FINANZIAMENTI DEGLI ENTI LOCALI ALLE CHIESE

Il quotidiano locale L'Arena del 19/2/04 dava notizia, con grande risalto, che la giunta comunale di Verona ha stanziato 240.000 euro, per quest'anno, da destinare a interventi a chiese e altri edifici religiosi.
Si legge che si tratta della quota dell'8x1000 dei proventi presunti derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Sulla base di numerose richieste indirizzate al comune per svolgere lavori, l'amministrazione ha quindi approvato un piano di interventi per l'adeguamento dell'impianto elettrico, ai servizi parrocchiali, all'ampliamento dell'oratorio, all'impianto antintrusione, a 12 chiese: del cuore immacolato di Maria, san Paolo, san Francesco, san Massimo, ecc. C'è anche una donazione al già ricco (immobiliarmente) seminario vescovile. L'importo è così ripartito: l'84% alla chiesa cattolica ed il 16% per le altre confessioni; infatti riceveranno 31.935 euro anche i testimoni di geova, per la costruzione di un nuovo edificio di culto, e 6.661 euro la chiesa apostolica.
Inoltre, a parte questi finanziamenti, la giunta ha approvato un intervento di recupero del santuario della madonna di Lourdes: un'enorme complesso situato sulle Torricelle, gestito dai padri stimmatini; in questo caso l'importo del finanziamento non è ancora precisato.
Sempre lo stesso giornale, lo stesso giorno ma alcune pagine più avanti, in un trafiletto, comunicava che il comune di Oppeano (VR), su delibera del commissario Arnaldo Anselmi, stanzia l'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare alle opere parrocchiali (3 chiese cattoliche), che quest'anno ammonta a 10.000 euro.

A questo punto sorgono due domande: perché i comuni stanziano queste cifre alle chiese? E la quota dei proventi derivanti degli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare è dell'8x1000 o dell'8%?

Intanto, spieghiamo cosa sono i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Ogni intervento edilizio di cittadini o gruppi societari, ad esempio la costruzione di una casa, è soggetta al pagamento di una tassa di concessione, al comune in cui tale intervento si svolge. All'interno di questa tassa, vi è una parte che verrà utilizzata per interventi d’urbanizzazione primaria: fognature, acquedotti ecc... Ed un'altra per realizzare opere d’urbanizzazione secondaria: parchi pubblici, arredo urbano, asili, biblioteche ecc... Gli oratori parrocchiali, e annessi edifici di culto cattolico, vengono quindi equiparati ad un servizio pubblico per i residenti.
Numerose regioni italiane, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Puglia, Lazio, Veneto ed altre, hanno emanato leggi che obbligano i comuni ad impiegare percentuali di queste somme a tali enti, questa è una legge del Veneto che trascriviamo fedelmente dal sito della regione stessa:


REGIONE VENETO

Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)

DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (1)

Art. 1 - (Programma degli interventi).
1. All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti "le chiese e gli altri edifici religiosi ", di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonchè in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - (Disciplina delle opere per servizi religiosi).
1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta, tenendo conto delle priorità indicate e nell'ambito di una valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell'intero ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere beneficiarie, nonchè l'ammontare e la forma del concorso comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L'erogazione dell'80% del contributo annuale avviene entro 30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte della opera finanziata.
Art. 3 - (Interventi regionali).
1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune delle confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a norma dell'articolo 2, concede, per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, (2), contributi:
a) sino a un massimo del 50% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto;
b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose, nonchè del programma di cui al secondo comma dell'articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, le confessioni religiose possono inoltrare domanda, con la stessa procedura di cui al primo comma dell'articolo 2, direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
6. L'erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 2.
Art. 4 - (Utilizzo dei contributi).
1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza maggiore - entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la Regione nel relativo capitolo di bilancio.
Art. 5 - (Abrogazione).
1. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 117 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Art. 6 - (Norma finanziaria).
1. All'onere di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1987, derivante dagli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a) e terzo comma della presente legge, si provvede mediante utilizzo, per competenza e per cassa, della partita n.15 -restauro e sistemazione edifici di culto - del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 43050 denominato " Contributi per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici adibiti al culto di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto " con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per competenza e per cassa.
2. All'onere di lire 4.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dagli interventi di cui all'articolo 3 - primo comma - lettere a) e b) della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 - partita n. 21 - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 43052 denominato " Contributi per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici adibiti al culto di cui all'articolo 3 - lettere a) e b) della legge regionale " Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione " con lo stanziamento di lire 4.000.000.000 per competenza e per cassa.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1988 e 1989, si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (3) , modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 7 - (Norma transitoria).
1. Per l'anno 1987 le domande per l'erogazione del contributo sono presentate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il programma di cui all'articolo 2, e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell'articolo 3.

note

(1) Vedi anche l'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 , l'art. 24 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , l'art. 24 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e l'art. 15 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
(2) Comma così modificato dal art. 15 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , che ha sopresso le parole: "e, prioritariamente, ad integrazione dell'intervento disposto dal comune".
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


Forse è proprio a causa di leggi come questa che il territorio del Veneto è così fortemente clericalizzato: in tutte le città, grandi e piccole, chiese, spesso dallo stile architettonico iper-futurista, spuntano come funghi. Le leggi regionali sono avallate da una nazionale recentemente approvata, la cosiddetta "Legge Buttiglione" (l'on. Rocco Buttiglione ne è stato infatti il primo proponente), che qui riportiamo:

Legge 1 Agosto 2003, n. 206

"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 Agosto 2003


Art. 1.
    1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

    2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

    3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

    1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

    2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

    3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 3.

    1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

    1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Oltre ai finanziamenti stanziati sulla base della legge sugli oratori parrocchiali, la giunta regionale del Veneto ha stabilito anche altre voci di spesa a favore della chiesa cattolica:


REGIONE VENETO

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003

Art. 26 - Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la costituenda Facoltà Pontificia di diritto canonico a Venezia con un contributo straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 per l'anno 2003 e con contributi annuali di euro 100.000,00 a decorrere dal 2004 per le attività accademiche. (UPB U0175 "Formazione professionale")

Art. 60 - Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico.

1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica", per opere di restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto") alla Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'uso degli spazi dell'Istituto Farina San Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività culturali, anche in connessione con l'uso pubblico del museo e della biblioteca.

Art. 63 - Interventi a favore dei patronati.

1. La Regione del Veneto, nell'ambito dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali.
2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi in conto capitale:
a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;
b) per l'arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un importo non superiore ai 10.000,00 euro.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 (u. p.b. U0163 "Interventi strutturali a favore del terzo settore").

Oltre alla quota dell'8x1000 del gettito IRPEF nazionale, oltre alla quota dell'8% dei proventi derivanti degli oneri di urbanizzazione secondaria di tutti gli enti locali, sono erogati anche altri finanziamenti a vario titolo: il comune di Villafranca (VR), per esempio, tra le altre iniziative di solidarietà internazionale (a quanto pare non c'è nessun problema a far fare della beneficenza obbligatoria ai contribuenti), ha elargito a favore della curia 1500 euro per l'apertura di una scuola media per sordomuti a Betlemme. In questo caso però, alcuni consiglieri hanno protestato: perché nessun contributo a favore della "Fondazione pro Africa" del cardinale Ersilio Tonini, cittadino onorario del comune?
Niente paura. Il sindaco Faccincani si è dichiarato pronto a sostenere anche questo progetto, ma ad una condizione: "Chiediamo solo che ci venga illustrata l'iniziativa..."

Dulcis in fundo, analogamente, il vicino comune di Povegliano (VR), per non essere da meno, ha recentemente istituito una tassa sulla bolletta dell'acqua, pari a 1 centesimo di euro al metrocubo, per finanziare il progetto fondato e gestito da un missionario noto per le sue numerose apparizioni televisive.
Volenti o nolenti quindi, d'ora in poi gli abitanti di tale comune, per ogni bicchiere d'acqua bevuto, dovranno pagare un tributo ad un prete cattolico.

Andrea Cori        

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