ORDINANZA 22 marzo 2002, n. 3185
(G.U.
n. 79, 04 aprile 2002, Serie Generale)
Ulteriori disposizioni
per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali, speciali pericolosi nonché in materia di bonifica e risanamento
ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella regione Calabria.
Testo inserito il 09/04/2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre
2001, con il quale è stata attribuita la delega al coordinamento della
protezione civile al Ministro dell'interno;
Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli,
delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e,
da ultima, l'ordinanza n. 3149 del 1° ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001;
Vista la nota n. 13290 del 20 settembre 2001, con la quale il commissario
delegato - presidente della regione Calabria evidenzia la necessità di reperire
immediatamente risorse finanziarie, al fine di garantire la disponibilità
finanziaria necessaria al corretto andamento dei programmi di bonifica dei siti
inquinati e di depurazione delle acque reflue;
Vista la successiva nota n. 16527 del 20 novembre 2001, con la quale il
commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede che venga
prorogato di un ulteriore anno, necessario al completamento degli interventi ed
alle attività per il rientro ad una gestione ordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio
2002 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali
e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale
dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della
regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;
Considerato lo stato di pericolosità ambientale in cui versano alcuni siti da bonificare ed i problemi igienico-sanitari derivanti dalla mancata depurazione delle acque, già evidenziati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria con precedenti note;
Ritenuto necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze al fine di consentire il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Calabria è confermato commissario delegato al completamento degli interventi necessari per superare l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e di cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria avvia inoltre tutte le attività necessarie al rientro delle competenze alla gestione ordinaria che sarà assicurata dal Dipartimento V della regione Calabria stessa, al quale verrà altresì trasferito il personale che abbia prestato, in forma continuativa, la propria attività a favore degli uffici del commissario delegato.
Art. 2.
1. All'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 6, commi 1, 2 e 4, le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. All'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: all'art. 1, comma 7 la parola: "Ministero" è soppressa e sostituita dalle parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio"; all'art. 2, comma 1 nonché all'art. 4, comma 3 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; all'art. 4 il comma 4 è soppresso; al suddetto art. 4 sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9: "6. Al personale delle pubbliche amministrazioni del quale si avvale il commissario delegato viene riconosciuta l'indennità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2696/1997. 7. Per i comuni che abbiano già provveduto, o che vi provvederanno nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a stipulare la convenzione con la società mista per la raccolta differenziata, sono abrogate le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione che il servizio abbia inizio nei successivi sessanta giorni. Il commissario delegato trascorso inutilmente il termine sopra indicato, nomina un commissario ad acta nei comuni inadempienti affinché procedano alla stipula della convenzione ed all'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari, compreso l'impegno di spesa. Il commissario delegato nomina un commissario ad acta per i comuni che non procedano all'acquisizione delle quote di loro spettanza nelle società miste di appartenenza; il commissario ad acta acquisisce le quote mettendo in essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto.
8. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il commissario delegato attua gli interventi contenuti nel piano di gestione dei rifiuti predisposto ai sensi dell'ordinanza anche in deroga al successivo comma 10, ed approvato con delibera della giunta regionale della Calabria n. 815 dell'8 ottobre 2001. Il commissario delegato fissa un deposito cauzionale per le attività commerciali a carico degli utilizzatori, al fine di favorire il riciclo degli imballaggi e, con apposita ordinanza, stabilisce le modalità della cauzione anzidetta nonché gli obiettivi di raccolta per le singole categorie di imballaggi, secondo gli studi di settore, tenendo conto delle dimensioni dell'attività al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro il 31 dicembre 2002 ed ogni altra attività necessaria a dare attuazione agli obblighi previsti per gli utilizzatori dall'art. 38 del citato decreto legislativo n. 22/1997.
9. All'elenco delle norme alle quali il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, così come successivamente integrato dalle successive ordinanze, sono aggiunti i commi 2, 8 e 9 dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 nonché il comma 12 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nella parte in cui contrasta con il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997".
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato - presidente della regione Calabria è autorizzata, in favore dello stesso, l'ulteriore spesa di Euro 25.822.845 pari a lire 50 miliardi a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di tutela ambientale) cap.7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).
2. Il commissario delegato è inoltre autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alle azioni 1.2.C e 1.2.D del P.O.R Calabria relativo ai fondi strutturali, come specificati nel documento di programmazione approvato con decisione C.E. dell'8 agosto 2000, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Calabria n. 96 del 14 settembre 2001.
3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sull'apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.
4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 4.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.
3. Il Dipartimento della protezione civile, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.