STATUTO
TITOLO
I
COSTITUZIONE,
SCOPO E SEDE
Art.
1. - Costituzione e scopo
1. La SOCIETÀ
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) Associazione, munita di personalità
giuridica di diritto privato, è stata fondata in Madonna di Campiglio
nell’anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero
Marchetti; è una libera associazione di persone, operante nell’ambito
della Provincia di Trento; è strumento di unione fra l’esplorazione
sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha per scopo l’alpinismo
in ogni sua manifestazione, la conoscenza, lo studio delle montagne,
soprattutto trentine e la tutela del loro ambiente naturale.
2. La SOCIETÀ
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.), è entrata nel 1919 a far parte del
Club Alpino Italiano (C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel
territorio della Provincia di Trento, ha un proprio autonomo patrimonio,
immobiliare e mobiliare, che amministra in libertà di iniziativa e di
azione con la propria organizzazione, cosi come previsto da specifica
norma statutaria del C.A.I..
3. L’Associazione
non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale.
Art.
2 - Denominazione e stemma
1. La
denominazione SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTIN] (S.A.T.) e lo stemma
appartengono all’Associazione per tradizione storica.
Art.
3 - Struttura organizzativa
1. La SOCIETA
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) è costituita dai Soci, riuniti in
Sezioni ai sensi del presente Statuto.
2. Sono organi
istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea de Delegati, il Consiglio
Centrale, il Presidente dell’Associazione, la Giunta esecutiva, il
Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la
Commissione Elettorale.
Art.
4 - Sede Sociale - Anno Sociale
1. La sede
sociale e legale, con l’archivio storico e la biblioteca, è in Trento,
via Manci n. 57, ove sono posti anche gli uffici amministrativi.
2. L’anno
sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.
TITOLO
Il
SOCI
Art.
5 - Categorie di soci
1. I soci
dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari,
giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci
vitalizi.
a) Soci
onorari, cittadini italiani o stranieri, vengono così identificati per
aver acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo o verso l’Associazione;
hanno i diritti del socio ordinario.
b) Soci
benemeriti sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni,
le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all’Associazione.
c) Soci
ordinari sono le persone di età maggiore di anni diciotto.
d) Soci
familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso
conviventi e di età maggiore di anni diciotto.
e) Soci
giovani sono i minori di anni diciotto.
2. L’ammissione
a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della
Sezione, alla quale è stata chiesta l’ammissione stessa.
Art.
6- Diritti del socio
1. I soci
ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee
della loro Sezione nonché a tutte le attività dell’Associazione e di
godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme
regolamentari.
2. I soci
ordinari e familiari, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro
Sezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo nonché ad
assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal
presente statuto.
3. I soci
non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art.
7 - Obblighi del socio
1. Ciascun
socio, ordinario, familiare o giovane, deve corrispondere la quota
associativa annuale.
2. L’appartenenza
all’Associazione implica l’obbligo di osservare lo statuto dell’Associazione
e del Club alpino Italiano, le relative norme regolamentari e tutte le
direttive che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dagli organi
sociali.
3. I singoli
soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per
conto dell’Associazione o del C.A.I., se non previa autorizzazione del
Consiglio Centrale dell’Associazione o del Consiglio Centrale del Club
Alpino Italiano.
4. I soci
devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata
convivenza.
Art.
8 - Cessazione della qualità di socio
1. La qualità
di socio cessa per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per
dimissioni, per morosità o per radiazione, deliberata dal Consiglio
Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino
Italiano.
TITOLO
III
SEZIONI
Art.
9 - Costituzione della Sezione e del Gruppo
1. La
costituzione di una Sezione deve essere richiesta, con domanda
sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori maggiorenni, che
dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e
regolamentari dell’Associazione ed è deliberata dal Consiglio Centrale
con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
2. In casi
particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime
dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un
numero inferiore di soci promotori. Se ricorrenti particolari esigenze
logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell’ambito
territoriale del Comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la
costituzione di Sezioni di sobborgo.
3. Ferme
restando le Sezioni già costituite, in un medesimo Comune non può
esistere - di norma- che una sola Sezione.
4. Alle Sezioni
è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di
altra Sezione.
5. Le nuove
Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la
denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere
specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.
6. Date le
particolari caratteristiche della Sezione "Coro della S.A.T.",
alla stessa fanno parte i soli coristi in attività. Sono riconosciute le
Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. per tradizione storica.
7. Ricorrendo
particolari circostanze o esigenze locali è in facoltà del Consiglio
Centrale deliberare, con il voto favorevole di due terzi dei componenti,
la costituzione nell’ambito di una Sezione, di un gruppo locale; il
gruppo dove avere un numero sufficiente ad assicurare una normale
attività.
8. La richiesta
di costituzione di un gruppo deve essere inoltrata al Consiglio Centrale,
corredata da relativo parere, dalla Sezione territoriale competente.
9. L’eventuale
trasformazione di un gruppo in Sezione può essere autorizzata dal
Consiglio Centrale con il voto favorevole di due terzi dei componenti non
prima del compimento di un quinquennio dalla costituzione e sentito il
parere della Sezione territorialmente competente.
Art.
10 - Autonomia e regolamento sezionale
1. Ogni
Sezione, purché si attenga alle norme statutarie e regolamentari, gode di
piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; ha l’amministrazione
ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.
2. Essa può
assumere un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme
statutarie e regolamentari dell’Associazione; il regolamento sezionale
va approvato dalla Assemblea, che è l’organo sovrano della Sezione ed
alla quale partecipano i soci ad essa iscritti.
3. Detto
regolamento e le sue modifiche non saranno esecutive, se non dopo la
ratifica del Consiglio Centrale.
4. È vietato
alle Sezioni di costituire gruppi di non soci.
Art.
11 - Patrimonio della Sezione
1. Ciascuna
Sezione ha un proprio patrimonio costituito: dai proventi derivanti dal
riparto delle quote sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro
o in mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei
rifugi affidati
alle Sezioni con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed
attrezzature; la Sezione non può essere proprietaria di beni immobili o
titolare di diritti reali.
2. La gestione
del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.
3. Ogni Sezione
è tenuta alla redazione di un rendiconto annuale ed alla conservazione
del libro-inventari.
4. Per le
obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i
soci, il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato
od agito in nome e per conto della Sezione.
5. L’esercizio
sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre. Entro
quindici giorni dall’Assemblea, la Sezione trasmetterà all’Associazione
il rendiconto della propria gestione amministrativa, organizzativa e
sociale.
Art.
12 - Assemblea della Sezione
1. All’Assemblea
ordinaria e straordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi
diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. All’Assemblea
possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli altri soci.
2. L’Assemblea
sezionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di regola una
volta all’anno entro il mese di febbraio. Può essere convocata in via
straordinaria, su iniziativa del Consiglio Centrale, dei Revisori dei
Conti dell’Associazione dei Revisori della Sezione o rispettivamente con
domanda scritta da almeno un decimo dei soci della Sezione aventi diritto
al voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni
richiesta di convocazione dell’Assemblea, contenente gli argomenti da
trattare, va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che deve
fissare la data dell’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Per la
validità della convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere esposto avviso all’albo
della Sezione e fatta comunicazione scritta ai soci, aventi diritto al
voto; l’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora
della riunione, nonché gli argomenti da trattare.
4. Oggetto dell’Assemblea
ordinaria della Sezione sono:
a)
deliberazione sull’attività sociale e finanziaria;
b) l’elezione
del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei
Delegati all’Assemblea generale dell’Associazione; salvo la facoltà
di delegare la nomina di questi ultimi al consiglio Direttivo;
c) discussione
e deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto
almeno venti giorni prima dell’Assemblea.
Art.
13 - Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea
ordinaria e straordinaria è valida qualora siano presenti, in prima
convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto, quali
risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente; in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti, aventi diritto al voto. Per lo
scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei
soci aventi diritto al voto.
2. I soci
impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente
a mezzo di delega scritta, da altro socio avente diritto al voto; è
ammessa, quindi, una sola delega per socio.
3. In apertura
dei lavori l’Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre
scrutatori.
4. Le votazioni
si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti aventi
diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le
elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda
segreta.
5. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
6. Le
deliberazioni Assembleari sono constatate mediante verbale firmato dal
Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
7. L’esito
dello scrutinio per l’elezione delle cariche sociali verrà reso
pubblico dal Presidente dell’Assemblea, che, nei quindici giorni
successivi, provvederà a convocare la prima riunione degli eletti.
8. Il verbale
dell’Assemblea ed il risultato dell’elezione alle cariche sezionali
devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell’Associazione
a cura del Presidente dell’Assemblea.
Art.
14 - Consiglio Direttivo della Sezione
1. La Sezione
viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci;
dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci
ordinari e famigliari regolarmente iscritti nell’anno precedente da:
a) non meno di
cinque membri fino a 150 soci; b) non meno di sette membri da 151 a 500
soci; e) non meno di nove membri oltre i 501 soci.
I membri, soci
di età maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due
anni consecutivi possono accedere alle cariche sociali; i membri scaduti
sono rieleggibili.
I membri del
Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito un Presidente, un
Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non
possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove
anni
consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica solo dopo almeno
tre anni di intervallo.
2. Del
Consiglio Direttivo non possono far parte di regola contemporaneamente
più componenti di uno stesso nucleo familiare.
3. Venendo a
mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla
scadenza del mandato dal primo dei non eletti.
4. Il Consiglio
Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e
regolamentari, attenendosi altresì alle direttive dell’Associazione e
dell’Assemblea dei Delegati.
5. Le riunioni
del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza dei componenti; le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola
maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente.
6. Il membro
del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle
riunioni, decade dalla carica.
7. I membri del
Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro
dissenso, rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.
8. La
rappresentanza della Sezione spetta al Presidente o, in sua assenza od
impedimento, al Vicepresidente.
9. Nel caso di
inattività o per gravi irregolarità, il Consiglio Centrale può
deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei componenti la sospensione del
Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l’ordinaria
amministrazione di un Commissario, designato dal Consiglio Centrale,
possibilmente tra i soci ordinari della Sezione. Entro i tre mesi dalla
nomina il Commissario deve convocare l’Assemblea della Sezione per la
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o per eventuali altre necessarie
deliberazioni. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende detta
procedura.
10. Non può
partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad
oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse,
anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado.
11. Il
Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di promuovere la costituzione di
Commissioni e Gruppi Tecnici per lo svolgimento di attività attinenti
agli scopi sociali, determinandone i poteri e le attribuzioni.
Art.
15 - Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione
I. L’assemblea
della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in
carica quanto il Consiglio Direttivo della Sezione
stessa; sono
rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei Conti
dell’Associazione.
2. Non possono
far parte in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci
parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della
Sezione.
Art.
16 - Scioglimento della Sezione
1. Il Consiglio
Centrale può deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei componenti lo
scioglimento di una Sezione per gravi infrazioni statutarie, per
morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi
sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci.
2. In difetto
di ricostruzione della Sezione entro tre anni le dotazioni vengono
restituite all’Associazione.
3. Le norme
regolamentari determinano le modalità relative.
TITOLO
IV
ASSEMBLEA
DEI DELEGATI
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
17 - Costituzione e compiti
1. L’assemblea
generale dei Delegati, organo sovrano dell’Associazione, è costituita
dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci
maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee ordinarie
delle Sezioni.
2. Il numero
dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un
delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si
determina in base al numero dei soci in regola col pagamento della quota
sociale dell’anno precedente.
3. Ogni
delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio
voto, del voto di un altro Delegato della Sezione a cui appartiene.
4. Alle
assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell’Associazione,
senza però avere diritto di voto o di intervento.
5. L’assemblea
ordinaria dei Delegati delibera sui programmi di attività e sugli
argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, sulla
relazione e sul bilancio consuntivo, e sul conto economico di previsione
dell’Associazione, elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei
Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale,
nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea generale del C.A.J.,
delibera l’eventuale
alienazione di rifugi e approva le modifiche delle Norme regolamentari
dell’Associazione.
6. L’Assemblea
straordinaria dei Delegati approva e modifica lo Statuto dell’
Associazione.
Art.
18 - Modalità di funzionamento
1. L’Assemblea
dei Delegati ha luogo, nella località stabilita dal Consiglio Centrale,
in via ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno, ovvero quando il
Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo giudichi
necessario.
2. L’Assemblea
ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la
metà dei Delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con
qualsiasi numero di presenti, aventi diritto al voto. L’assemblea
delibera, a maggioranza semplice esclusi dal computo i voti di astensione.
3. L’Assemblea
straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate
dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica allo statuto possono
essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale anche dai Consigli
Direttivi di un numero di sezioni, che rappresentino almeno un quinto dei
soci con diritto di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno
precedente.
L’assemblea
dovrà essere tenuta entro 90 giorni dalle richieste.
4. L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei
Delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza dei due
terzi dei presenti.
TITOLO
V
CONSIGLIO
CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
19 - Composizione
1. Il Consiglio
Centrale è composto di 17 membri, soci ordinari o familiari da almeno
dieci anni, eletti dall’Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i
membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale;
i Delegati hanno facoltà di votare altri nominativi in aggiunta a quelli
espressi dalla Commissione Elettorale.
2. 1
consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori
due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di
interruzione; venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale dell’Associazione
esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non
eletti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
Art.
20- Compiti
1.11 Consiglio
Centrale - oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto,
dalle norme regolamentari e dall’Assemblea dei Delegati -assolve le
seguenti attribuzioni specifiche:
a) elegge tra i
propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell’Associazione i due
Vicepresidenti ed il segretario; la presidenza e le due vicepresidenze non
possono essere ricoperte dalla stessa persona nella stessa carica oltre
due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono
essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione;
b) provvede all’amministrazione
ordinaria e straordinaria, con facoltà di deliberare su ogni atto o
negozio giuridico, attribuendo al legale rappresentante o, ove occorra, ad
uno o più dei propri componenti, la sottoscrizione degli eventuali atti
che li consacrano;
c) discute ed
approva il conto economico di previsione sulla base dei programmi di
attività e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell’esercizio,
discute ed approva il bilancio consuntivo e lo sottopone alla discussione
e approvazione dell’Assemblea dei Delegati, corredandolo delle relazioni
del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) determina i
compiti della Giunta esecutiva e nomina i membri della stessa;
e) tratta tutti
i problemi di carattere generale relativi all’ attività sociale dell’Associazione
e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;
f) delibera la
nomina dei rappresentanti dell’Associazione, o l’eventuale revoca, nel
convegno Trentino-Alto Adige del C.A.I., delibera la nomina, o l’eventuale
revoca dei membri del comitato per le strutture alpinistiche, previsto
dalla L.P. 15.3.1993 n. 8, e dei rappresentanti nei servizi o commissioni
di enti pubblici o privati.
g) costituisce,
anche su proposta delle Sezioni, conferma, unifica o sopprime, organi
tecnici consuntivi centrali, commissioni ed altri organismi a carattere
consultivo. Convoca eventualmente i presidenti delle commissioni o degli
organismi alle proprie riunioni;
h) nomina, i
consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a
quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l’Associazione;
detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo
periodo di mandato del Consiglio, che li ha eletti;
i) esamina ed
approvai programmi di attività degli organi tecnici centrali;
l) cura la
redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l’archivio
storico e la biblioteca;
m) regola i
rapporti con il personale degli uffici amministrativi centrali;
n) delibera la
convocazione dell’Assemblea dei Delegati;
o) convoca le
riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;
p) conferisce
con voto unanime di tutti i suoi componenti "1’ aquila d’oro con
brillante";
Art.
21 - Modalità di funzionamento
1. Il Consiglio
Centrale si riunisce di regola almeno ogni due mesi e viene convocato dal
Presidente o da uno dei due Vicepresidenti; può essere convocato ogni
qualvolta si ritenga necessario, anche su iniziativa dei Revisori dei
Conti.
2. Per la
validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno otto membri,
oltre al Presidente o ad un Vicepresidente, che presiede la riunione.
3. Le delibere
sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda
segreta, qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si
riferisce ad una persona.
4. I membri del
Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell’Associazione
secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il
proprio dissenso.
5. I verbali
delle sedute sono redatti dal segretario o da Consigliere all’uopo
designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente
e dal verbalizzante. I verbali delle sedute possono essere consultati
presso la sede sociale dai soci, previa comunicazione alla Presidenza, che
non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei
singoli atti consultati.
6. Non può
partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto
una particolare operazione dell’Associazione, il membro del Consiglio
che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio
o dei familiari fino al terzo grado.
Art.
22 - Presidente dell’Associazione
1. Il
Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca e presiede le
sedute del Consiglio Centrale, cura l’esecuzione delle rispettive
deliberazioni, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull’
attività sociale all’Assemblea dei Delegati.
2. In caso
di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il
Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la
carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono
appartenere a Sezioni diverse.
Art.
23 - Giunta esecutiva dell’Associazione
1. Membri di
diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti, il
segretario e quattro consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto
segreto.
2. La Giunta è
presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.
3. I compiti
della Giunta sono fissati dalle norme regolamentari. E’ peraltro
facoltà del Consiglio Centrale delegare alla giunta altri compiti.
4. Per la
validità delle sedute di Giunta è necessaria la presenza del Presidente,
o di uno dei Vicepresidenti, e di tre membri. La giunta si riunisce di
regola due volte al mese.
5. Le
deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli,
devono essere verbalizzate dal segretario o da un membro a ciò delegato e
sottoscritte congiuntamente dal Presidente.
TITOLO
VI
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI E
COLLEGIO
DEI PROBLVIRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
24 - Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
1. I tre
Revisori effettivi dei Conti e i due supplenti, soci ordinari
da almeno dieci
anni di iscrizione consecutiva dopo il compimento del
180 anno di
età, sono eletti dall’Assemblea dei Delegati, scelti tra i nominativi
proposti dalla Commissione Elettorale; durano in carica tre anni
e sono
rieleggibili.
2. Eleggono il
Presidente del Collegio.
3. I Revisori
effettivi possono intervenire alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle
assemblee dei Delegati.
4. Il Collegio
dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
5. E compito
dei Revisori: l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del
conto economico di previsione dell’Associazione; la stesura del parere
sulla relazione annuale del Consiglio Centrale all’Assemblea dei
Delegati; il controllo dell’amministrazione dell’Associazione, sia di
iniziativa, che su richiesta del Consiglio Centrale o della Giunta
esecutiva dell’ Associazione; la convocazione dell’ Assemblea dei
Delegati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e
amministrative.
Art.
25 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio
dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti,
rieleggibili, nominati dall’Assemblea dei Delegati e scelti tra soci
ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non
inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla
Commissione Elettorale.
2. Il Collegio
dei Probiviri dura in carica un triennio.
3. Eleggono il
Presidente del Collegio.
4. I probiviri
si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero
nell’ambito dell’Associazione relativamente ai rapporti sociali.
5. Ove la
conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide
inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio, di decadenza di
un Consiglio Sezionale e di scioglimento di una Sezione.
6. Il probiviro
che, per qualsiasi causa o ragione, sia interessato alla questione
deferita al Collegio è sostituito da un probiviro supplente.
TITOLO
VII
COMMISSIONE
ELETTORALE
Art.
26 - Composizione e compiti
1. La
Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due
supplenti, rieleggibili, nominati, su proposta del Consiglio e sentite le
Sezioni, dell’Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci con almeno
dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore a 35 anni. La
Commissione dura in carica tre anni.
2. I membri
nominati eleggono il proprio Presidente.
3. La
Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di valutare ed
indicare i nominativi di almeno 25 soci da proporre all’Assemblea per la
nomina dei consiglieri centrali dell’Associazione nonché dei candidati
per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.
4. Dovrà
attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più
rappresentativa dell’intero ambito territoriale dell’Associazione.
TITOLO
VIII
CARICHE
ELETTIVE
Art.
27 - Eleggibilità
1. Sono
eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con
diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano cittadini
italiani; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano
soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione
del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per
attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.
2. Non possono
essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e
coloro che hanno con lo stesso rapporti economici continuativi.
3. Le cariche
sociali sono gratuite.
TITOLO
IX
CONGRESSO
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
28 - Congresso annuale
1. Ogni anno
il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del congresso di tutti i
soci della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà
e trattare
di problemi inerenti l’attività sociale.
2. La sede e
la data del congresso è decisa annualmente dall’Assemblea dei Delegati.
TITOLO
X
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
Art.
29 - Modalità applicative
1. Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato da apposita Assemblea dei
Delegati, la quale dovrà anche decidere per la destinazione a fini di
utilità generale dell’intero patrimonio sociale, compreso quello delle
Sezioni; i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
2. Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza del
settantacinque per cento dei Delegati.
TITOLO
XI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.30
- Statuto dell’Associazione - Regolamenti delle
Sezioni
1. Con l’approvazione
del presente Statuto decadono le normative statutarie dell’Associazione,
nonché i regolamenti delle Sezioni, delle commissioni e dei gruppi, ove
in contrasto con le norme del presente Statuto.
2. Per
quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e Norme
Regolamentari si richiamano le disposizioni dello Statuto e del
Regolamento generale dei C.A.I.
NORME
REGOLAMENTARI
SCOPI
Articolo 1
1. L’Associazione,
nell’ambito delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea
dei Delegati, promuove tutte le iniziative utili e necessarie per
cementare lo spirito di amicizia, solidarietà e collaborazione tra i
propri soci e per garantire agli stessi una serena ed appagante
partecipazione alla vita sociale.
STEMMI E DISTINTIVI
Articolo 2
1. L’Associazione
adotta lo stemma combinato della S.A.T. e del C.A.I., il motto "EXCELSIOR"
e la stella del C.A.I. sormontato da un’aquila ad ali spiegate.
2. Ogni Sezione
deve esporre nella sua sede lo stemma dell’Associazione.
3. Tutti i
distintivi sono forniti alle Sezioni esclusivamente dalla sede legale
contro rimborso della spesa.
4. I modelli
dei distintivi sociali sono approvati dal Consiglio Centrale dell’Associazione.
5. Il socio
di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da venticinque o da
cinquanta anni, riceve uno speciale distintivo.
6. Il Consiglio
Centrale della SAI ha la facoltà di autorizzare l’affiliazione all’Associazione
e l’uso dello stemma sociale a rifugi ed alberghi privati; in via
eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, ha facoltà di
autorizzare l’uso dello stemma sociale a terzi.
SOCI ONORARI
Articolo 3
1. Il cittadino
italiano o straniero, proposto alla nomina di socio onorario dal Consiglio
Centrale dell’Associazione all’Assemblea ordinaria di Delegati, deve
avere acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo o verso la stessa
Associazione; intendendo per quest’ultima l’avere
svolto un’effettiva
attività collaborativa, personale e prolungata, nell’ambito dell’organizzazione
centrale, di una o più sezioni, o del Soccorso Alpino, si che il
candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell’alpinismo,
contribuendo efficacemente all’attuazione degli scopi sociali.
Articolo 4
1. La
candidatura a socio onorario dev’essere presentata al Consiglio Centrale
dell’Associazione per iscritto, da almeno due consiglieri, accompagnata
da un’esauriente motivazione e comunicata a tutti i consiglieri centrali
almeno tre mesi prima della riunione in cui il consesso sarà chiamato a
decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente
proposta all’ Assemblea dei delegati.
2. Il Consiglio
Centrale dell’Associazione voterà a scheda segreta, e la candidatura
sarà considerata accolta, se avrà ottenuto una maggioranza di voti
favorevoli pari a due terzi dei componenti.
3. Presso la
sede legale viene conservato un apposito albo d’onore.
SOCI BENEMERITI
Articolo 5
1. La
candidatura a socio benemerito deve essere presentata per iscritto al
Consiglio Centrale dell’Associazione.
2. Il Consiglio
Centrale dell’Associazione voterà a scheda segreta e la candidatura
sarà accolta, se avrà ottenuto una maggioranza di voti favorevoli pari a
due terzi dei componenti.
3. I soci sono
iscritti presso la sede legale dell’Associazione.
SOCI ORDINARI, FAMILIARI E GIOVANI
Articolo 6
1. Chiunque
intenda far parte del Sodalizio deve presentare domanda, completa dei
propri dati anagrafici, su apposito modello, controfirmato da almeno un
socio, appartenente alla Sezione da non meno di due anni, al Consiglio
della Sezione presso la quale desidera essere iscritto e deve pagare la
quota stabilita per la categoria, a cui chiede di far parte, l’eventuale
tassa d’iscrizione e l’importo della tessera. Se minore di età la
domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.
2.Chi chiede l’iscrizione
a socio famigliare deve indicare il nominativo del socio ordinario della
stessa Sezione con il quale convive e il relativo grado di parentela.
3. I soci
ordinari, familiari e giovani, per passare da una Sezione all’altra,
devono chiedere il nulla-osta alla Sezione di provenienza.
4. Nel corso
dello stesso anno sociale si può essere iscritti all’Associazione
presso una sola Sezione.
5. La Sezione
dopo l’accettazione comunica alla segreteria generale i dati anagrafici
e i dati associativi del nuovo socio e le loro variazioni successive.
Articolo 8
1. Il socio
riceve dalla Sezione a cui è iscritto la tessera di riconoscimento con le
proprie generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza. La
tessera per essere valida deve essere munita di fotografia, firmata dal
socio; siglata dal Presidente Generale del CAI e dal Presidente dell’Associazione,
timbro della Sezione e munita dal bollino dell’anno in corso.
2. All’atto
dell’iscrizione il socio riceverà il distintivo, la copia dello Statuto
e la copia delle norme regolamentari.
3. Al
compimento del venticinquesimo rispettivamente del cinquantesimo anno di
iscrizione all’Associazione spetta al socio apposito diploma di
benemerenza con stemma.
4. Le tessere,
i diplomi e i moduli per le domande d’iscrizione e per la denuncia degli
iscritti sono forniti dalla segreteria dell’Associazione.
5. Può essere
istituito presso le Sezioni un albo d’onore per iscrivere anche alla
memoria i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici.
DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
Articolo 9
1. I soci
ordinari, familiari e giovani, in regola con il pagamento della quota
sociale, hanno diritto:
a) ad usufruire
dei rifugi dell’Associazione e del Club Alpino Italiano a condizioni
preferenziali rispetto ai non soci;
b) ad usufruire
delle strutture, delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con
le quali è stabilito trattamento di reciprocità con l’Associazione con
il C.A.I.;
c) ad usufruire
del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico;
d) ad essere
ammessi alle scuole, ai corsi tecnici e a tutte le manifestazioni
didattiche, subordinatamente all’adesione degli specifici regolamenti.
e) ad usufruire
della polizza assicurativa, stipulata dal C.A.I. o dell’Associazione;
f) ad avere
libero ingresso nelle sedi sociali delle Sezioni;
g) a ricevere
le pubblicazioni sociali a lui spettanti;
h) a portare il
distintivo sociale e, quando ciò sia stato consentito dal Consiglio
Centrale dell’Associazione, a fregiare dello stemma sociale una propria
pubblicazione o una propria opera d’ingegno;
i) soci
familiari e giovani non godono dei diritti di cui al punto g).
2) I soci
ordinari, familiari e giovani possono aggregarsi ad altre Sezioni dell’Associazione.
Ad accettazione della domanda spetta loro il pagamento di una quota
fissata dalle singole Sezioni.
Agli aggregati
verrà rilasciato da parte delle sezioni apposito tesserino. L’aggregato
non può esercitare l’elettorato attivo e passivo, nè assumere
incarichi nella Sezione a cui è aggregato.
3)1 soci AGAI e
CAAI possono associarsi a Sezioni dell’Associazione versando alle
stesse, a domanda accettata, la quota parte sezionale di socio ordinario.
Tale ammissione dà diritto ai soci AGAI e CAAI a poter assumere la
qualità di socio ordinario con i diritti previsti dallo Statuto per i
soci ordinari.
Le Sezioni sono
tenute a notificare al Consiglio Centrale dell’Associazione i nominativi
degli associati AGAI e CAAI.
Gli associati
delle Sezioni AGAI e CAAI non concorrono a formare il conteggio del numero
dei soci dell’Associazione per la ripartizione dei Delegati alle
assemblee del CAI.
Articolo 10
1. Il socio
entro il 15 marzo di ogni anno deve corrispondere la quota sociale nell’ammontare
minimo fissato dall’Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
2. La quota
parte S.A.T. della quota sociale riservata all’Associazione sarà
ripartita di volta in volta nel seguente modo; 25% all’Associazione ed
il 75% alla Sezione.
Articolo 11
1. Ogni anno
la segreteria generale consegna a ciascuna Sezione in deposito fiduciario
un numero adeguato di bollini per l’anno successivo.
2. La
Sezione consegna i bollini ai soci contro pagamento della quota
associativa e fa pervenire all’Associazione gli elenchi nominativi dei
soci con gli importi della quota parte associativa dovuta al C.A.I. e la
quota parte riservata all’Associazione.
3. L’efficacia
delle iscrizioni decorre dal giorno successivo a quello di arrivo alla
sede legale dell’Associazione degli elenchi dei nominativi con le
relative quote.
4. L’Associazione
fissa le norme ed i termini per la restituzione dei bollini, non esitati;
quelli non restituiti nei termini vengono addebitati alla Sezione.
Articolo 12
1. Chi ha
cessato di far parte dell’Associazione per morosità può rientrarvi,
versando le quote sociali arretrate fino ad un massimo di anni cinque: la
relativa domanda motivata dovrà essere inoltrata dalle Sezioni di
appartenenza del socio al Consiglio Centrale dell’Associazione.
Articolo 13
1. I Consigli
Direttivi delle Sezioni possono proporre al Consiglio Centrale dell’Associazione
di sospendere dall’attività e dalla frequenza alla sede sezionale e
dalla partecipazione alle manifestazioni sociali -per un periodo non
superiore ad un anno - i soci che tengono un contegno contrastante ad una
corretta ed educata convivenza.
2. Nei casi
lievi il Consiglio Centrale dell’Associazione può infliggere un’ammonizione
orale o scritta. Nei casi più gravi può essere deliberata dal Consiglio
Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino
Italiano la radiazione.
3. È ammesso
in ogni caso entro trenta giorni il ricorso al Collegio dei probiviri, che
decide inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio di
decadenza di un Consiglio sezionale o di scioglimento di una Sezione.
CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Articolo 14
1. La
qualità di socio cessa:
a) per morte
del socio, per estinzione o per i venir meno delle finalità da parte dell’ente
benemerito a favore dell’Associazione;
b) per
dimissioni presentate per iscritto alla Sezione di appartenenza; c) per
morosità; segnalata dal Consiglio Direttivo sezionale ed accertata dal
Consiglio Centrale dell’Associazione;
d) per
radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal
Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano;
2. Contro la
radiazione è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla comunicazione
all’interessato - al Collegio dei Probiviri dell’Associazione o del
Consiglio dei Probiviri del CAI, che decideranno in merito entro sessanta
giorni.
3. Il
provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato, oltre che all’interessato,
a tutte le Sezioni dell’Associazione.
SEZIONI
Articolo 15
1. Le Sezioni
prendono il nome della località dove si costituiscono, premessa sempre la
denominazione S.A.T.. Al nome della località non può essere aggiunto il
nome di altro ente od organizzazione.
2. La domanda
di costituzione di una nuova Sezione dev’essere presentata al Consiglio
Centrale dell’Associazione, accompagnata da un elenco dei promotori, non
di minore età, con le loro generalità, età, firme ed eventuale
qualifica di socio. Il Consiglio Centrale dell’Associazione provvede,
sentite le sezioni vicine, entro novanta giorni.
3. Non appena
comunicata l’approvazione da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione,
i promotori, non soci, devono versare alla segreteria generale l’importo
della quota sociale e delle tessere, corrispondenti al numero dei
proponenti, e solo allora la nuova Sezione avrà effettivo riconoscimento
in seno all’Associazione.
4. L’anzianità
della Sezione decorre dalla data della ratifica da parte del Consiglio
Centrale dell’Associazione.
Articolo 16
1.
Le Sezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali
dell’Associazione nel rispetto degli indirizzi deliberati dall’Assemblea
dei Delegati, mediante l’opera dei propri soci, attraverso l’organizzazione
sezionale e con tutti i mezzi a loro disposizione.
2. Eventuali
lavori di manutenzione straordinaria agli immobili, affidati alla Sezione
dal Consiglio Centrale dell’Associazione, devono essere preventivamente
autorizzati dal Consiglio stesso, cui spetta il controllo tecnico ed
amministrativo.
3. Nessuna
sovvenzione per detti lavori potrà essere accordata, se non dopo l’approvazione
del progetto dell’opera e del preventivo di spesa relativi, da parte del
Consiglio Centrale dell’Associazione e l’ottenimento di tutte le
autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione dei lavori.
Articolo 17
1. Alle
riunioni dei Consigli di Sezione possono essere invitate anche persone
estranee, qualora sia ritenuto utile e necessario l’interpello su
particolari argomenti: queste ultime non hanno diritto di voto.
Articolo 18
1.11 Presidente
della Sezione entro 15 giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo deve comunicare alla Presidenza dell’Associazione la
composizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti. Dovrà
inoltre inviare annualmente alla Presidenza dell’Associazione una
relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente ed i
relativi bilanci.
2. La sezione
deve inviare alla Presidenza dell’Associazione l’eventuale regolamento
sezionale o le sue modifiche per la ratifica da parte del Consiglio
Centrale dell’Associazione entro un mese dall’approvazione da parte
dell’Assemblea sezionale.
Articolo 19
1. In
caso di violazione delle norme statutarie e regolamentari da parte di una
Sezione, il Consiglio Centrale dell’Associazione prende gli opportuni
provvedimenti atti a reprimere le infrazioni.
2. Nei casi di
cui al comma precedente, il Consiglio Centrale dell’Associazione può
sottoporre ad ispezione gli atti, le delibere e le scritture contabili
delle Sezioni, delegando all’incarico un membro del Consiglio Centrale o
un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione.
3. Nel caso di
gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell’attività
di una Sezione, il Consiglio Centrale dell’Associazione con motivato
provvedimento può dichiarare decaduto il Consiglio della Sezione e
nominare un commissario per gli atti di ordinaria amministrazione, il
quale entro tre mesi dovrà convocare l’assemblea del nuovo Consiglio.
4. La
dichiarazione di decadenza di un Consiglio sezionale e la nomina di un
commissario sono immediatamente esecutive.
5. Solo in casi
di eccezionale gravità il Consiglio Centrale dell’Associazione può
disporre lo scioglimento di una Sezione. Per tutti gli deprimenti
conseguenti allo scioglimento il Consiglio Centrale dell’Associazione
nomina un commissario.
6. Il
provvedimento di decadenza dal Consiglio può essere impugnato entro
trenta giorni dall’avvenuta comunicazione con ricorso al collegio dei
Probiviri, dell’Associazione da almeno la metà più uno dei componenti
del Consiglio, dichiarato decaduto.
7. La
deliberazione di scioglimento di una Sezione da parte del Consiglio
Centrale dell’Associazione può essere impugnata, entro trenta giorni,
dal Consiglio della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al
collegio dei Probiviri dell’Associazione.
8. Contro la
decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso nel termine di
sessanta giorni dalla data di notifica della decisione al Collegio dei
Probiviri dei CAI.
Articolo 20
1. Ogni
controversia che insorga tra organi dell’Associazione e le sue Sezioni o
tra questi e i singoli soci, non potrà essere sottoposta all’autorità
giudiziaria, nè al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei
all’Associazione, se prima non si sarà esaurita nei suoi gradi la
controversia avanti i Collegi dei Probiviri.
2. Non è,
altresì, ammesso che perdurando la fase processuale, l’oggetto della
controversia e i nominativi delle parti confliggenti vengano rese di
pubblica ragione.
RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
Articolo 21
1. La
riunione è costituita dai Presidenti o in loro giustificata assenza dai
Vicepresidenti delle Sezioni.
2. La
riunione è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Centrale
dell’Associazione per esaminare problematiche sociali e sezionali.
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 22
1. L’Assemblea
dei Delegati è convocata in località, di volta in volta, scelte dal
Consiglio Centrale dell’Associazione.
2. Sono
ammessi alla discussione e alla votazione da parte dell’Assemblea dei
Delegati solamente gli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 23
1. Un
delegato dell’Assemblea non può essere eletto che da una sola Sezione.
2. La
Sezione rimasta per qualsiasi motivo priva di delegato procede alla sua
surrogazione nella prima Assemblea dei soci o, in caso d’urgenza, con
deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.
3. I nomi
dei delegati con il loro indirizzo devono essere comunicati alla
Presidenza dell’Associazione subito dopo la nomina.
4. Le
deleghe devono risultare da comunicazione scritta, firmata dal Presidente
della Sezione delegante, e devono essere presentate prima dell’apertura
dell’Assemblea alla Commissione per la verifica dei poten.
Articolo 24
1. Il
Consiglio Centrale dell’Associazione nomina quindici giorni prima dell’Assemblea
dei Delegati la Commissione per la verifica dei poteri, composta da almeno
tre membri, soci maggiorenni, iscritti da almeno dieci anni all’Associazione.
2. È
obbligo precisare l’inizio delle operazioni della Commissione per la
verifica dei poteri nella stessa convocazione dell’Assemblea dei
Delegati.
Articolo 25
1. La
Commissione Elettorale raccoglie e vaglia le candidature proposte dalle
Sezioni, provvede all’allestimento delle liste e alla predisposizione
delle schede elettorali.
Articolo 26
1. Il
Presidente dell’Assemblea dei Delegati dirige le discussioni in base all’ordine
del giorno; concede e toglie la parola agli intervenuti nella discussione;
disciplina l’Assemblea; proclama i risultati delle votazioni ed è
interprete delle norme che regolano l’Assemblea stessa.
2. Il
Segretario designato assiste il Presidente dell’Assemblea e cura la
compilazione del verbale.
3. Gli
scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono
i risultati al Presidente dell’Assemblea.
4. Quando il
Presidente ritiene esaurita la disamina di un argomento dichiara chiusa la
discussione.
5. Le
motivazioni vengono votate in ordine di presentazione. Sulle mozioni sono
ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. L’approvazione di una mozione
esclude la votazione di mozione contraria o similare.
6. Una volta
che l’Assemblea ha deliberato su di un argomento, questo non può più
essere riposto in discussione.
CONSIGLIO CENTRALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 27
1. Il
Consiglio Centrale dell’Associazione è convocato di regola una volta al
mese dal Presidente dell’Associazione o da uno dei Vicepresidenti in
caso di impedimento o assenza.
2. La
convocazione del Consiglio viene fatta con lettera da inviare ai
componenti almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente al verbale
della seduta precedente, con descritti gli argomenti da trattare; in caso
di urgenza la convocazione va fatta, con telegramma spedito almeno tre
giorni prima.
3. In casi
particolari il Consiglio Centrale dell’Associazione può essere
convocato da un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio
dei Revisori dei Conti con indicazioni dell’argomento da trattare.
4. Il Consiglio
Centrale dell’Associazione ha facoltà di invitare anche non soci alle
proprie riunioni.
5. I componenti
elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non
siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale dell’Associazione,
decadono dalla carica.
GIUNTA ESECUTIVA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 28
1. La Giunta
esecutiva congiuntamente al Presidente attende alla gestione, alla
conservazione e alla tutela del patrimonio dell’Associazione; cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio Centrale dell’Associazione; predispone
i programmi d’attività, il progetto di bilancio di previsione, le sue
variazioni ed il progetto di bilancio consuntivo; precisa i compiti e le
attribuzioni del segretario; stabilisce le norme sul funzionamento degli
uffici amministrativi centrali ed assume ogni altra iniziativa atta al
conseguimento degli scopi sociali, che non rientri nella specifica
competenza del Consiglio Centrale dell’Associazione.
COMMISSIONI TECNICHE
DELL’ASSOCIAZIONE
1. I componenti
delle commissioni tecniche vengono scelti per le competenze specifiche e
la capacità nel campo in cui devono operare; al Consiglio Centrale dell’Associazione
compete la nomina dei componenti delle commissioni tecniche.
2. L’organizzazione
delle commissioni è regolata dal Consiglio Centrale dell’Associazione e
per il loro funzionamento devono attenersi alle disposizioni e alle
direttive programmatiche, emanate dal Consiglio Centrale dell’Associazione.
3. Al
Consiglio Centrale dell’Associazione spetta stabilire il numero dei
componenti delle commissioni, tenuto conto anche delle indicazioni delle
Sezioni.
4. I
componenti delle commissioni nella prima riunione convocata dal Presidente
dell’Associazione eleggono fra loro il presidente ed il segretario.
5. I
componenti delle commissioni durano in carica sino alla scadenza del
Consiglio Centrale dell’Associazione che li ha eletti; possono essere
riconfermati dal successivo Consiglio Centrale dell’Associazione.
6. Le
riunioni delle commissioni vengono indette dal presidente o da chi ne fa
le veci, dell’esito delle riunioni viene data comunicazione alla
Presidenza dell’Associazione.
7. Le
commissioni presentano al Consiglio Centrale dell’Associazione entro il
31 dicembre un programma di attività per l’anno successivo, corredato
dalle relative previsioni di spesa, e una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente, corredata dal relativo consuntivo.
8. Il
Consiglio Centrale dell’Associazione esamina e discute i programmi, i
preventivi, le relazioni ed i consuntivi alla luce degli indirizzi
programmatici, comunicando poi alle commissioni l’esito delle sue
decisioni.
9. I
componenti delle commissioni tecniche, singolarmente o collegialmente, non
possono prendere iniziative di pubblicità o di partecipazione a dibattiti
su argomenti nel campo in cui devono operare senza il preventivo consenso
del Consiglio Centrale dell’Associazione.
10. In caso
di violazione degli indirizzi programmatici odi iniziative non
autorizzate, il Consiglio Centrale dell’Associazione può disporre lo
scioglimento con effetto immediatamente esecutivo dell’intera
commissione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 30
1. Il
Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede legale dell’Associazione
almeno una volta ogni trimestre e tiene il libro dei verbali delle proprie
adunanze.
2. Il
Presidente del Collegio dei Revisori regola l’attività del Collegio e
provvede alla sua convocazione.
3.1 Revisori
effettuano ispezioni collegiali o individuali sull’amministrazione dell’Associazione
e sugli atti contabili, anche delle Sezioni.
4. In caso di
impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale dell’Associazione,
il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea dei
Delegati in riunione straordinana.
5. I componenti
elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non
siano intervenuti alle riunioni del Collegio, decadono dalla carica e
vengono sostituiti dai Revisori supplenti, che assumono l’anzianità dei
Revisori sostituibili.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 31
1.11 Collegio
dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione e si
riunisce su convocazione del suo Presidente o di chi lo sostituisce.
2. Le riunioni
del Collegio sono valide se ad esse intervengono tre componenti, compreso
il Presidente o il Vicepresidente.
3. In caso di
motivata assenza di uno o due componenti sono sostituiti nella trattazione
della vertenza dai supplenti.
4. I componenti
del Collegio dei Probiviri assistono all’Assemblea dei Delegati.
BILANCI E PATRIMONIO
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 32
1. I
progetti di bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell’Associazione
devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio Centrale dell’Associazione
e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione almeno un mese
prima della riunione del Consiglio Centrale dell’Associazione in cui
verranno discussi.
2. Nel corso
dell’esercizio non possono essere prese deliberazioni che comportino
maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte.
3. La riunione
del Consiglio dell’Associazione, in cui verranno discussi il progetto di
bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione, devono precedere
di almeno trenta giorni l’Assemblea dei Delegati. Il bilancio deve poi
essere comunicato ai Presidenti delle Sezioni, unitamente all’ordine del
giorno dell’Assemblea con le relazioni del Presidente e del Collegio dei
Revisori dei Conti sul bilancio stesso, almeno quindici giorni prima della
data fissata per l’Assemblea.
4. Il bilancio
consuntivo, il conto economico di previsione ed i relativi allegati devono
essere articolati in modo da permettere l’analisi delle attività, delle
passività, dei conti delle rendite e della spesa, riportando
comparativamente i corrispondenti valori, riferiti al bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
CONGRESSO ANNUALE
DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 33
1. Il
Congresso annuale dell’Associazione viene organizzato da una Sezione
designata dal Consiglio Centrale dell’Associazione. Il programma di
massima del Congresso deve essere comunicato dalla Sezione designata
almeno quattro mesi prima dell’effettuazione della manifestazione al
Consiglio Centrale dell’Associazione per la sua approvazione.
MODIFICHE ALLE NORME
REGOLAMENTARI
Articolo 34
1. Le
disposizioni delle presenti norme regolamentari possono essere modificate
con le modalità previste dallo Statuto sociale. |