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Subject: Delibera n. 224/00
Date: Wed, 4 Sep 2002 09:05:25 +0200
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Delibera n. 224/00
G.U. serie generale n. 19 del 24 =
gennaio=20
2001
Delibera n. 224/00
Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del =
servizio di=20
scambio sul posto dell=92energia elettrica prodotta da impianti =
fotovoltaici con=20
potenza nominale non superiore a 20 kW
L=92AUTORIT=C0 PER L=92ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione =
del 6=20
dicembre 2000,=20
Premesso che:=20
la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95) =
prevede=20
che l=92Autorit=E0 per l=92energia elettrica e il gas (di seguito: =
l=92Autorit=E0)=20
definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e =
interconnessione alle=20
reti;=20
l=92=
articolo=20
3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di =
seguito:=20
decreto legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorit=E0 fissa le =
condizioni atte=20
a garantire a tutti gli utenti della rete la libert=E0 di accesso a =
parit=E0 di=20
condizioni;=20
l=92articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio =
1999, n.=20
133, (di seguito: legge n. 133/99) prevede che l=92Autorit=E0 =
stabilisce=20
le condizioni per lo scambio dell=92energia elettrica fornita dal =
distributore=20
all=92esercente degli impianti da fonti rinnovabili di potenza =
elettrica non=20
superiore a 20 kW;=20
il Ministro dell=92ambiente, con nota in data 24 maggio 2000,=20
prot. n. GAB/2000/7583/A08, pervenuta all=92Autorit=E0 in =
data 31 maggio=20
2000, prot. n. 008663 del 31 maggio 2000, ha segnalato =
l=92importanza=20
di una incisiva azione ambientale nell=92ambito delle scelte =
energetiche anche=20
con riferimento all=92elettricit=E0 prodotta da sistemi fotovoltaici;=20
il servizio di scambio sul posto dell=92energia elettrica prodotta =
da=20
impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW =
costituisce=20
una particolare fattispecie di vettoriamento dell=92energia elettrica; =
con lettera in data 14 novembre 2000 (prot. n. 19315/FORI), =
l=92Enea,=20
Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, ha trasmesso =
all=92Autorit=E0 un=20
documento, recante uno schema di contratto-tipo per il servizio di =
scambio=20
dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza =
nominale=20
non superiore a 20 kW, "pienamente condiviso dalla societ=E0 Enel =
distribuzione=20
Spa e dalla Federelettrica";
Visto il =
documento=20
"Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione con la rete di=20
distribuzione" trasmesso dall=92Enel distribuzione Spa con lettera in =
data 20=20
aprile 2000 (Prot. n. 5383);=20
Considerato che:=20
la deliberazione n. 13/99 prevede, all=92articolo=20
10, le modalit=E0 di riconciliazione dell=92energia vettoriata e =
di scambio;=20
la deliberazione n. 119/99 prevede, all=92articolo=20
11, le modalit=E0 applicative della riconciliazione;=20
l=92articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge =
n. 133/99=20
prevede che l=92esercizio di impianti che utilizzano fonti =
rinnovabili di=20
potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla =
rete, non =E8=20
soggetto agli obblighi di cui all=92articolo 53, comma 1, del testo =
unico=20
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e =
l=92energia=20
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non =E8 =
sottoposta=20
all=92imposta erariale ed alle relative addizionali sull=92energia =
elettrica;=20
Ritenuto che:=20
la disciplina definita nella deliberazione n. 13/99, come=20
successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio =
sul=20
posto dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di =
potenza=20
nominale non superiore a 20 kW, tenuto conto delle caratteristiche =
tecniche di=20
tali impianti, nonch=E9 delle peculiarit=E0 della fonte energetica =
utilizzata;=20
sia conseguentemente opportuno definire una disciplina delle =
condizioni=20
tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell=92energia elettrica =
prodotta=20
dagli impianti di cui al precedente alinea;=20
sia opportuno prevedere un corrispettivo per il servizio di misura =
a=20
copertura dei costi associati alle attivit=E0 di misura dell=92energia =
elettrica=20
immessa in rete;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si applicano le =
seguenti=20
definizioni:
l=92Autorit=E0 =E8 l'Autorit=E0 per l'energia elettrica e il gas, =
istituita ai=20
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;=20
la gestione della rete =E8 l=92insieme delle attivit=E0 e delle =
procedure che=20
determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in =
ogni=20
condizione, di una rete elettrica; tali attivit=E0 e procedure =
comprendono la=20
gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di =
interconnessione=20
e dei servizi ausiliari necessari;=20
il Gestore contraente =E8 il gestore della rete nella quale si =
trova il=20
punto di connessione;=20
il gestore della rete =E8 la persona fisica o giuridica =
responsabile della=20
gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non =
avendone=20
la propriet=E0, nonch=E9 delle attivit=E0 di manutenzione e di =
sviluppo della=20
medesima;=20
l=92impianto fotovoltaico =E8 un impianto di produzione di energia =
elettrica=20
mediante conversione diretta della luce, cio=E8 della radiazione =
solare, in=20
energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra nella =
categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non =
programmabili;=20
la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) =
dell=92impianto=20
fotovoltaico =E8 la potenza determinata dalla somma delle singole =
potenze=20
nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo =
fotovoltaico=20
facente parte del medesimo impianto;=20
il punto di connessione =E8 il punto in cui il punto di consegna e =
di=20
riconsegna dell=92energia elettrica scambiata coincidono;=20
il punto di consegna =E8 il punto in cui l=92energia elettrica =
scambiata viene=20
immessa in rete;=20
il punto di riconsegna =E8 il punto in cui l=92energia elettrica =
scambiata=20
viene prelevata dalla rete;=20
la rete con obbligo di connessione di terzi =E8 una rete i cui =
gestori hanno=20
obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto =
dall=92articolo 3, comma=20
1, e dall=92articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo =
1999,=20
n. 79, ivi incluse le reti di cui all=92articolo 3, comma 3, del =
decreto=20
del Ministro dell=92industria, del commercio e dell=92artigianato 25 =
giugno 1999,=20
le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui =
gestione sia=20
affidata a terzi ai sensi dell=92articolo 3, comma 7, del medesimo =
decreto=20
legislativo e le piccole reti isolate, nonch=E9 la porzione della rete =
di=20
propriet=E0 della societ=E0 Ferrovie dello Stato Spa non facente parte =
della rete=20
di trasmissione nazionale;=20
il Richiedente =E8 il soggetto che presenta richiesta di scambio =
sul posto=20
dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza =
nominale=20
non superiore a 20 kW;=20
il saldo =E8 la differenza tra energia elettrica consegnata ed =
energia=20
elettrica riconsegnata nel punto di connessione;=20
lo scambio =E8 la modalit=E0 di riconciliazione tra l=92energia =
elettrica=20
consegnata e l=92energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in =
cui la=20
consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano =
simultaneamente;=20
scambio sul posto =E8 lo scambio nei casi in cui il punto di =
consegna e di=20
riconsegna dell=92energia elettrica scambiata coincidono. =
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
2.1
La presente deliberazione definisce le condizioni=20
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto =
dell=92energia=20
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale =
non=20
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.
2.2
Le disposizioni contenute nella presente =
deliberazione si=20
applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un =
contratto di=20
fornitura di energia elettrica.
Articolo 3
Modalit=E0 per l=92erogazione del servizio di scambio sul posto
3.1
Il soggetto che intende usufruire del servizio di =
scambio=20
sul posto per l=92energia elettrica prodotta dagli impianti di cui =
al=20
precedente articolo 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della =
rete=20
nella quale si trova il punto di connessione.
3.2
Il gestore della rete a cui =E8 presentata la =
richiesta di=20
cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro =
trenta=20
giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo =
schema=20
di contratto tipo allegato come parte integrante e sostanziale =
della=20
presente delibera (Allegato=20
A).
Articolo 4
Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell=92energia =
elettrica
Il Gestore contraente pu=F2 richiedere, anche =
telefonicamente, al=20
Richiedente il distacco temporaneo dell=92impianto fotovoltaico dalla =
rete, per=20
giustificati motivi o qualora l=92esercizio in parallelo alla rete =
dell=92impianto=20
medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.
Articolo 5
Misura dell=92energia elettrica consegnata e riconsegnata
5.1
I complessi di misura consentono la misura =
dell=92energia=20
elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, =
nonch=E9=20
l=92accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore =
contraente che del=20
Richiedente.
5.2
Il Gestore contraente =E8 responsabile della =
fornitura e=20
installazione dei complessi di misura relativi al punto di =
connessione. Il=20
Gestore contraente =E8 altres=EC responsabile della manutenzione e =
dell=92eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, =
nonch=E9 della=20
rilevazione delle misure in detto punto.
5.3
Ciascun complesso di misura =E8 sigillato a cura =
del Gestore=20
contraente.
5.4
I complessi di misura sono conformi alle norme =
tecniche=20
adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione dei =
complessi=20
di misura =E8 almeno pari a quella raccomandata dallo stesso =
Comitato.
5.5
Il Richiedente o il Gestore contraente si =
comunicano=20
tempestivamente qualunque irregolarit=E0 presunta o riscontrata =
nel=20
funzionamento dei complessi di misura. E=92 compito del Gestore =
contraente=20
intervenire per effettuare le dovute verifiche.
5.6
Il Richiedente e il Gestore contraente possono =
richiedere=20
in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei =
complessi=20
di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la =
verifica le=20
spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino =
compresi=20
entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. =
Qualora gli=20
errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente =
assume a=20
proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della =
funzionalit=E0 dei complessi di misura stessi.
5.7
Sono a cura e spese del Richiedente le eventuali =
opere=20
civili per l=92alloggiamento dei complessi di misura relativi =
all=92energia=20
consegnata e riconsegnata.
Articolo 6
Scambio sul posto dell=92energia elettrica
6.1
Lo scambio sul posto dell=92energia elettrica =E8 =
assicurato=20
dal Gestore contraente.
6.2
Lo scambio sul posto dell=92energia elettrica =
consegnata e=20
riconsegnata nell=92ambito di un contratto di scambio sul posto =
per gli=20
impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, viene =
effettuato su=20
base annuale, secondo le modalit=E0 di cui ai seguenti =
commi.
6.3
Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui =
al=20
precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati =
sulla=20
base delle fasce orarie in cui l=92energia elettrica viene =
prelevata,=20
l=92energia consegnata nell=92ambito di un contratto di scambio =
viene=20
convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria =
proporzionalmente=20
all=92energia riconsegnata nella medesima fascia. L=92energia =
elettrica=20
consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base =
annua=20
in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari a =
1.
6.4
Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui =
al=20
precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi =
indipendenti dalle=20
fasce orarie in cui l=92energia elettrica viene prelevata, =
l=92energia=20
elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro =
su base=20
annua, utilizzando un coefficiente pari a 1, indipendentemente =
dalle fasce=20
orarie in cui l=92energia elettrica viene consegnata e =
riconsegnata.
6.5
Effettuata la compensazione a titolo di scambio, =
qualora=20
permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:=20
se il saldo =E8 positivo viene riportato a credito per la=20
compensazione negli anni successivi e non d=E0 luogo a =
remunerazione;=20
se il saldo =E8 negativo alla differenza tra energia =
elettrica=20
riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il =
trattamento e=20
il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al=20
precedente articolo 2, comma 2.2. =
Articolo 7
Corrispettivi
Ai fini dello scambio sul posto al Richiedente =E8 =
richiesto un=20
corrispettivo per il servizio di misura pari a 60.000 lire per =
anno.
Articolo 8
Disposizioni finali
8.1
Con riferimento ai punti di connessione in deroga =
a quanto=20
previsto dall=92articolo 3, comma 3.2, della deliberazione =
dell=92Autorit=E0 per=20
l=92energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. =
201/99,=20
nella definizione del livello generale di qualit=E0 del servizio =
relativo ai=20
fattori commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento=20
all=92indicatore di qualit=E0 "grado di scostamento del conguaglio =
rispetto=20
agli acconti"
8.2
La presente deliberazione =E8 pubblicata nella =
Gazzetta=20
Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno =
della sua=20
pubblicazione.
SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO =
SUL POSTO=20
DELL=92ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA =
NOMINALE NON=20
SUPERIORE A 20 kW
Premessa
Con il presente contratto
Tra
=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85, con sede =
legale in =85=85=85=85, Via/P.zza =85=85=85=85 n=85=85,=20
(codice fiscale/partita IVA =85=85=85=85=85), in persona di =
=85=85=85=85=85, in qualit=E0 di =85=85=85=85=85=20
(pro tempore), nel seguito, per brevit=E0: Gestore =
contraente
e
=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85, con sede legale =
in =85=85=85=85=85=85, Via/P.zza =85=85=85=85 n=85=85,=20
(codice fiscale/partita IVA =85=85=85=85=85), in persona di =
=85=85=85=85=85, in qualit=E0 di =85=85=85=85=85=20
(pro tempore), nel seguito, per brevit=E0: =
Richiedente
Premesso che
il Richiedente =E8 titolare di un contratto di =
fornitura di=20
energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in =
allegato=20
1 al presente contratto;
il Richiedente ha la disponibilit=E0 dell=92energia =
elettrica=20
prodotta dall=92impianto di generazione (impianto fotovoltaico della =
potenza=20
nominale di =85 kW) avente le caratteristiche tecniche riportate=20
nell=92allegato 2 al presente contratto;
gli impianti nel punto di connessione individuato=20
nell=92allegato 2 al presente contratto soddisfano, anche in=20
considerazione degli oneri di allacciamento alla rete, le regole =
tecniche di=20
connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa =
vigente;=20
i complessi di misura sono conformi alle specifiche =
tecniche=20
di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente =
servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute=20
nell=92articolo 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;
l=92impianto fotovoltaico di cui al precedente =
punto 2.=20
soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato =
Elettrotecnico=20
Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, =
installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si =
tratta;=20
quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, =
costituisce=20
parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le =
definizioni=20
contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Oggetto del presente contratto =E8 il servizio di =
scambio sul=20
posto dell=92energia elettrica prodotta dall=92impianto fotovoltaico di =
cui al punto=20
2. della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della=20
premessa.
Articolo 3
Cessione del contratto
In caso di trasferimento della propriet=E0 o =
disponibilit=E0=20
dell=92impianto fotovoltaico, il soggetto a favore del quale =E8 =
disposto il=20
trasferimento subentra nella titolarit=E0 del presente contratto, a far =
data dalla=20
stipula del nuovo contratto di fornitura.
Articolo 4
Recesso unilaterale dal contratto
Il Richiedente ha la facolt=E0 di recedere dal =
presente=20
contratto. Il recesso =E8 efficace a partire dal primo giorno del =
secondo mese=20
successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da =
parte del=20
Gestore contraente.
Articolo 5
Modalit=E0 amministrative e di fatturazione
5.1 Il Gestore contraente computa nelle fatture =
relative alla=20
fornitura di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato =
al=20
punto 1. della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui =
all=92articolo=20
7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.
5.2 Nelle fatture relative alla fornitura di energia =
elettrica,=20
di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1. della premessa, =
possono=20
essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l=92energia =
elettrica=20
riconsegnata e consegnata. L=92eventuale conguaglio relativo alla =
medesima=20
differenza viene effettuato su base annuale.
Articolo 6
Riservatezza
6.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli =
articoli=20
11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato =
informato=20
di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal =
fine,=20
consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei =
dati=20
rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la =
comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
6.2 Il Gestore contraente, come risulta dalle =
dichiarazioni in=20
allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei =
dati=20
rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la =
comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
Articolo 7
Decorrenza e durata
Il presente contratto ha la durata di un anno =
decorrente=20
dal=85=85=85=85. , =E8 tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni =
caso cessa di=20
avere effetto all=92estinzione del contratto di fornitura di cui al =
punto 1. della=20
premessa.
Articolo 8
Elezione di domicilio e foro competente
7.1 Il Richiedente elegge domicilio nel luogo della =
fornitura=20
di cui al punto 1. della premessa.
7.2 Per le eventuali controversie =E8 esclusivamente =
competente=20
il foro di =85=85=85=85=85.
Allegati al contratto
=B7
Allegato 1 Contratto di fornitura
=B7
Allegato 2 Schema circuitale del punto di connessione, =
localit=E0 e=20
indirizzo, caratteristiche tecniche dell=92impianto =
fotovoltaico