TENNIS CLUB DOLIA

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA “TENNIS CLUB DOLIA”

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

COME DA DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997 N. 460

 CAPO I

 COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

 

Articolo 1 – Costituzione

 1.              E’ costituita una Associazione sportiva sotto la denominazione Tennis Club Dolia che nel prosieguo del  presente statuto è indicata con il termine “associazione”. I colori Sociali sono rosso e azzurro.

 Articolo 2 – Sede

 

  1. L’associazione ha sede nell’abitazione del Presidente in carica.
  2. Qualora l’Associazione disporrà di una propria struttura la sede Sociale verrà trasferita.

 Articolo 3 – Scopi

 

  1. L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
  2. L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:

 

a)     la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;

b)     la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

 

  1. L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  2. L’Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.

 Articolo 4 – Durata

 

  1. La durata dell’Associazione è illimitata.

 Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.

 

1.      L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..

2.      L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3.      I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. , sono personalmente e solidamente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

 

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

 

  1. L’Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
  2. Si obbliga  a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

 


 

CAPO II

 

ORGANI SOCIALI

 

Articolo 7 – Organi sociali

 

  1. Gli organi sociali sono:

 

a)     l’assemblea;

b)     il Presidente;

c)      il Consiglio di Amministrazione;

d)     il Collegio Sindacale.

 

  1. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

 

Articolo 8 – Assemblea

 

  1. L’assemblea degli Associati, è sovrana; è convocata in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.
  2. L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.
  3. L’assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
  4. La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

 

Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea

 

  1. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati  in regola con il pagamento dei contributi associativi.

 

Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea

 

  1. L’assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

 

a)     in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi  diritto al voto;

b)     in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli  associati presenti, aventi diritto al voto.

 

  1. L’assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

 

a)     in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati  aventi diritto al voto;

b)     in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati  aventi diritto al voto.

 

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea

 

  1. Sono compiti dell’assemblea in seduta ordinaria:

 

a)      approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività dell’anno trascorso;

b)      eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale;

c)      approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

d)      approvare i programmi dell’attività da svolgere;

e)      decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;

f)        prendere atto in caso di dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione;

g)      prevedere la surroga del consigliere di amministrazione dimissionario.

 

  1. Sono compiti dell’assemblea in seduta straordinaria:

 

a)      deliberare le modificazioni statutarie;

b)      deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare i liquidatori.

 

  1. Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

 

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari.

 

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti)
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate;

 

a)      in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati  aventi diritto al voto;

b)      in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati aventi diritto al voto.

 

  1. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea.

 

Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità

 

1.       Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati;

2.       I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative;

3.       Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2 (due) anni.

4.       Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

 

 

 

Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione

 

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 consiglieri compreso il Presidente.
  2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente – il segretario-cassiere.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

 

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

 

1.        Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

2.        Tra l’altro il Consiglio di Amministrazione;

 

a)     predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;

b)     determina l’ammontare dei contributi degli associati;

c)      stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

d)     esegue le deliberazioni dell’Assemblea;

e)     emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;

f)        approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

g)     amministra il patrimonio associativo, gestisce e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;

h)     delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

 

Articolo 16 – Il Presidente

 

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione.

 

 

Articolo 17 – Il Vicepresidente

 

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

 

 

Articolo 18 – Il Segretario-Cassiere

 

  1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati, adempie a tutte le mansioni di segreteria.

 

 

Articolo 19 – Collegio Sindacale

 

  1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea tra gli associati che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali, devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
  2. I sindaci durano in carica 2 (due) anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il collegio sindacale:

 

a)     ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione sui controlli effettuati;

b)     esplica le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice Civile in quanto applicabili;

c)      deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

 


CAPO III

 

ASSOCIATI

 

Articolo 20 – Associati  – Atleti aggregati

 

  1. L’associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
  2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

 

Articolo 21 – Ammissione alla Associazione

 

  1. L’ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni;

 

a)     presentazione della domanda;

b)     pagamento dei contributi associativi;

c)      accettazione senza riserve del presente statuto;

d)     accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

 

  1. L’età minima necessaria per l’ammissione è di diciotto anni.
  2. Il consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

 

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.

 

  1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’Associazione.

 

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza all’Associazione

 

  1. La qualifica di associato si perde:

 

a)     per dimissioni presentate per iscritto almeno tre mesi;

b)     per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo:

c)      per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.

 

  1. Il provvedimento è comunicato all’interessato con lettera raccomandata.

CAPO IV

 

FONDO COMUNE – BILANCIO

 

Articolo 24 – Fondo Comune – Entrate

 

  1. Il Fondo Comune è costituito:

a)     dalle quote di partecipazione degli associati  e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

b)     da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;

c)      dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

 

  1. Le entrate annuali dell’Associazione sono costituite:

a)     dai contributi degli associati;

b)     dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

c)      da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

 

Articolo 25 – Contributi degli Associati

 

1.         Ogni associato  deve versare i contributi stabiliti dall’Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2.         Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati, dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

3.         Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre 3 mesi comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.         Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

 

  1. L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente dell’Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
  3. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
  4. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

 

Articolo 27 – Reinvesti mento degli avanzi di gestione

 

  1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.
  2. Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

 

DISCIPLINA E VERTENZE

 

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

 

  1. Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l’una dall’altra.

 

 

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

 

  1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati  e degli atleti aggregati sono:

 

a)     ammonizione;

b)     sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

c)      radiazione.

 

  1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

 

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

 

  1. Gli articoli di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

 

a)     della Associazione;

b)     degli amministratori e dirigenti dell’Associazione,

c)      dei tesserati F.I.T. dell’Associazione.

 

Articolo 31 – Responsabilità dell’Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

 

  1. L’Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati  ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T..

 

Articolo 32 – Collegio Arbitrale

 

  1. Gli associati  e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
  2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.
  3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59/60 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

 

  1. L’Associazione, dal momento della Affiliazione, e gli associati  e gli atleti aggregati, dal momento dell’Ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T..

CAPO VI

 

SCIOGLIMENTO

 

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico

 

  1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

 

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio dell’Associazione

 

  1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
  2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

 

DISPOSIZIONE FINALE

 

Articolo 36 – Richiamo normativo

 

  1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle Leggi Speciali.