STUDIO LEGALE AMATI

 

Avv. Silvia Amati

Dott. Roberto Amati

 

 

 

 


 

 

Documenti: Tesi di Laurea

 

Concussione per Induzione

di Silvia Amati

 

 

Premessa

La norma che prevede il reato di concussione , così come quelle relative agli altri reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione , (titolo II , libro II del Codice Penale ) , è stata oggetto di riforma da parte della legge n° 86 / 90. Un intervento motivato dall'esigenza di adeguare il sistema normativo del 1930 alla nuova configurazione e alle nuove modalità di azione della P.A. , nonché di adeguarlo ai principi introdotti con la Costituzione , nel 1948. 
E' noto , infatti , come , con l'affermarsi del cd. " Stato sociale " ed il conseguente aumento di interventi pubblici in campi in precedenza lasciati all'iniziativa privata , si fosse ampliato l'ambito delle persone alle quali attribuire qualifiche pubblicistiche ( pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio ).
La dottrina poi , aveva da tempo evidenziato la necessità di tipizzare con maggiore precisione i comportamenti realmente lesivi degli interessi della pubblica amministrazione. Ciò anche per limitare il sindacato dell'Autorità giudiziaria sull'attività amministrativa , favorito proprio dalla eccessiva elasticità delle norme codicistiche.
In particolare , con riferimento al reato di concussione si era avvertita l'esigenza di definire la condotta di " induzione ". 
Nel sistema del Codice Rocco , l' " indurre " , contrapposto al " costringere " , equivaleva al trarre in inganno. Dottrina e giurisprudenza , però , intendevano l'induzione anche nel senso di opera persuasiva , determinando così delle interferenze tra concussione e corruzione impropria.
Durante i lavori preparatori alla riforma del 1990 si propose , dunque , la soppressione della concussione per induzione , riportando tutti i fatti ricompresi in tale fattispecie ora nella concussione per costrizione , ora nella corruzione impropria , ora nella truffa aggravata ex art. 61 n° 9 c.p.. In alcuni disegni di legge si prevedeva , invece , la nuova fattispecie della " concussione ambientale " , che avrebbe dovuto configurarsi nei casi in cui il soggetto agente approfittasse di una soggezione psicologica determinata nel privato da condizionamenti ambientali , in assenza di esplicite manifestazioni di costrizione o di induzione.
Nessuna di tali proposte è stata , però , accolta.

 

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