Legge 3 agosto 1998, n. 267
(GU n. 183 del 07-8-1998)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione
del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da disastri franosi nella regione Campania
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico
e misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Entro il 30 giugno 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.
2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma.
2-bis. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonche' della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica, le universita' e gli istituti di ricerca nonche' gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalita' le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali.
4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. ,112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.
5. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresi' un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.
5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo
di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle
persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa
disposizione regionale in materia, puo' prescrivere, con ordinanza del
presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del
conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione puo',
con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata
dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio
indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio
indisponibile della regione, la giunta regionale dispone la revoca della
concessione".
Art. 2.
Potenziamento delle strutture tecniche
per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano gia' provveduto, le regioni costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorita' di bacino interregionale o regionale. La composizione dei comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni possono destinare unita' di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, da destinare con priorita' alle autorita' di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1. Nel limite della disponibilita' finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unita'.
3. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unita' del personale inquadrato , di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e controllo dei
rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a rimodulare la
dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e
successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del
totale dei posti in organico gia' complessivamente previsti. I posti vacanti
sono coperti secondo le seguenti modalita':
a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione del presente decreto, del personale in servizio in
posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente
soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di
provenienza, nonche' del personale a contratto a tempo determinato;
b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del
medesimo articolo 39.
4-bis. Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' considerata titolo preferenziale l'anzianita' di servizio prestato in carriera direttiva, ricongiunto ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una egreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.
6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unita' di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle societa' a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale e' posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle societa' private e degli enti pubblici economici.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarieta', a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che puo' essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonche' il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali.
Art. 3.
Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva
1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al 31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresi', sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il compimento dei relativi adempimenti non da' luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini.
2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termime previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.
2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, e' sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se gia' incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede piu' vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residente alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se gia' in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato.
3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998.
Art. 4.
Piani di insediamenti produttivi
e rilocalizzazione delle attivita' produttive
1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unita' operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle atitivita' produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione e' pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonche' a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed e' approvata dalle province, ove gia' delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.
2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di
urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti
delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui
all'articolo 3 della stessa ordinanza Per l'accesso alle aree di cui al
comma 1, si applicano le seguenti priorita':
a) attivita' produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi
calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al
regolare deflusso delle acque;
b) altre attivita' produttive ubicate nelle aree a rischio;
c) nuovi insediamenti produttivi;
c-bis) insediamenti sanitari.
3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, commerciali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attivita' in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacita' produttiva, nonche' per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Le aree di risulta sono acquisite al patrimomo indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacita' produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restendo i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza ,indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalita' per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalita' si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attivita' produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e societa' a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania puo' erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania e' autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998.
Art. 5.
Altri interventi a favore delle attivita' produttive
e del lavoro autonomo
1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui ll'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle
domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative
ammissibili, relativa alle unita' produttive ubicate nei comuni di cui
all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:
a) le iniziative riferite alle unita' produttive sopra indicate, ivi incluse
quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita' produttive;
b) le iniziative per la realizzazione di nuove unita' produttive.
1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 e' operato d'ufficio per le istanze gia' avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state gia' oggetto di un provvedi mento di esclusione.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.
3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma l della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma l.
3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'inte rno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale.
Art. 5-bis.
Misure a favore della proprieta' coltivatrice
1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina e'
autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e
di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di
interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche
in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle
zone colpite o in zone contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla
realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a
servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa
conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione
delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a
prestare fideiussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla
concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi
tecnici regionali.
Art. 6.
Interventi a favore dei comuni
1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicita', ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 e' concesso un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6.
3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma l non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.
4. Ai comuni di cui al comma l e' comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.
Art. 6-bis.
Disposizioni in materia di fabbricati
demoliti a tutela della pubblica e privata incolumita'
1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle indennita' di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subito detrimento".
Art. 7.
Tutela dei territori montani e attivita' agro-forestali
1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunita' montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorita' per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agroforestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.
2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, e' affidata prioritariamente a giovani di eta' inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in societa' di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di eta' e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle societa' semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto ,1997, n. 266, le parole da: "Le economie" fino a: "delle azioni organiche in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonche' quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104". Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettivaproduttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma l, effettuati da comunita' montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997.
Art. 7-bis.
Misure a favore delle organizzazioni di volontariato
di protezione civile
1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilita' esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unita' previsionale di base 6.1.2.2. "Associazioni di volontariato" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.
Art. 7-ter.
Borse di lavoro
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facolta' di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilita' ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS e' autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorita' nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.
Art. 7-quater.
Mantenimento in bilancio di fondi
1. Le disponibilita' iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.
Art. 7-quinquies.
Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano
1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi lagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.
3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.
Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. Per le attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e' effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
3. Per l'attivita' prevista dall'articolo 2, comma 7, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
4. All'onere di cui ai commi 1, 2, e 3, pari complessivamente a lire 220.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge gia' approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3 giugno 1998, nonche' per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unita' previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. "piani di disinquinamento" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonche' per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, e' autorizzata la spesa di lire 130 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unita' previsionale di base "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.
7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi e' destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi e' assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storicoartistico disposti dalla medesima ordinanza.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-bis.
Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di
Niscemi
1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unita' abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 8-ter.
Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi
dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228.
1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis
e' aggiunto il seguente:
"6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal
presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi
nelle fasce A e B del pianostralcio adottato dall'Autorita' di
bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti dellerisorse
disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 3.2.1.8, ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda
estera'', ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di
avviare sui medesimi terreni attivita' agricole, a condizione che il 5 per
cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In
questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica
e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di
rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata,
all'avviamento dell'attivita' produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte
ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I
crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
terreni medesimi. L'esercente l'attivita' agricola deve assicurare
idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha
attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di
revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ove non gia'
disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5,
vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile.".
Art. 8-quater.
Disposizioni a favore dei proprietari di immobili
situati nel comune di Assisi
1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in localita' Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decretolegge.
Art. 8-quinquies.
Perdite subite in conseguenza di eventi sismici
1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8ottobre 1997, n. 358.
Art. 8-sexies.
Disposizioni per le province autonome
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.