NORMATIVA AMBIENTALE

 

LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1987, N. 2
Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della Legge 29 maggio 1982, n. 308 (1).

(1) La legge 308/1982 è stata quasi completamente abrogata dalle leggi nr.9 e nr 10 del 9 gennaio 1991.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge)

1.La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 308 ed allo scopo di concorrere ulteriormente alla realizzazione degli obiettivi della politica nazionale:

a) promuove ed incentiva, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
b) coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili nel suo territorio, nella salvaguardia della tutela dello ambiente e della salute pubblica;
c) promuove e sostiene le iniziative nel settore della produzione di energia idro-elettrica di cui all'art. 14 della legge 308/1982.

2.Nell'attuazione della presente legge la Regione opererà in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispetto delle direttive e delle leggi che saranno all'uopo emanate.

3.Ai fini di cui sopra, la Regione Calabria si doterà di idonei strumenti conoscitivi ed orientativi.

Art. 2
(Fonti rinnovabili di energia)

1.Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate:
- il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fiumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme recuperabili in altri processi ed impianti.

Art. 3
(Organi e procedure)

1.Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla presente legge a singoli organi regionali, le funzioni amministrative disciplinate dagli artt. successivi sono delegate alle Amministrazioni provinciali.

2.I fondi accreditati alla Regione per le finalità di cui alla presente legge sono ripartiti dalla Giunta regionale assumendo come riferimento i criteri adottati dal MICA.

3.La ripartizione dei fondi di cui allo art. 6 della legge n. 308/1982 deve essere disposta entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, mentre quella afferente agli artt. 8 e 12 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione dei relativi piani di intervento.

4.Al 30 settembre 1986 la Giunta regionale presenterà alla competente Commissione consiliare per l'approvazione la situazione delle somme impegnate dalle singole Amministrazioni provinciali, ed eventuali ipotesi di riparto, al fine di realizzare il massimo di soddisfacimento della domanda regionale e l'utilizzo delle risorse previste dalla legge n. 308/1982.

 

TITOLO I
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO
DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA

 

Art. 4
(Finalità dei contributi)

1.In armonia con il piano energetico nazionale, i contributi previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono diretti ad incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fon ti rinnovabili di energia:

1) nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso abitativo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo, agricolo, pubblico, sanitario e scolastico;

2) nella produzione di acqua calda sanitaria o destinate ad impianti sportivi;

3) nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elet trificate, abitate stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

Art. 5
(Interventi ammessi a contributo e sogti beneficiari)

1.I contributi di cui al precedente art 4 sono concessi a favore dei soggetti pubblici e privati in relazione agli interventi concernenti:

1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio d'ener gia non inferiore al 20% e sia effettua ta secondo le regole tecniche di cui al la tab. A) allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le caratteristiche indicate nella tabella B) allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione;

3) l'installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione non inferiore a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consenta no la copertura di non meno del 30% del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è stato attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito con modificazio ni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature per la produzione di combinati di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati sta bilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purchè dotati di impianti di riscaldamento con competenza termica al focolare superiore a 100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vi gente.

2.Ai fini del computo dei contributi di cui al primo comma il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati nella tabella A) allegata alla legge 29 maggio 1982, n. 308,e non al complesso degli interventi eseguibili sull'edificio.

3.In particolare la percentuale del risparmio energetico e/o di copertura del fabbisogno termico annuo richiamata nei precedenti punti 1 e 3 deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia dell'elemento costruttivo e/o impiantistico sul quale s'interviene prima dell'intervento stesso.

4.Possono beneficiare del contributo gli enti pubblici, gli enti morali, le cooperative edilizie, i titolari di imprese di costruzione industriale, artigianale, eccetera ovvero i consorzi e le società tra i medesimi, i privati singoli e associati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.

5.Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto d'uso, di abitazione, di affitto e locazione purchè il richiedente si impegni a rispettare le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti, secondo quanto disposto al successivo art. 11.

Art. 6
(Carattere del contributo)

1.I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese di investimento documentale al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte dirette, e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

2.Per gli interventi di cui al punto 5 del precedente art. 5 il contributo è elevato dall'80% delle spese di investimento documentate, fermo restando il li mite massimo di cui al precedente comma

3.Nel caso di interventi relativi a cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il contributo di cui ai comma precedenti deve essere inteso come contributo massimo per ogni intervento e per unità immobiliare, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Art. 7
(Piano degli interventi)

1.Il piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è formulato dall'Amministrazione provinciale in base ai risultati tecnico-economico attinenti il risparmio energetico e lo sfruttamento delle fon ti rinnovabili di cui al seguente art.8 alla priorità di cui al successivo art 9, nonchè in base alle congruità del piano economico finanziario.

2.La deliberazione di approvazione del piano da parte dell'Amministrazione provinciale, dovrà contenere la graduatoria delle iniziative avente il possesso dei requisiti per ottenere il contributo nonchè l'elenco delle iniziative di chiarate non ammissibili, dovranno altresì essere evidenziati i progetti ammessi al contributo ed il relativo ammontare.

Art. 8
(Metodo di definizione della graduatoria degli aventi diritto)

1.Nella definizione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi di cui al precedente art. 7 dovrà essere considerato il quantitativo di energia primaria risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, per unità di capitale investito, conformemente al metodo di calcolo che verrà determinata dalla Giunta regionale.

2.Per la definizione di tale metodologia la Giunta regionale si avvarrà del la collaborazione dell'ENEA e di altre eventuali strutture specializzate e qualificate del settore.

Art. 9
(Criteri di priorità)

1.All'interno di ciascuno dei settori di intervento sono considerate prioritarie le iniziative di seguito elencate:

A. In relazione alla destinazione d'uso:

1) per l'edilizia ad uso residenziale nell'ordine;

a) abitazioni degli I.A.C.P. e degli enti pubblici;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) edilizia residenziale in genere.

2) per l'edilizia ad uso agricolo, anche residenziale, nell'ordine:

a) cooperative agricole e loro consorzi
b) imprese familiari dirette coltivatrici, singole o associate o a tempo parziale;
c) coltivatori diretti;
d) usufruttuari non coltivatori diretti che esercitano l'attività agri cola ai sensi dell'art. 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

3) per l'edilizia ad uso pubblico, sportivo, scolastico, turistico nonchè per l'edilizia ad uso commerciale per progetti relativi a mercati e centri commerciali all'ingrosso;

a) edilizia a uso pubblico;

4) per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale nell'ordine:

a) edilizia ad uso industriale e artigianale realizzata in aree destinate ad insediamento produttivo;
b) edilizia ad uso industriale ed artigianale realizzata da imprese cooperative e da consorzi di imprese o di cooperative. 

B. In relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive e tipologiche dello intervento:

1) agli interventi che associano il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente;

2) gli interventi che si associano ad iniziative di revisione del sistema energetico dell'edificio nel suo complesso;

3) gli interventi che tengono conto dei fattori tipologico-ambientale di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1983;

4) gli interventi di solarizzazione attiva ammessa dall'ENEL a fruire dei benefici previsti dall'iniziativa da essa promossa per la diffusione degli scalda acqua solari.

2.Per ciascuno dei sopraindicati settori, ferme restando le priorità individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del capitale investito.

Art. 10
(Domanda e relativa istruttoria)

1.La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente titolo, redatta in conformità allo schema predisposto dalla Giunta regionale, dovrà essere trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale nella cui circoscrizione vengono realizzate le iniziative, nel termine che sarà fissato in bandi di concorso da emanarsi ai sensi del successivo art. 25.

2.La domanda dovrà contenere, tra l'altro, generalità e residenza del richiedente, località ove è ubicato l'edificio sede dell'intervento proposto, caratteristiche, spese e tempi di realizzazione dell'iniziativa ed essere corre data dalla seguente documentazione:

1) relazione tecnico-economica, contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione del progetto, le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti;

2) scheda tecnica contenente i dati necessari per stabilire l'ammissibilità al contributo e permettere la definizione della graduatoria di cui al precedente art. 7;

3) eventuali allegati.

3.I contributi previsti dal presente titolo non sono cumulabili con analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato; a tal fine il richiedente dovrà attestare nella domanda sotto la propria responsabilità che non sono state presentate altre istanze per il finanziamento statale degli stessi interventi.

Art. 11
(Liquidazione del contributo)

1.Valutato positivamente il progetto, la Giunta provinciale provvede alla liquidazione del contributo nell'ambito del piano di interventi di cui all'art. 7.

2.Con l'accettazione del contributo il richiedente si impegna di:

1) rispettare le prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti ammessi a contributo al fine di garantire nel tempo le caratteristiche di risparmio energetico previste nel progetto;

2) non modificare la destinazione del contributo;

3) consentire le iniziative di accertamento che si ritenga di effettuare al fine di verificare la conformità tra le prestazioni di opere e le specifiche delle domande, nonchè le forme di controllo per la verifica del rispetto del le norme di buona costruzione e regolare manutenzione dell'opera.

3.Il contributo è liquidato in due rate di pari importo di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra a saldo entro 2 mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato, idoneamente documentato.

4.Sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale.

5.La Giunta regionale definirà le modalità per la corretta esecuzione e, ove del caso, per l'accertamento tecnico-amministrativo della rispondenza delle opere oggetto dell'agevolazione al progetto presentato.

Art. 12
(Disposizioni aggiuntive e urbanistiche)

1.In relazione a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della legge 29 maggio 1982, n.308:

- le disposizioni di cui all'art.9 delle legge 28 gennaio 1977 n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;

- gli interventi su edifici esistenti sono assimilabili a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n.457;

- l'installazione degli impianti solari e di fonti di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico sanitario già in opera e non è quindi soggetta ad autorizzazione specifica;

- in caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione del le fonti rinnovabili, sono valide le relative decisioni, prese a maggioranza delle quote millesimali.

2.Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al 1 comma dell'art.5, si applicano le disposizioni contenute nell'art.23 della legge 27 luglio 1978, n.392.

 

TITOLO II
CONTRIBUTI PER IL CONTENIMENTO
DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO
ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE (ART. 8 LEGGE 29/05/1982, nr. 308).
 

 

Art. 13
(Interventi ammessi a contributo)

1.Sono concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo industriale ed artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

2.Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4Kw/h di energia elettrica. Il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interazien dale preso nel suo complesso ovvero nel le sue parti costitutive.

3.Nel caso di interventi a carattere consortili il contributo è valutato come sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole aziende e/o in relazione alle esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.

Art. 14
(Tipo di contributo)

1.Gli interventi di cui al precedente art.sono ammessi a contributo sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di credito a medio termine per iniziative industriali, e da gli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.

2.Il contributo in conto interessi è determinato in misura che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dello operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sen si dell'art.20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902.

3.Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.

Art. 15
(Piano di interventi)

1.Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 35 per cento ed agli interventi nel settore industriale e artigianale, il 65 per cento dello stanziamento.

2.Il 20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti fissati nel precedente art.13, conseguo no un miglioramento dell'ambiente di lavoro. Tale circostanza deve essere esau rientemente illustrata nella relazione tecnica da allegare alla domanda.

3.I fondi non assegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi dell'altro settore.

4.Il piano degli interventi, redatti sulla base delle domande dichiarate ammissibili, è formulato dalla Giunta provinciale ed approvato dal Consiglio.

Art. 16
(Invio domanda e relativa istruttoria)

1.La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi moduli deve essere presentata agli Istituti di credito a medio termine, convenzionati con la Regione e l'Ammini strazione provinciale entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art.26.

2.La domanda dovrà essere inviata alla Amministrazione provinciale competente per territorio.

3.La domanda, oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e permettere la comparazione in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo o Collegio professionale competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalita ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge 29.5.1982, n.308.

4.La domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ed inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

Art. 17
(Convenzioni con Istituti di credito)

1.L'Amministrazione provinciale per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.

2.Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi per la stipula del contratto di mutuo, per la erogazione delle somme mutuate, per la liquidazione del concorso a carico dell'Amministrazione provinciale, nonchè le disposizioni per la estinzione anticipata dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di decadenza o rinunzia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.

Art. 18
(Contributi in conto capitale)

1.In alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art.16, l'Amministrazione provinciale concede contributi in conto capitale fino al 25 per cento del le spese preventivate e con il limite di 500 milioni.

2.Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

3.Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da Istituti ed accettate dall'Ente erogante.

Art. 19
(Graduatoria)

1.La graduatoria per la concessione dei contributi di cui al precendenti artt. 14 e 16, formulata sulla base del piano di interventi di cui all'art.15, è approvata dalla Giunta provinciale.

 

TITOLO III
INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA
FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO
(ART.12 LEGGE 29 MAGGIO 1982, N.308)

 

Art. 20
(Sfera di intervento)

1.Sono concessi contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

Art. 21
(Impianti - definizioni)

1.Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relativo all'esercizio delle attività agricole zootecniche e forestali, nonchè le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

2.Sono quindi da considerare:

- le costruzioni rurali di abitazioni e di esercizio per gli allevamenti animali e vegetali;

- gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali, nonchè per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Art. 22
(Tipo di contributo)

1.Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento (50%) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento (60%) per gli interventi realizzati dalle cooperative.

2.Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

3.Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario di miglioramento fissati dal competente organo statale.

4.La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità de gli interessi stessi calcolati sul valore dell'investimento ammesso a mutuo.

5.Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto Intermin.le ai sensi dell'art.34 della legge 2.06.1961,n.454 e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data di stipulazione del contratto condizionato di mutuo.

Art. 23
(Priorità)

1.Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art.22 sono considerate prioritarie le iniziative volte al l'utilizzazione dei reflui aziendali per la produzione di energie, specie in situazioni di particolare degrado ambientale, purchè conseguono soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.

2.Vengono, inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.

3.A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:

a) le cooperative e i loro consorzi;
b) le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;
c) le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, per iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvati;
d) i coltivatori diretti.

Art. 24
(Invio domanda e relativa istruttoria)

1.La domanda per la concessione dei contributi redatta su appositi moduli, dovrà essere presentata dall'Amministrazione provinciale, competente per territorio entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art.26.

2.Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione provinciale.

3.La domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico qualificato, riportante gli elementi indicati dall'art.6, comma secondo del decreto del Ministero Agricoltura e Foreste 16 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1983, n.103.

4.La Giunta provinciale, entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, redige il piano degli interventi, che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio provinciale.

5.Sulla base del piano degli interventi approvato dal Consiglio, la Giunta provinciale formula ed approva la graduatoria e determina il contributo. Della concessione del concorso sul paga mento degli interessi verrà data comunicazione all'Istituto bancario prescelto dal richiedente.

6.Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

7.La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato nonchè l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

8.L'Amministrazione provinciale procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato

Art. 25
(Convenzioni con Istituti di credito)

1.Per gli interventi che beneficiano del contributo l'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del Credito agrario di miglioramento.

2.Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolate da applicare alle operazioni di mutuo, le modalità ed i termini per la stipulazione dei contratti, per la erogazione delle somme mutuate e per la liquidazione del concorso a carico dell'Amministrazione provinciale, le disposizioni in caso di estinzione anticipata, rinuncia o revoca dei benefici.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 26
(Bandi - Documentazione Indirizzi regionali)

1.La Giunta regionale è competente al l'emanazione dello schema dei bandi e alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione ivi compresa quella relativa alla liquidazione del contributo, ed a determinare le procedure per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione della graduatoria e tenendo come riferimento il metodo di analisi tecnica-economica predisposto dalla E.N.E.A.

2.La Giunta regionale può provvedere, altresì, con proprio atto e sentita la competente commissione consiliare alla elaborazione di specifici indirizzi al fine di favorire un'efficacia ed uniforme applicazione dei criteri contenuti nella presente legge.

Art. 27
(Riserva di proprietà)

1.Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli artt.6, 8 e 12 della legge 308 non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso dei proprietari e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature realizzate con la legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 28
(Varianti al progetto)

1.Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la presentazione delle domande originarie.

2.Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

Art. 29
(Revoca del contributo)

1.Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto la inosservanza dei vincoli imposti dalle norne vigenti comporta la revoca del contributo fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

2.Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costrutti vi e di esercizio, il distogliere dallo uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda l'art. 6 e 8 nei 10 anni successivi per quanto riguarda l'art.12.

3.La revoca è disposta dalla Giunta provinciale.

4.La revoca comporta la restituzione al la Provincia, nel termine di giorni 30 dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale o in conto interessi - corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente per le giacenze di cassa della Tesoreria provinciale al la data di adozione del provvedimento di revoca, nonchè la cessazione a carico dell'Amministrazione provinciale di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.

5.Nei casi di cui al precedente art.7, ultimo comma, la revoca ed i connessi provvedimenti sono disposti dall'Amministrazione provinciale.

Art. 30
(Rinuncia al contributo)

1.Qualora il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione alla Amministrazione provinciale a mezzo di lettera raccomnadata con avviso di ricevimento.

2.Se il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o beneficiario del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica anzidetta, restituire alla Amministrazione provinciale sia l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art.24.

3.Dalla data di notifica cessa a carico della Provincia ogni onere per contributo in conto interessi sul mutuo contratto.

Art. 31
(Reimpiego dei contributi revocati o rinunciati)

1.Le somme recuperate per revoca o rinuncia dei benefici sono reimpiegate per le medesime finalità.

Art. 32
(Estinzione anticipate del mutuo)

1.È ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo.

2.In tale ipotesi cessa per la Provincia l'obbligo di concedere il concorso in conto interessi a far tempo dalla da ta di effettiva estinzione del mutuo.

Art. 33
(Decorrenza)

1.Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto, per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981.

2.Le spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa successivamente al 30 giugno 1981.

Art. 34
(Vigilanza)

1.Le Giunte provinciali esercitano la vigilanza sulla attuazione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento.

2.La Giunta regionale esercita i poteri di controllo su tutti gli interventi realizzati dalle Amministrazioni provinciali secondo i criteri che riterrà più opportuni.

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 35
(Informazioni)

1.La Giunta regionale, ai sensi degli artt.7, 9 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno precedente.

2.Ai fini di cui al comma precedente, le Giunte provinciali trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione contenente ogni dato utile in ordine agli interventi finanziati.

Art. 36
(Convenzioni tecniche)

1.La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il CNR e le Università calabresi al fine di agevolare l'esperimento delle istruttorie tecniche relative alle domande di finanziamento presentate e di predisporre idonea azione promozionale intesa a creare e indirizzare le domande secondo quanto indicato nelle direttive.

2.La Giunta regionale si avvarrà, inoltre, della collaborazione degli Istituti universitari, promuovendo altresì le opportune iniziative per l'eventuale apporto di organi tecnici dello Stato; al fine di precostituire le migliori condizioni operative per l'esame delle domande e di garantire una omogeneità di indirizzo e valutazioni sia degli aspetti tecnici che gestionali. Gli aspetti tecnici così individuati sono messi a disposizione anche degli Enti delegati per le fasi istruttorie di loro competenza. Con le convenzioni di cui al primo comma possono inoltre essere concordati studi e ricerche da compiersi dagli Enti stessi al fine di:

1) realizzare il censimento delle fonti energetiche e delle strutture distributive delle risorse energetiche della Regione;

2) svolgere indagini sulle strutture delle utente attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

3) individuare il potenziale energetico della Regione.

Art. 37
(Norme di rinvio)

1.Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti del Ministero dei Lavo ri Pubblici del 22 giugno 1983, del Ministero della Industria del 23 novembre 1982, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 16 marzo 1983 e della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 e del CIPRA dell'8 giugno 1983.

Art. 38
(Redazione piano energetico regionale)

1.La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, redige il piano energetico regionale comprendente tutte le fonti disponibili o potenzialmente utilizzabili.

2.Per la redazione del piano la Giunta si avvale della collaborazione degli Enti ed Istituti di cui all'art.36, 1 comma.

Art. 39
(Norma finanziaria)

1.Agli oneri derivanti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge si fa fronte con i fondi già impegnati dalla Giunta regionale con le delibere di seguito specificate:

2.Delibera Giunta regionale n.7840 del 30 dicembre 1985 per lire 5.263.615.000 sul Cap. 6127201;

3.Delibera Giunta regionale n.7840 del 30 dicembre 1985 per lire 747.662.000 sul Cap. 6127202;

4.Delibera Giunta regionale n.7841 del 30 dicembre 1985 per lire 2.490.000.000 sul Cap. 6127203;

5.Delibera Giunta regionale n. 7841 del 30 dicembre 1985 per lire 2.300.000.000 sul Cap. 6127204;

6.Delibera Giunta regionale n. 7841 del 30 dicembre 1985 per lire 7.585.920.323 sul Cap. 6127205;

7.Delibera Giunta regionale n. 7838 del 30 dicembre 1985 per lire 5.060.279.677 sul Cap. 6127205;

8.Delibera Giunta regionale n. 7839 del 30 dicembre 1985 per lire 2.961.000.000 sul cap. 6127206 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1986.

9.Agli oneri derivanti per il concorso nel pagamento dei contributi in conto interessi sui mutui decennali di cui al l'art.13 della presente legge, si fa fronte con le disponibilità esistenti sui capitoli 8046301 e 8046302 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986.

10.In attuazione delle disposizione della presente legge e del punto 2 della deliberazione CIPE dell'8 giugno 1983, la Regione Calabria non è vincolata al la ripartizione per tipologia energetica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 gennaio 1987

Francesco Principe

 

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