ASSOCIAZIONE SPORTIVA “TENNIS CLUB DOLIA”
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
COME DA DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997 N. 460
CAPO I
COSTITUZIONE
- AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO
Articolo 1 – Costituzione
1.
E’ costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis
Club Dolia che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il
termine “associazione”. I colori Sociali sono rosso e azzurro.
Articolo
2 – Sede
- L’associazione
ha sede nell’abitazione del Presidente in carica.
- Qualora
l’Associazione disporrà di una propria struttura la sede Sociale verrà
trasferita.
Articolo
3 – Scopi
- L’Associazione
è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di
religione o di razza.
- L’Associazione
ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere
dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:
a)
la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato
nazionale individuale od a squadre;
b)
la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente
autorizzato.
- L’Associazione
si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate
entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- L’Associazione
ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive,
sociali, culturali e ricreative.
Articolo
4 – Durata
- La durata
dell’Associazione è illimitata.
Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.
1.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.),
della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, ed atleti aggregati,
osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti
organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..
2.
L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di
carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti
della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto
ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di
scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
3.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della
cessazione di appartenenza alla F.I.T. , sono personalmente e solidamente tenuti
al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva
- L’Associazione
è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale
della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- Si obbliga
a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini
sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano
imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.
CAPO II
ORGANI SOCIALI
Articolo 7 – Organi sociali
- Gli organi
sociali sono:
a)
l’assemblea;
b)
il Presidente;
c)
il Consiglio di Amministrazione;
d)
il Collegio Sindacale.
- Tutte le cariche
sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono
soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
conto e nell’interesse dell’Associazione.
Articolo 8 – Assemblea
- L’assemblea
degli Associati, è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o
straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli
aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché
mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la
sede sociale.
- L’avviso deve
contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare,
sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.
- L’assemblea in
seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
- La convocazione
dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su
richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.
Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea
- Hanno diritto di
partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati
in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea
- L’assemblea in
seduta ordinaria è validamente costituita:
a)
in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati
aventi diritto al voto;
b)
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati presenti, aventi diritto al voto.
- L’assemblea in
seduta straordinaria è validamente costituita:
a)
in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli
associati aventi diritto al voto;
b)
in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli
associati aventi diritto al voto.
Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea
- Sono compiti
dell’assemblea in seduta ordinaria:
a)
approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività
dell’anno trascorso;
b)
eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i
componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale;
c)
approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
d)
approvare i programmi dell’attività da svolgere;
e)
decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione
ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
f)
prendere atto in caso di dimissioni di un membro del Consiglio di
Amministrazione;
g)
prevedere la surroga del consigliere di amministrazione dimissionario.
- Sono compiti
dell’assemblea in seduta straordinaria:
a)
deliberare le modificazioni statutarie;
b)
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare i liquidatori.
- Le proposte degli
associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo
utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea.
Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari.
- Le deliberazioni
dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda
convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più
uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti)
- Le deliberazioni
dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate;
a)
in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno
di tutti gli associati aventi
diritto al voto;
b)
in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di
tutti gli associati aventi diritto al voto.
- I verbali
assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione,
previa affissione nei locali dell’Associazione medesima, e sono comunque
liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare
all’assemblea.
Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità
1.
Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati;
2.
I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche
associative;
3.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2 (due)
anni.
4.
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di
Amministrazione è composto di 5 consiglieri compreso il Presidente.
- Il Consiglio di
Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente – il
segretario-cassiere.
- Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del
Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei
Consiglieri.
Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
1.
Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni
relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica
dell’Associazione.
2.
Tra l’altro il Consiglio di Amministrazione;
a)
predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all’Assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi
dell’attività da svolgere;
b)
determina l’ammontare dei contributi degli associati;
c)
stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
d)
esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
e)
emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per
l’organizzazione dell’attività associativa;
f)
approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
g)
amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le
questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
h)
delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.
Articolo 16 – Il Presidente
- Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei
provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare
funzionamento dell’Associazione.
Articolo 17 – Il Vicepresidente
- Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento,
esercitandone le funzioni.
Articolo 18 – Il Segretario-Cassiere
- Il Segretario dà
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il
verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione
delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli
associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.
Articolo 19 – Collegio Sindacale
- Il collegio
sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea tra
gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e
professionali, devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
- I sindaci durano
in carica 2 (due) anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione.
- Il collegio
sindacale:
a)
ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta
una relazione sui controlli effettuati;
b)
esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice Civile
in quanto applicabili;
c)
deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i
necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.
CAPO III
ASSOCIATI
Articolo 20 – Associati
– Atleti aggregati
- L’associazione
è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e
doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
- Può essere
prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono
esclusivamente attività agonistica a favore dell’associazione; essi
devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono
partecipare solo a tale tipo di attività.
Articolo 21 – Ammissione alla Associazione
- L’ammissione
alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni;
a)
presentazione della domanda;
b)
pagamento dei contributi associativi;
c)
accettazione senza riserve del presente statuto;
d)
accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di
Amministrazione.
- L’età minima
necessaria per l’ammissione è di diciotto anni.
- Il consiglio di
amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli
aggregati atleti.
Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.
- Tutti gli
associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura
dell’Associazione.
Articolo 23 – Cessazione di appartenenza all’Associazione
- La qualifica di
associato si perde:
a)
per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi;
b)
per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo:
c)
per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi
motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione
all’interessato del fatto addebitatogli.
- Il provvedimento
è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.
CAPO
IV
FONDO
COMUNE – BILANCIO
Articolo 24 – Fondo Comune – Entrate
- Il Fondo Comune
è costituito:
a)
dalle quote di partecipazione degli associati
e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo
iniziale di dotazione;
b)
da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;
c)
dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
- Le entrate
annuali dell’Associazione sono costituite:
a)
dai contributi degli associati;
b)
dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
c)
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Articolo 25 – Contributi degli Associati
1.
Ogni associato deve versare
i contributi stabiliti dall’Associazione, alle scadenze e con le modalità da
essa indicate.
2.
Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30
giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono
dichiarati, dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto
associativo.
3.
Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 3
mesi comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
4.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono
trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo
- L’esercizio
dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente dell’Associazione deve
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e
finanziario relativo all’attività complessivamente svolta
nell’esercizio precedente.
- I rendiconti
devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici
giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a
disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
- I rendiconti
regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e devono restare affissi
presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si
riferiscono.
Articolo 27 – Reinvesti mento degli avanzi di gestione
- Gli eventuali
avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio
finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui
all’articolo 3.
- Durante la vita
dell’Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo
indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo
comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla
legge.
CAPO
V
DISCIPLINA E VERTENZE
Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari
- Sia la F.I.T. sia
l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai
successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l’una dall’altra.
Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione
- I provvedimenti
disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti
degli associati e degli atleti
aggregati sono:
a)
ammonizione;
b)
sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
c)
radiazione.
- Il procedimento
disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire
il diritto di difesa dell’incolpato.
Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- Gli articoli di
giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a)
della Associazione;
b)
degli amministratori e dirigenti dell’Associazione,
c)
dei tesserati F.I.T. dell’Associazione.
Articolo 31 – Responsabilità dell’Associazione per
i provvedimenti disciplinari della F.I.T.
- L’Associazione
è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati
ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi
della F.I.T..
Articolo 32 – Collegio Arbitrale
- Gli associati
e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali
divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti
dalla vita associativa.
- Essi si
impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la
risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai
sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate
dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella
competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
- Per quanto
riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono
qui richiamati espressamente gli articoli 59/60 dello Statuto e gli articoli
108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.
Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria
- L’Associazione,
dal momento della Affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’Ammissione
alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di
giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei
regolamenti della F.I.T..
CAPO
VI
SCIOGLIMENTO
Articolo 34 – Obblighi di carattere economico
- I componenti del
Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in
liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al
pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.
Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio
dell’Associazione
- In nessun caso può
farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al
fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
- In ipotesi di
scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di
devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità
analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
CAPO
VII
DISPOSIZIONE
FINALE
Articolo 36 – Richiamo normativo
- Per quanto non
contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le
norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.