NORMATIVA AMBIENTALE

 

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 2002
Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"
(G.U. n. 71, 25 marzo 2002, Serie Generale)

Aggiornato al 03.04.2002
Con correzioni della ERRATA-CORRIGE in G.U. N. 89 del 16 Aprile 2002

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;
Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta:

Art. 1.
Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente: "g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

Art. 2.
Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'art. 3 è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione è effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa è riferita.".

Art. 3.
Disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta
da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.

1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta è inoltrata al gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed è corredata dai seguenti documenti: a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione; b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera b). 1-ter. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima è fissata al 31 maggio 2002".

Art. 4.
Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente: "2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al comma 1, lettera c), al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile è pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo cui al comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999".

Art. 5.
Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." è sostituito dal seguente: "Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore può presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo allegato A e, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lettera d)".

Art. 6.
Precisazione in merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Nel comma 1, dell'art. 9, dopo le parole "costo medio di acquisto" sono inserite le seguenti: "ai valori di acconto".Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI.

1. Rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici.

1.1 Definizioni.

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico.

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE.

L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:
I. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
II. opere idrauliche.
Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:
traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie, ecc.).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico.

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:
A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 30 anni (1);
B. si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti.
Per quanto riguarda il punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.
Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.
Si precisa che nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui al punto "A" sugli anni funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 Potenza nominale dell'impianto.

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale.

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale.

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale.

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale.

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (2), entro tre anni dalla data di inizio lavori.
La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:
la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II ( punto 1.1.1);
il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati (3), connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);
il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (4);
una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.
Si precisa che la documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.
Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi dovranno essere detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale idroelettrico.

1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata.

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:
ECVi=(EAi-ES) + K (f+g) x ES (1)
Nella formula (4) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento (8) dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.
I simboli indicati hanno il seguente significato:
Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;
Es = produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;
EAi = producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;
K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;
f = coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;
g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd). 1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo Coefficiente K
Per qualsiasi potenza nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:
* K = 4000 : Ns; quando 2000 ore < o = Ns < o = 6000 ore
* per Ns > 6000 ore K = 0,67; per Ns < 2000 ore K = 2
Ns rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:
Ns = Es : Pp
Dove Pp = Potenza nominale prima del rifacimento; Coefficienti f; g
Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti :
* f = 0,2
g variabile linearmente da g = 0 per Cs < o = 0,4 M(Euro)/MW sino ad un massimo di gmax = 0,30 per Cs > o = 1,0 M(Euro)/MW.

1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta.

Si precisa che il termine (EAi - Es), il quale misura l'energia aggiuntiva dovuta al potenziamento dell'impianto, potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.
Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno "i" sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta in quell'anno.

2 Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici.

2.1 Definizioni.

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico.

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:
1) Centrale: uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
2) Pozzi: pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;
3) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;
4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico.

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:
A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni6;
B. prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.
Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie, quali: la costruzione ex novo di parti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso. 

2.1.3 Potenza nominale dell'impianto

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale.

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale.

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale.

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (10), entro tre anni dalla data di inizio lavori, Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

2.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale geotermoelettrico.

2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata.

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici da diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i = 1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla seguente formula:

Eevi = (EAi - Es) + V x Es (2)

Nella formula (12) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento (20) dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.
I simboli indicati hanno il seguente significato:
Ecvi = Produzione annua netta, del generico anno "i" dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;
Es = Produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;
EAi = Producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;
V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico "Cs" dell'intervento di rifacimento parziale; Cs = Costo specifico dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di Euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (Pd). 

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo "V".

Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i seguenti:

V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax = 0,75 per Cs > o = 1,5 MEuro/MW.

(1) La data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento.
(2) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.
(3) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
(4) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(5) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito all'articolo, comma 1 d) del decreto ministeriale 11 novembre 1999.
(6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto della rete elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento.
(7) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.
(8) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla luce di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilasio dei Certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.
(9) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.
(10) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito dall'articolo, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

 

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