DELIBERAZIONE Autorità per
l'energia elettrica e il gas 30 aprile 2001, n. 96
Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia
elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(G.U. n. 138, 16 giugno 2001, Serie Generale)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 aprile 2001;
Premesso che:
l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999,
concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di
vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di
seguito: mercato elettrico);
l'attività di cui al precedente alinea, secondo l'art. 5 del decreto n.
79/1999, in deroga al principio generale della libera intrapresa affermato con
riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica nell'art. 1, comma
1, del medesimo decreto, è affidata in esclusiva alla società Gestore del
mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il Gestore del mercato);
l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 fa salve le attribuzioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con
particolare riferimento a quelle previste dall'art. 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995 (di seguito: legge n. 481/1995); e che tali attribuzioni, secondo
l'art. 1, comma 1, della medesima legge, rispondono, tra l'altro, alla finalità
di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'erogazione
dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica in
condizioni di economicità, e redditività, tutelando gli interessi di utenti e
consumatori;
l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorità,
su richiesta degli interessati, e previo conforme parere della società Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può autorizzare la conclusione di
contratti bilaterali al di fuori del mercato elettrico anche successivamente
all'assunzione della gestione di detto mercato da parte della società
costituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto; e che detta
autorizzazione può essere negata, tra l'altro, quando tali contratti
pregiudichino gravemente la concorrenza a la sicurezza ed efficienza dei
servizio elettrico;
l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che il Gestore
della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni
denominata Acquirente unico e che tale società stipula e gestisce contratti di
fornitura al fine di garantire ai clienti finali del mercato vincolato la
disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica e la fornitura di
energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del
servizio;
l'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede per i soggetti
che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili obblighi di
immissione nei sistema elettrico nazionale di energia prodotta da fonti
rinnovabili;
ai fini della progressiva liberalizzazione del mercato elettrico è da ritenere
che la società Acquirente unico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 79/1999, acquisti, di norma, l'energia elettrica e la
disponibilità di capacità di generazione attraverso il mercato elettrico;
Visti:
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
la legge n. 481/1995;
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, recante direttive per
l'attuazione di norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre
1999;
Visti:
la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 137/00 (di
seguito: delibera n. 137/00);
la delibera dell'Autorità 27 febbraio 2001, n. 38/01 (di seguito: delibera n.
38/01);
la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01;
Visto il documento, approvato con la delibera n. 137/00, "Osservazioni e
proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Governo per la
disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79" nel quale l'Autorità ha fatto espressa riserva, anche
in relazione agli apporti e ai rilievi attesi da altre amministrazioni in merito
alle osservazioni e proposte contenute nello stesso documento, di adozione di
direttive generali sulle modalità di erogazione del servizio e quindi sulla
gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di
tutti i servizi connessi, in conformità all'art. 2, comma 12, lettera h), della
legge n. 481/1995;
Visto il documento "Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" predisposto dal Gestore del
mercato e trasmesso all'Autorità dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con nota in data 27 marzo 2001 (prot. n. 208532);
Considerato che:
l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che a decorrere
dal 1° gennaio 2003 a nessun soggetto è consentito produrre o importare,
direttamente o indirettamente, più del 50% del totale dell'energia elettrica,
disponendo che tale soglia sia calcolata come media su base triennale; e che, a
tale fine, entro la stessa data, la società Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel
S.p.a.) deve cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva;
gli impianti di generazione che l'Enel S.p.a. intende cedere richiedono
significativi interventi di ammodernamento e rinnovo (noti anche come interventi
di "repowering"); e che, pertanto, la possibilità che l'energia
prodotta da tali impianti concorra ad alimentare la concorrenza sul mercato
delle offerte si realizzerà solo dopo un congruo periodo successivo alla loro
cessione;
con successivi provvedimenti sono state precisate le modalità di alienazione
delle partecipazioni detenute dall'Enel S.p.a. nelle società Eurogen S.p.a.,
Elettrogen S.p.a., ed Interpower S.p.a., ma la cessione di dette partecipazioni
non è fino ad oggi conclusa e per gran parte neppure iniziata;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 9268
adottato in data 28 febbraio 2001, pubblicato nel bollettino della stessa
Autorità garante, ha disposto, anche in relazione alla segnalazione
dell'Autorità di cui alla delibera n. 38/01, in merito ai possibili effetti di
iniziative di Enel S.p.a. nel settore delle telecomunicazioni l'autorizzazione
dell'operazione di concentrazione Enel/Wind/Infostrada a condizione che l'Enel
S.p.a. ceda almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione con
riferimento ad impianti che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione
e di picco, e che tale cessione avvenga entro novanta giorni dalla data di
perfezionamento delle analoghe operazioni di cessione imposte dal richiamato
art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999;
la realizzazione di nuovi impianti di generazione elettrica comporta procedure
complesse e tali da richiedere tempi in generale lunghi e comunque poco
prevedibili;
alla data del 31 dicembre 2000 la capacità massima disponibile per importazioni
da altri Paesi con contratti di lungo o di breve periodo era di circa 5.700 MW
nel periodo invernale e che circa la metà di tale capacità risulta impegnata
da contratti di importazione di lungo periodo; e che la capacità di
importazione complessiva non può essere aumentata in modo significativo a
motivo dei tempi richiesti per la realizzazione di nuove interconnessioni;
in base alle circostanze sopra richiamate, il grado di concentrazione
dell'offerta di energia elettrica è destinato a restare elevato per alcuni
anni, e il meccanismo di formazione dei prezzi all'offerta è condizionato dalla
disponibilità di impianti di generazione cosiddetti di punta e dalla loro
distribuzione e concentrazione sul territorio nazionale;
anche in seguito alle indicazioni desumibili dall'esame della dinamica dei
processi di liberalizzazione realizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea, l'organizzazione del settore dell'energia elettrica che si potrà
determinare al completamento delle cessioni degli impianti di generazione da
parte dell'Enel S.p.a. appare essere ancora incompatibile con l'affermarsi di un
regime effettivamente concorrenziale nell'offerta di energia elettrica;
Considerato che:
non rientra nella funzioni del Gestore del mercato come delineate dall'art. 5
del decreto legislativo n. 79/1999, la definizione di regole e disposizioni
finalizzate a stimolare e promuovere l'apprestamento efficiente di capacità di
generazione da fonti convenzionali e rinnovabili di energia;
i segnali di prezzo che si determineranno sui mercati giornalieri dell'energia
elettrica potrebbero non essere sufficienti ad indurre la realizzazione di nuova
capacità di generazione, la trasformazione della capacità di generazione
esistente e l'aumento della capacità di interconnessione con l'estero in misura
e secondo modalità adeguate al soddisfacimento della domanda e alla sicurezza
del sistema elettrico;
qualora fosse accertata la necessità di predisporre strumenti per assicurare
l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo, questi
dovrebbero avere caratteristiche tali da interferire il meno possibile con il
funzionamento dei mercati giornalieri dell'energia elettrica e dovrebbero essi
stessi operare secondo una logica di mercato;
con riferimento al profilo di cui al precedente alinea assume rilevanza, nel
contesto rappresentato nei precedenti alinea, la disciplina delle procedure di
avvio dell'operatività del mercato elettrico;
Ritenuto che sia opportuno:
definire un quadro di regole e norme generali atto a
prefigurare e supportare gli interventi dell'Autorità finalizzati a garantire
la promozione della concorrenza in relazione al funzionamento del mercato
elettrico a fronte del possibile esercizio di potere di mercato garantendo
certezza e prevedibilità di detti interventi;
prevedere, contestualmente all'avvio dell'operatività del mercato elettrico e
al suo funzionamento, interventi strutturali finalizzati ad assicurare
l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di energia elettrica nel lungo termine;
garantire coerenza tra il funzionamento del mercato elettrico e i criteri che
saranno seguiti dall'Autorità per il rilascio delle autorizzazioni dei
contratti bilaterali di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.
79/1999;
definire disposizioni atte a garantire che il Gestore del mercato fornisca in
via continuativa informazioni riguardanti l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento del mercato elettrico strumentali agli interventi dell'Autorità
necessari per il perseguimento delle finalità generali di promozione della
concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, nonché di
tutela di consumatori e utenti;
Delibera:
Di approvare il seguente schema di provvedimento recante disposizioni afferenti il mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) l'Autorità designa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) l'Acquirente unico designa la società Acquirente unico S.p.a. costituita a norma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;
c) legge n. 481/1995 designa la legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) decreto legislativo n. 79/1999 designa il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999;
e) il Gestore del mercato designa la società Gestore del mercato elettrico S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
f) mercato elettrico designa il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi organizzato e gestito dal Gestore del mercato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
g) disciplina del mercato designa la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del mercato elettrico come prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999.
L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del mercato elettrico, al fine di rispondere agli interessi generali della promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dell'energia elettrica, come definiti nell'art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di consentire l'integrazione del mercato elettrico nazionale nel mercato interno europeo, devono:
a) aderire a requisiti di trasparenza e di obiettività in modo da facilitare l'adattamento degli operatori esistenti e l'entrata di nuovi soggetti;
b) garantire condizioni non discriminatorie agli operatori del mercato, siano essi produttori o acquirenti;
c) assicurare meccanismi efficienti e trasparenti di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi;
d) assicurare la gestione economica di una adeguata disponibilità della riserva di potenza;
e) promuovere, anche con riferimento all'operatività dell'Acquirente unico, la concentrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dell'energia elettrica nel mercato elettrico, assicurando condizioni di funzionamento di detto mercato tali da ridurre l'esigenza di ricorrere alla contrattazione bilaterale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999;
f) perseguire le finalità di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, sia nella produzione di energia elettrica, sia nel suo utilizzo;
g) consentire l'accesso ad operatori internazionali, favorendo rapporti con sistemi di scambio di energia e di potenza organizzati da altri soggetti negli Stati membri dell'Unione europea.
3.1. Il Gestore del mercato definisce l'organizzazione del mercato elettrico in modo compatibile con la successiva introduzione da parte dell'Autorità di norme e vincoli per la prevenzione e il controllo dell'esercizio di potere di mercato.
3.2. Con propri provvedimenti l'Autorità definisce indirizzi e condizioni affinché il Gestore del mercato adotti disposizioni specifiche finalizzate in particolare a:
3.3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e in seguito con periodicità annuale, il Gestore del mercato invia all'Autorità un rapporto, concernente soluzioni proposte o adottate dallo stesso Gestore con l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza della capacità di lungo periodo.
Art. 4.
Organizzazione e avvio del mercato
4.1. Il Gestore del mercato predispone e trasmette all'Autorità un documento recante la descrizione della programmazione degli interventi di implementazione della disciplina del mercato elettrico anteriormente all'avvio dell'operatività, nonché la programmazione delle fasi operative in cui detto avvio viene articolato, aggiornando tale documento, con cadenza di norma trimestrale, in ragione degli sviluppi del processo di organizzazione e gestione del mercato.
4.2. L'Autorità indica, mediante apposite disposizioni al Gestore del mercato, eventuali esigenze relative alla promozione della concorrenza e all'efficienza complessiva nel settore dell'energia elettrica di cui deve essere tenuto conto nella organizzazione, nell'avvio dell'operatività e nel funzionamento di detto mercato.
Il Gestore del mercato, tramite l'apprestamento di funzioni del sistema telematico di negoziazione, rende accessibili all'Autorità in via continuativa le informazioni e i dati relativi allo svolgimento delle negoziazioni e ai contratti conclusi nei diversi segmenti del mercato elettrico.
Art. 6. Trasmissione di informazioni
6.1. Il Gestore del mercato trasmette all'Autorità, con cadenza di norma mensile, una relazione sul funzionamento del mercato elettrico. Tale relazione reca, tra l'altro, le indicazioni necessarie affinché l'Autorità definisca regole, disposizioni specifiche e strumenti di controllo e di intervento che il Gestore del mercato adotta e pone in atto al fine di:
a) far fronte, nella fase di avvio dell'operatività del mercato elettrico e nelle fasi successive, ad eventuali inefficienze della disciplina del mercato, in relazione a particolari comportamenti degli operatori dello stesso mercato;
b) contrastare possibili comportamenti tenuti da operatori del mercato elettrico nello svolgimento delle attività negoziali che possano configurare ipotesi di esercizio di potere di mercato o di collusione;
c) evitare che operatori del mercato o altri soggetti possano trarre vantaggio dall'utilizzo di informazioni privilegiate;
d) indirizzare o promuovere la formazione di mercati speciali concernenti strumenti finanziari derivati.
6.2. Il Gestore del mercato è tenuto ad amministrare il mercato elettrico in modo efficiente ed a fornire servizi al minimo costo per gli operatori del mercato, a parità di altre condizioni. A tale scopo l'Autorità si riserva di richiedere idonea informazione in ordine alle modalità procedurali di aggiudicazione e alla configurazione contrattuale dei rapporti con fornitori di prodotti e servizi integranti l'organizzazione del mercato elettrico.
7.1. Il Gestore del mercato adegua, ove necessario, le disposizioni della disciplina del mercato elettrico a quanto previsto dal presente provvedimento entro la data di avvio dell'operatività dello stesso mercato.
7.2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 hanno effetto con decorrenza dalla data di avvio dell'operatività del mercato elettrico.
7.3. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data della pubblicazione.