Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(G. U. n. 92 del 21 aprile 1998 - S.O. n. 77)
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59"
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunita' montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonche' l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attivita' di esecuzione e' esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le
regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo'
essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il
trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi
e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale
attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la
congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si
effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali
derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed
agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse
corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per
l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento.
Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco
temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle
entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia
agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla
data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato,
regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata",
promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da
cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale
individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere
agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in
relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti
locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e
profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle
funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri
connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo
esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al
comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovra' avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
1. Con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", cosi' come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.
1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione
statale le funzioni attualmente previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella
artistica e di qualita', di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo
criteri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione
interessata, puo' avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui
all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione
dei comitati tecnici regionali puo' essere modificata dalla
Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la regione interessata, puņ avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali puņ essere modificata dalla Conferenza unificata.
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.
4. E' abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.
2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualita' delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione puo' proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Statoregioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta gia' avviato il relativo procedimento amministrativo.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1.
1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento
di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni
dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1
marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli
impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o
concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.
2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.
2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche'
il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di
cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di
diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni,
termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le
trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della
legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego
deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che
puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale
forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di
sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio
delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione
nei registri camerali:
a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e
manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo
1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392;
b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25
gennaio 1994, n. 82;
c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 122.
4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attivita' produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita' organizzative di cui all'articolo 24, nonche' nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attivita' produttive.
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per l'attestazione, sotto la propria responsabilita', della
conformita' del progetto alle singole prescrizioni delle norme
vigenti;
d) facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformita' alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilita' del ricorso da parte del comune, nella qualita' di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonche' delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente ne' economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unita'
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresi' le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le modalita' di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.
2. Le regioni e le province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei gia' esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.
1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilita' e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attivita' di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita';
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita' delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilita' conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformita' a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attivita' di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attivita'.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse
statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e
contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove
non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria
all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi
all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria
nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le
regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il
diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da
corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di
riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei
procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti
dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
n) il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la
tenuta del relativo elenco.
1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonche' le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresi' alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorita' regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorita' regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del presente articolo.
1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.
1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonche' gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Statoregioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attivita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione e' redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.
3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di rappresentanti della regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) la vigilanza sull'attivita' dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti
di segreteria sull'attivita' certificatoria svolta e sulla iscrizione
in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine
pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo
stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la
Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni
territoriali di due o piu' camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del
consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti
degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1
e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e,
rispettivamente, della giunta camerale;
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti
materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al
fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei
componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalita' per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attivita' non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralita' di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresi' ricomprese le attivita' concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo
internazionale.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonche' il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i
comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio, nonche' l'assistenza integrativa alle piccole
e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale,
tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di
cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche' tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.
2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", cosi' come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attivita' pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', a favore delle imprese turistiche.
Sono conservate allo Stato:
a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato,
d'intesa con la Conferenza Statoregioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici,
dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo piu' rappresentative nella categoria.
Prima della sua definitiva adozione, il documento e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo e' approvato il
predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza
dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del
sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero
123 e la virgola successiva;
b) e' abrogato l'articolo 123.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, e' soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, e' abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attivita' di spettacolo viaggiante.
1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, e' conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.
2. Sono conservate, altresi', allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonche' le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.
1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti
nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le
funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per
favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche
con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra
piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed
organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi
turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del
citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.
3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari e' operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1977, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata.
Sono o restano soppresse:
a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia
di piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e
regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui
all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla
base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale
esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di
unificare i diversi sistemi per una piu' agevole lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le
opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone
sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al
mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le
modalita' di cui alle leggi speciali vigenti nonche' alla legge 3
marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che
implichino un intervento coordinato da parte di diverse
amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente e' tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.
1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche' la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalita' di carattere
generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo,
nonche' degli standard di qualita' degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali
interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale
pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini e'
istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo
Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi
nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al
settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla
definizione delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche
attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di
riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche'
alla determinazione dei relativi canoni.
1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le
disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sulle annualita' corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi
undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni
secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE), le annualita' relative ai limiti
di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento e' stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuite.
4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle
annualita' di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare
anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri
derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 538;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 547, nonche' a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.
7. Le risorse statali destinate alle finalita' di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, e' ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto
trasferimento delle competenze, secondo le modalita' di cui
all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il
Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di
documentazione.
1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessita' di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
1. Con successivo provvedimento legislativo verra' definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprieta' degli enti locali.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari
urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di
visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione
di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonche'
dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali;
g) al controllo di qualita' delle informazioni, e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento
delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai
dati ai soggetti interessati;
1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' alla revisione
degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili.
2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunita' montane d'intesa con i comuni componenti.
1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni.
2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.
1. E' soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela
dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle
direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla
conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie
per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali
protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute
di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della
biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da
accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della
qualita' dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di
qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di
un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre
e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione
di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge
19 maggio 1997, n. 137, nonche' quelle attualmente esercitate dallo
Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui
all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni,
le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno
ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate
nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione
degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su
certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o
falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad
eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate
di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.
1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di
competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu'
regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione e' di competenza dello Stato.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attivita' attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.
3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato e' subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorita' competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorita' competente e soggetto proponente.
1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.
1. Sono altresi' conferite alle regioni, in conseguenza della
soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi
dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorita' dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari
interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.
1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente
decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di
specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
1. E' soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si
possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e
agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualita' dei corpi
idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la
formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli
elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalita' tecniche generali, delle
condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali
pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione
delle attivita' di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie
concernenti le attivita' di rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo
delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e
la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e
l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle
regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualita' delle acque
destinate al consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico
delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali
di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda
necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico
degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonche' gli interventi
operativi per azioni di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire
la qualita' delle acque costiere, l'idoneita' alla balneazione
nonche' l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina
degli scarichi nelle acque del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di
navi e aeromobili.
2. Restano altresi' ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovra' essere verificato d'intesa con la Conferenza Statoregioni, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.
2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
1. E' soppresso il piano nazionale di tutela della qualita' dell'aria.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualita' dell'aria:
metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualita'
dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il
contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli
impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le
emissioni nell'atmosfera o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli
inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli
stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri
di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione
diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa
con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla
competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente
decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualita'
dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione.
1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonche' quelli gia' attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita' di accensioni di mutui.
1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di
difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita'
di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale
di opere nel settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia
idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di
quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione
delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come
definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono
essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche'
ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di
approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a
livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno
comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni
diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini
idrografici;
n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la
realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di
acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a
garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle
concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per
il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le
componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del
servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli
21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata
istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di
rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di
carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a
garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita
umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle
coste;
bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica puo' essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.
1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Statoregioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in
materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po
di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in
materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonche' all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le regioni previste dalla legge 19 maggio 1989, n. 183, in conformita' ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.
3. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilita' dell'attuazione dei programmi operativi
multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento
dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e
la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo
costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con
legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed
edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento
della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli
enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto
previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema
di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e
alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere
di competenza statale ai sensi del presente articolo.
2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.
3. Sono, altresi', mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del
comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti
locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e
l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva
sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento
nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall'articolo 23, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane e' delegata alle citta' metropolitane ovvero, in mancanza, al comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.
3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 e' definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della regione e della citta' metropolitana o, in assenza, del comune capoluogo e della provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:
a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei
lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi
speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n.
531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di
cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorita' di intervento
nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge
n. 531 del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori,
l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi,
previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi
autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia
di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in
concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui
all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma
ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi
nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3
ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in societa' per azioni con sede in Italia
aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la
temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite
del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28
dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato
non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma
primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del
compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui
all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle
autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio
1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere
tecnico-economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e
sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della
legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza
sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori
eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59
del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni
contratti da societa' concessionarie di cui all'articolo 3 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo
1968, n. 382.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilita' e alla
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete
autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici
del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei
canoni per le licenze e le concessioni, nonche' per l'esposizione di
pubblicita' lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete
nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalita'
prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro
pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli
incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica
applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per
motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di
tutela della salute e per esigenze di carattere militare.
2. All'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade
e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:
a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di
determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio
di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle
strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente
all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani
finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle
relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze
e concessioni ed alla esposizione della pubblicita'.
4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilita' e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonche' la vigilanza sulle strade conferite.
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 puo' essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.
3. Sono, in particolare, trasferite alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalita' e i criteri fissati dalle leggi regionali.
4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le regioni interessate.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS.
1. Le strade e autostrade, gia' appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.
2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicita' lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei
bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla
nomina dei consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio
di metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo
26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.
1. Sono svolte da soggetti privati le attivita' relative:
a) all'accertamento medico della idoneita' alla guida degli
autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per
titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello
provinciale; la certificazione della conferma di validita' viene
effettuata con le modalita' di cui all'articolo 126, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti
pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane
s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di
interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia
di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio,
automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del
trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto
fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse
nazionale e sulla sicurezza e regolarita' di esercizio della rete
ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa
intesa con le regioni degli interporti e delle intermodalita' di
rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci
per conto terzi sino alla data del 1 gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di
indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4,
e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non
comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro
rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano
navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale
italiana;
q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi
Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione,
programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la
costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e
delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali,
nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto;
alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e
delle unita' da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo
denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli
aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli
aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonche' alla disciplina delle
scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli
professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti
psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del
dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le regioni interessate,
del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la
trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli
organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli
d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione
professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprieta' dei
veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei
veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della
lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto
legislativo, nonche' alle visite e prove di veicoli in circolazione
per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al
controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per
ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita' di approvvigionamento di fonti di
energia.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea
degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio
di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalita' con
esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per
finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di
veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti
e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto
proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di
persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle autorita' portuali o, in mancanza, e' conferita alle regioni. Alla predetta attivita' si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi
gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato
competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in
particolare:
a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli
autotrasportatori;
b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova
autoveicoli;
c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
d) la Direzione generale del demanio marittimo.
2. E' soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, e' trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita'
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento
degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani
nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi,
in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e
12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.
1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, e' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui e' riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.
2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle regioni ovvero degli organismi regionali, nonche' del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti e' disciplinata l'organizzazione del servizio che sara' comunque articolato per ogni regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni
stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di
dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida
allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita' dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai
commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali,
ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo
restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i
prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione
particolare, nonche' gli alimenti di origine animale e i loro
sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi
medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e
funzioni amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano
sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo
ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di
natura igienico-sanitaria relative ad attivita', strutture, impianti,
laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche
delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di
interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli
uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attivita'
sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le
funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del
presente articolo ne' disciplinati dagli articoli seguenti del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle
prestazioni;
c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale
e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine
di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e
prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al
comma 3 del presente articolo, nonche' la vigilanza successiva, ivi
compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di
laboratorio;
d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorita' competente, nonche' quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono restare di competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici puo' essere effettuata dall'autorita' statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della economicita' nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche' quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni gia' esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo
restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del
collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), le
altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto
concerne le competenze statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi
informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali,
con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono
salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei
prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le
altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni
e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del
conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorita'
statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le
principali informazioni concernenti l'attivita' svolta, con
particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonche'
all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni .
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in
commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici,
prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e
dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o
preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicita' ed informazione scientifica di
medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in
commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.
2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative
alle attivita' sottoelencate. Lo svolgimento di dette attivita' si
intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista
dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il
termine pure di seguito indicato:
a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti
integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge
15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di
un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato
articolo 20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o,
comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o
integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge
15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di
un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato
articolo 20;
c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per
mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui
all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di
autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di
sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con
regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione
da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con
procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali
innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalita' per
l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la
Conferenza Stato-regioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei
massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28
dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del
decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni
dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al
personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonche' le
forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il
personale delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad
altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per
cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli
stranieri, nonche' la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attivita' assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni, delle attivita' di alta specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonche' il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche' quelle gia' di competenza delle regioni sulle attivita' di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresi' salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanita' nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da causa di servizio.
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attivita' libero-professionali e delle
relative incompatibilita', ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi
profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle
arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed
esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti
sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni
suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari,
ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche
e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi
compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei
requisiti di idoneita' delle strutture ove viene svolta la formazione
specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali
relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere, nonche' al conferimento degli incarichi dirigenziali
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia
di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera
p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi
medico-chirurgici, dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela
degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio superiore di sanita', dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le seguenti funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica
sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione
della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a
livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni
di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e
territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione
e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini
della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le
politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di
cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto
legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei
settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli
accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni
generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi
di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi,
limitatamente al periodo necessario alle operazioni di
identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso
di soggiorno, nonche' di ricetto ed assistenza temporanea degli
stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti
pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito
delle attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della
rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli
stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di
protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle
disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti
alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e
loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita' spettanti agli
invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato
luogo a benefici economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.
1. Le regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del
presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la
legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le
funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali
relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita' criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo
conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali
nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti
relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con
particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo.
3. In particolare, ad integrazione di quanto gia' previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno e' soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.
2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra
l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attivita' di provvista delle risorse finanziarie e di
personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari
soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e
finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto
funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e
di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in
attuazione degli obiettivi determinati dalle autorita' preposte al
governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione
amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione,
sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le
province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e
la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e
ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica
e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attivita' di lavoro e per qualsiasi finalita', compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attivita' produttive. Detti interventi riguardano tutte le attivita' formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con
l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli
interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli obblighi contratti nella stessa materia a livello
internazionale o delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita'
strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni,
utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali,
ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi
e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle
strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti
di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, in particolare per quanto concerne la formazione continua,
l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da
utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa
con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee
per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in
particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai
Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore
dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma
1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
Conferenza Stato-regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di
proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la
Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo
della formazione professionale, in accordo con le politiche
comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione
quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione
annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione
professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il
supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi
multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica
per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.
1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi
dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle
iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali
e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti
degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del
presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la
vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle
iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non
al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a
trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a
seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni,
risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto
alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 e'
trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico,
artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o
culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e
proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di
risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni
culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita'
di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le
condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e
ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere
espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere
le attivita' culturali.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita' di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri
provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la
conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse
storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o
artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei
documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non
piu' occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli
altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita' in
forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi
privati di notevole interesse storico, nonche' le competenze in
materia di consultabilita' dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n.
1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela
di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n.
3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive
modificazioni;
b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti
illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di
preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali
nonche' la determinazione dei criteri generali sulla formazione
professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico,
ferma restando l'autonomia delle universita';
e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche
al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnico-scientifica di
restauro.
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa e' trasferita, secondo il principio di sussidiarieta', alle regioni, alle province o ai comuni.
2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le
funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in
particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:
a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale,
i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei
beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo
sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento
delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attivita' trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui e' trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attivita' da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione e' stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica puo' essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.
1. Le universita' possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le universita' apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in
particolare le attivita' concernenti:
a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della
loro sicurezza, integrita' e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro
mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno
favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche
anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di
ricerca;
e) l'organizzazione di attivita' didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri
soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari
aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad
acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare
le attivita' concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante
ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro
gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la
conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore
diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse
aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione
delle attivita' culturali con quelle relative alla istruzione
scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di
quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in
evoluzione.
1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione
per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri
designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni;
uno dall'associazione regionale delle province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e
regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita'
teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare
la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle
presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di
musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e
di ospitalita' reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i
requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei
teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare
la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle
istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione
con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione
sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali
nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della
musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel
settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui
alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale
di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti
locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul
territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della
diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la
equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio
nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente
articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e
di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione
contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio
classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione
"Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale,
musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui
al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorita' di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di governo competente con le modalita' di cui al comma 1. E' soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.
1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".
2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.
1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e' tempestivamente informata l'autorita' di pubblica sicurezza.
2. Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.
1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.
2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti
ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da
punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel
settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui
all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio
dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque
relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui
all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di
cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di
recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di
pubbliche relazioni;
e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di
fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato
da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di
cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 502;
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di
interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo
9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'
di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri
girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti
venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie
volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157;
b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla
sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui
all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e
all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di
interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla
legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando
l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica
sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede
la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e
annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma
1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri
ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di
registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1,
numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e
custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al
prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione
dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole
cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio
dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione
tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza.
2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.