From: Subject: Delibera n. 224/00 Date: Wed, 4 Sep 2002 09:05:25 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_000_0000_01C253F2.350C8840"; type="text/html" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01C253F2.350C8840 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.autorita.energia.it/docs/00/224-00.htm Delibera n. 224/00

G.U. serie generale n. 19 del 24 = gennaio=20 2001

Delibera n. 224/00

Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del = servizio di=20 scambio sul posto dell=92energia elettrica prodotta da impianti = fotovoltaici con=20 potenza nominale non superiore a 20 kW

 

L=92AUTORIT=C0 PER L=92ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione = del 6=20 dicembre 2000,=20

Premesso che:=20

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/95) = prevede=20 che l=92Autorit=E0 per l=92energia elettrica e il gas (di seguito: = l=92Autorit=E0)=20 definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e = interconnessione alle=20 reti;=20
  • l=92= articolo=20 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di = seguito:=20 decreto legislativo n. 79/99) prevede che l'Autorit=E0 fissa le = condizioni atte=20 a garantire a tutti gli utenti della rete la libert=E0 di accesso a = parit=E0 di=20 condizioni;=20
  • l=92articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio = 1999, n.=20 133, (di seguito: legge n. 133/99) prevede che l=92Autorit=E0 = stabilisce=20 le condizioni per lo scambio dell=92energia elettrica fornita dal = distributore=20 all=92esercente degli impianti da fonti rinnovabili di potenza = elettrica non=20 superiore a 20 kW;=20
  • il Ministro dell=92ambiente, con nota in data 24 maggio 2000,=20 prot. n. GAB/2000/7583/A08, pervenuta all=92Autorit=E0 in = data 31 maggio=20 2000, prot. n. 008663 del 31 maggio 2000, ha segnalato = l=92importanza=20 di una incisiva azione ambientale nell=92ambito delle scelte = energetiche anche=20 con riferimento all=92elettricit=E0 prodotta da sistemi fotovoltaici;=20
  • il servizio di scambio sul posto dell=92energia elettrica prodotta = da=20 impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW = costituisce=20 una particolare fattispecie di vettoriamento dell=92energia elettrica; =
  • con lettera in data 14 novembre 2000 (prot. n. 19315/FORI), = l=92Enea,=20 Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente, ha trasmesso = all=92Autorit=E0 un=20 documento, recante uno schema di contratto-tipo per il servizio di = scambio=20 dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza = nominale=20 non superiore a 20 kW, "pienamente condiviso dalla societ=E0 Enel = distribuzione=20 Spa e dalla Federelettrica";
Visti:=20 Viste:=20
  • la deliberazione n. 13/99<= /A>;=20
  • la deliberazione dell'Autorit=E0 12 luglio 2000, n. = 119/00,=20 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 187 dell=9211 = agosto=20 2000 (di seguito: deliberazione n. 119/00);
Visto il = documento=20 "Impianti fotovoltaici da collegare in bassa tensione con la rete di=20 distribuzione" trasmesso dall=92Enel distribuzione Spa con lettera in = data 20=20 aprile 2000 (Prot. n. 5383);=20

Considerato che:=20

  • la deliberazione n. 13/99 prevede, all=92articolo=20 10, le modalit=E0 di riconciliazione dell=92energia vettoriata e = di scambio;=20
  • la deliberazione n. 119/99 prevede, all=92articolo=20 11, le modalit=E0 applicative della riconciliazione;=20
  • l=92articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge = n. 133/99=20 prevede che l=92esercizio di impianti che utilizzano fonti = rinnovabili di=20 potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla = rete, non =E8=20 soggetto agli obblighi di cui all=92articolo 53, comma 1, del testo = unico=20 approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e = l=92energia=20 consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non =E8 = sottoposta=20 all=92imposta erariale ed alle relative addizionali sull=92energia = elettrica;=20
Ritenuto che:=20
  • la disciplina definita nella deliberazione n. 13/99, come=20 successivamente modificata e integrata, non sia adeguata allo scambio = sul=20 posto dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di = potenza=20 nominale non superiore a 20 kW, tenuto conto delle caratteristiche = tecniche di=20 tali impianti, nonch=E9 delle peculiarit=E0 della fonte energetica = utilizzata;=20
  • sia conseguentemente opportuno definire una disciplina delle = condizioni=20 tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell=92energia elettrica = prodotta=20 dagli impianti di cui al precedente alinea;=20
  • sia opportuno prevedere un corrispettivo per il servizio di misura = a=20 copertura dei costi associati alle attivit=E0 di misura dell=92energia = elettrica=20 immessa in rete;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le = seguenti=20 definizioni:

  1. l=92Autorit=E0 =E8 l'Autorit=E0 per l'energia elettrica e il gas, = istituita ai=20 sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;=20
  2. la gestione della rete =E8 l=92insieme delle attivit=E0 e delle = procedure che=20 determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in = ogni=20 condizione, di una rete elettrica; tali attivit=E0 e procedure = comprendono la=20 gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di = interconnessione=20 e dei servizi ausiliari necessari;=20
  3. il Gestore contraente =E8 il gestore della rete nella quale si = trova il=20 punto di connessione;=20
  4. il gestore della rete =E8 la persona fisica o giuridica = responsabile della=20 gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non = avendone=20 la propriet=E0, nonch=E9 delle attivit=E0 di manutenzione e di = sviluppo della=20 medesima;=20
  5. l=92impianto fotovoltaico =E8 un impianto di produzione di energia = elettrica=20 mediante conversione diretta della luce, cio=E8 della radiazione = solare, in=20 energia elettrica (effetto fotovoltaico); pertanto, esso rientra nella = categoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non = programmabili;=20
  6. la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) = dell=92impianto=20 fotovoltaico =E8 la potenza determinata dalla somma delle singole = potenze=20 nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo = fotovoltaico=20 facente parte del medesimo impianto;=20
  7. il punto di connessione =E8 il punto in cui il punto di consegna e = di=20 riconsegna dell=92energia elettrica scambiata coincidono;=20
  8. il punto di consegna =E8 il punto in cui l=92energia elettrica = scambiata viene=20 immessa in rete;=20
  9. il punto di riconsegna =E8 il punto in cui l=92energia elettrica = scambiata=20 viene prelevata dalla rete;=20
  10. la rete con obbligo di connessione di terzi =E8 una rete i cui = gestori hanno=20 obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto = dall=92articolo 3, comma=20 1, e dall=92articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo = 1999,=20 n. 79, ivi incluse le reti di cui all=92articolo 3, comma 3, del = decreto=20 del Ministro dell=92industria, del commercio e dell=92artigianato 25 = giugno 1999,=20 le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui = gestione sia=20 affidata a terzi ai sensi dell=92articolo 3, comma 7, del medesimo = decreto=20 legislativo e le piccole reti isolate, nonch=E9 la porzione della rete = di=20 propriet=E0 della societ=E0 Ferrovie dello Stato Spa non facente parte = della rete=20 di trasmissione nazionale;=20
  11. il Richiedente =E8 il soggetto che presenta richiesta di scambio = sul posto=20 dell=92energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza = nominale=20 non superiore a 20 kW;=20
  12. il saldo =E8 la differenza tra energia elettrica consegnata ed = energia=20 elettrica riconsegnata nel punto di connessione;=20
  13. lo scambio =E8 la modalit=E0 di riconciliazione tra l=92energia = elettrica=20 consegnata e l=92energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in = cui la=20 consegna e la riconsegna dell'energia elettrica non avvengano = simultaneamente;=20
  14. scambio sul posto =E8 lo scambio nei casi in cui il punto di = consegna e di=20 riconsegna dell=92energia elettrica scambiata coincidono. =
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
2.1 La presente deliberazione definisce le condizioni=20 tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto = dell=92energia=20 elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale = non=20 superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.
2.2 Le disposizioni contenute nella presente = deliberazione si=20 applicano ai clienti del mercato vincolato titolari di un = contratto di=20 fornitura di energia elettrica.
Articolo 3
Modalit=E0 per l=92erogazione del servizio di scambio sul posto
3.1 Il soggetto che intende usufruire del servizio di = scambio=20 sul posto per l=92energia elettrica prodotta dagli impianti di cui = al=20 precedente articolo 2, comma 2.1, ne fa richiesta al gestore della = rete=20 nella quale si trova il punto di connessione.
3.2 Il gestore della rete a cui =E8 presentata la = richiesta di=20 cui al precedente comma 3.1 propone al soggetto richiedente, entro = trenta=20 giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo = schema=20 di contratto tipo allegato come parte integrante e sostanziale = della=20 presente delibera (Allegato=20 A).
Articolo 4
Norme tecniche per la consegna e riconsegna dell=92energia = elettrica

Il Gestore contraente pu=F2 richiedere, anche = telefonicamente, al=20 Richiedente il distacco temporaneo dell=92impianto fotovoltaico dalla = rete, per=20 giustificati motivi o qualora l=92esercizio in parallelo alla rete = dell=92impianto=20 medesimo possa costituire pericolo per persone o cose.

Articolo 5
Misura dell=92energia elettrica consegnata e riconsegnata
5.1 I complessi di misura consentono la misura = dell=92energia=20 elettrica attiva, immessa e prelevata nel punto di connessione, = nonch=E9=20 l=92accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore = contraente che del=20 Richiedente.
5.2 Il Gestore contraente =E8 responsabile della = fornitura e=20 installazione dei complessi di misura relativi al punto di = connessione. Il=20 Gestore contraente =E8 altres=EC responsabile della manutenzione e = dell=92eventuale sostituzione dei complessi di misura stessi, = nonch=E9 della=20 rilevazione delle misure in detto punto.
5.3 Ciascun complesso di misura =E8 sigillato a cura = del Gestore=20 contraente.
5.4 I complessi di misura sono conformi alle norme = tecniche=20 adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione dei = complessi=20 di misura =E8 almeno pari a quella raccomandata dallo stesso = Comitato.
5.5 Il Richiedente o il Gestore contraente si = comunicano=20 tempestivamente qualunque irregolarit=E0 presunta o riscontrata = nel=20 funzionamento dei complessi di misura. E=92 compito del Gestore = contraente=20 intervenire per effettuare le dovute verifiche.
5.6 Il Richiedente e il Gestore contraente possono = richiedere=20 in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei = complessi=20 di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la = verifica le=20 spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino = compresi=20 entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. = Qualora gli=20 errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente = assume a=20 proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della = funzionalit=E0 dei complessi di misura stessi.
5.7 Sono a cura e spese del Richiedente le eventuali = opere=20 civili per l=92alloggiamento dei complessi di misura relativi = all=92energia=20 consegnata e riconsegnata.
Articolo 6
Scambio sul posto dell=92energia elettrica
6.1 Lo scambio sul posto dell=92energia elettrica =E8 = assicurato=20 dal Gestore contraente.
6.2 Lo scambio sul posto dell=92energia elettrica = consegnata e=20 riconsegnata nell=92ambito di un contratto di scambio sul posto = per gli=20 impianti di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, viene = effettuato su=20 base annuale, secondo le modalit=E0 di cui ai seguenti = commi.
6.3 Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui = al=20 precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi articolati = sulla=20 base delle fasce orarie in cui l=92energia elettrica viene = prelevata,=20 l=92energia consegnata nell=92ambito di un contratto di scambio = viene=20 convenzionalmente attribuita a ciascuna fascia oraria = proporzionalmente=20 all=92energia riconsegnata nella medesima fascia. L=92energia = elettrica=20 consegnata e quella riconsegnata si compensano tra di loro su base = annua=20 in ciascuna fascia oraria, utilizzando un coefficiente pari a = 1.
6.4 Nel caso in cui il contratto di fornitura di cui = al=20 precedente articolo 2, comma 2.2, preveda corrispettivi = indipendenti dalle=20 fasce orarie in cui l=92energia elettrica viene prelevata, = l=92energia=20 elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro = su base=20 annua, utilizzando un coefficiente pari a 1, indipendentemente = dalle fasce=20 orarie in cui l=92energia elettrica viene consegnata e = riconsegnata.
6.5 Effettuata la compensazione a titolo di scambio, = qualora=20 permanga un saldo positivo o negativo, a seconda del caso:=20
  1. se il saldo =E8 positivo viene riportato a credito per la=20 compensazione negli anni successivi e non d=E0 luogo a = remunerazione;=20
  2. se il saldo =E8 negativo alla differenza tra energia = elettrica=20 riconsegnata ed energia elettrica consegnata si applica il = trattamento e=20 il corrispettivo previsto dal contratto di fornitura di cui al=20 precedente articolo 2, comma 2.2. =
Articolo 7
Corrispettivi

Ai fini dello scambio sul posto al Richiedente =E8 = richiesto un=20 corrispettivo per il servizio di misura pari a 60.000 lire per = anno.

Articolo 8
Disposizioni finali
8.1 Con riferimento ai punti di connessione in deroga = a quanto=20 previsto dall=92articolo 3, comma 3.2, della deliberazione = dell=92Autorit=E0 per=20 l=92energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. = 201/99,=20 nella definizione del livello generale di qualit=E0 del servizio = relativo ai=20 fattori commerciali del Gestore contraente, non si fa riferimento=20 all=92indicatore di qualit=E0 "grado di scostamento del conguaglio = rispetto=20 agli acconti"
8.2 La presente deliberazione =E8 pubblicata nella = Gazzetta=20 Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno = della sua=20 pubblicazione.

 

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO = SUL POSTO=20 DELL=92ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA = NOMINALE NON=20 SUPERIORE A 20 kW

Premessa

Con il presente contratto

Tra

=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85, con sede = legale in =85=85=85=85, Via/P.zza =85=85=85=85 n=85=85,=20 (codice fiscale/partita IVA =85=85=85=85=85), in persona di = =85=85=85=85=85, in qualit=E0 di =85=85=85=85=85=20 (pro tempore), nel seguito, per brevit=E0: Gestore = contraente

e

=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85=85, con sede legale = in =85=85=85=85=85=85, Via/P.zza =85=85=85=85 n=85=85,=20 (codice fiscale/partita IVA =85=85=85=85=85), in persona di = =85=85=85=85=85, in qualit=E0 di =85=85=85=85=85=20 (pro tempore), nel seguito, per brevit=E0: = Richiedente

Premesso che

  1. il Richiedente =E8 titolare di un contratto di = fornitura di=20 energia elettrica, relativo al punto di connessione e riportato in = allegato=20 1 al presente contratto;

  2. il Richiedente ha la disponibilit=E0 dell=92energia = elettrica=20 prodotta dall=92impianto di generazione (impianto fotovoltaico della = potenza=20 nominale di =85 kW) avente le caratteristiche tecniche riportate=20 nell=92allegato 2 al presente contratto;

  3. gli impianti nel punto di connessione individuato=20 nell=92allegato 2 al presente contratto soddisfano, anche in=20 considerazione degli oneri di allacciamento alla rete, le regole = tecniche di=20 connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa = vigente;=20

  4. i complessi di misura sono conformi alle specifiche = tecniche=20 di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente = servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute=20 nell=92articolo 5 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00;

  5. l=92impianto fotovoltaico di cui al precedente = punto 2.=20 soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato = Elettrotecnico=20 Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, = installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si = tratta;=20

  6. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, = costituisce=20 parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente contratto si applicano le = definizioni=20 contenute nella deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Articolo 2
Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto =E8 il servizio di = scambio sul=20 posto dell=92energia elettrica prodotta dall=92impianto fotovoltaico di = cui al punto=20 2. della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della=20 premessa.

Articolo 3
Cessione del contratto

In caso di trasferimento della propriet=E0 o = disponibilit=E0=20 dell=92impianto fotovoltaico, il soggetto a favore del quale =E8 = disposto il=20 trasferimento subentra nella titolarit=E0 del presente contratto, a far = data dalla=20 stipula del nuovo contratto di fornitura.

Articolo 4
Recesso unilaterale dal contratto

Il Richiedente ha la facolt=E0 di recedere dal = presente=20 contratto. Il recesso =E8 efficace a partire dal primo giorno del = secondo mese=20 successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da = parte del=20 Gestore contraente.

Articolo 5
Modalit=E0 amministrative e di fatturazione

5.1 Il Gestore contraente computa nelle fatture = relative alla=20 fornitura di energia elettrica di cui al contratto di fornitura indicato = al=20 punto 1. della premessa la relativa quota del corrispettivo di cui = all=92articolo=20 7 della deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00.

5.2 Nelle fatture relative alla fornitura di energia = elettrica,=20 di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1. della premessa, = possono=20 essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l=92energia = elettrica=20 riconsegnata e consegnata. L=92eventuale conguaglio relativo alla = medesima=20 differenza viene effettuato su base annuale.

Articolo 6
Riservatezza

6.1 Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli = articoli=20 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato = informato=20 di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal = fine,=20 consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei = dati=20 rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la = comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

6.2 Il Gestore contraente, come risulta dalle = dichiarazioni in=20 allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei = dati=20 rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la = comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Articolo 7
Decorrenza e durata

Il presente contratto ha la durata di un anno = decorrente=20 dal=85=85=85=85. , =E8 tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni = caso cessa di=20 avere effetto all=92estinzione del contratto di fornitura di cui al = punto 1. della=20 premessa.

Articolo 8
Elezione di domicilio e foro competente

7.1 Il Richiedente elegge domicilio nel luogo della = fornitura=20 di cui al punto 1. della premessa.

7.2 Per le eventuali controversie =E8 esclusivamente = competente=20 il foro di =85=85=85=85=85.

Allegati al contratto

=B7 Allegato 1 Contratto di fornitura

=B7 Allegato 2 Schema circuitale del punto di connessione, = localit=E0 e=20 indirizzo, caratteristiche tecniche dell=92impianto = fotovoltaico

=B7 Allegato 3 Dichiarazioni relative al trattamento dei dati = inerenti=20 il contratto di scambio sul posto

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