STATUTO E NORME REGOLAMENTARI

 

DELLA

 

SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI

TRIDENTINI

Sez. del CAI

 

 

 

 

 

Approvati daIl’Assemblea Generale dei Delegati S.A.T.

il 5 dicembre 1993

 

Ratificati dal Consiglio Centrale del C.A.I.

il 24 settembre 1994

 

 

 

 

SOMMARIO STATUTO

Tit. I - Costituzione, Scopo e Sede

Art. 1 - Costituzione e scopo

Art. 2 - Denominazione e stemma

Art. 3 - Struttura organizzativa

Art. 4 - Sede sociale-Anno Sociale

Tit. IV-Assemb. dei Delegati dell’Associaz.

Art. 17-Costituzione e compiti

Art. 18-Modalità funzionamento

 

Tit. II - Soci

Art. 5 -Categorie di soci

Art. 6 -Diritti del socio

Art. 7 -Obblighi del socio

Art. 8 -Cessazione della qualità di socio

Tit. V- Consiglio Centrale dell’Associazione

Art. 19-Composizione
Art. 20-Compiti
Art. 21-Modalità funzionamento

Art. 22-Presidente Associazione
Art. 23-Giunta esecutiva dell’Associazione

Tit. III - Sezioni

Art. 9 -Costituzione della Sezione e del Gruppo

Art. l0- Autonomia e regolamento sezionale

Art. 11- Patrimonio della Sezione

Art. 12 -Assemblea della Sezione

Art. 13 -Funzionamento dell’Assemblea

Art. 14-Consiglio Direttivo della Sezione

Art. 15-Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione

Art. 16-Scioglimento Sezione

Tit. VI-Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri dell’Associazione

Art. 24-Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 25-Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

 

Tit. VII-Commissione Elettorale

Art. 26-Composizione e compiti

SOMMARIO NORME REGOLAMENTARI

Scopi

Stemmi e distintivi

Soci Onorari
Soci Benemeriti

Soci Ordinari, Familiari, Giovani

Diritti e Obblighi dei Soci

Cessazione della Qualità di Socio

Sezioni

Riunione Presidenti delle Sezioni

Assemblea dei Delegati dell'Associazione
Consiglio Centrale Associazione
Giunta Esecutiva Associazione
Commissioni Tecniche dell’Associazione

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione
Collegio dei Probiviri dell’Associazione
Bilancio e Patrimonio dell’Associazione
Congresso Annuale dell’Associazione
Modifiche Norme Regolamentari

 

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO E SEDE

 

Art. 1. - Costituzione e scopo

1. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) Associazione, munita di personalità giuridica di diritto privato, è stata fondata in Madonna di Campiglio nell’anno 1872 per iniziativa di Nepomuceno Bolognini e Prospero Marchetti; è una libera associazione di persone, operante nell’ambito della Provincia di Trento; è strumento di unione fra l’esplorazione sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza, lo studio delle montagne, soprattutto trentine e la tutela del loro ambiente naturale.

2. La SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.), è entrata nel 1919 a far parte del Club Alpino Italiano (C.A.I.), quale sua unica Sezione esistente nel territorio della Provincia di Trento, ha un proprio autonomo patrimonio, immobiliare e mobiliare, che amministra in libertà di iniziativa e di azione con la propria organizzazione, cosi come previsto da specifica norma statutaria del C.A.I..

3. L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica ed aconfessionale.

 

Art. 2 - Denominazione e stemma

1. La denominazione SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTIN] (S.A.T.) e lo stemma appartengono all’Associazione per tradizione storica.

 

Art. 3 - Struttura organizzativa

1. La SOCIETA DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI (S.A.T.) è costituita dai Soci, riuniti in Sezioni ai sensi del presente Statuto.

2. Sono organi istituzionali dell’Associazione: l’Assemblea de Delegati, il Consiglio Centrale, il Presidente dell’Associazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale.

 

Art. 4 - Sede Sociale - Anno Sociale

1. La sede sociale e legale, con l’archivio storico e la biblioteca, è in Trento, via Manci n. 57, ove sono posti anche gli uffici amministrativi.

2. L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.

 

 

TITOLO Il

SOCI

Art. 5 - Categorie di soci

1. I soci dell’Associazione sono: onorari, benemeriti, ordinari, familiari, giovani e vitalizi. Non sono ammesse altre categorie di soci e nuovi soci vitalizi.

a) Soci onorari, cittadini italiani o stranieri, vengono così identificati per aver acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo o verso l’Associazione; hanno i diritti del socio ordinario.

b) Soci benemeriti sono gli enti pubblici e privati, le società, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che apportano un notevole contributo all’Associazione.

c) Soci ordinari sono le persone di età maggiore di anni diciotto.

d) Soci familiari sono i componenti la famiglia del socio ordinario, con esso conviventi e di età maggiore di anni diciotto.

e) Soci giovani sono i minori di anni diciotto.

2. L’ammissione a soci ordinari, familiari e giovani spetta al Consiglio Direttivo della Sezione, alla quale è stata chiesta l’ammissione stessa.

 

Art. 6- Diritti del socio

1. I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto di partecipare alle assemblee della loro Sezione nonché a tutte le attività dell’Associazione e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dalle norme regolamentari.

2. I soci ordinari e familiari, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo nonché ad assumere incarichi nell’Associazione, salvo le limitazioni imposte dal presente statuto.

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art. 7 - Obblighi del socio

1. Ciascun socio, ordinario, familiare o giovane, deve corrispondere la quota associativa annuale.

2. L’appartenenza all’Associazione implica l’obbligo di osservare lo statuto dell’Associazione e del Club alpino Italiano, le relative norme regolamentari e tutte le direttive che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dagli organi sociali.

3. I singoli soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione o del C.A.I., se non previa autorizzazione del Consiglio Centrale dell’Associazione o del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

4. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza.

 

Art. 8 - Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

 

 

 

TITOLO III

SEZIONI

 

Art. 9 - Costituzione della Sezione e del Gruppo

1. La costituzione di una Sezione deve essere richiesta, con domanda sottoscritta da almeno cento soci e non soci promotori maggiorenni, che dichiarino di iscriversi quali soci aderendo alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione ed è deliberata dal Consiglio Centrale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

2. In casi particolari il Consiglio Centrale può autorizzare, con il voto unanime dei componenti, la costituzione di una Sezione, anche se richiesta da un numero inferiore di soci promotori. Se ricorrenti particolari esigenze logistiche e territoriali, previo parere delle Sezioni già esistenti nell’ambito territoriale del Comune, il Consiglio Centrale può autorizzare la costituzione di Sezioni di sobborgo.

3. Ferme restando le Sezioni già costituite, in un medesimo Comune non può esistere - di norma- che una sola Sezione.

4. Alle Sezioni è vietato di svolgere opera di proselitismo nella zona di attività di altra Sezione.

5. Le nuove Sezioni prendono nome dal Comune ove si costituiscono, premessa sempre la denominazione S.A.T.. Eventuali denominazioni diverse devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Centrale.

6. Date le particolari caratteristiche della Sezione "Coro della S.A.T.", alla stessa fanno parte i soli coristi in attività. Sono riconosciute le Sezioni S.U.S.A.T. e S.O.S.A.T. per tradizione storica.

7. Ricorrendo particolari circostanze o esigenze locali è in facoltà del Consiglio Centrale deliberare, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, la costituzione nell’ambito di una Sezione, di un gruppo locale; il gruppo dove avere un numero sufficiente ad assicurare una normale attività.

8. La richiesta di costituzione di un gruppo deve essere inoltrata al Consiglio Centrale, corredata da relativo parere, dalla Sezione territoriale competente.

9. L’eventuale trasformazione di un gruppo in Sezione può essere autorizzata dal Consiglio Centrale con il voto favorevole di due terzi dei componenti non prima del compimento di un quinquennio dalla costituzione e sentito il parere della Sezione territorialmente competente.

 

 

Art. 10 - Autonomia e regolamento sezionale

1. Ogni Sezione, purché si attenga alle norme statutarie e regolamentari, gode di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione; ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio.

2. Essa può assumere un proprio regolamento, purché non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione; il regolamento sezionale va approvato dalla Assemblea, che è l’organo sovrano della Sezione ed alla quale partecipano i soci ad essa iscritti.

3. Detto regolamento e le sue modifiche non saranno esecutive, se non dopo la ratifica del Consiglio Centrale.

4. È vietato alle Sezioni di costituire gruppi di non soci.

 

Art. 11 - Patrimonio della Sezione

1. Ciascuna Sezione ha un proprio patrimonio costituito: dai proventi derivanti dal riparto delle quote sociali, da eventuali sovvenzioni o lasciti in denaro o in mobili, da proventi derivanti dalla gestione dei

rifugi affidati alle Sezioni con delibera del Consiglio Centrale, dai beni mobili ed attrezzature; la Sezione non può essere proprietaria di beni immobili o titolare di diritti reali.

2. La gestione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.

3. Ogni Sezione è tenuta alla redazione di un rendiconto annuale ed alla conservazione del libro-inventari.

4. Per le obbligazioni assunte dalla Sezione rispondono, sia verso terzi che verso i soci, il patrimonio sezionale e in solido le persone che hanno deliberato od agito in nome e per conto della Sezione.

5. L’esercizio sociale della Sezione è annuale e si chiude al 31 dicembre. Entro quindici giorni dall’Assemblea, la Sezione trasmetterà all’Associazione il rendiconto della propria gestione amministrativa, organizzativa e sociale.

 

Art. 12 - Assemblea della Sezione

1. All’Assemblea ordinaria e straordinaria della Sezione possono partecipare i soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli altri soci.

2. L’Assemblea sezionale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, di regola una volta all’anno entro il mese di febbraio. Può essere convocata in via straordinaria, su iniziativa del Consiglio Centrale, dei Revisori dei Conti dell’Associazione dei Revisori della Sezione o rispettivamente con domanda scritta da almeno un decimo dei soci della Sezione aventi diritto al voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente. Ogni richiesta di convocazione dell’Assemblea, contenente gli argomenti da trattare, va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che deve fissare la data dell’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Per la validità della convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, almeno 15 giorni prima deve essere esposto avviso all’albo della Sezione e fatta comunicazione scritta ai soci, aventi diritto al voto; l’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

4. Oggetto dell’Assemblea ordinaria della Sezione sono:

a) deliberazione sull’attività sociale e finanziaria;

b) l’elezione del Consiglio Direttivo della Sezione, dei Revisori dei Conti e dei Delegati all’Assemblea generale dell’Associazione; salvo la facoltà di delegare la nomina di questi ultimi al consiglio Direttivo;

c) discussione e deliberazione su eventuali proposte di soci, presentate per iscritto almeno venti giorni prima dell’Assemblea.

 

Art. 13 - Funzionamento dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualora siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, aventi diritto al voto. Per lo scioglimento della Sezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

2. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega scritta, da altro socio avente diritto al voto; è ammessa, quindi, una sola delega per socio.

3. In apertura dei lavori l’Assemblea elegge il proprio Presidente, il segretario e tre scrutatori.

4. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che un quarto dei presenti aventi diritto al voto non domandi la votazione per scheda segreta. Per le elezioni delle cariche sociali si procede sempre con votazione a scheda segreta.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

6. Le deliberazioni Assembleari sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

7. L’esito dello scrutinio per l’elezione delle cariche sociali verrà reso pubblico dal Presidente dell’Assemblea, che, nei quindici giorni successivi, provvederà a convocare la prima riunione degli eletti.

8. Il verbale dell’Assemblea ed il risultato dell’elezione alle cariche sezionali devono essere prontamente trasmessi al Consiglio Centrale dell’Associazione a cura del Presidente dell’Assemblea.

 

Art. 14 - Consiglio Direttivo della Sezione

1. La Sezione viene retta da un Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci; dura in carica al massimo tre anni e si compone, conteggiando solo i soci ordinari e famigliari regolarmente iscritti nell’anno precedente da:

a) non meno di cinque membri fino a 150 soci; b) non meno di sette membri da 151 a 500 soci; e) non meno di nove membri oltre i 501 soci.

I membri, soci di età maggiore degli anni 18 ed appartenenti alla Sezione da almeno due anni consecutivi possono accedere alle cariche sociali; i membri scaduti sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono nel loro ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere; tali cariche sociali non possono essere ricoperte dalla stessa persona per oltre nove

anni consecutivi; si può essere rieletti alla stessa carica solo dopo almeno tre anni di intervallo.

2. Del Consiglio Direttivo non possono far parte di regola contemporaneamente più componenti di uno stesso nucleo familiare.

3. Venendo a mancare un membro del Consiglio Direttivo, esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti.

4. Il Consiglio Direttivo regge la Sezione nel rispetto delle normative statutarie e regolamentari, attenendosi altresì alle direttive dell’Associazione e dell’Assemblea dei Delegati.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza dei componenti; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a sola maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza od impedimento, del Vicepresidente.

6. Il membro del Consiglio Direttivo, assente non giustificato per tre volte alle riunioni, decade dalla carica.

7. I membri del Consiglio Direttivo, salvo abbiano fatto constatare a verbale il loro dissenso, rispondono solidamente del loro operato anche verso i terzi.

8. La rappresentanza della Sezione spetta al Presidente o, in sua assenza od impedimento, al Vicepresidente.

9. Nel caso di inattività o per gravi irregolarità, il Consiglio Centrale può deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei componenti la sospensione del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina per l’ordinaria amministrazione di un Commissario, designato dal Consiglio Centrale, possibilmente tra i soci ordinari della Sezione. Entro i tre mesi dalla nomina il Commissario deve convocare l’Assemblea della Sezione per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo o per eventuali altre necessarie deliberazioni. Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende detta procedura.

10. Non può partecipare alle delibere del Consiglio Direttivo della Sezione, aventi ad oggetto particolari operazioni, chi per le stesse abbia un interesse, anche provvisorio, proprio o dei propri familiari sino al terzo grado.

11. Il Consiglio Direttivo Sezionale ha facoltà di promuovere la costituzione di Commissioni e Gruppi Tecnici per lo svolgimento di attività attinenti agli scopi sociali, determinandone i poteri e le attribuzioni.

 

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione

I. L’assemblea della Sezione nomina tra i suoi soci tre Revisori dei Conti, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo della Sezione

stessa; sono rieleggibili ed hanno compiti analoghi a quelli dei Revisori dei Conti dell’Associazione.

2. Non possono far parte in qualità di membri del Collegio dei Revisori dei Conti i soci parenti entro il terzo grado dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.

 

Art. 16 - Scioglimento della Sezione

1. Il Consiglio Centrale può deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei componenti lo scioglimento di una Sezione per gravi infrazioni statutarie, per morosità, per inattività e impossibilità di funzionamento degli organi sociali o per eccessiva riduzione del numero dei soci.

2. In difetto di ricostruzione della Sezione entro tre anni le dotazioni vengono restituite all’Associazione.

3. Le norme regolamentari determinano le modalità relative.

 

 

 

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 17 - Costituzione e compiti

1. L’assemblea generale dei Delegati, organo sovrano dell’Associazione, è costituita dai Presidenti delle Sezioni, quali Delegati di diritto, e dai soci maggiorenni designati in qualità di Delegati dalle assemblee ordinarie delle Sezioni.

2. Il numero dei Delegati eletti per ogni Sezione si determina in ragione di un delegato ogni 100 soci o frazione non inferiore a 50 soci; il calcolo si determina in base al numero dei soci in regola col pagamento della quota sociale dell’anno precedente.

3. Ogni delegato, sia di diritto che eletto, può disporre oltre che del proprio voto, del voto di un altro Delegato della Sezione a cui appartiene.

4. Alle assemblee dei Delegati possono, comunque, assistere tutti i soci dell’Associazione, senza però avere diritto di voto o di intervento.

5. L’assemblea ordinaria dei Delegati delibera sui programmi di attività e sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Centrale, sulla relazione e sul bilancio consuntivo, e sul conto economico di previsione dell’Associazione, elegge il Consiglio Centrale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Elettorale, nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea generale del C.A.J.,

delibera l’eventuale alienazione di rifugi e approva le modifiche delle Norme regolamentari dell’Associazione.

6. L’Assemblea straordinaria dei Delegati approva e modifica lo Statuto dell’ Associazione.

 

Art. 18 - Modalità di funzionamento

1. L’Assemblea dei Delegati ha luogo, nella località stabilita dal Consiglio Centrale, in via ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno, ovvero quando il Consiglio Centrale o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo giudichi necessario.

2. L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, aventi diritto al voto. L’assemblea delibera, a maggioranza semplice esclusi dal computo i voti di astensione.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto, presentate dal Consiglio Centrale; le proposte di modifica allo statuto possono essere avanzate solo per iscritto al Consiglio Centrale anche dai Consigli Direttivi di un numero di sezioni, che rappresentino almeno un quinto dei soci con diritto di voto, quali risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’assemblea dovrà essere tenuta entro 90 giorni dalle richieste.

4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei Delegati in proprio o per delega e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

 

 

 

TITOLO V

CONSIGLIO CENTRALE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 19 - Composizione

1. Il Consiglio Centrale è composto di 17 membri, soci ordinari o familiari da almeno dieci anni, eletti dall’Assemblea dei Delegati a scheda segreta; i membri sono scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale; i Delegati hanno facoltà di votare altri nominativi in aggiunta a quelli espressi dalla Commissione Elettorale.

2. 1 consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati successivi; possono essere rieletti dopo un triennio di interruzione; venendo a mancare un membro del Consiglio Centrale dell’Associazione esso viene sostituito fino alla scadenza del mandato dal primo dei non eletti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.

 

Art. 20- Compiti

1.11 Consiglio Centrale - oltre a disimpegnare i compiti demandatigli dallo Statuto, dalle norme regolamentari e dall’Assemblea dei Delegati -assolve le seguenti attribuzioni specifiche:

a) elegge tra i propri membri, a scheda segreta, il Presidente dell’Associazione i due Vicepresidenti ed il segretario; la presidenza e le due vicepresidenze non possono essere ricoperte dalla stessa persona nella stessa carica oltre due mandati consecutivi. Il Presidente e i due Vicepresidenti possono essere rieletti dopo almeno un triennio di interruzione;

b) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria, con facoltà di deliberare su ogni atto o negozio giuridico, attribuendo al legale rappresentante o, ove occorra, ad uno o più dei propri componenti, la sottoscrizione degli eventuali atti che li consacrano;

c) discute ed approva il conto economico di previsione sulla base dei programmi di attività e ne delibera eventuali variazioni nel corso dell’esercizio, discute ed approva il bilancio consuntivo e lo sottopone alla discussione e approvazione dell’Assemblea dei Delegati, corredandolo delle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) determina i compiti della Giunta esecutiva e nomina i membri della stessa;

e) tratta tutti i problemi di carattere generale relativi all’ attività sociale dell’Associazione e provvede ad approvare o modificare le norme regolamentari;

f) delibera la nomina dei rappresentanti dell’Associazione, o l’eventuale revoca, nel convegno Trentino-Alto Adige del C.A.I., delibera la nomina, o l’eventuale revoca dei membri del comitato per le strutture alpinistiche, previsto dalla L.P. 15.3.1993 n. 8, e dei rappresentanti nei servizi o commissioni di enti pubblici o privati.

g) costituisce, anche su proposta delle Sezioni, conferma, unifica o sopprime, organi tecnici consuntivi centrali, commissioni ed altri organismi a carattere consultivo. Convoca eventualmente i presidenti delle commissioni o degli organismi alle proprie riunioni;

h) nomina, i consiglieri esperti, purché soci ordinari, in numero non superiore a quattro, che abbiano competenza in particolari settori di interesse per l’Associazione; detti consiglieri hanno compiti consultivi e durano in carica per il solo periodo di mandato del Consiglio, che li ha eletti;

i) esamina ed approvai programmi di attività degli organi tecnici centrali;

l) cura la redazione del bollettino e di altre pubblicazioni sociali, tutela l’archivio storico e la biblioteca;

m) regola i rapporti con il personale degli uffici amministrativi centrali;

n) delibera la convocazione dell’Assemblea dei Delegati;

o) convoca le riunioni annuali dei presidenti delle sezioni;

p) conferisce con voto unanime di tutti i suoi componenti "1’ aquila d’oro con brillante";

 

Art. 21 - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio Centrale si riunisce di regola almeno ogni due mesi e viene convocato dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti; può essere convocato ogni qualvolta si ritenga necessario, anche su iniziativa dei Revisori dei Conti.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno otto membri, oltre al Presidente o ad un Vicepresidente, che presiede la riunione.

3. Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; la votazione è a scheda segreta, qualora un consigliere lo richieda o quando la votazione si riferisce ad una persona.

4. I membri del Consiglio Centrale sono responsabili nei confronti dell’Associazione secondo le norme del mandato, salvo che non abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

5. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da Consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali delle sedute possono essere consultati presso la sede sociale dai soci, previa comunicazione alla Presidenza, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

6. Non può partecipare alla discussione ed alla deliberazione, che abbia per oggetto una particolare operazione dell’Associazione, il membro del Consiglio che nella stessa operazione abbia un interesse anche provvisorio, proprio o dei familiari fino al terzo grado.

 

Art. 22 - Presidente dell’Associazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Centrale, cura l’esecuzione delle rispettive deliberazioni, ha la firma sociale e presenta la relazione annuale sull’ attività sociale all’Assemblea dei Delegati.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito da uno dei due Vicepresidenti; il Presidente ed i Vicepresidenti non possono coprire contemporaneamente la carica di Presidenti di Sezione; il Presidente ed i Vicepresidenti devono appartenere a Sezioni diverse.

 

Art. 23 - Giunta esecutiva dell’Associazione

1. Membri di diritto della Giunta esecutiva sono il Presidente, i Vicepresidenti, il segretario e quattro consiglieri, eletti dal Consiglio Centrale con voto segreto.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti.

3. I compiti della Giunta sono fissati dalle norme regolamentari. E’ peraltro facoltà del Consiglio Centrale delegare alla giunta altri compiti.

4. Per la validità delle sedute di Giunta è necessaria la presenza del Presidente, o di uno dei Vicepresidenti, e di tre membri. La giunta si riunisce di regola due volte al mese.

5. Le deliberazioni della Giunta, assunte con almeno quattro voti favorevoli, devono essere verbalizzate dal segretario o da un membro a ciò delegato e sottoscritte congiuntamente dal Presidente.

 

 

 

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E

COLLEGIO DEI PROBLVIRI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 24 - Composizione e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I tre Revisori effettivi dei Conti e i due supplenti, soci ordinari

da almeno dieci anni di iscrizione consecutiva dopo il compimento del

180 anno di età, sono eletti dall’Assemblea dei Delegati, scelti tra i nominativi proposti dalla Commissione Elettorale; durano in carica tre anni

e sono rieleggibili.

2. Eleggono il Presidente del Collegio.

3. I Revisori effettivi possono intervenire alle riunioni del Consiglio Centrale ed alle assemblee dei Delegati.

4. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

5. E compito dei Revisori: l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell’Associazione; la stesura del parere sulla relazione annuale del Consiglio Centrale all’Assemblea dei Delegati; il controllo dell’amministrazione dell’Associazione, sia di iniziativa, che su richiesta del Consiglio Centrale o della Giunta esecutiva dell’ Associazione; la convocazione dell’ Assemblea dei Delegati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative.

 

Art. 25 - Composizione e compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, nominati dall’Assemblea dei Delegati e scelti tra soci ordinari con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore ad anni quaranta, scelti tra i nominativi indicati dalla Commissione Elettorale.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio.

3. Eleggono il Presidente del Collegio.

4. I probiviri si occupano della conciliazione di tutte le controversie che sorgessero nell’ambito dell’Associazione relativamente ai rapporti sociali.

5. Ove la conciliazione non riesca, il Collegio dei Probiviri decide inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio, di decadenza di un Consiglio Sezionale e di scioglimento di una Sezione.

6. Il probiviro che, per qualsiasi causa o ragione, sia interessato alla questione deferita al Collegio è sostituito da un probiviro supplente.

 

 

 

TITOLO VII

COMMISSIONE ELETTORALE

 

Art. 26 - Composizione e compiti

1. La Commissione Elettorale si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, nominati, su proposta del Consiglio e sentite le Sezioni, dell’Assemblea ordinaria dei Delegati tra i soci con almeno dieci anni di iscrizione consecutiva e di età non inferiore a 35 anni. La Commissione dura in carica tre anni.

2. I membri nominati eleggono il proprio Presidente.

3. La Commissione Elettorale, sentite le Sezioni, ha il compito di valutare ed indicare i nominativi di almeno 25 soci da proporre all’Assemblea per la nomina dei consiglieri centrali dell’Associazione nonché dei candidati per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

4. Dovrà attenersi, per quanto possibile, ad una proposta di nominativi la più rappresentativa dell’intero ambito territoriale dell’Associazione.

 

 

 

TITOLO VIII

CARICHE ELETTIVE

Art. 27 - Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali, centrali o periferiche, i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano cittadini italiani; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto sociale.

2. Non possono essere eletti alle cariche sociali i dipendenti dell’Associazione e coloro che hanno con lo stesso rapporti economici continuativi.

3. Le cariche sociali sono gratuite.

 

 

 

TITOLO IX

CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 28 - Congresso annuale

1. Ogni anno il Consiglio Centrale provvede alla convocazione del congresso di tutti i soci della S.A.T. per cementare i vincoli di solidarietà

e trattare di problemi inerenti l’attività sociale.

2. La sede e la data del congresso è decisa annualmente dall’Assemblea dei Delegati.

 

 

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Modalità applicative

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da apposita Assemblea dei Delegati, la quale dovrà anche decidere per la destinazione a fini di utilità generale dell’intero patrimonio sociale, compreso quello delle Sezioni; i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza del settantacinque per cento dei Delegati.

 

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art.30 - Statuto dell’Associazione - Regolamenti delle Sezioni

1. Con l’approvazione del presente Statuto decadono le normative statutarie dell’Associazione, nonché i regolamenti delle Sezioni, delle commissioni e dei gruppi, ove in contrasto con le norme del presente Statuto.

2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto e Norme Regolamentari si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale dei C.A.I.

 

 

 

 

 

NORME REGOLAMENTARI

SCOPI

Articolo 1

1. L’Associazione, nell’ambito delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Delegati, promuove tutte le iniziative utili e necessarie per cementare lo spirito di amicizia, solidarietà e collaborazione tra i propri soci e per garantire agli stessi una serena ed appagante partecipazione alla vita sociale.

 

 

 

STEMMI E DISTINTIVI

 

Articolo 2

1. L’Associazione adotta lo stemma combinato della S.A.T. e del C.A.I., il motto "EXCELSIOR" e la stella del C.A.I. sormontato da un’aquila ad ali spiegate.

2. Ogni Sezione deve esporre nella sua sede lo stemma dell’Associazione.

3. Tutti i distintivi sono forniti alle Sezioni esclusivamente dalla sede legale contro rimborso della spesa.

4. I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal Consiglio Centrale dell’Associazione.

5. Il socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da venticinque o da cinquanta anni, riceve uno speciale distintivo.

6. Il Consiglio Centrale della SAI ha la facoltà di autorizzare l’affiliazione all’Associazione e l’uso dello stemma sociale a rifugi ed alberghi privati; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, ha facoltà di autorizzare l’uso dello stemma sociale a terzi.

 

 

 

SOCI ONORARI

 

Articolo 3

1. Il cittadino italiano o straniero, proposto alla nomina di socio onorario dal Consiglio Centrale dell’Associazione all’Assemblea ordinaria di Delegati, deve avere acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo o verso la stessa Associazione; intendendo per quest’ultima l’avere

svolto un’effettiva attività collaborativa, personale e prolungata, nell’ambito dell’organizzazione centrale, di una o più sezioni, o del Soccorso Alpino, si che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione la causa dell’alpinismo, contribuendo efficacemente all’attuazione degli scopi sociali.

 

Articolo 4

1. La candidatura a socio onorario dev’essere presentata al Consiglio Centrale dell’Associazione per iscritto, da almeno due consiglieri, accompagnata da un’esauriente motivazione e comunicata a tutti i consiglieri centrali almeno tre mesi prima della riunione in cui il consesso sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta all’ Assemblea dei delegati.

2. Il Consiglio Centrale dell’Associazione voterà a scheda segreta, e la candidatura sarà considerata accolta, se avrà ottenuto una maggioranza di voti favorevoli pari a due terzi dei componenti.

3. Presso la sede legale viene conservato un apposito albo d’onore.

 

 

 

SOCI BENEMERITI

 

Articolo 5

1. La candidatura a socio benemerito deve essere presentata per iscritto al Consiglio Centrale dell’Associazione.

2. Il Consiglio Centrale dell’Associazione voterà a scheda segreta e la candidatura sarà accolta, se avrà ottenuto una maggioranza di voti favorevoli pari a due terzi dei componenti.

3. I soci sono iscritti presso la sede legale dell’Associazione.

 

 

 

SOCI ORDINARI, FAMILIARI E GIOVANI

 

Articolo 6

1. Chiunque intenda far parte del Sodalizio deve presentare domanda, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modello, controfirmato da almeno un socio, appartenente alla Sezione da non meno di due anni, al Consiglio della Sezione presso la quale desidera essere iscritto e deve pagare la quota stabilita per la categoria, a cui chiede di far parte, l’eventuale tassa d’iscrizione e l’importo della tessera. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.

2.Chi chiede l’iscrizione a socio famigliare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa Sezione con il quale convive e il relativo grado di parentela.

3. I soci ordinari, familiari e giovani, per passare da una Sezione all’altra, devono chiedere il nulla-osta alla Sezione di provenienza.

4. Nel corso dello stesso anno sociale si può essere iscritti all’Associazione presso una sola Sezione.

5. La Sezione dopo l’accettazione comunica alla segreteria generale i dati anagrafici e i dati associativi del nuovo socio e le loro variazioni successive.

 

Articolo 8

1. Il socio riceve dalla Sezione a cui è iscritto la tessera di riconoscimento con le proprie generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza. La tessera per essere valida deve essere munita di fotografia, firmata dal socio; siglata dal Presidente Generale del CAI e dal Presidente dell’Associazione, timbro della Sezione e munita dal bollino dell’anno in corso.

2. All’atto dell’iscrizione il socio riceverà il distintivo, la copia dello Statuto e la copia delle norme regolamentari.

3. Al compimento del venticinquesimo rispettivamente del cinquantesimo anno di iscrizione all’Associazione spetta al socio apposito diploma di benemerenza con stemma.

4. Le tessere, i diplomi e i moduli per le domande d’iscrizione e per la denuncia degli iscritti sono forniti dalla segreteria dell’Associazione.

5. Può essere istituito presso le Sezioni un albo d’onore per iscrivere anche alla memoria i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici.

 

 

 

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

 

Articolo 9

1. I soci ordinari, familiari e giovani, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto:

a) ad usufruire dei rifugi dell’Associazione e del Club Alpino Italiano a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;

b) ad usufruire delle strutture, delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con l’Associazione con il C.A.I.;

c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico;

d) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi tecnici e a tutte le manifestazioni didattiche, subordinatamente all’adesione degli specifici regolamenti.

e) ad usufruire della polizza assicurativa, stipulata dal C.A.I. o dell’Associazione;

f) ad avere libero ingresso nelle sedi sociali delle Sezioni;

g) a ricevere le pubblicazioni sociali a lui spettanti;

h) a portare il distintivo sociale e, quando ciò sia stato consentito dal Consiglio Centrale dell’Associazione, a fregiare dello stemma sociale una propria pubblicazione o una propria opera d’ingegno;

i) soci familiari e giovani non godono dei diritti di cui al punto g).

2) I soci ordinari, familiari e giovani possono aggregarsi ad altre Sezioni dell’Associazione. Ad accettazione della domanda spetta loro il pagamento di una quota fissata dalle singole Sezioni.

Agli aggregati verrà rilasciato da parte delle sezioni apposito tesserino. L’aggregato non può esercitare l’elettorato attivo e passivo, nè assumere incarichi nella Sezione a cui è aggregato.

3)1 soci AGAI e CAAI possono associarsi a Sezioni dell’Associazione versando alle stesse, a domanda accettata, la quota parte sezionale di socio ordinario. Tale ammissione dà diritto ai soci AGAI e CAAI a poter assumere la qualità di socio ordinario con i diritti previsti dallo Statuto per i soci ordinari.

Le Sezioni sono tenute a notificare al Consiglio Centrale dell’Associazione i nominativi degli associati AGAI e CAAI.

Gli associati delle Sezioni AGAI e CAAI non concorrono a formare il conteggio del numero dei soci dell’Associazione per la ripartizione dei Delegati alle assemblee del CAI.

 

Articolo 10

1. Il socio entro il 15 marzo di ogni anno deve corrispondere la quota sociale nell’ammontare minimo fissato dall’Assemblea dei Delegati del C.A.I.;

2. La quota parte S.A.T. della quota sociale riservata all’Associazione sarà ripartita di volta in volta nel seguente modo; 25% all’Associazione ed il 75% alla Sezione.

 

Articolo 11

1. Ogni anno la segreteria generale consegna a ciascuna Sezione in deposito fiduciario un numero adeguato di bollini per l’anno successivo.

2. La Sezione consegna i bollini ai soci contro pagamento della quota associativa e fa pervenire all’Associazione gli elenchi nominativi dei soci con gli importi della quota parte associativa dovuta al C.A.I. e la quota parte riservata all’Associazione.

3. L’efficacia delle iscrizioni decorre dal giorno successivo a quello di arrivo alla sede legale dell’Associazione degli elenchi dei nominativi con le relative quote.

4. L’Associazione fissa le norme ed i termini per la restituzione dei bollini, non esitati; quelli non restituiti nei termini vengono addebitati alla Sezione.

 

Articolo 12

1. Chi ha cessato di far parte dell’Associazione per morosità può rientrarvi, versando le quote sociali arretrate fino ad un massimo di anni cinque: la relativa domanda motivata dovrà essere inoltrata dalle Sezioni di appartenenza del socio al Consiglio Centrale dell’Associazione.

 

Articolo 13

1. I Consigli Direttivi delle Sezioni possono proporre al Consiglio Centrale dell’Associazione di sospendere dall’attività e dalla frequenza alla sede sezionale e dalla partecipazione alle manifestazioni sociali -per un periodo non superiore ad un anno - i soci che tengono un contegno contrastante ad una corretta ed educata convivenza.

2. Nei casi lievi il Consiglio Centrale dell’Associazione può infliggere un’ammonizione orale o scritta. Nei casi più gravi può essere deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano la radiazione.

3. È ammesso in ogni caso entro trenta giorni il ricorso al Collegio dei probiviri, che decide inappellabilmente, salvo i casi di radiazione di un socio di decadenza di un Consiglio sezionale o di scioglimento di una Sezione.

 

 

 

 

 

CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Articolo 14

1. La qualità di socio cessa:

a) per morte del socio, per estinzione o per i venir meno delle finalità da parte dell’ente benemerito a favore dell’Associazione;

b) per dimissioni presentate per iscritto alla Sezione di appartenenza; c) per morosità; segnalata dal Consiglio Direttivo sezionale ed accertata dal Consiglio Centrale dell’Associazione;

d) per radiazione, deliberata dal Consiglio Centrale dell’Associazione o dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano;

2. Contro la radiazione è ammesso ricorso - entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato - al Collegio dei Probiviri dell’Associazione o del Consiglio dei Probiviri del CAI, che decideranno in merito entro sessanta giorni.

3. Il provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato, oltre che all’interessato, a tutte le Sezioni dell’Associazione.

 

 

SEZIONI

Articolo 15

1. Le Sezioni prendono il nome della località dove si costituiscono, premessa sempre la denominazione S.A.T.. Al nome della località non può essere aggiunto il nome di altro ente od organizzazione.

2. La domanda di costituzione di una nuova Sezione dev’essere presentata al Consiglio Centrale dell’Associazione, accompagnata da un elenco dei promotori, non di minore età, con le loro generalità, età, firme ed eventuale qualifica di socio. Il Consiglio Centrale dell’Associazione provvede, sentite le sezioni vicine, entro novanta giorni.

3. Non appena comunicata l’approvazione da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione, i promotori, non soci, devono versare alla segreteria generale l’importo della quota sociale e delle tessere, corrispondenti al numero dei proponenti, e solo allora la nuova Sezione avrà effettivo riconoscimento in seno all’Associazione.

4. L’anzianità della Sezione decorre dalla data della ratifica da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione.

 

Articolo 16

1. Le Sezioni devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione nel rispetto degli indirizzi deliberati dall’Assemblea dei Delegati, mediante l’opera dei propri soci, attraverso l’organizzazione sezionale e con tutti i mezzi a loro disposizione.

2. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria agli immobili, affidati alla Sezione dal Consiglio Centrale dell’Associazione, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio stesso, cui spetta il controllo tecnico ed amministrativo.

3. Nessuna sovvenzione per detti lavori potrà essere accordata, se non dopo l’approvazione del progetto dell’opera e del preventivo di spesa relativi, da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge previste per l’esecuzione dei lavori.

 

Articolo 17

1. Alle riunioni dei Consigli di Sezione possono essere invitate anche persone estranee, qualora sia ritenuto utile e necessario l’interpello su particolari argomenti: queste ultime non hanno diritto di voto.

 

Articolo 18

1.11 Presidente della Sezione entro 15 giorni dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo deve comunicare alla Presidenza dell’Associazione la composizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti. Dovrà inoltre inviare annualmente alla Presidenza dell’Associazione una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente ed i relativi bilanci.

2. La sezione deve inviare alla Presidenza dell’Associazione l’eventuale regolamento sezionale o le sue modifiche per la ratifica da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione entro un mese dall’approvazione da parte dell’Assemblea sezionale.

 

 

Articolo 19

1. In caso di violazione delle norme statutarie e regolamentari da parte di una Sezione, il Consiglio Centrale dell’Associazione prende gli opportuni provvedimenti atti a reprimere le infrazioni.

2. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio Centrale dell’Associazione può sottoporre ad ispezione gli atti, le delibere e le scritture contabili delle Sezioni, delegando all’incarico un membro del Consiglio Centrale o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione.

3. Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell’attività di una Sezione, il Consiglio Centrale dell’Associazione con motivato provvedimento può dichiarare decaduto il Consiglio della Sezione e nominare un commissario per gli atti di ordinaria amministrazione, il quale entro tre mesi dovrà convocare l’assemblea del nuovo Consiglio.

4. La dichiarazione di decadenza di un Consiglio sezionale e la nomina di un commissario sono immediatamente esecutive.

5. Solo in casi di eccezionale gravità il Consiglio Centrale dell’Associazione può disporre lo scioglimento di una Sezione. Per tutti gli deprimenti conseguenti allo scioglimento il Consiglio Centrale dell’Associazione nomina un commissario.

6. Il provvedimento di decadenza dal Consiglio può essere impugnato entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione con ricorso al collegio dei Probiviri, dell’Associazione da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, dichiarato decaduto.

7. La deliberazione di scioglimento di una Sezione da parte del Consiglio Centrale dell’Associazione può essere impugnata, entro trenta giorni, dal Consiglio della Sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al collegio dei Probiviri dell’Associazione.

8. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della decisione al Collegio dei Probiviri dei CAI.

 

 

Articolo 20

1. Ogni controversia che insorga tra organi dell’Associazione e le sue Sezioni o tra questi e i singoli soci, non potrà essere sottoposta all’autorità giudiziaria, nè al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei all’Associazione, se prima non si sarà esaurita nei suoi gradi la controversia avanti i Collegi dei Probiviri.

2. Non è, altresì, ammesso che perdurando la fase processuale, l’oggetto della controversia e i nominativi delle parti confliggenti vengano rese di pubblica ragione.

 

 

 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

 

Articolo 21

1. La riunione è costituita dai Presidenti o in loro giustificata assenza dai Vicepresidenti delle Sezioni.

2. La riunione è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Centrale dell’Associazione per esaminare problematiche sociali e sezionali.

 

 

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 22

1. L’Assemblea dei Delegati è convocata in località, di volta in volta, scelte dal Consiglio Centrale dell’Associazione.

2. Sono ammessi alla discussione e alla votazione da parte dell’Assemblea dei Delegati solamente gli argomenti all’ordine del giorno.

 

Articolo 23

1. Un delegato dell’Assemblea non può essere eletto che da una sola Sezione.

2. La Sezione rimasta per qualsiasi motivo priva di delegato procede alla sua surrogazione nella prima Assemblea dei soci o, in caso d’urgenza, con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo.

3. I nomi dei delegati con il loro indirizzo devono essere comunicati alla Presidenza dell’Associazione subito dopo la nomina.

4. Le deleghe devono risultare da comunicazione scritta, firmata dal Presidente della Sezione delegante, e devono essere presentate prima dell’apertura dell’Assemblea alla Commissione per la verifica dei poten.

 

Articolo 24

1. Il Consiglio Centrale dell’Associazione nomina quindici giorni prima dell’Assemblea dei Delegati la Commissione per la verifica dei poteri, composta da almeno tre membri, soci maggiorenni, iscritti da almeno dieci anni all’Associazione.

2. È obbligo precisare l’inizio delle operazioni della Commissione per la verifica dei poteri nella stessa convocazione dell’Assemblea dei Delegati.

 

Articolo 25

1. La Commissione Elettorale raccoglie e vaglia le candidature proposte dalle Sezioni, provvede all’allestimento delle liste e alla predisposizione delle schede elettorali.

 

Articolo 26

1. Il Presidente dell’Assemblea dei Delegati dirige le discussioni in base all’ordine del giorno; concede e toglie la parola agli intervenuti nella discussione; disciplina l’Assemblea; proclama i risultati delle votazioni ed è interprete delle norme che regolano l’Assemblea stessa.

2. Il Segretario designato assiste il Presidente dell’Assemblea e cura la compilazione del verbale.

3. Gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono i risultati al Presidente dell’Assemblea.

4. Quando il Presidente ritiene esaurita la disamina di un argomento dichiara chiusa la discussione.

5. Le motivazioni vengono votate in ordine di presentazione. Sulle mozioni sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. L’approvazione di una mozione esclude la votazione di mozione contraria o similare.

6. Una volta che l’Assemblea ha deliberato su di un argomento, questo non può più essere riposto in discussione.

 

 

CONSIGLIO CENTRALE

DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 27

1. Il Consiglio Centrale dell’Associazione è convocato di regola una volta al mese dal Presidente dell’Associazione o da uno dei Vicepresidenti in caso di impedimento o assenza.

2. La convocazione del Consiglio viene fatta con lettera da inviare ai componenti almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente al verbale della seduta precedente, con descritti gli argomenti da trattare; in caso di urgenza la convocazione va fatta, con telegramma spedito almeno tre giorni prima.

3. In casi particolari il Consiglio Centrale dell’Associazione può essere convocato da un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dal Collegio dei Revisori dei Conti con indicazioni dell’argomento da trattare.

4. Il Consiglio Centrale dell’Associazione ha facoltà di invitare anche non soci alle proprie riunioni.

5. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni del Consiglio Centrale dell’Associazione, decadono dalla carica.

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 28

1. La Giunta esecutiva congiuntamente al Presidente attende alla gestione, alla conservazione e alla tutela del patrimonio dell’Associazione; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Centrale dell’Associazione; predispone i programmi d’attività, il progetto di bilancio di previsione, le sue variazioni ed il progetto di bilancio consuntivo; precisa i compiti e le attribuzioni del segretario; stabilisce le norme sul funzionamento degli uffici amministrativi centrali ed assume ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, che non rientri nella specifica competenza del Consiglio Centrale dell’Associazione.

 

 

 

COMMISSIONI TECNICHE

DELL’ASSOCIAZIONE

 

1. I componenti delle commissioni tecniche vengono scelti per le competenze specifiche e la capacità nel campo in cui devono operare; al Consiglio Centrale dell’Associazione compete la nomina dei componenti delle commissioni tecniche.

2. L’organizzazione delle commissioni è regolata dal Consiglio Centrale dell’Associazione e per il loro funzionamento devono attenersi alle disposizioni e alle direttive programmatiche, emanate dal Consiglio Centrale dell’Associazione.

3. Al Consiglio Centrale dell’Associazione spetta stabilire il numero dei componenti delle commissioni, tenuto conto anche delle indicazioni delle Sezioni.

4. I componenti delle commissioni nella prima riunione convocata dal Presidente dell’Associazione eleggono fra loro il presidente ed il segretario.

5. I componenti delle commissioni durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Centrale dell’Associazione che li ha eletti; possono essere riconfermati dal successivo Consiglio Centrale dell’Associazione.

6. Le riunioni delle commissioni vengono indette dal presidente o da chi ne fa le veci, dell’esito delle riunioni viene data comunicazione alla Presidenza dell’Associazione.

7. Le commissioni presentano al Consiglio Centrale dell’Associazione entro il 31 dicembre un programma di attività per l’anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, e una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata dal relativo consuntivo.

8. Il Consiglio Centrale dell’Associazione esamina e discute i programmi, i preventivi, le relazioni ed i consuntivi alla luce degli indirizzi programmatici, comunicando poi alle commissioni l’esito delle sue decisioni.

9. I componenti delle commissioni tecniche, singolarmente o collegialmente, non possono prendere iniziative di pubblicità o di partecipazione a dibattiti su argomenti nel campo in cui devono operare senza il preventivo consenso del Consiglio Centrale dell’Associazione.

10. In caso di violazione degli indirizzi programmatici odi iniziative non autorizzate, il Consiglio Centrale dell’Associazione può disporre lo scioglimento con effetto immediatamente esecutivo dell’intera commissione.

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 30

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce presso la sede legale dell’Associazione almeno una volta ogni trimestre e tiene il libro dei verbali delle proprie adunanze.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori regola l’attività del Collegio e provvede alla sua convocazione.

3.1 Revisori effettuano ispezioni collegiali o individuali sull’amministrazione dell’Associazione e sugli atti contabili, anche delle Sezioni.

4. In caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio Centrale dell’Associazione, il Collegio dei Revisori provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Delegati in riunione straordinana.

5. I componenti elettivi, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni del Collegio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai Revisori supplenti, che assumono l’anzianità dei Revisori sostituibili.

 

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 31

1.11 Collegio dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente o di chi lo sostituisce.

2. Le riunioni del Collegio sono valide se ad esse intervengono tre componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

3. In caso di motivata assenza di uno o due componenti sono sostituiti nella trattazione della vertenza dai supplenti.

4. I componenti del Collegio dei Probiviri assistono all’Assemblea dei Delegati.

 

 

 

BILANCI E PATRIMONIO

DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 32

1. I progetti di bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell’Associazione devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio Centrale dell’Associazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione almeno un mese prima della riunione del Consiglio Centrale dell’Associazione in cui verranno discussi.

2. Nel corso dell’esercizio non possono essere prese deliberazioni che comportino maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte.

3. La riunione del Consiglio dell’Associazione, in cui verranno discussi il progetto di bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione, devono precedere di almeno trenta giorni l’Assemblea dei Delegati. Il bilancio deve poi essere comunicato ai Presidenti delle Sezioni, unitamente all’ordine del giorno dell’Assemblea con le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio stesso, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

4. Il bilancio consuntivo, il conto economico di previsione ed i relativi allegati devono essere articolati in modo da permettere l’analisi delle attività, delle passività, dei conti delle rendite e della spesa, riportando comparativamente i corrispondenti valori, riferiti al bilancio consuntivo dell’anno precedente.

 

 

 

CONGRESSO ANNUALE

DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 33

1. Il Congresso annuale dell’Associazione viene organizzato da una Sezione designata dal Consiglio Centrale dell’Associazione. Il programma di massima del Congresso deve essere comunicato dalla Sezione designata almeno quattro mesi prima dell’effettuazione della manifestazione al Consiglio Centrale dell’Associazione per la sua approvazione.

 

 

 

MODIFICHE ALLE NORME

REGOLAMENTARI

 

Articolo 34

1. Le disposizioni delle presenti norme regolamentari possono essere modificate con le modalità previste dallo Statuto sociale.

 

Siete nel sito della Sezione S.A.T. di Caldonazzo

e-mail: S.A.T. di Caldonazzo

Pagina aggiornata al 11/03/2002