NORMATIVA AMBIENTALE

 

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 novembre, n. 279).
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (1) (2) (3).

N.B. E' riportato solo il testo relativo alla produzione di energia elettrica.

Il Decreto è integrato e coordinato, con aggiornato al 19.09.2001

 

(1) Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.

(2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

(3) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

 

Art. 1. Ambito applicativo e definizioni.

1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico.

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise;

b) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

c) prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto "soggetto" od "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;

f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo;

i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell'esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato" il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per "Unione europea" o "territorio della Unione europea" il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lettera a):

1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland

ed il territorio di Busingen;

3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

  1. del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

  2. di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

  3. dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

  4. della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana.

Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

Artt. 2 - 51

Omissis

 

Art. 52. Oggetto dell'imposizione.

1. L'energia elettrica è sottoposta ad imposta erariale di consumo [1]. Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante".

2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:

a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;

b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocità;

c) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della società "Ferrovie dello Stato S.p.a" e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta società;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione;

e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonché quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;

g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonché quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI - Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;

h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;

i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;

l) (Omissis) (1);

m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. altresì esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti;

n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici;

o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;

o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente (2).

3. Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW (3);

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri esclusi gli accumulatori nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;

e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;

e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw (4);

e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici (2).

4. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purché tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni.

[1] Per le aliquote vedasi allegato I.
(1) Lettera abrogata dall'art. 60, l. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2001. La versione precedente all'abrogazione era la seguente: «prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kWº.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 28, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Lettera così modificata dall'art. 10, l. 13 maggio 1999, n.
133.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 60, l. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2001.

 

Art. 53. Denuncia di officina e licenza di esercizio.

1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica:

a) che l'acquistano per farne rivendita;

b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;

b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori (1).

3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione.

4. La cessazione di attività di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui è avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 28, l. 23 dicembre 2000, n. 388.  

Art. 54. Definizione di officina. 

1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice.

4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, lettera b).  

Art. 55. Accertamento e liquidazione dell'imposta. 

1.-2. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce (1).

3. I fabbricanti che distribuiscono energia elettrica, per uso promiscuo, ad utenze con potenza impegnata non superiore a 200 kW devono convenire per tali utenti, con l'ufficio tecnico di finanza, il canone d'imposta corrispondente, in base ai presunti consumi tassabili ed alle rispettive aliquote. Il fabbricante deve allegare alla prima dichiarazione di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente all'ufficio tecnico di finanza le relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a denunciare al fabbricante le variazioni che importino sul consumo preso per base nella determinazione del canone, un aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso si procede alla revisione del canone.Per gli acquirenti non considerati fabbricanti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, il fabbricante è tenuto a farne comunicazione all'ufficio tecnico di finanza.

4. Il fabbricante che fornisce l'energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad imposta, per una determinata potenza in kW è ammesso, per tale fornitura, a pagare l'imposta con un canone stabilito in base alla potenza in kW installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati dall'ufficio tecnico di finanza.

5. La dichiarazione di consumo, oltre alle indicazioni occorrenti per l'individuazione della ditta (denominazione, sede, ubicazione dell'officina, codice fiscale e numero della partita I.V.A.), deve contenere tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta.

6. Le ditte fabbricanti devono, inoltre, compilare apposita dichiarazione per i consumi di energia elettrica accertati in occasione della scoperta di sottrazione fraudolente. Tale dichiarazione deve essere presentata appena i consumi fraudolenti sono stati accertati e deve essere corredata dai verbali degli agenti scopritori.

7. Gli esercenti un'officina di energia elettrica destinata all'uso proprio dello stesso proprietario od esercente, non fornita di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, e gli esercenti le officine di cui all'art. 54, comma 4, corrispondono l'imposta mediante un canone annuo di abbonamento. Il fabbricante ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica non superiore a 100 kW, potranno corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

8. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a giudizio insindacabile dell'amministrazione finanziaria, escluso il pericolo che l'energia elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. L'amministrazione finanziaria può prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.

9. Le ditte esercenti officine di produzione di energia elettrica a scopo di vendita devono tenere registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.

(1) L'attuale comma 1 così sostituisce gli originari commi 1 e 2 per effetto dall'art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.  

Art. 56. Versamento dell'imposta. 

1. L'imposta è versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori.

2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto (1).

3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto (1).

4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. 

5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento.

6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennità di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e così modificato dall'art. 28, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 57. Garanzie, privilegi e prescrizione.

1. I fabbricanti diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione devono prestare cauzione per un importo pari all'imposta dovuta per un mese. Tale importo viene determinato sulla base dell'imposta versata nell'anno precedente e, nel caso di nuova attività, sulla base dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati tecnici disponibili. Per l'esonero dall'obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3 (1).

2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta. 

3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

4. La prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 58. Poteri e controlli.

1. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere ai fabbricanti di energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha, inoltre, facoltà di applicare suggelli, bolli ed apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi nei congegni, applicati o fatti applicare dall'amministrazione finanziaria, devono essere immediatamente denunciati all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e così pure le modificazioni dei circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.

2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la facoltà di verificare e controllare, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le reti, nonché gli impianti fissi ed i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresì, prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finché sono aperti, nonché al libero percorso dei mezzi di trasporto in servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finché siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di violazioni, possono procedere, nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti dell'imposizione.

4. I fabbricanti, i privati consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, gli originali dei documenti e le bollette relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica. Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche degli impianti, avrà facoltà di avvalersi di tale diritto anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto al servizio, per le opportune verifiche.

5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per l'espletamento dei controlli per l'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.  

Art. 59. Sanzioni.

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, il fabbricante o l'acquirente di energia elettrica considerato fabbricante ai fini dell'imposizione che:

a) attiva l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza essere provvisto della licenza di esercizio;

b) manomette o lascia manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dall'ufficio tecnico di finanza, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessità;

c) omette o redige in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui all'art. 55, commi 1 e 3, non tiene o tiene in modo irregolare le registrazioni di cui all'art. 55, comma 9, ovvero non presenta i registri, i documenti e le bollette a norma dell'art. 58, commi 3 e 4;

d) non presenta o presenta incomplete o infedeli le denunce di cui all'art. 53, commi 4 e 5;

e) nega o in qualsiasi modo ostacola l'immediato ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi, ovvero impedisce ad essi l'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 58.

2. punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai fabbricanti per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta.

4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante una liquidazione di imposta non dovuta o in misura superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa, con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele.

5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente titolo e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.  

Art. 60. Addizionali dell'imposta.  

1. Le disposizioni del presente titolo valgono anche per le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalità dell'imposta di consumo (1).

(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi art. 10, l. 13 maggio 1999, n. 133.  

Artt. 61 - 62

Omissis

Art. 63. Licenze di esercizio e diritti annuali.

1-2 omissis

3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:

a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;

b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000 (2).

4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1º al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso (3).

5. Omissis.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 28, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
(3) Comma così modificato dall'art. 28, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Artt. 64 - 67

Omissis

Art. 68. Disposizioni finali.

1. Sono abrogati i provvedimenti legislativi e le norme incompatibili con le disposizioni del presente testo unico ed in particolare:

a) b) omissis

c) il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di consumo sull'energia elettrica, approvato dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

c)... g) omissis

h) il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, contenente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti, all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e successive modificazioni;

i) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, e le successive modificazioni di cui al decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1387, alla legge 31 ottobre 1966, n. 940, al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, alla legge 17 luglio 1975, n. 391, alla legge 27 aprile 1981, n. 160, al decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernenti modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

l) ..... r) omissis

 

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