ORDINANZA 01 Ottobre 2001, n. 3149
(G.U.
n. 236, 10 ottobre 2001, Serie Generale)
Ulteriori disposizioni
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento
ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella regione Calabria.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il
quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione
civile;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento
ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella regione Calabria e, per ultima la n. 3132 del 7 maggio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15
maggio 2001;
Vista la nota n. 11000 del 31 luglio 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria - evidenzia lo stato di pericolosità ambientale nell'area industriale Pertusola sud di Crotone e chiede di procedere con urgenza agli interventi di bonifica e risanamento ambientale;
Ritenuto, quindi, necessario ed urgente integrare le
precedenti ordinanze per consentire il superamento dell'emergenza nella regione
Calabria;
Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Acquisita l'intesa con il presidente della regione Calabria, giusta nota n. 9572
del 23 agosto 2001;
Dispone:
Art. 1.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria - definisce ed attua le misure necessarie per la bonifica dell'area industriale Pertusola sud di Crotone. A tali fini il commissario delegato - presidente della regione Calabria - provvede, anche in danno dei soggetti obbligati, ad adottare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza necessarie, nonché ad elaborare ed attuare il relativo progetto di bonifica e di ripristino ambientale.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria - provvede ad esperire nei confronti dei responsabili dell'inquinamento, tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché per il recupero in via di rivalsa delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi in via di ripristino.
3. A partire dalla data di approvazione, da parte della giunta regionale della Calabria del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000, il commissario delegato - presidente della regione Calabria - adotta, ove ne ricorrano le condizioni, ogni utile iniziativa volta a ricondurre la gestione dei rifiuti alla competenza ordinaria degli enti territoriali ad essa preposti.
Art. 2.
1. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria - può rilasciare autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue, limitatamente a quelli oggetto di interventi o di gestione da parte del commissario medesimo.
Art. 3.
1. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3062 del 21 luglio 2000, così come sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3132 del 7 maggio 2001, le parole "dieci esperti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "venti esperti".
2. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3132 del 7 maggio 2001, le parole "dieci unità" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "venti unità".
3. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001, prima della parola "42" sono aggiunte le seguenti: "28, 29, 31".
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, in aggiunta a quanto stabilito dalle precedenti ordinanze, il commissario delegato - presidente della regione Calabria - è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento per l'importo di lire 900 milioni annui, quota parte dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Tali risorse costituiscono anticipazione di quota parte delle risorse che saranno destinate al sito di Crotone nell'ambito del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sull'apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - presidente della regione Calabria.
3. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 5.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria - fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli inclusi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.