DELIBERAZIONE Autorità per
l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 95
Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(Deliberazione n. 95/01)
(G.U. n. 148, 28 giugno 2001, Serie
Generale)
Aggiornato al 02.07.2001
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2001;
Premesso che:
l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica stabilisce che le attività di trasmissione e di dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete), ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento, e che, nell'esercizio di tale competenza, l'Autorità deve perseguire l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici delle reti;
l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che con proprie delibere, il Gestore della rete stabilisce le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
l'art. 12 della convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e lo stesso Gestore, allegata al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a." delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del agosto 2000, dispone che il Gestore della rete predisponga un codice di trasmissione e di dispacciamento che disciplina le relative attività, nel rispetto delle soprarichiamate condizioni fissate dall'Autorità;
l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, è dovuto al Gestore della rete un corrispettivo, determinato dall'Autorità e che detto corrispettivo non dipende dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali;
l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti è determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000, recante direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2000, recante ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00, recante osservazioni e proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la delibera dell'Autorità 11 aprile 2001, n. 87/01, recante schema di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e le osservazioni presentate su tale schema di condizioni dal Gestore della rete e dal Gestore del mercato con note rispettivamente in data 23 aprile 2001 (prot. n. AD/P/20010097) e 20 aprile 2001 (prot. n. GME/P/2001000174);
il documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0" pubblicato dal Gestore della rete sul proprio sito internet in data 7 luglio 2000;
lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);
il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", allegato alla presente delibera (allegato A);
Considerato che:
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi è affidata in esclusiva al Gestore del mercato;
il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica consiste nell'impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale di:
a) impianti di generazione;
b) utenze corrispondenti a clienti finali;
c) rete di trasmissione nazionale ed ogni altra rete con obbligo di connessione di terzi funzionale all'attività di dispacciamento;
d) circuiti di interconnessione con le reti estere;
costituiscono parte integrante del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale le seguenti funzioni:
a) definizione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nonché la gestione delle congestioni di rete, cioè di quelle situazioni di funzionamento della rete, anche potenziali, caratterizzate da insufficienze del servizio di trasporto dell'energia energia elettrica a causa di vincoli di rete;
b) mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica rispettivamente nel e dal sistema elettrico nazionale;
c) gestione delle immissioni e dei prelevi di energia elettrica reattiva;
d) gestione della capacità di riserva di ultima istanza per la copertura della domanda a garanzia della sicurezza del sistema elettrico e degli approvvigionamenti di energia elettrica;
per lo svolgimento delle funzioni individuate al precedente alinea, il Gestore della rete si avvale dei servizi obbligatoriamente forniti dalle utenze della rete ovvero acquisiti attraverso offerte gestite dal Gestore del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 e tali servizi, erogati in osservanza delle disposizioni impartite dal Gestore della rete, comprendono:
a) l'attuazione di variazioni dei programmi di immissione e di prelievo, risultanti nel mercato elettrico come organizzato e gestito dal Gestore del mercato, e di quelli definiti in esecuzione dei contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, finalizzata alla gestione delle congestioni di rete;
b) il servizio di riserva, consistente nella disponibilità degli utenti a modificare l'immissione o il prelievo rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica;
c) il servizio di riserva reattiva, consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi rispettivamente nella o dalla rete di energia elettrica reattiva;
Considerato che:
le finalità generali a cui è indirizzata l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono la garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale e dell'affidabilità dei relativi servizi nei confronti degli utenti, nonché il perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e quindi il minor costo della fornitura dell'energia elettrica ai clienti finali;
il Gestore della rete ad oggi svolge l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica in applicazione di regole, contenute nel soprarichiamato documento "Regole tecniche di dispacciamento - Versione V.0", definite sulla base del criterio del dispacciamento passante, in attesa dell'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999, e del conseguente avvio del dispacciamento basato sul criterio del merito economico;
la rete di trasmissione nazionale e la generalità delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla medesima sono caratterizzate da una morfologia complessa con elevato grado di interdipendenza funzionale delle reti componenti;
Considerato che:
il sistema elettrico nazionale è caratterizzato da:
a) costi elevati per una frazione significativa degli impianti di generazione esistenti tali da indurne, in assenza di altri interventi, la dismissione;
b) vincoli di rete sull'interconnessione con l'estero difficilmente superabili che impongono limiti all'importazione di energia elettrica;
i prezzi attesi sul mercato giornaliero dell'energia elettrica, di prossima attuazione, potrebbero non essere tali da indurre il tempestivo allestimento di nuova capacità di produzione o la trasformazione della capacità di produzione esistente in misura e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda, e tale situazione è aggravata dalle incertezze circa i tempi occorrenti per ottenere le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione e dell'esercizio di nuove unità di generazione e linee elettriche;
al presente non è possibile formulare valutazioni conclusive circa:
a) l'opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, che forniscano stimoli ulteriori rispetto a quelli forniti dall'evoluzione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica di breve periodo;
b) vantaggi e svantaggi di soluzioni che possono essere adottate per assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo;
un'adeguata capacità di generazione può essere assicurata per un periodo sufficiente ad accertare l'opportunità di adottare soluzioni di natura permanente e a definirne le caratteristiche specifiche, ponendo a carico dei clienti finali un onere relativamente contenuto, pari ai soli risparmi di costo che la chiusura degli impianti al presente ridondanti consentirebbe ai proprietari, rispetto al loro mantenimento in operatività a fini della riserva;
Ritenuto che sia opportuno prevedere, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, che le condizioni fissate dall'Autorità comprendano anche condizioni tecniche ed economiche, per definire sia i requisiti minimi a cui devono rispondere le funzioni che compongono l'attività di dispacciamento, sia i diritti e gli obblighi del Gestore della rete e degli utenti che accedono al servizio di dispacciamento;
Ritenuto che sia necessario assicurare parità di trattamento per gli operatori responsabili di immissioni o di prelievi di energia elettrica, indipendentemente dal fatto che essi siano parte di transazioni operate attraverso il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 o attraverso contratti bilaterali, di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999, o attraverso contratti di fornitura stipulati dall'acquirente unico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto che sia opportuno, al fine di assicurare l'efficienza delle attività di dispacciamento:
considerare le reti in altissima e alta tensione, ivi incluse le reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
definire modalità di approvvigionamento dei servizi necessari al dispacciamento, tali da garantire condizioni di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;
con riferimento alla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, i rapporti tra il Gestore della rete ed il Gestore del mercato debbano essere inquadrati in apposite convenzioni il cui schema sia sottoposto preventivamente all'Autorità al fine di garantire la non discriminazione tra i soggetti partecipanti al mercato organizzato e gestito dal Gestore del mercato e i soggetti che si avvalgono di contratti bilaterali di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, nonché di assicurare un'adeguata copertura degli oneri connessi a detta gestione;
prevedere un meccanismo su base zonale di definizione e di assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto a tutti i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica, come miglior compromesso tra l'esigenza di inviare agli operatori segnali economici tali da indurre la localizzazione efficiente della produzione e del consumo di energia elettrica, e le esigenze di semplicità e certezza dell'assegnazione dei diritti per l'utilizzo della capacità di trasporto;
prevedere che l'assegnazione dei diritti di cui al precedente alinea avvenga nell'ambito della procedura di determinazione dei programmi di immissione e di prelievo nel sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'attività di dispacciamento relativa alla definizione e assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto dell'energia elettrica;
prevedere, attraverso acquisti di variazioni dei programmi di immissioni (o counter-trading) effettuati del Gestore della rete al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, il dispacciamento efficiente della capacità di generazione in presenza di congestioni di rete;
prevedere un meccanismo semplificato per la gestione delle congestioni di rete che si manifestano in relazione ai programmi di immissione e di prelievo risultanti dai mercati che terminano nel medesimo giorno a cui gli impegni su di essi negoziati si riferiscono, riconoscendo nel contempo al Gestore della rete la facoltà di proporre meccanismi che presentino maggiori benefici in termini di efficienza;
definire modalità per l'elaborazione, l'aggiornamento e l'adozione delle regole per il dispacciamento da parte del Gestore della rete, prevedendo che l'Autorità formuli osservazioni alle regole predisposte dal Gestore della rete prima della loro entrata in vigore, in modo tale da garantire la massima stabilità dell'assetto organizzativo del sistema elettrico nazionale, nonché la coerenza generale della regolamentazione delle attività svolte a mezzo di reti con obbligo di connessione di terzi;
disporre che nel processo di elaborazione ed aggiornamento delle regole per il dispacciamento sia prevista la consultazione dei soggetti interessati al fine di garantire la trasparenza, nel rispetto delle responsabilità e degli interessi dei singoli soggetti coinvolti;
prevedere condizioni basate sull'adozione di procedure concorsuali, per l'approvvigionamento di capacità in funzione di riserva di ultima istanza, nonché per l'utilizzo di tale capacità limitatamente ai casi in cui non risulti possibile determinare un prezzo sul sistema delle offerte di acquisto e di vendita;
Delibera
[Articolo unico]
di approvare il documento "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" riportato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A); di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., alla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorità.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione; di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, integrate come segue:
a) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
b) alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
c) altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
d) capacità di trasporto è il massimo flusso di potenza che può essere trasportato tra due porzioni di rete compatibilmente con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
e) circuiti di interconnessione con le reti estere sono le apparecchiature elettriche che realizzano il collegamento della Rete con le reti estere nei relativi siti di connessione;
f) concessione di trasmissione e di dispacciamento è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, recante concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;
g) congestione è una situazione di funzionamento, anche potenziale, di una rete elettrica caratterizzata da deficienza del servizio di trasporto dell'energia elettrica a causa di vincoli di rete;
h) decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;
i) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
j) dispacciamento o dispacciamento di merito economico è l'attività preordinata all'espletamento del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e dispacciamento, definita ai sensi del successivo art. 2 ed effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento;
k) elemento di rete è uno dei componenti elettrici o un loro insieme facente parte della rete, individuato in base a criteri funzionali in relazione all'attività di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, ad esempio una linea, un trasformatore;
l) Gestore del mercato è la società Gestore del mercato elettrico S.p.a.;
m) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., concessionaria delle attività di trasmissione e di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999;
n) legge n. 481/1995 è la legge 14 novembre 1995, n. 481;
o) limite di trasporto è il valore previsto della capacità di trasporto;
p) mercato dell'energia elettrica del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per il giorno successivo, quale, esemplificativamente il mercato del giorno prima dell'energia di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;
q) mercato di aggiustamento è l'eventuale sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo determinati dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima, quale, esemplificativamente il mercato di aggiustamento di cui allo schema di disciplina del mercato elettrico;
r) mercato di bilanciamento è la sede di approvvigionamento da parte del Gestore della rete delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
s) mercato giornaliero dell'energia elettrica è costituito dal mercato dell'energia elettrica del giorno prima e dalle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che terminano entro le ore 00:00 della giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in tali sessioni;
t) mercato infragiornaliero dell'energia elettrica è l'insieme delle eventuali sessioni del mercato di aggiustamento che hanno luogo durante la giornata cui si riferiscono gli impegni assunti in ciascuna sessione;
u) offerta di acquisto (di vendita) è la proposta di negoziazione per l'acquisto (per la vendita) di energia e di servizi di natura elettrica al Gestore della rete, o a soggetto da questi delegato, ai fini dell'attività di dispacciamento;
v) produzione di energia elettrica è la generazione dell'energia elettrica comunque resa disponibile, ivi inclusa l'importazione della medesima dall'estero;
w) programma di immissione (prelievo) di energia elettrica è il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun intervallo di tempo, le quantità di energia elettrica per le quali un soggetto detiene il diritto all'immissione (prelievo) nelle (dalle) reti con obbligo di connessione di terzi;
x) punto di immissione (di prelievo) è il punto di una rete con obbligo di connessione di terzi in cui viene immessa (prelevata) l'energia elettrica da un'utenza della rete medesima;
y) punto di scambio rilevante è un insieme di punti della rete rilevante tale che, al fine del dispacciamento, risulta indifferente in quale punto di tale insieme avvengano le immissioni o i prelievi di energia elettrica;
z) regole per il dispacciamento sono le regole di cui all'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, disciplinanti il dispacciamento, adottate dal Gestore della rete in conformità alle procedure di cui al successivo art. 4;
aa) regole tecniche di connessione sono le regole di cui all'art. 3, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 ed all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
bb) rete di distribuzione è una qualunque rete con obbligo di connessione di terzi fatta eccezione per la Rete e per la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete;
cc) Rete è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, ivi incluse le porzioni limitate della medesima;
dd) rete interna di utenza è qualunque rete elettrica il cui gestore di rete non abbia l'obbligo di connessione di terzi, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete;
ee) rete rilevante è l'insieme della Rete e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla Rete in almeno un sito di connessione;
ff) reti con obbligo di connessione di terzi sono:gg) riserva di ultima istanza è la capacità di produzione nella disponibilità del Gestore della rete utilizzata per garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico esclusivamente nei casi in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati;
le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, ivi incluse le reti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
le piccole reti isolate;
le reti elettriche che alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime; la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato S.p.a. non facente parte della Rete, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999;
hh) sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di immissione e di prelievo associati a detto punto di scambio rilevante;
ii) sbilanciamento è la differenza, riferita ad un punto di scambio rilevante, tra la potenza effettivamente prelevata in un punto di prelievo ed il corrispondente programma di prelievo ovvero tra il programma di immissione e la potenza effettivamente immessa nel punto di immissione;
jj) schema di disciplina del mercato elettrico è lo schema di disciplina del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, inviato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);
kk) servizio di riserva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete dai soggetti abilitati ad immettere o prelevare energia elettrica nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nella disponibilità dei medesimi soggetti a modificare l'immissione o il prelievo di energia elettrica; detto servizio si distingue in servizio di riserva:primaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello locale con tempi dell'ordine dei secondi;secondaria, se la modifica è attivata automaticamente a livello centralizzato con tempi dell'ordine delle decine di secondi;terziaria, se la modifica è attivata manualmente con tempi variabili dalle decine di minuti alle ore;
ll) servizio di riserva reattiva è il servizio di natura elettrica reso disponibile al Gestore della rete consistente nella disponibilità a modificare le immissioni o i prelievi di energia elettrica reattiva;
mm) sistema delle offerte è il sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999;
nn) sito di connessione è l'area su cui sono installati gli impianti elettrici attraverso i quali si attua il collegamento circuitale degli impianti dell'utente con la rete con obbligo di connessione di terzi a cui tali impianti sono direttamente connessi;
oo) utente è la persona fisica o la persona giuridica che gestisce, anche non avendone la proprietà, un'utenza;
pp) utenza è un qualunque impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
qq) vincolo di rete è una qualunque limitazione al funzionamento del sistema elettrico nazionale derivante da caratteristiche tecniche di elementi di rete ovvero da esigenze di mantenimento di standard del servizio sull'utenza;
rr) zona è la porzione della rete rilevante definita ai sensi del successivo art. 8.
Art. 2.
Oggetto e finalità
2.1. Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni che concorrono a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale.
2.2. Il Gestore della rete adotta, con proprie delibere, conformemente alle procedure di cui al successivo art. 4, le regole per il dispacciamento.
2.3. Il dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale è l'insieme delle attività finalizzate ad assicurare:
i) la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico;
ii) l'affidabilità del servizio nei confronti degli utenti;
iii) l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti e, in particolare, la minimizzazione del costo totale di produzione e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.
2.4. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2.3 il Gestore della rete svolge le attività di dispacciamento impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
a) degli impianti di generazione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
b) delle utenze delle reti con obbligo di connessione di terzi, cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti-finali;
c) della rete rilevante;
d) dei circuiti di interconnessione con le reti estere.
2.5. Il dispacciamento include:
a) la gestione delle congestioni, per quanto attiene la rete rilevante;
b) il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica, per quanto attiene la produzione ed il consumo di potenza attiva sul territorio nazionale;
c) la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva.
2.6. Il Gestore della rete assicura parità di trattamento nell'esercizio di diritti e di obblighi, tra i soggetti che operano sul sistema delle offerte e i soggetti che operano attraverso contratti bilaterali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999.
Art. 3.
Regole per il dispacciamento e soluzione delle controversie
3.1. Le regole per il dispacciamento disciplinano:
a) i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento posti in capo al Gestore della rete e agli utenti;
b) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nello svolgimento del dispacciamento.
3.2. Il Gestore della rete vigila sul rispetto delle regole per il dispacciamento, individua le eventuali violazioni e le relative responsabilità, e ne dà tempestiva informazione all'Autorità.
3.3. Qualora nell'applicazione delle regole per il dispacciamento insorgano controversie tra i soggetti giuridici di cui al precedente comma 3.1, lettera a), l'Autorità, fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, procede ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della medesima legge, utilizzando le informazioni fornite dal Gestore della rete in conformità al precedente comma 3.2.
Art. 4.
Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il
dispacciamento
4.1. Le regole per il dispacciamento sono elaborate e aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati.
4.2. Il Gestore della rete definisce e comunica all'Autorità modalità e tempi degli adempimenti istruttori per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole, per il dispacciamento. A tal fine, in particolare, prevede:
a) la pubblicazione di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento per la consultazione dei soggetti interessati;
b) la convocazione di audizioni dei soggetti interessati.
4.3. Il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti anteriormente alla loro formale adozione, unitamente a:
a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni adottate;
b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
4.4. L'Autorità, entro un periodo di sessanta giorni dal ricevimento dello schema di cui al precedente comma 4.3, può formulare osservazioni sul medesimo schema. Dopo il termine di tale periodo ovvero a seguito del ricevimento delle suddette osservazioni dell'Autorità, il Gestore della rete procede alla formale adozione delle regole per il dispacciamento o dei loro aggiornamenti, tenendo conto delle medesime osservazioni.
4.5. Il Gestore della rete rivede, con cadenza di norma annuale, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative. Qualora il Gestore della rete lo ritenga opportuno, anche in seguito a segnalazione dei soggetti interessati, procede all'aggiornamento delle regole per il dispacciamento.
Art. 5.
Approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento
5.1. Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse necessarie per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale, per la gestione delle congestioni e ai fini della trattazione delle relative partite economiche, il Gestore della rete stipula convenzioni con il Gestore del mercato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, gestisce le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
5.2. Anteriormente alla stipula o all'eventuale aggiornamento delle convenzioni di cui al precedente comma, il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema di ciascuna convenzione come concordato con il Gestore del mercato. L'Autorità, entro trenta giorni dal ricevimento di detto schema, formula osservazioni di cui le parti tengono conto nel perfezionamento delle convenzioni. L'Autorità fissa, altresì, le modalità da adottare ai fini della copertura dei costi sostenuti dal Gestore del mercato per le attività previste nelle medesime convenzioni.
5.3. Le convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 5, comma 5.1, sono trasmesse in copia all'Autorità e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 6.
Punti di immissione, di prelievo e punti di scambio rilevanti
6.1. Il Gestore della rete individua, pubblicandone l'elenco, i punti di scambio rilevanti ed associa, a ciascuno di essi, i corrispondenti punti di immissione e di prelievo situati nelle reti con obbligo di connessione di terzi.
6.2. L'Autorità stabilisce, sulla base di stime delle perdite sulle reti con obbligo di connessione di terzi fornite dal Gestore della rete, i coefficienti per il riporto dell'energia scambiata in ciascun punto di immissione e di prelievo al punto di scambio rilevante a cui esso è associato.
Art. 7.
Obblighi di presentazione di offerte
7.1. Ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico, i soggetti titolari di impianti di generazione, con le eccezioni previste ai sensi del successivo comma, devono presentare offerte per il servizio di riserva, per il bilanciamento, nonché per la gestione delle congestioni secondo quanto previsto alla successiva parte II, sezione I.
7.2. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e le condizioni tecniche che costituiscono presupposto per l'esenzione dai medesimi obblighi.
Art. 8.
Suddivisione della rete rilevante in zone ed assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacità di trasporto tra le zone
8.1. Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno dodici mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al mantenimento della definizione:
a) la capacità di trasporto tra le zone risulti inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti;
b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non dia in generale luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona;
c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, nei punti di scambio rilevanti all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
8.2. Le proposte di cui al precedente comma sono corredate da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono la descrizione:
a) di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
b) dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi in ciascun punto di scambio rilevante sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
c) delle metodologie applicative dei criteri adottati per il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
d) delle attese di domanda di energia elettrica;
e) dei costi di produzione dell'energia elettrica e parametri prevedibili di indisponibilità di ciascun impianto di generazione, in quanto influenti sulla localizzazione delle immissioni di energia elettrica.
8.3. L'approvazione dell'Autorità per quanto riguarda le proposte di cui al precedente comma 8.1 si intende accordata qualora la medesima Autorità non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento delle suddette proposte. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8.4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete pubblica una previsione, riferita all'arco annuale successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
8.5. Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nelle diverse ore.
8.6. Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 8.4 e 8.5, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
8.7. I diritti di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone sono assegnati, contestualmente all'assegnazione del diritto ad immettere e prelevare l'energia elettrica nel mercato giornaliero dell'energia elettrica, attraverso la differenziazione del prezzo di equilibrio del mercato tra le differenti zone necessaria a rendere i flussi di potenza tra le zone compatibili con i valori definitivi dei limiti di trasporto di cui al precedente comma 8.5.
8.8. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 8.7, i programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti bilaterali sono assimilati ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
8.9. Il prezzo unitario di assegnazione dei diritti di cui al precedente comma 8.7 per l'utilizzo della capacità tra la zona in cui avviene un'immissione di energia elettrica e la zona in cui avviene un prelievo è pari alla differenza tra il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene prelevata e il prezzo che si determina nella zona in cui l'energia elettrica viene immessa.
8.10. I titolari di contratti bilaterali ed il Gestore del mercato sono tenuti a versare al Gestore della rete o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete un importo pari al prodotto tra il prezzo unitario di cui al precedente comma 8.9 e la capacità di trasporto da loro utilizzata, determinata in base ai relativi programmi di immissione e di prelievo.
8.11. Il Gestore della rete contabilizza separatamente il gettito derivante dai versamenti degli importi di cui al precedente comma 8.10. La destinazione di detto gettito è stabilita dall'Autorità con successivo provvedimento.
Art. 9.
Gestione delle congestioni al termine del mercato giornaliero
dell'energia elettrica
9.1. Sulla base dei programmi di immissione e di prelievo dell'energia elettrica risultanti al termine del mercato giornaliero dell'energia elettrica, anche relativi a contratti bilaterali, il Gestore della rete seleziona le offerte di variazione dei suddetti programmi per risolvere le congestioni della rete rilevante determinate dai flussi di potenza corrispondenti ai medesimi programmi, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri o di massimizzare i proventi conseguenti a tale attività.
9.2. Al fine della selezione delle offerte di cui al precedente comma 9.1, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento e applica, in ciascun intervallo rilevante, algoritmi, modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante. Detti algoritmi, modelli di rete e procedure prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.
9.3. I proventi e gli oneri che maturano, m ciascuna ora, per effetto dell'esercizio delle attività di cui al precedente comma 9.1, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevante.
Art. 10.
Gestione delle congestioni al termine di ciascuna sessione del mercato
infragiornaliero
10.1. Qualora i flussi di potenza sulla rete rilevante corrispondenti ai programmi di immissione e di prelievo di energia elettrica, come risultanti al termine di una sessione del mercato infragiornaliero, siano tali da determinare congestioni sulla rete rilevante, il Gestore della rete procede alla gestione di tali congestioni revocando offerte selezionate sullo stesso mercato infragiornaliero, con l'obiettivo di minimizzare la variazione complessiva dell'energia elettrica scambiata sul medesimo mercato dovuta all'intervento dello stesso Gestore.
10.2. Qualora la revoca di tutte le offerte selezionate sul mercato infragiornaliero non costituisca misura sufficiente, il Gestore della rete procede alla gestione delle congestioni della rete rilevante nell'ambito delle attività volte al mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di cui alla successiva sezione II.
10.3. E' data facoltà al Gestore della rete di proporre all'Autorità per l'approvazione un criterio diverso da quello specificato ai precedenti commi 10.1 e 10.2 purché il criterio prescelto presenti vantaggi in termini di efficienza e sia tale da porre l'onere della soluzione delle congestioni provocate dall'esito di ciascuna sessione del mercato infragiornaliero di aggiustamento a carico esclusivo dei soggetti che contraggono impegni nella stessa sessione.
Art. 11.
Approvvigionamento del servizio di riserva primaria
Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria e coerente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva primaria gravanti sugli impianti di generazione.
Art. 12.
Approvvigionamento del servizio di riserva secondaria
12.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva secondaria.
12.2. Le offerte di capacità di riserva secondaria sono selezionate su un apposito mercato, eventualmente articolato geograficamente.
12.3. I costi per l'acquisto del servizio di riserva secondaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.
Art. 13.
Approvvigionamento del servizio di riserva terziaria
13.1. Le regole per il dispacciamento definiscono, in maniera non discriminatoria, i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli impianti di generazione che intendono fornire servizi di riserva terziaria, se opportuno individuando tipologie che si differenziano in base a tali requisiti tecnici.
13.2. Le offerte di capacità di riserva terziaria sono selezionate su un apposito mercato, anche articolato geograficamente e per tipologia di riserva terziaria. Su tale mercato sono offerti impegni a rendere disponibile capacità di generazione o di variazione dei prelievi, in funzione di riserva, in ciascuna ora del giorno successivo.
13.3. Le offerte di cui al precedente comma 13.2 sono selezionate sulla base del prezzo richiesto per la disponibilità di capacità, ovvero, al fine di minimizzare il costo complessivo di approvvigionamento, sulla base di un indice di economicità, determinato in base al prezzo richiesto per l'immissione o per il prelievo di energia e al prezzo per la disponibilità della capacità di riserva terziaria, ciò sulla base di fattori di utilizzazione, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
13.4. Il titolare di un'offerta selezionata sul mercato della riserva terziaria è tenuto a presentare un'offerta sul mercato di bilanciamento, per livelli di potenza e con caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con quelli oggetto dell'offerta selezionata.
13.5. I costi per l'acquisto del servizio di riserva terziaria in ciascun giorno sono coperti attraverso un corrispettivo posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte di vendita e di acquisto o attraverso contratti bilaterali nello stesso giorno, riferito alla quantità di energia elettrica prelevata.
Art. 14.
Bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica
14.1. Le regole per il dispacciamento definiscono il numero di sessioni giornaliere in cui si svolge il mercato di bilanciamento. In ciascuna sessione vengono presentate offerte di immissione e di prelievo di energia elettrica relative ad una o più ore successive.
14.2. Le regole per il dispacciamento definiscono le caratteristiche tecniche che devono essere indicate nelle offerte presentate sul mercato di bilanciamento, nonché i criteri di utilizzazione della potenza offerta sul medesimo mercato.
14.3. Il Gestore della rete utilizza le risorse offerte sul mercato del bilanciamento, compatibilmente con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma 14.2, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi derivanti dall'approvvigionamento delle medesime risorse e dalla remunerazione di cui al successivo comma 14.4.
14.4. Per l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete nell'ambito della fornitura del servizio di riserva primaria e secondaria viene pagato un prezzo determinato anteriormente all'apertura del mercato della capacità di riserva secondaria.
14.5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 14.3, i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica attraverso il sistema delle offerte o attraverso contatti bilaterali nello stesso giorno, sono tenuti a versare gli oneri di sbilanciamento determinati con le modalità di cui al successivo articolo 15.
14.6. I proventi o gli oneri di cui al precedente comma 14.3, non coperti attraverso i versamenti di cui al precedente comma 14.5, sono ripartiti tra tutti i soggetti che prelevano l'energia elettrica nella medesima ora, sulla base dell'entità del prelievo riferita ai punti di scambio rilevanti.
Art. 15.
Determinazione degli oneri di sbilanciamento
15.1. Lo sbilanciamento aggregato in un punto di scambio rilevante è ripartito tra i soggetti responsabili di immissioni e riferiti al medesimo punto che abbiano effettuato sbilanciamenti con il medesimo segno di quello aggregato in proporzione agli stessi sbilanciamenti.
15.2. L'onere a carico di ciascuno dei soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, è pari, in ciascuna ora, al prodotto tra la quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita in base alle disposizioni del comma precedente e:
a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia positivo;
b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento aggregato sia negativo.
15.3. Per i soggetti di cui al precedente comma 15.1, ad eccezione di quelli per i quali si applica la previsione del successivo comma 15.4, lo sbilanciamento, al netto della quota dello sbilanciamento aggregato ad esso attribuita ai sensi del precedente comma 15.1, è valorizzato al prezzo dell'energia elettrica determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima.
15.4. L'onere a carico dei soggetti abilitati a presentare offerte sul mercato di bilanciamento è pari, in ciascuna frazione di ora, come determinata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, al prodotto tra il valore dello sbilanciamento rilevato nella medesima frazione di ora nel relativo punto di immissione o prelievo e:
a) il prezzo di bilanciamento in aumento nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia positivo;
b) il prezzo di bilanciamento in diminuzione nella medesima ora, nel caso in cui lo sbilanciamento sia negativo.
15.5. Il Gestore della rete può prevedere, nelle regole di dispacciamento, penalità per il mancato rispetto degli ordini di bilanciamento.
15.6. Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in aumento in un'ora è pari al maggior valore tra:
a) il più alto prezzo tra quelli delle offerte di aumento di produzione o di riduzione dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in riduzione ai sensi del successivo comma 15.8;
b) il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.
15.7 Ai fini dell'applicazione del disposto dei precedenti commi 15.2 e 15.4 il prezzo di bilanciamento in diminuzione in un'ora è pari al minor valore tra:
a) il più basso prezzo tra quelli delle offerte di diminuzione di produzione o di aumento dei consumi selezionate sul mercato di bilanciamento per la medesima ora, eventualmente modificato in aumento ai sensi del successivo comma 15.8;
b) il prezzo come determinato sul mercato dell'energia elettrica del giorno prima per la medesima ora.
15.8. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per la modifica dei prezzi di cui alle lettere a) dei precedenti commi 15.6 e 15.7, qualora essi risultino da condizioni ritenute anomale, in modo tale che i valori risultanti siano rappresentativi dei prezzi marginali che si produrrebbero in situazioni normali.
Art. 16.
Dispacciamento in condizioni di emergenza
Le regole per il dispacciamento stabiliscono le azioni da attuarsi nel caso in cui il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica non sia possibile attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati della riserva e del bilanciamento e l'utilizzo della riserva di ultima istanza, nonché le condizioni che comportano l'approvvigionamento delle risorse in deroga ai meccanismi di mercato.
Art. 17.
Approvvigionamento del servizio di riserva reattiva primaria
Il Gestore della rete definisce, per mezzo delle regole per il dispacciamento, in maniera non discriminatoria e coerentemente con le regole tecniche di connessione, gli obblighi di fornitura del servizio di riserva reattiva primaria gravanti sugli impianti di generazione.
Art. 18.
Previsione della capacità di produzione necessaria alla copertura della
domanda e definizione della riserva di ultima istanza
18.1. Il Gestore della rete pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
18.2. Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.
18.3. Sulla base del valore dell'energia non fornita di cui al successivo articolo 19, comma 19.4, il Gestore della rete definisce e pubblica, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente comma 18.2, la necessaria riserva di ultima istanza.
Art. 19.
Selezione e modalità di utilizzazione della riserva di ultima istanza
19.1. La selezione degli impianti che forniscono la riserva di ultima istanza avviene su base annuale attraverso una procedura di confronto concorrenziale. Il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, il contenuto degli impegni assunti dagli impianti selezionati per la fornitura di riserva di ultima istanza.
19.2. Le offerte dei partecipanti alla procedura di cui al precedente comma sono selezionate sulla base di un indice di economicità, calcolato tenendo conto del prezzo richiesto per l'energia prodotta e del prezzo per la disponibilità della riserva di ultima istanza, e dei fattori di utilizzazione della medesima riserva, determinati secondo criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
19.3. Il Gestore della rete utilizza la riserva di ultima istanza esclusivamente nelle ore dell'anno in cui non sia possibile mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi attraverso l'utilizzo di risorse selezionate sui mercati.
19.4. L'Autorità determina con successivo provvedimento il valore dell'energia non fornita. Tale valore è utilizzato per la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nelle situazioni di cui al precedente comma 19.3.
19.5. Gli oneri conseguenti ai contratti stipulati con gli impianti che forniscono riserva di ultima istanza, al netto del gettito risultante, in ciascuna ora in cui le suddette unità sono utilizzate, dalla differenza tra la valorizzazione di cui al precedente comma 19.4 e il prezzo richiesto per l'energia prodotta di cui al precedente comma 19.2 sono coperti mediante apposito corrispettivo riferito all'energia elettrica prelevata.
Art. 20.
Disposizioni transitorie e finali
20.1. Per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a partire dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte, il Gestore della rete ha la facoltà di assumere la disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. Entro novanta giorni dalla scadenza del suddetto periodo il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di rinnovo del suddetto periodo, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 20.2.
20.2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità la richiesta di assunzione della disponibilità dei servizi forniti dagli impianti di generazione ritenuti necessari alla sicurezza del sistema elettrico nazionale. La richiesta specifica per ciascuna unità di produzione di cui è richiesta l'assunzione del controllo diretto, almeno:
a) le ragioni per cui tale unità è necessaria alla sicurezza;
b) le previsioni di utilizzo di tale unità da parte del Gestore della rete;
c) i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'assunzione del controllo diretto dell'unità di produzione.
20.3. Entro dodici mesi dall'avvio dell'operatività del sistema delle offerte il Gestore della rete, d'intesa con il Gestore del mercato, trasmette all'Autorità una proposta per la definizione dei diritti finanziari di trasporto, nonché per la loro assegnazione attraverso procedure concorsuali; tali diritti finanziari attribuiscono agli assegnatari il diritto a ricevere, per quantità prefissate di energia elettrica, la rendita che si produce per effetto della congestione tra predeterminate zone geografiche.
20.4. Entro sessanta giorni dalla identificazione dei punti di scambio rilevanti ai sensi del precedente articolo 6 comma 6.1, il Gestore della rete invia all'Autorità una stima dei coefficienti marginali di perdita di trasporto sulla rete rilevante, associati ad immissioni e prelievi di energia elettrica in ciascun punto di scambio rilevante, differenziati, ove significativo, per diversi periodi dell'anno, al fine di consentire la definizione da parte della medesima Autorità dei criteri per l'attribuzione delle perdite di trasporto alle immissioni e ai prelievi di energia elettrica riferiti a ciascun punto di scambio rilevante.
20.5. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete provvede alla definizione delle zone di cui al precedente articolo 8, comma 8.1, per il biennio successivo, che, nei primi due anni di operatività del sistema delle offerte, possono essere modificate, fornendone motivazione all'Autorità con preavviso di almeno tre mesi.
20.6. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità una relazione che illustra gli strumenti proposti per la selezione delle offerte ai fini della gestione delle congestioni di cui al precedente articolo 9, comma 9.2. Qualora alla data di pubblicazione del presente provvedimento il Gestore della rete non disponga di strumenti con le caratteristiche individuate al precedente articolo 9, comma 9.2, la predetta relazione illustra i piani del Gestore della rete per l'entrata in operatività di tali strumenti entro la data di avvio del sistema delle offerte.
20.7. Entro il 30 settembre 2001 il Gestore della rete trasmette all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.3.
20.8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il Gestore della rete presenta all'Autorità una proposta per la definizione dell'ammontare di un contributo sostituivo alla fornitura dei servizi di riserva primaria e di riserva reattiva primaria, a carico degli impianti di generazione che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, non possono fornire le prestazioni di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 11 e 17.
20.9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete elabora e trasmette all'Autorità una proposta in merito all'organizzazione del servizio di riserva reattiva secondaria, ricorrendo, ove possibile, a meccanismi di mercato.
20.10. L'Autorità, con successivo provvedimento, definisce le condizioni tecniche ed economiche per l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti di energia rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.
20.11. Le regole per il dispacciamento costituiscono parte integrante del Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui all'articolo 12, comma 1, della convenzione allegata alla concessione di trasmissione e di dispacciamento e sono pubblicate dal Gestore della rete nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet.