Testo integrato e coordinato, aggiornato al 17/01/2002
ELENCO ALLEGATI
1. Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli
obiettivi di qualità ambientale. 2. Criteri per la classificazione
dei corpi idrici a destinazione funzionale. 3. Rilevamento delle
caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato
dall'attività antropica. 4. Contenuti dei piani di tutela delle
acque 5. Limiti di emissione degli scarichi idrici 6. Criteri per
la individuazione delle aree sensibili (4) 7.: parte A: Zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola parte B: Zona vulnerabili
da prodotti fitosanitari
(4)Numero modificato da avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n.
170.
ALLEGATO 1 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DELLE
ACQUE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE(103)
Il presente allegato
stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5, i criteri per individuare i
corpi idrici significativi e per stabilire lo stato di qualità
ambientale di ciascuno di essi. Il presente allegato sostituisce
l'allegato 1 della delibera del Comitato dei ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 per la parte relativa
ai criteri per il monitoraggio quali quantitativo dei corpi idrici.
1 CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI
Sono corpi idrici
significativi quelli che le autorità competenti individuano sulla base
delle indicazioni contenute nel presente allegato e che conseguentemente
vanno monitorati e classificati al fine del raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale. Le caratteristiche dei corpi idrici
significativi sono indicate nei punti 1.1 e 1.2. Sono invece da
monitorare e classificare: a) tutti quei corpi idrici che, per valori
naturalistici e/o paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto,
hanno rilevante interesse ambientale. b) tutti quei corpi idrici che,
per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere una
influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi.
1.1 CORPI IDRICI SUPERFICIALI
1.1.1 CORSI
D'ACQUA SUPERFICIALI
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il
limite delle acque correnti coincide con l'inizio della zona di foce,
corrispondente alla sezione del corso d'acqua più lontana dalla foce, in
cui con bassa marea ed in periodo di magra si riscontra, in uno
qualsiasi dei suoi punti, un sensibile aumento del grado di salinitià.
Tale limite viene identificato per ciascun corso d'acqua. Vanno
censiti, secondo le modalità che saranno stabiliti, stabilite nel
decreto di cui all'articolo 3 comma 7, tutti i corsi d'acqua naturali
aventi un bacino idrografico superiore a 10 km². Sono significativi
almeno i seguenti corsi d'acqua: • tutti i corsi d'acqua naturali di
primo ordine (cioè quelli recapitanti direttamente in mare) il cui
bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 km²; • tutti i
corsi d'acqua naturali di secondo ordine o superiore il cui bacino
imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 km². Non sono
significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto
portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno
idrologico medio. 1.1.2 LAGHI Le raccolte di acque lentiche non
temporanee. I laghi sono: a) naturali aperti o chiusi, a seconda che
esista o meno un emissario; b) naturali ampliati e/o regolati, se
provvisti all'incile di opere di regolamentazione idraulica; Sono
significativi i laghi aventi superficie dello specchio liquido pari a
0,5 km² o superiore. Tale superficie è riferita al periodo di massimo
invaso. 1.1.3 ACQUE MARINE COSTIERE Sono significative le acque
marine comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque
entro la batimetrica dei 50 metri. 1.1.4 ACQUE DI TRANSIZIONE Sono
acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque
di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. Sono
significative le acque delle lagune, dei laghi salmastri e degli stagni
costieri. Le zone di delta ed estuario vanno invece considerate come
corsi d'acqua superficiali. 1.1.5 CORPI IDRICI ARTIFICIALI Sono i
laghi o i serbatoi, se realizzati mediante manufatti di sbarramento, e i
canali artificiali (canali irrigui o scolanti, industriali, navigabili,
ecc.) fatta esclusione dei canali appositamente costruiti per
l'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali. Sono
considerati significativi tutti i canali artificiali che restituiscano
almeno in parte le proprie acque in corpi idrici naturali superficiali e
aventi portata di esercizio di almeno 3 m³/s e i serbatoi o i laghi
artificiali il cui bacino di alimentazione sia interessato da attività
antropiche che ne possano compromettere la qualità e aventi superficie
dello specchio liquido almeno pari a 1 km² o con volume di invaso almeno
pari a 5 milioni di m³. Tale superficie è riferita al periodo di massimo
invaso.
1.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
1.2.1 ACQUE
SOTTERRANEE Sono significativi gli accumuli d'acqua contenuti nel
sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello
di saturazione permanente. Fra esse ricadono le falde freatiche e
quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili,
e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni
permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni
sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee) si considerano
appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della
circolazione idrica sotterranea. Non sono significativi gli orizzonti
saturi di modesta estensione e continuità all'interno o sulla superficie
di una litozona poco permeabile e di scarsa importanza idrogeologica e
irrilevante significato ecologico.
2 OBIETTIVI DI QUALITA' AMBIENTALE
2.1 CORPI IDRICI
SUPERFICIALI
Lo stato di qualità ambientale dei
corpi idrici superficiali è definito sulla base dello stato ecologico e
dello stato chimico del corpo idrico. 2.1.1 Stato ecologico Lo
stato ecologico dei corpi idrici superficiali è l'espressione della
complessità degli ecosistemi acquatici, e della natura fisica e chimica
delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e
della struttura fisica del corpo idrico, considerando comunque
prioritario lo stato degli elementi biotici dell'ecosistema. Gli
elementi chimici che saranno considerati per la definizione dello stato
ecologico saranno, a seconda del corpo idrico, i parametri chimici e
fisici di base relativi al bilancio dell'ossigeno ed allo stato
trofico. Al fine di una valutazione completa dello stato ecologico
doveranno essere utilizzati opportuni indicatori biologici; oltre
all'utilizzo dell'indice biotico esteso (I.B.E.) per i corsi d'acqua
superficiali, sarà necessario utilizzare i metodi per la rilevazione e
la valutazione della qualità degli elementi biologici e di quelli
morfologici dei corpi idrici che dovranno essere definiti con apposito
decreto ministeriale su proposta dell'ANPA in particolare per le acque
marine costiere, le acque di transizione ed i laghi. 2.1.2 Stato
chimico Lo stato chimico è definito in base alla presenza di sostanze
chimiche pericolose. Ai fini della prima classificazione, la
valutazione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali è
effettuata in base ai valori soglia riportati nella direttiva 76/464/CEE
e nelle direttive da essa derivate, nelle parti riguardanti gli
obiettivi di qualità nonchè nell'allegato 2 sezione B; nel caso per gli
stessi parametri siano riportati valori diversi, deve essere considerato
il più restrittivo. Alla successiva tabella 1 sono riportati i
principali inquinanti chimici già normati dalle direttive comunitarie.
Per la definizione dello stato chimico la selezione dei parametri da
ricercare è effettuata dalla autorità competente, in relazione alle
criticità presenti sul territorio. L'aggiornamento dei valori per i
parametri indicati nella tabella 1 e la definizione di quelli relativi
ad altri composti non inclusi nella tabella, pubblicato con successivi
decreti, sarà effettuato sulla base dei risultati relativi alle LC50 o
EC50, risultanti dai test tossicologici su ognuno dei tre livelli
trofici, ridotti con opportuni fattori di sicurezza e in base alle
indicazioni fornite dalla Unione Europea. Al fine di una valutazione
completa dello stato chimico dovranno essere definiti, con apposito
decreto ministeriale su proposta dell'ANPA, metodi per la rilevazione e
la valutazione della qualità dei sedimenti, e metodi per la valutazione
degli effetti provocati sulle comunità biotiche degli ecosistemi dalla
presenza di sostanze chimiche pericolose, persistenti e
bioaccumulabili. Tali metodi dovranno integrare i criteri di
determinazione dello stato chimico già adottati per i corpi idrici
superficiali, soprattutto per quanto riguarda le acque marine costiere o
quelli a basso ricambio come i laghi.
Tabella 1 - Principali inquinanti chimici da controllare nelle
acque dolci superficiali
INORGANICI (disciolti) (1)
ORGANICI (sul tal quale)
Cadmio
aldrin
Cromo totale
dieldrin
Mercurio
endrin
Nichel
isodrin
Piombo
DDT
Rame
esaclorobenzene
Zinco
esaclorociloesano
esaclorobutadiene
1,2 dicloroetano
tricloroetilene
triclorobenzene
cloroformio
tetracloruro di carbonio
percloroetilene
pentaclorofenolo
(1)
se è accertata l'origine naturale di sostanze inorganiche, la loro
presenza non compromette l'attribuzione di una classe di qualità
definita dagli altri parametri. 2.1.3 Stato ambientale Lo stato
ambientale è definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle
condizioni di un corpo idrico di riferimento definito al successivo
punto 2.1.4. Gli stati di qualità ambientale previsti per le acque
superficiali sono riportati alla tabella 2.
Tabella 2 - Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici
superficiali
ELEVATO
Non si rilevano alterazioni dei valori
di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per
quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti
antropici, o sono minime rispetto ai valori normalmente associati
allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità
biologica sarà caratterizzata da una composizione e un'abbondanza
di specie corrispondente totalmente o quasi alle condizioni
normalmente associate allo stesso ecotipo
La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di
fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna
pressione antropica
BUONO
I valori degli elementi della qualità
biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di
alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo
leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in
condizioni non disturbate.
La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare
effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche
associate al corpo idrico di riferimento.
SUFFICIENTE
I valori degli elementi della qualità
biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in
condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione
derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati
che nella condizione di "buono stato".
La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare
effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche
associate al corpo idrico di riferimento.
SCADENTE
Si rilevano alterazioni considerevoli
dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo
idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si
discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di
corpo idrico superficiale inalterato.
La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare
effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche
associate al corpo idrico di riferimento
PESSIMO
I valori degli elementi di qualità
biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano
alterazioni gravi e mancano ampie porzioni delle comunità
biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale
inalterato.
La presenza di microinquinanti, di
sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo
idrico di riferimento.
2.1.3.1 Corpi idrici di
riferimento Il corpo idrico di riferimento è quello con
caratteristiche biologiche, idromorfologiche, e fisico-chimiche tipiche
di un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici. I corpi
idrici di riferimento sono individuati, anche in via teorica, in ogni
bacino idrografico, dalle autorità di bacino o dalle Regioni per i
bacini di competenza. Per quanto riguarda i corsi d'acqua naturali ed
i laghi dovranno essere individuati almeno un corpo idrico di
riferimento per l'ecotipo montano ed uno per l'ecotipo di
pianura. Tale ecotipo serve a definire le condizioni di riferimento
per lo stato ambientale "Elevato" e per riformulare i limiti indicati
nel presente allegato per i parametri chimici, fisici ed idromorfologici
relativi ai diversi stati di qualità ambientale.
2.2 CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Lo stato di qualità
ambientale dei corpi idrici sotterranei è definito sulla base dello
stato quantitativo e dello stato chimico: tale classificazione deve
essere riferita ad ogni singolo acquifero individuato. Per la
classificazione quantitativa e chimica bisogna riferirsi alle
indicazioni riportate ai punti 4.4.1 e 4.4.2. 2.2.1 Stato
ambientale Per le acque sotterranee sono definiti 5 stati di qualità
ambientale, come riportato nella tabella 3.
Tabella 3 - Definizioni dello stato ambientale per le acque
sotterranee.
ELEVATO
Impatto antropico nullo o trascurabile
sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di quanto
previsto nello stato naturale particolare;
BUONO
Impatto antropico ridotto sulla qualità
e/o quantità della risorsa;
SUFFICIENTE
Impatto antropico ridotto sulla
quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da
richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento
SCADENTE
Impatto antropico rilevante sulla
qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche
azioni di risanamento;
NATURALE PARTICOLARE
Caratteristiche qualitative e/o
quantitative che pur non presentando un significativo impatto
antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa per la
presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso
potenziale quantitativo.
3 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SUPERFICIALI
3.1
ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Il monitoraggio si
articola in una fase conoscitiva iniziale che ha come scopo la prima
classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici ed in
una fase a regime in cui viene effettuato un monitoraggio volto a
verificare il raggiungimento ovvero il mantenimento dell'obiettivo di
qualità "buono" di cui all'articolo 4. 3.1.1 Fase conoscitiva La
fase conoscitiva iniziale ha la durata di 24 mesi ed ha come finalità la
classificazione dello stato di qualità di ciascun corpo idrico; in base
ad esso le autorità competenti definiscono, nell'ambito del piano di
tutela, le misure necessarie per il raggiungimento o il mantenimento
dell'obiettivo di qualità ambientale. La fase conoscitiva iniziale,
ha altresì lo scopo di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla
valutazione di ulteriori strumenti di valutazione utili alla valutazione
degli elementi biologici e idromorfologici utili a definire più
compiutamente lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali, nonché
per valutare le informazioni relative alla contaminazione da
microinquinanti dei sedimenti e del biota, in particolare per quanto
riguarda le acque costiere e le acque di transizione ed i laghi. Le
informazioni pregresse non antecedenti il 1997, possono essere
utilizzate - se compatibili con quelle richieste nel presente allegato -
in sostituzione o integrazione delle analisi previste nella fase
iniziale del monitoraggio per l'attribuzione dello stato di qualità. Se
da tali informazioni pregresse emerge uno stato di qualità ambientale
"buono" o "elevato" vale quanto detto nel successivo punto 3.1.2 in
relazione alla frequenza del campionamento e al numero delle
stazioni. 3.1.2 Fase a regime Se i corpi idrici hanno raggiunto
l'obiettivo "Buono" o "Elevato", il monitoraggio può essere ridotto ai
soli parametri riportati in tabella 4, per i corsi d'acqua, in tabella
10, per i laghi, ed in tabella 13, per le acque marino costiere e per le
acque di transizione. L'autorità competente, in relazione allo stato
delle acque superficiali, può variare la frequenza dei campionamenti e
il numero delle stazioni della rete di rilevamento. Le autorità
competenti armonizzano e ricercano la miglior integrazione possibile tra
le diverse iniziative di controllo delle acque (monitoraggio per la
balneazione, per la produzione di acqua potabile, per la vita dei pesci,
ed altri), al fine di ottimizzare l'impiego di risorse umane e
finanziarie. Deve inoltre essere predisposto, presso ogni ARPA, o
comunque presso ogni regione in attesa che venga costituita l'ARPA, un
sistema di pronto intervento in grado di monitorare gli effetti ed
indagare sulle cause di fenomeni acuti di inquinamento causati da
episodi accidentali o dolosi.
3.2 CORSI D'ACQUA
3.2.1 Indicatori di qualità e
analisi da effettuare Ai fini della prima classificazione della
qualità dei corsi d'acqua vanno eseguite determinazioni sulla matrice
acquoa e sul biota; qualora ne ricorra la necessità, così come indicato
successivamente nei punti relativi agli specifici corpi idrici, tali
determinazioni possono essere integrate da indagini sui sedimenti e da
test di tossicità. Le determinazioni necessarie per il sistema di
classificazione sono condotte sui campioni e con le frquenze indicate
nella sezione 3.2.2.
3.2.1.1 Acque Le determinazioni sulla matrice
acquosa riguardano due gruppi di parametri, quelli di base e quelli
addizionali. I parametri di base, riportati in tabella 4, riflettono
le pressioni antropiche tramite la misura del carico organico, del
bilancio dell'ossigeno, dell'acidità, del grado di salinità e del carico
microbiologico nonché le caratteristiche idrologiche del trasporto
solido. I parametri definiti macrodescrittori e indicati con (o) nella
tabella 4 vengono utilizzati la classificazione; gli altri parametri
servono a fornire informazioni di supporto per la interpretazione delle
caratteristiche di qualità e di vulnerabilità del sistema nonché per la
valutazione dei carichi trasportati. La determinazione dei parametri
di base è obbligatoria. I parametri addizionali sono relativi ai
microinquinanti organici ed inorganici; quelli di più ampio significato
ambientale sono riportati nella tabella 1. La selezione dei parametri
da esaminare è effettuata dall'autorità competente caso per caso, in
relazione alle criticità conseguenti agli usi del territorio. Le
analisi dei parametri addizionali vanno effettuate ove l'Autorità
competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui: • a
seguito delle attività delle indagini conoscitive di cui all'allegato 3
si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni
pregresse e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o
più specie di tali inquinanti nel corpo idrico; • dati recenti
dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanze, delle
acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti.
Tabella 4 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri
macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Portata (m³/s)
Ossigeno disciolto (mg/L) ** (o)
pH
BOD5 (O2mg/L) ** (o)
Solidi sospesi (mg/L)
COD (O2mg/L) ** (o)
Temperatura (°C)
Ortofosfato (P mg/L) *
Conducibilità (µS/cm (20°C)) **
Fosforo Totale (P mg/L) ** (o)
Durezza (mg/L di CaCO3)
Cloruri (Cl- mg/L) *
Azoto totale (N mg/L) **
Solfati (SO4- - mg/L)
*
Azoto ammoniacale (N mg/L) * (o)
Escherichia coli (UFC/100 mL) (o)
Azoto nitrico (N mg/L) * (o)
(*) determinazione sulla fase
disciolta
(**) determinazione sul campione tal
quale
3.2.1.2 Biota Le determinazioni sul
biota riguardano due gruppi di analisi: Analisi di base: gli impatti
antropici sulle comunità animali dei corsi d'acqua vengono valutati
attraverso l'Indice Biotico Esteso (I.B.E.). Tale analisi va eseguita
obbligatoriamente con le cadenze indicate al punto 3.2.2.2.. Analisi
supplementari: non obbligatorie, da eseguire a giudizio dell'autorità
che effettua il monitoraggio, per una analisi più approfondita delle
cause di degrado del corpo idrico. A tal fine possono essere effettuati
saggi biologici finalizzati alla evidenziazione di effetti a breve o
lungo termine. Tra questi in via prioritaria si segnalano: • test di
tossicità su campioni acquosi concentrati su Daphnia magna; • test di
mutagenicità e teratogenesi su campioni acquosi concentrati; • test
di crescita algale; • test su campioni acquosi concentrati con
batteri bioluminescenti; In aggiunta si segnala l'opportunità di
effettuare determinazioni di accumulo di contaminanti prioritari (PCB,
DDT e Cd) su tessuti muscolari di specie ittiche residenti o su
organismi macrobentonici.
3.2.1.3 Sedimenti Le analisi sui
sedimenti sono da considerarsi come analisi supplementari eseguite per
avere, se necessario, ulteriori elementi conoscitivi utili a determinare
le cause di degrado ambientale di un corso d'acqua. Le autorità
preposte al monitoraggio devono, nel caso, selezionare i parametri da
ricercare, prioritariamente tra quelli riportati nella tabella 5 e, se
necessario, includerne altri, considerando le condizioni geografiche ed
idromorfologiche del corso d'acqua, i fattori di pressione antropica cui
è sottoposto e la tipologia degli scarichi immessi. Le determinazioni
sui sedimenti vanno fatte in particolare per ricercare quegli inquinanti
che presentano una maggior affinità con i sedimenti rispetto che alla
matrice acquosa. Qualora sia necessaria un'analisi più approfondita
volta a evidenziare gli effetti tossici a breve o a lungo termine si
potranno effettuare dei saggi biologici sui sedimenti. Gli approcci
possibili sono molteplici e riconducibili a tre soluzioni
fondamentali: • saggi su estratti di sedimento • saggi sul
sedimento in toto • saggi su acqua interstiziale Ogni soluzione
offre informazioni peculiari e pertanto l'applicazione congiunta di più
tipi di saggio spesso garantisce le informazioni volute. Possono essere
utilizzati organismi acquatici, sia in saggi acuti che (sub)cronici. In
via prioritaria si segnalano: Oncorhynchus mykiss, Daphnia magna,
Ceriodaphnia dubia, Chironomus tentans e C.riparius, Selenastrum
capricornutum e batteri luminescenti.
Tabella 5 - Microinquinanti e sostanze pericolose di prima
priorità da ricercare nei sedimenti
Inorganici e Metalli
Organici (1)
Arsenico
Policlorobifenili (PCB)
Cadmio
Diossine (TCDD)
Zinco
Idrocarburi policiclici aromatici
(IPA)
Cromo totale
Pesticidi organoclorurati
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
(1) Si consiglia la determinazione
dei seguenti inquinanti organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici
prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*, Fluorantene,
Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantiene,
Benzo(k)fluorantene**, Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene Indeno (1,2,3,c,d,)pirene*,
Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le molecole con presunta attività
cancerogena, (**) quelle che hanno attività cancerogena. Composti
organoclorurati prioritari: DDT e analoghi (DD's); Isomeri
dell'Esacloricloesano (HCH's); Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB più
rilevanti sotto il profilo ambientale consigliati anche in sede
internazionale (EPA, UNEP) sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128,
PCB 138, PCB 153, PCB 169).
3.2.2 Campionamento
3.2.2.1 Criteri
per la scelta delle stazioni di prelievo
Per ogni corso d'acqua
naturale viene definito un numero minimo di stazioni di prelievo, come
indicato nella seguente tabella 6; tale numero è in funzione della
tipologia del corso d'acqua e della superficie del bacino
imbrifero. Le Autorità competenti possono aumentare il numero delle
stazioni in presenza di particolari valori naturalistici e/o
paesaggistici o per particolari utilizzazioni in atto o in tutte le
situazioni in cui questo sia ritenuto necessario.
Tabella 6 - Numero stazioni nei corsi d'acqua
naturali
Area del bacino (km²)
Numero stazioni
Corsi d'acqua di 1° ordine
Corsi d'acqua di 2° ordine o
superiore
200-400
1
401-1000
2
1
1001-5000
3
2
5001-10.000
5
4
10.001-25.000
6
-
25.001-50.000
8
-
>50.001
10
-
Le stazioni di
prelievo sui corsi d'acqua sono in linea di massima distribuite lungo
l'intera asta del corso d'acqua, tenendo conto della presenza degli
insediamenti urbani, degli impianti produttivi e degli apporti
provenienti dagli affluenti. I punti di campionamento sono fissati a
una distanza dalle immissioni sufficiente ad avere la garanzia del
rimescolamento delle acque al fine di valutare la qualità del corpo
recettore e non quella degli apporti. In ogni caso deve essere posta
una stazione di prelievo nella sezione di chiusura di ogni corpo idrico
significativo. La misura di portata può essere effettuata in modo
puntuale in corrispondenza del punto di campionamento e contestualmente
allo stesso o desunta dai valori di portata rilevati in continuo presso
stazioni fisse. Per quanto riguarda l'analisi dei sedimenti i punti
di campionamento sono individuati prioritariamente in corrispondenza
delle stazioni definite per l'analisi delle acque, compatibilmente con
le caratteristiche granulometriche del substrato di fondo.
3.2.2.2
Frequenza dei campionamenti
Fase iniziale del
monitoraggio Acque: la misura dei parametri chimici, fisici,
microbiologici e idrologici di base e di quelli relativi ai parametri
addizionali, quando necessari, deve essere eseguita una volta al mese
fino al raggiungimento dell'obiettivo di qualità. Sedimenti: una
volta all'anno, durante i periodi di magra (e comunque lontano da eventi
di piena), ovvero durante i periodi favorevoli alla deposizione del
materiale sospeso. Biota: l'I.B.E. va misurato stagionalmente (4
volte all'anno); I test biologici addizionali e quelli di
bioaccumulo, quando richiesti, vanno eseguiti nei periodi di maggiore
criticità per il sistema. Fase a regime La frequenza di
campionamento si mantiene inalterata fino al raggiungimento
dell'obiettivo di qualità ambientale di cui all'articolo 4. Raggiunto
tale obiettivo, la frequenza di campionamento può essere ridotta
dall'autorità competente ma non deve comunque essere inferiore a quattro
volte all'anno per i parametri di base di cui alla tabella 4 e inferiore
a due per l'I.B.E.. Per la misura di portata deve essere garantito per
ogni stazione idrometrica un numero annuo di determinazioni sufficienti
a mantenere aggiornata la scala di deflusso. 3.2.3
Classificazione La classificazione dello stato ecologico (tabella 8),
viene effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con
il risultato dell'I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto
da essa rappresentato il risultato peggiore tra quelli derivati dalle
valutazioni relative ad I.B.E. e macrodescrittori. Per la valutazione
del risultato dell'I.B.E. si considera il valore medio ottenuto dalle
analisi eseguite durante il periodo di misura per la classificazione.
Per il calcolo della media, considerata la possibilità di classi
intermedie (es. 8/9 o 9/8), si segue il seguente procedimento: • per
la classe 10/9 si attribuisce il valore 9,6, per quella 9/10 il valore
9,4 per 9/8 il valore 8,6 per 8/9 il valore 8,4, e così per le altre
classi; • per ritrasformare in valori di I.B.E. la media si procederà
in modo contrario avendo cura di assegnare la classe più bassa nel caso
di frazione di 0,5: esempio 8,5 = 8/9, 6,5=6/7 ecc.. Il livello di
qualità relativa ai macrodescrittori viene attribuito utilizzando la
tabella 7 e seguendo il procedimento di seguito descritto: •
sull'insieme dei risultati ottenuti durante la fase di monitoraggio
bisogna calcolare, per ciascuno dei parametri contemplati, il 75°
percentile (per quanto riguarda il primo indicatore il valore del 75°
percentile va riferito al valore assoluto della differrenza dal
100%); • si individua la colonna in cui ricade il risultato ottenuto,
individuando così il livello di inquinamento da attribuire a ciascun
parametro e, conseguentemente, il suo punteggio; • si ripete tale
operazione di calcolo per ciascun parametro della tabella e quindi si
sommano tutti i punteggi ottenuti; • si individua il livello di
inquinamento espresso dai macrodescrittori in base all'intervallo in cui
ricade il valore della somma dei livelli ottenuti dai diversi parametri,
come indicato nell'ultima riga della tabella 7. Ai fini della
classificazione devono essere disponibili almeno il 75% dei risultati
delle misure eseguibili nel periodo considerato. Lo stesso parametro
statistico del 75° percentile viene usato per la eventuale valutazione
dello stato di qualità chimica concernente gli inquinanti chimici
indicati in tabella 1.
Tabella 7 - Livello di inquinamento espresso dai
macrodescrittori
Parametro
Livello 1
Livello 2
Livello 3
Livello 4
Livello 5
100-OD (% sat.) (*)
≤ 10 (#)
≤ 20
≤ 30
≤ 50
> 50
BOD5
(O2 mg/L)
< 2,5
≤ 4
≤ 8
≤ 15
> 15
COD (O2
mg/L)
< 5
≤ 10
≤ 15
≤ 25
> 25
NH4 (N
mg/L)
< 0,03
≤ 0,1
≤ 0,5
≤ 1,5
> 1,5
NO3 (N
mg/L)
< 0,30
≤ 1,5
≤ 5,0
≤ 10,0
> 10,0
Fosforo totale (P mg/L)
< 0,07
≤ 0,15
≤ 0,30
≤ 0,60
> 0,60
Escherichia coli (UFC/100 mL)
< 100
≤ 1.000
≤ 5.000
≤ 20.000
> 20.000
Punteggio da attribuire per ogni
parametro analizzato (75° percentile del periodo di
rilevamento)
80
40
20
10
5
LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI
MACRODESCRITTORI
480-560
240-475
120-235
60-115
< 60
(*) la misura
deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al
deficit o al surplus deve essere considerato in valore assoluto; (#)
in assenza di fenomeni di eutrofia;
Tabella 8 - Stato ecologico dei corsi d'acqua (si consideri il
risultato peggiore tra I.B.E. e macrodescrittori).
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 5
I.B.E.
≥ 10
8 - 9
6 -7
4 - 5
1, 2, 3
LIVELLO DI INQUINAMENTO
MACRODESCRITTORI
480-560
240-475
120-235
60-115
< 60
3.2.4
Attribuzione dello stato di qualità ambientale Al fine della
attribuzione dello stato ambientale del corso d'acqua i dati relativi
allo stato ecologico andranno rapportati con i dati relativi alla
presenza degli inquinanti chimici indicati in tabella 1, secondo lo
schema riportato alla Tabella 9.
Tabella 9 - Stato ambientale dei corsi d'acqua
Stato Ecologico →
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Concentrazione inquinanti di cui alla
Tabella 1 ↓
≤ Valore Soglia
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCADENTE
PESSIMO
> Valore Soglia
SCADENTE
SCADENTE
SCADENTE
SCADENTE
PESSIMO
Se lo stato
ambientale da attribuire alla sezione di corpo idrico risulta inferiore
a "Buono", devono essere effettuati accertamenti successivi finalizzati
alla individuazione delle cause del degrado alla definizione delle
azioni di risanamento. Tali accertamenti, soprattutto se il risultato
derivante dall'I.B.E. è significativamente peggiore della
classificazione derivante dai dati dei macrodescrittori e degli
eventuali parametri addizionali, devono includere analisi supplementari
volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non ricercate in
precedenza ovvero l'esistenza di eventuali effetti di tipo tossico su
organismi acquatici, ovvero di fenomeni di accumulo di contaminanti nei
sedimenti e nel biota. L'eventuale evidenziazione di situazioni di
tossicità per gli organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo sugli
stessi portano ad attribuire lo stato ambientale scadente.
3.3 LAGHI
3.3.1 Indicatori di qualità e analisi
da effettuare La definizione dello stato di qualità ambientale dei
laghi è basata sulle analisi effettuate sulla matrice
acquosa. Qualora ne ricorra la necessità, come di seguito
specificato, tali analisi vanno integrate con determinazioni sui
sedimenti e sul biota ovvero da saggi biologici a medio e lungo
termine. Tutte le determinazioni necessarie per la classificazione
debbono essere condotte sulle stazioni e con le frequenze indicate nella
sezione 3.3.2. 3.3.1.1 Acque Le determinazioni sulla matrice
acquosa riguardano due gruppi di parametri, quelli di base e quelli
addizionali. I parametri di base sono riportati in tabella 10. Alcuni
di questi sono relativi allo stato trofico e sono utilizzati per la
classificazione, altri servono a fornire informazioni di supporto per
l'interpretazione dei fenomeni di alterazione. La determinazione dei
parametri di base è obbligatoria. I parametri addizionali sono
relativi ai microinquinanti organici ed inorganici; quelli di più ampio
significato ambientale sono riportati nella tabella 1. La selezione
dei parametri da esaminare è effettuata dall'autorità competente caso
per caso, in relazione alle criticità conseguenti agli usi del
territorio. Le analisi dei parametri addizionali ove l'Autorità
competente lo ritenga necessario e comunque nel caso in cui: • a
seguito delle attività delle indagini conoscitive di cui all'allegato 3
si individuino sorgenti puntuali e diffuse o si abbiano informazioni
pregresse e attuali su sorgenti puntuali e diffuse che apportino una o
più specie di tali inquinanti nel corpo idrico; • dati recenti
dimostrino livelli contaminazione, da parte di tali sostanza, delle
acque e del biota o segni di incremento delle stesse nei sedimenti.
Tabella 10 - Parametri chimico-fisici di base (con (o) sono
indicati parametri macrodescrittori utilizzati per la
classificazione)
Temperatura (°C)
pH
Alcalinità (mg/L Ca (HCO3)2)
Trasparenza (m) (o)
Ossigeno disciolto (mg/L)
Ossigeno ipolimnico (% di saturazione)
(o)
Clorofilla "a" (µg/L) (o)
Fosforo totale (P µg/L) (o)
Ortofosfato (P µg/L)
Azoto nitroso (N µg/L)
Azoto nitrico (N- mg/L)
Azoto ammoniacale (N mg/L)
Conducibilità Elettrica Specifica (µS/cm
(20°C))
Azoto totale (N
mg/L)
3.3.1.2 Sedimenti Valgono per i
sedimenti le stesse indicazioni e le stesse considerazioni svolte per le
acque correnti al punto 3.2.1.3. 3.3.1.3 Biota Per quanto riguarda
il biota, in attesa di nuove indicazioni predisposte come indicato al
precedente punto 2.1.2., valgono le stesse indicazioni e le stesse
considerazioni svolte al punto 3.2.1.2 per le analisi supplementari nei
corsi d'acqua. 3.3.2 Campionamento 3.3.2.1 Criteri per la scelta
delle stazioni di prelievo Corpi d'acqua di superficie inferiore a 80
km²: un'unica stazione fissata nel punto di massima profondità. Corpi
d'acqua di superficie maggiore di 80 km² o di forma irregolare: il
numero delle stazioni va individuato caso per caso, tenendo conto delle
zone di maggior interesse (rami ciechi, grandi baie poco profonde, fosse
isolate). I campioni di acqua vanno prelevati lungo la colonna, con
le seguenti modalità: • i laghi con profondità fino a 5 m: un
campione in superficie ed uno sul fondo • laghi con profondità fino
ai 50 m: un campione in superficie, uno a metà della colonna d'acqua ed
uno sul fondo; • laghi con profondità superiore a 50 m: un campione
in superficie, a 25 m, a 50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul
fondo; • laghi che per peculiarità ambientali o situazioni di
influsso antropico necessitino di un maggior dettaglio per la colonna
d'acqua superiore: un campione in superficie, a 5 m, a 10 m, a 20 m, a
50 m, a 100 m, a multipli di 100 m e uno sul fondo. La misura della
clorofilla va eseguita su campioni d'acqua prelevati nella sola zona
fotica. 3.3.2.2 Frequenza dei campionamenti I campionamenti devono
essere effettuati semestralmente, una volta nel periodo di massimo
rimescolamento ed una in quello di massima stratificazione. 3.3.3
Classificazione Al fine di una prima classificazione dello stato
ecologico dei laghi viene valutato lo stato trofico così come indicato
in tabella 11. La classe da attribuire è quello che emerge dal risultato
peggiore tra i quattro parametri indicati.
Tabella 11 - Stato ecologico dei laghi
PARAMETRO
CLASSE 1
CLASSE 2
CLASSE 3
CLASSE 4
CLASSE 5
Trasparenza (m) (valore minimo)
> 5
≤ 5
≤ 2
≤ 1,5
≤ 1
Ossigeno ipolimnico (% di saturazione)
(valore minimo misurato nel periodo di massima stratificazione)
> 80%
≤ 80%
≤ 60%
≤ 40%
≤ 20%
Clorofilla "a" ( µg/L) (valore
massimo)
< 3
≤ 6
≤ 10
≤ 25
> 25
Fosforo totale (P µg/L) (valore
massimo)
< 10
≤ 25
≤ 50
≤ 100
> 100
Per la
valutazione dei parametri relativi agli inquinanti chimici di cui alla
tabella 1 si considera la media aritmetica dei dati disponibili nel
periodo di misura. Al fine della attribuzione dello stato ambientale,
i dati relativi allo stato ecologico andranno confermati dagli eventuali
dati relativi alla presenza degli inquinanti chimici della tabella 1
secondo quanto indicato nello schema riportato in Tabella 12.
Tabella 12 - Stato ambientale dei laghi
Stato Ecologico →
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5
Concentrazione inquinanti di cui alla
Tabella 1 ↓
≤ Valore Soglia
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCADENTE
PESSIMO
> Valore Soglia
SCADENTE
SCADENTE
SCADENTE
SCADENTE
PESSIMO
Nel caso in
cui alla sezione di corpo idrico venga attribuita uno stato ambientale
inferiore a "Buono" devono essere effettuati accertamenti successivi
finalizzati alla individuazione delle cause del degrado e alla
definizione delle azioni di risanamento. Tali accertamenti,
soprattutto se dagli elementi conoscitivi in possesso dell'autorità non
si evidenziano scarichi potenzialmente contenenti le sostanze indicate
in tabella 1 e quelle indicate in tabella 5, devono includere analisi
supplementari volte a verificare la presenza di sostanze pericolose non
ricercate in precedenza e l'esistenza di eventuali effetti di tipo
tossico su organismi acquatici, ed infine di fenomeni di accumulo di
contaminanti nei sedimenti e nel biota. L'eventuale evidenziazione di
situazione di tossicità per gli organismi testati e/o evidenze di
bioaccumulo sugli stessi portano ad attribuire lo stato ambientale
"Scadente".
3.4 ACQUE MARINE COSTIERE
3.4.1 Indicatori di
qualità e analisi da effettuare Per la prima classificazione della
qualità delle acque marine costiere vanno eseguite determinazioni sulla
matrice acqua. Al fine di ottenere elementi di valutazione che
concorrano a definire il giudizio di qualità, alle indagini di base
sulle acque andranno associate indagini sui sedimenti e sul biota. Le
determinazioni necessarie per il sistema di classificazione debbono
essere condotte secondo le indicazioni riportate nella sezione
3.4.2. Il monitoraggio del biota e dei sedimenti deve essere
effettuato per rilevare specifiche fonti di contaminazione e per
indicazioni sui livelli di "compromissione" del tratto di costa
considerato. L'autorità competente, ove necessario, integra i parametri
riportati nelle specifiche tabelle possono essere integrati, con
indagini "addizionali" ovvero provvede a sostituirli con altri che
risultino essere più significativi rispetto alle specifiche realtà
territoriali, in funzione delle caratteristiche del bacino afferente e/o
dei diversi usi della fascia costiera, così da mirare attentamente le
analisi ambientali. L'eventuale incremento giudicato significativo,
tra una analisi e le successive, della concentrazione degli inquinanti
nei sedimenti e nel biota, deve comportare l'approfondimento delle
iniziative di controllo sugli apporti (insediamenti costieri civili e
produttivi, bacini idrografici affluenti). Tali controlli devono
riferirsi, in prima approssimazione, alla valutazione dei carichi
inquinanti: · veicolati al mare da corsi d'acqua, da scarichi diretti
di acque reflue e da emissioni atmosferiche; · contenuti in materiali
solidi utilizzati in opere a mare (dragaggi, ripascimenti, barriere
artificiali, ecc.). Inoltre, dovranno essere presi in considerazione
le modalità di dispersione in mare degli inquinanti, il bilancio
depurativo della fascia costiera e quant'altro possa essere
siglificativo per la caratterizzazione dei fenomeni di alterazione delle
acque marine costiere. La frequenza dei campionamenti delle acque,
dei sedimenti e del biota, indicata negli specifici paragrafi, può
essere variata qualora le Autorità competenti lo ritengano
necessario. 3.4.1.1 Acque I parametri da analizzare nelle acque
sono quelli di base riportati nella tabella 13; i parametri definiti
macrodescrittori ed indicati con (o) nella stessa tabella sono
utilizzati per la classificazione di cui alla tabella 17. Gli altri
parametri forniscono informazioni di supporto per la interpretazione
delle caratteristiche di qualità e vulnerabilità dell'ambiente marino
analizzato nonché per la valutazione dei carichi trasportati. Per
temperatura, salinità e ossigeno disciolto dovrà essere fornito il
profilo verticale su tutta la colonna d'acqua. Qualora si ritenga
necessaria una analisi più approfondita volta ad evidenziare gli effetti
tossici a breve o lungo termine, ovvero si ritenga opportuno integrare
il dato chimico nella valutazione della qualità delle acque si potranno
condurre saggi biologici a breve o lungo termine, su specie selezionate
apparteneti a diversi gruppi tassonomici, in particolare su specie
autoctone o quelle per le quali esistano dei protocolli
standardizzati.
Tabella 13 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri
macrodescrittori utilizzati per la classificazione)
Temperatura (°C)
Ossigeno disciolto (mg/L) (o)
pH
Clorofilla "a" (µg/L) (o)
Trasparenza (m)
Azoto totale (µg/L come N)
Salinità (psu)
Azoto nitrico (µg/L come N) (o)
Ortofosfato (µg/L come P)
Azoto ammoniacale (µg/L come N)
(o)
Fosforo totale (µg/L come P) (o)
Azoto nitroso (µg/L come N) (o)
Enterococchi (UFC/100 cc)
Analisi quali - quantitativa nel
fitoplancton (num. cellule/L)
3.4.1.2
Biota Per la caratterizzazione dello stato degli ecosistemi marini,
anche ai fini della formulazione del giudizio di qualità ecologica ed
ambientale delle acque marine costiere, dovranno essere eseguite
indagini sulle biocenosi di maggior pregio ambientale (praterie di
fanerogame, coralligeno, etc.) e su altri bioindicatori. Allo scopo
di individuare particolari situazioni di criticità dovute alla presenza
di sostanze chimiche pericolose presenti in tracce nelle acque e di
concorrere alla definizione del giudizio di qualità chimica, sul biota
dovranno essere eseguite analisi di accumulo di metalli pesanti e
composti organici, indicati in tabella 14, nei mitili (Mytilus
galloprovincialis) stabulati. Le Regioni possono integrare i
parametri indicati in tabella 14, in funzione delle esigenze di
approfondimento delle conoscenze rispetto a specifiche sistuazioni
locali.
Tabella 14 - Determinazione da eseguire nei
mitili
Metalli pesanti bioaccumulabili
Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA
(°)
Composti organoclorurati (PCB e
pesticidi) (°);
(°) Si consiglia la determinazione dei
seguenti inquinanti organici:
Idrocarburi Policiclici Aromatici
prioritari: Naftalene, Acenaftene, Fenantrene*, Fluorantene,
Benz(a)antracene**, Crisene**, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene**, Benzo(a)pirene**, Dibenzo(a,h)antracene,
Benzo(g,h,i)perilene*, Antracene, Pirene Indeno
(1,2,3,c,d,)pirene*, Acenaftilene, Fluorene. (*) indica le
molecole con presunta attività cancerogena, (**) quelle che hanno
attività cancerogena.
Composti organoclorurati prioritari: DDT
e analoghi (DD's); Isomeri dell'Esaclorocicloesano (HCH's);
Drin's; Esaclorobenzene, PCB (i PCB più rilevanti sotto il profilo
ambientale consigliati anche in sede internazionale (EPA, UNEP)
sono: PCB's; PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 128, PCB 138, PCB 153,
PCB 169).
3.4.1.3 Sedimenti Le
determinazioni sui sedimenti riguardano tipi di indagini di base ed
addizionali. Sono considerate di base e quindi prioritarie le analisi
dei parametri indicati nella tabella 15. Qualora le autorità
ritengano necessaria un'analisi più approfondita volta a evidenziare gli
effetti tossici a breve o a lungo termine, ovvero ritengano opportuno
integrare il dato chimico nella valutazione della qualità del sedimento,
potranno essere effettuate indagini addizionali, quali saggi biologici
condotti su specie selezionate appartenenti a diversi gruppi
tassonomici, privilegiando le specie autoctone o quelle per le quali
esistano dei protocolli standardizzati.
Tabella 15 - Determinazione da eseguire nei
sedimenti
Analisi granulometrica per la
determinazione delle principali classi granulometriche (ghiaie;
sabbie; limi; argille)
Composti organoclorurati (PCB e
pesticidi) (vedi nota (°) Tabella 14)
Metalli peanti bioaccumulabili
Composti organostannici #
Saggi biologici
(#)
Lo screening dei composti organostannici può essere limitato alle aree
in prossimità di porti. 3.4.2 Campionamento 3.4.2.1 Criteri per la
scelta delle stazioni di prelievo Le Autorità competenti dovranno
elaborare ed attuare un piano di campionamento che, sulla base delle
conoscenze dell'uso e della tipologia del tratto di costa interessata,
permetta di rappresentare adeguatamente, nello stesso tratto di costa,
le zone sottoposte a fonti di immissione, quali porti, canali, fiumi,
insediamenti costieri, e le zone scarsamente sottoposte, a pressioni
antropiche (corpo idrico di riferimento). In ogni caso, la strategia
di campionamento dovrà garantire un idoneo livello conoscitivo,
propedeutico alla definizione dei piani di risanamento o di tutela e
comunque seguire i criteri di seguito riportati. Acque Ai fini del
campionamento vengono identificate tre diverse tipologie di fondale, per
ciascuna delle quali viene stabilito il posizionamento di tre stazioni
di prelievo per transetto; questi vanno sempre posizionati
ortogonalmente alla linea di costa. Le tre tipologie di fondale
sono: • Fondale alto è quello che a 3000 m dalla costa ha una
batimetrica superiore a 50 m. • Fondale medio è quello che a 200 m
dalla costa ha una batimetrica superiore a 5 m e a 3000 m dalla costa
una batimetrica inferiore a 50 m. • Fondale basso è quello che a 200
m dalla costa ha una batimetrica inferiore ai 5 m. Il posizionamento
delle stazioni è fissato come segue:
ALTO FONDALE:
I Stazione
II Stazione
III Stazione
A 100 m da costa
In posizione intermedia fra la 1° e la
3° stazione se la distanza tra dette stazioni è maggiore a 1000 m.
Se invece la distanza è inferiore o uguale a 1000 m. i prelievi e
le misure vengono effettuati solo nella 1° e nella 3° stazione
Non oltre la batimetrica dei 50 m
MEDIO FONDALE:
I Stazione
II Stazione
III Stazione
200 m da costa
1000 m da costa
a 3000 m da costa
BASSO FONDALE:
I Stazione
II Stazione
III Stazione
500 m da costa
1000 m da costa
a 3000 m da
costa
Sedimenti Le stazioni di prelievo
devono essere fissate nella fascia costiera, in modo tale da
rappresentare le diverse tipologie di immissione che insistono nell'area
(eventuali apporti industriali o civili, apporti fluviali, attività
portuali), nonché aree scarsamente soggette ad apporti antropici (come
corpo idrico di riferimento). Dovranno essere considerate le porzioni
superficiali di sedimento. La definizione dello strato da considerare
potrà essere variato in funzione delle conoscenze sulle caratteristiche
sedimentologiche, ed in particolare dei tassi di sedimentazione,
dell'area indagata. Biota Le stazioni di campionamento dei mitili
indicati al punto 3.4.1.2. devono essere fissate in modo tale da
rappresentare l'intera "tipologia" costiera (eventuali fonti di
immissione industriali o civili, apporti fluviali, attività portuali,
aree "indisturbate" etc.) Devono inoltre essere identificate stazioni
più rappresentative delle biocenosi di maggior pregio ambientale
presenti nell'area in studio al fine della realizzazione di una
cartografia biocenotica con scala adeguata. 3.4.2.2 Frequenza dei
campionamenti Acque: è prevista una frequenza di campionamento
stagionale per tutti i parametri descritti in tabella 13. E' prevista
inoltre una frequenza di campionamento quindicinale nel periodo compreso
fra Giugno e Settembre nelle aree interessate da fenomeni eutrofici,
quelle cioé in cui l'indice trofico (calcolato in base alla tabella 16 e
17) sia maggiore di 5 per l'Alto Adriatico dalla foce del fiume Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e di 4,5 per le restanti acque
marine costiere per due campionamenti mensili successivi. Sedimenti:
è prevista una frequenza di campionamento annuale. Il campionamento
dovrà essere effettuato sempre nello stesso periodo dell'anno e
corrispondere al periodo di minor influenza degli eventi meteo-marini
(si consiglia il periodo estivo). Biota: è prevista una frequenza
semestrale per le analisi di bioaccumulo (indicate in tabella 14); per
l'esame delle biocenosi di maggior pregio ambientale, anche al fine
della realizzazione di una cartografia biocenotica di dettaglio, è
prevista una cadenza triennale. 3.4.3 Classificazione 3.4.3.1
Stato ambientale delle acque marine costiere In attesa della
definizione di un approccio integrato per la valutazione dello stato di
qualità ambientale la prima classificazione delle acque marine costiere
viene condotta attraverso l'applicazione dell'indice trofico riportato
in tabella 16, tenendo conto di ogni elemento utile a definire il grado
di allontanamento dalla naturalità delle acque costiere. Tale
classificazione trofica sarà integrata dal giudizio emergente dalle
indagini sul biota e sui sedimenti, allorchè sarà disponibile il
criterio di classificazione dello stato ambientale complessivo che dovrà
essere definito ai sensi del precedente punto 2. Ai fini della
classificazione dovrà essere considerato il valore medio dell'indice
trofico, derivato dai valori delle singole misure durante il complessivo
periodo di indagine (24 mesi per la prima classificazione e 12 mesi per
le successive).
D%O = ossigeno disciolto come deviazione
% assoluta della saturazione (100-O2D%)
P = fosforo totale (µg/L)
N = N-(NO3
+ NO2 + NH3) (µg/L)
I risultati
derivanti dall'applicazione dell'indice di trofia determineranno
l'attribuzione dello stato ambientale secondo la seguente tabella 17,
valutato anche alla luce delle condizioni indicate nella stessa tabella
17.
Tabella 17 - Classificazione delle acque marine costiere in base
alla scala trofica
Indice di trofia
Stato ambientale
Condizioni
2 - 4
Stato ELEVATO
Buona trasparenza delle acque
Assenza di anomale colorazioni delle
acque
Assenza di sottosaturazione di ossigeno
disciolto nelle acque bentiche
4 - 5
Stato BUONO
Occasionali intorpidimenti delle
acque
Occasionali anomale colorazioni delle
acque
Occasionali ipossie delle acque
bentiche
5 - 6
Stato MEDIOCRE
Scarsa la trasparenza delle acque
Anomale colorazioni delle acque
Ipossie e occasionali anossie delle
acque bentiche
Stati di sofferenza a livello di
ecosistema bentonico
6 - 8
Stato SCADENTE
Elevata torbidità delle acque
Diffuse e persistenti anomalie nella
colorazione delle acque
Diffuse e persistenti ipossie/anossie
nelle acque bentiche
Morie di organismi bentonici
Alterazione/semplificazione delle
comunità bentoniche
Danni economici nei settori del turismo,
pesca ed acquacoltura
Ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 5 del decreto, per il tratto costiero compreso
fra la foce del fiume Adige e il confine meridionale del comune di
Pesaro, viene considerato obiettivo-trofico "intermedio", da aggiungere
entro il 2008, un valore medio annuale dell'indice trofico non superiore
a 5. L'eventuale evidenziazione di situazione di tossicità per gli
organismi testati e/o evidenze di bioaccumulo oltre alle soglie previste
dalle normative esistenti (allegato 2 sez. C; norme sugli alimenti, e
altre norme sanitarie) portano ad attribuire lo stato ambientale
"Scadente".
3.5 ACQUE DI TRANSIZIONE 3.5.1
Premessa
Lo stato delle conoscenze e delle
esperienze di studio riguardanti le acque di transizione non sono
sufficienti per definire compiutamente i criteri per il monitoraggio e
per l'attribuzione dello stato ecologico in cui si trova il corpo
idrico. Le indicazioni che seguono sono quindi in parte sperimentali
e propedeutiche ad una futura migliore definizione in base ai risultati
di una prima fase di monitoraggio e studio. A tal riguardo vanno
acquisite informazioni su: 1. area del bacino scolante e sue
caratteristiche; 2. portata dei principali corsi d'acqua
afferenti; 3. stima dei carichi di nutrienti afferenti (Azoto e
Fosforo); 4. cartografia con isobate dell'area indagata; 5.
caratteristiche morfologiche delle bocche delle aree lagunari; 6.
presenza di dighe, barriere, canali lagunari, ecc.; 7. individuazione
delle aree a minore ricambio. In assenza di consistenti interventi o
di altri fattori influenzanti le caratteristiche idromorfologiche in
tali aree, le suindicate informazioni conoscitive vanno aggiornate con
cadenza quinquennale.
3.5.2 Indicatori di qualità e analisi da
effettuare
In attesa della definizione dei criteri
di cui al punto 2.1.2, per le matrici acqua e sedimenti sono da
monitorare i parametri indicati nelle precedenti tabelle 13 e 15
relativi alle acque marine costiere. Per quanto riguarda il biota
vanno eseguite, sui bivalvi indicati al punto 3.4.1.2., misure di
accumulo di metalli e di inquinanti organici, indicati in tabella
14. E' inoltre consigliabile integrare le analisi su indicate con
indagini sul fitoplancton (lista tassonomica e densità), macroalghe e
fanerogane (lista tassonomica ed abbondanza per m², cartografia della
massima superficie coperta (²)) e macroinvertebrati bentonici (lista
tassonomica e densità). I parametri riportati nelle tabelle possono
essere integrati o sostituiti da altri che risultino più significativi
rispetto alle specifiche realtà territoriali. (²) solo per ambienti
lagunari.
3.5.3 Campionamento
3.5.3.1 Stazioni di
prelievo Il campionamento della matrice acqua sarà effettuato su un
reticolo di stazioni rappresentativo del bacino in esame. I
campionamenti saranno effettuati in superficie e riguarderanno i
parametri indicati nella tabella 13. Per profondità superiori a 1,5
metri, la determinazione di temperatura, salinità ed ossigeno disciolto
sarà condotta anche sul profilo verticale. In ogni caso, la strategia
di campionamento dovrà garantire un livello conoscitivo propedeutico
alla definizione dei piani di risanamento o di tutela. Per quanto
riguarda il biota e i sedimenti, le stazioni saranno scelte
preferenzialmente in prossimità delle stazioni per il monitoraggio delle
acque, in modo da ottenere una caratterizzazione, omogenea e
rappresentativa dell'ambiente in studio. 3.5.3.2 Frequenza di
campionamento Per quanto riguarda la matrice acque la frequenza di
campionamento sarà mensile. Nelle zone soggette a situazioni distrofiche
(crisi anossiche, fioriture algali abnormi, elevate biomasse di
macroalghe) la frequenza sarà quindicinale nel periodo giugno-settembre.
In tali situazioni parte delle misure riportate in tabella 13 (ossigeno
disciolto, temperatura, salinità) potranno essere rilevate con
strumentazione in automatico ed in continuo. Per il biota la
frequenza di campionamento sarà almeno semestrale. Per i sedimenti è
prevista una frequenza di campionamento annuale. Il campionamento dovrà
essere effettuato sempre nello stesso periodo dell'anno e corrispondere
al periodo di minor influenza degli eventi meteorologici (si consiglia
il periodo estivo). 3.5.4 Classificazione Per la classificazione
delle acque lagunari e gli stagni costieri si valuta il numero di giorni
di anossia/anno(3), misurata nelle acque di fondo, che interessano oltre
il 30% della superficie del corpo idrico secondo lo schema riportato in
tabella 18. Tale risultato integrato con i risultati delle analisi
relative ai sedimenti ed al biota. L'esito positivo dei saggi
biologici sui sedimenti o l'indicazione di un incremento statisticamente
significativo delle concentrazioni di inquinanti nei sedimenti, o
dell'accumulo negli organismi, pregiudica l'attribuzione dello stato
sufficiente. In tal caso il corpo idrico in questione va classificato
nello stato scadente (3) valori dell'ossigeno disciolto nelle acque
di fondo compresi fra 0-1.0 mg/L.
Tabella 18 - Stato ambientale delle acque lagunari e degli stagni
costieri
Stato BUONO
Stato SUFFICIENTE
Stato SCADENTE
Numero giorni di anossia/anno che
coinvolgono oltre il 30% della superficie del corpo idrico
≤ 1
≤ 10
> 10
3.6 CORPI IDRICI ARTIFICIALI
Ai corpi idrici
artificiali si applicano gli stessi elementi di qualità e gli stessi
criteri di misura applicati ai corpi idrici superficiali naturali che
più si accostano al corpo idrico artificiale in questione. Il numero
e la localizzazione dei punti di campionamento, nonchè la frequenza
delle misure sono definiti a cura delle Regioni e delle province
autonome, tenendo conto della rilevanza del corpo idrico in questione
rispetto al reticolo idrografico locale. Gli obiettivi ambientali
fissati per questi corpi idrici devono garantire il rispetto degli
obiettivi fissati per i corpi idrici superficiali naturali ad essi
connessi. Per quanto riguarda lo stato ecologico, tendenzialmente,
devono avere un livello qualitativo corrispondente almeno a quello
immediatamente più basso di quello individuato per gli analoghi corpi
idrici naturali. Per quanto riguarda lo stato chimico non devono
comunque essere superate le soglie indicate per le sostanze pericolose
prioritarie nella precedente tabella 1. Nel caso di canali
artificiali la classificazione va eseguita solo sulla base dei parametri
riportati nella tabella 7 e del risultato del punteggio ottenuto dai
macrodescrittori secondo quanto indicato in tabella 8.
4 MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE: ACQUE SOTTERRANEE 4.1
ORGANIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO
Per le attività di
monitoraggio e classificazione dello stato di un corpo idrico sotteraneo
è necessaria una preventiva ricostruzione del modello idrogeologico,
secondo le indicazioni di cui all'allegato 3, in termini di: •
individuazione e parametrizzazione dei principali acquiferi; •
definizione delle modalità di alimentazione-deflusso-recapito; •
identificazione dei rapporti tra acque superficiali ed acque
sotterranee; • individuazione dei punti d'acqua (pozzi, sorgenti,
emergenze); • determinazione delle caratteristiche idrochimiche; •
identificazione delle caratteristiche di utilizzo delle acque. Il
modello idrogeologico deve essere periodicamente aggiornato sulla base
delle nuove conoscenze e delle attività di monitoraggio. La rilevazione
dei dati sullo stato quantitativo e chimico deve essere riferita agli
acquiferi individuati. Il monitoraggio delle acque sotterranee è
articolato in una fase conoscitiva iniziale ed una fase di monitoraggio
a regime. La fase conoscitiva iniziale e di base viene effettuata
rispettando le indicazioni riportate all'allegato 3. Il monitoraggio
si articola temporalmente in due fasi: 4.1.1 Fase conoscitiva La
prima di caratterizzazione sommaria, propedeutica alla sotto fase
successiva e utile ad una conoscenza dello stato chimico delle acque
sotterranee, è finalizzata ad una analisi di inquadramento generale
attraverso la ricerca di un gruppo ridotto di parametri chimici, fisici
e microbiologici; ciò che consente tra l'altro l'individuazione delle
aree critiche, di quelle potenzialmente soggette a crisi e di quelle
naturalmente protette, secondo le indicazioni riportate all'allegato
3. Se si dispone di serie storiche continuative di dati, purché non
antecedenti il 1996, queste possono essere utilizzate in sostituzione o
ad integrazione delle analisi previste nella fase iniziale del
monitoraggio. Per la successiva sotto fase, sulla base dei risultati
della caratterizzazione sommaria, nonché delle conoscenze acquisite
durante tale fase sulla situazione idrogeologica e di antropizzazione
del territorio, l'Autorità competente individua i punti d'acqua ritenuti
significativi ed effettua su di essi il monitoraggio per la
classificazione. Sui punti d'acqua di interesse locale esegue il
monitoraggio per la caratterizzazione dell'acquifero e comunque, oltre
alle misure quantitative (livello, portata), esegue le analisi dei
"parametri di base" riportati nella Tabella 19. 4.1.2 Fase a
regime Il monitoraggio nella fase a regime ha come scopo l'analisi
del comportamento e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
Sulla base dei risultati della fase conoscitiva e delle conoscenze
accumulate dovrà essere individua una rete di punti d'acqua
significativi e rappresentativi delle condizioni idrogeologiche,
antropiche, di inquinamento in atto, delle azioni di risanamento
intraprese su cui compiere un sistematico e periodico monitoraggio
chimico e quantitativo secondo i criteri indicati al punto 4.2. Il
monitoraggio quantitativo va eseguito, per le acque utilizzate, dal
concessionario o dal gestore, che deve rendere disponibili i dati su
opportuno supporto magnetico per l'autorità preposta al controllo.
4.2 INDICATORI DI QUALITA' ED ANALISI DA
EFFETTUARE
4.2.1 Fase iniziale 4.2.1.1 Misure
quantitative Il monitoraggio quantitativo ha come finalità e quella
di acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, necessarie per
la definizione del bilancio idrico di un bacino. Inoltre dovrà
permettere di caratterizzare i singoli acquiferi in termini di
potenzialità, produttività e grado di sfruttamento. Questo tipo di
rilevamento è basato sulla determinazione dei seguenti parametri
fondamentali: • livello piezometrico; • portate delle sorgenti o
emergenze naturali delle acque sotterranee. A discrezione delle
autorità competenti potranno essere monitorati altri parametri
specifici, scelti in funzione della specificità dei singoli acquiferi e
delle attività presenti sul territorio come ad esempio i movimenti
verticali del livello del suolo. I dati desunti dalle attività di
monitoraggio dovranno essere opportunamente elaborati dalle Regioni al
fine di definire e parametrizzare i seguenti indicatori generali, da
utilizzare per la classificazione: • morfologia della superficie
piezometrica; • escursioni piezometriche; • variazioni delle
direzioni di flusso; • entità dei prelievi; • variazioni delle
portate delle sorgenti o emergenze naturali delle acque
sotterranee; • variazioni dello stato chimico indotto dai
prelievi; • movimenti verticali del livello del suolo connesse
all'estrazione di acqua dal sottosuolo. 4.2.1.2 Misure chimiche La
fase iniziale del monitoraggio dura 24 mesi ed ha la finalità di
caratterizzare l'acquifero. Il rilevamento della qualità del corpo
idrico sotterraneo è basato sulla determinazione dei "parametri di base"
riportati nella Tabella 19. I parametri di tabella evidenziati con il
simbolo (o) saranno utilizzati per la classificazione in base a quanto
indicato in Tabella 20. Le autorità competenti devono analizzare i
parametri addizionali relativi a inquinanti specifici, individuati in
funzione dell'uso del suolo, delle attività presenti sul territorio, in
considerazione della vulnerabilità della risorsa e della tutela degli
ecosistemi connessi oppure di particolari caratteristiche ambientali.
Una lista di tali inquinanti con l'indicazione dei relativi valori di
soglia è riportata nella Tabella 21.
Tabella 19 - Parametri di base (con (o) sono indicati i parametri
macrodescrittori utilizzati per la classificazione).
Temperatura (°C)
Potassio (mg/L)
Durezza totale (mg/L CaCO3)
Sodio (mg/L)
Conducibilità elettrica (µS/cm (20°C))
(o)
Solfati (mg/L) come SO4 (o)
Bicarbonati (mg/L)
Ione ammonio (mg/L) come NH4 (o)
Calcio (mg/L)
Ferro (mg/L) (o)
Cloruri (mg/L) (o)
Manganese (mg/L) (o)
Magnesio (mg/L)
Nitrati (mg/L) come NO3 (o)
4.2.2 Fase a
regime Nella fase a regime sulla rete di monitoraggio individuata in
base ai risultati della fase conoscitiva iniziale vanno proseguite le
misure sui parametri di base precedentemente utilizzati al punto
4.2.1.2. Si ritiene necessario considerare un periodo iniziale di
riferimento di almeno cinque anni per poter definire le tendenze
evolutive del corpo idrico. Per le misure chimiche vanno inoltre
monitorati tutti quei parametri relativi ad inquinanti inorganici o
organici individuati dall'autorità preposta al controllo, in ragione
delle condizioni dell'acquifero e della sua vulnerabilità, dell'uso del
suolo e delle attività antropiche caratteristiche del territorio.
4.3 MISURE
Per quanto riguarda gli aspetti
quantitativi, su un numero ridotto di punti significativi appartenenti
alle reti di monitoraggio individuate, le misure dovranno essere
eseguite con cadenza mensile e sui pozzi, sui piezometri. Le misure
sulle sorgenti dovranno essere anche più ravvicinate in ragione dei
tempi di esaurimento della sorgente stessa. Per quanto riguarda le
analisi chimiche dovranno essere eseguite, sia nella fase iniziale che
per quella a regime, con cadenza semestrale in corrispondenza dei
periodi di massimo e minimo deflusso delle acque sotterranee.
4.4 CLASSIFICAZIONE
Lo stato ambientale delle
acque sotterranee è definito in base allo stato quantitativo e a quello
chimico. 4.4.1 Stato quantitativo I parametri e i relativi valori
numerici di riferimento per la classificazione quantitativa dei corpi
idrici sotterranei, sono definiti dalle Regioni utilizzando gli
indicatori generali elaborati sulla base del monitoraggio secondo i
criteri che verranno indicati con apposito decreto ministeriale su
proposta dell'ANPA, in base alle caratteristiche dell'acquifero
(tipologia, permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e del
relativo sfruttamento (tendenza piezometrica o delle portate, prelievi
per vari usi). Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di
equilibrio quando le estrazioni o le alterazioni della velocità naturale
di ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo (almeno 10 anni):
sulla base delle alterazioni misurate o previste di tale equilibrio
viene definito lo stato quantitativo. Lo stato quantitativo dei corpi
idrici sotterranei è definito da quattro classi così caratterizzate:
Classe A
L'impatto antropico è nullo o
trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le
estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di
ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo.
Classe B
L'impatto antropico è ridotto, vi sono a
moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza
che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento,
consentendo un uso della risorsa se ostenibile sul lungo
periodo.
Classe C
Impatto antropico significativo con
notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa
evidenziato da rilevanti modificazioni agli indicatori generali
sopraesposti (1).
Classe D
Impatto antropico nullo o trascurabile,
ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche
caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.
(1) nella valutazione quantitativa
bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili
con la presenza di importanti strutture sotterranee
preesistenti.
4.4.2 Stato chimico
Le classi chimiche dei
corpi idrici sotterranei sono definite secondo il seguente schema:
Classe 1
Impatto antropico nullo o trascurabile
con pregiate caratteristiche idrochimiche;
Classe 2
Impatto antropico ridotto e sostenibile
sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3
Impatto antropico significativo e con
caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni
segnali di compromissione;
Classe 4
Impatto antropico rilevante con
caratteristiche idrochimiche scadenti;
Classe 0 (*)
Impatto antropico nullo o trascurabile
ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni
al di sopra del valore della classe 3.
(*) per la valutazione dell'origine
endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere
considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle
acque.
Ai fini della classificazione chimica si
utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o
addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi qualitative
vengono attribuite secondo lo schema di tabella 20, tenendo anche conto
dei parametri e dei valori riportati alla Tabella 21. La classificazione
è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle
analisi dei diversi parametri di base o dei parametri addizionali.
Tabella 20 - Classificazione chimica in base ai parametri di base
(1)
Unità di misura
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 0 (*)
Conducibilità elettrica
µS/cm(20°C)
≤ 400
≤ 2500
≤ 2500
> 2500
> 2500
Cloruri
mg/L
≤ 25
≤ 250
≤ 250
> 250
> 250
Manganese
µg/L
≤ 20
≤ 50
≤ 50
> 50
> 50
Ferro
µg/L
< 50
< 200
≤ 200
> 200
> 200
Nitrati
mg/L di NO3
≤ 5
≤ 25
≤ 50
> 50
Solfati
mg/L di SO4
≤ 25
≤ 250
≤ 250
> 250
> 250
Ione ammonio
mg/L di NH4
≤ 0,05
≤ 0,5
≤ 0,5
> 0,5
> 0,5
(1) se la presenza di tali sostanze è di
origine naturale, così come appurato dalle 7Regioni o dalle
province autonome, verrà automaticamente attribuita la classe
0.
Tabella 21 - Parametri addizionali
Inquinanti inorganici
µg/L
Inquinanti organici
µg/L
Alluminio
≤ 200
Composti alifatici alogenati totali
10
Antimonio
≤ 5
di cui:
Argento
≤ 10
- 1,2-dicloroetano
3
Arsenico
≤ 10
Pesticidi totali (1)
0,5
Bario
≤ 2000
di cui:
Berillio
≤ 4
- aldrin
0,03
Boro
≤ 1000
- dieldrin
0,03
Cadmio
≤ 5
- eptacloro
0,03
Cianuri
≤ 50
- eptacloro epossido
0,03
Cromo tot.
≤ 50
Altri pesticidi individuali
0,1
Cromo VI
≤ 5
Acrilamide
0,1
Fluoruri
≤ 1500
Benzene
1
Mercurio
≤ 1
Cloruro di vinile
0,5
Nichel
≤ 20
IPA totali (2)
0,1
Nitriti
≤ 500
Benzo (a) pirene
0,01
Piombo
≤ 10
Rame
≤ 1000
Selenio
≤ 10
Zinco
≤ 3000
(1) in questo parametro sono compresi
tutti i composti organici usati come biocidi (erbici, insetticidi,
fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc.);
(2) si intendono in questa classe i
seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene,
indeno(1,2,3-cd)pirene.
Se la presenza di
inquinanti in concentrazioni superiori a quelle di tabella 21 è di
origine naturale verrà attribuita la classe 0 per la quale, di norma,
non vengono previsti interventi di risanamento. La presenza di
inquinanti organici o inorganici con concentrazioni superiori a quelli
del valore riportato nella tabella 21 determina la classificazione in
classe 4. Se gli inquinanti di tabella 21 non sono presenti o vengono
rilevate concentrazioni al di sotto della soglia di rilevabilità
indicata dai metodi analitici le acque il corpo idrico è classificate a
seconda dei risultati relativi ai parametri di tabella 20. Tranne nel
caso della presenza naturale di sostanze inorganiche, il ritrovamento di
questi inquinati in concentrazioni significative vicine alla soglia
indicata è comunque un segnale negativo di rischio per gli acquiferi
interessati. Nei piani di tutela, devono quindi essere comunque adottate
misure atte a prevenire un ulteriore peggioramento e a rimuovere le
cause di rischio. Devono inoltre essere considerati gli effetti della
eventuale interconnessione delle acque sotterrane con corpi idrici
superficiali di particolare pregio il cui obiettivo ambientale, a causa
della persistenza e dei processi di bioaccumulo di alcuni inquinanti,
prevede per questi valori di concentrazione più cautelativi. 4.4.3
Stato ambientale delle acque sotterranee In base alle conoscenze
prodotte attraverso le attività di cui al punto 1 e per confronto con le
classi di qualità della risorsa definite con le Tabelle 20 e 21,
verranno quindi classificati i singoli corpi idrici sotterranei in base
al loro stato ambientale. La sovrapposizione delle classi chimiche
(classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi A, B, C, D) definisce lo
stato ambientale del corpo idrico sotterraneo così come indicato nella
tabella 22 e permette di classificare i corpi idrici sotterranei.
Tabella 22 - Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi
idrici sotterranei.
Stato elevato
Stato buono
Stato sufficiente
Stato scadente
Stato particolare
1 - A
1 - B
3 - A
1 - C
0 - A
2 - A
3 - B
2 - C
0 - B
2 - B
3 - C
0 - C
4 - C
0 - D
4 - A
1 - D
4 - B
2 - D
3 - D
4 - D
In assenza di
serie storiche significative di dati dal punto di vista quantitativo in
una prima fase la classificazione sarà basata sullo stato chimico delle
risorse, ipotizzando, per la parte quantitativa, una classe
C. Qualora i corpi acquiferi individuati presentino al loro interno
differenti condizioni dello stato si può procedere ad un'ulteriore
suddivisione che individui porzioni omogenee o aree discrete a
differente stato di qualità sempre sulla base di quanto indicato in
Tabella 22. La Regione, procede alla classificazione cartografica ed
alla zonazione dei singoli corpi idrici sotterranei in base al
rispettivo "stato". Sempre in base alla suddetta classificazione
verranno pianificate le eventuali azioni di risanamento da adottare. Per
quanto riguarda gli acquiferi che hanno uno stato naturale particolare
pur non dovendo prevedere specifiche azioni di risanamento, deve
comunque essere evitato un peggioramento dello stato chimico o un
ulteriore impoverimento quantitativo. Tale classificazione ha
carattere temporaneo dovrà essere progressivamente e periodicamente
riaggiornata in base al raggiungimento degli obiettivi verificato
tramite le attività di monitoraggio previste al punto 4.1.
(103)Allegato modificato da avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170 e,
successivamente, sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 258.
ALLEGATO 2 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
CORPI IDRICI A SPECIFICA DESTINAZIONE (106)
SEZIONE A: Criteri generali e metodologie per il rilevamento
delle caratteristiche qualitative e per la classificazione delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile
I seguenti criteri si applicano alle acque
dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per la
produzione di acqua potabile dopo i trattamenti appropriati. 1)
Calcolo della conformità e classificazione Per la classificazione
delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A,
i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel
95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne 1 e nel 90%
ai valori limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il
corrispondente valore nella colonna I. Per il rimanente 5% o il 10% dei
campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono
discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in
questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i
parametri microbiologici. 2) Campionamento 2.1) Ubicazione delle
stazioni di prelievo Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per
tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali utilizzati o destinati ad
essere utilizzati per l'approvvigionamento idrico potabile - fermo
restando quanto previsto nell'allegato 1 - le stazioni di prelievo
dovranno essere ubicate in prossimità delle opere di presa esistenti o
previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della
qualità delle acque da utilizzare. Ulteriori stazioni di prelievo
dovranno essere individuate in punti significativi del corpo idrico
quando ciò sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto
soprattutto conto di possibili fattori di rischio d'inquinamento. I
prelievi effettuati in tali stazioni avranno la sola finalità di
approfondire la conoscenza della qualità del corpo idrico, per gli
opportuni interventi. 2.2) Frequenza minima dei campionamenti e delle
analisi di ogni parametro
GRUPPO DI PARAMETRI (°)
Frequenza minima annua dei
campionamenti e delle analisi per i corpi idrici da
classificare
I
II
III
12
12
12
GRUPPO DI PARAMETRI (°)
Frequenza minima annua dei
campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già
classificati
I (*)
II
III (**)
8
8
8
(*) Per le acque della categoria A3
la frequenza annuale dei compionamenti dei parametri del gruppo I deve
essere portata a 12. (°) I parametri dei diversi gruppi
comprendono:
PARAMETRI I GRUPPO
pH, colore, materiali totali in
sospensione, temperatura, conduttività, odore, nitrati, cloruri,
fosfati, COD, DO (ossigeno disciolto), BOD5, ammoniaca
PARAMETRI II GRUPPO
ferro disciolto, manganese, rame, zinco,
solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e
coliformi fecali.
PARAMETRI III GRUPPO
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo
totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi
disciolti o emulsionati idrocarburi policiclici aromatici,
antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio,
streptococchi fecali e salmonelle
(**) Per i
parametri facenti parte del terzo gruppo, salvo che per quanto riguarda
gli indicatori di inquinamento microbiologico, su indicazione
dell'autorità competente al controllo ove sia dimostrato che non vi sono
fonti antropiche, o naturali, che possano determinarne la loro presenza
nelle acque, la frequenza di campionamento può essere ridotta. 3)
Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni I
campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in modo da
evitare alterazioni che possono influenzare significativamente i
risultati delle analisi. a) Per il prelievo, la conservazione ed il
trasporto dei campioni per analisi dei parametri di cui alla tabella
2/A, vale quanto prescritto, per i singoli parametri, alla colonna
G. b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni
per analisi dei parametri di cui alla tabella 3/A, vale quanto
segue: i prelievi saranno effettuati in contenitori
sterili; qualora si abbia motivo di ritenere che l'acqua in esame
contenga cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al
10% di sodio tiosolfato, nella quantità di mL 0,1 per ogni 100 mL di
capacità della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione; le
bottiglie di prelievo dovranno avere una capacità idonea a prelevare
l'acqua necessaria all'esecuzione delle analisi microbiologiche; i
campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi, dovranno essere
trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo della
luce e dovranno, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non
oltre le 24 ore dal prelievo, essere sottoposti ad esame.
Tabella 1/A: Caratteristiche di qualità per acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile
A 20 °C senza nitrificazione domanda
biochimica di ossigeno (BOD5)
mg/L 02
< 3
-
< 5
-
< 7
-
38
Azoto Kjeldahl (tranne NO2 ed NO3)
mg/L N
1
-
2
-
3
-
39
Ammoniaca
mg/L NH4
0,05
-
1
1,5
2
4(o)
40
Sostanze estraibili al cloroformio
mg/L SEC
0,1
-
0,2
-
0,5
-
41
Carbonio organico totale
mg/L C
-
-
-
-
-
-
42
Carbonio organico residuo (dopo
flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µ) TOC
mg/L C
-
-
-
-
-
-
43
Coliformi totali
/100 mL
50
-
5000
50000
44
Coliformi fecali
/100 mL
20
-
2000
-
20000
-
45
Streptococchi fecali
/100 mL
20
-
1000
-
10000
-
46
Salmonelle
-
assenza in 5000 mL
-
assenza in 1000 mL
-
-
-
Legenda:
Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione Categoria
A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione Categoria A3
- Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione I =
Imperativo G = Guida (o) = sono possibili deroghe in conformità
all'articolo 8 lettera b del presente decreto * = sono possibili
deroghe in conformità all'articolo 8 lettera d del presente
decreto Note: (1) I valori indicati costituiscono i limiti
superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa
temperatura) (2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze
ecologiche di taluni ambienti
Tab. 2/A: metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri chimici e chimico-fisici di cui alla tab.
1/A
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Num. Parametro
Parametro
Unità di misura
Limite di rilevamento
Precisione
Accuratezza
Metodi di misura (*)
a) materiale del contenitore del
campione;
±
±
1
b) metodo di conservazione;
c) tempo massimo tra il campionamento e
l'analisi
1
pH
Unità pH
-
0,1
0,2
Elettrometria. La misura va eseguita
preferibilmente sul posto al momento del campionamento. Il valore
va sempre riferito alla temperatura dell'acqua al momento del
prelievo
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore
2
Colore (dopo filtrazione semplice)
mg/L scala pt
5
10%
20%
Colorimetria. Metodo fotometrico
secondo gli standard della scala platino cobalto (previa
filtrazione su membrana di fibra di vetro).
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore
3
Materiali in sospensione totali
mg/L
-
5%
10%
Gravimetria Filtrazione su membrana da
0,45 µm, essiccazione a 105 °C a peso costante. Centrifugazione
(tempo minimo 5 min, velocità media 2800/3000 giri-minuto)
Filtrazione ed essiccazione a 105 °C a peso costante
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore
4
Temperatura
°C
-
0,5
1
Termometria. La misura deve essere
eseguita sul posto, al momento del campionamento.
-
5
Conduttività
µS / cm a 20 °C
-
5%
10%
Elettrometria.
a) vetro o polietilene; c) 1-3 giorni
(**)
6
Odore
Fattore di diluizione a 25 °C
-
-
-
Tecnica delle diluizioni successive
a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c)
6-24 ore. (**)
7
Nitrati
mg/L NO3
2
10%
20%
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 1-3 giorni (**)
8
Fluoruri
mg/L F
0,05
10%
20%
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare previa distillazione se necessaria. Elettrometria
Elettrodi ionici specifici
a) polietilene; c) 7 giorni
9
Cloro organico totale estraibile
mg/L Cl
pm (***)
pm
pm
pm
pm
10
Ferro disciolto
mg/L Fe
0,02
10%
20%
Spettrometria di assorbimento atomico.
Previa filtrazione su membrana da 0,45 µm, Spettrofotometria di
assorbimento molecolare, previa filtrazione su membrana da 0,45
µm.
a) polietilene o vetro; b) campione ben
chiuso e refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore
11
Maganese
mg/L Mn
0,01 (2)
10%
20%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
a) polietilene o vetro; b) acidificare a
pH < 2 (preferibilmente con HNO3 concentrato).
0,02 (3)
10%
20%
Spettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
12
Rame (9)
mg/L Cu
0,005
10%
20%
Spettrometria di assorbimento atomico
Polarografia
come specificato al parametro n.
11
0,02 (4)
10%
20%
Spettrometria di assorbimento atomico
Spettrofotometria di assorbimento molecolare. Polarografia
13
Zinco (9)
mg/L Zn
0,01 (2)
10%
20%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
0,02 (3)
10%
20%
Spettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
14
Boro (9)
mg/L B
0,1
10%
20%
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
a) polietilene; b) acidificare a pH <
2 (preferibilmente con HNO3 diluito 1:1).
Spettrometria di assorbimento
atomico.
15
Berillio
mg/L Be
pm
pm
pm
pm
come specificato al parametro n.
11
16
Cobalto
mg/L Co
pm
pm
pm
pm
come specificato al parametro n.
11
17
Nichelio
mg/L Ni
pm
pm
pm
pm
come specificato al parametro n.
11
18
Vanadio
mg/L V
pm
pm
pm
pm
come specificato al parametro n.
11
19
Arsenico (9)
mg/L As
0,002 (2)
20%
20%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
0,01 (5)
-
-
Spettrometria di assorbimento atomico.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
20
Cadmio (9)
mg/L Cd
0,0002
30%
30%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
0,0001 (5)
Polarografia.
21
Cromo totale (9)
mg/L Cr
0,01
20%
30%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
22
Piombo (9)
mg/L Pb
0,01
20%
30%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
Polarografia.
23
Selenio (9)
mg/L Se
0,005
-
-
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
24
Mercurio (9)
mg/L Hg
0,0001
30%
30%
Spettrometria di assorbimento atomico
senza fiamma (su vapori freddi).
a) polietilene o vetro; b) per ogni
litro di campione addizionare 5 mL di HNO3 concentrato e 10 mL di
soluzione di KMnO4 al 5%. c) 7 giorni
0,0002 (5)
25
Bario (9)
mg/L Ba
0,02
15%
30%
Spettrometria di assorbimento
atomico.
come specificato al parametro n.
11
26
Cianuro
mg/LCN
0,01
20%
30%
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
a) polietilene o vetro; b) addizionare
NaOH in gocce o in soluzione concentrata (pH circa 12) e
raffreddare a 4 °C; c) 24 ore.
27
Solfati
mg/L SO4
10
10%
10%
Gravimetria. Complessometria con EDTA.
Spettrofotometria di assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 7 giorni.
28
Cloruri
mg/L Cl
10
10%
10%
Determinazione volumetrica (metodo di
Mohr). Metodo mercurimetrico con indicatore. Spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
a) polietilene o vetro; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 7 giorni.
29
Tensioattivi
mg/L MBAS
0,05
20%
-
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
a) vetro o polietilene; b)
refrigerazione a 4 °C; c) 24 ore.
30
Fosfati
mg/L P2O5
0,02
10%
20%
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
a) vetro; b) acidificazione con H2SO4 a pH <2
24 ore.
31
Fenoli
mg/L C6H5OH (indice
fenoli)
0,0005
0,0005
0,0005
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare. Metodo alla 4-ammino-antipirina;
a) vetro; b) acidificazione con H3PO4 a pH <4
ed aggiunta di CuSO4 5 H2O (1 g/L); c) 24 ore.
0,001 (6)
30%
50%
Metodo alla p-nitro-anilina.
32
Idrocarburi disciolti o emulsionati
mg/L
0,01
20%
30%
Spettrofotometria all'infrarosso
previa estrazione con tetracloruro di carbonio.
a) vetro; b) acidificare a pH < 2
(H2SO4 o
HCl); c) 24 ore.
0,04 (3)
Gravimetria previa estrazione mediante
etere di petrolio.
33
Idrocarburi policiclici aromatici
(9)
mg/L
0,00004
50%
50%
Misura della fluorescenza in UV previa
cromatografia su strato sottile.
a) vetro scuro od alluminio; b) tenere
al buio a 4 °C; c) 24 ore.
Misura comparativa rispetto ad un
miscuglio di 6 sostanze standard aventi la stessa concentrazione
(7).
34
Antiparassitari - totale [parathion,
esaclorocicloesano (HCH) dieldrine] (9)
mg/L
0,0001
50%
50%
Cromatografia in fase gassosa o
liquida previa estrazione mediante solventi adeguati e
purificazione. Identificazione dei componenti del miscuglio e
determinazione quantitativa. (8)
a) vetro; b) per HCH e dieldrin
acidificare con HCl concentrato (1 mL per litro di campione) e
refrigerare a 4 °C; per parathion acidificare a pH 5 con H2SO4 (1:1) e
refrigerare a 4 °C; c) 7 giorni
35
Domanda chimica ossigeno (COD)
mg/L O2
15
20%
20%
Metodo al bicromato di potassio
(ebollizione 2 ore)
a) vetro; b) acidificare a pH <2 con
H2SO4
1-7 giorni (**)
36
Tasso di saturazione dell'ossigeno
disciolto
% O2
5
10%
10%
Metodo di Winkler. Metodo di
elettrochimico (determinazione in situ)
a) vetro; c) fissare l'ossigeno sul
posto con solfato manganoso e ioduro-sodio-azide; 1 - 5 giorni a
4°C (**)
37
Domanda biochimica di ossigeno (BOD5)
a 20 °C senza nitrificazione
mg/L O2
2
1,5
2
Determinazione dell'O2 disciolto prima
e dopo incubazione di 5 giorni (20 ± 1 °C) al buio. Aggiunta di un
inibitore di nitrificazione (preferibilmente alliltiourea)
a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c)
4-24 ore
38
Azoto Kieldahl (escluso azoto di
NO2 ed NO3)
mg/L N
0,5
0,5
0,5
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare e determinazione volumetrica previa mineralizzazione e
distillazione secondo il metodo Kjeldahl.
a) vetro; b) acificare con H2SO4 fino a pH
<2; c) refrigerare a 4 °C
39
Ammoniaca
mg/L NH4
0,01 (2)
0,03 (2)
0,03 (2)
Spettrofotometria di assorbimento
molecolare
come specificato al parametro n.
38
0,1 (3)
10% (3)
20% (3)
40
Sostanze estraibili con cloroformio
mg/L
-
-
-
Gravimetria Estrazione a pH neutro
mediante cloroformio distillato di fresco, evaporazione sotto
vuoto moderato a temperatura ambiente e pesata del residuo
a) vetro; b) refrigerazione a 4 °C; c)
24 ore
41
Carbonio organico totale (TOC)
mg/L C
pm
pm
pm
pm
pm
42
Carbonio organico residuo (dopo
flocculazione e filtrazione su membrana da 5 µm)
pm
pm
pm
pm
(*) Possono
adottarsi metodi di misura diversi, purché i limiti di rilevamento, la
precisione e l'accuratezza siano compatibili con quelli indicati per i
metodi riportati per ciascun parametro nel presente allegato. In tal
caso deve indicarsi il metodo adottato. (**) Il tempo massimo dipende
dal tipo di campione. (***) Per memoria. (1) I campioni di acqua
superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e
misurati previa eliminazione, mediante filtrazione semplice (vaglio a
rete), dei residui galleggianti come legno, plastica. (2) Per le
acque della categoria A1 valore G (3)
Per le acque delle categorie A2, A3 (4) Per le acque della categeoria A3 (5) Per le acque delle categorie A1, A2, A3, valore I (6) Per le acque delle categorie
A2, valore I ed A3 (7) Miscuglio di sei sostanze standard aventi
la stessa concentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene,
benzo-3, 4, fluorantrene, benzo-11, 12 fluorantrene, benzo 3, 4 pirene,
benzo 1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene. (8) Miscuglio di
tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in
considerazione: parathion, esaclorocicloesano, dieldrin. (9) Se il
tenore di materie in sospensione dei campioni è elevato al punto da
rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni,
i valori dell'accuratezza riportati nella colonna E del presente
allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un
obiettivo. Questi campioni dovranno essere trattati in maniera tale che
l'analisi copra la quantità maggiore delle sostanze da misurare.
Tab. 3/A: Metodi di misura per la determinazione dei valori dei
parametri microbiologici di cui alla tab. 1/A
Num . Parametro
Parametro
Metodi di misura (*)
1
Coliformi totali 100 mL
(A) Metodo MPN
Seminare aliquote decimali del campione
(e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre serie) di
Brodo Lattosato. Incubare a 36 ± 1°C per 24 + 24 ore. I tubi
positivi (presenza di gas) debbono essere sottoposti a conferma in
Brodo Lattosio Bile Verde Brillante a 36 ± 1°C. Sulla base della
positività su tale terreno riportare il valore come MPN/100 mL di
campione.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione e/o sue
diluizioni attraverso membrana filtrante. Incubare su m-Endo-Agar
per 24 ore a 36 ± 1°C. Contare le colonie rosse. Riportare il
valore a 100 mL di campione.
2
Coliformi fecali 100 mL
(A) Metodo MPN
I tubi positivi in Brodo Lattosato di
cui al numero 1 lettera (A) debbono essere sottoposti a conferma
in tubi di EC-Broth per 24 ore a 44±0,2°C in bagnomaria. Sulla
base della positività dei tubi di EC-Broth riportare il valore
come MPN/100 mL.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione e/o sue
diluizioni attraverso membrana filtrante come al numero 1 lettra
(B). Incubare su m-FC-Agar a 44±0,2°C per 24 ore in bagnomaria.
Contare le colonie blu. Riportare il valore a 100 mL di
campione.
3
Streptococchi fecali
(A) Metodo MPN
Seminare aliquote decimali del campione
(e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre) di Azide
Dextrose Broth. Incubare a 36 ± 1°C per 24 + 24 ore. I tubi
positivi (torbidi) debbono essere sottoposti a conferma in Ethyl
Violet Azide Broth per 48 ore a 36 ± 1°C. Leggere i tubi positivi
(torbidi con fondo porpora). Riportare il valore come MPN/100 mL
di campione.
(B) Metodo MF
Filtrare mL 100 di campione (e/o sue
diluizioni) attraverso membrana filtrante come al numero 1,
lettera (B). Incubare su KF-Agar a 36 ± 1°C per 48 ore. Leggere le
colonie rosse. Riportare il valore a 100 mL di campione.
4
Salmonelle (1)
Metodo MF
Filtrare 1000 e 5000 mL di campione
attraverso membrana filtrante. Se la torbidità non consente di
filtrare la quantità richiesta di campione, utilizzare idoneo
prefiltro. Incubare il filtro (e l'eventuale prefiltro) in acqua
peptonata a temperatura ambiente per 6 ore.
Passare nei seguenti terreni:
a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN (incubare
a 42°C per 24-48 ore);
b) Terreno di Brodo Selenite (incubare a
36°C per 24-48 ore);
Dai predetti terreni ed alle scadenze
temporali indicate eseguire semine isolanti sui seguenti
terreni:
SS-Agar (incubare a 36°C per 24
ore);
Hektoen Enteric Agar (incubare a 36°C
per 24 ore)
d) Desossicolato Citrato Agar (incubare
a 36° per 24 ore).
Le colonie sospette devono essere
sottoposte ad identificazione.
(*) Per i
parametri dal n. 1 al n. 3 è facoltativa la scelta tra i metodi di
analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato. Assenza in 5000
mL (A1, G) e assenza in 1000 mL (A2, G).
SEZIONE B: Criteri generali e metodologie per il rilevamento
delle caratteristiche qualitative, per la classificazione ed il calcolo
della conformità delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei
pesci salmonicoli e ciprinicoli.
I seguenti criteri
si applicano alle acque dolci superficiali designate quali richiedenti
protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. 1)
Calcolo della conformità. Le acque designate e classificate si
considerano idonee alla vita dei pesci quando i relativi campioni
prelevati con la frequenza minima riportata nella Tab. 1/B, nello stesso
punto di preleamento e per un periodo di dodici mesi, presentino valori
dei parametri di qualità conformi ai limiti imperativi indicati e alle
relative note esplicative della medesima Tabella, per quanto
riguarda: a) il valore del 95% dei campioni prelevati, per i
parametri: ♦ pH ♦ BOD5 ♦ ammoniaca indissociata ♦ ammoniaca
totale ♦ nitriti ♦ cloro residuo totale ♦ zinco totale ♦
rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad
un prelievo al mese, i valori devono essere conformi ai limiti tabellari
nel 100% dei campioni prelevati; b) i valori indicati nella tabella
1/C per i parametri: ♦ temperatura ♦ ossigeno disciolto; c) la
concentrazione media fissata per il parametro: ♦ materie in
sospensione. Il superamento dei valori tabellari o il mancato
rispetto delle osservazioni riportate nella tabella 1/B non sono presi
in considerazione se avvengono a causa di piene, alluvioni o altre
calamità naturali. 2) Campionamento Ai fini dell'accertamento
della conformità di cui al punto 1: a) la frequenza dei campionamenti
stabilita nella tabella 1/B può essere ridotta ove risulti accertato che
la qualità delle acque è sensibilmente migliore di quella riscontrabile,
per i singoli parametri dall'applicazione delle percentuali di cui al
punto 1; b) possono essere esentate dal campionamento periodico le
acque per le quali risulti accertato che non esistono cause di
inquinamento o rischio di deterioramento. Il luogo esatto del
prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di
scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni
devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente in
funzione, soprattutto, delle condizioni ambientali locali.
Tab. 1/B - Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
salmonidi e ciprinidi
N. progressivo
Parametri
Unità di misura
Acque per salmonidi
Acque per ciprinidi
Metodo di analisi e rilevamento
Frequenza minima di campionamento e
di misura
Riferimento in note
esplicative
G
I
G
I
1
Temperatura (aumento)
Δ °C
1,5
3
- Termometria
Settimanale
(1)
Temperatura (massima)
°C
21,5(o)
28(o)
Temperatura (periodi di riproduzione)
°C
10(o)
2
Ossigeno
mg/L O2
≥ 9 (50%)
≥ 9 (50%)
≥8 (50%)
≥7 (50%)
- Volumetria (metodo di Winkler)
Mensile
(2)
≥ 7 (100%)
≥ 5 (100%)
- Elettrometria (elettrodi specifici)
3
Concentrazione di ioni idrogeno
pH
6-9 (o)
6-9 (o)
- Potenziometria
Mensile
(3)
4
Materiali in sospensione
mg/L
25 (o)
60 (o)
25 (o)
80 (o)
- Gravimetria
Mensile
(4)
5
BOD5
mg/L O2
3
5
6
9
- Volumetria (metodo di Winkler)
Mensile
(5)
- Elettrometria
- Respirometria
6
Fosforo totale
mg/L P
0,07
0,14
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo all'acido fosfomolibdico in presenza di acido
ascorbico, previa mineralizzazione)
Mensile
(6)
7
Nitriti
mg/L NO2
0,01
0,88
0,03
1,77
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo alla N-1-naftiletilen- diammina e sul
fanilammide)
Mensile
(7)
8
Composti fenolici
mg/L C6H5OH
0,01
**
0,01
**
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo alla 4-aminoantipirina o alla
p-nitroanilina)
Mensile
(8)
- Esame gustativo
9
Idrocarburi di origine petrolifera
mg/L
0,2
***
0,2
***
- Spettrometria IR (previa estrazione
con CCl4 o solvente equivalente)
Mensile
(9)
- Esame visivo
- Esame gustativo
10
Ammoniaca non ionizzata
mg/L NH3
0,005
0,025
0,005
0,025
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo al blu di indofenolo - oppure - Metodo di
Nessler)
Mensile
(10)
11
Ammoniaca totale
mg/L NH4
0,04
1
0,2
1
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo al blu di indofenolo - oppure - Metodo di
Nessler)
Mensile
(11)
12
Cloro residuo totale
mg/L come HOCl
0,004
0,004
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare o volumetria (Metodo
DPD:N,N-dietil-p-fenilendiammina)
Mensile
(12)
13
Zinco totale *
µg/L Zn
300
400
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
14
Rame
µg/L Cu
40
40
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
15
Tensioattivi (anionici)
mg/L come MBAS
0,2
0,2
- Spettrofotometria di assorbimento
molecolare (Metodo al blu di metilene)
Mensile
(13)
16
Arsenico
µg/L As
50
50
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
17
Cadmio totale *
µg/L Cd
0,2
2,5
0,2
2,5
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
18
Cromo
µg/L Cr
20
100
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
19
Mercurio totale *
µg/L Hg
0,05
0,5
0,05
0,5
- Spettrometria di assorbimento atomico
(su vapori freddi)
Mensile
(14)
20
Nichel
µg/L Ni
75
75
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
21
Piombo
µg/L Pb
10
50
- Spettrometria di assorbimento
atomico
Mensile
(14)
ABBREVIAZIONI:
G = guida o indicativo; I = imperativo od obbligatorio. Note: (o):
Conformemente all'art. 13 sono possibili deroghe; * Totale =
Disciolto più particolato; ** I composti fenolici non devono essere
presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore dei pesci *** I
prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti in quantità
tali da: - produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile
o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei
laghi - dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi -
provocare effetti nocivi sui pesci Osservazioni di carattere
generale: Occorre rilevare che nel fissare i valori dei parametri si
è partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero
non considerati nella presente sezione, sono favorevoli. Ciò significa
in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da
quelle enumerate sono molto deboli. Qualora due o più sostanze nocive
siano presenti sotto forma di miscuglio, è possibile che si manifestino,
in maniera rilevante, effetti additivi, sinergici o
antagonistici. Metodiche analitiche e di campionamento: Le
metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella
determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi
analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque
del C.N.R. (Roma), e successivi aggiornamenti.
NOTE ESPLICATIVE AI PARAMETRI DELLA TAB. 1/B (Integrano le
prescrizioni figuranti nel prospetto di detta
Tabella)
(1) Per la verifica del ΔT la temperatura
deve essere misurata a valle di un punto di scarico termico al limite
della zona di mescolamento; il valore riportato in tabella si riferisce
alla differenza tra la temperatura misurata e la temperatura
naturale. Con riferimento alla temperatura di riproduzione, non è
stato espresso alcun valore limite in considerazione della variabilità
di temperatura ideale di riproduzione dei pesci appartenenti ai
Ciprinidi nelle acque italiane. (2) a) Valore limite "I" - acque per
Salmonidi: quando la concentrazione di ossigeno è inferiore a 6 mg/L, le
Autorità competenti devono intervenire applicando le disposizioni
dell'art. 12, paragrafo 2; b) Valore limite "I" - acque per
Ciprinidi: quando la concentrazione di ossigeno è inferiore a 4 mg/L, le
Autorità competenti applicano le disposizioni dell'art. 12, paragrafo
2; - quando si verificano le condizioni previste in (a) e (b) le
Autorità competenti devono provare che dette situazioni non avranno
conseguenze dannose allo sviluppo equilibrato delle popolazioni
ittiche; - tra parentesi viene indicata la percentuale delle misure
in cui debbono essere superati o eguagliati i valori tabellari (e.g. ≥ 9
(50%) significa che almeno nel 50% delle misure di controllo la
concentrazione di 9 mg/L deve essere superata); - campionamento:
almeno un campione deve essere rappresentativo delle condizioni di
minima ossigenazione nel corso dell'anno. Tuttavia se si sospettano
variazioni giornaliere sensibili dovranno essere prelevati almeno 2
campioni rappresentativi delle differenti situazioni nel giorno del
prelievo. (3) Le variazioni artificiali del pH, rispetto ai valori
naturali medi del corpo idrico considerato, possono superare di ± 0,5
unità-pH i valori estremi figuranti nel prospetto della tabella 1/B (sia
per le acque per Salmonidi che per le acque per Ciprinidi) a condizione
che tali variazioni non determinino un aumento della nocività di altre
sostanze presenti nell'acqua. (4) Si può derogare dai suddetti limiti
nei corpi idrici, in particolari condizioni idrologiche, in cui si
verifichino arricchimenti naturali senza intervento antropico; - i
valori limite (G e I per le due sottoclassi) sono concentrazioni medie e
non si applicano alle materie in sospensione aventi proprietà chimiche
nocive. In quest'ultimo caso le Autorità competenti prenderanno
provvedimenti per ridurre detto materiale, se individuata l'origine
antropica; - nell'analisi gravimetrica il residuo, ottenuto dopo
filtrazione su membrana di porosità 0,45 µm o dopo centrifugazione
(tempo 5 min ed accelerazione media di 2.800 3.200 g), dovrà essere
essiccato a 105 °C fino a peso costante. (5) La determinazione
dell'ossigeno va eseguita prima e dopo incubazione di cinque giorni, al
buio completo, a 20 °C (± 1 °C) e senza impedire la
nitrificazione. (6) I valori limite "G" riportati possono essere
considerati come indicativi per ridurre l'eutrofizzazione; - per i
laghi aventi profondità media compresa tra 18 e 300 metri, per il
calcolo del carico di fosforo totale accettabile, al fine di controllare
l'eutrofizzazione, può essere utilizzata la seguente formula:
L = A
Z
(1 +
Tw
vTw)
dove: L = carico annuale espresso
in mg di P per metro quadrato di superficie del lago considerato; Z =
profondità media del lago in metri (generalmente si calcola dividendo il
volume per la superficie); Tw = tempo teorico di ricambio delle acque
del lago, in anni (si calcola dividendo il volume per la portata annua
totale dell'emissario); A = valore soglia per il contenimento dei
fenomeni eutrofici - Per la maggior parte dei laghi italiani "A" può
essere considerato pari a 20. Tuttavia per ogni singolo ambiente è
possibile calcolare uno specifico valore soglia (A) mediante
l'applicazione di una delle seguenti equazioni. (Il valore ottenuto va
aumentato del 50% per i laghi a vocazione salmonicola e del 100% per i
laghi a vocazione ciprinicola). Log [P] = 1,48 + 0,33 (±0,09) Log
MEI* alcal. Log [P] = 0,75 + 0,27 (± 0,11) Log MEI*
cond. dove: P = A = Concentrazione di fosforo totale di
µg/L; MEI alcal. = Rapporto tra alcalinità (meq/L) e profondità media
(m); MEI cond. = Rapporto tra conducibilità (µS /cm) e profondità
media (m); (*) MEI = Indice morfoedafico. (7) Nei riguardi dei
pesci i nitriti risultano manifestamente più tossici in acque a scarso
tenore di cloruri. I valori "I" indicati nella tabella 1/B corrispondono
ad un criterio di qualità per acque con una concentrazione di cloruri di
10 mg/L. Per concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40 mg/L i
valori limite "I" corrispondenti sono riportati nella seguente tabella
2/B.
Tab. 2/B - Valori limite "Imperativi" per il parametro nitriti
per concentrazioni di cloruri comprese tra 1 e 40
mg/L
Cloruri
Acque per salmonidi
Acque per ciprinidi
(mg/L)
(mg/L NO2)
(mg/L NO2)
1
0,10
0,19
5
0,49
0,98
10
0,88
1,77
20
1,18
2,37
40
1,48
2,96
(8) Data la
complessità della classe, anche se ristretta ai fenoli monoidrici, il
valore limite unico quotato nel prospetto della tabella 1/B può
risultare a seconda del composto chimico specifico troppo restrittivo o
troppo permissivo; - poiché la direttiva del Consiglio (78/659/CEE
del 18 luglio 1978) prevede soltanto l'esame organolettico (sapore),
appare utile richiamare nella tabella 3/B la concentrazione più alta
delle sostanze più rappresentative delle sotto classe Clorofenoli che
non altera il sapore dei pesci (U.S. EPA - Ambient Water Quality
Criteria, 1978):
Tab. 3/B
Fenoli
Livelli
Fenoli
Livelli
(µg/L)
(µg/L)
2-clorofenolo
60
2,5-diclorofenolo
23
4-clorofenolo
45
2,6-diclorofenolo
35
2,3-diclorofenolo
84
2,4,6-triclorofenolo
52
2,4-diclorofenolo
0,4(*)
(*) Questo valore indica che si
possono riscontrare alterazioni del sapore dei pesci anche a
concentrazione di fenoli al disotto del valore guida (G)
proposto. Appare infine utile richiamare, nella tabella 4/B, i
criteri di qualità per la protezione della vita acquatica formulati da
B.C. Nicholson per conto del Governo Australiano in "Australian Water
Quality Criteria for Organic Compound - Tecnical Paper n. 82 (1984)"
Tab. 4/B
Fenoli
µg/L
Fenoli
µg/L
Fenolo
100
4-clorofenolo
400
o-cresolo
100
2,4-diclorofenolo
30
m-cresolo
100
2,4,6-triclorofenolo
30
p-cresolo
100
Pentaclorofenolo
1
(9) Considerato
che gli olii minerali (o idrocarburi di origine petrolifera) possono
essere presenti nell'acqua o adsorbiti nel materiali in sospensione o
emulsionati o disciolti, appare indispensabile che il campionamento
venga fatto sotto la superficie: - concentrazioni di idrocarburi anche
inferiori al valore guida riportato nella tabella 1/B possono tuttavia
risultare nocivi per forme ittiche giovanili ed alterare il sapore del
pesce; - la determinazione degli idrocarburi di origine petrolifera
va eseguita mediante spettrofotometria IR previa estrazione con
tetracloruro di carbonio o altro solvente equivalente. (10) La
proporzione di ammoniaca non ionizzata (o ammoniaca libera), specie
estremamente tossica, in quella totale (NH3
+ NH4+)
dipende dalla temperatura e dal pH; - le concentrazioni di ammoniaca
totale (NH3 + NH4+) che contengono una
concentrazione di 0,025 mg/L di ammoniaca non ionizzata, in funzione
della temperatura e pH, misurate al momento del prelievo, sono quelle
riportate nella seguente tabella 5/B:
Tab. 5/B
Temperatura (°C)
Valori di pH
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
5
63,3
20,0
6,3
2,0
0,66
0,23
0,089
10
42,4
13,4
4,3
1,4
0,45
0,16
0,067
15
28,9
9,2
2,9
0,94
0,31
0,12
0,053
20
20,0
6,3
2,0
0,66
0,22
0,088
0,045
25
13,9
4,4
1,4
0,46
0,16
0,069
0,038
30
9,8
3,1
1,0
0,36
0,12
0,056
0,035
(11) Al fine
di ridurre il rischio di tossicità dovuto alla presenza di ammoniaca non
ionizzata, il rischio di consumo di ossigeno dovuto alla nitrificazione
e il rischio dovuto all'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione, le
concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero superare i valori "I"
indicati nel prospetto della tabella 1/B; - tuttavia per cause
naturali (particolari condizioni geografiche o climatiche) e
segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzione
della nitrificazione o qualora l'Autorità competente possa provare che
non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle
popolazioni ittiche, è consentito il superamento dei valori
tabellari. (12) Quando il cloro è presente in acqua in forma
disponibile, cioé in grado di agire come ossidante, i termini, usati
indifferentemente in letteratura, "disponibile", "attivo", o "residuo"
si equivalgono; - il "cloro residuo totale" corrisponde alla somma,
se presenti contemporaneamente, del cloro disponibile libero [cioé
quello presente come una miscela in equilibrio di ioni ipoclorito
(OCl-) ed acido ipocloroso (HOCl)] e del
cloro combinato disponibile [cioé quello presente nelle cloroammine o in
altri composti con legami N-Cl (i.e. dicloroisocianurato di
sodio)]; - la concentrazione più elevata di cloro (Cl2) che non manifesta effetti avversi su specie
ittiche sensibili, entro 5 giorni, è di 0,005 mg Cl2/L (corrispondente a 0,004 mg/L di HOCl).
Considerato che il cloro è troppo reattivo per persistere a lungo nei
corsi d'acqua, che lo stesso acido ipocloroso si decompone lentamente a
ione cloruro ed ossigeno (processo accelerato dalla luce solare), che i
pesci per comportamento autoprotettivo fuggono dalle zone ad elevata
concentrazione di cloro attivo, come valore è stato confermato il limite
suddetto; - le quantità di cloro totale, espresse in mg/L di
Cl2, che contengono una concentrazione di
0,004 mg/L di HOCl, variano in funzione della temperatura e soprattutto
del valore di pH (in quanto influenza in maniera rimarchevole il grado
di dissociazione dell'acido ipocloroso HOCl ↔ H+ + ClO-) secondo la
seguente tabella 6/B:
Tab. 6/B
Temperatura (°C)
Valori di pH
6
7
8
9
5
0,004
0,005
0,011
0,075
25
0,004
0,005
0,016
0,121
Pertanto i
valori "I" risultanti in tabella corrispondono a pH = 6. In presenza di
valori di pH più alti sono consentite concentrazioni di cloro residuo
totale (Cl2) più elevate e comunque non
superiori a quelle riportate in tabella 6/B; - per i calcoli
analitici di trasformazione del cloro ad acido ipocloroso ricordare che,
dall'equazione stechiometrica, risulta che una mole di cloro (Cl2) corrisponde ad 1 mole di acido ipocloroso
(HOCl); - in ogni caso la concentrazione ammissibile di cloro residuo
totale non deve superare il limite di rilevabilità strumentale del
metodo di riferimento. (13) L'attenzione è rivolta alla classe
tensioattivi anionici, che trova il maggior impiego nei detersivi per
uso domestico; - il metodo al blu di metilene, con tutti gli
accorgimenti suggeriti negli ultimi anni (vedi direttiva del Consiglio
82/243/CEE del 31 marzo 1982, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L. 109 del 22 aprile 1982), appare ancora il più valido per la
determinazione di questa classe di composti. Per il futuro è da
prevedere l'inclusione in questo parametro almeno della classe dei
tensioattivi non ionici. (14) Gli otto metalli presi in
considerazione risultano più o meno tossici verso la fauna acquatica.
Alcuni di essi (Hg, As, etc.) hanno la capacità di bioaccumularsi anche
su pesci commestibili. La tossicità è spesso attenuata dalla durezza.
I valori quotati nel prospetto della tabella 1/B, corrispondono ad una
durezza dell'acqua di 100 mg/L come CaCO3.
Per durezze comprese tra <50 e >250 i valori limite corrispondenti
sono riportati nei riquadri seguenti contraddistinti per protezione dei
Salmonidi e dei Ciprinidi.
Protezione Salmonidi
Parametri (*)
Durezza dell'acqua (mg/L di
CaCO3)
<50
50-99
100-149
150-199
200-250
>250
12
Arsenico
come As
50
50
50
50
50
50
13
Cadmio totale
come Cd
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
14
Cromo
come Cr
5
10
20
20
50
50
15
Mercurio totale
come Hg
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
16
Nichel
come Ni
25
50
75
75
100
100
17
Piombo
come Pb
4
10
10
20
20
20
18
Rame
come Cu
5(a)
22
40
40
40
112
19
Zinco totale
come Zn
30
200
300
300
300
500
(a) La presenza
di pesci in acque con più alte concentrazioni può significare che
predominano complessi organocuprici disciolti.
Protezione Ciprinidi
Parametri (*)
Durezza dell'acqua (mg/L di
CaCO3)
<50
50-99
100-149
150-199
200-250
>250
12
Arsenico
come As
50
50
50
50
50
50
13
Cadmio totale
come Cd
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
14
Cromo
come Cr
75
80
100
100
125
125
15
Mercurio totale
come Hg
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
16
Nichel
come Ni
25
50
75
75
100
100
17
Piombo
come Pb
50
125
125
250
250
250
18
Rame
come Cu
5
22
40
40
40
112
19
Zinco totale
come Zn
150
350
400
500
500
1000
(*) I valori
limite si riferiscono al metallo disciolto, salvo diversa indicazione e
sono espressi in µg/L.
SEZIONE C: Criteri generali e metodologie per il rilevamento
delle caratteristiche qualitative ed il calcolo della conformità delle
acque destinate alla vita dei molluschi
I seguenti
criteri si applicano alle acque costiere e salmastre sedi di banchi e
popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi designate come
richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo
sviluppo dei molluschi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti
della molluschicoltura destinati al consumo umano. 1) Calcolo della
conformità 1. Le acque designate ai sensi dell'art. 14 si considerano
conformi quando i campioni di tali acque, prelevate nello stesso punto
per un periodo di dodici mesi, secondo la frequenza minima prevista
nella tab. 1/C, rispettano i valori e le indicazioni di cui alla
medesima tabella per quanto riguarda: a) il 100% dei campioni
prelevati per i parametri sostanze organo alogenate e metalli; b) il
95% dei campioni per i parametri salinità ed ossigeno disciolto; c)
il 75% dei campioni per gli altri parametri indicati nella tab.
1/C. 2. Qualora la frequenza dei campionamenti, ad eccezione di
quelli relativi ai parametri sostanze organo alogenate e metalli, sia
inferiore a quella indicata nella tab. 1/C, la conformità ai valori ed
alle indicazioni deve essere rispettata nel 100% dei campioni. 3. Il
superamento dei valori tabellari o il mancato rispetto delle indicazioni
riportate nella tabella 1/C non sono presi in considerazione se
avvengono a causa di eventi calamitosi. 2) Campionamento 1.
L'esatta ubicazione delle stazioni di prelievo dei campioni, la loro
distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la
profondità alla quale i campioni devono essere prelevati, sono definiti
dall'Autorità competente in funzione delle condizioni ambientali
locali. 2. Ai fini dell'accertamento della conformità di cui al comma
1, la frequenza dei campionamenti stabilita nella tabella 1/C può essere
ridotta dall'Autorità competente ove risulti accertato che la qualità
delle acque è sensibilmente superiore per i singoli parametri di quella
risultante dall'applicazione dei valori limite e relative note. 3.
Possono essere esentate dal campionamento periodico le acque per le
quali risulti accertato che non esistano cause di inquinamento o rischio
di deterioramento.
Tab. 1/C - Qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi
Parametro
Unità di misura
G
I
Metodo di analisi di riferimento
Frequenza minima dei campionamenti e
delle misurazioni
1
pH
unità pH
7-9
- Elettrometria
Trimestrale
La misurazione viene eseguita sul posto
al momento del campionamento
2
Temperatura
°C
La differenza di temperatura provocata
da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita
dei molluschi influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la
temperatura misurata nelle acque non influenzate
- Termometria
Trimestrale
La misurazione viene eseguita sul posto
al momento del campionamento
3
Colorazione (dopo filtrazione)
mg Pt/L
Dopo filtrazione il colore dell'acqua,
provocato da uno scarico, non deve discostarsi nelle acque
destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale scarico di
oltre 10 mg Pt/L dal colore misurato nelle acque non
influenzate
- Filtrazione su membrana di 0,45 µm.
Trimestrale
Metodo fotometrico, secondo gli standard
della scala platino-cobalto
4
Materiali in sospensione
mg/L
L'aumento del tenore di materie in
sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle
acque destinate alla vita dei molluschi influenzate da tale
scarico, di oltre il 30% il tenore misurato nelle acque non
influenzate
- Filtrazione su membrana filtrante di
0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura;
Trimestrale
- Centrigugazione (tempo minimo 5 min
accelerazione media di 2800-3200 g)
essiccazione a 105 °C e pesatura.
5
Salinità
‰
12-38‰
- ≤ 40‰
Conduttometria
Mensile
- La variazione della salinità provocata
da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla vita
dei molluschi influenzate da tale scarico, ± 10% la salinità
misurata nelle acque non influenzate
6
Ossigeno disciolto
% di saturazione
≥ 80%
- ≥ 70% (valore medio)
- Metodo di Winkler
Mensile, con almeno un campione
rappresentativo dal basso tenore di ossigeno presente nel giorno
del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne
significative saranno effettuati almeno due prelievi al
giorno.
- Se una singola misurazione indica un
valore inferiore al 70% le misurazioni vengono proseguite
- Metodo elettrochimico
- Una singola misurazione può indicare
un valore inferiore al 60% soltanto qualora non vi siano
conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di
molluschi
7
Idrocarburi di origine petrolifera
Gli idrocarburi non devono essere
presenti nell'acqua in quantità tale:
Esame visivo
Trimestrale
- da produrre un film visibile alla
superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi
- da avere effetti nocivi per i
molluschi
8
Sostanze organo-alogenate
La concentrazione di ogni sostanza nella
polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una buona
qualità dei prodotti della molluschicoltura
La concentrazione di ogni sostanza
nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello
tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro
larve.
Cromatografia in fase gassosa, previa
estrazione mediante appropriati solventi e purificazione
Semestrale
9
Metalli:
ppm
La concentrazione di ogni sostanza
nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire ad una
buona qualità dei prodotti della molluschicoltura
La concentrazione di ogni sostanza
nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello
tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro
larve.
- Spettrofotometria di assorbimento
atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o
estrazione
Semestrale
Argento
Ag
Arsenico
As
Cadmio
Cd
Cromo
Cr
Rame
Cu
E' necessario prendere in considerazione
gli effetti sinergici dei vari metalli.
Mercurio
Hg (*)
Nichelio
Ni
Piombo
Pb (**)
Zinco
Zn
10
Coliformi fecali
n°/100 mL
≤ 300 nella polpa del mollusco e nel
liquido intervalvare
Metodo di diliuzione con fermentazione
in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni.
Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo
secondo il sistema M.P.N. (Numero più probabile). Temperatura di
incubazione 44 ± 0,5 °C
Trimestrale
11
Sostanze che influiscono sul sapore dei
molluschi
Concentrazione inferiore a quella che
può alterare il sapore dei molluschi
Esame gustativo dei molluschi, allorché
si presume la presenza di tali sostanze
12
Sassitossina (prodotta dai
dinoflagellati)
(*) valore imperativo nella polpa
del mollusco = 0,5 ppm (**) valore imperativo nella polpa del
mollusco = 2 ppm _____________________ ABBREVIAZIONI: G = guida
o indicativo; I = imperativo o obbligatorio
(106)Allegato sostituito dall'art.
25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO
3 RILEVAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI BACINI IDROGRAFICI E ANALISI
DELL'IMPATTO ESERCITATO DALL'ATTIVITA' ANTROPICA (108)
Per la redazione dei
piani di tutela di cui all'articolo 44, le Regioni devono raccogliere ed
elaborare i dati relativi alle caratteristiche dei bacini idrografici
secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine si ritiene
opportuno che le Regioni si coordinino, anche con il supporto delle
autorità di bacino, per individuare, per ogni bacino idrografico, un
Centro di Documentazione cui attribuire il compito di raccogliere,
catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche
dei bacini idrografici ricadenti nei territori di competenza. Devono
essere in particolare considerati gli elementi geografici, geologici,
idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, nonché quelli socioeconomici presenti nel bacino
idrografico di propria competenza.
1 Acque superficiali 1.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE
DISPONIBILI
La fase iniziale, finalizzata alla
prima caratterizzazione dei bacini idrografici, serve a raccogliere le
informazioni relative a: a) gli aspetti geografici: estensione
geografica ed estensione altitudinale, latitudinale e
longitudinale; b) le condizioni geologiche: informazioni sulla
tipologia dei substrati, almeno in relazione al contenuto calcareo,
siliceo ed organico; c) le condizioni idrologiche: bilanci idrici,
compresi i volumi, i regimi di flusso nonché i trasferimenti e le
deviazioni idriche e le relative fluttuazioni stagionali e, se del caso,
la salinità; d) le condizioni climatiche: tipo di precipitazioni e,
ove possibile, evaporazione ed evapotraspirazione; Tali informazioni
sono integrate con gli aspetti relativi a: a) caratteristiche
socioeconomiche - utilizzo del suolo, industrializzazione dell'area,
ecc. b) individuazione e tipizzazione di aree naturali
protette. c) eventuale caratterizzazione faunistica e vegetazionale
dell'area del bacino idrografico;
1.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI CORPI IDRICI
Per
ciascun corpo idrico (nel caso di corsi d'acqua solo quelli con bacino
superiore a 10 km²), anche se non significativo ai sensi dell'allegato
1, dovrà essere predisposta una scheda informatizzata che
contenga: a) i dati derivati dalle attività di cui al punto
1.1. b) le informazioni relative all'impatto esercitato dalle
attività antropiche sullo stato delle acque superficiali all'interno di
ciascun bacino idrografico. Tale esame dovrà riguardare in particolare i
seguenti aspetti: • stima dell'inquinamento da fonte puntuale da
effettuare in primo luogo sulla base del catasto degli scarichi, se
questo è aggiornato almeno al 1996. In mancanza di tali dati (o in
presenza solo di informazioni anteriori al 1996) si dovranno utilizzare
stime fatte sulla base di altre informazioni e di indici di tipo
statistico (esempio: dati camere di commercio relativi agli
insediamenti, agli addetti per codice NACE e indici di emissione per
codice NACE); • stima dell'inquinamento da fonte diffusa; • dati
sull'estrazione delle acque (nel caso di acque dolci) e sui relativi usi
(in mancanza di misure saranno usate stime effettuate in base a
parametri statistici); • analisi delle altre incidenze antropiche
sullo stato delle acque. c) per i corpi idrici individuati come
significativi ai sensi dell'allegato 1 devono essere riportati i dati
derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui
all'allegato stesso.
2 Acque sotterranee 2.1 ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE
DISPONIBILI
La fase conoscitiva ha come scopo
principale la caratterizzazione qualitativa degli acquiferi. Deve avere
come risultato: • definire lo stato attuale delle conoscenze relative
agli aspetti quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee; •
costituire una banca dati informatizzata dei dati idrogeologici e
idrochimici; • localizzare i punti d'acqua sotterranea potenzialmente
disponibili per le misure; • ricostruire il modello idrogeologico,
con particolare riferimento ai rapporti di eventuale intercomunicazione
tra i diversi acquiferi e tra le acque superficiali e le acque
sotterranee. Le informazioni da raccogliere devono essere relative ai
seguenti elementi: • studi precedentemente condotti (idrogeologici,
geotecnici, geofisici, geomorfologici, ecc) con relativi eventuali
elaborati cartografici (carte geologiche, sezioni idrogeologiche,
piezometrie, carte idrochimiche, ecc.); • dati relativi ai pozzi e
piezometri, quali: ubicazione, stratigrafie, utilizzatore (pubblico e
privato), stato di attività (attivo, in disuso, cementato); • dati
relativi alle sorgenti quali: ubicazione, portata, utilizzatore
(pubblico o privato), stato di attività (attiva, in disuso, ecc.); •
dati relativi ai valori piezometrici; • dati relativi al regime delle
portate delle sorgenti; • dati esistenti riguardanti accertamenti
analitici sulla qualità delle acque relative a sorgenti, pozzi e
piezometri esistenti; • reticoli di monitoraggio esistenti delle
acque sotterranee. Devono essere inoltre considerati tutti quegli
elementi addizionali suggeriti dalle condizioni locali di insediamento
antropico o da particolari situazioni geologiche e geochimiche, nonché
della vulnerabilità e rischio della risorsa. Dovranno inoltre essere
valutate, se esistenti, le indagini relative alle biocenosi degli
ambienti sotterranei. Le azioni conoscitive devono essere
accompagnate da tutte quelle iniziative necessarie ad acquisire tutte le
informazioni e le documentazioni in materia presenti presso gli enti che
ne dispongono, i quali ne dovranno garantire l'accesso. Sulla base
delle informazioni raccolte, delle conoscenze a scala generale e degli
studi precedenti, verrà ricostruita la geometria dil principali corpi
acquiferi presenti evidenziando la reciproca eventuale
intercomunicazione compresa quella con le acque superficiali, la
parametrizzazione (laddove disponibile) e le caratteristiche
idrochimiche, e dove presenti, quelle biologiche. La
caratterizzazione degli acquiferi sarà revisionata sulla base dei
risultati della gestione della rete di monitoraggio effettuato in base
alle indicazioni riportate all'allegato 1. La ricostruzione
idrogeologica preliminare dovrà quindi permettere la formulazione di un
primo modello concettuale, intendendo con questo termine una
schematizzazione idrogeologica semplificata del sottosuolo e una prima
parametrizzazione degli acquiferi. In pratica devono essere qui
riassunte le proprietà geologiche, le caratteristiche idrogeologiche del
sistema, con particolare riferimento ai meccanismi di ricarica degli
acquiferi ed ai rapporti tra le falde, i rapporti esistenti tra acque
superficiali e acque sotterranee, nonché alle caratteristiche
qualitative delle acque sotterranee. I dati così raccolti dovranno
avere un dettaglio rappresentabile significativamente almeno alla scala
1:100.000.
2.2 ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI PUNTI
D'ACQUA
Deve essere istituito un catasto anagrafico
debitamente codificato al fine di disporre di un data-base aggiornato
dei punti d'acqua esistenti (pozzi, piezometri, sorgenti e altre
emergenze della falda come fontanili, ecc.) e dei nuovi punti
realizzati. A ciascun punto d'acqua dovrà essere assegnato un numero di
codice univoco stabilito in base alle modalità di codifica che saranno
indicate nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7. Per quanto
riguarda le sorgenti andranno codificate tutte quelle utilizzate e
comunque quelle che presentano una portata media superiore a 10 L/s e
quelle di particolare interesse ambientale. Per le nuove opere è
fatto obbligo all'Ente competente di verificare all'atto della domanda
di ricerca e sfruttamento della risorsa idrica sotterranea, l'avvenuta
assegnazione del codice. In assenza di tale codice i rapporti di
prova relativi alla qualità delle acque, non potranno essere accettati
dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre per ciascun punto d'acqua
dovrà essere predisposta una scheda informatizzata che contenga i dati
relativi alle caratteristiche geografiche, anagrafiche, idrogeologiche,
strutturali, idrauliche e funzionali derivate dalle analisi conoscitive
di cui al punto 1. Le schede relative ai singoli punti d'acqua,
assieme alle analisi conoscitive di cui al punto 1 ed a quelle che
potranno essere raccolte per ciascun punto d'acqua dovranno contenere
poi le informazioni relative a: a) le caratteristiche chimico fisiche
dei singoli complessi idrogeologici e del loro grado di sfruttamento,
utilizzando i dati a vario titolo in possesso dei vari Enti (analisi
chimiche effettuate dai laboratori pubblici, autodenunce del sollevato
etc.) nonché stime delle direzioni e delle velocità di scambio
dell'acqua fra il corpo idrico sotterraneo ed i sistemi superficiali
connessi. b) l'impatto esercitato dalle attività umane sullo stato
delle acque sotterranee all'interno di ciascun complesso
idrogeologico. Tale esame dovrà riguardare i seguenti aspetti: 1.
stima dell'inquinamento da fonte puntuale (così come indicato al punto
relativo alle acque superficiali); 2. stima dell'inquinamento da
fonte diffusa; 3. dati derivanti dalle misure relative all'estrazione
delle acque; 4. stima del ravvenamento artificiale; 5. analisi
delle altre incidenze antropiche sullo stato delle acque.
3 Modalità di elaborazione, gestione e diffusione dei
dati
Le Regioni organizzeranno un proprio Centro di
Documentazione che curerà l'accatastamento dei dati e la relativa
elaborazione, gestione e diffusione. Tali dati sono organizzati
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui all'articolo 3 comma 7 e
devono periodicamente essere aggiornati con i dati prodotti dal
monitoraggio secondo le indicazioni di cui all'allegato 1. Le misure
quantitative e qualitative dovranno essere organizzate secondo quanto
previsto nel decreto attuativo relativo alla standardizzazione dei dati.
A tali modalità si dovranno anche attenere i soggetti tenuti a
predisporre i protocolli di garanzia e di qualità. L'intepretazione
dei dati relativi alle acque sotterranee in un acquifero potrà essere
espressa in forma sintetica mediante: tabelle, grafici, diagrammi, serie
temporali, cartografie tematiche, elaborazioni statistiche, ecc. Il
Centro di documentazione annualmente curerà la redazione di un rapporto
sull'evoluzione quali-quantitativa dei complessi idrogeologici
monitorati e renderà disponibili tutti i dati e le elaborazioni
effettuate, a tutti gli interessati. Compito del Centro di
documentazione sarà inoltre la redazione di carte di sintesi delle aree
su cui esiste un vincolo riferito alle acque sotterranee, carte di
vulnerabilità e rischio delle acque sotterranee. Una volta ultimata
la presentazione finale dei documenti e degli elaborati grafici ed
informatizzati del prodotto, saranno individuati i canali più idonei
alla sua diffusione anche mediante rapporti di sintesi e seminari, a tal
scopo verrà predisposto un piano contenente modalità e tempi
dell'attività di diffusione. Allo scopo dovrà essere prevista da
parte del Centro di documentazione la disponibilità degli stessi tramite
sistemi geografici informatizzati (GIS) disponibili su reti
multimediali. La scala delle elaborazioni cartografiche dovrà essere
di almeno 1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio.
(108)Allegato sostituito dall'art.
25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO
4 CONTENUTI DEI PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE (110)
Parte A. I Piani di
tutela delle acque devono contenere: 1. Descrizione generale delle
caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell'articolo 42 e
dell'allegato 3. Tale descrizione include: 1.1 Per le acque
superficiali: - rappresentazione cartografica dell'ubicazione e del
perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti
all'interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento
così come indicato all'allegato 1. 1.2 Per le acque sotterranee: -
rappresntazione cartografica della geometria e delle caratteristiche
litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone; -
suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee; 2. Sintesi
delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività
antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno
presi in considerazione: - stima dell'inquinamento in termini di
carico (sia in tonnellate / anno che in tonnellate / mese) da fonte
puntuale (sulla base del catasto degli scarichi) - stima dell'impatto
da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni
del suolo; - stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle
acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti; -
analisi di altri impatti derivanti dall'attività umana sullo stato delle
acque; 3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate
al Titolo III, capo I, in particolare per quanto rigaurda le aree
sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale
reidentificazione fatta dalle Regioni; 4. Mappa delle reti di
monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 43 e dell'allegato 1, ed
una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi
di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo
stato delle: 4.1 acque superficiali (stato ecologico e
chimico); 4.2 acque sotterranee (stato chimico e
quantitativo); 4.3 aree a specifica tutela; 5. Elenco degli
obiettivi definiti dalle autorità di bacino ai sensi dell'articolo 44 e
degli obiettivi di qualità definiti a norma dell'articolo 4 per le acque
superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare
l'identificazione dei casi dove si è ricorso alle disposizioni
dell'articolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in
conformità al suddetto articolo; 6. Sintesi del programma o programmi
di misure adottati che deve contenere: 6.1 programmi di misure per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di
cui all'articolo 5; 6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento
previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per
le acque a specifica destinazione di cui al Titolo II capo II; 6.3
misure adottate ai sensi del Titolo III capo I; 6.4 misure adottate
ai sensi del Titolo III capo II, in particolare: - sintesi della
pianificazione del bilancio idrico di cui all'articolo 22; - misure
di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26; 6.5 misure
adottate ai sensi del Titolo III del capo III, in particolare: -
disciplina degli scarichi; - definizione delle misure per la
riduzione dell'inquinamento degli scarichi da fonte puntuale; -
specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati
scarichi ai sensi dell'articolo 30; 6.6 informazioni su misure
supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi
ambientali definiti; 6.7 informazioni delle misure intraprese al fine
di evitare l'aumento dell'inquinamento delle acque marine in conformità
alle convenzioni internazionali; 6.8 relazione sulle iniziative e
misure pratiche adottate per l'applicazione del principio del recupero
dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36
e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell'articolo 11
della stessa legge; 7. Sintesi dei risultati dell'analisi economica,
delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il
perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una
valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle
azioni relative all'estrazione e distribuzione delle acque dolci, della
raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue. 8. Sintesi
dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare
lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare
le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto
costi benefici delle diverse misure; in particolare vanno presi in
considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo
idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa
in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo
idrico. 9. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più
dettagliati adottati per determinati sottobacini. Parte B. Il
primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi
aggiornamenti dovranno inoltre includere: 1. sintesi di eventuali
modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela
delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, e degli articoli 18 e 19; 2. valutazione
dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi
ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del
monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la
motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi
ambientali; 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella
precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non
realizzate; 4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate
successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del
Piano di tutela del bacino idrografico.
(110) Allegato sostituito dall'art.
25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
ALLEGATO
5 LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI (111)
1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 1.1 Acque reflue
urbane
Gli scarichi provenienti da impianti di
trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 2,
devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate al medesimo
articolo, ai valori limiti definiti dalle regioni in funzione degli
obbiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle
acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3: • se esistenti
devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo
articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1; • se
nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro
entrata in esercizio. Gli scarichi provenienti da impianti di
trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 32, devono
essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.
Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le
percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere
raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione
locale. Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature che
convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite
di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi
dell'articolo 28 comma 2.
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane.
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti
equivalenti)
2.000 - 10.000
>10.000
Parametri (media giornaliera) (1)
Concentrazione
% di riduzione
Concentrazione
% di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2)
≤ 25
70-90 (5)
≤ 25
80
COD mg/L (3)
≤ 125
75
≤ 125
75
Solidi Sospesi mg/L (4)
≤ 35 (5)
90 (5)
≤ 35
90
(1) Le analisi
sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere
effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non
deve superare i 150 mg/L. (2) La misurazione deve essere fatta su
campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la
determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad
un periodo di incubazione di 5 giorni a 20 °C ± 1 °C, in completa
oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. (3) La
misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato,
non decantato con bicromato di potassio. (4) La misurazione deve
essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo
attraverso membrana filtante con porosità di 0,45 μm ed essicazione a
105 °C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione
per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a
105 °C e calcolo del peso. (5) Ai sensi dell'articolo 31 comma 6, la
percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i
solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la
percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue
urbane recapitanti in aree sensibili.
Parametri (media annua)
Potenzialità impianto in A.E.
10.000 - 100.000
> 100.000
Concentrazione
% di riduzione
Concentrazione
% di riduzione
Fosforo totale (P mg/L) (1)
≤ 2
80
≤ 1
80
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)
≤ 15
70-80
≤ 10
70-80
(1) Il metodo
di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento
molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto
Kieldahl (N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo
di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento
molecolare. (3) In alternativa al riferimento alla concentrazione
media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione
ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media
giornaliera che nonpuò superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la
temperatura dell'effluente sia pari o superiore a 12 gradi centigradi.
Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad
un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche
locali. Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo
28, comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto
immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel
caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve
essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di
trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella
progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare
l'esecuzione delle attività di controllo. Per il controllo della
conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti
definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati
nell'arco di 24 ore. Per i parametri di tabella 1 il numero di
campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i
limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da
schema seguente.
campioni prelevati durante l'anno
numero massimo consentito di campioni
non conformi
campioni prelevati durante l'anno
numero massimo consentito di campioni
non conformi
4 - 7
1
172-187
14
8 - 16
2
188 - 203
15
17 - 28
3
204 - 219
16
29 - 40
4
220 - 235
17
41 - 53
5
236 - 251
18
54 - 67
6
252 - 268
19
68 - 81
7
269 - 284
20
82 - 95
8
285 - 300
21
96 - 110
9
301 - 317
22
111 - 125
10
318 - 334
23
126 - 140
11
335 - 350
24
141 - 155
12
351 - 365
25
156 - 171
13
In particolare si precisa che, per i
parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi,
affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque
superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale
sotto indicata:
BOD5:
100%
COD:
100%
Solidi Sospesi
150%
Il numero minimo
annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in
base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato
dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un
sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo,
ritenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel
corso dell'anno, in base allo schema seguente.
potenzialità impianto
numero campioni
da 2000 a 9999 A.E.:
12 campioni il primo anno e 4 negli anni
successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni
non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12
campioni
da 10000 a 49999 A.E.:
12 campioni
oltre 50000 A.E.:
24 campioni
I gestori
degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di
autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli
scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in
entrata. L'autorità competente per il controllo deve altresì
verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei
limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono
essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul
territorio possono scaricare in fognatura.
potenzialità impianto
numero controlli
da 2000 a 9999
1 volta l'anno
da 10000 a 49.999 A.E.
3 volte l'anno
oltre 49.999 A.E.
6 volte l'anno
Valori
estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in
considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come
quelle dovute a piogge abbondanti. I risultati delle analisi di
autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi
a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei
controlli effettuati dall'autorità competente e di quelli effettuati a
cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico
secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui
all'articolo 3, comma 7.
1.2 Acque reflue industriali.
Gli scarichi di
acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi
ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle
relative norme disposte dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma
2. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità
degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un
campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al
controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento,
effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il
campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino
particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo
tecnologoco, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di
continiutà dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di
routine, accertamento di emergenza, ecc.). Ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 28, comma 2, tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della
pericolosità delle sostanze, nonché della possibilità di utilizzare le
migliori tecniche disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti
di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese). Per cicli
produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i
limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di
cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì
i limiti di concentrazione indicati nelle tabella 3 allo scarico
finale. Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di
prodotto, indicati nella tabella 3/A, e qualli stabiliti dalle regioni,
ai sensi dell'articolo 28, comma 2, in termini di massa nell'unità di
tempo valgono quelli più cautelativi.
2 SCARICHI SUL SUOLO
Nei casi previsti articolo
29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti
previsti nella tabella 4. Il punto di prelievo per i controlli è
immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti
di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di
scarico corrisponde è quello all'uscita dall'impianto. Le
determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli
scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un
campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al
controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento,
effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il
campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino
particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo
tecnologoco, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di
continiutà dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di
routine, accertamento di emergenza, ecc.). Per gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione
medio ponderato nell'arco di 24 ore. Le distanze dal più vicino corpo
idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono
rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente
schema: a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue
urbane: • 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie
inferiori a 500 m3 • 2.500 metri - per scarichi con portate
giornaliere medie tra 501 e 5000 m3 • 5.000 metri - per scarichi con
portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 b) per quanto riguarda
gli scarichi di acque reflue industriali. • 1.000 metri - per
scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3 • 2.500
metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m3 •
5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000
m3 Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono
in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in
fognatura o destinate al riutilizzo. Per gli scarichi delle acque
reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di
autocontrollo previsti per gli scarichi in acque
superficiali. L'autorità competente per il controllo deve verificare,
con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti
indicati nella tabella 4. I parametri di tabella 4 da controllare sono
solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in
fognatura.
volume scarico
numero controlli
sino a 2000 m³ al giorno
4 volte l'anno
oltre a 2000 m³ al giorno
8 volte l'anno
2.1 Sostanze per cui esiste il divieto di
scarico
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e
nel sottosuolo delle seguenti sostanze: • composti organo alogenati e
sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente
idrico; • composti organo fosforici; • composti organi
stannici; • sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e
teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso; • mercurio
e i suoi composti; • cadmio e i suoi composti; • oli minerali
persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti; •
cianuri. • materie persistenti che possono galleggiare, restare in
sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di
utilizzazione delle acque. Tali sostanze, si intendono assenti quando
sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle
metodiche di rilevamento in essere all'aentrata in vigore del presente
decreto o dei successivi aggiornamenti. Persiste inoltre il divieto
di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su
elencate, di:
1:
zinco
rame
nichel
cromo
piombo
selenio
arsenico
antimonio
molibdeno
titanio
stagno
bario
berillio
boro
uranio
vanadio
cobalto
tallio
tellurio
argento
2: Biocidi e
loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente; 3:
Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei
prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i
composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque; 4:
Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine
a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono
biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in
sostanze innocue; 5: Composti inorganici del fosforo e fosforo
elementare; 6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine
petrolifera non persistenti; 7: Fluoruri; 8: Sostanze che
influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in
particolare ammoniaca e nitriti. Tali sostanze, si intendono assenti
quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità
delle metodiche di rilevamento in essere all'aentrata in vigore del
presente decreto o dei successivi aggiornamenti.
3 INDICAZIONI GENERALI
I punti di scarico degli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti,
per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle
acque recettrici. Tutti gli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane, con potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti,
ad esclusione degli impianti di trattamento che applicano tecnologie
depurative di tipo naturale quali la fitodepurazione e i lagunaggio,
dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi
in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio
sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obbiettivi di
qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. In
sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle
acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che
l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media
giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N) in uscita
dall'impianto di trattamento non superi il 30% del valore della
concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita
dall'impianto di trattamento. Tale prescrizione non vale per gli
scarichi in mare. In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità
competente: a) fisserà il sistema di riferimento per il controllo
degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: l'opzione
riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di
abbattimento; il riferimento alla concentrazione media annua e alla
concentrazione media giornaliera per il parametro "Azoto totale" della
tabella 2 b) fisserà il limite opportuno relativo al parametro
"escherichia coli" espresso come UFC/100 mL. Si consiglia un limite non
superiore a 5000 UFC/100 mL I trattamenti appropriati di cui
all'articolo 31 comma 2 devono essere individuati con l'obiettivo di: a)
rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di
sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e
organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di
trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un
trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei
risultati depurativi raggiunti. Per tutti gli agglomerati con
popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 A.E., si ritiene
auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il
lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori
o impianti ad ossidazione totale. Peraltro tali trattamenti possono
essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del
raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche tutti gli agglomerati
in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e
climatiche lo consentano. Tali trattamenti si prestano, per gli
agglomerati di maggiori dimensioni con popolazione equivalente compresa
tra i 2000 e i 25000 A.E., anche a soluzioni integrate con impianti a
fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione
di affinamento.
4 METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
Fatto salvo
quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi
analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo,
campionamento e misura definite dalle normative in essere prima
dell'entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di
campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto
ministeriale su proposta dell'ANPA.
Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in
fognatura.
Numero parametro
PARAMETRI
unità di misura
Scarico in acque superficiali
Scarico in rete fognaria (*)
1
pH
5,5-9,5
5,5-9,5
2
Temperatura
°C
(1)
(1)
3
colore
non percettibile con diluizione 1:20
non percettibile con diluizione
1:40
4
odore
non deve essere causa di molestie
non deve essere causa di molestie
5
materiali grossolani
assenti
assenti
6
Solidi speciali totali (2)
mg/L
≤ 80
≤ 200
7
BOD5 (come
O2) (2)
mg/L
≤ 40
≤ 250
8
COD (come O2) (2)
mg/L
≤ 160
≤ 500
9
Alluminio
mg/L
≤ 1
≤ 2,0
10
Arsenico
mg/L
≤ 0,5
≤ 0,5
11
Bario
mg/L
≤ 20
-
12
Boro
mg/L
≤ 2
≤ 4
13
Cadmio
mg/L
≤ 0,02
≤ 0,02
14
Cromo totale
mg/L
≤ 2
≤ 4
15
Cromo VI
mg/L
≤ 0,2
≤ 0,20
16
Ferro
mg/L
≤ 2
≤ 4
17
Manganese
mg/L
≤ 2
≤ 4
18
Mercurio
mg/L
≤ 0,005
≤ 0,005
19
Nichel
mg/L
≤ 2
≤ 4
20
Piombo
mg/L
≤ 0,2
≤ 0,3
21
Rame
mg/L
≤ 0,1
≤ 0,4
22
Selenio
mg/L
≤ 0,03
≤ 0,03
23
Stagno
mg/L
≤ 10
24
Zinco
mg/L
≤ 0,5
≤ 1,0
25
Cianuri totali (come CN)
mg/L
≤ 0,5
≤ 1,0
26
Cloro attivo libero
mg/L
≤ 0,2
≤ 0,3
27
Solfuri (come H2S)
mg/L
≤ 1
≤ 2
28
Solfiti (come SO3)
mg/L
≤ 1
≤ 2
29
Solfati (come SO4) (3)
mg/L
≤ 1000
≤ 1000
30
Cloruri (3)
mg/L
≤ 1200
≤ 1200
31
Fluoruri
mg/L
≤ 6
≤ 12
32
Fosforo totale (come P) (2)
mg/L
≤ 10
≤ 10
33
Azoto ammoniacale (come NH4) (2)
mg/L
≤ 15
≤ 30
34
Azoto nitroso (come N) (2)
mg/L
≤ 0,6
≤ 0,6
35
Azoto nitrico (come N) (2)
mg/L
≤ 20
≤ 30
36
Grassi e olii animali/vegetali
mg/L
≤ 20
≤ 40
37
Idrocarburi totali
mg/L
≤ 5
≤ 10
38
Fenoli
mg/L
≤ 0,5
≤ 1
39
Aldeidi
mg/L
≤ 1
≤ 2
40
Solventi organici aromatici
mg/L
≤ 0,2
≤ 0,4
41
Solventi organici azotati (4)
mg/L
≤ 0,1
≤ 0,2
42
Tensioattivi totali
mg/L
≤ 2
≤ 4
43
Pesticidi fosforati
mg/L
≤ 0,10
≤ 0,10
44
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)
(5)
mg/L
≤ 0,05
≤ 0,05
tra cui:
45
- aldrin
mg/L
≤ 0,01
≤ 0,01
46
- dieldrin
mg/L
≤ 0,01
≤ 0,01
47
- endrin
mg/L
≤ 0,002
≤ 0,002
48
- isodrin
mg/L
≤ 0,002
≤ 0,002
49
Solventi clorurati (5)
mg/L
≤ 1
≤ 2
50
Escherichia coli (4)
UFC/100mL
nota
51
Saggio di tossicità acuta (5)
il campione non è accettabile quando
dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore
del 50% del totale
il campione non è accettabile quando
dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore
del 80% del totale
(*) I limiti per lo scarico
in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti
dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del presente
decreto o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di
rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi
devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella
5 relativa a sostanze pericolose. (1) Per i corsi d'acqua la
variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso
d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3
°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve
superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve
superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non
deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto
di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C,
la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che
gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua
non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35
°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di
immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale
dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di
barriere termiche alla foce dei fiumi. (2) Per quanto riguarda gli
scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1
e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda
gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili
la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere
rispettivamente di 1 e 10 mg/L. (3) Tali limiti non valgono per lo
scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque
marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a
valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della
concentrazione di solfati o di cloruri. (4) In sede di autorizzazione
allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da
parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in
relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo
idrico recettore e agli usi esisitenti. Si consiglia un limite non
superiore ai 5000 UFC/100 mL. (5) Il saggio di tossicità è
obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia
magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su
Ceriodaphnia dubia, Selenastrum
capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali
Artemia salina, per scarichi di
acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi
del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di
tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo
della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle
sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di
approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di
tossicità e la loro rimozione.
Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a
specifici cicli produttivi (**)
Settore produttivo
Quantità scaricata per unità di
prodotto (o capacità di produzione)
media mensile
media giorno (*)
Cadmio
Estrazione dello zinco, raffinazione del
piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del
cadmio metallico
Fabbricazione dei composti del cadmio
g/kg grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato
0,5
Produzione di pigmenti
g/kg (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
0,3
Fabbricazione di stabilizzanti
g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
0,5
Fabbricazione di batterie primarie e
secondarie
g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
1,5
Galvanostegia
g/kg al (grammi di Cd scaricato per
chilogrammo di Cd trattato)
0,3
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini)
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg
presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del
cloro
g Hg/t di capacità di produzione di
cloro, installata
0,5
Salamoia riciclata - da applicare al
totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg
provenienti dall'area dello stabilimento industriale
g Hg /t di capacità di produzione di
cloro, installata
1
Salamoia a perdere - da applicare al
totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg
provenienti dall'area dello stabilimento industriale.
g Hg /t di capacità di produzione di
cloro, installata
5
Mercurio (settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Aziende che impiegano catalizzatori
all'Hg per la produzione di cloruro di vinile
g/t capacità di produzione di CVM
0,1
Aziende che impiegano catalizzatori
all'Hg per altre produzioni
g/kg mercurio trattato
5
Fabbricazione dei catalizzatori
contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM
g/kg al mese mercurio trattato
0,7
Fabbricazione dei composti organici ed
inorganici del mercurio
g/kg al mese mercurio trattato
0,05
Fabbricazione di batterie primarie
contenenti Hg
g/kg al mese mercurio trattato
0,03
Industrie dei metalli non ferrosi
- Stabilimenti di ricupero del mercurio
(1)
- Estrazione e raffinazione di metalli
non ferrosi (1)
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti
tossici contenenti mercurio
Esaclorocicloesano (HCH)
Produzione HCH
g HCH/t HCH prodotto
2
Estrazione lindano
g HCH/t HCH trattato
4
Produzione ed estrazione lindano
g HCH/t HCH prodotto
5
DDT
Produzione DDT compresa la formulazione
sul posto di DDT
g/t di sostanze prodotte, trattate o
utilizzate - valore mensile
4
8
Pentaclorofenolo (PCP)
Produzione del PCP Na idrolisi
dell'esaclorobenzene
g/t di capacità di produzione o capacità
di utilizzazione
25
50
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
Produzione e formulazione di: Aldrin e/o
dieldrin e/o endrin e/o isoldrin
g/t capacità di produzione o capacità di
utilizzazione
3
15
Produzione e trattamento di HCB
g HCB/t di capacità di produzione di
HCB
10
Esaclorobenzene (HCB)
Produzione di percloroetilene (PER) e di
tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
g HCB/t di capacità di produzione totale
di PER + CCl4
1,5
Produzione di tricloroetilene e/o
percloetilene con altri procedimenti (1)
Esaclorobutadiene
Produzione di percloroetilene (PER) e di
tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
g HCBD/t di capacità di produzione
totale di PER + CCl4
1,5
Produzione di tricloroetilene e/o di
percloroetilene mediante altri procedimenti (1)
Cloroformio
Produzione clorometani del metanolo o da
combinazione di metanolo e metano
g CHCl3/t
di capacità di produzione di clorometani
10
Produzione clorometani mediante
clorurazione del metano
g CHCl3/t
di capacità di produzione di clorometani
7,5
Tetracloruro di carbonio
Produzione di tetracloruro di carbonio
mediante perclorurazione - procedimento con lavaggio
g CCl4/t di
capacità di produzione totale di CCl4
e di percloroetilene
30
40
Produzione di tetracloruro di carbonio
mediante perclorurazione - procedimento senza lavaggio
g CCl4/t di
capacità di produzione totale di CCl4
e di percloroetilene
2,5
5
Produzione di clorometani mediante
clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a
partire dal metanolo) (1)
Produzione di clorofluorocarburi (1)
1,2 dicloroetano (EDC)
Unicamente produzione 1,2
dicloroetano
g/t
2,5
5
Produzione 1,2 dicloroetano e
trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne
che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di
calore
g/t
5
10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio
dei metalli (in stabilmenti industriali diversi da quelli del
punto precedente) (2)
Trasformazione di 1,2 dicloetano in
sostanze diverse dal cloruro di vinile
g/t
2,5
5
Tricloroetilene
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (PER) (2)
g/t
2,5
5
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei
metalli (2)
g/t
Triclorobenzene (TCB)
Produzione di TCB per disidroclorazione
e/o trasformazione di TCB
g/t
10
Produzione e trasformazione di
clorobenzeni mediante clorazione (2)
g/t
0,5
Percloroetilene (PER)
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (procedimenti TRI-PER)
g/t
2,5
5
Produzione di tetracloruro di carbonio e
di percloroetilene (procedimenti TETRA-PER) (2)
g/t
2,5
20
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio
metalli (2)
Produzione di clorofluorocarbonio (1)
Note alla
tabella 3/A (*) Qualora non diversamente indicato, i valori
indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente
si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella
mensile. (**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della
sostanza pericolosa in questione, minore al quantitativo annuo indicato
nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione possono
evitare il procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 46 comma 2
e dall'articolo 34 commi 2 e 4. In tal caso valgono solo i limiti di
tabella 3. (1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di
massa per unità di prodotto, devono essere rispettati, solo i limiti di
concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza
o alla famiglia di sostanze di appartenenza. (2) Per questi cicli
produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto,
ma devono essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati
in tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, iseguenti
limiti di concentrazione:
Media giorno mg/L
Media mese mg/L
1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di
EDC per losgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali
diversi da quelli che producono, trasformano e/o utilizzano EDC
nello stesso stabilimento
0,2
0,1
Tricloroetilene (TRI) Produzione di
tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)
0,5
1
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei
metalli
0,2
0,2
Triclorobenzene (TCB) Produzione e
trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione
0,1
0,05
Percloroetilene (PER) Produzione di
tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (Procedimenti
TRI-PER)
1
0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio
metalli
0,2
0,1
Sostanza pericolosa
Quantità annua di sostanza inquinante
scaricata considerata per l'applicazione dell'articolo 46, comma
2, e 34, commi 2 e 4
Cadmio
10 Kg/anno di Cd (nel caso di
stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di
tabella 3/A e le procedure dell'articolo 34, quando la capacità
complessiva delle vasche di galvanostegia super a 1,5 m3
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini)
E' sempre richiesto il rispetto della
tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo
34.
Mercurio (settore diverse
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)
3 Kg/anno di HCH
DDT
1 Kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)
3 Kg/anno di PCP
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
E' sempre richiesto il rispetto della
tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo
34.
Esaclorobenzene (HCB)
1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBB)
1 Kg/anno di HCBB
Cloroformio
30 Kg/anno di CHCL3
Tetracloruro di carbonio (TETRA)
30 Kg/anno di TETRA
1,2 dicloroetano (EDC)
30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)
30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)
E' sempre richiesto il rispetto della
tabella 3/A e l'applicazione delle procedure dell'articolo
34.
Percloroetilene (PER)
30 Kg/anno di PER
Per
verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella
3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede: • il
prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi
effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione
della sostanza in esame; • la misurazione del flusso totale degli
scarichi nello stesso arco di tempo. La quantità di sostanza
scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate
ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità
totale di prodotto o di materia prima.
Tabella 4. Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed
industriali che recapitano sul suolo
unità di misura
(il valore della concentrazione deve
essere minore o uguale a quello indicato)
1
pH
6-8
2
SAR
10
3
Materiali grossolani
-
assenti
4
Solidi sospesi totali
mg/L
25
5
BOD5
mg O2/L
20
6
COD
mg O2/L
100
7
Azoto totale
mg N /L
15
8
Fosforo totale
mg P/L
2
9
Tensioattivi totali
mg/L
0,5
10
Alluminio
mg/L
1
11
Berillio
mg/L
0,1
12
Arsenico
mg/L
0,05
13
Bario
mg/L
10
14
Boro
mg/L
0,5
15
Cromo totale
mg/L
1
16
Ferro
mg/L
2
17
Manganese
mg/L
0,2
18
Nichel
mg/L
0,2
19
Piombo
mg/L
0,1
20
Rame
mg/L
0,1
21
Selenio
mg/L
0,002
22
Stagno
mg/L
3
23
Vanadio
mg/L
0,1
24
Zinco
mg/L
0,5
25
Solfuri
mg H2S/L
0,5
26
Solfiti
mg SO3/L
0,5
27
Solfati
mgSO4/L
500
28
Cloro attivo
mg/L
0,2
29
Cloruri
mg Cl/L
200
30
Fluoruri
mg F/L
1
31
Fenoli totali
mg/L
0,1
32
Aldeidi totali
mg/L
0,5
33
Solventi organici aromatici totali
mg/L
0,01
34
Solventi organici azotati totali
mg/L
0,01
35
Saggio di tossicità su Daphnia magna
(vedi nota 8 di tabella 3)
LC5024h
il campione non è accettabile quando
dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore
del 50% del totale
36
Escherichia coli (1)
UFC/100 mL
(1) In sede di autorizzazione allo
scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da
parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in
relazione alla situazione ambientale e igienico santaria del corpo
idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non
superiore ai 5000 UFC/100 mL
Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati
limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico
in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2), o in
tabella 4 per lo scarico sul suolo
1
Arsenico
2
Cadmio
3
Cromo totale
4
Cromo esavalente
5
Mercurio
6
Nichel
7
Piombo
8
Rame
9
Selenio
10
Zinco
11
Fenoli
12
Oli minerali non persistenti e
idrocarburi di origine petrolifera non persistenti
13
Solventi organici aromatici
14
Solventi organici azotati
15
Composti organici alogenati (compresi i
pesticidi clorurati)
16
Pesticidi fosforati
17
Composti organici dello stagno
18
Sostanze di cui, secondo le indicazioni
dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC), è
provato il potere cancerogeno
(1) Per quanto
riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di
insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva
media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad
eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18
le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela,
possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il
50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non
comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica
il raggiungimento gli obiettivi ambientali. (2) Per quanto riguarda
gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale
della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle
regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire
per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i
numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori
di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.
Tabella 6 - Peso vivo medio annuo corrispondente ad una
produzione di 340 Kg di azoto, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione, da considerare ai fini dell'assimilazione alle acqie
reflue domestiche (articolo 28 comma 7)
SPECIE ALLEVATA
PESO VIVO MEDIO PER ANNO
(TONNELLATA)
suini
3
bovini
4
avicoli
2,1
cunicoli
2,4
ovicaprini
3,4
equini
4
(111)Allegato modificato da avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170 e,
successivamente, sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 258.
ALLEGATO 6 CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE SENSIBILI (113)
Si considera area
sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti
gruppi: a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del
litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima
eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Per
individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento,
vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: i) nei laghi e
nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con
scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di
accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si
dimostri che tale intervento non avrebbe alcuno effetto sul livello
dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi
agglomerati si può prevedere di eliminare anche l'azoto; ii) negli
estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio
idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da
un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono
generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti
da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di
eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che
ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello
dell'eutrofizzazione: b) acque dolci superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di
interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (stabilita
conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla
produzione d'acqua potabile); c) aree che necessitano, per gli
scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento
secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla
presente norma. Ai sensi del comma 2 punto a) dell'articolo 18, sono
da considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad
un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie
dello specchio liquido almeno di 0,3 km². Nell'identificazione di
ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni
dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono
attività tradizionali di produzione ittica.
(113)Allegato modificato da avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170 e,
successivamente, sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 258.
ALLEGATO 7 (115) PARTE A ZONE
VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
PARTE AI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE
VULNERABILI
Si considerano zone vulnerabili le zone
di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti
azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza
di tali scarichi. Tali acque sono individuate, base tra l'altro dei
seguenti criteri: 1. la presenza di nitrati o la loro possibile
presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come
NO3- nelle
acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla
produzione di acqua potabile, se non si interviene ai sensi
dell'articolo 19; 2. la presenza di nitrati o la loro possibile
presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come
NO3-) nelle
acque dolci sotterranee, se non si interviene ai sensi dell'articolo
19; 3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del
verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di
acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se
non si interviene ai sensi dell'articolo 19. Nell'individuazione
delle zone vulnerabili, le Regioni tengono conto pertanto: 1. delle
caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni che
determinano il comportamento dei nitrati nel sistema
acqua/terreno; 2. del risultato conseguibile attraverso i programmi
d'azione adottati; 3. delle eventuali ripercussioni che si avrebbero
nel caso di mancato intervento ai sensi dell'articolo 19.
CONTROLLI DA ESEGUIRE AI FINI DELLA REVISIONE DELLE ZONE
VULNERABILI
Ai fini di quanto disposto dal comma 4
dell'articolo 19, la concentrazione dei nitrati deve essere controllata
per il periodo di durata pari almeno ad un anno: • nelle stazioni di
campionamento previste per la classificazione dei corpi idrici
sotterranei e superficiali individuate secondo quanto previsto
dall'allegato 1 al decreto; • nelle altre stazioni di campionamento
previste al Titolo II Capo II relativo al controllo delle acque
destinate alla produzione di acque potabili, almeno una volta al mese e
più frequentemente nei periodi di piena; • nei punti di prelievo,
controllati ai sensi del DPR 236/88, delle acque destinate al consumo
umano. Il controllo va ripetuto almeno ogni quattro anni. Nelle
stazioni dove si è riscontrata una concentrazione di nitrati inferiore a
25 mg/L (espressi come NO3-) il programma di controllo può essere ripetuto
ogni otto anni, purché non si sia manifestato alcun fattore nuovo che
possa aver incrementato il tenore dei nitrati. Ogni quattro anni è
sottoposto a riesame lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali,
di transizione e costiere, adottando di conseguenza i provvedimenti del
caso. Nei programmi di controllo devono essere applicati i metodi di
misura di riferimento previsti al successivo punto.
METODI DI RIFERIMENTO
Concimi chimici Il
metodo di analisi dei composti dell'azoto è stabilito in conformità al
D.M. 19 luglio 1989 - Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i
fertilizzanti. Acque dolci, acque costiere e acque marine Il
metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati è
la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che
utilizzano altri metodi di misura devono accertare la comparabilità dei
risultati ottenuti.
PARTE AII ASPETTI METODOLOGICI
1.
L'individuazione delle zone vulnerabili viene effettuata tenendo conto
dei carichi (specie animali allevate, intensità degli allevamenti e loro
tipologia, tipologia dei reflui che ne derivano e modalità di
applicazione al terreno, coltivazioni e fertilizzazioni in uso) nonché
dei fattori ambientali che possono concorrere a determinare uno stato di
contaminazione. Tali fattori dipendono: - dalla vulnerabilità
intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti
(caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del
sottosuolo e degli acquiferi); - dalla capacità di attenuazione del
suolo nei confronti dell'inquinante (caratteristiche di tessitura,
contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua
composizione e reattività chimico-biologica); - dalle condizioni
climatiche e idrologiche; - dal tipo di ordinamento colturale e dalle
relative pratiche agronomiche. Gli approcci metodologici di
valutazione della vulnerabilità richiedono un'idonea ed omogenea base di
dati e a tal proposito si osserva che sul territorio nazionale sono
presenti: - aree per cui sono disponibili notevoli conoscenze di base
e già è stata predisposta una mappatura della vulnerabilità a scala di
dettaglio sia con la metodologia CNR-GNDCl (1) che con sistemi
parametrici; - aree nelle quali, pur mancando studi e valutazioni di
vulnerabilità, sono disponibili dati sufficienti per effettuare
un'indagine di carattere orientativo e produrre un elaborato
cartografico a scala di riconoscimento; - aree in cui le informazioni
sono molto carenti o frammentarie ed è necessario ricorrere ad una
preventiva raccolta di dati al fine di applicare le metodologie di base
studiate in ambito CNR-GNDCl. Al fine di individuare sull'intero
territorio nazionale le zone vulnerabili ai nitrati si ritiene opportuno
procedere ad un'indagine preliminare di riconoscimento, che deve essere
in seguito revisionata sulla base di aggiornamenti successivi
conseguenti anche ad eventuali ulteriori indagini di maggiore
dettaglio. 2. Indagine preliminare di riconoscimento. La scala
cartografica di rappresentazione prescelta è 1:250.000 su base
topografica preferibilmente informatizzata. Obiettivo dell'indagine
di riconoscimento è l'individuazione delle porzioni di territorio dove
le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente
evidenti. In tale fase dell'indagine non è necessario separare più
classi di vulnerabilità. In prima approssimazione i fattori critici
da considerare nell'individuazione delle zone vulnerabili sono: a)
presenza di un acquifero libero o parzialmente confinato (ove la
connessione idraulica con la superficie è possibile) e, nel caso di
rocce litoidi fratturate, presenza di un acquifero a profondità
inferiore a 50 m, da raddoppiarsi in zona a carsismo evoluto; b)
presenza di una litologia di superficie e dell'insaturo prevalentemente
permeabile (sabbia, ghiaia o litotipi fratturati); c) presenza di
suoli a capacità di attenuazione tendenzialmente bassa (ad es. suoli
prevalentemente sabbiosi, o molto ghiaiosi, con basso tenore di sostanza
organica, poco profondi). d) presenza di situazioni accertate di
compromissioni qualitative delle acque sotterranee dovute a fattori
antropici di origine prevalentemente agricola o zootecnica. La
concomitanza delle condizioni sopra esposte identifica le situazioni di
maggiore vulnerabilità. Vengono escluse dalle zone vulnerabili le
situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione
di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte
scarsamente permeabile purché continuo. L'indagine preliminare di
riconoscimento delle zone vulnerabili viene effettuata: a) per le
zone ove è già disponibile una mappatura a scala di dettaglio o di
sintesi, mediante accorpamento delle aree classificate ad alta, elevata
ed estremamente elevata vulnerabilità; b) per le zone dove non è
disponibile una mappatura ma esistono sufficienti informazioni
geo-pedologico-ambientali, mediante il metodo di valutazione di
zonazione per aree omogenee (metodo CNR-GNDCl) o il metodo parametrico
(SINTACS); c) per le zone dove non esistono sufficienti informazioni,
mediante dati esistenti e/o rapidamente acquisibili e applicazione del
metodo CNR-GNDCI, anche ricorrendo a criteri di similitudine. 3.
Aggiornamenti successivi. L'indagine preliminare di riconoscimento
può essere suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti
sulla base di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati
provenienti da attività di monitoraggio che consentono una
caratterizzazione e una delimitazione più precisa delle aree
vulnerabili. Con il supporto delle ARPA, ove costituite, deve essere
avviata una indagine finalizzata alla stesura di una cartografia di
maggiore dettaglio (1:50.000-100.000) per convogliare la maggior parte
delle risorse tecnico-scientifiche sullo studio delle zone più
problematiche. Obiettivo di questa indagine è l'individuazione
dettagliata della "vulnerabilità specifica" degli acquiferi e in
particolare delle classi di grado più elevato. Si considerano, pertanto,
i fattori inerenti la "vulnerabilità intrinseca" degli acquiferi e la
capacità di attenuazione del suolo, dell'insaturo e
dell'acquifero. Il prodotto di tale indagine può essere soggetto ad
aggiornamenti sulla base di nuove conoscenze e dei risultati della
sperimentazione. E' opportuno gestire i dati raccolti mediante un
sistema GIS. 4. Le amministrazioni possono comunque intraprendere
studi di maggior dettaglio quali strumenti di previsione e di
prevenzione dei fenomeni di inquinamento. Questi studi sono finalizzati
alla valutazione della vulnerabilità e dei rischi presenti in siti
specifici (campi, pozzi, singole aziende, comprensori, ecc.),
all'interno delle più vaste aree definite come vulnerabili, e possono
permettere di indicare con maggiore definizione le eventuali misure da
adottare nel tempo e nello spazio. (1) Gruppo Nazionale per la Difesa
dalle Catastrofi Idrogeologiche.
PARTE AIII ZONE VULNERABILI DESIGNATE
In
fase di prima attuazione sono designate vulnerabili all'inquinamento da
nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone: • quelle già
individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della
legge regionale 15 dicembre 1993, n. 37; • quelle già individuate
dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio
regionale del 11 febbraio 1997, n. 570; • la zona delle conoidi delle
province di Modena, Reggio Emilia e Parma. • l'area dichiarata a
rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto
1989, n. 305 del bacino Burana Po di Volano della provincia di
Ferrara. • l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 dei bacini dei fiumi
Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto). Tale
elenco viene aggiornato, su proposta delle Regioni interessate, sulla
base dei rilevamenti e delle indagini svolte.
PARTE AIV INDICAZIONI E MISURE PER I PROGRAMMI
D'AZIONE
I programmi d'azione sono obbligatori per
le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici
disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati
rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonché delle
condizioni ambientali locali. 1. I programmi d'azione includono
misure relative a: 1.1) i periodi in cui è proibita l'applicazione al
terreno di determinati tipi di fertilizzanti; 1.2) la capacità dei
depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare
quella necessaria per l'immagazzinamento nel periodo più lungo, durante
il quale è proibita l'applicazione al terreno di effluenti nella zona
vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all'autorità competente
che qualsiasi quantitativo di effluente superiore all'effettiva capacità
d'immagazzinamento verrà gestito senza causare danno
all'ambiente; 1.3) la limitazione dell'applicazione al terreno di
fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione
delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare
si deve tener conto: a) delle condizioni, del tipo e della pendenza
del suolo; b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e
dell'irrigazione; c) dell'uso del terreno e delle pratiche agricole,
inclusi i sistemi di rotazione e di avvicendamento colturale. Le
misure si basano sull'equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto
delle colture, e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla
fertilizzazione, corrispondente: • alla quantità di azoto presente
nel terreno nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in
misura significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno); •
all'apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione
netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno; •
all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di
allevamento; • all'aggiunta di composti di azoto provenienti da
fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. I programmi di azione
devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona
Pratica Agricola, ove applicabili. 2. Le misure devono garantire che,
per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente
zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato
dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per
ettaro. Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il
quantitativo di effluente utilizzabile può essere elevato fino ad un
apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti
quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie
degli animali. Ai fini del calcolo degli apporti di azoto
provenienti dalle diverse tipologie di allevamento si terrà conto delle
indicazioni contenute nel decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali di cui all'articolo 38, comma 2, del presente decreto. 3.
Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma
d'azione le Rregioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero
dell'ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di
allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non
compromettere le finalità di cui all'articolo 1, da motivare e
giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del
suolo e delle colture, quali: • stagioni di crescita prolungate; •
colture con grado elevato di assorbimento di azoto; • terreni con
capacità eccezionalmente alta di denitrificazione. Il Ministero
dell'ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea,
che lo rende sulla base delle procedure previste all'articolo 9 della
direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali
quantitativi.
PARTE B ZONE VULNERABILI DA PRODOTTI
FITOSANITARI
PARTE BI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
1.
Le Regioni e le Province autonome individuano le aree in cui richiedere
limitazioni o esclusioni d'impiego, anche temporanee, di prodotti
fitosanitari autorizzati, allo scopo di proteggere le risorse idriche e
altri comparti rilevanti per la tutela sanitaria o ambientale, ivi
inclusi l'entomofauna utile e altri organismi utili, da possibili
fenomeni di contaminazione. Un'area è considerata area vulnerabile
quando l'utilizzo al suo interno dei prodotti fitosanitari autorizzati
pone in condizioni di rischio le risorse idriche e gli altri comparti
ambientali rilevanti. 2. Il Ministero della Sanità ai sensi dell'art.
5, comma 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, su
documentata richiesta delle Regioni e delle Province autonome, sentita
la Commissione consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso decreto
legislativo, dispone limitazioni o esclusioni d'impiego, anche
temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati nelle aree individuate
come zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. 3. Le Regioni e le
Province autonome provvedono entro un anno, sulla base dei criteri
indicati nella parte BII di questo allegato, alla prima individuazione e
cartografia delle aree vulnerabili ai prodotti fitosanitari ai fini
della tutela delle risorse idriche sotterranee. Successivamente alla
prima individuazione, tenendo conto degli aspetti metodologici indicati
nella parte BIII punto 3, le Regioni e le Province autonome provvedono
ad effettuare la seconda individuazione e la stesura di una cartografia
di maggiore dettaglio delle zone vulnerabili dai prodotti
fitosanitari. 4. Possono essere considerate zone vulnerabili dai
prodotti fitosanitari ai fini della tutela di zone di rilevante
interesse naturalistico e della protezione di organismi utili, ivi
inclusi insetti e acari utili, uccelli insettivori, mammiferi e anfibi,
le aree naturali protette, o porzioni di esse, indicate nell'Elenco
Ufficiale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 5.
Le Regioni e le Province autonome predispongono programmi di controllo
per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei
prodotti fitosanitari disposte, su loro richiesta, dal Ministero della
Sanità. Esse forniscono al Ministero dell'Ambiente e all'Agenzia
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati relativi
all'individuazione e alla cartografia delle aree di protezione dai
prodotti fitosanitari. 6. L'ANPA e le Agenzie Regionali per la
Protezione dell'Ambiente forniscono supporto tecnico-scientifico alle
Regioni e alle Province autonome al fine di: a) promuovere uniformità
d'intervento nelle fasi di valutazione e cartografia delle aree di
protezione dai prodotti fitosanitari; b) garantire la congruità delle
elaborazioni cartografiche e verificare la qualità delle informazioni
ambientali di base (idrogeologiche, pedologiche, ecc.). 7. L'ANPA
promuove attività di ricerca nell'ambito delle problematiche relative al
destino ambientale dei prodotti fitosanitari autorizzati. Tali attività
hanno il fine di acquisire informazioni intese a migliorare e aggiornare
i criteri di individuazione delle aree vulnerabili per i comparti del
suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché degli organismi
non bersaglio. Il Ministero dell'Ambiente provvede, tenuto conto
delle informazioni acquisite e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad aggiornare i criteri per l'individuazione delle aree
vulnerabili.
PARTE BII ASPETTI METODOLOGICI
1. Come
per le zone vulnerabili da nitrati, anche nel caso dei fitofarmaci si
prevedono due fasi di individuazione delle aree interessate dal
fenomeno: una indagine di riconoscimento (prima individuazione) e
un'indagine di maggiore dettaglio (seconda individuazione). 2.
Indagine preliminare di riconoscimento Per la prima individuazione
delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari si adotta un tipo di
indagine, alla scala di 1:250.000, simile a quella indicata in
precedenza nella Parte AII di questo allegato. 2.1 La prima
individuazione delle aree vulnerabili comprende, comunque, le aree per
le quali le attività di monitoraggio hanno già evidenziato situazioni di
compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli standard
delle acque destinate al consumo umano indicati dal D.P.R. 236/88 per il
parametro 55 (antiparassitari e prodotti assimilabili). Sono escluse,
invece, le situazioni in cui la natura delle formazioni rocciose
impedisce la presenza di una falda, o dove esiste la protezione
determinata da un orizzonte scarsamente permeabile o da un suolo molto
reattivo. Vengono escluse dalle aree vulnerabili le situazioni in cui
la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o
dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente
permeabile, purché continuo, o da un suolo molto reattivo. 2.2
Obiettivo dell'indagine preliminare di riconoscimento non è la
rappresentazione sistematica delle caratteristiche di vulnerabilità
degli acquiferi, quanto piuttosto la individuazione delle porzioni di
territorio dove le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono
particolarmente evidenti. Per queste attività si rinvia agli aspetti
metodologici già indicati nella Parte AII di questo allegato. 2.3 Ai
fini della individuazione dei prodotti per i quali le amministrazioni
potranno chiedere l'applicazione di eventuali limitazioni o esclusioni
d'impiego ci si potrà avvalere di parametri, indici, modelli e sistemi
di classificazione che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari
in base al loro potenziale di percolazione. 3. Aggiornamenti
successivi L'indagine preliminare di riconoscimento può essere
suscettibile di sostanziali approfondimenti e aggiornamenti sulla base
di nuove indicazioni, tra cui, in primo luogo, i dati provenienti da
attività di monitoraggio che consentono una caratterizzazione e una
delimitazione più precisa delle aree vulnerabili. Questa successiva
fase di lavoro, che può procedere parallelamente alle indagini e
cartografie maggiori dettaglio, può prevedere inoltre la designazione di
più di una classe di vulnerabilità (al massimo 3) riferita ai gradi più
elevati e la valutazione della vulnerabilità in relazione alla capacità
di attenuazione del suolo, in modo tale che si possa tener conto delle
caratteristiche intrinseche dei prodotti fitosanitari per poterne
stabilire limitazioni o esclusioni di impiego sulla base di criteri
quanto più possibile obiettivi. 3.1 La seconda individuazione e
cartografia è restituita ad una scala maggiormente dettagliata
(1:50.000-1:100.000): successivamente o contestualmente alle fasi
decritte in precedenza, compatibilmente con la situazione conoscitiva di
partenza e con le possibilità operative delle singole amministrazioni,
deve essere avviata una indagine con scadenze a medio/lungo termine.
Essa convoglia la maggior parte delle risorse tecnico-scientifico sullo
studio delle aree più problematiche, già individuate nel corso delle
fasi precedenti. Obiettivo di questa indagine è l'individuazione
della vulnerabilità specifica degli acquiferi e in particolare delle
classi di grado più elevato. Si considerano, pertanto, i fattori
inerenti la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, la capacità di
attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei prodotti
fitosanitari. Ai fini della individuazione dei prodotti per i quali le
amministrazioni potranno chiedere l'applicazione di eventuali
limitazioni o esclusioni d'impiego ci si potrà avvalere di parametri o
indici che consentano di raggruppare i prodotti fitosanitari in base al
loro potenziale di percolazione. Si cita, ad esempio, l'indice di
Gustafson. 3.2 Le Regioni e le Province Autonome redigono un
programma di massima con l'articolazione delle fasi di lavoro e i tempi
di attuazione. Tale programma è inviato al Ministero dell'Ambiente e
all'ANPA, i quali forniscono supporto tecnico e scientifico alle Regioni
e alle Province Autonome. Le maggiori informazioni derivanti
dall'indagine di medio-dettaglio consentiranno di disporre di uno
strumento di lavoro utile per la pianificazione dell'impiego dei
prodotti fitosanitari a livello locale e permetteranno di precisare,
rispetto all'indagine preliminare di riconoscimento, le aree
suscettibili di restrizioni o esclusioni d'impiego. Non si esclude,
ovviamente, la possibilità di intraprendere studi di maggior dettaglio a
carattere operativo-progettuale, quali strumenti di previsione e,
nell'ambito della pianificazione, di prevenzione dei fenomeni di
inquinamento. Questi studi sono finalizzati al rilevamento della
vulnerabilità e dei rischi presenti in siti specifici (campi pozzi,
singole aziende, comprensori, ecc.), all'interno delle più vaste aree
definite come vulnerabili, e possono permettere di indicare più nel
dettaglio le eventuali restrizioni nel tempo e nello spazio nonché gli
indirizzi tecnici cui attenersi nella scelta dei prodotti fitosanitari,
dei tempi e delle modalità di esecuzione dei trattamenti.
PARTE BIII ASPETTI GENERALI PER LA CARTOGRAFIA DELLE AREE OVE
LE ACQUE SOTTERRANEE SONO POTENZIALMENTE
VULNERABILI.
1. Le valutazioni sulla vulnerabilità
degli acquiferi all'inquinamento si può avvalere dei Sistemi Informativi
Geografici (GIS) quali strumenti per l'archiviazione, l'integrazione,
l'elaborazione e la presentazione dei dati geograficamente identificati
(georeferenziati). Tali sistemi permettono di integrare, sulla base
della loro comune distribuzione nello spazio, grandi masse di
informazioni anche di origine e natura diverse. Le valutazioni
possono essere verificate ed eventualmente integrate alla luce di dati
diretti sulla qualità delle acque che dovessero rendersi
disponibili. Nel caso in cui si verifichino discordanze con le
previsioni effettuate sulla base di valutazioni si procede ad un riesame
di queste ultime ed alla ricerca delle motivazioni tecniche di tali
divergenze. Il quadro di riferimento tecnico-scientifico e
procedurale prevede di considerare la vulnerabilità su due livelli:
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi e vulnerabilità
specifica. 2. I Livello: Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi. -
La valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi considera
essenzialmente le caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e
idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi presenti. Essa, è
riferita a inquinanti generici e non considera le caratteristiche
chemiodinamiche delle sostanze. 2.1 Sono disponibili tre approcci
alla valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli
acquiferi: metodi qualitativi, metodi parametrici e numerici. La
selezione di uno dei tre metodi dipende dalla disponibilità di dati,
dalla scala di riferimento e dalla finalità dell'indagine. 2.2 I
metodi qualitativi prevedono la zonizzazione per aree omogenee,
valutando la vulnerabilità per complessi e situazioni idrogeologiche
generalmente attraverso la tecnica della sovrapposizione cartografica.
La valutazione viene fornita per intervalli preordinati e situazioni
tipo. Il metodo elaborato dal GNDCI-CNR valuta la vulnerabilità
intrinseca mediante la classificazione di alcune caratteristiche
litostrutturali delle formazioni acquifere e delle condizioni di
circolazione idrica sotterranea. 2.3 I metodi parametrici sono basati
sulla valutazione di parametri fondamentali dell'assetto del sottosuolo
e delle relazioni col sistema idrologico superficiale, ricondotta a
scale di gradi di vulnerabilità. Essi prevedono l'attribuzione a ciascun
parametro, suddiviso in intervalli di valori, di un punteggio
prefigurato crescente in funzione dell'importanza da esso assunta nella
valutazione complessiva. I metodi parametrici sono in genere più
complessi poiché richiedono la conoscenza approfondita di un elevato
numero di parametri idrogeologici e idrodinamici. 2.4 I metodi
numerici sono basati sulla stima di un indice di vulnerabilità (come ad
esempio il tempo di permanenza) basato su relazioni matematiche di
diversa complessità. 2.5 In relazione allo stato e all'evoluzione
delle conoscenze potrà essere approfondito ed opportunamente considerato
anche il diverso peso che assume il suolo superficiale nella valutazione
della vulnerabilità intrinseca; tale caratteristica viene definita come
"capacità di attenuazione del suolo" e presuppone la disponibilità di
idonee cartografie geo-pedologiche. 3. II Livello: Vulnerabilità
specifica Con vulnerabilità specifica s'intende la combinazione della
valutazione e cartografia della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi
con quella della capacità di attenuazione del suolo per una determinata
sostanza o gruppo di sostanze. Questa si ottiene dal confronto di alcune
caratteristiche chemio-dinamiche della sostanza (capacità di
assorbimento ai colloidi del suolo, resistenza ai processi di
degradazione, solubilità in acqua, polarità, etc.) con le
caratteristiche fisiche, chimiche ed idrauliche del suolo. La
compilazione di cartografie di vulnerabilità specifica deriva da studi
approfonditi ed interdisciplinari e richiede l'uso di opportuni modelli
di simulazione.
(115)Allegato modificato da avviso di
rettifica pubblicato nella G.U. 22 luglio 1999, n. 170 e,
successivamente, sostituito dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 258.