STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

CONCLUSIONI

Una singolarità della legge n° 86 / 90 è stata quella di una  approvazione repentina dopo il susseguirsi di tanti progetti di legge che puntualmente si erano arenati al cadere delle legislature.

La nuova disciplina fu , come visto , frutto di un “ colpo di mano “ del Relatore  Battello , ad opera di una maggioranza trasversale ( DC-PCI ) accusata esplicitamente di aver voluto accelerare forzatamente l’ iter  della riforma per fini                       “ elettoralistici  “ ( si ricordi che con tale legge venivano abrogati  i reati di peculato per distrazione ed interesse privato in atti di ufficio ). Tutto ciò a scapito non solo del dato letterale , in molti punti difettoso , ma soprattutto della tutela , per le lacune più volte evidenziate.

Fin dal primo Congresso nazionale del Gruppo italiano dell’ A.I.D.P. ( svoltosi a Capri dal 1 al 4 novembre 1990 ) , fu      dunque espresso un giudizio complessivamente non positivo sulla  riforma , ritenendosi che , a parte talune deplorevoli imperfezioni linguistico-grammaticali , la legge non avesse in alcun modo sostanzialmente migliorato le possibilità di tutela dell’interesse       al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione , né offerto criteri validi per una più sincera ed equilibrata soluzione del problema dei limiti del sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa , che in tal modo , anzi , risultava ancora più opinabile.

Ciò premesso , si auspicava che il Parlamento si astenesse per il futuro da ulteriori interventi settoriali di riforma , in attesa del compimento dei lavori della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale , ormai giunti ad un avanzato stadio di elaborazione.

Ampie critiche hanno riguardato , poi , l’oggettività giuridica della normativa in questione , posto che la salvaguardia della Pubblica amministrazione sarebbe configurata esclusivamente in termini di fedeltà del pubblico dipendente e di prestigio della pubblica amministrazione , in netto contrasto col quadro dei nuovi valori richiamati nella Carta costituzionale , ove l’accento è posto sulla legalità , sull’imparzialità o sul buon andamento della pubblica amministrazione ( art. 97 Cost. ).

Parimenti dicasi in ordine all’estensione della soggettività attiva all’incaricato di un pubblico servizio , il che , se mirava ad evitare eventuali abusi di soggetti che , pur privi della qualifica di pubblico ufficiale , sono titolari in concreto di posizioni di notevole rilievo    ( soprattutto nel settore economico ) ,  ha determinato una perdita di tassatività. Concetti quali quello di  “ abuso di potere “ , “ abuso di ufficio “ , infatti , se ricondotti al pubblico ufficiale , sono individuabili con un discreto margine di certezza e determinatezza , trattandosi di soggetto capace di emanare atti autoritativi , cioè atti pubblici imputabili alla P.A. ed in grado di incidere sulla sfera giuridica dei destinatari. Ma senza un sostrato di questo tipo , e riferiti ad un soggetto che per definizione non può porre in essere atti pubblici , ma solo attività pubbliche non rilevanti all’esterno , l’abuso si concreta in una mera irregolarità caratterizzata dalla violazione di semplici norme a qualsiasi livello.

Così per il reato di concussione ( art. 317 c.p. ) , dove la principale innovazione è stata l’estensione dell’incriminazione all’incaricato di un pubblico servizio , mentre assai più opportunamente era stato proposto di abolirne la condotta di induzione , che dava luogo a notevoli difficoltà interpretative          ( soprattutto in relazione alle fattispecie di corruzione impropria e di truffa aggravata ) , e di introdurre una nuova fattispecie cd. di    “ concussione ambientale “ , che avrebbe ricompreso tutti i casi in cui il soggetto passivo è determinato alla dazione o alla promessa da uno stato di soggezione ambientale e non dalla condotta ( sia pur implicita ) del pubblico ufficiale.

 

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