quelle pubbliche , Stato compreso , e senza esclusione dello stesso ente pubblico cui appartiene il soggetto attivo.  [90]

Nonostante il suo fondamento nella lettera della legge , la dottrina prevalente era contraria a tale impostazione. Secondo il  MANZINI , dato il rapporto di rappresentanza organica che lega il pubblico ufficiale all’ente , quest’ultimo non può essere terzo. Inoltre la gravità della pena prevista per la concussione è tale , da essere spiegabile solo quando sia leso anche il “ buon andamento “ della pubblica amministrazione ; il che non avviene quando il privato sia costretto o indotto a fare qualcosa in favore della pubblica amministrazione. Infatti il fine istituzionalmente assegnato alla P.A. - proseguiva l’Autore - viene in tal caso perseguito , anche se in maniera scorretta. In questa ipotesi saranno adempiuti i presupposti di altro reato ( estorsione aggravata , truffa aggravata , abuso di ufficio ecc... ) ma non i presupposti della concussione.  [91]     

Sul punto ha affermato la Cassazione che il delitto di concussione non è configurabile tutte le volte che le somme vanno a profitto dell’ente di cui il pubblico ufficiale fa parte , perché elemento costitutivo del reato è la consegna o la promessa di denaro allo stesso pubblico ufficiale o ad un terzo , e  “ terzo “ non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona o le persone fisiche  , suoi organi , agiscono ed operano e neppure enti o istituzioni che da quello possono , per previsione di legge , essere beneficati.  [92]

Concorda il  PAGLIARO [93] , mentre dissentono  FIANDACA e MUSCO , per i quali “ non c’è dubbio che il buon andamento della pubblica amministrazione è leso anche quando questa riceve un vantaggio che è frutto di un’attività coattiva. Lo stesso discorso vale quando l’ente pubblico non è quello cui appartiene il pubblico ufficiale. “  [94]

 

-   L’indebito.

 

Ai sensi dell’art. 317 è necessario che la vittima sia costretta a dare o a promettere “ indebitamente ”.

La dottrina tradizionale ( sostenuta tra gli altri dal      MANZINI ,dall’ANTOLISEI , dal CONTENTO ) affermava che la prestazione sarebbe indebita quando in tutto o in parte non sia dovuta rispetto alla pubblica amministrazione o al pubblico ufficiale (o all’incaricato di un pubblico servizio) in rapporto alla funzione o al pubblico servizio espletato.  [95]

“ Non vi è dubbio - hanno ribadito di recente SEGRETO e DE LUCA - che quando la prestazione non sia dovuta alla pubblica amministrazione la si possa certamente definire indebita , ed ugualmente accadrà per il caso di prestazione non dovuta in alcun modo al soggetto attivo (esempio classico della dazione di denaro , cd. tangente , come frutto della condotta) “.  [96]

Nel caso in cui la prestazione sia dovuta alla pubblica amministrazione e però sia ottenuta solo per effetto della condotta prevaricatrice del soggetto attivo , la dottrina citata concorda nel senso di escludere che in tal caso la prestazione possa considerarsi indebita.

Si configurerebbe invece la presenza dell’indebito e , di conseguenza della concussione , nel caso in cui il denaro o  l‘ altra utilità fossero dovuti al pubblico ufficiale ( o al terzo ) come privato , in relazione al configurarsi di un uso “ distorto ” dei poteri e/o della qualità giuspubblicistici attribuiti all’ agente.

Tale opinione però - secondo il MARINI - “ incorre nell’ errore di mutuare la qualifica di indebito , propria dell’evento , in modo non autonomo e , cioè , facendo perno sull ‘ illiceità della condotta.”  In realtà “ la natura di indebito o no dell ‘ oggetto della promessa o della dazione deve essere ricavata aliunde e , cioè , in base a disposizioni diverse da quella dettata con l’ art. 317 c.p. “ [97]  

Secondo il PAGLIARO poi , tale opinione si porrebbe in contrasto con la complessa oggettività giuridica della concussione. “ Dare o promettere “ indebitamente “ significa , secondo la sua lettera , dare o promettere qualche cosa , che non era dovuta. E non si vede come tale dizione possa essere estesa fino a comprendere ciò che , pur essendo dovuto soltanto a titolo privato , era tuttavia dovuto. Tanto più che nell’art. 317 l’avverbio “ indebitamente “ non è solo riferito al far dare o promettere a sé o a un terzo , ma è anche , da un punto di vista topografico , collocato immediatamente prima dell’accenno a questi soggetti come privati. Dal contesto della frase appare chiaro , dunque , che , se l’utilità è dovuta al pubblico ufficiale come privato o al terzo , non si può configurare la concussione.

Per di più , se il denaro o l’altra utilità fosse dovuto , secondo un titolo privato , al pubblico ufficiale o al terzo , mancherebbe l’offesa alla sfera giuridica della vittima , che è un elemento autonomo rispetto alla coartazione della libertà di quest’ultima e che è necessario prendere in considerazione , se si vuole dare ragione della  “ pesantezza “ della pena prevista per la concussione. In sostanza , se il denaro o l’altra utilità sono dovuti secondo un rapporto di diritto privato , il pubblico ufficiale , che abusa dei suoi poteri per ottenerli , risponderà , secondo i casi , di abuso di  ufficio , di violenza privata aggravata  ex  art. 61 n° 9 , ecc. ; mai di concussione. “  [98]

Di opinione discorde era il  RICCIO , sostenendo che l’indebitamente andasse riferito al  “ titolo “ della riscossione , come   “ fatto “ che produce il  “ diritto “ di riscossione.  Sicchè nel caso del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio che abusasse della sua qualità o dei suoi poteri per riscuotere un proprio credito , la ricezione doveva ritenersi indebita perché il titolo della riscossione non sarebbe ricollegabile né alla P.A. , né al soggetto in quanto investito della funzione o del servizio.  [99]

Ha poi evidenziato l’ ANTOLISEI come nell’ipotesi in cui l’atto di prevaricazione sia finalizzato alla soddisfazione di un credito privato del soggetto attivo , si osserva che l’agente comunque ottiene dal fatto se non un lucro , certamente una utilità , mentre aveva l’obbligo di avvalersi dei mezzi ordinari di tutela apprestati dall’ordinamento.  [100]  

Per il caso , invece , in cui la prestazione non fosse dovuta al soggetto attivo come privato , rilevano  SEGRETO - DE LUCA  come il reato sussista , anche se a fronte della prestazione ( es. effettuazione di lavori ) il soggetto attivo abbia corrisposto un compenso. “ L’essere ricorso all’abuso per avere la prestazione significa che essa aveva per il soggetto attivo un valore maggiore rispetto alla somma sborsata a compenso , altrimenti egli avrebbe chiesto ciò che gli conveniva ad una persona qualsiasi a ciò   idonea , senza ricorrere all’abuso. “  [101]

La giurisprudenza ha affermato di recente che l’avverbio          “ indebitamente “ di cui all’art. 317 , vada a qualificare , piuttosto che il contenuto della pretesa del concussore - che potrebbe anche non essere obiettivamente lecito - le speciali modalità di richiesta e di realizzazione della pretesa medesima.  [102]

Tale impostazione , secondo  SEGRETO - DE LUCA , non è da condividere , in quanto finisce con il fare dell’indebito un aspetto dell’abuso , mentre si tratta di fenomeni diversi e cronologicamente distinti : “ prima viene l’abuso , in uno alla costrizione e all’induzione , poi la dazione o la promessa che debbono essere indebite di per sé , non diventarlo per effetto dell’abuso...... Abuso e indebito quindi non sono fenomeni equivalenti : il primo è un elemento della condotta del soggetto attivo , il secondo una condizione dell’evento ( dazione o   promessa ). Una loro identificazione presuppone , contro ogni logica , l’identificazione della causa ( condotta abusiva ) con l’effetto ( dazione indebita ). “  [103]

 

-    Il denaro o altra utilità.

 

Il danaro o l’altra utilità costituiscono l’oggetto della dazione o della promessa.

Per denaro si devono intendere sia la moneta vera e propria , italiana o straniera , avente corso legale , sia le carte di pubblico credito di cui all’art. 458 c.p. ( biglietti di Stato , di banca ecc. ).

Peraltro , sosteneva il  PANNAIN che , ove la dazione - ricezione abbia per oggetto moneta falsa , non si potrebbe dire che sia stato dato  “ denaro “ o  “ altra utilità “.  [104]

Ha di recente rilevato il  PAGLIARO come sia  necessario fare una distinzione : “ Se il pubblico ufficiale accetta consapevolmente moneta falsa , è evidente che questa viene in considerazione come  “ altra utilità “. Se il p.u. è inconsapevole della falsità , egli di regola ha già accettato una promessa di denaro ..... Bisogna fare eccezione solo per il caso che il p.u. , prima riceva materialmente la moneta falsa , e poi l’accetti senza rendersi conto della falsità. Qui effettivamente manca un oggetto definibile come  “ denaro “ o       “ altra utilità “. Questioni analoghe potrebbero farsi per le monete completamente fuori corso e prive di valore anche       numismatico. “  [105]

Al  “ denaro “ è parificata  “ l’altra utilità “.

“ Il termine utilità , dal punto di vista letterale  -  come affermato da SEGRETO  e  DE LUCA  - indica solo una qualità , cioè quella dell’essere utile , di servire ad uno scopo , di trarre vantaggio da qualcosa. E’ utile tutto ciò che soddisfa un bisogno , ma questa qualità è propria non solo delle cose , ma anche dei comportamenti umani ( attività utili ). “ [106]  Utilità , dunque  -  come ha specificato il  PAGLIARO  -  “ è ogni attitudine ( di una cosa , di un fare , di un non fare ) a soddisfare un bisogno umano. Essa dipende dalla relazione che di volta in volta si instaura tra l’uomo e il mondo esterno , di modo che , ad esempio , lo stesso oggetto può essere utile in determinate circostanze ed essere inutile in altre. Esiste anche una utilità mediata : nel senso che un bene o servizio può giovare ad ottenere un altro bene o servizio , che a sua volta è capace di soddisfare un bisogno umano. “  [107]

Non c’è , però , concordia nell’assegnare al concetto di utilità un significato così ampio.

Alcuni Autori ( tra i quali il  MANZINI , il LEVI , il CONTENTO ) ritenevano di poter ridurre la portata del concetto di utilità ai soli beni che rappresentassero un interesse giuridicamente valutabile o ai vantaggi per il patrimonio o per la personalità. [108]  Altri Autori ( tra i quali il  BETTIOL ) hanno riferito il concetto di utilità ai soli vantaggi patrimoniali. [109]  Altri , infine , ( tra cui il  PANNAIN e il  SALTELLI ) hanno preso in considerazione solo le utilità che ineriscono le cose e non quelle derivanti dai comportamenti umani.  [110]

I sostenitori delle tesi restrittive affermavano , a sostegno delle loro opinioni , che sarebbe esagerato ammettere la concussione nel caso in cui il vantaggio fosse solo morale o la ricompensa consistesse in un sorriso o in una parola affettuosa. La retribuzione dovrebbe , dunque , consistere solo di denaro o di altra utilità patrimoniale , dato che la legge stessa , menzionando per primo il denaro e poi parlando di altra utilità , farebbe concludere in tal senso.

Tuttavia , come obiettato dal  PAGLIARO , nel caso di un sorriso , una parola di lode o affettuosa , subentrerebbe il principio che non v’è reato senza offesa al bene protetto e l’offesa minima equivale alla mancanza di offesa ( “ minima non curat praetor “ ).        “ Come non v’è peculato nell’appropriazione di un foglio di carta , così non v’è concussione in questi casi di utilità estremamente esigua. “ Inoltre , il fatto  “ che legge parli di altra utilità , accanto al denaro , significa soltanto che anche il denaro è una utilità ; ma non si vede come se ne possa dedurre il requisito , logicamente indipendente , che quest’altra utilità abbia carattere      patrimoniale. “  [111]

Peraltro , come rilevato dall’ ANTOLISEI , l’infondatezza della interpretazione restrittiva risulterebbe anche  “ dal confronto fra la dizione della norma in esame e la formula usata dal legislatore in tema di peculato , nella quale ...... non di denaro o altra utilità si parla , ma di denaro o altra cosa mobile. “ [112]

Sarebbe dunque da accogliere , secondo vari Autori                  ( ANTOLISEI , PAGLIARO , MAGGIORE , RANIERI ) , la tesi dell’interpretazione ampia della nozione di utilità. [113]  Ciò non solo  -  come affermato dal  PAGLIARO  -  per il noto principio ermeneutico  “ ubi lex non distinguit , nec nos distinguere  debemus “ , ma anche per la necessità di non consentire che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ottengano prestazioni non patrimoniali , ma pur sempre utili. “ Si osserva che le esigenze di tutela sono meglio soddisfatte con questa interpretazione , la quale giova a difendere l’attività funzionale dello Stato anche dalle deviazioni che possono essere cagionate da indebite offerte di prestazioni sessuali , onorificenze , ecc. “  [114]

Così , a titolo esemplificativo, il  MANZINI e il  PANNAIN indicavano : i doni di cose , i mutui , gli sconti , le fideiussioni , le dilazioni al pagamento o all’esecuzione coattiva , il recupero di un credito , la remissione di un debito , i biglietti di lotteria , l’uso gratuito o semi-gratuito di un’abitazione ( o di un bene mobile registrato ) , il vitto gratuito o semi-gratuito , le assicurazioni sulla vita pagate da altri o ad un premio di favore , le pensioni , gli impieghi , le missioni , le promozioni , le licenze , i trasferimenti graditi , le occupazioni collaterali retribuite  , le prestazioni d’opera , le obbligazioni condizionali , i titoli , i gradi , le onorificenze , un buon matrimonio , le prestazioni sessuali.  [115]

Pertanto , come puntualizzato da  SEGRETO e DE LUCA ,      “ nel delitto di concussione l’espressione  “ altra utilità “ è di una tale ampiezza da comprendere qualsiasi bene  che costituisca per la persona ( “ terzo “ ) o per il pubblico ufficiale un vantaggio economico o personale , qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente valutabile : danaro , cosa mobile e persino un qualsiasi comportamento del soggetto passivo dal quale il terzo o il pubblico ufficiale ricavi un vantaggio. Sussiste dunque il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso l’esplicita minaccia di danno o sia deviata attraverso l’inganno posto in essere dal pubblico ufficiale , ma anche quando il privato sia indotto a tenere un certo comportamento , che liberamente non avrebbe assunto , per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. “  [116]

Per quanto riguarda le prestazioni sessuali , però , alcuni Autori ( MANZINI , LEVI , CONTENTO ) ritenevano che esse fossero da escludere dal concetto di utilità. A sostegno di tale opinione adducevano il confronto con gli artt. 520 e 521 c.p. , nei quali sono incriminati gli atti di libidine e la congiunzione carnale commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale.  [117]

Più di recente ha affermato il  PAGLIARO che “ il raffronto con questi articoli può portare soltanto alla conclusione che gli artt. 520 e 521 sono norme speciali rispetto all’art. 317 , limitatamente al caso che il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale rivestito , per ragione del suo ufficio , di autorità sopra la vittima , che sia persona arrestata o detenuta o affidata in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente. Ma in tutti gli altri casi , rimane applicabile l’art. 317 e , pertanto , le prestazioni sessuali rientrano nel concetto di  “ utilità “ ai sensi di questo disposto normativo. “  [118]

In una recente sentenza delle Sezioni Unite si è affermato che il concetto di  “ altra utilità “ non necessariamente deve porsi in termini di equivalenza con quello di “ denaro “ , in modo da definire una generale valenza patrimoniale del vantaggio indebito , ma deve assumere una portata “ ampia “ : “ In tema di   concussione  , il termine  “ utilità “ indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona - materiale o morale , patrimoniale o non patrimoniale - oggettivamente apprezzabile , consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal convincimento comune. Ne deriva che i favori sessuali rientrano in pieno nella categoria individuata , in quanto rappresentano un vantaggio per il funzionario , che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione. “  [119] 

 

D)    L’ ELEMENTO SOGGETTIVO.

 

Il delitto di concussione può essere commesso soltanto con dolo.

Si tratta , come evidenziato da  FIANDACA e MUSCO , di un dolo generico che “ richiede , secondo le regole generali , la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato : l’agente deve essere consapevole sia della abusività della sua condotta sia del carattere indebito della prestazione. “ [120]  Dunque il soggetto deve sapere di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio , ovvero , come affermato dal  PAGLIARO ,  “ di svolgere quella che , da un punto di vista obiettivo , è una pubblica funzione oppure è un pubblico     servizio. “ [121]   Deve poi sapere di  “ abusare “. Deve infine essere consapevole che la dazione o la promessa è indebita.

“ Di conseguenza - come rilevato dall’Autore - l’errore sulle norme extrapenali , dalle quali deriva , per una certa attività , la qualifica di pubblica funzione , o che stabiliscono qual’è l’uso corretto della qualità o dei poteri , è un errore che esclude il reato ai sensi dell’art. 47 ultimo comma c.p.. “ [122]   Già secondo il  RICCIO “ giacchè il reato proprio è tale , in quanto la qualità si riverbera sul fatto , incidendo sulle modalità dell’azione , attraverso l’abuso dell’ufficio o della qualità , occorre dedurre che la conoscenza della propria posizione ( non della propria qualità ) sia indispensabile nel senso che l’errore o l’ignoranza sul fatto , da cui deriva la qualità di pubblico ufficiale , in quanto incide sulla volontarietà e coscienza dell’abuso della qualità stessa o dell’ufficio , scusa. “ [123]  E’ altresì rilevante , sempre ai sensi dell’art. 47 c.p. , l’errore sull’indebito. Specificava l’ Autore che  “ la illegittimità della dazione o della promessa , sebbene elemento giuridico esistente prima del fatto , entra nella fattispecie legale. Nel soggetto agente vi deve essere la coscienza o la volontà di chiedere e farsi consegnare o promettere denaro od altra utilità non dovuti. Né è il caso di distinguere tra errore di fatto ed errore di diritto , in quanto se l’elemento della legittimità entra nel fatto , l’errore su di essi si risolve sempre in errore sul fatto costituente reato. Anche se si volesse ritenere trattarsi di un rapporto disciplinato dalla norma non penale , che la legge penale assume solo quale presupposto del reato , la soluzione sarebbe identica , in quanto l’errore non cadrebbe mai su legge penale. L’elemento giuridico extrapenale , appunto in quanto funziona da presupposto , incide sempre sul fatto , risolvendosi l’errore sul presupposto in errore sul fatto , in quanto i presupposti afferiscono essi stessi al fatto ; se non mancano , non esiste o , almeno , non assume rilevanza giuridico-penale il fatto. Essi ,   però , si distinguono dagli elementi costitutivi del fatto in senso stretto , e cioè azione ed evento , in quanto rimangono al di fuori della catena causale.

In conseguenza , se il pubblico ufficiale crede per errore di chiedere o ricevere quanto a lui dovuto in rapporto al suo ufficio , andrà esente da pena. “ [124]  In altre parole , come affermato dall’ ANTOLISEI ,  “ se l’agente in buona fede ritiene che la prestazione gli sia dovuta , il dolo è escluso , salva la sua responsabilità per altri aventuali reati ravvisabili nel fatto. “ [125]

FIANDACA e MUSCO ritengono che la struttura della concussione sia incompatibile con il dolo eventuale. [126]  Secondo il  PAGLIARO sarebbe invece possibile configurare la concussione anche in tale caso.  Più in particolare , “ il soggetto , che agisce , trovandosi in dubbio sulla abusività o sull’indebito , si trova in dolo se , giusta la cd. formula di FRANK , egli avrebbe agito egualmente , se fosse stato certo dell’abusività e dell’indebito. Non vi è concussione , invece , se il pubblico ufficiale non voleva direttamente la coartazione o l’inganno altrui : ciò , perché solo quando la condotta tende direttamente a questi fini , si può dire , con proprietà di linguaggio , che un soggetto  “ costringe “ altri a fare od omettere qualcosa. Perciò , se l’abuso del pubblico ufficiale tende a tutt’altro fine ma , come conseguenza indiretta , il privato è coartato o indotto in errore , non vi è concussione , ma , eventualmente , un altro reato ( per es., abuso di ufficio ). “  [127]

Il dolo , come rilevato da  SEGRETO -DE LUCA  , sarebbe poi escluso nelle ipotesi di cd. eccesso di zelo , cioè di “ errore sulla legittimità del proprio comportamento ; nel qual caso si potrà configurare il reato di cui all’articolo 323 c.p. ( ma , si badi , nella originaria formulazione , richiedendosi oggi l’ingiustizia del vantaggio ). “  [128]

 

E)    LA CONSUMAZIONE E IL TENTATIVO.

 

Il delitto di concussione , come affermato dal  MANZINI e dal RICCIO, appartiene alla categoria dei cosiddetti reati materiali o di lesione poiché richiede , per la sua consumazione , la verificazione di un evento successivo alla condotta dell’agente.  [129]

E’ stato sottolineato di recente dagli Autori  SEGRETO e DE LUCA come non si possa qualificare la concussione come reato formale , “ a meno di non arrivare , contro ogni logica , a ritenere che la dazione o la promessa coincidono con la costrizione o   l’induzione. “  [130]

Il delitto ( come sostenuto concordemente da  PAGLIARO , LEVI , ANTOLISEI , FIANDACA - MUSCO ) si consuma nel momento in cui viene effettuata la dazione o la promessa e non occorre ( a differenza da quanto avviene nella estorsione ) il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno.  [131]

Peraltro ha sottolineato l’ ANTOLISEI come , allorchè vi sia la promessa , non occorra in più la dazione , perché il reato è già consumato. [132]  Già il  RICCIO aveva evidenziato che  “ se è vero che il reato si consuma solo quando tutti gli elementi , che ne compongono l’essenza , si trovano riuniti nel fatto criminoso di cui si tratta , cioè , se reato consumato è quel fatto criminoso nel quale si ritrovano riuniti tutti gli elementi che la legge considera necessari per integrare la figura tipica del reato , occorre dire che , nel momento in cui il fatto , compiuto dall’agente , rispecchia e riproduce , nella loro totalità , gli elementi necessari e sufficienti a dar vita al reato , esso si consuma , anche se non si esaurisce.

La dazione o promessa ledono l’obietto giuridico particolare del reato ; nel momento della dazione o promessa , si verifica l’ultimo elemento necessario e sufficiente all’integrazione della sua figura tipica : cioè , la concussione si consuma. Il momento consumativo può non coincidere con quello in cui si realizza l’evento materiale , cui mirava il pubblico ufficiale e cioè il conseguimento dell’indebito profitto.

Se , invero , la promessa di dare da parte del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato , essa segna il momento consumativo del reato , mentre l’effettiva dazione segnerà il momento consumativo del danno del privato : danno del privato , che , se esaurisce il reato , rappresenta , però , nell’economia della fattispecie legale , un  post  factum impunibile o , al più , avente efficacia agli effetti della sussistenza delle attenuanti , di cui ai n. 4 e 6 dell’art. 62 , e dell’aggravante , di cui al n. 7 dell’art. 61. “ [133]

Dunque  - come ribadito più di recente da  SEGRETO - DE LUCA  - “ la mancata consegna della cosa promessa non fa degradare il reato da consumato a tentato. “  [134]

In una sentenza del 1993 si è affermato che  “ il reato di concussione si perfeziona con la promessa che normalmente precede il compimento dell’atto. Il tempo in cui avviene il pagamento del danaro o la dazione di utilità non ha , quindi , alcun valore sintomatico ; anzi , il fatto che l’agente accetti che la concreta realizzazione del suo disegno sia posticipata rispetto al compimento dell’atto , dimostra che vi è un’assoluta sicurezza della completa soggezione psicologica del soggetto passivo piuttosto che una situazione paritaria , in cui liberamente si dà e si riceve. “ [135]  In altra sentenza del 1995 si è ribadito che  “ la semplice promessa di pagamento sotto la pressione del  metus publicae potestatis è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione , costituendo il pagamento dell’indebito un  post factum che serve solo alla realizzazione dell’illecito profitto , ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato. “  [136]

Ritiene invece il  PAGLIARO che se “ la promessa ( che da sola è sufficiente perché il reato sia consumato ) viene seguita dalla dazione , si ha un ulteriore approfondimento dell’offesa tipica e , di conseguenza , lo spostamento del momento consumativo. Ciò può avere notevole importanza soprattutto in tema di prescrizione. “ [137]

Tale opinione è però criticata  da  SEGRETO - DE LUCA , per i quali , “ sostenendo che si sposta il momento consumativo del reato , si afferma che la promessa precedente costituisce un antefatto non punibile , in chiaro contrasto con la norma , per la quale la promessa è sufficiente per la consumazione del reato. “ [138]

Ha affermato il  GIANNITI che se la promessa viene effettuata mediante una lettera , come pure nel caso di invio del denaro o dell’altra utilità , la fattispecie del reato consumato sarebbe realizzata già nel momento dell’invio ( e non nel momento della ricezione , come accade , invece , nel delitto di corruzione ). Pertanto la concussione sarebbe consumata e non solo tentata , nel caso in cui la lettera o l’altra cosa spedita non pervenga affatto al pubblico ufficiale. Ciò perché , all’atto della spedizione , il privato sarebbe già stato costretto a  “ dare o promettere “.  [139]

Si ricordi che , secondo il  PAGLIARO , “ non vi è tentativo , ma vera e propria concussione consumata , quando la vittima ha agito con la  “ riserva mentale “ di non mantenere la promessa ; ciò anche se la promessa è stata effettuata allo scopo di fare sorprendere  “ con le mani nel sacco “ il funzionario infedele. “ [140]

Il tentativo , invece , per il PAGLIARO e l’ ANTOLISEI , resterebbe circoscritto ai casi in cui il soggetto attivo abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o indurre altri a dare o promettere , ma non sia effettivamente seguita né la dazione , né la promessa.  [141]

E’ poi del tutto pacifico in giurisprudenza - come ricordato da  SEGRETO - DE LUCA  - l’affermazione che  “ per la configurazione del tentativo di concussione è sufficiente che siano posti in essere da parte di un pubblico ufficiale atti idonei a costringere o ad indurre taluno a dare o promettere denaro od altra utilità , indipendentemente dal verificarsi dello stato di soggezione della vittima per effetto del  metus publicae potestatis. “  [142]

 

F)    LE  CIRCOSTANZE.

 

Si è posto il problema se sia applicabile o meno al delitto di concussione la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità , di cui all’articolo 62 n° 4 c.p. come modificato dall’art. 2 della legge 7.2.1990  n° 19 il quale dispone :

“ L’avere, nei delitti contro il patrimonio , o che comunque offendono il patrimonio ,  cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità , ovvero , nei delitti determinati da motivi di lucro , l’aver agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità , quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. “    

Per  SEGRETO e DE LUCA ,  “ escluso che la concussione sia un delitto contro il patrimonio , non è discutibile che possa rientrare nell’ambito dei delitti che comunque offendono il patrimonio o in quelli determinati da motivi di lucro. “ [143]  Ricordano infatti tali Autori come soggetti passivi del reato in esame siano la pubblica amministrazione e nello stesso tempo la persona che dà o promette. Dunque  “ in tale prospettiva non è discutibile che al reato in parola sia applicabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. “  [144]

Secondo il  PAGLIARO , invece , l’applicabilità di tale circostanza dipenderebbe dall’interpretazione che si dia dell’espressione  “ delitti ..... che comunque offendono il patrimonio “ contenuta nell’art. 62 n° 4.  “ Se qui si allude ( come a noi sembra ) a una offesa del patrimonio , che sia requisito necessario della figura delittuosa  ( così è , ad esempio , nel peculato ) , la circostanza non può applicarsi al delitto di concussione , nella quale l’utilità e il danno correlativo possono anche non avere carattere patrimoniale.

Se , invece , per  “ delitti che comunque offendono il patrimonio “ si intendono tutti i delitti , nella realizzazione dei quali il danno arrecato o minacciato ha , in concreto , carattere patrimoniale , si potrà applicare anche alla concussione l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.  Poiché il privato è titolare di uno degli interessi protetti dalla incriminazione di concussione , non si può negare , infatti , che il danno da lui subito sia cagionato  “ alla persona offesa dal reato “ , come esige l’art. 62 n° 4. “ [145]

SEGRETO e DE LUCA ritengono qui applicabile anche la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante        gravità. [146]

Per quanto riguarda l’attenuante dell’intera riparazione del danno ( art. 62 n° 6 ) , in giurisprudenza - come ricorda il PAGLIARO - se ne è giustamente ritenuta l’applicabilità solo quando sia stato integralmente risarcito tanto il danno provocato all’amministrazione , quanto quello cagionato al privato. [147]

 

G)    LE  PENE.

 

La  l. n° 86 / 90 ha lasciato invariata la pena detentiva che era prevista dall’art. 317 c.p. vecchio testo : reclusione da quattro a dodici anni.

E’ stata invece eliminata , come già detto per tutti i delitti riformati , l’originaria pena pecuniaria della multa ( non inferiore a lire seicentomila ), evidentemente perché la pena pecuniaria non aggiunge alcuna efficacia deterrente a quella detentiva.

Quanto alle pena accessorie , l’art. 317 bis , introdotto con la legge 16 aprile 1990 n° 86 , stabilisce che  “ la condanna per i reato di cui agli art. 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno , se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni , la condanna importa l’interdizione temporanea “.

Rispetto alla disciplina precedente , si tratta di una diversa sistemazione di quanto già era preveduto attraverso un rinvio dal capoverso dell’art. 317 al capoverso dell’art. 314.

 


 

[1] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 192.  cfr. G. CONTENTO  “ La concussione “ , I , Bari , 1970 , p. 7 ss.. SEMINARA  “ Commento all’art. 317 “ , in Commentario breve , p. 562.

[2] A. PAGLIARO  “ Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”  , Milano , Giuffrè 1994 , pag. 102.

[3] E. PALOMBI  “ Il delitto di concussione “ , Napoli 1979 , p. 124.

[4] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 192 -193.  Cfr. F. ANTOLISEI  , Trattato di diritto penale , Milano 1982 , parte speciale , vol. II , pag. 692 ; S. RICCIO , voce Concussione , in Nov. mo Dig. It. , III Torino , 1974 ,  pag. 1066 ; F. CHIAROTTI , voce Concussione , in Enc. Dir. , vol. VIII , Milano 1961 , pag. 700.

[5] Cfr. SANTORO “La tutela del patrimonio “ (studi economico - giuridici dell’Università di Cagliari ) 1933-34 , pag. 39.

[6] Cass. 5.2.1981, ASTOLFI ; 8.5.1984 n°4082.  Cfr. Cass. 3 settembre 1992 , in Giur. It. 1993 , II , p. 505.

[7] A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 102.

[8] C. PEDRAZZI  “ La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio “ , Riv.It.Dir.Pen. , 1952 , pag. 350.

[9] SEGRETO- DE LUCA , op. cit. , pag. 195-196.

[10] PAGLIARO , op. cit. , pag. 104.

[11] PAGLIARO , op. ult. cit., passim.  Cfr. RICCIO “ La concussione negli elementi costitutivi”, Napoli 1942 , pag. 23.

[12] S. RICCIO , voce Concussione , in  Nov. mo Dig. It . , cit.  , pag. 1068.

[13] SEGRETO - DE LUCA , op. cit., pag. 196.

[14] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , passim.

[15] S. RICCIO , op. ult. cit. ,  pag. 1068. A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 104.

[16] G. CONTENTO  “La concussione “ , cit. , pag. 35 s. R. PANNAIN  “I delitti dei pubblici ufficiali contro la  P.A.”, Napoli , 1970 , pag. 95.

[17] S. RICCIO ,  op. ult. cit. , pag. 1068-1069.

[18] A. PAGLIARO op. cit. , pag. 104 - 105. Cfr. F. CHIAROTTI , Concussione , in Enc. dir. , cit. , pag. 701.

[19] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , pag. 197-198 :

[20] cfr. RICCIO op. cit., pag. 1068. cfr. MANZINI  “Diritto penale italiano”, 4° ed. , 1961 , vol. V, pag, 151.

[21] A. PAGLIARO , op. cit. , pag. 124.

[22] FIANDACA - MUSCO , op. cit. pag. 155.   cfr. G. CONTENTO “ La concussione “  , cit. , pag. 123.                       F. CHIAROTTI  “ Concussione “ , in Enc. Dir. , cit. , pag. 706.

[23] SEGRETO DE LUCA , op. cit. , p. 198.

[24] Cfr. S. RICCIO , op. cit. , p. 1079.

[25] Cfr.  LEVI  “ Delitti contro la pubblica amministrazione “ , Trattato di Diritto Penale , Milano , 1935 , p. 241 s.  CONTENTO “ La concussione “ op. cit. , p.129.

[26] LEVI , op.  cit. , passim.

[27] Cfr.  A. PAGLIARO , op. cit. , p. 124.  F. CHIAROTTI , op. cit. , p. 707.

[28] MANZINI , Trattato di diritto penale , IX , Torino , 1963 , p. 178.

[29] S. RICCIO op. cit. , p. 1079.

[30] F. GRISPIGNI “ I delitti contro la pubblica amministrazione “ , Roma , 1953 , p. 147. CHIAROTTI , op. cit. , p. 708. MAGGIORE ,  “ Principi di diritto penale “ , II , Bologna , 1950 , p. 146.

[31] F. CHIAROTTI , op.cit. , p. 708 , nt. 20.

[32] A. PAGLIARO  , op.cit. , p. 125.

[33] S. RICCIO , op.cit. , p. 1069.

[34] Cfr.  G. MARINI , voce Concussione , in Enc. Giur. , Treccani , vol. VII , 1988 , p. 5.

[35] Cfr.  G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 48 ss.

[36] A.ALBAMONTE  “ I delitti di concussione e corruzione nella legge 26 aprile 1990 n° 86 “ , in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura , 1992 , p. 102.

[37] G. MARINI , op. cit. , passim.

[38] S. RICCIO , op.cit. , p. 1069.

[39] F. ANTOLISEI  “ Manuale di diritto penale “ , parte speciale , II , Milano 1977 , p. 727.

[40] G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 39 ss.  E.PALOMBI “ Il delitto di concussione “ , cit. , p. 78 ss.

[41] F. CHIAROTTI , voce Concussione ( dir. vig. ) ,  cit. , p. 701. LEVI “ Delitti contro la pubblica amministrazione “ , in Tratt. Dir.pen. Florian , Milano , 1935 , p. 243 ss. MANZINI  Trattato di diritto penale italiano , V , Torino , 1950 , p. 194 s.  S. RICCIO  Concussione , in  Nss. D.I. ,  cit. , 1070. G. CONTENTO  “ La concussione “ ,  cit. , p. 25.               F. GRISPIGNI  “ I delitti contro la pubblica amministrazione “ ,  cit. , p. 157.

[42] A. PAGLIARO “ Principi di diritto penale , parte speciale , Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione , Milano , 1981 , p. 98 e nota. E. PALOMBI  “ Il delitto di concussione “ ,  cit. , p. 80.

[43] INFANTINI “ L’abuso delle qualità o delle funzioni del pubblico ufficiale nel diritto penale “ , Milano , 1974 , p. 25.

[44] G. MARINI , voce Concussione , cit. , p. 4.

[45] G. MARINI  “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9  C.P. “ , Riv.it.dir. e proc.pen. 1967 , p. 303.

[46] A. ALBAMONTE , op.ult.cit. , p. 105.

[47] Sent. 17 / 3 / 95  ( UD. 9 / 12 / 94 )  RV. 201079.

[48] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 309.

[49] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 209.

[50] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 110.

[51] A. PAGLIARO , op. cit. , passim.

[52] F. ANTOLISEI , op.cit. ,  p. 309.

[53] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 111.

[54] G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 54.

[55] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 105.

[56] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 309.

[57] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 154.

[58] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 206.

[59] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 203.

[60] SEGRETO - DE LUCA , op. cit. , passim.  In tal senso  LEVI op.cit. , p. 244.  PANNAIN  “ I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. “ , cit. , p. 156.

[61] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 107.

[62] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 109.

[63] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 225.

[64] R. PANNAIN , op.cit. , p. 104.  MARINI “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9 C.P. “ ,  cit. , p. 294.  E. PALOMBI  “ Il delitto di concussione “ , cit. , p. 101.  MAGGIORE , “ Principi di diritto penale “ , cit. , p. 1509.

[65] MANZINI , Trattato di diritto penale , cit. , p. 204.

[66] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 117.

[67] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 226.

[68] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 695.   Cfr.  AMATO   “ Sulla distinzione tra corruzione e concussione “ , Arch. Pen.  1967 ,  p. 455.

[69] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 226.

[70] Sent. 8 / 1 / 94 ( CC. 22 / 10 / 93 )  RV. 197717.

[71] G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 20.

[72] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 126-127.

[73] SEGRETO-DE LUCA , op. cit. , p. 231.

[74] FIANDACA-MUSCO , op. cit. , p. 155.

[75] F. ANTOLISEI , op.cit., p.695.  cfr. RAGNO  “ Il delitto di estorsione “, Milano , 1966 , p. 107.

[76] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 127.

[77] PEDRAZZI “ La promessa del soggetto passivo come evento nei delitti contro il patrimonio “ , cit. , p. 355.

[78] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 695.   Cfr. MANZINI , op. cit. , p. 198.

[79] PEDRAZZI , op. cit. , p. 354.

[80] CASS.PEN. , Sez. VI , 15 febbraio 1989 , in Cass. Pen. 1990 , 409.

[81] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 127-128.  Cfr. MAGGIORE , op.cit. , p. 150.

[82] PAGLIARO op.ult.cit. , passim.

[83] FIANDACA.MUSCO , op. cit. , p.156.

[84] Cass. 5 febbraio 1981 , p. 715.

[85] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 233.

[86] SEGRETO -DE LUCA , op.cit. , p. 232.

[87] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 129.

[88] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , passim.

[89] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1078.

[90] F. CHIAROTTI , op.cit. , p. 708.  G. CONTENTO op.cit. , p. 137.   Cfr. G. MARINI  “ Linementi della condotta nel delitto di concussione “ , in Riv.It. 1968 ,  p. 1075 , nt. 10.

[91] MANZINI , op.cit. , p. 199.   Cfr. R. PANNAIN , op.cit. , p. 89 e 109.

[92] Cass. 15.12.1966 , LORA , Cass. Pen. Mass. Ann. 1967 , p. 1109.

[93] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 129.

[94] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 157.  Cfr. G. MARINI  “ Lineamenti della condotta “ , op. cit. , p. 669.

[95] MANZINI , op.cit. , p. 202.  F. ANTOLISEI  , op.cit. , p. 696.  G. CONTENTO , “ La concussione “ , cit. , p. 153.

[96] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 236-237.

[97] G.MARINI Concussione , in  Enc. Giur. , Treccani ,  cit. , p. 10.

[98] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 131.

[99] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1078.

[100] F. ANTOLISEI , op.cit. , p. 696.  Cfr. MANZINI , op. cit. , p. 202.

[101] SEGRETO-DE LUCA op.cit. ,p. 237.  Cfr. MANZINI , op.cit. , passim.  F. ANTOLISEI , op.cit. , passim.              G. CONTENTO , op.cit. , p.153.  MAGGIORE “ Principi di diritto penale “,  cit. , p. 151.  LEVI , op.cit. , p. 257.

[102] Cass. 16.3.1990 , TALDONE. Cass. Pen. 1990 , p. 2106.

[103] SEGRETO -DE LUCA , op.cit. , p. 239.

[104] R. PANNAIN , op.cit. , p. 126.

[105] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 173 , nt. 81.

[106] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 239-240.

[107] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 174.

[108] MANZINI , op.cit. , p. 200.  LEVI , op.cit. , p. 251.  G.CONTENTO “ La concussione “ , cit. , p. 142.

[109] BETTIOL “ In tema di interesse privato in atti di ufficio “ , in Studi Petrocelli , I , Milano , 1972 , p. 279.

[110] R.PANNAIN ,op.cit. , p. 138 ss.. SALTELLI  “ La nozione di “ utilità “ nel codice penale “ , in  Annali 1939 , p. 529.

[111] A. PAGLIARO , op. cit. , p. 174.

[112] F. ANTOLISEI , op.cit. ,p. 313. Cfr.  MAGGIORE , “ Principi di diritto penale “ , vol. II , cit. p. 150.  ALTAVILLA  “ Pubblica amministrazione ( Delitti dei pubblici ufficiali contro la ) “ , in  Nuovo Digesto It. , vol. X , 1939 , p. 944.

[113] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 695.  A.PAGLIARO , op.cit. , p. 175.  MAGGIORE , op.cit. , p. 150.  RANIERI , Manuale di Diritto Penale , vol. II , 1962 , p. 206.

[114] A.PAGLIARO , op.ult.cit. , p. 175.

[115] R.PANNAIN , op.cit., p.137.  MANZINI , op.cit., p 201.  Cfr. WELZEL “ Das deutsche Strafrecht “ , Berlin  1967 , p.516.

[116] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 244.

[117] MANZINI , op.cit. , p. 176.   LEVI  “ Delitti contro la Pubblica Amministrazione “ , cit. p. 252.   G.CONTENTO ,    “ La concussione “ , cit. , p. 142 ss.

[118] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 132.

[119] Cass. Pen. , SS.UU. 11 maggio 1993 n° 7 , ROMANO , in CASS. PEN. , ottobre 1993.  Cfr. A.ALBAMONTE          “ I delitti contro la pubblica amministrazione : problematiche interpretative e orientamenti della Corte di Cassazione “ , Consiglio di Stato 1993 , p. 1111.  Cfr. in senso conforme PAGLIARO “ Principi di diritto penale, parte speciale “ , 5° ed. , Milano , 1992 , p. 127.  F.ANTOLISEI “ Manuale di diritto penale , parte speciale “ , 10° ed. , vol. II , Milano , 1991 , p. 312.

[120] FIANDACA-MUSCO op.cit. , p. 157.

[121] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 127.

[122] A.PAGLIARO , op. cit. , passim.

[123] S. RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1080.

[124] S. RICCIO , op. cit. , passim.

[125] F.ANTOLISEI , op. ult. cit. , p. 315.

[126] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 157.

[127] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 133-134.

[128] SEGRETO-DE LUCA op.cit. , p. 246.

[129] MANZINI op.cit. , p. 208. RICCIO op.cit. , p. 1080.

[130] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , passim.

[131] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134.  LEVI , op.cit. , p. 258.  F.ANTOLISEI  , op.cit. , p. 697.   FIANDACA-MUSCO , op. cit. , p. 157.

[132] F.ANTOLISEI  , op.cit. , p. 697.

[133] S.RICCIO , voce Concussione , cit. , p. 1076.

[134] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 246.

[135] Sent. 8 / 1 / 94 ( CC. 22 / 10 / 93 ).  RV. 197716.

[136] Sent. 17 / 3 / 95 ( UD. 9 / 12 / 94 ).  RV. 201078.

[137] A.PAGLIARO ,  op.cit. , p. 135.

[138] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 247.

[139] GIANNITI ,  Studi sulla corruzione , cit. p. 39.

[140] A.PAGLIARO , op.cit. , passim.  Cfr. In questo capitolo , p. 249 ss..

[141] A. PAGLIARO , op.cit. , p. 135.  F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 697.

[142] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 251.   Cfr.  Cass. 27.9.1974 , ROMANO , Giust. pen. 1975 , II , 467. Cass. 9.4.1980 , CARONE ,  Cass. Pen. Mass. Ann. 1981, 1533. 2.12.1987 ,  CANINO , Riv.Pen. 1988 , 1091. Cass. 10.6.1989 , TEARDO , Giust.Pen. , 1990 , II , 349.

[143] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 253.

[144] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 252.

[145] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134.

[146] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 253.

[147] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 134.  Cfr. Cass. , Sez. VI , 27 febbraio 1992 . C.E.D. Cass. , n° 190054.

 

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