NORMATIVA AMBIENTALE

 

MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 maggio 2001
Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (GU n. 127 del 4-6-2001 - Suppl. Ordinario n.134)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede, fra l'altro, che la disciplina del mercato elettrico sia predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico e che sia approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 recante Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2, che prevedono che il Gestore del Mercato Elettrico, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizzi una sede per la contrattazione dei certificati verdi e che i criteri di organizzazione della contrattazione di detti certificati verdi si conformino alla disciplina del mercato;

Considerato che la societą Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha costituito, in data 27 giugno 2000, la societa' per azioni Gestore del Mercato Elettrico;
Vista la proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societą Gestore del Mercato Elettrico nella riunione del 9 novembre 2000 e trasmessa per l'approvazione al Ministro dell'industria,delcommercio e dell'artigianato in data 20 novembre 2000;
Vista la nota dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas in data 26 febbraio 2001, recante indicazioni sulla suddetta proposta di disciplina del mercato elettrico;
Viste le raccomandazioni trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 2 marzo 2001 dall'Autoritą garante della concorrenza e del mercato;
Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societą Gestore del Mercato Elettrico nella riunione del 26 marzo 2001 e trasmessa per l'approvazione al Ministro dell'industria,delcommercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001;
Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 95/01, dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'allegato A a detta deliberazione recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica  sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 96/01, dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas, recante Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ;
Vista la delibera dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas n. 97/01 del 30 aprile 2001 recante Parere dell'Autoritą per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ;

Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione della societą Gestore del Mercato Elettrico nella riunione dell'8 maggio 2001 e trasmessa per l'approvazione al Ministro   dell'industria,del commercio e dell'artigianato nella stessa data;

Considerato che detta proposta recepisce, per quanto necessario, le osservazioni espresse dall'Autoritą per l'energia elettrica e il gas nel richiamato parere;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'assunzione di responsabilitą da parte della societą Gestore del Mercato Elettrico in ordine alla gestione economica delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi o determinata con provvedimento del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1. Approvazione della disciplina del mercato elettrico

1. E' approvata la disciplina del mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.  nel testo allegato al presente decreto.

2. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. organizza e gestisce le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi in base alla disciplina di cui al comma 1.

3. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dello stesso Ministero,copia di ogni documentazione relativa al funzionamento, al monitoraggio e all'evoluzione del mercato elettrico.

Art. 2.  Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Letta

 

Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Definizioni

1.1 Ai fini della disciplina del mercato si applicano le seguenti definizioni:

a) per Acquirente Unico si intende la societą per azioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 79/99;

b) per autoproduzione si intende la produzione di energia elettrica destinata in misura non inferiore al  70% all'uso proprio del produttore, ovvero all'uso delle societą controllate, della societą controllante o delle societą controllate dalla medesima controllante, nonche' all'uso dei soci di societą cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societą consortili costituiti  per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o destinata agli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1° aprile 1999;

c) per Autoritą si intende l'Autoritą per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

d) per banda di regolazione si intende  l'intervallo di potenza all'interno del quale il sistema di  regolazione dell'unitą di produzione puo' far variare la potenza prodotta dall'unitą stessa sia in aumento che in diminuzione;

e) per bilanciamento si intende l'attivitą  diretta a mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete. Il bilanciamento si distingue in:

e1) bilanciamento in aumento, cioč l'attivitą diretta a ripristinare l'equilibrio tra immissioni e  prelievi di energia elettrica sulla rete aumentando la produzione o riducendo il consumo;

e2) bilanciamento in diminuzione, cioe' l'attivitą  diretta a ripristinare l'equilibrio tra immissioni e  prelievi di energia elettrica sulla rete riducendo la produzione o aumentando il consumo;

f) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e' esposto l'insieme delle proposte di  negoziazione immesse dagli operatori, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;

g) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999;

h) per cliente grossista si intende la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivitą di
produzione,trasmissione e distribuzione nei  Paesi dell'Unione
Europea;

i) per consumatore si intende il cliente idoneo, di cui all'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 79/99, che  acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;

j) per contratto bilaterale fisico si intende il contratto bilaterale in deroga al sistema delle offerte, di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 79/99;
k) per curva di domanda si  intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto verificate, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo;

l) per curva di offerta si  intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita verificate,  ordinate per prezzo unitario non decrescente;

m) per decreto del Ministro dell'industria  11 novembre 1999 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del D.lgs. n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999;

n) per D.lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
o) per dispacciamento si intende l'attivitą diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio  coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
p) per fonte primaria rinnovabile si intende l'energia del sole, del vento, delle risorse idriche, delle risorse geotermiche, delle maree o del moto ondoso, o l'energia derivante dalla trasformazione di prodotti vegetali o di rifiuti organici o inorganici;
q) per fattore convenzionale di utilizzo della potenza relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria si intende il rapporto tra il quantitativo convenzionale di energia relativa  alle offerte di regolazione terziaria e la relativa potenza;

r) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societą per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico;

s) per GRTN si intende il Gestore  della rete di trasmissione nazionale, la societą per azioni che esercita, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 79/99, le attivitą di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

t) per impianti CIP-6 si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV,  lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonche' gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica e' oggetto del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000;

u) per impianto di produzione si intende l'insieme di una o piu' unitą di produzione collocate nello stesso sito;

v) per impianto idroelettrico di pompaggio si intende un impianto idroelettrico di generazione e pompaggio;

w) per indisponibilitą di un elemento  della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e' utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivitą di sua competenza;

x) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi; 

y) per mercato del giorno prima dell'energia si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;

z) per mercato della riserva si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN di riserva di potenza per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;

aa) per mercato di aggiustamento si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di  energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul mercato del giorno prima dell'energia;

bb) per mercato di bilanciamento si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

cc) per mercato elettrico si intende l'insieme del mercato del giorno prima dell'energia, del mercato di aggiustamento, del mercato per la risoluzione delle congestioni, del mercato  della riserva e del mercato di bilanciamento;

dd) per mercato per la risoluzione delle congestioni si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per la risoluzione delle congestioni di rete e per l'utilizzo efficiente della rete;

ee) per negoziazione continua si intende la modalitą di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilitą di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;

ff) per offerta accettata si  intende un'offerta, tra quelle verificate, per la quale il titolare  acquisisce il diritto e l'obbligo di fornire il servizio offerto o di ricevere la prestazione richiesta ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;

gg) per offerta multipla si intende una offerta costituita da una serie di offerte di acquisto o di vendita presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e relativa ad una stessa unitą di produzione, punto di prelievo o punto di interconnessione con l'estero, ottenuta frazionando la quantitą complessiva offerta sul mercato;

hh) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini stabiliti nelle istruzioni; 

ii) per offerta verificata si intende  l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le  verifiche previste nelle istruzioni;
jj) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, tali che le rispettive quantitą si equilibrano, presentate  sul mercato di aggiustamento anche da operatori diversi purche' nella stessa zona geografica e appositamente identificate come indicato nelle istruzioni;

kk) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e' ammessa ad operare sul mercato  elettrico o sul mercato dei certificati verdi;

ll) per ordine di merito si intende l'ordine di prioritą di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a paritą di  quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento;

mm) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite  economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente;

nn) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;

oo) per polo di produzione limitato si intende un insieme di unitą di produzione connesse ad una porzione della RTN senza punti di prelievo, la cui produzione massima esportabile verso la restante parte della RTN e' inferiore alla produzione massima possibile a causa di insufficiente capacitą di trasporto;

pp) per produttore si intende la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietą dell'unitą di produzione;
qq) per programma di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun periodo rilevante, le quantitą di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo all'immissione;

rr) per programma di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun periodo rilevante, le quantitą di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo al prelievo;

ss) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;

tt) per punto di immissione si intende il punto della rete elettrica, dotato di uno o piu' apparati di  misura di tipo conforme alle specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene immessa in rete;

uu) per punto di interconnessione con  l'estero si intende la frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima;

vv) per punto di prelievo si intende il punto della rete elettrica, dotato di uno o piu' apparati di  misura di tipo conforme alle specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene prelevata dalla rete;

ww) per punto di scambio rilevante si intende un insieme di punti della rete elettrica a tensione superiore a 35 kV tale che, ai fini del dispacciamento, risulti indifferente in  quale punto di tale insieme avvenga l'immissione o il prelievo di energia elettrica;

xx) per regolazione secondaria si intende la funzione automatica centralizzata che consente di attivare la produzione per mantenere gli scambi di potenza tra porzioni di rete elettrica confinanti ai valori programmati, secondo le regole stabilite dall'UCTE;

yy) per regolazione terziaria si intende l'adattamento del punto di funzionamento, l'avviamento o la disconnessione  di generatori o carichi, per garantire la messa a  disposizione di una banda di regolazione secondaria in quantitą sufficiente ed adattabile nel tempo;

zz) per regole di dispacciamento di intendono le regole emanate dal GRTN ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 79/99;

aaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e direttamente connesse alla RTN;

bbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;

ccc) per riserva si intende il complesso dei servizi di regolazione secondaria e terziaria;

ddd) per UCTE si intende l'Union pour la coordination du transport de l'electricite', l'organismo europeo che coordina gli interessi dei gestori delle reti di trasmissione europee, garantendo la sicurezza delle operazioni di scambio tra le reti;

eee) per unitą di produzione si  intende il complesso delle apparecchiature destinate alla conversione di  energia fornita da qualsiasi fonte primaria in energia elettrica; 

fff) per unitą di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende una unitą di produzione la cui disponibilitą e' essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilitą del servizio elettrico e per la quale il GRTN assume la responsabilitą della partecipazione al mercato elettrico;

ggg) per unitą di produzione qualificata si intende una unitą di produzione, iscritta nell'apposito registro, con riferimento alla quale un operatore e' ammesso al mercato;

hhh) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno  stesso prezzo dell'energia risultante dall'applicazione della disciplina del mercato elettrico; 

iii) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, determinabili ricorrendo ad un modello di calcolo basato sul bilancio tra generazione e consumi;

jjj) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.

Articolo 2. Disposizioni generali

2.1 Il GME esercita le proprie  funzioni secondo modalitą non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale.

2.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della disciplina del mercato.

2.3 Il GME predispone proposte di modifica della disciplina del mercato e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME  trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autoritą.

Articolo 3. Istruzioni e disposizioni tecniche di funzionamento

3.1 Le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato sono definite nelle istruzioni e nelle  disposizioni tecniche di funzionamento. Nel predisporre lo  schema di istruzioni e le disposizioni tecniche di funzionamento, il GME si attiene ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99.

3.2 Il GME predispone uno schema di istruzioni e lo rende noto, mediante pubblicazione sul proprio sito  internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli  stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le istruzioni al Ministro dell'industria, del commercioe dell'artigianato  per l'approvazione, sentita l'Autoritą.

3.3 Le istruzioni sono modificate con la medesima procedura di cui al precedente comma 3.2. Il termine  entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni  sullo schema di modifica reso noto dal GME e' non inferiore a dieci giorni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette la proposta di modifica, adeguatamente motivata, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autoritą. Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta di modifica, la  modifica si intende approvata.

3.4 La procedura di cui al precedente comma 3.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle istruzioni finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet dello stesso, e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dell'industria,del commercio  e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autoritą. 
Qualora il  Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione, la modifica si intende approvata. Qualora il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronunci, nei suddetti termini, non approvando la modifica, la stessa cessa di avere  efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dą tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4. Ammissione al mercato ed acquisizione della qualifica di operatore

4.1 Ai fini della partecipazione al  mercato, i soggetti aventi titolo, in possesso dei requisiti di  capacitą ed onorabilitą indicati nelle istruzioni, presentano  al GME una domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle istruzioni e corredata dalla documentazione ivi indicata. 

4.2 Il GME, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la regolaritą della documentazione presentata, comunica al soggetto interessato, entro il termine e secondo le modalitą fissati nelle istruzioni, l'ammissione ovvero i motivi della mancata ammissione.

Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli  adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione. Detta comunicazione sospende i termini di verifica della documentazione.

4.3 I soggetti ammessi al mercato  acquisiscono la qualifica di operatore.

4.4 Gli operatori sono inseriti in un  apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato". 
Nell'Elenco vengono registrati, per ogni produttore, le unitą di produzione, i punti di immissione e i punti di scambio rilevanti e, per ogni  consumatore, i punti di prelievo e i punti di scambio rilevanti con riferimento ai quali e' riconosciuta la qualifica di operatore.

4.5 Gli operatori comunicano al GME, entro i termini fissati nelle istruzioni, ogni variazione circa fatti, stati e qualitą che sia tale da comportare la perdita o la modifica anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati dichiarati dall'operatore e riportati nell'elenco di cui al precedente comma 4.4.

4.6 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti  per l'ammissione al mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gią presentata.

Articolo 5.  Contratto di adesione

5.1 Ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivono il "Contratto di adesione", secondo il modello definito nelle istruzioni, in cui si impegnano, tra l'altro, a: 

a) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati  per lo svolgimento dell'attivitą di negoziazione che siano compatibili con il sistema informatico di supporto del GME, nonchč di aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al proprio sistema;

b) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al successivo Titolo IV;

c) rispettare, se tenuti, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalitą previste dal decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999. 

5.2 Il Contratto di adesione definisce i diritti e gli obblighi degli operatori e le condizioni dei contratti stipulati.

5.3 Con riferimento al mercato elettrico, il Contratto di adesione contiene altresi' il conferimento dell'incarico al GME per la stipula dei contratti di acquisto e vendita. Tali contratti si perfezionano: 

a) sul mercato del giorno prima  dell'energia, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per la risoluzione delle congestioni, con la comunicazione all'operatore da parte  del GME del relativo programma di immissione o di prelievo;

b) sul mercato della riserva, con la comunicazione dell'accettazione dell'offerta;

c) sul mercato di bilanciamento, con l'attivazione dell'offerta da parte del GRTN.

5.4 Gli effetti dei contratti di acquisto e vendita sul mercato si producono nella sfera giuridica e patrimoniale degli operatori, fermo restando l'obbligo di questi al rilascio delle garanzie definite nelle istruzioni a favore del GME. Il GME rimane comunque garante delle obbligazioni assunte sul mercato dagli  operatori e dagli operatori stessi garantite.

Articolo 6. Verifiche

6.1 Il GME verifica il rispetto della disciplina del mercato al fine di assicurare il regolare funzionamento del  medesimo secondo i criteri di neutralitą, trasparenza,  obiettivitą, nonche' di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 7. Corrispettivo per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a  favore dello stesso di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni MWh e per ogni MW negoziati.

7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, a fronte dei servizi da questi  forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al certificato trattato.

7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Le modalitą di pagamento dei corrispettivi sono definite nelle istruzioni.

Articolo 8. Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha libero accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autoritą, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni  relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo minimo di 12 mesi.

8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie per le attivitą di competenza di quest'ultimo.

Articolo 9. Sicurezza di accesso

9.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure finalizzate a garantire il  riconoscimento degli operatori e l'autenticitą delle transazioni.

9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME. 

 

 TITOLO II - MERCATO ELETTRICO

  SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10. Struttura del mercato elettrico e periodo rilevante

10.1 Il mercato elettrico si articola in: 

a) mercato del giorno prima dell'energia,  avente per oggetto le contrattazioni di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto.
Il mercato del giorno prima dell'energia  si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta;

b) mercato di aggiustamento, avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di  acquisto, delle variazioni di quantitą di energia rispetto a quelle negoziate sul mercato del giorno prima dell'energia. Il mercato di aggiustamento si svolge in due sessioni, la prima successiva al  mercato del giorno prima dell'energia e relativa a tutti i  periodi rilevanti del giorno successivo, la seconda all'inizio della giornata cui le contrattazioni si riferiscono e relativa ai periodi rilevanti dello stesso giorno successivi alla sessione  stessa. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; 

c) mercato per la risoluzione delle congestioni, avente per oggetto la gestione di offerte di vendita o di acquisto di quantitą di energia per la risoluzione delle congestioni di rete risultanti al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento e per l'utilizzo efficiente della rete;

d) mercato della riserva, avente per oggetto l'approvvigionamento di potenza di riserva. Tale mercato si svolge in un'unica sessione successiva alla prima sessione del mercato di aggiustamento. A tale mercato partecipa la sola offerta, mentre la domanda e' definita dal GRTN;

e) mercato di bilanciamento, avente per oggetto la definizione di ordini di merito sulla base di offerte di riduzioni e aumenti sia delle immissioni che dei prelievi per il bilanciamento in tempo reale della domanda con l'offerta di energia. Ogni giorno e' suddiviso in piu' periodi di bilanciamento. Il mercato di bilanciamento si svolge in tante sessioni quanti sono i  periodi di bilanciamento, come definiti nelle istruzioni.

10.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 10.1 e' pari all'ora fissa.

Articolo 11. Unitą di produzione e punti di scambio rilevanti

11.1 Gli operatori sono ammessi al mercato elettrico relativamente a unitą di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA.

11.2 Ai fini del mercato, 

a) ciascuna sezione o gruppo generatore di un impianto di produzione termoelettrico e' considerato singola unitą di produzione se di potenza superiore a 50 MVA;

b) tutte le sezioni o gruppi generatori di potenza inferiore o uguale a50 MVA appartenenti ad un  medesimo impianto di produzione termoelettrico sono considerati una singola unitą di produzione, purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore;

c) tutte le sezioni o gruppi generatori appartenenti ad un medesimo impianto di produzione idroelettrico o da fonte primaria rinnovabile di altro tipo sono considerati una singola unitą di produzione purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore.

11.3 Il GME accede all'elenco dei punti di scambio rilevanti ed al registro delle unitą di produzione qualificate gestito dal GRTN. 
L'elenco dei punti di scambio rilevanti riporta le abilitazioni dei punti di prelievo alla partecipazione ai mercati della riserva e di bilanciamento. Il registro delle unitą di produzione qualificate riporta le abilitazioni di ciascuna unitą alla partecipazione ai vari mercati, l'eventuale diritto alla precedenza nel dispacciamento e contiene i dati necessari alla verifica di congruitą tecnica delle offerte.

Articolo 12. Zone geografiche e zone virtuali

12.1 Il GRTN comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il mercato elettrico.

Articolo 13. Offerte di vendita e di acquisto 

13.1 Le offerte sono riferite ai punti di scambio rilevanti e ai punti di interconnessione con l'estero. Le offerte relative alla produzione nazionale devono essere distinte per unitą di produzione. 

13.2 La quantitą minima negoziabile per  ogni mercato e periodo rilevante e' stabilita nelle istruzioni.

13.3 I prezzi unitari delle offerte possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo e' facoltativa per le offerte di acquisto.

13.4 Le offerte verificate possono essere modificate dagli operatori fino alla chiusura del periodo di accettazione delle offerte, come indicato nelle istruzioni.

Articolo 14. Presentazione delle offerte

14.1 Le offerte presentate al GME secondo le modalitą, nei termini e nel formato stabiliti nelle istruzioni sono  considerate offerte valide.

14.2 Per la determinazione dell'orario di ricevimento delle offerte fa fede quello risultante dal sistema informatico del GME. In caso di modifica delle offerte da parte degli  operatori, ai fini della definizione dell'ordine di prioritą, si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.

Articolo 15. Congruitą tecnica delle offerte

15.1 Tutte le offerte valide sono sottoposte ad una verifica di congruitą tecnica secondo le modalitą indicate nelle istruzioni. Le  offerte ritenute tecnicamente congrue sono  considerate offerte verificate. Agli operatori viene  data motivata comunicazione dell'eventuale esito negativo della verifica, secondo le modalitą indicate nelle istruzioni.

Articolo 16.  Perdite sulla rete elettrica

16.1 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia consumata o esportata sono formulate al lordo delle perdite ad esse imputate.

16.2 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia prodotta o importata sono formulate al netto delle perdite ad esse imputate.

Articolo 17. Indisponibilitą di elementi della rete elettrica

17.1 Nel caso di indisponibilitą di elementi della rete elettrica comunicata all'operatore prima del termine per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico, come indicato nelle istruzioni, e di entitą tale da non consentire l'immissione o il prelievo nei punti di immissione o prelievo interessati dagli  elementi della rete elettrica in questione, gli operatori,  limitatamente ai suddetti punti e per il periodo di indisponibilitą, sono esclusi dal mercato elettrico.

17.2 Gli operatori, se non esclusi dal  mercato ai sensi del precedente comma 17.1, rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul  mercato elettrico anche nel caso di indisponibilitą di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilitą del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autoritą o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 18 Deviazioni dalle risultanze del mercato

18.1 Qualora, al fine di salvaguardare la sicurezza ed affidabilitą del sistema elettrico, le disposizioni di dispacciamento impartite dal GRTN debbano discostarsi dalle risultanze del mercato, il GRTN ne dą tempestiva comunicazione al GME. 

Articolo 19 Sospensione del mercato

19.1 Su richiesta del GRTN, ricorrendo  condizioni eccezionali individuate nelle regole di dispacciamento,  il GME dispone la sospensione del mercato.

19.2 Qualora su uno dei mercati in  cui si articola il mercato elettrico la quantitą complessiva offerta non sia tale da soddisfare la quantitą domandata senza indicazione di prezzo, il GME ne dą comunicazione al GRTN, il quale offre le unitą di produzione di cui ha la disponibilitą. 
Qualora cio' non sia sufficiente a garantire l'incrocio tra la curva di domanda e la curva di offerta, il GME dispone la sospensione del mercato.

19.3 In tutti i casi di sospensione  del mercato il GME ne dą informativa all'Autoritą e al  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

SEZIONE II -   MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA E MERCATO DI AGGIUSTAMENTO

CAPO I - Mercato del giorno prima dell'energia

Articolo 20. Operatori

20.1 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualitą di venditori:

a) i produttori nazionali relativamente ad  unitą di produzione qualificate;

b) i produttori esteri assegnatari di  quote della capacitą di trasporto disponibile sull'interconnessione;

c) i produttori esteri che  abbiano, a qualsiasi titolo, la possibilitą fisica di transito sino alla frontiera italiana; 

d) il GRTN per l'energia delle unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha eventualmente la disponibilitą e per l'energia prodotta da impianti CIP-6; 

e) il GRTN per quanto attiene l'energia restituita dall'estero, a titolo di compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE;

f) l'Acquirente Unico e i  clienti grossisti, limitatamente all'energia elettrica importata o prodotta da unitą di produzione da questi contrattualizzate.

20.2 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualitą di acquirenti:

a) l'Acquirente Unico;

b) i clienti idonei, come definiti dall'art. 14 del D.lgs. n. 79/99, e dalle disposizioni attuative;

c) il GRTN per l'energia da restituire  all'estero, a titolo di compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con i gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE;

d) i produttori nazionali per l'energia elettrica destinata alle unitą idroelettriche di pompaggio ed  all'alimentazione degli impianti ausiliari delle unitą di produzione; 

e) gli acquirenti esteri assegnatari della capacitą di trasporto disponibile sull'interconnessione;

g) gli acquirenti esteri che abbiano, a qualsiasi titolo, la possibilitą fisica di transito dalla frontiera italiana.

Articolo 21 Informazioni preliminari al mercato

21.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno  prima dell'energia, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche disponibili ai fini del mercato;

b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero disponibili ai fini del mercato;

c) la massima capacitą oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati disponibile ai fini del mercato;

d) la stima della domanda oraria di  energia elettrica per zona geografica;

e) l'entitą oraria degli eventuali saldi con l'estero a titolo di compensazione in natura;

f) i programmi di utilizzo delle unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha eventualmente la disponibilitą e degli impianti CIP-6;

g) l'indisponibilitą prevista o comunque accertata degli elementi della RTN.

21.2 Negli stessi termini di cui al precedente comma 21.1, il GME riceve dai gestori delle reti elettriche e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le informazioni relative alle indisponibilitą degli elementi delle reti stesse.

Articolo 22. Offerte di vendita e di acquisto

22.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario). Le offerte di vendita esprimono la disponibilitą del produttore a vendere una quantitą di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilitą del consumatore ad acquistare una quantitą di energia ad un prezzo unitario non superiore a quello di offerta, se indicato.

22.2 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte multiple di vendita per la stessa unitą di produzione o puntodi interconnessione con l'estero,  purche' a prezzi non decrescenti all'aumentare delle quantitą. 

22.3 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte multiple di acquisto relative allo stesso punto di prelievo o punto di interconnessione con l'estero,  purche' a prezzi non crescenti all'aumentare delle quantitą.

Articolo 23. Frazionamento delle offerte

23.1 Le offerte di vendita possono  essere accettate anche solo parzialmente.

23.2 Le offerte di acquisto sono accettate per l'intera quantitą richiesta o sono rifiutate.

Articolo 24. Ordine di prioritą delle offerte

24.1 Le offerte di vendita  vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle con prezzo piu' alto. 

24.2 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di prioritą:

a) le offerte di energia delle unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilitą; 

b) le offerte di energia prodotta da impianti CIP-6; 

c) le offerte relative all'energia restituita dall'estero a titolo di compensazione in natura per gli scostamenti dei programmi di scambio internazionali;

d) le altre offerte di vendita.

24.3 Le offerte di acquisto vengono  ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo piu' basso. 

24.4 In presenza di piu' offerte di acquisto senza indicazione di prezzo o caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di prioritą:

a) le offerte dell'Acquirente Unico;

b) le offerte relative all'energia destinata alle unitą idroelettriche di pompaggio di cui il GRTN ha disponibilitą in quanto unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza; 

c) le offerte relative all'energia da restituire all'estero a titolo di compensazione in natura per gli  scostamenti dei programmi di scambio internazionali; 

d) le altre offerte di acquisto.

24.5 All'interno di ciascuna delle categorie di cui ai precedenti commi 24.2 e 24.4, a paritą di prezzo, l'ordine di prioritą viene determinato nelle istruzioni.

Articolo 25.  Programma orario preliminare di immissione e prelievo

25.1 Per ogni periodo rilevante le offerte di vendita e le offerte di acquisto sono aggregate dal GME  rispettivamente in una curva di offerta ed in una curva di domanda secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 24.

25.2 Per ogni periodo rilevante sono preliminarmente accettate le offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e nella curva di offerta in corrispondenza del punto di intersezione di dette curve.

25.3 Qualora l'intersezione di dette curve non consenta la selezione completa dell'offerta di vendita con prioritą minima tra quelle accettate, la quantitą in eccesso viene  ripartita su tutte le offerte di vendita preliminarmente accettate, in proporzione alla dimensione delle singole offerte.

25.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 costituiscono il programma orario  nazionale preliminare di immissione e prelievo.

25.5 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base del programma orario nazionale preliminare di immissione e prelievo, l'entitą di almeno un transito di energia tra zone limitrofe, incluse le zone virtuali, e' superiore al limite ammissibile, come comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 21, il  GME procede alla conseguente separazione del mercato in due o piu'  zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 a ciascuna zona cosi' separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto quelle riferite a punti di scambio rilevanti appartenenti alla zona stessa. Si considera inoltre, per le zone importatrici da zone limitrofe, l'importazione massima come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le zone esportatrici verso zone limitrofe, l'esportazione massima come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. 
Il processo di segregazione in zone di mercato e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in  ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. Le offerte accettate, cosi' come modificate a seguito del frazionamento, costituiscono il programma orario preliminare di immissione e prelievo. 

25.6 IlGME comunica a ciascun  operatore i programmi orari preliminari di immissione e prelievo, dandone comunicazione anche al GRTN.

Articolo 26. Prezzo dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima dell'energia

26.1 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui non si sia proceduto alla separazione del mercato in due  o piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dell'energia e' unico nazionale ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di energia elettrica. Tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta, secondo le modalitą indicate al precedente Articolo 25, commi 25.1, 25.2 e 25.3 ed e' pari al prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima prioritą. 

26.2 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui il mercato sia stato separato in due o piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dell'energia e'  unico all'interno di ciascuna zona di mercato. In ogni zona  tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta specifiche della zona con le stesse modalitą di cui al precedente comma 26.1 ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di energia elettrica all'interno della zona.

Articolo 27 Valorizzazione della capacitą di trasmissione

27.1 Nel caso di separazione del mercato in due o piu' zone, il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra quanto pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.

 

CAPO II - Mercato di aggiustamento

Articolo 28. Operatori

28.1 Alla prima sessione del mercato  di aggiustamento possono partecipare, sia in qualitą di venditori che di acquirenti, tutti gli operatori, limitatamente ai punti di  scambio rilevanti con riferimento ai quali siano state presentate offerte sul mercato del giorno prima dell'energia. Alla seconda  sessione del mercato di aggiustamento possono partecipare, sia in qualitą di venditori che di acquirenti, tutti gli operatori.

Articolo 29 Informazioni preliminari al mercato

29.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte su ciascuna sessione del mercato di aggiustamento, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

a) i margini residui di scambio di  energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche, disponibili ai fini del mercato, risultanti, per la prima sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva;

b) i margini residui di scambio di  energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero, disponibili ai fini del mercato, dopo la chiusura dei precedenti mercati dell'energia; 

c) la capacitą oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante, per la prima sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva;

d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unitą di produzione essenziali ai finidella sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilitą e degli impianti CIP-6,  rispetto ai programmi di immissione e prelievo stabiliti nei precedenti mercati dell'energia.

Articolo 30.  Offerte di vendita e di acquisto

30.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario).

30.2 Le offerte di vendita esprimono:

a) la disponibilitą del produttore a  vendere una quantitą di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa;

b) la disponibilitą del consumatore a  rivendere una quota, non superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia gią acquistata ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantitą di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantitą definite nei programmi risultanti dai precedenti mercati dell'energia. 

30.3 Le offerte di acquisto esprimono: 

a) la disponibilitą del consumatore ad acquistare una quantitą di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa;

b) la disponibilitą del produttore a riacquistare una quota, non superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia venduta sul mercato del giorno prima dell'energia ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. Le quantitą di energia offerte non possono  essere superiori alle corrispondenti quantitą definite nei  programmi risultanti dai precedenti mercati dell'energia.

Articolo 31 Frazionamento delle offerte

31.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 32. Ordine di prioritą delle offerte

32.1 Le offerte di vendita  vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle a prezzo piu' basso o nullo fino a quelle a prezzo piu' alto. 

32.2 Le offerte di acquisto vengono  ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle a prezzo piu' basso.

32.3 A paritą di prezzo, hanno prioritą le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate.

32.4 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo  lo stesso ordine di prioritą d icui al precedente  Articolo 24, comma 24.2, e, all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di vendita da parte dei consumatori hanno prioritą rispetto alle altre offerte di vendita.

32.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in presenza di piu' offerte di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo  lo stesso ordine di prioritą d icui al precedente  Articolo 24, comma 24.4, e, all'interno di ciascuna categoria ivi  prevista, le offerte di riacquisto da parte dei produttori hanno prioritą rispetto alle altre offerte di acquisto.

Articolo 33. Programmi orari preliminari aggiornati di immissione e prelievo

33.1 Per ogni periodo rilevante, le offerte di vendita e le offerte di acquisto sono aggregate rispettivamente in una curva di offerta ed in una curva di domanda, secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 32.

33.2 Per ogni periodo rilevante, sono preliminarmente accettate le offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e nella curva  di offerta nel punto di intersezione di dette curve.

33.3 Se la curva di offerta interseca verticalmente la curva di domanda in un tratto orizzontale viene  parzialmente accettata l'offerta di acquisto con la prioritą minima tra quelle di cui al precedente comma 33.2. Negli altri casi viene parzialmente accettata l'offerta di vendita con la prioritą minima tra quelle di cui al precedente comma 33.2.

33.4 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base delle offerte cosi' accettate, l'entitą di almeno un transito  di energia tra zone geografiche e' superiore al margine residuo di scambio di energia, come comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 29, il GME procede alla conseguente separazione del mercato in zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 33.1, 33.2 e 33.3 a ciascuna zona cosi' separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto quelle originarie non frazionate riferite  a punti di scambio rilevanti appartenenti alla stessa zona. Si considera inoltre, per le zone importatrici da zone  limitrofe, il margine residuo di importazione come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo.

Il processo di segregazione in zone separate e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in  ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. 

33.5 I programmi orari preliminari di immissione e prelievo definiti nel mercato del giorno prima dell'energia, cosi' come modificati dal mercato di aggiustamento, costituiscono i  programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo.

Articolo 34. Modifica dei programmi di immissione e prelievo per vincoli di rete 

34.1 Al termine di ogni sessione del mercato di aggiustamento il GME comunica al GRTN i programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo.

34.2 Il GRTN verifica la compatibilitą dei programmi preliminari aggiornati con i vincoli di rete. Il GRTN procede: 

a) al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento, alle azioni di ridispacciamento finalizzate  alla risoluzione delle congestioni e all'uso efficiente della rete, utilizzando le offerte presentate nel mercato per la risoluzione delle congestioni di cui al Capo I della successiva Sezione III;

b) al termine della seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla risoluzione delle congestioni, revocando le offerte accettate nella sessione stessa.

34.3 Alle offerte accettate nella seconda sessione del mercato di aggiustamento e revocate dal GRTN ai sensi del precedente comma 34.2, lettera b), non viene riconosciuto alcun prezzo.

Articolo 35. Programmi finali di immissione e prelievo

35.1 I programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo, come eventualmente modificati dal GRTN ai  sensi del precedente Articolo 34, costituiscono i programmi  finali di immissione e prelievo. Il GME rende noti a ciascun operatore i programmi finali di competenza.

Articolo 36. Prezzo dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento

36.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, il prezzo unitario dell'energia nel mercato di aggiustamento, unico per tutte le offerte accettate, e' pari al prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima prioritą.

Articolo 37. Valorizzazione della capacitą di trasmissione

37.1 Nel caso di separazione del mercato in ulteriori zone rispetto al mercato del giorno prima dell'energia, il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra  quanto pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.

 

SEZIONE III - MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE   PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

CAPO I -  Mercato per la risoluzione delle congestioni

Articolo 38.  Operatori

38.1 Al mercato per la risoluzione  delle congestioni possono partecipare tutti gli operatori.

Articolo 39. Offerte di vendita e di acquisto

39.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario).

39.2 Le offerte di vendita esprimono:

a) la disponibilitą del produttore ad  aumentare la produzione prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantitą di energia non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa;

b) la disponibilitą del consumatore a ridurre i consumi previsti dai programmi preliminari aggiornati di una quantitą non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantitą di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantitą definite nei programmi preliminari aggiornati.

39.3 Le offerte di acquisto esprimono: 

a) la disponibilitą del produttore a ridurre la produzione prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantitą non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantitą di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantitą definite nei programmi preliminari aggiornati;

b) la disponibilitą del consumatore ad aumentare i consumi previsti dai programmi preliminari aggiornati di una quantitą di energia non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa;

Articolo 40. Frazionamento delle offerte

40.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 41.  Risoluzione delle congestioni

41.1 Il GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul mercato per la risoluzione delle congestioni.

Articolo 42. Prezzo dell'energia elettrica nel mercato   per la risoluzione delle congestioni

42.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, l'energia relativa ad offerte accettate e' valorizzata al relativo prezzo di offerta. In particolare il prezzo di offerta e': 

a) riconosciuto ai titolari delle unitą di produzione per le offerte di incremento della produzione;
b) rimborsato dai titolari delle unitą di produzione per le offerte di riduzione della produzione;
c) rimborsato ai consumatori per le offerte di riduzione dei consumi;
d) pagato dai consumatori per le offerte di aumento dei consumi.

42.2 La copertura degli oneri connessi alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle congestioni, al netto dei relativi proventi, sono di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autoritą, ripartendo gli oneri stessi tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

 

CAPO II - Mercato della riserva

Articolo 43. Operatori

43.1 Possono partecipare al mercato della riserva:

a) i produttori titolari delle unitą di produzione qualificate, abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente con i relativi programmi  finali di immissione e prelievo;

b) i consumatori, limitatamente al servizio di regolazione terziaria, abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente con i relativi programmi finali di prelievo;

c) il GRTN, per le unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha la disponibilitą, compatibilmente con i relativi programmi finali di immissione e prelievo.

Articolo 44.  Servizi negoziati

44.1 Nel mercato della riserva sono negoziati:

a) il servizio di regolazione secondaria (frequenza/potenza);
b) il servizio di regolazione terziaria a salire, distinta nelle tipologie definite dal GRTN;
c) il servizio di regolazione terziaria a scendere, distinta nelle tipologie definite dal GRTN.

Articolo 45. Informazioni preliminari al mercato

45.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione di offerte sul mercato della riserva, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni:

a) entitą del fabbisogno di regolazione secondaria e terziaria, quest'ultima nelle sue varie  tipologie, per ciascun periodo rilevante, per ciascuna zona geografica e  per ciascun polo di produzione limitato, o eventuali loro aggregazioni;

b) i margini di scambio di potenza tra le zone geografiche, al netto dei transiti imputabili al mercato del giorno prima dell'energia ed alla prima sessione del mercato di  aggiustamento, ai contratti bilaterali fisici e alle autoproduzioni;

c) il fattore convenzionale di utilizzo  della potenza offerta relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria.

Articolo 46. Offerte

46.1 Il termine per la presentazione delle offerte per le diverse tipologie di riserva e' unico.

46.2 La potenza offerta per una tipologia di regolazione terziaria si considera offerta, agli stessi prezzi, per le tipologie di riserva terziaria con maggiore tempo di preavviso. Le quantitą accettate per una tipologia sono portate in detrazione  dalle offerte per le tipologie con maggior tempo di preavviso.

46.3 Il valore minimo di potenza che puo' essere offerto sul mercato della riserva e' definito per ciascuna tipologia nelle istruzioni.

46.4 Nel caso del servizio di regolazione secondaria, le offerte sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario) in cui la quantitą rappresenta la potenza che l'unitą di produzione mette a disposizione sia in aumento che in diminuzione.

46.5 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie di riserva a salire, le offerte sono costituite da terne di valori (quantitą, prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario per l'energia) in cui la quantitą rappresenta, per le unitą di produzione, l'aumento di potenza e, per i consumatori, la riduzione di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantitą offerte per le unitą di produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile con continuitą per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unitą di produzione o del carico.

46.6 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie di riserva a scendere, le offerte sono costituite da terne di valori (quantitą, prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario per l'energia) in cui la quantitą rappresenta, per le unitą di produzione, la riduzione di potenza e, per i consumatori, l'aumento di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantitą offerte per le unitą di produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile con continuitą per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unitą di produzione o del carico.

Articolo 47. Frazionamento delle offerte

47.1 Le offerte di vendita di riserva per il servizio di regolazione terziaria possono essere accettate anche solo parzialmente. 

47.2 La differenza tra le quantitą relative alle offerte di vendita della riserva per il servizio di regolazione terziaria accettate in una zona ed il corrispondente fabbisogno  definito dal GRTN, ed eventualmente modificato ai sensi del successivo Articolo 49, comma 49.5, e' portata in detrazione alla quantitą dell'offerta accettata con la minima prioritą.

Articolo 48. Offerte di regolazione secondaria accettate

48.1 Per ogni periodo rilevante e per  ogni zona geografica, o eventuali loro aggregazioni, le offerte di vendita della riserva per il servizio di regolazione secondaria sono cumulate in una curva di offerta tenuto conto, a paritą di prezzo, dell'ordine di ricezione delle offerte da parte del GME.

48.2 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, risultano accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la quantitą definita dal GRTN.

48.3 In presenza di offerte inferiori alle quantitą richieste dal GRTN in una o piu' delle zone geografiche di cui al precedente comma 

48.1, questi puo' aggiornare la propria richiesta. 

Articolo 49. Offerte di regolazione terziaria accettate

49.1 Per ogni offerta verificata, il GME calcola un indice di prezzo della regolazione terziaria. Per la regolazione terziaria a salire tale indice e' definito come la somma del prezzo unitario per la potenza e il prodotto tra il prezzo unitario per l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c). Per la regolazione terziaria a scendere tale indice e' definito come la differenza tra il prezzo unitario per la potenza e il prodotto fra il prezzo unitario per l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c).

49.2 Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a salire, per ogni periodo rilevante, il GME cumula le offerte in una curva di offerta in base a valori non  decrescenti dell'indice di cui al precedente comma 49.1. A paritą di valore dell'indice, le offerte
sono cumulate in base a valori non decrescenti del prezzo unitario offerto per l'energia, e a paritą  di quest'ultimo, in base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME.

49.3 Per ciascuna delle tipologie di  regolazione terziaria a scendere, per ogni periodo rilevante il GME cumula le offerte in una curva di offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui al precedente comma 49.1. A paritą di valore dell'indice, le offerte sono cumulate in base a valori non crescenti del prezzo unitario offerto per l'energia e, a paritą  di quest'ultimo, in base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME.

49.4 Per ogni tipologia di regolazione terziaria, per ogni periodo rilevante, risultano preliminarmente accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la quantitą definita dal GRTN.

49.5 Per ogni periodo rilevante e per ogni tipologia di regolazione terziaria, se le offerte accettate non  sono compatibili con il margine residuo di scambio tra zone geografiche, il GME procede alla conseguente separazione del mercato in zone,  applicando quanto previsto ai precedenti commi 49.1, 49.2, 49.3 e 49.4 a ciascuna zona cosi' separata. Per le zone importatrici  da zone limitrofe, il margine residuo di importazione viene  portato in detrazione al fabbisogno di riserva; per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione viene portato in incremento al fabbisogno di riserva. Il processo di segregazione in zone separate e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra offerte accettate e il risultante fabbisogno di regolazione terziaria definito dal GRTN.

49.6 I margini di scambio vengono  aggiornati al termine della procedura di acquisto di ciascuna differente tipologia di regolazione terziaria. 

49.7 Qualora non sia possibile  soddisfare il fabbisogno di regolazione terziaria in una o piu' zone geografiche, il GRTN puo' aggiornare la propria richiesta. 

49.8 Il GME comunica a ciascun operatore l'esito della procedura di accettazione delle offerte da questi presentate.

Articolo 50. Prezzo della riserva

50.1 Per la regolazione secondaria, la  piu' alta delle offerte accettate determina il prezzo unitario  riconosciuto a tutte le offerte accettate nella zona geografica e per il periodo rilevante in esame. 

50.2 Nel caso della regolazione terziaria, nelle sue varie tipologie, alle offerte accettate e' riconosciuto il prezzo unitario per la potenza offerto.

50.3 La copertura dell'onere di riserva e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle  disposizioni dell'Autoritą, ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

Articolo 51. Prezzo dell'energia di riserva

51.1 L'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria, erogata all'interno della banda di regolazione, e' valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima dell'energia. In particolare il prezzo e':

a) riconosciuto ai titolari delle unitą di produzione per l'energia prodotta in eccesso rispetto alla quantitą definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1;

b) rimborsato dai titolari delle unitą di produzione per l'energia non prodotta rispetto alla quantitą definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1.

51.2 La copertura dell'onere dell'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria,erogata all'interno della banda di regolazione, e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autoritą, ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

51.3 L'energia relativa ad offerte di  regolazione terziaria e' valorizzata sul mercato di bilanciamento.

 

CAPO III - Mercato di bilanciamento

Articolo 52. Operatori

52.1 Possono partecipare al mercato di bilanciamento:

a) i produttori titolari delle unitą di produzione qualificate e abilitate al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche;
b) il GRTN relativamente alle unitą di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha  la disponibilitą, abilitate al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche;
c) i consumatori, purche' dotati di  apparecchiature in grado di ridurre il carico con sufficiente rapiditą, come definito nelle istruzioni.

Articolo 53. Offerte

53.1 Le offerte dei produttori e del GRTN sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario) ed esprimono:

a) per il bilanciamento in  diminuzione, la disponibilitą a rinunciare ad una quota della energia gią venduta, ad un prezzo pari a quello offerto. Le quantitą orarie di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantitą orarie definite nei programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento;

b) per il bilanciamento in aumento, la disponibilitą a vendere una ulteriore quantitą di energia, ad un prezzo pari a quello offerto. 

53.2 Le offerte dei consumatori sono costituite da coppie di valori (quantitą, prezzo unitario) ed esprimono:

a) per il bilanciamento in aumento, la disponibilitą a rivendere una quota dell'energia gią acquistata, ad un  prezzo pari a quello offerto. Le quantitą orarie di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantitą orarie definite nei programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento;

b) per il bilanciamento in  diminuzione, la disponibilitą ad acquistare un'ulteriore quantitą di energia, ad un prezzo pari a quello offerto.

Articolo 54. Utilizzazione delle offerte

54.1 Le  offerte sul mercato di  bilanciamento possono essere utilizzate anche solo parzialmente.

Articolo 55. Ordine di merito

55.1 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il bilanciamento in aumento, in cui sono ordinate sulla base di prezzi non decrescenti:

a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di regolazione terziaria a salire, valorizzata al prezzo per l'energia offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.5;

b) le offerte dei consumatori per riduzione dei consumi; 

c) le offerte dei produttori per aumento della produzione. 

55.2 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il bilanciamento in diminuzione in cui sono ordinate sulla base di prezzi non crescenti:

a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di regolazione terziaria a scendere, valorizzata al prezzo per l'energia offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.6;

b) le offerte dei produttori per riduzione della produzione; 

c) le offerte dei consumatori per aumento dei consumi.

55.3 Ai fini della compilazione degli  ordini di merito per il bilanciamento in aumento e in diminuzione, a paritą di prezzo, le offerte sono ordinate, rispettivamente, secondo la sequenza di cui al precedente comma 55.1 e al precedente comma 55.2. All'interno di ciascuna categoria ivi prevista, l'ordine di prioritą e' definito nelle istruzioni.

Articolo 56. Controllo in tempo reale del sistema elettrico

56.1 Gli ordini di merito sono comunicati dal GME al GRTN, che li
utilizza per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento.

Articolo 57. Prezzi unitari di bilanciamento

57.1 Gli scostamenti richiesti dal GRTN a seguito dell'attivazione di un'offerta di bilanciamento sono valorizzati  al relativo prezzo unitario di offerta.

57.2 La copertura degli oneri di bilanciamento e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autoritą, ripartendo l'onere stesso tra i soggetti  che prelevano energia elettrica dalla rete.

 

SEZIONE IV - LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 58. Determinazione delle partite economiche

58.1 Il GME, in esito alle transazioni  sui mercati di cui alle precedenti Sezioni II e III, determina le partite economiche di dare e avere degli operatori, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente Sezione.

Articolo 59. Flussi fisici

59.1 Per ogni periodo rilevante, il  GME riceve dal GRTN i dati relativi alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle congestioni, nonche' i dati relativi ai flussi di energia sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento.

59.2 I dati di cui al precedente comma 59.1, sono dal GRTN validati a livello di punto di immissione e di  prelievo e corretti con l'attribuzione delle perdite.

Articolo 60. Liquidazione delle partite economiche

60.1 Per ogni periodo rilevante, il  GME valorizza, per ciascun operatore, le partite economiche relative ai mercati del giorno prima dell'energia, di aggiustamento, per la risoluzione delle congestioni, della riserva e di bilanciamento.

60.2 Le transazioni sul mercato, aggregate  per operatore, sono liquidate per l'insieme delle sessioni di  mercato comprese nel periodo di riferimento per la liquidazione, come individuato nelle istruzioni. La suddetta liquidazione avviene sulla base degli esiti dell'insieme delle sessioni del  mercato del giorno prima dell'energia, del mercato per la risoluzione delle congestioni, del mercato di aggiustamento e del mercato della riserva comprese nel periodo di riferimento per la liquidazione e dei dati relativi ai flussi di energia sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento riferiti allo stesso periodo.

 

TITOLO III - MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

Articolo 61. Disposizioni generali

61.1 La contrattazione dei certificati verdi nella sede organizzata dal GME, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999, e' disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo.

61.2 Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME prevede la contrattazione di:

a) certificati verdi emessi a  consuntivo trattabili in corso dell'anno di validitą;

b) certificati verdi emessi in anticipo trattabili in anticipo di un anno rispetto all'anno di validitą;

c) certificati verdi intestati al GRTN, da esso collocati al prezzo prefissato per l'anno di validitą.

Articolo 62. Operatori

62.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il GRTN, i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti e le formazioni associative di cui all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 63. Accesso del GME al registro dei certificati verdi

63.1 Il GME, al fine della verifica della titolaritą dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN.

63.2 Le transazioni eseguite nel mercato  dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al  GRTN il quale effettua l'aggiornamento del registro.

Articolo 64. Contrattazioni dei certificati verdi

64.1 Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua. Gli orari di contrattazione e la  frequenza delle sessioni di contrattazione sono indicate nelle istruzioni.

64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna delle tipologie di certificati verdi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2.

64.3 Durante la sessione gli operatori  inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando il volume e il prezzo. Il GME verifica nel registro  dei certificati verdi la disponibilitą dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori.

64.4 Gli operatori possono ritirare le  loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo  quanto previsto al successivo Articolo 65.

64.5 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine a liste ordinate per  strumento negoziato secondo prioritą di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita.

64.6 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 65, sono cancellate automaticamente alla chiusura  della sessione di contrattazione.

Articolo 65. Esecuzione delle transazioni

65.1 Durante la negoziazione continua, le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel caso di proposta di  acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;

b) nel caso di proposta di  vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;

c) nel caso di proposta di acquisto  senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto,  secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5;

d) nel caso di proposta di  vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita,  secondo l'ordine di prioritą di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5. 

65.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente prioritą temporale superiore.

65.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la prioritą temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la prioritą temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

 

TITOLO IV - REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 66. Disposizioni generali

66.1 Il GME puo' affidare, sulla base di una procedura di selezione, il servizio di tesoreria ad un  primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 67. Obblighi degli operatori

67.1 Gli operatori del mercato sono tenuti a:

a) adempiere alle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato nei termini e secondo le modalitą indicati nelle istruzioni;

b) prestare, a favore del GME, idonei strumenti di garanzia per la copertura delle obbligazioni conseguenti alla  partecipazione al mercato. Le caratteristiche e l'entitą degli strumenti di garanzia sono definite nelle istruzioni. Qualora la garanzia prestata dovesse divenire insufficiente avuto riguardo alle obbligazioni assunte, gli operatori sono tenuti ad adeguarla secondo le modalitą e i termini definiti nelle istruzioni.

Articolo 68. Inadempimento delle obbligazioni

68.1 Nei casi di inadempimento alle  obbligazioni nei termini e secondo le modalitą definiti nelle istruzioni, il GME puo' disporre la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo V.

68.2 L'operatore che sia stato inadempiente agli obblighi di cui al precedente Articolo 67 e' sospeso dal mercato fino a quando non sia regolarizzata la sua posizione e, nel  caso in cui la garanzia prestata sia gią stata escussa, fino alla reintegrazione della medesima secondo le modalitą e le  condizioni indicate nelle istruzioni

 

TITOLO V - SANZIONI E CONTROVERSIE

Articolo 69. Irrogazione delle sanzioni

69.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza di violazioni della disciplina del mercato, come individuate nelle istruzioni, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e paritą di trattamento, tenuto conto della gravitą della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la  gradualitą indicata nelle istruzioni, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;

b) richiamo scritto in forma pubblica;

c) sospensione dell'accesso al mercato e ai suoi servizi per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) sospensione fino a tre anni dal mercato e dai suoi servizi; 

e) esclusione dell'operatore dal mercato.

69.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, all'operatore puo' essere concesso, sotto il controllo del GME, di  effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte nonche' l'effettuazione  delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.

69.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; 

b) la fissazione di un termine, non  inferiore a 10 giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.

69.4 Nel caso di operatore cliente grossista, qualora il GME rilevi violazioni di particolare gravitą, come specificate nelle istruzioni, la comunicazione di cui al  precedente comma 69.3 e' inviata, per conoscenza, anche ai consumatori approvvigionati dal cliente grossista.

69.5 Qualora il GME ritenga necessaria l'audizione dell'operatore interessato, fissa la data dandone tempestiva comunicazione all'operatore stesso. Nel caso in cui  l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procederą sulla base degli elementi acquisiti.

69.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della contestazione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 69.3.

69.7 Nel caso in cui le violazioni  siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria.

69.8 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e' notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'Autoritą.

Articolo 70. Pubblicitą delle sanzioni

70.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettere b), c), d), ed e), viene data pubblicitą, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi 10 giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al  Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 71. Impugnazione del diniego di ammissione al mercato elettrico e delle sanzioni

71.1 Avverso il diniego di ammissione alla qualifica di operatore, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, puo' essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento. 

Articolo 72. Collegio dei Probiviri 

72.1 Con delibera del Consiglio di  Amministrazione del GME, e' nominato il Collegio dei Probiviri.

72.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un componente supplente.

72.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina.

72.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attivitą del Collegio. 

72.5 Il Consiglio di Amministrazione del  GME, nel caso in cui pervenga comunicazione, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, di difficoltą nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o piu' componenti, ovvero abbia  ricevuto circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio, previe le opportune verifiche, puo' revocare la nomina di  uno o piu' componenti o dell'intero Collegio.

72.6 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 71, il Collegio dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della disciplina del mercato elettrico. 

72.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro venti giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.

72.8 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto  o indiretto, nelle decisioni che il Collegio e' chiamato  ad adottare e' tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvederą alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina.

72.9 Il singolo componente del  Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 72.3 e di revoca di cui ai precedenti 72.5 e72.8, anche a seguito di  dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, il quale potrą respingere le dimissioni stesse per una sola volta.

72.10 In caso di sopravvenuta incompatibilitą, decadenza, revoca o dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME  effettuerą la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.

Articolo 73. Collegio arbitrale

73.1 Qualunque controversia insorta tra il  GME e gli operatori relativa all'interpretazione e dall'applicazione della disciplina del mercato e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 
73.2 Costituisce condizione necessaria per  l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 

73.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 

73.4 Il procedimento arbitrale deve essere  promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica  della decisione del Collegio dei Probiviri.

73.5 Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato  dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune  accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. 

73.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 

73.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

 

TITOLO VI - CONTRATTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Articolo 74. Strumenti finanziari derivati

74.1 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo  dell'energia elettrica, anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilitą di copertura del rischio.

 

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