Decreto Legge 4 agosto 2000, n. 220 (in
G.U. - n. 183 del 7 agosto 2000), coordinato con la
Legge di conversione 6 ottobre 2000, n. 275 (in G.U. n. 235 del
07-10-2000), recante:
"Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi".
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
"dell'articolo precedentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 423".
4. (Soppresso).
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425, del codice penale, il numero 5) e' abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 424 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:
"Art. 424 (Danneggiamento seguito da incendio). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'".
- Si riporta il testo dell'articolo 423 del codice penale:
"Art. 423 (Incendio). - Chiunque, cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica".
- Si riporta il testo dell'articolo 425 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:
"Art. 425 (Circostanze aggravanti). - Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
5) (abrogato).".
- Si riporta il testo dell'articolo 449 del codice penale, come modificato dal decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge qui pubblicata:
"Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile a trasporto di persone".
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.