STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE.

 

5.     LA CONCUSSIONE PER INDUZIONE.

 

Così come nel precedente testo , anche dopo la legge 86 / 90 la concussione può essere commessa tanto mediante costrizione quanto mediante induzione. Per quanto riguarda il testo del ’30 , la  “ ratio “ veniva spiegata dalla Relazione ministeriale nei seguenti termini  :  “ Sono raggruppati in un’unica norma ed assoggettati alla stessa sanzione , il “ costringere “ e  l’ “ indurre “ alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità. Le due ipotesi sono previste dal codice del 1889 in due articoli distinti , punendosi con minore severità l’ “ induzione “. Non è parsa giustificata la pretesa differenza ed ho mantenuto la equiparazione anche dopo qualche critica ( anzi ve ne furono parecchie ! ) a cui l’innovazione è andata soggetta. Nel fatto criminoso l’ “ indurre “ ha una gravità non minore del “ costringere “ .... In ogni caso , la volontà dell’offeso cede all’uso di mezzi che , intrinsecamente , sono non meno efficaci ed odiosi d’una costrizione morale. “  [1]

Anche così - osservano FIANDACA e MUSCO - il legislatore poneva comunque a fondamento della concussione un’attività di coazione psicologica.  [2]

Non sempre , però , nell’interpretare il termine                      “ induzione “ , si è tenuto conto di questo assunto di partenza , tanto che il  CHIAROTTI  affermava che  “ se gli effetti del comportamento criminoso sulla psiche del soggetto passivo sono gli stessi , siccome consistenti , in ogni caso ipotizzabile in concreto , in stato di coazione , sembra superfluo distinguere tra il costringere e l’indurre : se le conseguenze dell’una e dell’altra forma di condotta sono le stesse , se , insomma , il soggetto passivo si avvia a dare od a promettere per paura ed allo scopo di evitare mali che alla sua mente appaiono altrimenti inevitabili , il suo comportamento appare coatto. La distinzione appare così una superfetazione. “  [3]

Tale impostazione , secondo  FIANDACA e MUSCO , non sarebbe da accogliere perché “ la menzione autonoma della induzione nella fattispecie in esame è finalizzata a coprire tutti i comportamenti - i più vari - di sopraffazione del privato non direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa. “ [4] 

La stessa giurisprudenza ha di recente affermato che “ il delitto di concussione è caratterizzato dalla prevaricazione o dalla coazione in danno del privato mediante modalità alternative            ( costrizione o induzione ) equivalenti , con specifico e consapevole stato di soggezione della vittima. L’induzione , in particolare , è una modalità di coazione che si manifesta in forme più blande o più larvate rispetto alla costrizione. “  [5]

Come specificato dal  LI VECCHI , “ nella  “ costrizione “ il pubblico ufficiale ( oggi anche l’incaricato di un pubblico    servizio ) abusando della sua qualità e delle sue “ funzioni “ ( oggi      “ potere “ ) , aggredisce direttamente la psiche dell’individuo prospettandogli due soluzioni .... La volontà del soggetto passivo , dinanzi a tale alternativa , non è più libera di autodeterminarsi ma viene determinata .... Quindi la minaccia di un male immediato , grave , costituisce una  vis  capace di coartare la psiche dell’individuo e determinare il proprio intelletto e la propria volontà a capitolare. Nell’ “ induzione “ , invece , la coazione non si pone come un aut aut .... La cosa , il danaro o qualsiasi altra utilità .... non si ottengono come conseguenza diretta ed immediata , come nel caso della  “ costrizione “ , della “ coazione “ , ma attraverso considerazioni e ragionamenti che inducono la psiche e la volontà della vittima a cedere per evitare conseguenze spiacevoli sia reali che supposte. “  [6]

Secondo il  MARINI la differenza tra i due  “ schemi  causali “ sarebbe meramente di intensità di svolgimento : “ con la costrizione si indica il brutale avvio del destinatario della condotta a dare od a promettere l’indebito , mentre con l’induzione ........ si indica il progressivo , più o meno rapido svolgersi del processo che porterà alla fine il destinatario del fatto alla prestazione od alla promessa dell’indebito ( la cd.  persuasione a dare o promettere l’indebito ). “  [7]  Il legislatore , secondo l’Autore , avrebbe così voluto  “ coprire “ tutte le possibili ipotesi di svolgimento della serie causale. “ L’unico elemento necessario  - incidente sulla stessa conformità al modello - è che la serie stessa sia stata innescata dalla condotta di abuso del pubblico ufficiale ; costui , in altri termini , non deve essersi limitato ad approfittare della disponibilità manifestata ,  re aut verbis , dal terzo ....... ma deve aver avviato appunto l’ iter , causale. “  Sotto questo profilo sarebbe indicativa , prosegue il  MARINI ,  “ l’avvenuta espunzione , dalla previsione contenuta nel codice Zanardelli , della concussione mediante profitto dell’errore altrui , nella quale chiaramente il collegamento eziologico tra condotta del pubblico ufficiale ( causa ) e condotta del terzo destinatario ( effetto ) era assente. “  [8]

In realtà , v’è da dire che vi sono sempre state incertezze sulla individuazione della condotta di induzione.

Per il legislatore del 1930 l’ “ indurre “ andava inteso come equivalente al  “ trarre in inganno “ [9] ( come detto , nel Codice Zanardelli era espressamente prevista , all’art. 170 comma 2° , una ipotesi di concussione mediante sfruttamento dell’errore altrui , non causato dall’agente [10] ).  Tuttavia , tale interpretazione del termine “ indurre “ generava delle interferenze con la fattispecie della truffa , aggravata dall’abuso della qualità o dei poteri.

Fra l’altro - come ricordato dal  PAGLIARO  - già in una seduta della Commissione ministeriale ( nel 1929 ) [11]  si sottolineò come la giurisprudenza intendesse l’ “ induzione “ anche nel senso di   “ attività persuasiva “ , rendendo così sottile il confine tra la concussione per induzione e la corruzione impropria. [12]  Un riflesso di tali incertezze si coglieva nella Relazione del Guardasigilli :  l’indurre  “ deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno circa l’obbligo che egli abbia , di dare o promettere , o nel condizionare la prestazione della propria attività a una indebita remunerazione. In ogni caso , la volontà dell’offeso cede all’uso di mezzi , che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi d’una costrizione morale. “  [13]

Rileva il  PAGLIARO come , su tale via , la dottrina e la giurisprudenza abbiano “ oscurato la linearità della distinzione “ tra concussione e corruzione [14] e reso più ardua l’individuazione della condotta di induzione , anche rispetto alla truffa aggravata  ex art. 61 n° 9 c.p..  [15]    

Per risolvere tali incertezze interpretative , durante i lavori preparatori alla riforma del 1990 [16] , si propose da un lato la soppressione della concussione mediante induzione , dall’altro       la creazione della nuova  fattispecie cd. di  “ concussione    ambientale “ ( v. retro ) , la quale , come rilevato dall’ ALBAMONTE ,  “ sarebbe dovuta ricorrere quando la prestazione del privato fosse conseguente ad una soggezione di carattere generale determinata dalle condizioni in cui questi venisse            ad instaurare il rapporto con il pubblico ufficiale ( o incaricato       di pubblico servizio ) , e del quale quest’ultimo si                   avvantaggiasse. “  [17]

In realtà , poi , nessuna di tali proposte figura nella legge    n° 86 / 90 e nemmeno è chiarito esplicitamente - come notato dal  GROSSO - se l’induzione in errore da parte del soggetto pubblico debba “ rilevare come delitto contro la pubblica amministrazione    ( eventualmente spostato dalla sua collocazione all’interno della concussione , e inserito invece a fianco del peculato mediante profitto dell’errore altrui [18] ) , ovvero come truffa aggravata dalla qualità del soggetto attivo. “  [19]  

Permangono , dunque , tutte le incertezze interpretative relative alla condotta di  “ induzione “.

Secondo il senso lessicale il termine “ indurre “ significa spingere ad un certo comportamento , condizionare altri in modo determinante verso una scelta , sicchè , sottolineano SEGRETO  e  DE LUCA , “ l’espressione indurre ..... sta ad individuare non solo la condotta del soggetto attivo del reato , ma anche il suo effetto , cioè l’atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la      vittima. “  [20]

Dunque , un significato molto ampio , tale da                         comprendere ogni comportamento che abbia per risultato di determinare taluno ad una data condotta [21] , anche se , come rilevato dal  PAGLIARO , essendo nell’art. 317 l’ “ indurre “ contrapposto al  “ costringere “  , può aversi  “ induzione solo quando l’influsso sul processo di formazione dell’altrui volere non derivi da costrizione : in altri termini , solo quando l’agente non prospetti alla vittima un male , il cui avverarsi dipende dalla sua volontà , male che può essere evitato dalla vittima , se questa si conforma alla richiesta dell’agente. “  [22]

Non a caso già il GRISPIGNI proponeva al riguardo         una interpretazione restrittiva , ovvero di induzione “ mediante  inganno “ , reputando sufficiente , ai fini della realizzazione della fattispecie , il verificarsi nella psiche della vittima , in conseguenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale , di un errore che la motivasse alla prestazione dell’ indebito.  [23]

In particolare , ha affermato di recente il  PAGLIARO che   “ non ogni induzione a compiere qualcosa , ma solo la induzione mediante inganno viene in rilievo. Infatti , al di fuori della costrizione psichica relativa , non vi è altro mezzo , se non l’inganno , per piegare l’altrui volere ad una condotta , che altrimenti non si sarebbe avuta.

Questo inganno deve avvalersi dell’abuso della qualità o dei poteri. Anzi , l’inganno è l’abuso stesso , visto sotto il profilo del suo influsso sulla psiche altrui. Abuso e induzione , nel fatto concreto , non sono due condotte differenti : sono la stessa condotta osservata sotto angoli visuali distinti.

La induzione può essere compiuta , ad esempio , quando il pubblico ufficiale , abusando della sua qualità o delle sue funzioni , provochi nel privato un errore , in base al quale il privato creda di dovere alla pubblica amministrazione il denaro o l’altra utilità. Può anche essere compiuta , ingenerando il timore di un pericolo immaginario , il cui verificarsi , però , non venga prospettato come dipendente dall’azione dello stesso pubblico ufficiale o di un soggetto indicato come suo complice ( perché , se così fosse , si avrebbe costrizione , e non  induzione ). “  [24]

Tuttavia , come sostenuto da SEGRETO e DE LUCA , sebbene anche l’inganno sia persuasione ( fondata sul falso ) , non ne esaurisce le forme , “ tant’è che , a differenza di quanto si riscontra nell’ipotesi di truffa ( art. 640 c.p. ) il legislatore non richiede per la concussione l’induzione in errore , ma solo l’induzione , che è una categoria concettualmente più vasta : la scelta indotta , infatti , non è detto che debba essere necessariamente errata. “ [25]

“ L’induzione - rilevava già il RICCIO - prescinde dall’errore e dalla violenza , chi è indotto a dare , non dà perché costretto né perché crede di dover dare , ma unicamente in quanto si determina in conseguenza del comportamento del soggetto    attivo ....... L’induzione , in conclusione , non richiede l’inganno , ma si pone come determinazione della volontà del soggetto passivo in conseguenza dell’abuso del pubblico ufficiale , consistente nella richiesta dell’indebito , appoggiata dal suo prestigio e dalla esplicazione di mezzi persuasivi o di mezzi ingannevoli. “  [26]

In una sentenza del 1993 si è specificato che  “ ai fini della individuazione della condotta di concussione per  “ induzione “ , con l’espressione  “ induce “ , viene descritto non soltanto il comportamento del soggetto attivo del reato ma anche il suo  effetto , cioè l’atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la vittima la cui volontà viene ad essere viziata , senza che necessariamente tale vizio coincida con l’inganno del concussore. E ciò perché , se è pur vero che anche l’inganno è persuasione , non si richiede che la condotta di induzione debba provocare           ( come , invece , avviene relativamente alla truffa ) l’errore nel soggetto passivo. “  [27]

In altra sentenza , del 1995 , si afferma invece che  “ nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l’attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo , l’inganno infatti non è necessario , ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l’abuso della qualità o della pubblica funzione. “  [28]

Dunque l’induzione non si limita all’inganno ma comprende qualunque forma non esplicita mediante la quale il privato può restare vittima del pubblico ufficiale ( purchè tali condotte siano operate attraverso l’abuso della qualità o dei poteri del soggetto attivo ). Pertanto , andrebbe qualificato come “ induzione “ ogni comportamento che eserciti una pressione e determini il privato ad una certa condotta.  [29] 

Passando ad un’analisi più dettagliata , si ritiene in generale    che la condotta di induzione possa essere compiuta con ogni mezzo idoneo : inganno , menzogne , esortazione , persuasione , consigli , suggestione tacita , frode , artificii , raggiri , falsità , e anche con la semplice richiesta o con il silenzio o l’omissione.  [30]

In particolare , in una sentenza del 1967 si legge che                 “ l’induzione è costituita da un’attività dialettica del pubblico ufficiale che , avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia , fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità , riesce a convincere il soggetto passivo del reato a dare o a promettere danaro o altra utilità non dovute. La condotta incriminata non è vincolata a forme predeterminate e tassative , dovendosi adattare ai proteiformi aspetti della vita quotidiana. E’ sufficiente che sia in concreto idonea ad influenzare l’intelletto e la volontà della vittima convincendola della opportunità ( per evitare il peggio ) di aderire alla richiesta assumendo l’impegno di dare immediata o differita esecuzione all’ingiusta pretesa. “  [31]

In altra sentenza , del  10 / 3 / 1982 , si affermava che  “ la concussione per induzione va ravvisata in una qualsiasi opera di persuasione , in quel che il pubblico ufficiale , asserisca o prospetti e con il suo comportamento dà ad intendere , in ordine alle diverse possibilità di determinarsi che trovano la loro efficienza causale , ai fini della creazione dello stato di timore , nella qualità rivestita dal pubblico ufficiale , e nelle funzioni svolte da costui ; per cui non basta la semplice richiesta del compenso , ma occorre che questa sia accompagnata da un’ulteriore attività idonea e diretta ad esercitare una pressione psichica sul soggetto passivo. Sussiste perciò , l’induzione nella concussione nel caso in cui  un agente della polizia stradale profittando dello stato di soggezione e di apprensione di un conducente di un autocarro , fermato per essere controllato , fa richiesta esplicita di un’offerta in occasione della befana. “  [32]

Numerosi  Autori ( tra i quali  il CONTENTO , il MARINI , il PANNAIN , il SANTORO , l’ INFANTINI , il LI VECCHI , il PALOMBI ), hanno invece sostenuto la incompatibilità tra fatto di concussione ed errore in cui sia incorso il soggetto passivo ; errore sulla natura di indebito della dazione o della promessa.  [33]

 Secondo tali  Autori , se la concussione per induzione consistesse in un inganno effettuato attraverso un abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale , non rimarrebbe spazio per la truffa aggravata ex art. 61 n° 9. Essi hanno considerato come unica via di uscita quella di intendere l’induzione non come inganno , ma come una forma più blanda di costrizione : così che tutte le forme di inganno ottenute abusando dei poteri di pubblico ufficiale non sarebbero concussione , ma truffa aggravata.

Circa l’incompatibilità tra errore sulla natura di indebito del promesso o dato e la figura di concussione , ha rilevato di recente il  PAGLIARO come , in realtà , l’induzione non vada considerata singolarmente , ma come un tutt’uno rispetto all’abuso della qualità o dei poteri , dal quale deve trarre origine e con il quale deve fondarsi in unità.  “ La verità è che abuso della qualità o           delle funzioni , da un lato , e ...... induzione , dall’altro , non     sono , nel fatto concreto di concussione , condotte distinte. Se ...... l’induzione si svolge nella modalità specifica dell’abuso delle qualità o delle funzioni , vi è concussione. Se , invece , ...... l’induzione si fonda su altri artifici o raggiri , e l’abuso dei poteri si pone come momento ulteriore destinato a rafforzare l’efficacia della condotta , vi è ...... truffa aggravata  ex art. 61 n° 9. “  [34]

In particolare - rilevano  SEGRETO e DE LUCA -  “ se gli artifizi ed i raggiri sono di per sé soli idonei ad ingannare la  vittima , il contestuale abuso dei poteri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio diviene allora solo un fatto accessorio rispetto al fatto principale di reato ; non costituisce una modalità essenziale della condotta , ma un fatto meramente occasionale. “ [35]  Ricordava il  RICCIO come nella concussione sia l’abuso della qualità o dei poteri a determinare la persuasione ; mentre nella truffa siano il raggiro o l’artificio a creare l’errore. [36]

Dunque -  sottolinea il PAGLIARO - “ la condotta deve consistere in un abuso della qualità o delle funzioni : così , non ogni artificio o raggiro , ma solo quello che trae la sua forza da tale abuso , può integrare il delitto di concussione. Se l’artificio o raggiro è di per sé idoneo a ingannare e viene soltanto rafforzato dall’abuso della qualità o delle funzioni , si versa in tema di truffa aggravata. “  [37]  

Secondo il  LI VECCHI  “ i due delitti non possono concorrere tra di loro non tanto perché ci si trovi davanti ad un reato complesso , ma perché , ai sensi dell’art. 15 c.p. , la concussione costituisce un titolo delittuoso specifico. Mentre nella concussione l’ “ induzione “ del soggetto passivo e cioè la persuasione a  “ dare “ o a  “ promettere “ viene determinata esclusivamente dall’abuso dei poteri o della qualità , di cui l’artificio od il raggiro costituiscono un abuso di detta qualità o potere , invece nella truffa , l’ “ induzione in errore “ è frutto esclusivo dell’artificio o del raggiro ; cioè non viene fatto riferimento alcuno alla persona tant’è che può essere commessa da   “ chiunque “ , anche dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio , purchè costoro non abusino della loro qualità o del loro ufficio ma agiscano all’infuori di detta qualità. “  [38] 

 In una sentenza del 1991 si è affermato che  “ il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per le modalità dell’azione messa in opera dall’agente : deve ravvisarsi concussione quando l’abuso della qualità assuma preminente importanza prevaricatrice , che costringe il soggetto passivo all’ingiusta prestazione che egli sa non dovuta ; deve ravvisarsi , invece , la truffa aggravata quando la qualità di pubblico ufficiale concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo , che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. “  [39]

Con riguardo alla distinzione tra concussione e truffa aggravata il  MARINI  evidenziava  “ la contrapposizione tra la mera eventualità , nei confronti della concussione , della lesione patrimoniale , rispetto alla “ essenzialità “ della lesione stessa nella truffa e nelle fattispecie  “ patrimoniali “ non caratterizzate da necessarie modalità di violenza. Contrapposizione che ha un preciso fondamento : mentre nella concussione l’oggettività giuridica specifica ha come momento preminente la lesione di interessi riferiti in prima persona alla Pubblica Amministrazione , la truffa è caratterizzata da un’aggressione al patrimonio realizzata mediante un indotto vizio di conoscenza. “  [40]

Secondo  FIANDACA e MUSCO , però , nessuno dei suddetti indirizzi interpretativi merita di essere accolto “ essendo ....... inficiati da un’ottica aprioristica che impedisce di cogliere il reale nucleo del reato. “ [41]  Se infatti nulla esclude  che l’atteggiamento psicologico del privato possa essere determinato da un comportamento fraudolento ed ingannatorio , “  ciò che veramente rileva ai fini della induzione è la consapevolezza del privato di dare o di promettere l’indebito : se così non fosse , avremmo all’interno della stessa fattispecie condotte incomprensibilmente eterogenee e pur tuttavia sottoposte allo stesso trattamento. Se ciò è vero , allora si ha induzione quando il soggetto privato viene posto in uno stato di soggezione   psicologica , comunque creata , che lo determina a dare o a promettere per evitare un male. “  [42] 

Anche per il  LI VECCHI , “ il criterio differenziale tra la concussione e la truffa è dato ravvisarlo , per la prima , nella scienza e coscienza del privato di dare o promettere cosa  “ non dovuta “ e , per la seconda , nella consapevolezza , frutto però di errore , di dare  “ cosa dovuta “. “  [43]

Il PAGLIARO critica tale opinione , assai diffusa in   dottrina [44] , secondo la quale tanto nella concussione per costrizione , quanto nella concussione per induzione , il privato dovrebbe essere consapevole di dare o promettere l’indebito ( si ricordi che la tesi criticata poggia talvolta sull’assioma , abbastanza diffuso in dottrina e giurisprudenza , che in ogni caso di concussione occorrerebbe il  metus  publicae  potestatis ).  “ Già abbiamo avuto modo di osservare come tale requisito non valga , in modo rigido , neppure a proposito della concussione per costrizione. Tanto meno , vale nella concussione per induzione , dove , anzi , di regola la vittima è indotta nell’errore di credere dovuto alla pubblica amministrazione il denaro o altra utilità. “ [45]

   Taluni Autori ( ANTOLISEI , MAGGIORE , RICCIO )  hanno sostenuto la configurabilità dell’induzione con atti omissivi : “ anche la semplice inerzia  -  osservava il  PANNAIN  -  il silenzio , un comportamento apparentemente intransigente od ostruzionistico possono influire sull’animo , sulla coscienza e sulla volontà di un soggetto , determinandolo a dare o promettere l’indebito. “ [46]    Così , ad opinione dell’ ANTOLISEI , “ non vi è alcun motivo per non ravvisare tale    reato nel fatto del pubblico ufficiale ( o dell’incaricato di un pubblico servizio ) che , con un comportamento volutamente   ostruzionistico , spinga il privato a dargli una somma per ottenere un atto a cui questi ha diritto  ( per es. , un passaporto o una  licenza ). “  [47]

 Il comportamento ostruzionistico tuttavia , per il PAGLIARO ,  può venire in considerazione “ solo se è diretto a generare inganno e non costrizione della vittima ( come , invece , è la   regola ). “  Mentre il requisito della  idoneità ad ingannare  mancherebbe  dove la condotta del pubblico ufficiale si rivelasse priva , “ ad una considerazione  ex  ante , di ogni possibilità di produrre l’errore della vittima. “  [48]

Ricordava il  LEVI  come , nel caso di esortazione  e consiglio che assumano la forma di una minaccia  “ velata “ , si abbia costrizione e non induzione.  [49]

Secondo il  RUBINI , ancora , si  poteva avere induzione solo nel caso di coazione non esplicita [50] : una tesi contrastata , però , dal MANZINI , che riteneva la concussione fraudolenta        “ non  meno esplicita di quella violenta. “  [51] 

 Infine , rilevava il CHIAROTTI come , considerata l’ambivalenza di alcune forme di condotta , la costrizione e l’induzione andassero identificate nella loro espressione di sintesi della condotta del soggetto attivo e di modificazione della psiche del soggetto passivo. L’ Autore , dunque , individuava la                “  costrizione “ ogni qual volta “ il soggetto passivo dia o prometta per coazione , sapendo di dare il non dovuto “ ;  e la “ induzione “ quando  “ egli dia o prometta erroneamente ( per errore determinato dal soggetto attivo ) opinando , cioè di dare il dovuto. “  [52]

 


 

[1] Relazione min. , cit. p. 129.

[2] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153.

[3] F.CHIAROTTI , Concussione , cit. p. 704.

[4] FIANDACA-MUSCO , op. ult. cit. , passim.

[5] Sent. 18-5-93 Corte di Appello di Milano , in Giur. Di Merito 1994 , p. 695.

[6] LI VECCHI R. “ Vecchi e nuovi problemi ermeneutici in tema di concussione “ ,  cit. , p. 709.

[7] MARINI G. “ Concussione “ , in Enc. Giur. ,cit. , pag. 8.

[8] MARINI G. , passim.

[9] V. la Relazione Appiani , in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale , vol. IV , parte I , Roma , 1929 , n° 264.

[10] Cfr. 2° capitolo , pag. 115 ss..

[11] Verbali delle sedute della Commissione ministeriale , in Lavori preparatori , cit., vol. IV , parte III , Roma , 1929 , pag. 103.

[12] A.PAGLIARO  “ Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione “ , Relazione introduttiva al Convegno su “ Revisione e riformulazione delle norme in tema di corruzione e concussione “( Bari , 21-22 aprile 1995), in  Riv.Trim. di Dir.Pen. dell’Ec. 1995 , pag. 56.

[13] Relazione del Guardasigilli , in Lavori preparatori , cit. , vol. V , parte II , p. 129.

[14] Per le interferenze tra le fattispecie di corruzione e di concussione , v. 2° capitolo , pag. 118 ss..

[15] A.PAGLIARO , op. ult. cit. , passim.

[16] Sull’argomento , v. 2° capitolo , pag. 132 ss..

[17] A.ALBAMONTE “ Modifiche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ( Legge 26 aprile 1990 , n° 86 ) “ ,  cit. , pag. 770.

[18] V. 2° capitolo , pag. 150 ss..

[19] C.F. GROSSO  “ Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione : brevi annotazioni a margine del testo approvato dalla Camera dei deputati “ , in Riv.It. di Dir. e Proc.Pen. , 1990 , pag. 701.

[20] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 220.

[21] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 694.

[22] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 119.

[23] F.GRISPIGNI , I delitti , cit. p. 148.  Cfr. A.PAGLIARO , op. cit. , p.119.

[24] A.PAGLIARO , op.cit. , passim.

[25] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 221-222.

[26] S.RICCIO , op.cit. , p. 1073.

[27] Sent. 8 / 1 / 94  ( CC. 22 / 10 / 93 )  RV. 197715.

[28] Sent. 16 / 3 / 95  ( UD. 30 / 1 / 95 ) RV.  201357.

[29] ANTOLISEI , Manuale , cit. pag. 780. MANZINI , Trattato , cit. , pag. 204. PALOMBI , Il delitto , cit., pag. 171 ss.

[30] MANZINI op.cit. , p. 189. MAGGIORE op.cit. , p. 148. ANTOLISEI op.cit. , p. 694. PANNAIN op,cit. , p. 105.

[31] Cass. 16.5.1967 , TROIANI , Giust. Pen. 1967 , II , p. 1369. Cfr. 13.1.1968 , REGA , Giust. Pen. 1968 , II , p. 1085.

[32] Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/3/1982 Corte Appello di Napoli

[33] G.CONTENTO ,  “ La concussione “  , cit., p. 91. MARINI “ Questioni in tema di distinzione fra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9 C.P. “ ,  cit. , p. 296.   R.PANNAIN “ I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione “ , Napoli 1966 , p. 105. SANTORO  “ Sulla concussione di bancari pubblici ufficiali “ , in Banca , borsa e titoli di credito , cit. , p. 161.  INFANTINI , op.cit. , p. 60.  R.LI VECCHI op.cit. , p.118.E.PALOMBI op.cit. , p. 171.

[34] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 122.

[35] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 222.

[36] S.RICCIO , op.cit. , p. , 1074.

[37] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 123-124.

[38] LI VECCHI R. , op.cit. , 712.

[39] Cass. Pen. , Sez. VI , 26 marzo 1991 , in CASS. PEN. dicembre 1992.

[40] G.MARINI , voce Concussione , in Enc. Giur. , cit. , pag. 9.

[41] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153.

[42] FIANDACA-MUSCO , op. cit. , passim.                

[43] R. LI VECCHI , op.cit. , 712.

[44] Cfr.  R.PANNAIN , op.cit. , p. 107.  F.MARINI  “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 6 C.P. “ ,  cit. , p. 294 ss.. PALOMBI  “ Il delitto di concussione “ cit. ,p. 171 ss.. FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153.  AMATO “ Sulla distinzione tra concussione e corruzione “ ,  cit. , p. 455.  F. ANTOLISEI , op. cit. , p. 694.  PIETRONI  “ Riflessioni sulla concussione implicita “ , in Giur. Merito , 1981 , II , p. 1021.

[45] A.PAGLIARO , op. cit. , p. 120.

[46] R.PANNAIN , op.cit., p. 105.  Cfr.  F.ANTOLISEI , op.cit., p. 641.  MAGGIORE , op.cit. II , p. 148.  S. RICCIO op.cit.,  p. 91.

[47] F.ANTOLISEI , op. cit. , p. 641.

[48] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 123.

[49] LEVI , op.cit. , p. 346.

[50] RUBINI  “ Truffa e concussione “ , Corti Brescia e Venezia , 1952 , p. 484.

[51] MANZINI , op.cit. , p. 197 nt 2.

[52] F.CHIAROTTI , voce Concussione , cit. , p. 704-705.

 

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