NORMATIVA AMBIENTALE

LEGGE REGIONALE 3 Marzo 2000, n. 3
Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative su aree di demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. (Pubbl. in Boll. Uff. 11 marzo 2000, n. 15)

 

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed in attesa della predisposizione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione Calabria intende esercitare direttamente le funzioni relative al rilascio ed al rinnovo delle concessioni sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistico ricreative nonché quelle relative alla estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, la Regione Calabria, in attesa dell'attuazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, si avvarrà, ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 616/77, degli uffici od organi tecnici anche consultivi dello Stato ed in particolare degli organi periferici del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

 

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