Decreto 11 marzo 1998, n. 141
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la
catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica. (G.U.
n. 108 del 12 maggio 1998)
NOTA: Spesso si discute dei rischi provocati dai rifiuti tossici all’ambiente e alla salute pubblica, si discute del pericolo che comportano i solventi o le acque reflue, senza avere dei dati di riferimento, senza conoscere con precisione l’entità degli effetti. Ma i frequenti ritrovamenti di rifiuti tossici in discariche abusive ha posto la necessità di una regolamentazione atta a valutare il limite di concentrazione tossico presente nei rifiuti e l’eventuale possibilità di smaltirli in discarica. Il decreto ministeriale 141/98, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio 1998, dispone una regolamentazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi e una catalogazione delle varie caratteristiche di pericolo dei singoli rifiuti. Innanzitutto deve essere ricordato che il problema dei rifiuti pericolosi in sede legislativa è stato già affrontato dalla CEE con la direttiva 689/91 e dall’Italia con il Decreto legislativo 22/97, meglio noto come "decreto Ronchi", nel quale viene riportato l’elenco dei rifiuti pericolosi che con il nuovo decreto ministeriale viene completato con le varie caratteristiche di pericolo. Il regolamento conferisce al gestore della discarica sia l’incarico di accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione, dal quale devono risultare le caratteristiche e la tipologia dei rifiuti, sia l’incarico di compilare un’apposita documentazione o mappatura della discarica che possa far individuare il settore ove risiede il rifiuto pericoloso. Nel provvedimento, inoltre, vengono elencate le tipologie dei rifiuti che non si possono smaltire in discarica a causa del rischio che comportano all’ambiente e alle specie viventi. (20 maggio 1998) |
Il ministro dell’Ambiente di concerto con
il ministro della Sanità e il ministro dell’industria
del commercio e dell’artigianato
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed in particolare l’articolo 18, commi 2, lettera a), e 4 , e l’articolo 28;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n.389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
Tenuto conto che il riciclaggio, il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell’ordine, attività prioritarie nell’ambito della gestione dei rifiuti;
Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;
Visto l’elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato nell’allegato <<D>> al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
Visto l’articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;
ADOTTA
Il seguente regolamento
Articolo 1
Smaltimento in discarica dei rifiuti
1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell’allegato II.
3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.
Articolo 2
Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti
1. E’ vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell’allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabilità <55 * C.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >1%;
b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all’All. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medico-chirurgici e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
f)rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull’uomo e o sull’ambiente non siano noti.
Articolo 3
Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi
1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Articolo 4
Norme transitorie
1.Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformità alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.
2. Resta comunque salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.