Ordinanza 25 marzo 1999, n. 586
Nuove disposizioni in materia di tariffe provvisorie di smaltimento r.s.u. in discariche o impianti pubblici autorizzati nel territorio della regione Calabria nell’anno 1999.

Il Commissario delegato
per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani
nella Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA l’ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

VISTA l’ordinanza n. 2707 in data 7 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, recante integrazioni all’ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997, attraverso la nomina dell’Assessore Regionale all’Ambiente quale Vicario del Commissario Delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA l’ordinanza n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 236 del 9.10.1998 concernente ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria;

VISTA l’Ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 05.12.1998 concernente ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.12.1998 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 7 dell’11.01.1999 con la quale si proroga lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine a situazioni di crisi socio economico ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, pericolosi e nel sistema di inquinamento e depurazione delle acque nonché per le situazioni di emergenza idrica e per altre calamità naturali conseguenti ad alluvioni e dissesti idrogeologici;

CONSIDERATO

DATO ATTO

ACQUISITI i pareri favorevoli dell’Ufficio tecnico, dell’Ufficio legale, dell’unità Amministrativa e del Responsabile Unico del procedimento,

DISPONE

1. La tariffa provvisoria di smaltimento RSU in discariche o impianti pubblici autorizzati nel territorio della Regione Calabria per l’anno 1999 è fissata come segue:

  1. smaltimento in discarica controllata: 60 L/kg oltre al tributo speciale per il deposito in discarica (L.549/95 art. 3 commi da 24 a 40) e l’IVA se dovuta;

  2. smaltimento in impianti tecnologici 80 L/kg oltre al tributo speciale per il deposito in discarica (L.549/95) e l’IVA se dovuta;

gli importi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) del precedente punto 1 sono comprensivi dei costi di ammortamento, di gestione, di bonifica e post gestione;

2. è fatto obbligo ai Comuni della Regione Calabria di tenere conto delle tariffe di cui al precedente punto1 per la determinazione delle proprie tariffe di raccolta e smaltimento RSU;

3. nell’ambito della tariffa di cui alla precedente lett. a) del punto 1, al Comune individuato quale soggetto gestore è riconosciuto l’importo di 25 L/kg per oneri di gestione, mentre al Comune nel cui territorio ha sede la discarica è riconosciuto l’importo di 10 L/kg per oneri di bonifica e post gestione;

4. nell’ambito della tariffa di cui alla precedente lett. b) del punto 1 ai soggetti gestori di impianti tecnologici è riconosciuto l’importo di 50 L/kg per oneri di gestione. La presente disposizione non si applica nel caso in cui i soggetti gestori siano già compensati ai sensi di altri contratti;

5. i soggetti gestori di discariche o impianti pubblici sono tenuti a trasmettere bimestralmente ai Comuni conferitori ed all’Ufficio del Commissario per l’emergenza RSU nella Regione Calabria il quantitativo dei rifiuti conferiti in ogni bimestre alla discarica o all’impianto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla fine del bimestre stesso;

6. i soggetti conferitori di RSU in discariche o impianti pubblici autorizzati nel territorio della regione Calabria sono tenuti a versare le tariffe di cui al precedente punto 1 entro il trentesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre. Detto termine è da intendersi perentorio. Le somme dovranno essere accreditate sulla contabilità speciale 2762 accesa presso la Banca d'Italia di Catanzaro, tesoreria provinciale, intestata all'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza RSU;

7. entro lo stesso termine di cui al precedente punto 7 l’ufficio del Commissario Delegato per l’emergenza RSU nella Regione Calabria provvederà ad accreditare le somme di cui ai punti 4 e 5 della presente ordinanza rispettivamente ai Comuni individuati come soggetti gestori delle discariche, ai soggetti gestori di impianti tecnologici ed ai Comuni sede di discariche autorizzate. Gli importi relativi alla bonifica e post gestione dovranno essere versati su apposito capitolo del bilancio comunale vincolato esclusivamente a detto intervento;

8. al fine di concorrere ulteriormente alla messa a disposizione degli enti locali delle risorse necessarie per l’immediata attivazione della raccolta differenziata l’Ufficio del commissario emergenza RSU, nei limiti delle somme rinvenienti dagli incassi di cui al precedente punto 7 erogherà ai comuni un finanziamento di 10 L/kg di RSU conferito. Detto finanziamento dovrà essere destinato ad investimenti a favore della raccolta differenziata, secondo quanto previsto dal piano generale approvato con ordinanza n. 573 del 16/3/99, per il tramite dei consorzi o dei soggetti gestori dei sub ambiti di cui allo stesso piano. Le modalità operative di erogazione investimento dei finanziamenti di cui al presente punto verranno definite con apposito provvedimento da emanarsi entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente ordinanza;

9. per facilitare la determinazione esatta delle quantità di rifiuti conferiti, tenuto conto del limitato numero di pese in funzione presso le discariche, è autorizzato anche l’utilizzo di pese private situate, nell’ordine, nel territorio del Comune gestore o dei Comuni limitrofi. In quest’ultimo caso l’autista dovrà certificare sotto la propria responsabilità penale che non siano stati effettuati carichi di rifiuti successivamente alla pesatura. Le operazioni di pesatura così effettuate sono valide se certificate da un pubblico ufficiale del Comune gestore, del Comune dove ha sede l’impianto o del comune conferitore;

10. il conferimento dei r.s.u. effettuato senza pesatura nel periodo compreso fra l’1.1.1999 e il 30.04.1999 è assoggettato alla tariffa di 2.500 L/mese per abitante residente nel comune conferitore. Questa tariffa rimane così suddivisa:

A partire dall’1.05.1999 è comunque vietato il conferimento in discariche o impianti pubblici autorizzati di r.s.u. non pesati;

1. a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza l’Ufficio del commissario emergenza RSU nella regione Calabria effettuerà, in collaborazione con le Prefetture, le province, e le ASL, controlli trimestrali sulla corretta gestione delle discariche ed impianti pubblici autorizzati. Nel caso in cui si verifichi in due controlli consecutivi una non corretta gestione della discarica, il Comune gestore verrà sostituito. Allo stesso Comune sarà applicata una diminuzione del rimborso per la gestione pari a 10 L/kg, oltre all’addebito di altri danni eventualmente causati dalla non corretta gestione;

2. con successivo provvedimento, da emanarsi entro 30 gg. dalla presente ordinanza verranno stabilite le modalità operative relative ai controlli di cui al precedente punto 12;

3. la presente ordinanza ha valore a partire dal 1.01.1999 e fino a nuove disposizioni;

4. sono revocate le ordinanze n. 143/98, 422/98, 502/99, 525/99 e tutte le precedenti disposizioni in materia di tariffe di smaltimento RSU che siano in contrasto o in difformità con quanto stabilito dalla presente ordinanza;

5. la presente ordinanza viene notificata alle Amministrazioni Provinciali, ai Prefetti, ai Comuni della Regione Calabria, diffusa a mezzo stampa e pubblicata sul BUR Calabria.

     

L'UFFICIO PROPONENTE IL COMMISSARIO
Il Responsabile del Procedimento DELEGATO VICARIO
(Ing. Giovan Battista Papello) (On. Domenico PAPPATERRA)
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