NORMATIVA AMBIENTALE

 

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano
(G.U. n. 52, 3 marzo 2001, Supplemento Ordinario)

Testo integrato e coordinato, aggiornato al 14/03/2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli artt. 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. o-bis), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, nonchè chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili; (1)

d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

(1) Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 3
(Esenzioni)

1. La presente normativa non si applica:

a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art. 4
(Obblighi generali)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14, comma 1.

3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Art. 5
(Punti di rispetto della conformità)

1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettate nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; (3)
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo; (4)
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'art. 2, comma 1, lett. b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto. (5)

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare. (6)

(3)Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(4)
Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(5)
Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) e e), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(6)
Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 6
(Controlli)

1. I controlli interni ed esterni di cui agli artt. 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'art. 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto.

3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l'efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell'allegato I, le specifiche indicate dall'allegato III.

5. I laboratori di analisi di cui agli artt. 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Il controllo è svolto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

5-bis. Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente. (8)

(8)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 7
(Controlli interni)

1. Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano. (10)

2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale. (10)

3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici. (10)

4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all'art. 8, comma 7.

(10)Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 8
(Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), l'azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici di cui all'art. 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell'allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152/1999. (12)

3. L'azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall'Istituto superiore di sanità.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell'area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l'Organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni interessate.

6. L'azienda Unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità secondo modalità proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate. (13)

7. Per le attività di laboratorio le aziende unità sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 7 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità. (14)

(12)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

(13)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

(14)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 9


(Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)(16)

1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1.

(16)Rubrica modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 10
(Provvedimenti e limitazioni dell'uso)
(18)

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.

2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate.

3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un rischio per la salute umana.

4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.

(18)Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 11
(Competenze statali)

1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti: (20)

a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a);
c) l'adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell'allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell'Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l'adozione, previa predisposizione da parte dell'Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell'allegato III, punto 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato; (21)
e) l'individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
f) l'adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l'adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonchè per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;
h) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza; (22)
i) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;
l) l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lett. a) e b); sentiti i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lett. f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lett. l). Le funzioni di cui al comma 1, lett. g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali.

3. Gli oneri economici connessi all'eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell'ente inadempiente.

(20)Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(21)
Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(22)
Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 12
(Competenze delle regioni o province autonome)

1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:

a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 13;
d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, di cui all'art. 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'art. 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumano umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 13
(Deroghe)

1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, purchè nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e semprechè l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua, la regione o la provincia autonoma documentata adeguatamente la necessità di un ulteriore periodo di deroga.

6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l'ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi della deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.

8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'art. 10, comma 1, è sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinchè la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli artt. 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche.

13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano. (24)

(24)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 14
(Conformità ai parametri indicatori)

1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti mette in atto i necessari adempimenti di competenza e, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana. (26)

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell'anno precedente:

a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;
b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
c) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonchè disposizioni in materia di riesame.

3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna. (27)

(26)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(27)
Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 15
(Termini per la messa in conformità)

1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4,10 e 11 dell'allegato I, parte B. (29)

(29)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 16
(Casi eccezionali)

1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'art. 15 per un periodo non superiore a tre anni.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'art. 13, comma 2.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinchè la popolazione interessata dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano. (31)

(31)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 17
(Informazioni e relazioni)

1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1.000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5.000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli artt. 3, comma 1, lett. b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte C, nota 10.

3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell'art. 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all'allegato I, parte B, nota 10. (33)

5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

(33)Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 18
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 19
(Sanzioni)

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artt. 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987. (35)

5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987. (36)

(35)Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. w), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.
(36)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. x), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

19-bis. (37)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa è adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

(37)Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. y), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16.

2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia. (38)

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

(38)Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. z), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

 

Allegato 1
Parametri e valori di parametro * (40)

PARTE A

Parametri microbiologici
Parametro Valore di parametro
  (numero/100ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococchi 0
 

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro Valore di parametro
Escherichia coli (E.coli) 0/250 ml
Enterococchi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml

PARTE B

Parametri chimici
Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1
Antimonio 5,0 µg/l  
Arsenico 10 µg/l  
Benzene 1,0 µg/l  
Benzo(a)pirene 0,010 µg/l  
Boro 1,0 mg/l  
Bromato 10 µg/l Nota 2
Cadmio 5,0 µg/l  
Cromo 50 µg/l  
Rame 1,0 mg/l Nota 3
Cianuro 50 µg/l  
1.2 dicloroetano 3,0 µg/l  
Epicloridrina 0,10 µg/l Nota 1
Fluoruro 1,50 mg/l  
Piombo 10 µg/l Note 3 e 4
Mercurio 1,0 µg/l  
Nichel 20 µg/l Nota 3
Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5
Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5
Antiparassitari 0,10 µg/l Note 6 e 7
Antiparassitari-Totale 0,50 µg/l Note 6 e 7
Idrocarburi policiclici aromatici 0,10 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 9
Selenio 10 µg/l  
Tetracloroetilene Tricloroetilene 10 µg/l Somma delle concentrazioni dei parametri specifici
Trialometani-Totale 30 µg/l Somma delle concentrazioni di composti specifici; Nota 10
Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1
Clorito 200 µg/l Nota 11
Vanadio 50 µg/l  
 

Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.

Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
  Per le acque di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al pià tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.
Nota 4 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25µg/l.
  Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [nitrato]/50+[nitrito]/0.5(0.1) ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 6 Per antiparassitari s'intende:
  - insetticidi organici
  -erbicidi organici
  - fungicidi organici
  - nematocidi organici
  - acaricidi organici
  - alghicidi organici
  -rodenticidi organici
  - sostanze antimuffa organiche
  - prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.
  Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.
Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.
Nota 8 "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
Nota 9 I composti specifici sono i seguenti:
  - benzo(b)fluorantene
  - benzo(k)fluorantene
  - benzo(ghi)perilene
  - indeno(1,2,3-cd)pirene
Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.
  I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.
Nota 11 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.

 

PARTE C

Parametri indicatori
Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Alluminio 200 µg/l  
Ammonio 0,50 mg/l  
Cloruro 250 mg/l Nota 1
Clostridium perfringens (spore comprese) 0 Numero/100 ml Nota 2
Colore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale    
Conduttività 2500 µScm-1 a 20°C Nota 1
Concentrazione ioni idrogeno ≥6,5 e ≤9,5 Unità pH Note 1 e 3
Ferro 200 µg/l  
Manganese 50 µg/l  
Odore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale    
Ossidabilità 5,0 mg/l O2 Nota 4
Solfato 250 mg/l Nota 1
Sodio 200 mg/l  
Sapore Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale    
Conteggio delle colonie a 22°C Senza variazioni anomale    
Batteri coliformi a 37°C 0 Numero/100 ml Nota 5
Carbonio organico totale (TOC) Senza variazioni anomale   Nota 6
Torbidità Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale   Nota 7
       
Durezza *     Il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione
Residuo secco a 180°C **      
Disinfettante residuo ***      
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro.
(*) Valori consigliati: 15-50 °F.
(**) Valore massimo consigliato: 1.500 mg/L.
(***) Valore consigliato 0,2 mg/L (se impiegato).

RADIOATTIVITÀ

Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e 10
Dose totale indicativa 0,10 mSv/anno Note 9 e 10
Nota 1 L'acqua non deve essere aggressiva.
Nota 2 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l'Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
Nota 3 Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH.
  Per le acuqe confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Nota 4 Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Nota 5 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml".
Nota 6 Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10.000 m3 al giorno.
Nota 7 In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: ≤ a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 8 Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.
Nota 9 Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.
Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.
 

Avvertenza

Fermo restando quanto disposto dall'art. 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:

Parametro Volume di riferimento
Alghe ....................................... 1 L
Batteriofagi anti-E.coli ............. 100 L
Nematodi a vita libera ............ 1 L
Enterobatteri patogeni ............ 1 L
Enterovirus .................................. 100 L
Funghi .......................................... 100 mL
Protozoi .......................................... 100 L
Pseudomonas aeruginosa ....... 250 mL
Stafilococchi patogeni ................. 250 mL
1) alghe;
2) batteriofagi anti E.coli;
3) elminti;
4) enterobatteri patogeni;
5) enterovirus;
6) funghi;
7) protozoi;
8) Pseudomonas aeruginosa;
9) Stafilococchi patoneni.
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'art. 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.

(40)Allegato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), bb), cc) e dd), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

 

Allegato 2 - CONTROLLO (42)

TABELLA A
Parametri da analizzare

1. Controllo di routine 

Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonchè informazioni sull'efficacia degli eventuali trattamenti dell'acqua potabile (in particolare di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto.

Vanno sottoposti a controllo di routine almeno i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttività
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E.coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Computo delle colonie a 22 °C e 37 °C (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37 °C
- Torbidità
- Disinfettante residuo (se impiegato)

Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°).
Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (°).
Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di disinfezione (°).
Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori.
° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell'elenco relativo al controllo di verifica.
 

2. Controllo di verifica

Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono soggetti a controllo di verifica, a meno che l'Azienda unità sanitaria locale competente al controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro.
Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività.

TABELLA B1

Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari.

I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell'art. 6, al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati anche alle fonti di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente.

Volume d'acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Note 1 e 2) Controllo di routine - Numero di campioni all'anno (Note 3, 4 e 5) Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno (Note 3 e 5)
   
≤ 100 (Nota 6) (Nota 6)
> 100 ≤ 1000 4 1
> 1000 ≤ 10000   1
  4 + 1 ogni 3300 m³/g del volume totale e frazione di 3300
> 10000 ≤ 100000 + 3 ogni 1000 m³/g del volume 3
    + 1 ogni 10.000 m³/g del volume totale e frazione di 10.000
> 100000 totale e frazione di 1000 10
    + 1 ogni 25.000 m³/g del volume totale e frazione di 25.000
Nota 1 Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.
Nota 2 I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare la frequenza minima in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua si può fare riferimento alla popolazione servita calcolando un consumo di 200 l pro capite al giorno.
Nota 3 Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la frequenza del controllo delle acque distribuite con cisterna deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale.
Nota 4 Per i differenti parametri di cui all'allegato I l'Azienda unità sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni indicato nella tabella se:
  a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono costanti e significativamente migliori dei limiti previsti dall'allegato I e
  b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dell'acqua.
  La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni indicato nella tabella, salvo il caso specifico di cui alla nota 6.
Nota 5 Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
Nota 6 La frequenza deve essere stabilita dall'Azienda unità sanitaria locale.

TABELLA B2

Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e messe a disposizione per il consumo umano.
Volume d'acqua prodotto ogni giorno (*) messo in vendita in bottiglie o contenitori Controllo di routine - Numero di campioni all'anno Controllo di verifica - Numero di campioni all'anno
   
≤ 10 1 1
> 10 ≤ 60 12 1
> 60 1 ogni 5 m³ del volume totale e frazione di 5 1 ogni 100 m³ del volume totale e frazione di 100
    (*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.

(42)Allegato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee) e ff), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

 

Allegato III
Specifiche per l'analisi dei parametri (44)

1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI

I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento, ogni qualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all'art. 12 della direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli (E.coli) (ISO 9308-1)
Enterococchi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili conteggio delle colonie a 22 °C (prEN ISO 6222)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili conteggio delle colonie a 37 °C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfringens (spore comprese)
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1) a 44 ħ 1 °C per 21 ħ 3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle opache che diventano rosa o rosse dopo un'esposizione di 20-30 secondi a vapori di idrossido di ammonio.

Nota 1: Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:

Terreno di base  
Triptosio 30 g
Estratto di lievito 20 g
Saccarosio 5 g
Cloridrato di L-cisteina 1 g
MgSO4 7 H20 0,1 g
Bromocresolo porpora 40 mg
Agar 15 g
Acqua 1000 ml
Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti. Lasciare raffreddare e aggiungere:
D-cicloserina 400 mg
B-solfato di polimizina 25mg
Beta-D-glucoside di indossile da dissolvere in 8 ml di acqua sterile prima dell'addizione 60 mg
Soluzione di difosfato di fenoltaleina (allo 0,5%) filtrata - sterilizzata 20 ml
FeCl3 6 H2O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata 2 ml
 

2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

2.1. Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un'esattezza, una precisione e un limite di rilevabilità specificati. Detti metodi, se dissimili da quelli di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), devono essere trasmessi preventivamente all'Istituto superiore di sanità che si riserva di verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, il risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il valore di parametro di cui all'Allegato I, parti B e C.

Parametri Esattezza in % del valore di parametro (Nota 1) Precisione in % del valore di parametro (Nota 2) Limite di rilevabilità in % del valore di parametro (Nota 3) Condizioni Note
Acrilammide       Controllare secondo le specifiche del prodotto  
Alluminio 10 10 10    
Ammonio 10 10 10    
Antimonio 25 25 25    
Arsenico 10 10 10    
Benzo(a)pirene 25 25 25    
Benzene 25 25 25    
Boro 10 10 10    
Bromato 25 25 25    
Cadmio 10 10 10    
Cloruro 10 10 10    
Cromo 10 10 10    
Conduttività 10 10 10    
Rame 10 10 10    
Cianuro 10 10 10   Nota 4
1,2 dicloroetano 25 25 10    
Epicloridrina       Controllare secondo le specifiche del prodotto  
Floruro 10 10 10    
Ferro 10 10 10    
Piombo 10 10 10    
Manganese 10 10 10    
Mercurio 20 10 20    
Nichel 10 10 10    
Nitrati 10 10 10    
Nitriti 10 10 10    
Ossidabilità 25 25 10   Nota 5
Antiparassitari 25 25 25   Nota 6
Idrocarburi policiclici aromatici 25 25 25    
Selenio 10 10 10    
Sodio 10 10 10    
Solfato 10 10 10    
Tetracloroetile ne 25 25 10   Nota 8
Tricloroetilene 25 25 10   Nota 8
Trialometani totali 25 25 10   Nota 7
Cloruro di vinile       Controllare secondo le specifiche del prodotto  
2.2. Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni pari al valore di parametro con un'accuratezza di 0,2 unità pH e una precisione di 0,2 unità pH.
Nota 1 (*): L'esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura è generalmente indicata come errore sistametico.
Nota 2 (*) La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa è generalmente espressa come la deviazione standard all'interno di un gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.
(*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.  
Nota 3 Il limite di rilevabilità è pari a:
  - tre volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
  oppure
  - cinque volte la deviazione standard relativa all'interno di un lotto di un bianco.
Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme (cianuro totale).
Nota 5. L'ossidazione deve essere effettuata per 10 minuti a una temperatura di 100°C in ambiente acido con l'uso di permanganato.
Nota 6. Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo antiparassitario e dipendono dall'antiparassitario considerato. Attualmente il limite di rilevabilità può non essere raggiungibile per tutti gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo.
Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 25% del valore parametrico che figura nell'allegato I.
Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si applicano alle singole sostanze specificate al 50% del valore parametrico che figura nell'allegato I.

(44) Allegato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. gg), hh) e ii), D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27.

 

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