ORDINANZA 31 maggio 1999, n. 2984
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella regione Calabria. (G.U. n. 131, 7 giugno 1999, Serie Generale)
(come modificata dall'Ordinanza 7 maggio 200, n. 3132)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Calabria;
Vista l'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1997, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ed il presidente della regione Calabria è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi;
Vista l'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1998, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria;
Vista la deliberazione n. 4640 del 2 ottobre 1998 con la quale la giunta regionale della Calabria chiede la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel settore della gestione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari;
Considerato che nella predetta deliberazione viene prospettata l'esistenza di condizioni igieniche, ambientali e sanitarie del tutto inadeguate, che rappresentano un rischio d'inquinamento e pericolo per la salute;
Vista l'ordinanza n. 2881 del 30 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998 con la quale è stata estesa la competenza del presidente della regione Calabria - commissario delegato allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e sanitari e alla tutela delle acque;
Atteso che l'inadeguatezza e la carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento, nonché delle strutture depurative esistenti hanno portato ad una situazione di contaminazione microbica, evidenziata dalle indagini condotte in quest'ultimo anno dalla regione Calabria;
Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente rappresentata, caratterizzata da gravi ripercussioni socio-economiche sia fronteggiabile soltanto con l'adozione di interventi straordinari da parte del commissario delegato - presidente della regione Calabria;
Vista la nota n. 3294 del 13 novembre 1998 con la quale il commissario delegato invia copia della deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 5880 del 4 novembre 1998 con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quella regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza determinatosi nella regione Calabria che comprende anche il settore della tutela delle acque;
Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota protocollo n. 4740 del 10 maggio 1999;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/99/09241/B09 del 17 maggio 1999;
Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria con nota protocollo n. 4059/rb del 13 aprile 1999;
Dispone:

Art. 1. (2a)

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Calabria con le ordinanze n. 2696 del 21 ottobre 1997 e n. 2881 del 30 novembre 1998 sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e sono integrati con quelli disposti con la presente ordinanza.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria nomina, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, un sub commissario per l'attuazione degli interventi affidatigli.

(2a) Per la proroga e l'integrazione dei poteri conferiti al commissario delegato-Presidente della Regione Calabria, vedi l'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3062.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il presidente della regione Calabria - commissario delegato, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali individuati nel piano degli interventi di emergenza, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 15 per cento nei successivi due anni, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.1;
1.3 l'attivazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;
1.4 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 30 luglio 2000, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI, con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;
1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;
1.6 la realizzazione, in collaborazione con i sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;
1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;
1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;
1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti per il recupero di inerti;
1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;
1.11 la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;
1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;
1.13 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, avvalendosi dei prefetti delle province, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli;
1.14 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche avvalendosi dei prefetti delle province;
1.15 la realizzazione in ciascuno degli ambiti territoriali, sentiti i sindaci dei comuni appartenenti agli ambiti, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;
1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;
1.17 la realizzazione e la gestione con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU
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