GLI STANDARD URBANISTICI

SOMMARIO

Definizione

Zone Territoriali Omogenee

D. M. (llpp) 1444/1968

L. R. Veneto 61/1985

Circolare llpp n. 425/1967


Definizione

L’espressione è d’etimo inglese, con il significato di stendardo, bandiera. È un modello, ovvero un tipo: comunque, una norma disposta al fine di assicurare la unificazione delle caratteristiche d’un certo oggetto.

Nel campo della pianificazione territoriale l’espressione è usata con il significato di riferimento normativo unificato per la misurazione, più frequentemente quantitativa ma anche qualitativa, d’uno stato in atto ovvero previsto, al fine di garantire condizioni comunque qualitative minime all’assetto insediativi o non del suolo. In questo senso gli standards urbanistici costituiscono parametri di relazione tra una condizione da perseguire necessariamente ed il modo per perseguirla.

Si intende con questo termine la quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata, spazio inteso come superfici di terreno o volumi edificati ed espresso in m2/ab. In senso più generale si intende l'insieme delle grandezze fisiche e dei fattori di qualità che caratterizzano un insediamento.

Per garantire a tutta la popolazione una dotazione minima, sono stati stabiliti per legge (D.M. 1444 del 2 Aprile 1968) alcuni standard urbanistici.

Le disposizioni più importanti contenute nel DM 1444/68 sono:

- il territorio oggetto di pianificazione è suddiviso in 6 zone omogenee:

Z. T. O.

Dotazioni minime di suolo

A) centri e zone di particolare pregio storico

La metà di quelle previste per le zone C

B) Zone totalmente o parzialmente edificate
(Ac >=12,5%, It >=1,5 m3/m2)

La metà di quelle previste per le zone C

C) Zone di espansione residenziale

Comuni >10000 ab: 18 m2/ab così suddivisi:
4,5 per istruzione e assistenza all'infanzia
2,00 per attrezzature di interesse collettivo
9,00 per verde, parchi, giardini, sport
2,50 per parcheggi pubblici (+1/10 di ve per parcheggi privati)

Comuni <10000 ab e zone residenziali con If<=1m3/m2: 12 m2 con 4,00 per istruzione

In zone paesaggisticamente delicate la dotazione di verde aumenta a 15,00 m2/ab

D) Zone destinate all'industria

Una superficie >= 10% va destinata ad attività collettive, verde e parcheggi

E) Zone agricole

6,00 m2/ab per attività collettive ed istruzione

F) Zone per attrezzature di interesse generale

1,50 m2/ab per istruzione superiore
1,00 m2/ab per attrzzature sanitarie
15,00 m2/ab per parchi urbani e territoriali

 Sommario

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA

In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti sono definiti per Zone Territoriali Omogenee:

A.     Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono caratteri storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

B.     Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

C.     Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione esistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla predente lettera B.

D.     Le parti del territorio destina te a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

E.      Le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zona C.

F.      Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Sommario

D.M. (lavori pubblici) 2 aprile 1968, n. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare al fini della formazione dei nuovi strumenti urbanisti o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765.

 1.      Campo di applicazione - Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2.      Zone territoriali omogenee - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 5 agosto 1967, n. 765:

a)      le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

b)      le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

c)      le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera b);

d)      le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

e)      le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone c);

f)        le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

3.      Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi - Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765[1] sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante, insediato o da insediare, la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita di norma, nel modo appresso indicato:

a)      mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo;

b)      mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ed altre;

c)      mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con l’esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d)      mq 2,50 di.aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765[2]): tali aree – in casi speciali - potranno essere attribuite su diversi livelli.

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno). Per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc).

4.      Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogeneeLa quantità minima di spazi – definita al precedente articolo in via generale – è soggetta per le diverse ZTO, alle articolazioni e variazioni come espresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1.      Zone a): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2.      Zone b): quando sia dimostrata l’impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone a) e b) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3.      Zone c): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all’art. 3.

Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell’art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.

Quando le Zone e) siano congiunte o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti, nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenza stonico-artistiche ed archeologiche che, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le Zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse regionale.

4.      Zone e): la quantità minima è stabilita in mq 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5.      Zone f): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

·        1,5 mq/abitante per le attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi);

·        1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

·        15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

 

Le Leggi Urbanistiche regionali hanno in qualche misura modificato le quantità minime di cui al D.M. 1444/1968 – non altrimenti però che in aumento, poiché la quantità stesse, come determinate dal decreto, sono da considerarsi minime ed inderogabili. Ad esempio la Legge Regionale del Veneto n. 61/1985 prevede un totale di mq 27,50 per abitante a fronte dei mq 18 del D. M.

Sommario

L.R. 61/1985

Art. 24 - (Zone territoriali omogenee).

Le zone territoriali omogenee in cui il Piano Regolatore Generale suddivide il territorio, previste dall’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle stabilite dall’art. 2 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,e dalla presente legge.

La zona territoriale omogenea di tipo C è suddivisa nelle due sottozone di tipo C1 e C2; nella sottozona di tipo C1 il limite della superficie coperta dagli edifici esistenti non deve essere inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq;si ha la sottozona di tipo C2 quanto tali limiti non vengono raggiunti. Nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati.

La zona territoriale omogenea di tipo E comprende le parti del territorio destinato a usi agricoli.

Gli strumenti urbanistici possono prevedere zone risultanti dalla combinazione di destinazioni d' uso diverse purchè compatibili, tra cui zone destinate anche parzialmente a insediamenti turistici commerciali e direzionali e le modalità secondo cui dette funzioni vanno inserite in zone omogene con diversa destinazione.

Art. 25 -(Rapporti di dimensionamento per gli insediamenti).

Le superfici di cui al punto 1 dell’art. 22, insistenti su aree pubbliche e/o a uso pubblico, possono essere al servizio di opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate al primo comma dell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell’insediamento edilizio.

Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate al secondo comma dell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l’organizzazione urbanistica complessiva.

Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, relativamente a nuovi insediamenti devono contenere la dotazione minima di superfici a servizio di opere di urbanizzazione primaria, mentre, per le superfici a servizio delle opere di urbanizzazione secondaria possono far riferimento alle opere esistenti o da realizzare anche in zone funzionalmente contigue, quando ciò sia consentito dal dimensionamento dello strumento urbanistico generale, relativamente alla ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, devono mantenere ferme almeno le superfici libere esistenti; in particolare, i parcheggi sono ricavabili, anche con vincolo convenzionale di uso pubblico, nel sottosuolo o all’interno degli edifici. ([i])

In ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo possono essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario o fluviale e nelle zone di tutela cimiteriale, previo parere favorevole delle Autorità competenti.

I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono così modificati:

b)    mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5, con un minimo per le aree di nuova espansione di mq. 5.000, per chiese e servizi religiosi; ([ii])

c)    mq. 15,0 riducibili a mq. 10,0 nei Comuni nei quali la popolazione prevista dallo strumento urbanistico non superi i 10.000 abitanti;

d)    mq 3,50.

Sono soppresse le riduzioni previste dall’art. 4 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, per le zone A, B, C.

Nei Comuni turistici, la dotazione minima per spazi riservati all’attività collettiva, al verde e ai parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica prevista dal piano, solamente per il calcolo delle superfici di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444; la dotazione minima di cui alla lettera c) dello stesso articolo è elevata a mq. 20 per abitante o per vano.

La dotazione di parcheggio privato, di cui all’art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 mq/20 mc di costruzione.

In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all’art. 5 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,

1)    negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a)    nelle zone di espansione,al 10% per opere di urbanizzazione primaria e al 10% per opere di urbanizzazione secondaria;

b)    nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria;la percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino al 4 per cento nelle zone di espansione e fino al 2 per cento nelle zone di completamento mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici; ([iii])

2)    negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non può essere inferiore:

a)    nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;

b)    nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

La verifica dei rapporti tra gli spazi di cui al punto 1) dell’art. 22 è effettuata in sede di Piano Regolatore Generale con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica come determinata allo stesso articolo.

Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di destinazione ad uso pubblico.([iv])

Per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d' uso a parcheggio. ([v])

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.

Art. 26 - (Spazi pubblici per parco, gioco, sport e attrezzature generali).

La dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la creazione di parchi urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da garantire l’effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.

In ogni Piano Regolatore Generale deve essere prevista almeno un' area pubblica per il parco, nonchè una per lo sport e una per il gioco.

Le eccezioni devono essere motivate.

Per la formazione di parchi pubblici sono prescelte le aree tra quelle aventi nell’ordine le seguenti caratteristiche:

a)    parco già formato;

b)    facile accesso pubblico e vicinanza al centro urbano;

c)    assenza di colture agricole pregiate.

Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco e il parco nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare, in appezzamenti di misura non inferiore a mq 1.000 se destinati al gioco e in viali pedonali alberati se destinati a parco.

La dotazione di mq 3 per abitante è in aggiunta rispetto alle dotazioni minime, di cui al precedente articolo.

Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati e il Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal piano e fissa i tempi di realizzazione nel periodo di validità del Programma Pluriennale di Attuazione per i Comuni obbligati.

In ogni Piano Territoriale Provinciale devono essere previste una o più aree da destinare a parco territoriale in misura non inferiore a 15 mq per abitante; una o più aree destinate all’istruzione superiore (istituiti universitari esclusi) della misura minima di mq 2,0 per abitante; una o più aree destinate ad attrezzature sanitarie, della misura minima di mq 1,5 per abitante.

Art. 27 - (Zone di tutela e fasce di rispetto).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano obbligatoriamente all’esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e già dotate delle opere di urbanizzazione.

La distanza minima dalle strade è fissata nella misura indicata nel D.M.LL.PP. 1 aprile 1968, n. 1404; eventuali riduzioni possono essere consentite con il Piano Regolatore Generale in relazione alle esigenze di sistemazione dei fabbricati in zona agricola, per la tutela di antiche preesistenze e per esigenze dovute alla morfologia del territorio.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano Territoriale Provinciale e il Piano Regolatore Generale individuano le zone di tutela e dettano la relativa normativa.

Sono zone di tutela:

1)    le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

2)    le golene, i corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonchè le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;

3)    gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

4)    le aree umide, le lagune e relative valli;

5)    le aree cimiteriali;

6)    le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali, nonchè una fascia di profondità di almeno:

a)    m. 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali,compresi nei territori classificati montani;

b)    m. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi,torrenti e canali arginati e canali navigabili;

c)    m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

7)    le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una profondità di almeno:

a)    per il fiume Po, m. 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100 dal limite esterno della zona golenale;

b)    per le coste marine, m. 200 dal limite demaniale della spiaggia.

Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali.

8)    le aree boschive o destinate a rimboschimento;

9)    le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

10)  le aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna.

In tali aree l’edificazione avviene secondo le norme degli strumenti urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.

In sede di formazione o di revisione del Piano Regolatore Generale, nella fascia di 200 m. dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all’attività turistica, con esclusione delle attività ricettive, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 3 luglio 1984, n. 31.

Inoltre, per quanto riguarda le spiagge, il Piano Regolatore generale va dimensionato attraverso uno studio dell’arenile che regolamenti le costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature precarie necessarie all’attività turistica.

Il Piano Territoriale Provinciale recepisce la classificazione delle strade e detta norma per la regolamentazione dei relativi accessi all’esterno dei centri abitati.

Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade statali a m. 500 e per le provinciali a m. 300.

Le fasce di rispetto dalle ferrovie, all’esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e già dotate delle opere di urbanizzazione, sono disciplinate dagli artt. 49 e seguenti del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di quelle esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura. E' ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante.

Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto dagli edifici industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi, dalle pubbliche discariche, dalle opere di presa degli acquedotti, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dagli impianti di risalita e dalle piste per lo sci, dagli impianti militari, dai cimiteri, e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce.

Il Piano Regolatore Generale detta norme specifiche per il restauro e la ristrutturazione delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto dalle strade, dalle zone umide e dalle ferrovie di cui al presente articolo, stabilendo anche quote eventuali di ampliamento; determina per quali di questi edifici è vietata la modifica della destinazione d' uso.

L’ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non sopravanza l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual volume in area adiacente, purchè non destinata a spazi pubblici, anche inferiore alla superficie minima di legge.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, nelle zone boscate e sulle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali possono essere realizzate le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d' acqua o a impianti di depurazione.

Sommario

CIRCOLARE LLPP N. 425/1967

Nel 1967 una circolare datata 20 gennaio n. 425, del Ministero dei Lavori Pubblici servizio studi e programmazione, propose con forte ed articolata specificità un insieme sistematico di standards edilizi ed urbanistici. Per questi secondi la circolare fornì (in appendice C) anche dati dimensionali relativi alle attrezzature, qui di seguito richiamati:

1

2

3

4

 

n. min.

n. med.

n. max.

m

coperta

libera

park

tot

Area giochi al coperto

-

200

-

100

100%

-

-

-

Nucleo elementare di verde

100

200

300

100

-

3,00

-

3,00

Gioco bambini 3-6 anni

1100

3200

7500

300

-

0,40

-

0,40

Gioco bambini 6-11 anni

1300

3200

7500

500

-

0,60

-

0,60

Gioco e sport 11-14 anni

6600

10800

15800

1000

-

1,00

-

1,00

Gioco e sport oltre i 14 anni

6600

10800

20000

1000

-

5,00

0,11

5,11

Parco di quartiere

6600

10800

20000

1000

-

3,00

0,11

3,11

Parco urbano

20000

60000

100000

-

-

12,00

0,08

12,08

Asilo nido

2000

3000

4000

250

-

-

-

0,10

Scuola materna

1000

3000

7000

300

-

-

-

0,36

Scuole d’obbligo

4000

10500

18000

1800

-

-

-

3,00

Scuole secondarie superiori

-

-

-

1000

-

-

-

0,50

Chiesa parrocchiale

-

5000

10000

-

0,18

0,52

0,18

0,88

Biblioteca pubblica

3000

6000

10000

-

0,025

0,225

0,030

0,28

Centro sociale

1000

2000

6000

-

0,20

0,55

0,10

0,85

Centro civico

1000

10000

-

-

0,04

0,16

0,02

0,22

Centro sanitario elementare

-

10000

20000

-

-

-

0,04

0,34

Farmacia

-

5000

-

-

-

-

-

-

Parcheggio

Almeno 15 mq di spazio per posto macchina / famiglia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In cui: 1: funzioni; 2: abitanti serviti da un’attrezzatura; 3: max raggio di influenza; 4: area media ad abitante (mq/ab)

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Per ulteriori approfondimenti  o per qualsiasi altra informazione scrivete a:

Roberto


[1] I rapporti massimi di cui all’art. 17 della L. 765 per gli insediamenti produttivi sono definiti come espresso:

1.        nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;

2.        nei nuovi insediamenti a carattere direzionale e commerciale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere una quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quella di cui all’art. 18 della L. 765.

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[2] Questo articolo prescrive che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un mq ogni 20 mc di costruzione.

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([i])         Comma così modificato da art. 10 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Torna

([ii])        Lettera così sostituita da art. 10 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Torna

([iii])       Comma così sostituito da art. 10 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Torna

([iv])       Comma così sostituito da art. 10 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Torna

([v])        Comma così sostituito da art. 10 legge regionale 11 marzo 1986, n. 9. Torna