LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, n.
481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità
Articolo 1. Finalità
Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la
promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di
pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonché
adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di
economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione
in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema
tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo
la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della
normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale
formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli
obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse.
Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai
soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i
criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità
di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo 2. Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica
utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il
gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro
complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le
telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di
tale sistema.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui
si ispira la normativa relativa alle Autorità.
Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio
italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere
nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede
nella medesima città.
La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da
normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun
settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente
legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del
gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti
legislativi.
Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del
settore di propria competenza.
Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione
e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo
nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del
recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due
membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun
caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle
persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le
Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta
del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza
assoluta.
I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta
e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica
sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non
possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico.
Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle
Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti
di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel
settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il
fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla
maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo
percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e
l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato
tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5
per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e
non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il
comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o
autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di
variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevato dall'ISTAT.
I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle
funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta
salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia
nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si
applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e
quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro.
Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1
svolge le seguenti funzioni:
formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al
Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di
autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi
esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari
necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di
mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per
eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di
autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti
esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei
princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento
alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di
prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le
ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle
degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto:
dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle
convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva,
delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle
condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti,
definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la
tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità
per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse
generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e
l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la
realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1
dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od
onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente
lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il
servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora
la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono
verificate positivamente;
emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e
verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro,
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per
area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli
oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla
convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di
accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del
soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo
soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con
livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di
servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi
della lettera h);
emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei
servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in
particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola
prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il
servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori,
eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali
determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi;
studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per
modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a
migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente
al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione
sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la
concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da
parte degli utenti intermedi o finali;
valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai
consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei
confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del
regolamento di servizio di cui al comma 37;
verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il
servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti,
garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo
acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni
informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi
livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole
accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per
l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami,
istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti
dall'ordinamento;
controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base
alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di
servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne
verifica il rispetto.
Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d)
e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica
esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai
quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la
seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in
difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità
generale.
A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative
esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici,
anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro
competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso
attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di
indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle
autonomie locali.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli
12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,
e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli
7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4.
Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi
unitari dei servizi al netto delle imposte.
Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di
analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che
l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del
price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata
per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT;
obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato
per un periodo almeno triennale.
Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti
elementi:
recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per
un periodo almeno triennale;
costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti
del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al
servizio universale;
costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla
gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna
Autorità:
richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti
sulle loro attività;
effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36
e 37;
irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza
dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui
le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e
non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la
fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività
di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la
sospensione o la decadenza della concessione;
ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei
comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di
arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità
dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di
scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione
economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi
generali del Paese.
Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle
Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni.
Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241 (6), con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni
dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative
nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo
regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle
associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei
lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti
e sull'efficacia dei sevizi.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, coma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a
garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento
di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso
le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti
esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure
di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza
alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di
conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per
il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile.
Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono
titolo esecutivo.
I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti
avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche
attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo
della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni
dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può
eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base
ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed
economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di
cui al
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.
Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di
ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di
prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante
apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole
funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque
nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta
organica.
Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità,
dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due
anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a
dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a
tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo
determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né
esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale.
Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza
dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e,
nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del
corrispettivo percepito.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori
competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge
nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante
organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione
della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano
gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni
abrogate ai sensi del precedente periodo.
Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese
operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di
violazione delle disposizioni della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il
termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine
alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri
strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non
può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le
eccezioni previste dalla normativa vigente.
L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed
eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente
e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e
degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le
procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità
e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di
aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della
convenzione.
Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio
nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito
negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al
comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento
di servizio.
All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità,
determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per
ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore
all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti
esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31
luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro
del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a
carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.
Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3. Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico
In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente
legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le
funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui
all'articolo 2, comma 28, della presente legge.
Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i
prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici
sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci
derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e
agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia
importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione
della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate.
L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci
derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla
interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla
chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura
finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali
introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto
previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci
vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei
criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla
sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali
nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze
di cui al comma 7 del presente articolo.
L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui
all'articolo 2, rispettivamente comma 12, lettera e), e commi 20 e 22, emana
direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le
tariffe nonché dei tributi e altri oneri.
Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di
costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle
variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti
dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli
eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la
proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre
di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità
abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata.
Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare
approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe
relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il
31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali
aggiornamenti delle perequazioni.
L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai
combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori
nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo
automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati
all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a
cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva
verifica da parte dell'Autorità.
I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio
sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia
dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.
I provvedimenti già adottati dal Comitato
interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena
validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro,
anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il
provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si
applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle
proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed
alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas
d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in
tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda.
Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad
applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n.
6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione
contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata
nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di
trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese
separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione
uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 308 (14), le attività elettriche già esercitate dalle
imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da
parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I
rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano
regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9
gennaio 1991, n. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Integrazioni
La legge 31
luglio 1997, n. 249 concernente l'Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 31 luglio 1997, contiene alcune
disposizioni che si applicano anche alle altre Autorità istituite con la legge
14 novembre 1995, n. 481 fra cui la stessa Autorità per l'energia elettrica e
il gas. Queste disposizioni sono contenute nei commi 9, limitatamente alla
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché nei commi 16
e 19 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997:
Comma 9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, ....(omissis)
Comma 16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di
agevolare le rispettive funzioni.
Comma 19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1990, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posto di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
Comma 21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della
presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del
presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge
14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.