STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.

 

4.    LA CONCUSSIONE PER  COSTRIZIONE.

 

Come precisato dall’ ANTOLISEI , “ “ costringere “ .... vuol dire esercitare con violenza o minaccia una pressione su una persona , in modo da alterare il processo formativo della sua volontà , e determinare la persona medesima ad un’azione od omissione diversa da quella che altrimenti ( e cioè senza la coazione ) avrebbe compiuto. “ [1]

Costringere , dunque , significa obbligare altri a tenere un comportamento che altrimenti non sarebbe tenuto. Questo stato di coazione psicologica è conseguente a violenza o minaccia ; concetti che , secondo  SEGRETO e DE LUCA , consentono di specificare la condotta dell’agente , pur non essendo espressamente indicati dalla norma , a differenza , per esempio , di quanto avviene per i reati di violenza privata ( art. 610 c.p. ) e di estorsione ( art. 629 c.p. ). [2]

Vari  Autori , tra i quali  ANTOLISEI , PECORARO-ALBANI , PISAPIA , distinguono la violenza in  propria ed impropria : la prima consiste in ogni spiegamento di energia fisica sulla vittima per piegarne o annullarne la capacità di autodeterminazione ; la seconda in ogni altro mezzo che produca il medesimo risultato , esclusa la minaccia.  [3]

“ La minaccia  - come specificato dal  RICCIO  - è ogni energia morale diretta a creare coattivamente l’altrui volere , o meglio , a determinare la volontà in un senso differente dal come si sarebbe determinata , se il dichiarante fosse stato libero. “ [4] 

Sia la violenza ( propria o impropria ) che la minaccia , per SEGRETO e DE LUCA , possono determinare l’annullamento del potere di autodeterminazione della vittima o una sua limitazione , che invece lasci alla vittima una possibilità di scelta. “ Si pensi ad una persona che sia fisicamente impedita di muoversi , o che sia ipnotizzata o che sia messa di fronte all’alternativa apparente di scegliere tra la propria vita ed il sacrificio del suo patrimonio          ( classico caso del rapinatore a mano armata che intima alla vittima : “ o la borsa o la vita “ ) , laddove invece è nel potere dell’agente , con il suo comportamento , operare tale scelta.

Vi è invece limitazione e non annullamento della volontà quando l’agente non può ottenere il risultato che si è prefisso senza la collaborazione della vittima , ancorchè il volere di questa non sia libero ( minaccia dell’incendio dell’abitazione in alternativa alla vendita di un bene : qui la vittima ouò ancora scegliere l’incendio più che cedere il bene ). “  [5]

A tale riguardo va ricordata la distinzione tra costrizione fisica e psichica e , nell’ambito di questa , tra costrizione psichica assoluta e relativa.

“  Si ha costrizione psichica assoluta  - secondo  PAGLIARO  - quando la vittima è alla mercè del suo aggressore , nel senso che , se essa rifiuta di cedere alla violenza o alla  minaccia , l’aggressore può immediatamente raggiungere da sé , attraverso un proprio comportamento , il risultato propostosi ..... Si ha costrizione psichica relativa se l’aggressore non può immediatamente pervenire al risultato propostosi senza la collaborazione della vittima. Di guisa che alla vittima rimane una effettiva possibilità di scelta tra il male minacciato dall’aggressore e il male che essa subirebbe , qualora cedesse alle richieste di quest’ultimo. “  [6]

Ma solo in quest’ultimo caso potrebbe parlarsi di concussione : quando cioè alla vittima rimanesse almeno la possibilità di scegliere tra male minacciato e dazione o promessa richiesta. [7]  Viceversa si avrebbe altro reato ( più precisamente : rapina aggravata , quando vi è impossessamento di cosa mobile ) , allorchè il pubblico ufficiale , abusando delle sue  funzioni , costringesse fisicamente altri a dare o a promettere qualcosa ( per es. , forza la vittima ad aprire la mano in cui sono alcuni biglietti di banca ; oppure a fare un cenno di assenso a un   contratto ) , come pure nel caso che la coazione psichica fosse assoluta ( per es. , l’ufficiale di polizia giudiziaria , armi alle mani , si fa consegnare denaro dalla persona arrestata ). [8]

Anche per il MARINI , “ occorre che la vittima abbia avuto una ragionevole possibilità di scelta tra il verificarsi del male prospettato e la prestazione o la dazione dell’indebito. In caso diverso , e , cioè , in mancanza di tale “ ragionevole “ possibilità di scelta , non si sarà in presenza di concussione , ma di altre ipotesi criminose ,  in  primis  quella sulla rapina , magari aggravata  ex art. 61 n° 9 c.p. ( soluzione , questa , analoga a quella comunememente prospettata in tema di rapporti tra estorsione e rapina. ). “  [9] 

Tuttavia , obiettano  SEGRETO e DE LUCA , “ la condotta del soggetto attivo non è fatta solo di costrizione ( o di induzione ) , ma anche di abuso della qualità o dei poteri ; quest’ultimo non costituisce un fatto accessorio rispetto al fatto principale del reato , così come la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n° 9 c.p. , ma una modalità essenziale della condotta costituente il fatto di reato.

Per il reato di concussione  - proseguono gli Autori - non basta una qualsiasi costrizione , ma occorre una costrizione che abbia origine dall’abuso della qualità o dei poteri e con questo si fondi in unità.

Ciò consente di distinguere la concussione dai reati di rapina e di estorsione aggravati dalla violazione dei doveri o dall’abuso dei poteri di pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio ( art. 61 n° 9 c.p. ) , dove la costrizione e l’abuso sono elementi collegati , tutt’al più , da un nesso di mera occasionalità. “  [10]

Il PANNAIN , invece , riteneva che la distinzione tra concussione per costrizione da un lato e rapina ed estorsione dall’altro , dovesse fondarsi su altre basi. “ Costrizione mediante violenza o minaccia nei due delitti comuni , semplice costrizione nel delitto proprio , senza accenno alla violenza e alla minaccia. Netta e precisa differenza , comunque , tra concussione e rapina , poiché in questo delitto è il soggetto attivo stesso ad impossessarsi della   cosa , mentre nella concussione , come nell’estorsione , il fatto del soggetto attivo pone la vittima nella necessità di fare qualche cosa. Occorre , allora , domandarsi perché mai l’art. 317 non parli di  “ violenza o minaccia “ , come , invece , fanno gli altri due  articoli ( art. 628 e 628 c.p. ). La ragione di questa differenza sta nel fatto che mentre nell’estorsione la causa di quel che la vittima è costretta a fare è sempre proprio e soltanto la violenza o la minaccia ,  invece , nella concussione la causa è sempre e soltanto il  metus publicae potestatis. “  [11]  

Come sottolineava il  SANTORO , il timore di un male non consiste solo nella minacciata diminuzione di beni esistenti , ma anche nella minaccia di un loro mancato accrescimento. [12]

Occorre poi che la costrizione sia seria ed è per la mancanza di tale requisito che , di regola , non vi può essere concussione nella richiesta di una mancia. [13]

Costrizione  “ seria “  significa che il pubblico ufficiale deve determinare una situazione tale , che la vittima possa essere , secondo la normale esperienza della vita , forzata nel suo processo di motivazione. Così secondo PAGLIARO “ non c’è vera costrizione , se ( a prescindere da altre minacce che possono risultare implicite ) il Sindaco minaccia un cittadino ( maturo e sano di mente ) di farlo impiccare nella piazza del paese o se un notaio minaccia a un  medico di mettergli un brutto voto nella pagella. “  [14]

Quanto all’ipotesi di costringimento , il  MANZINI riteneva  necessario che colui che dà o promette sappia di dare o promettere ciò che non doveva.  [15]   

In realtà ad opinione del  PAGLIARO la ragione vera per cui il privato diede o promise è un fatto interno alla sua coscienza e non influisce sulla responsabilità del pubblico ufficiale per concussione. “ Perché vi sia concussione consumata , è sufficiente che il pubblico ufficiale , abusando della qualità o dei poteri , compia atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il privato a dare o promettere l’indebito e poi , in conseguenza di ciò , effettivamente il privato dia o prometta. Quali siano le reali motivazioni interne del privato , non ha rilevanza ; egli può avere creduto , per errore , che l’utilità fosse effettivamente dovuta al pubblico ufficiale per atto conforme ai doveri di ufficio. E può anche verificarsi il caso che il privato abbia simulato di cedere alla costrizione per fare scoprire le malefatte del pubblico ufficiale. “ [16]  

 


 

[1] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 310.

[2] SEGRETO -DE LUCA , op.cit. ,p. 216.

[3] F.ANTOLISEI , Manuale di diritto penale , parte speciale, vol. I , cit. , p. 113. PECORARO-ALBANI “ Il concetto di violenza nel diritto penale “ , Milano , 1962. PISAPIA , “ Violenza , minaccia e inganno nel diritto penale “ , Napoli 1940.

[4] S.RICCIO , op.cit. , p. 1072.

[5] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 217.

[6] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 115.

[7] A. PAGLIARO , op.cit. ,p. 116.

[8] A. PAGLIARO , op.cit. , passim.  Similmente , LEVI , “ Delitti “ , cit. , p. 246.  MAGGIORE , op.cit. , p. 147.

[9] F.MARINI , voce  Concussione , Enc. Giur. , p. 8.  Cfr. LEVI , “ Delitti “ , cit. p. 246.

[10] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 218.

[11] R.PANNAIN , op.cit. , p. 101.

[12] SANTORO  “ Sulla concussione di bancari pubblici ufficiali “ ,  in Banca , borsa e titoli di credito , 1963 , II , p. 161.

[13] G.CONTENTO , op.cit. , p. 147.  Cfr. pure  Relazione Min. , II , p. 131.

[14] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 118.

[15] MANZINI , op.cit. , p. 189.

[16] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 117.  Sulla rilevanza della riserva mentale del soggetto concusso , v. , ad es. , Cass. 21 novembre 1967 , in  Cass, pen , 1969 , p. 208.

 

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