NORMATIVA AMBIENTALE

 

LEGGE REGIONALE  24 novembre 2000, n. 17 (Boll. Uff. 29 novembre 2000, n. 111)
Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle Amministrazioni provinciali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, delegandole alla Provincia, le funzioni già attribuite alla Regione, ai sensi degli articoli 87 e 88, n.4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, in materia di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di opere, da realizzare nell’ambito del territorio regionale, destinate alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica, comunque prodotta, nonché di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 Volts.

2. In sede di progettazione deve essere certificato il rispetto delle vigenti disposizioni in ordine ai livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente. Il titolare dell’autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nella esecuzione degli impianti è tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza stabilite in materia delle norme vigenti. In ogni caso, prima di mettere in esercizio l’impianto, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuarne la verifica.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia.

Art. 2
Accesso ai fondi

1. In materia di studi per la compilazione di progetti di impianti di opere elettriche e di eventuale accesso ai fondi si osserva l’articolo 110 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n.1775, salvo quanto stabilito nel comma successivo, intendendosi comunque sostituito all’Ufficio provinciale del Genio civile l’Ufficio tecnico provinciale competente ai sensi del successivo articolo 3.

2. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, nel provvedimento con il quale viene autorizzato l’accesso ai fondi può prescriversi al richiedente, con esclusione delle società concessionarie delle attività per l’esercizio del pubblico servizio di fornitura dell’energia elettrica nel territorio nazionale e delle Aziende elettriche municipalizzate, il preventivo deposito di una cauzione.

TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3
Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero alla variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa dei dati tecnici degli impianti e da una corografia, devono essere dirette all’Amministrazione provinciale per il tramite dell’Ufficio tecnico della Provincia. Qualora l’impianto interessi la circoscrizione di due o più Province, la domanda va presentata per l’istruttoria all’Ufficio tecnico della Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente, acquisendo in via preventiva il parere delle altre Province interessate dall'opera.

2. Copia della domanda di autorizzazione, con i relativi allegati, deve essere inoltre direttamente trasmessa, a cura del richiedente, ad ogni Ufficio tecnico provinciale e comunale interessato, nonché, nei casi di cui al successivo articolo 14, alle Amministrazioni e agli Enti in esso indicati.

3. I soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2, secondo comma, abilitati alla costruzione ed all’esercizio di impianti elettrici, devono allegare alla domanda, unitamente alle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all’esercizio dell’attività elettrica.

4. Non occorre autorizzazione ai soggetti di cui all’articolo 2, secondo comma, sempre che sussista il consenso preventivo delle ditte interessate, e salvo il caso di linee, o tratti di linea, che attraversino i beni indicati nel successivo articolo 14, per la costruzione:

a) di linee elettriche esterne con tensione fino a 500 volt, ovvero per quelle in cavo con tensione nominale non superiore a 5.000 volt;

b) di linee elettriche con tensione superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche:

a) alle opere accessorie ed alle varianti delle linee in esso indicate;

b) ai rifacimenti delle linee con tensione nominale superiore a 500 volt e fino a 30.000 volt, a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;

c) agli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.

6. Nessuna autorizzazione è richiesta – ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione allo scavo e occupazione di suolo pubblico da parte dell’Ente proprietario – per la realizzazione di linee in media tensione in cavo sotterraneo asservite in via bonaria e non ricadenti in zone sottoposte a vincolo.

7. Per le linee e le opere di cui alle succitate lettere b) del comma 4 e b) del comma 5 del presente articolo, l’esercente è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia ed ai Comuni interessati almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Art. 4
Istruttoria

1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 7, l’Ufficio tecnico provinciale competente, se non vi abbia già provveduto il richiedente, cura, a spese di quest’ultimo:

a) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria di un avviso contenente, per estratto, la domanda di autorizzazione e i dati tecnici dell’impianto progettato;

b) l’affissione dell’avviso di pubblicazione e della relativa corografia, per trenta giorni, nell’Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato;

c) l’invio di copia della domanda, con i relativi allegati, agli Enti di cui all’articolo 14 ed al Ministero delle Comunicazioni per il tramite dell’Ispettorato Territoriale della Calabria per gli adempimenti previsti dall’ultimo comma dell’art.111 del T.U. 11 dicembre 1933, n.1775, nonché all’ENEL S.p.A., ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.342.

2. Le formalità di cui al comma precedente sostituiscono le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, integrate – ove il tracciato dell’elettrodotto da autorizzare interessi più di 10 ditte catastali – dalla pubblicazione di un avviso su almeno due quotidiani a diffusione locale riportante, oltre le caratteristiche tecniche dell’impianto, anche l’indicazione dei fogli di mappa catastali interessati dal tracciato.

3. Nel termine di trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al primo comma, chiunque vi abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni ed opposizioni all’Ufficio tecnico provinciale competente. I Comuni interessati e le Amministrazioni e gli Enti di cui al successivo articolo 14, nei casi ivi previsti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, devono comunicare allo stesso Ufficio tecnico provinciale, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. Trascorsi tali termini senza che siano state formulate osservazioni ed opposizioni, si intende acquisito il consenso dei soggetti interessati alla realizzazione dell’opera così come prevista in progetto.

4. Entro venti giorni dal decorso dei termini di cui al comma 3, l’Ufficio tecnico provinciale che cura l’istruttoria comunica al richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, le osservazioni e opposizioni pervenute, nonché le condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni interessati, invitandolo a formulare, entro successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni, ovvero l’eventuale accettazione, totale o parziale, delle condizioni di cui sopra.

5. Sulle opposizioni e deduzioni dei soggetti diversi da quelli di cui al successivo articolo 14, non accettate dal richiedente, decide l’Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per le controdeduzioni del richiedente, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle controdeduzioni medesime.

6. In ogni caso, e salvo quanto previsto nel successivo articolo 14, l’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione deve concludersi nel termine di duecentoquaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 5
Competenza per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le opere di cui all’articolo 3, comma 1, sono autorizzate dall’Amministrazione provinciale con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla chiusura dell’istruttoria di cui all’articolo precedente.

2. Il provvedimento di autorizzazione, comunque emesso, quando ha ad oggetto impianti aventi tensione compresa tra 1000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la possibilità di realizzare, anche successivamente, impianti con tensione non superiore a 1000 volt che si diramino da quello autorizzato o preesistente, sempre che vi sia l'assenso preventivo da parte di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati interessati, da acquisire con richiesta da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento di cui al comma precedente senza che sia stata fatta alcuna opposizione, il consenso si intende accordato; nel caso di opposizioni si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma primo, se si tratta di amministrazioni pubbliche e dell’articolo 4, comma quinto della presente legge, se riguarda soggetti privati.

Art. 6
Autorizzazione all’inizio immediato dei lavori

1. Nei casi d’urgenza, dietro presentazione di motivata istanza, l’Amministrazione provinciale autorizza in via provvisoria la costruzione delle opere, in conformità all’articolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.1775.

2. L’autorizzazione provvisoria è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al primo comma dell’articolo 4 nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, previo consenso di massima del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Calabria, nonché, nel caso di cui all’articolo 14, previo atto di assenso delle Amministrazioni ed Enti in esso indicati, da esprimersi entro trenta giorni dall’invio di copia della domanda effettuato senza ritardo a norma dell’articolo 3, primo comma. Se sono presentate opposizioni e deduzioni nel termine indicato, si osserva quanto disposto dall’articolo 14, ma il termine ivi previsto è ridotto alla metà.

3. Con il provvedimento di autorizzazione provvisoria viene pure determinata la cauzione di cui all’ultimo comma dell’articolo 113 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.1775, la quale non è dovuta dai soggetti di cui al comma secondo dell’articolo2.

4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, il provvedimento di autorizzazione provvisoria non comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, se questa non è espressamente sancita.

5. L’autorizzazione provvisoria ha la durata di tre anni dalla data del relativo provvedimento, e può essere prorogata, a richiesta, per un anno, allorchè particolari esigenze tecniche e amministrative abbiano ritardato l’entrata in esercizio dell’impianto.

Art. 7
Procedimento abbreviato

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, l’Ufficio tecnico provinciale competente omette le formalità di cui al primo comma dell’articolo 4 qualora il richiedente, in piego raccomandato con avviso di ricevimento, alleghi alla domanda un atto sottoscritto dal suo legale rappresentante con il quale si obbliga ad adempire alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessati nonché al parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e, se del caso, dell’ENEL S.p.A..

2. L’autorizzazione si intenderà rilasciata qualora l’Amministrazione provinciale non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi, ovvero, in caso di richiesta di integrazione della documentazione prodotta, dal ricevimento di quanto richiesto.

TITOLO III - DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’ E DELL’ASSERVIMENTO

Art. 8
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Il decreto di autorizzazione definitiva rilasciato a favore dei soggetti di cui all’articolo2, comma secondo, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza; negli stessi casi, il decreto di autorizzazione provvisoria, rilasciato ai sensi del precedente articolo 6, equivale a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza e può, su istanza del richiedente, contenere la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In ogni altro caso, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere autorizzate, previa motivata istanza del richiedente, può essere rilasciata con il decreto di autorizzazione definitiva.

3. La dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza riguarda tutte le opere indicate all’articolo 1 della presente legge che richiedano l’espropriazione delle zone interessate dall’impianto stesso o la costituzione di servitù di elettrodotto.

4. I decreti di autorizzazione definitiva o provvisoria che abbiano anche valore di dichiarazione, di pubblica utilità o che contengono tale dichiarazione, devono indicare i termini di cui all’articolo13 della legge 25 giugno 1865, n.2359.

Art. 9
Occupazione d’urgenza

1. L’occupazione d’urgenza dei suoli necessari alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 1 della presente legge è disposta, ai sensi della legge regionale n.30 maggio 1983, n.18, dall’Amministrazione provinciale competente per territorio entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il verbale di consistenza ed immissione in possesso è redatto a norma dell’articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nella legge regionale 30 maggio 1983, n.18.

Art. 10
Espropriazioni ed asservimenti

1. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla competente Amministrazione provinciale i piani particolareggiati dei tratti di linea e degli impianti per i quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva o all’espropriazione dei suoli, composti da:

a) planimetria catastale contenente riferimenti idonei a consentire l’individuazione dei tratti degli impianti interessati dall’espropriazione o dall’asservimento, con esatta indicazione delle aree da espropriare o asservire;

b) elenco delle ditte proprietarie degli immobili da espropriare o asservire;

c) proposta di offerta, alle ditte proprietarie, dell’indennità determinata in base a quanto disposto nel successivo titolo VII della presente legge.

2. L’indennità offerta, indicata nell’apposito provvedimento emesso dall’Amministrazione provinciale, ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n.18, va comunicata alle ditte proprietarie, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

3. Le ditte proprietarie, entro trenta giorni dalla notificazione dell’offerta dell’indennità, possono accettare l’indennità stessa. Nel medesimo termine, trattandosi di suoli agricoli, possono convenire con l’espropriante l’asservimento o la cessione volontaria dell’immobile per un importo non superiore del 50 per cento dell’indennità notificata. Per i terreni edificabili ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359 vale quanto disposto negli articoli 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, e 18 secondo comma.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente l’Amministrazione provinciale emette, entro trenta giorni dalla richiesta dell’espropriante, ordinanza di pagamento a favore dell’espropriato delle indennità accettate e di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di quelle non accettate, e fa richiesta alla competente Commissione provinciale espropri della rideterminazione delle indennità depositate, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1988,n.17.

5. Avvenuto il deposito delle indennità non accettate, l’Amministrazione provinciale emette, entro 30 giorni dalla richiesta, il decreto di espropriazione o di costituzione di servitù che, a cura dell’espropriante, verrà registrato, trascritto e notificato ai proprietari interessati nelle forme e nei modi previsti per la notifica degli atti processuali civili.

6. Le ditte proprietarie, entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento di espropriazione o di asservimento, possono proporre opposizione all’indennità davanti alla Corte di Appello competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive modificazioni.

Art. 11
Varianti in corso d’esecuzione

1. Si considera realizzato in conformità del progetto l’impianto che, in sede di esecuzione, abbia subito variazioni di lieve entità, purché non sia stato aumentato il numero dei sostegni.

2. Qualora la variante comporti un asservimento maggiore rispetto a quello progettato il maggior asservimento va indennizzato, per intero, secondo le disposizioni del successivo titolo VII.

3. Il mutamento del tipo di sostegni che comporti un aggravio dell’asservimento, o l’aumento del numero degli stessi, ed ogni altra variante significativa che si rendano necessari in corso d’opera, possono essere autorizzati, su istanza del richiedente, dall’Amministrazione provinciale, con il procedimento di cui all’articolo 4 della presente legge, sostituendo alle formalità di cui al primo comma la pubblicazione di un estratto dell’istanza sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia, e con riduzione dei termini alla metà.

4. Resta comunque salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.

TITOLO IV - DELLO SPOSTAMENTO DEGLI ELETTRODOTTI

Art. 12
Amovibilità

1. Le linee elettriche con tensione inferiore a 150.000 volt si considerano tutte suscettibili di spostamento, salvo che, in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili dall’Amministrazione provinciale con il provvedimento che pronuncia l’asservimento a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente.

2. Le linee elettriche con tensione uguale a 150.000 volt, autorizzate ai sensi della presente legge, sono sempre inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo articolo13.

3. Gli esercenti che debbano provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.1775, possono richiedere nei casi d’urgenza l’autorizzazione provvisoria di cui all’art.7 della presente legge, fermo restando quanto previsto dal precedente art.6.

Art. 13
Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, l’Amministrazione provinciale, competente ai sensi dell’articolo 3, sentito l’Ufficio tecnico provinciale e previa audizione del proprietario dell’impianto, può, per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche di cui alla presente legge.

2. Il proprietario dell’impianto da spostare o da modificare ha diritto all’integrale rimborso, da parte dell’amministrazione richiedente, delle spese da sostenere.

3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la modifica dell’impianto liquida l’indennità dovuta e costituisce autorizzazione all’esecuzione della variante, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

4. Lo spostamento dell’impianto originario è subordinato all’esecuzione della variante come sopra autorizzata ed al pagamento delle spese per essa necessarie.

TITOLO V - DI ALCUNI ELETTRODOTTI

Art. 14
Interferenze con beni demaniali e zone vincolate

1. Per l’esecuzione dei lavori di costituzione e manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali, lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche dell’ENEL S.p.A. o enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato, o ad altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, qualora due o più amministrazioni abbiano presentato opposizioni ed osservazioni a norma dell’articolo 4, terzo comma, l’Amministrazione provinciale competente può indire, nei successivi trenta giorni, conferenza di servizi a norma della legislazione statale vigente.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 15
Opere edilizie

1. Per la realizzazione di linee, opere ed impianti elettrici di cui alla presente legge non è richiesta alcuna concessione o autorizzazione edilizia, ad eccezione di quanto previsto dal comma successivo. I Piani Regolatori Regionali recepiscono le linee e gli impianti elettrici autorizzati ai sensi dell’articolo 5, e, per quelli di tensione uguale o superiore a 30 mila volt, stabiliscono fasce di rispetto in cui non sono ammesse nuove costruzioni, conformandosi alla normativa vigente in materia.

2. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni elettriche, cabine primarie e secondarie è disciplinata dall’art.56 della legge regionale n. 10 del 3 ottobre 1997.

3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non vengono computate nel calcolo dell’edificabilità consentita.

TITOLO VII - DEL MODO DI DETERMINARE LE INDENNITA’

Art. 16
Indennità di asservimento per linee aeree esterne

1. L’indennità per l’imposizione delle servitù di elettrodotto deve essere determinata a norma dell’art.123 del Testo unico 11 dicembre 1933, n.1775. A questo effetto, la stima del fondo su cui calcolare la diminuzione di valore conseguente alla servitù deve essere fatta in base ai criteri di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n.865, salvo quanto disposto dal comma successivo.

2. Per i terreni edificabili, ovvero a vocazione edificatoria ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n.359, il valore del fondo si considera pari alla semisomma tra la stima di mercato del bene asservito ed il reddito domenicale rivalutato degli ultimi dieci anni, detratto il quaranta per cento. Non si fa luogo a detrazione se, prima che intervenga il provvedimento di asservimento coattivo, viene convenuta la costituzione volontaria della servitù di elettrodotto.

Art. 17
Indennità di asservimento per linee in cavo sotterraneo

1. Fermi restando i criteri di cui all’articolo precedente, per la determinazione del valore del fondo asservito, qualora si tratti di linea in cavo sotterraneo l’indennità va commisurata:

a) al valore pieno del tempo per la proiezione dell’area occupata dai cavi;

b) alla diminuzione di valore del terreno conseguente alla collocazione dei cavi per l’area di rispetto. Quest’ultima, da computarsi solo per l’interramento di cavi su fondo agricolo, è costituita da due fasce laterali alla proiezione dell’area occupata dai cavi, della larghezza di metri due per lato.

Art. 18
Indennità per espropriazioni complementari ad impianti elettrici

1. Nel caso di espropriazioni necessarie alla realizzazione di opere complementari agli impianti elettrici di cui all’articolo 1, l’indennità da corrispondere è calcolata ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i terreni di cui all’articolo 16, comma secondo, l’indennità è determinata a norma dell’articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n.359.

Art. 19

Indennità per l’attraversamento di beni di enti pubblici

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni, che comportino l’occupazione effettiva di suolo pubblico, la corresponsione dell’indennità di cui al precedente articolo 15 è sostituita dal pagamento della tassa prevista dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di semplice attraversamento aereo con elettrodotti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n.15, il canone va determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 21 dicembre 1961, n.1501 e successive modificazioni.

3. Per i beni facenti parte del patrimonio disponibile è in facoltà della Regione, delle Province e dei Comuni richiedere, in luogo dell’indennità determinata a norma della presente legge, la corresponsione del canone come sopra definito.

4. In ogni caso, il pagamento dei canoni o delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del Testo Unico 11 dicembre 1933, n.1775.

5. Le disposizioni che impongono il versamento di cauzioni a qualsiasi titolo non si applicano nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, comma secondo.

TITOLO VIII - DEL COLLAUDO

Art. 20
Collaudo delle linee

1. Decorso un periodo di esercizio di tre anni tutti gli elettrodotti sono soggetti a collaudo, salvo che si tratti di linee in cavo interrato con tensione non superiore a 30.000 volt.

2. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata dal titolare dell’autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma precedente, per il tramite dell’Ufficio tecnico provinciale, all’Amministrazione provinciale, la quale provvede alla nomina del collaudatore a norma dell’articolo seguente.

3. In sede di collaudo debbono essere accertati:

a) l’ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle medesime al progetto, salvo quanto previsto dall’articolo 11, ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;

d) il rispetto dei valori limite previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente;

e) l’adempimento di ogni altro specifico obbligo imposto dall’autorizzazione.

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano costruite con l’impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 21 marzo 1988, n.28 in attuazione della legge 28 giugno 1986, n.339, gli accertamenti di cui al precedente comma sono ad ogni effetto sostituiti da un attestato dell’esercente che confermi le circostanze sopra indicate.

5. Per le linee aeree con tensione non superiore a 30.000 volt, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma secondo, il collaudo è in ogni caso sostituito da una dichiarazione dell’esercente attestante l’adempimento di quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.

6. Gli impianti che, dopo essere stati collaudati a norma del presente titolo, sono spostati o modificati a norma dell’articolo 13, sono soggetti a collaudo per la parte dell’opera che è stata successivamente modificata.

7. Le spese del nuovo collaudo sono a carico dell’amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, salvo che la richiesta sia intervenuta anteriormente all’esecuzione del primo collaudo. In quest’ultimo caso l’amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica dell’impianto a norma dell’articolo 13 concorre nelle spese del collaudo in ragione della modifica richiesta.

Art. 21
Nomina e requisiti del collaudatore

1. Il collaudatore è nominato dall’Amministrazione provinciale e deve essere scelto tra tecnici qualificati iscritti all’albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

2. Gli onorari del collaudatore sono determinati in conformità delle relative tariffe professionali.

Art. 22
Esito del collaudo

1. A conclusione del collaudo viene redatto, in duplice originale, un certificato attestante il buon esito di quanto previsto dai commi terzo e quarto dell’articolo 20. Dei due originali uno è conservato presso l’Ufficio tecnico provinciale competente, e l’altro è consegnato al titolare dell’autorizzazione.

2. Qualora il collaudo abbia dato esito negativo, il collaudatore invia una motivata relazione, per il tramite dell’Ufficio tecnico provinciale competente, e l’altro è consegnato al titolare dell’autorizzazione.

3. Entro il termine di venti giorni l’Amministrazione provinciale convoca il titolare dell’autorizzazione, che può all’uopo delegare apposita commissione tecnica, presso l’Ufficio tecnico provinciale, per concordare, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi necessari.

4. A conclusione del confronto di cui al comma precedente, l’Amministrazione provinciale dispone, con proprio decreto, quali modifiche siano necessarie, assegnando un congruo termine per l’esecuzione dei lavori.

5. Il titolare dell’autorizzazione provvede a sua cura e spese all’esecuzione delle modifiche disposte, a conclusione delle quali richiede, a norma dell’articolo 20, comma 2, un nuovo collaudo, diretto a verificare l’ottemperanza a quanto stabilito nel decreto di cui al comma precedente. L’esito del collaudo è certificato ai sensi del primo comma.

6. La mancata o inadeguata esecuzione delle modifiche disposte nel termine assegnato, accertata ai sensi del comma precedente, comporta la revoca dell’autorizzazione già concessa. Il provvedimento di revoca è adottato dall’Amministrazione provinciale, e viene pubblicato a cura dell’Ufficio tecnico provinciale ed a spese del titolare dell’autorizzazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Con il decreto di revoca viene assegnato un congruo termine per la demolizione o la rimozione dell’impianto già autorizzato, alla quale provvede, in caso di inerzia del soggetto obbligato, ed a spese di quest’ultimo, l’Ufficio tecnico provinciale, ferma la sanzione di cui al comma seguente.

7. La mancata esecuzione di quanto disposto con il decreto di revoca comporta la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Piani di elettrificazione sovvenzionata

1. Per gli impianti elettrici destinati all’elettrificazione agricola ad uso domestico ed aziendale continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di autorizzazione ed imposizione della servitù di elettrodotto di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo 1968, n. 404.

2. L’approvazione dei rispettivi piani tiene anche luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo da leggi regionali.

Art. 24
Attribuzione delle competenze e interventi sostitutivi

1. Le funzioni assegnate, a norma della presente legge, all’Amministrazione provinciale saranno attribuite secondo quanto previsto dal secondo comma, lettera f) dell’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n.127.

2. Qualora i competenti organi ed uffici provinciali indebitamente omettano o ritardino di ottemperare a quanto di loro competenza, a norma della presente legge, il Presidente della Giunta regionale assegna all’organo o all’ufficio inadempiente un termine perentorio per provvedere, decorso inutilmente il quale all’adempimento provvederà direttamente il Presidente della Giunta regionale, o l’Assessore a ciò delegato, ovvero, trattandosi di adempimento di spettanza dell’Ufficio tecnico provinciale il Settore tecnico regionale decentrato.

Art. 25
Norme transitorie

1. La presente legge non si applica ai procedimenti autorizzativi in corso, salva la facoltà del richiedente di rinunziare alle istanze già presentate ed avanzare nuova richiesta a norma del titolo II°.

2. I proprietari degli impianti aventi tensione fino a 30 mila volt, già in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l’autorizzazione al competente ufficio della Provincia interessata presentando un’apposita istanza, corredata da:

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;

b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia; per gli impianti di proprietà dei soggetti di cui all’art.2, comma secondo, tale relazione può essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti.

c) l'elenco dei soggetti privati interessati dagli impianti

3. L’Amministrazione Provinciale:

a) entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, promuove la pubblicazione dell’elenco e della relazione tecnica nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, trasmettendone copia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti interessati di cui alla lettera c del precedente comma 2;

b) entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla precedente lettera a), l’Amministrazione provinciale decide su eventuali opposizioni, che devono pervenire entro trenta giorni dalla medesima data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, ed approva l’elenco e gli atti allegati con valore di autorizzazione definitiva, tenendo presente che il provvedimento deve contenere la dichiarazione di pubblica utilità con la relativa prefissione dei termini, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865;

c) entro i successivi trenta giorni, promuove la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Salvo che sia già intervenuta determinazione definitiva dell’indennità di asservimento o di espropriazione, le disposizioni di cui al titolo VII trovano immediata applicazione.

5. In sede di prima attuazione della delega di cui al primo comma dell’articolo 1 della presente legge, la Giunta Regionale, d’intesa con le Province interessate, può disporre il comando, presso le Amministrazioni Provinciali, di personale degli uffici regionali già addetto alla materia disciplinata dalla presente legge.

6. I comandi di cui al precedente comma, possono essere disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.513 per il massimo di un anno. Tutto il trattamento economico del personale comandato ai sensi del presente articolo, sarà a carico della Regione.

7. Fino all’organizzazione ed all’attivazione, presso le Province, degli uffici addetti all’istruttoria tecnica della materia disciplinata dalla presente legge, e, comunque, non oltre il periodo di mesi sei dall’entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di autorizzazione provvisoria e definitiva di cui agli articoli 5 e 6 continueranno ad essere adottati dal Presidente della Regione o dall’Assessore a ciò delegato, previa istruttoria degli Uffici tecnici decentrati regionali.

Art. 26
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

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