MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 18 settembre 2001, n. 468
"Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale".
Gazzetta n. 13 del 16 Gennaio 2002
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" modificato con integrazioni dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare gli articoli 17, 18 - comma 1, lettera n) e 22 - comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanita' del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerato che il Programma nazionale individua al medesimo articolo 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalita' e il trasferimento delle relative risorse, le modalita' per il monitoraggio e il controllo delle attivita' di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili;
Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n. 426/1998 e precisamente: Cengio e Saliceto del 20 ottobre 1999; Massa e Carrara del 21 dicembre 1999, Napoli orientale del 29 dicembre 1999; Pieve Vergonte del 10 gennaio 2000; Balangero del 10 gennaio 2000; Casal Monferrato del 10 gennaio 2000; Manfredonia del 10 gennaio 2000; Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano del 10 gennaio 2000; Pitelli del 10 gennaio 2000; Taranto del 10 gennaio 2000 Brindisi del 10 gennaio 2000; Piombino del 10 gennaio 2000; Gela e Priolo del 10 gennaio 2000; Venezia-Porto Marghera del 23 febbraio 2000, con i quali sono stati perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, i primi siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 114, commi 24 e 25, che ha individuato tre nuovi siti di interesse nazionale: Sesto San Giovanni, Napoli Bagnoli-Coroglio, Pioltello e Rodano;
Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti gia' individuati dal legislatore come di interesse nazionale;
Ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale quelli relativi ai seguenti siti: Basse di Stura (Torino), Biancavilla, Bolzano, Cerro al Lambro, Cogoleto (Stoppani), basso bacino del fiume Chienti, Crotone, Emarese (Aosta), Fibronit (Bari), Fidenza, provincia di Frosinone, laguna di Grado e Marano, Guglionesi II, Livorno, Mardimago e Ceregnano (Rovigo), Milano-Bovisa, fiumi Saline e Alento, comprensorio Sassuolo-Scandiano, Sulcis Iglesiente-Guspinese, Terni, Tito, Trento Nord, Trieste.
Tenuto conto che i nuovi siti di interesse nazionale individuati dalla legge n. 388/2000 e i siti individuati dal presente Programma nazionale di bonifica devono essere perimetrati secondo le medesime procedure di cui alla legge n. 426/1998 e ritenuta l'opportunita' di allegare al Programma nazionale le schede tecniche illustrative dei siti nazionali dalle quali risultano, tra l'altro, la situazione di inquinamento, il costo di massima presunto degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonche' le motivazioni della rilevanza nazionale degli stessi;
Considerato l'elevato numero dei siti, la complessita' delle situazioni presenti negli ambiti perimetrati, la mancanza di indicatori puntuali dello stato di contaminazione degli stessi, l'urgenza di avviare gli interventi di riduzione degli effetti dell'inquinamento, la necessita', a tali scopi, di individuare puntualmente le aree e di identificare il tipo ed il livello di contaminazione mediante adeguata caratterizzazione analitica;
Ritenuta l'opportunita' di demandare alle regioni, sulla base di appositi criteri, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' la definizione delle modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;
Ritenuta l'opportunita', in fase di prima applicazione, di ripartire le risorse disponibili sulla base dei seguenti criteri e valutazioni:
a) criterio base di proporzionalita', che tiene conto delle prime indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle regioni, o comunque risultanti dall'istruttoria o desunti in via presuntiva sulla base dell'estensione del sito, delle conoscenze disponibili sulle caratteristiche dell'inquinamento e della natura degli interventi da realizzare, in modo da assicurare a ciascuno dei siti nazionali un primo contributo che consenta di avviare o proseguire l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione;
b) criterio correttivo di natura tecnica, che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dell'urgenza dell'intervento limitatamente alla messa in sicurezza d'emergenza;
c) salvaguardia occupazionale;
d) finanziamenti pregressi;
e) accordi di programma stipulati;
f) appartenenza all'elenco dei primi siti di interesse nazionale individuati dal legislatore;
g) somme gia' stanziate a valere sulle risorse di cui alla legge n. 426/1998;
Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrate sara' necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di apposita convenzione del Ministero dell'ambiente, che definira' i tempi, le modalita' delle attivita' di caratterizzazione nonche' le relative risorse;
Visto il parere della commissione Ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati espresso nella seduta del 14 marzo 2001, n. 805/COMM/VIII;
Visto il parere della commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica espresso in data 21 marzo 2001, n. 19423/S;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 8 marzo 2001, n. 1178;
Visti i pareri espressi dalla Sezione normativa del Consiglio di Stato n. 122/01 del 14 maggio 2001 e n. 162/01 del 13 giugno 2001;
Viste le note in data 26 aprile 2001 prot. 4667/RIBO/M/DI/B, prot. 4668/RIBO/M/DI/B e prot. 4666/RIBO/M/DI/B, con le quali il Ministro ha chiesto ai presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna di comunicare le rispettive determinazioni in merito all'integrazione del Programma nazionale, e piu' precisamente l'intesa ad inserire i siti indicati nei richiamati pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari nell'elenco dei siti nazionali individuati dal Programma, la indicazione delle somme da destinare a tali nuovi siti con conseguente rimodulazione, a livello di ciascuna delle tre regioni, delle somme ripartite dal Programma, e le schede tecnico-descrittive dei siti medesimi;
Tenuto conto che i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Sardegna non hanno comunicato la rispettiva intesa all'integrazione del Programma nazionale;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
g) individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
Art. 3.
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede riportate nell'allegato D;
c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 426/1998.
Art. 4.
Interventi prioritari
1. Ai fini del presente decreto sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano gia' stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale.
Art. 5.
Soggetti beneficiari
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.
Art. 6.
Criteri di finanziamento
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Art. 7.
Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e' svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3.
Art. 8.
Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonche' in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche' quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
Art. 9.
Fonti di finanziamento e modalita' di trasferimento delle risorse
1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati e' finanziato con le risorse finanziarie rivenienti:
a) dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
b) dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come rifinanziato dalla tabella "D" della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi, dall'annuale legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione economica e finanziaria;
c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento ambientale;
e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000;
f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;
2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, com-ma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilita' speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Programma nazionale.
3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi gia' finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della legge n. 426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui ventennali ed altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, sono trasferiti, sulla base delle assegnazioni di cui alla tabella di ripartizione (allegato G), alle regioni o ai commissari delegati, che provvedono a regolare direttamente con gli istituti mutuanti l'ammortamento dei mutui per capitale ed interessi.
Art. 10.
Convenzione con ICRAM
La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente.
Art. 11.
Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 296
Allegato A
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
(Art 1 - legge n. 426/1998)
===================================================================== Regione | Denominazione sito ===================================================================== Veneto | Venezia (Porto Marghera --------------------------------------------------------------------- Campania | Napoli Orientale --------------------------------------------------------------------- Sicilia | Gela --------------------------------------------------------------------- Sicilia | Priolo --------------------------------------------------------------------- Puglia | Manfredonia --------------------------------------------------------------------- Puglia | Brindisi --------------------------------------------------------------------- Puglia | Taranto --------------------------------------------------------------------- Liguria-Piemonte| Cengio e Saliceto --------------------------------------------------------------------- Toscana | Piombino --------------------------------------------------------------------- Toscana | Massa e Carrara --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Casal Monferrato --------------------------------------------------------------------- | Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano Campania |(Caserta-Napoli) --------------------------------------------------------------------- Liguria | Pitelli (La Spezia) --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Balangero --------------------------------------------------------------------- Piemonte | Pieve Vergonte
Allegato B
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE (Art. 1 - legge n. 426/1998)
Omissis...
Allegato C
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE (art. 114, commi 24 e 25, legge n. 388/2000)
Omissis...
Allegato D
INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE (art. 114, commi 24 e 25, legge n. 388/2000)
Omissis...
Allegato E
ULTERIORI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
===================================================================== Regione | Denominazione sito ===================================================================== Abruzzo | Fiumi Saline e Alento Basilicata | Tito Calabria | Crotone - Cassano - Cerchiara Emilia Romagna | Sassuolo - Scandiano Emilia Romagna | Fidenza Friuli-Venezia Giulia | Trieste Friuli-Venezia Giulia | Laguna di Grado e Marano Lazio | Frosinone Liguria | Cogoleto - Stoppani Lombardia | Cerro al Lambro Lombardia | Milano - Bovisa Marche | Basso bacino del fiume Chienti Molise | Campobasso - Guglionesi II Piemonte | Basse di Stura (Torino) Puglia | Bari - Fibronit Sardegna | Sulcis - Iglesiente - Guspinese Sicilia | Biancavilla Toscana | Livorno Umbria | Terni - Papigno Valle D'Aosta | Emarese Veneto | Mardimago - Ceregnano (Rovigo) Provincia autonoma di Bolzano | Bolzano Provincia autonoma di Trento | Trento nord
Allegato F
ULTERIORI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE
Schede descrittive
Omissis...
CALABRIA
Comune - Localita': Crotone - Cassano allo Jonio - Cerchiara.
Tipologia dell'intervento.
Bonifica di aree industriali dismesse, della fascia costiera contaminata da smaltimento abusivo di rifiuti industriali e del relativo specchio di mare, di discariche abusive.
Perimetrazione del sito.
L'area in oggetto comprende un territorio molto vasto, nel quale sono incluse:
A) due aree industriali della ex Montedison e della Pertusola.
B) discariche in localita' Tufolo e Farina;
C) fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del fiume Passovecchio a nord;
D) due aree, ubicate nei comuni di Cassano allo Jonio (localita' torrente Sciarapotolo) e di Cerchiara Calabra (localita' Massaria Chidichimo), di smaltimento abusivo di rifiuti industriali.
L'industria della Pertusola ha stoccato all'interno dello stabilimento un volume elevato di ferriti di zinco.
Le discariche di Tufolo e Farina sono prive di presidi ambientali (quali barriere di fondo, opere di captazione del percolato, sistemi di smaltimento acque superficiali, etc.) con notevoli volumi abbancati di rifiuti speciali, RSU, fanghi di depurazione civile e rifiuti alluvionali (alluvione 1996) e rappresentano un forte pericolo d'inquinamento sull'area circostante.
La discarica sita in localita' Tufolo copre una superficie di 7 ettari e si trova a circa 4 km a sud di Crotone.
La discarica ha iniziato la sua attivita' nel 1975. I rifiuti abbancati, il cui volume complessivo puo' essere stimato pari a circa 990.000 m3 costituiscono un rilevato alto circa m 20, le cui scarpate presentano problemi di stabilita'. La tipologia dei rifiuti abbancati e' la seguente: speciali, rifiuti solidi urbani, fanghi di depurazione civile, rifiuti provenienti dall'alluvione del 1996. Si sospetta la presenza di rifiuti sanitari e pericolosi.
La zona demaniale e' costituita dall'arenile ubicato di fronte all'area industriale della Pertusola e della ex Montedison, delimitato da un lato dalla foce del fiume Esaro e dall'altro dalla foce del torrente Passovecchio. Il tratto di costa in oggetto e' interessato da smaltimento di rifiuti industriali speciali e pericolosi (ferriti di zinco e cromo, etc.). Sull'area, che ha una dimensione complessiva di circa 87.000 m2, sono stati smaltiti circa 300.000 m3 di rifiuti.
I siti di Cassano allo Jonio e Cerchiara sono aree sottoposte a sequestro, riconducibili alla stessa tipologia d'intervento per la presenza di rifiuti industriali prodotti dalla Pertusola di Crotone, in particolare ferriti di zinco e cromo.
Principali caratteristiche ambientali.
Nell'area della discarica affiorano terreni costituiti da depositi alluvionali e sabbiosi ad elevata permeabilita'.
L'area demaniale e' sottoposta a vincoli paesistici e idrogeologici.
Il pregio ambientale dell'area, la vulnerabilita' della falda e dei corpi idrici superficiali, la pericolosita' dei rifiuti abbancati senza alcuna opera di protezione, la vicinanza a centri ad elevata densita' abitativa, inducono a ritenere lo stato di compromissione dell'area ad elevata pericolosita' sanitaria ed ambientale.
Costi di messa in sicurezza e/o bonfica.
Il costo complessivo degli interventi di bonifica e'
stato stimato pari a 62 miliardi di lire per le sub-aree A, B e C. Il costo
di intervento nell'area D, comprensivo dei costi di caratterizzazione
delle aree circostanti, e' stato stimato pari a 20 miliardi di lire.
Piano di caratterizzazione.
I risultati di un primo studio di caratterizzazione indicano, all'interno dello stabilimento Pertusola, la presenza di una contaminazione diffusa da parte di metalli pesanti.
I principali contaminanti sono: zinco, cadmio, piombo, rame e arsenico.
Gli idrocarburi totali, ricercati nelle aree adiacenti ai serbatoi di stoccaggio, sono risultati presenti in concentrazioni inferiori ai limiti di accettabilita'.
Lo strato argilloso superficiale, laddove presente, costituisce una barriera alla migrazione dei metalli verso l'acquifero sottostante; tuttavia, la locale assenza di tale strato puo' favorire un contatto diretto fra riporto contaminato e depositi alluvionali sottostanti e pertanto determinare area a potenziale rischio di propagazione della contaminazione.
Inoltre alte concentrazioni di metalli si riscontrano nelle acque sotterranee campionate in alcuni piezometri ubicati proprio in prossimita' di aree in cui lo strato argilloso risulta assente.
Il quadro qualitativo risultante da un successivo Piano di caratterizzazione ha confermato una pressoche' totale contaminazione dei terreni di riporto presenti sul sito. I volumi di materiale che eccedono i limiti fissati dal decreto ministeriale n. 471/1999 per utilizzo industriale, sono stimabili in circa 1.000.000 di m3.
Per quanto riguarda la compromissione, ai sensi del decreto ministeriale n. 471/1999, delle acque sotterranee e' evidente una netta separazione tra area sud, storicamente sede degli impianti produttivi e di stoccaggi/lagunaggi, e l'area nord in cui la contaminazione e' essenzialmente collegata a fattori naturali (ad es. valori di fondo elevati nelle acque sotterranee in entrata per solfati e manganese).
Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.
In passato sull'area industriale della Pertusola e' stato effettuato un intervento di bonifica, non risolutivo, consistente nella copertura e nella protezione perimetrale mediante diaframmi e muri in calcestruzzo armato di una discarica industriale presente nell'area.
Il programma degli interventi prevede di procedere con immediatezza ad un intervento di messa in sicurezza d'emergenza, per eliminare il pericolo di migrazione della contaminazione attraverso la falda verso il mare e quello d'emissioni di polveri contaminate.
A tale scopo si procedera':
in primo luogo alla progettazione e realizzazione di una barriera di contenimento che impedisca il flusso verso il mare delle acque sotterranee contaminate e alla copertura delle aree di stabilimento non pavimentate;
all'indagine sulle cause della forte acidita' delle acque sotterranee e delle alte concentrazioni di Cd e Zn, difficilmente spiegabili con i processi di lisciviazione e contatto diretto della falda con i terreni;
all'impermeabilizzazione di alcune aree dello stabilimento, al fine di impedire la lisciviazione delle sostanze inquinanti.
Successivamente si intraprenderanno le azioni per la
bonifica per fasi del sito, che dovranno tenere conto dei processi di
reindustrializzazione dell'area.
Per le aree della provincia di Cosenza e' stata gia' interessata l'ENEA al fine di effettuare sia la valutazione dell'effettiva entita' dei fenomeni di inquinamento sia la progettazione della messa in sicurezza e la bonifica dei siti posti sotto sequestro.
Omissis...
ALLEGATO G
RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI
Omissis...
===================================================================== REGIONE | TOTALE GENERALE PER REGIONE ===================================================================== Veneto | 144,4 Campania | 106,8 Sicilia | 92,2 Puglia | 119,8 Liguria | 111,4 Toscana | 62 Piemonte | 88,6 Lombardia | 70,4 Abruzzo | 5,6 Basilicata | 7,8 Calabria | 18,8 Emilia Romagna | 39,6 Friuli Venezia Giulia | 42,8 Lazio | 7,8 Marche | 2,8 Molise | 2,8 Sardegna | 63,6 Umbria | 15,6 Valle d'Aosta | 7,8 Prov. aut. Bolzano | 7,8 Prov. aut. Trento | 29,6 Totale regioni | 1048 ICRAM | 11,3 Totale generale | 1059,8