PAESAGGIO / URBANISTICA
LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1995, N. 23
Legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995,
recante: "Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della
autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85.
Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e 16/89". Interpretazione
autentica dell'art. 4 comma 1 della legge regionale n.
3/1995.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
1. L'espressione "non ancora definite" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione e' stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citta L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente.
La presente legge regionale sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 19 aprile 1995
Veraldi