NORMATIVA AMBIENTALE

DECRETO 8 giugno 2001
Delega di attribuzione di funzioni ai Soprintendenti regionali istituiti dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 7. (Decreto del direttore generale per i beni architettonici e il paesaggio). (GU n. 210 del 10-9-2001)

                            IL DIRETTORE GENERALE
                  per i beni architettonici e il paesaggio
      Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
      Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000,
    n. 441;
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
    testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
    culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre
    1997, n. 352;
      Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
    integrazioni;
      Considerato  che  alla  luce  della normativa da ultimo richiamata,
    l'azione amministrativa deve essere retta da criteri di economicita',
    pubblicita' ed efficacia;
      Ritenuto  che  la  delega  dal  direttore  generale  competente  ai
    soprintendenti      regionali      dell'attivita'      amministrativa
    provvedimentale, di cui all'art. 49 del testo unico n. 490/1999 ed ai
    procedimenti  istruiti  in  applicazione  dell'art.  822  del  codice
    civile,  risponda  ai criteri fissati dalla legge n. 241/1990 in tema
    di   azione   amministrativa,   in   quanto  consente  di  completare
    l'attivita'  tecnica  dei  predetti  soprintendenti regionali e tiene
    conto   dei   principi  della  sussidiarieta'  e  della  omogeneita',
    collegati   ai   principi   della   responsabilita'  e  dell'unicita'
    dell'azione amministrativa;
      Ravvisata inoltre l'opportunita', per semplificare e razionalizzare
    ulteriormente   l'azione  amministrativa  e  renderla  funzionale  di
    delegare  ai  soprintendenti regionali le competenze di cui ai citati
    articoli numeri 49 ed 88 del testo unico n. 490/1999;
    
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
      Ai   soprintendenti   regionali  di  cui  all'art.  7  del  decreto
    legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, in relazione all'opportunita' di
    integrare   le  competenze  in  materia  di  tutela  loro  attribuite
    dall'art.  13,  comma  2, lettera b) del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, e' conferita delega all'adozione
    dei provvedimenti finali inerenti:
        a) prescrizioni di tutela indiretta (art. 49, decreto legislativo
    29 ottobre 1999, n. 490);
        b) provvedimenti  di  immissione  dei  beni  nel demanio storico,
    artistico  archeologico  in  applicazione  dell'art.  822  del codice
    civile.
                                   Art. 2.
      La delega di cui all'art. 1 viene conferita:
        1)  in  via  continuativa  fatti  salvi  i  poteri  del direttore
    generale  delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di
    controllare  l'esercizio  dei  poteri  delegati,  di avocare a se' la
    trattazione  di  specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso
    di  sua  inerzia,  di  annullare  gli  atti  emanati dal delegato, di
    revocare la delega stessa;
        2)  con  l'obbligo,  per  il delegato, di presentare al direttore
    generale   delegante   apposita   relazione   trimestrale  in  merito
    all'esercizio   delle   funzioni   delegate,  con  indicazioni  delle
    attivita'   svolte,   dei   provvedimenti  assunti  e  dei  risultati
    conseguiti.
                                   Art. 3.
      Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  agli  organi di controllo
    competenti   secondo  le  vigenti  disposizioni  e  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        Roma, 8 giugno 2001
                                            Il direttore generale: Cecchi
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