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Documento del Ministero degli Interni nazista
Arresto per ragioni di sicurezza di Testimoni di Geova

20 Agosto 1937.


Ministero degli interni

Rif. 20
B. Nr. 51519/37   II  1   P
Monaco, li 20 agosto 1937

Il sindaco della città di Bad Kissingen. Ricev.  21 AGO 1937 Nr. ...........

A
posto di polizia di Monaco
posti di polizia della Baviera (escluso il Pfalz)
con copie sussidiarie per le autorità di polizia distrettuale,
presidio di polizia di  M o n a co,
e d'informazione ai governi (escluso il Pfalz)

Oggetto: arresto (per ragioni di pubblica sicurezza) di Studenti Biblici

Il Signor Ministro di Giustizia del Reich ha comunicato al Ufficio della polizia segreta di Stato (GESTAPO) di Berlino che egli non condivide l'opinione, più volte diffusa dalle autorità a lui subordinate, secondo cui l'imprigionamento degli Studenti Biblici dopo l'espiazione della pena metta in pericolo l'autorità dei tribunali. I provvedimenti necessari presi dalla polizia di stato anche dopo l'espiazione della pena sono per Lui assolutamente comprensibili. Egli prega tuttavia di non eseguire la detenzione degli Studenti Biblici in caso di circostanze concomitanti che potrebbero essere pregiudizievoli al giudizio dei tribunali. D'accordo con ciò, il Signor Ministro di Giustizia del Reich ha ordinato alle autorità a lui subordinate di non lasciare più eseguire l'arresto degli Studenti Biblici, fin dove esso è stata decretato dopo l'espiazione della pena o la soppressione di un mandato di arresto,  in istituti di pena giudiziari. Al tempo stesso però, su iniziativa della Gestapo di Berlino, ha dato disposizione alle autorità esecutive della pena, un mese prima della scarcerazione degli Studenti Biblici condannati all'arresto, di dare notizia dell'imminente scarcerazione al posto di polizia statale competente.

Si ordina pertanto:
1. Se uno Studente Biblico viene assolto in un procedimento penale o se la pena detentiva comminata viene riconosciuta scontata attraverso la custodia preventiva, sulla base della circolare del posto di polizia statale di Monaco del 19.5.37 Nr. 49790/37  II 1  B  b. circa, il necessario imprigionamento non deve avvenire in un tribunale.
2. Quando viene data comunicazione dell'imminente scarcerazione degli Studenti Biblici in arresto va richiesta immediatamente la deliberazione del posto di polizia statale di Monaco, su disposizione dei provvedimenti della polizia dello stato, in conformità alla summenzionata circolare del 19.5.37 Nr. 49790/37 II 1 B b., così il trasferimento nel campo di concentramento di Dachau o nel campo di prigionia femminile di Moringen (Selling) può aver luogo immediatamente dopo l'espiazione della pena.

Finché il trasferimento in un campo di concentramento non può aver luogo  immediatamente dopo l'espiazione della pena, gli Studenti Biblici vanno sistemati nelle prigioni della polizia.

In tutti i casi bisogna fare attenzione all'immediata comunicazione al posto di polizia statale di Monaco.

p.p. (per procura)
f.to  Stepp

Per la correttezza (della comunicazione)
GESTAPO

In copia al
Signor Sindaco della città di Bad Kissingen
per conoscenza e alla sua attenzione.

Wurzburg, li 26.8.1937,
GESTAPO,
posto di polizia dello stato
p.p. (per procura)

Per cortesia dell'Archivio Centro Documentazione sui Bibelforscher.
Traduzione dal tedesco di Massimo Sorichetti.

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