NORMATIVA AMBIENTALE

 

Legge 15 marzo 1997 n.59
Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 e ripubblicata corredata di note nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1997 n. 91 S.O. )
(Aggiornamenti apportati dalle Leggi 127/1997, Legge 80/1998 e Legge 191/1998)

 

INDICE:

CAPO I:  1  - 4   -  -  6  9   -  10
CAPO II: 
11  -   12  -  13  -  14  -  15  -  16   -  17  -  18  -   19
CAPO III:
  20  -   21  -  22
Allegato
NOTE


CAPO I

Art. 1  ( note )

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998 uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

A) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

B) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

C) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

D) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

E) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

F) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

G) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

I) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

L) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

M) amministrazione della giustizia;

N) poste e telecomunicazioni;

O) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

P) ricerca scientifica;

Q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

R) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

R-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale;

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

A) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

B) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del presidente del consiglio dei ministri".

C) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

D) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

E) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Art. 2   ( note )

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando é riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 é disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni e dagli enti locali.

"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonché quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attività produttive allo stato e agli enti pubblici territoriali"

Art. 3   ( note )

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

A) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

B) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

C) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

D) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

E) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

F) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;

G) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

H) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa é emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio - economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4   ( note )

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

A) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più' vicina ai cittadini interessati;

B) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

C) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

D) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'unione europea;

E) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

F) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

G) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

H) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

I) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

L) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

A) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

B) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

C) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla camera dei deputati e al senato della repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi".

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo é delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più' decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 5

1. É istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

A) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

B) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Art. 6

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi.

Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato - Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette.

Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 7  ( nota )

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 é acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato - Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.

Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed é assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato é richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento é adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il governo é delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 8  ( note )

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri é tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

A) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

B) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";

C) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";

D) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";

E) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. É soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma

Dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - Città e autonomie locali.

Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

B) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

C) specificazione delle materie per le quali é obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

D) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato - Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Art. 10

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.

 

CAPO II

Art. 11  ( note )

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 uno o più decreti legislativi diretti a:

A) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

B) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

C) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

D) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998.

A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

B) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

C) semplificare e rendere più' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui é conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all' ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

D) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico - scientifiche e di ricerca;

E) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

F) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall' ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei Conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell' ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all' ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

G) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

H) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; 

I) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) é abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.

Art. 12  ( note )

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati

Settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

B) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

C) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

D) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

E) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

F) procedere alla razionalizzazione e ridistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

G) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche  risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

H) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

I) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

L) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;

M) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

N) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

O) diversificare le funzioni di staff e di linee, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

P) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

Q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

R) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

S) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

T) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, é, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

Art. 13  ( note )

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, é aggiunto il seguente comma:

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

A) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

B) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

C) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

D) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

E) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomi decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14  ( note )

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo é tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

B) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non é necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo é tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

C) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

D) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

E) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

F) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Art. 15  ( note )

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione é incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più' contratti - quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti - quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16  ( note )

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti più' strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì' alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica é dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed é determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1,

2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17  ( note )

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

A) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema Informativo - statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

B) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

C) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

D) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

E) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

F) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1. 

Art. 18  ( note )

1. - Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

A) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

B) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

C) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

D) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

E) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

F) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

G) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica é autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

A) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

B) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

C) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

CAPO III

Art. 20  ( note )

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge é presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

A) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

B) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

C) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

D) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ci corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

E) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

F) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

G) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

G-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

G-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

G-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

G-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

A) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

B) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

C) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

D) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

E) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, é emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

Art. 21  ( note )

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento é acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio é per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome.

In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 é costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa.

Tale dotazione finanziaria é attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica.

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa é finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica é finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.

A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.

Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.

Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione é affidata ai regolamenti stessi. Il Governo é delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. É abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15.Entro il 30 novembre 1998  il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

A) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

B) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

C) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

D) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

E) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto é conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

A) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

B) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

C) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

D) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione é realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione valle d'Aosta. É abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Art. 22

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative. Le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino - campano s.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.

2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma,  o i comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del Tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano.

3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonché le attività, i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società capitale misto pubblico - privato o attraverso affidamento a privati.

4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché per gli interessi turistici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 20, comma 8)

I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:

9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi: 

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica: 

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciti in favore di enti:

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'unione europea:

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più' domande di concessione:

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:

39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:

40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:

41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonché per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:

45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:

46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:

47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:

48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici - chirurgici:

49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:

53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzo giorno:

54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:

55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:

56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:

57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:

58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.

60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro- alimentari:

61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:

62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:

63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti- pilota nel settore agro- alimentare in Paesi non appartenenti all'unione europea:

64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'unione europea:

65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:

66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:

67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:

68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:

69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:

70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:

71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:

72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

  1. legge 26 febbraio 1992, n. 212.

73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:

74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:

75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:

76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1 marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:

legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

legge 16 giugno 1960, n. 623.

81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:

legge 11 aprile 1974, n. 138.

82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 12 ottobre 1982, n. 753.

83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 2 maggio 1976, n. 160.

84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;

regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;

legge 28 marzo 1968, n. 415;

decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.

86. Procedimento per la certificazione antimafia

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55.

87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

legge 23 luglio 1991, n. 223;

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

legge 24 novembre 1981, n. 689;

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

legge 12 agosto 1993, n. 310.

95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:

legge 10 gennaio 1935, n. 112;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

legge 11 gennaio 1979, n. 12;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo delle imprese artigiane:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 8 agosto 1985, n. 443;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti:

legge 5 marzo 1990, n. 46;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese:

legge 5 febbraio 1992, n. 122;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:

regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 29 novembre 1952, n. 2388;

legge 5 novembre 1971, n. 1086;

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:

legge 15 ottobre 1990, n. 295.

102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:

legge 10 maggio 1976, n. 319.

105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);

legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4).

106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 11 febbraio 1994, n. 109;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:

legge 10 febbraio 1962, n. 57;

legge 8 agosto 1977, n. 584;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive modificazioni.

109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.

110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:

legge 7 agosto 1973, n. 519;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:

legge 21 dicembre 1978, n. 845;

legge 14 febbraio 1987, n. 40;

legge 16 aprile 1987, n. 183;

decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:

Legge 29 aprile 1949, n. 264;

Legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Legge 24 giugno 1997, n. 196.

112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Legge 10 aprile 1991, n. 125.

112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:

Regolamento (ce) n. 520/94 del consiglio, del 7 marzo 1994;

Regolamento (ce) n. 737/94 della commissione, del 30 marzo 1994;

Decreto del ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla gazzetta ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.

112- quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilità:

Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;

Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;

Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;

Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:

Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:

Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;

Decreto del presidente della repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.

112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato:

Testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

Regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

Regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

Legge 2 febbraio 1960, n. 68;  Legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;

Legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;

Legge 25 marzo 1985, n. 106;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207

 

NOTE

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 5 della Costituzione è il seguente:

"Art. 5. - 1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

- Il testo dell'art. 118 della Costituzione è il seguente:

"Art. 118. - 1. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

2. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

3. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

- Il testo dell'art. 128 della Costituzione è il seguente:

"Art. 128. - 1. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti".

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

"Art. 117. - 1. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti della Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale, urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali.

2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

Note all'art. 3

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 142/1990 si veda nelle note all'art. 1.

- Per il testo degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4

- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda nella nota all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 142/1990 si veda nella nota all'art. 1.

- Per il testo degli articoli 22 e 25 della legge n. 142/1990 è il seguente:

"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".

"Art. 25 (Consorzi). - 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali".

- Il testo degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 (relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile) è il seguente:

"Art. 2. - 1. Per obblighi di servizio pubblico si intendono gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura ne alle stesse condizioni.

2. Gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del paragrafo 1 comprendono l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario.

3. Per obbligo di esercizio, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità. Tale nozione comprende anche l'obbligo di garantire l'esercizio di servizi complementari, nonché l'obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest'ultimo sia eccedente rispetto all'insieme della rete.

4. Per obbligo di trasporto, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo fatto alle imprese di trasporto di accettare e di effettuare qualsiasi trasporto di persone o di merci a prezzi e condizioni di trasporto determinati.

5. Per obbligo tariffario, ai sensi del presente regolamento, si intende l'obbligo per le imprese di trasporto di applicare prezzi stabiliti od omologati dalle pubbliche autorità, in contrasto con l'interesse commerciale dell'impresa e derivanti dall'imposizione o dal rifiuto di modificare misure tariffarie particolari, soprattutto per talune categorie di viaggiatori, per talune categorie di prodotti o per talune relazioni. Le disposizioni del comma precedente non si applicano agli obblighi derivanti da misure generali di politica dei prezzi applicabili al complesso delle attività economiche, o da misure adottate in materia di prezzi e di condizioni generali di trasporto per l'organizzazione del mercato dei trasporti o di una parte di questo".

"Art. 3. - 1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività.

2. La fornitura di sufficienti servizi di trasporto si valuta in funzione dei seguenti elementi:

a) l'interesse generale;

b) le possibilità di ricorso ad altre tecniche di trasporto e la loro idoneità a soddisfare le esigenze di trasporto considerate;

c) i prezzi e le condizioni di trasporto che possono essere offerti agli utenti".

- Il testo, in ordine ai contratti di servizio pubblico, dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1893/91 (recante modifiche al suindicato regolamento (CEE) n. 1191/69) è il seguente:

"Art. 14. - Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti. In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere: servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; servizi di trasporto complementari; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

d) il periodo di validità del contratto;

e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

4. L'impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo è regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi. Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione. Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.

5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso;Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto

6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alla sezione II, III e IV".

- La direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, pubblicata nella G.U. delle Comunità europee, n. 237/25 del 24 agosto 1991, concerne lo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 142/1990 si veda nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 7

- La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Note all'art. 8

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 382/1975 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione) abrogato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 3. - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti. L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni".

- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) come modificato dalla legge qui pubblicata (il comma e le parole abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi):

"Art. 4 (Competenze dello Stato). - Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti (, nonchè la funzione di indirizzo e di coordinamento nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382,) e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali (e con la Comunità economica europea), alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. (Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente). Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, (impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed) esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975".

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi):

"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri). -(Omissis).

d) (gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; (Omissis)".

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dalla legge qui pubblicata (le parole abrogate sono riportate in corsivo, tra parentesi):

"Art. 13 (Commissario del Governo). - (Omissis). e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, (anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento) e l'adozione di direttive per le attività delegate;(Omissis).".

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), abrogato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 1. - (Omissis).

hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; (Omissis)".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), come modificato dalla legge qui pubblicata (il periodo abrogato è riportato in corsivo, tra parentesi):

"Art. 17 (Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni). - (Omissis).

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; (saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quanto ciò sia necessario alla
tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;); (Omissis)".

Note dell'art. 11

- Il D.Lgs n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisioni della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il testo dell'art. 97 della Costituzione è il seguente:

"Art. 97. - 1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

- Il testo dell'art. 98 della Costituzione è il seguente:

"Art. 98. - 1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

2. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

3. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero".

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), come modificato dall'art. 11, comma 6 della legge qui pubblicata (le parti abrogate o sostituite sono riportate in corsivo e tra parentesi; le parti solo in corsivo evidenziano le sostituzioni):

"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonchè alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi della stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento, della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonchè la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, (ai dirigenti generali ed equiparati,) al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti; nonchè la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti dalla gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di una area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) (prevedere, che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata;) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonchè sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa: a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti, sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti  di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;

(q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che; oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;).

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità di ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate da citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonchè delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diverse da quelle di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario e consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dell'anno scolastico 1993-94, i comuni decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantire l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ed altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonchè un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinare l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazione pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".

- Il testo dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 2. - (Omissis).

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e delle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il testo dell'art. 15 del D.Lgs. n. 501/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 15 (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario). - 1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'art. 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulle basi del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3".

- Il testo dell'art. 1-bis della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) è il seguente:

"Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni;

b) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresì, trasmesso alle regioni;

c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 2. La Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".

- Il testo dell'art. 2, comma 48, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: "48. Relativamente al Ministero dei trasporti e della navigazione, il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione generale dell'aviazione civile ed al Registro aeronautico italiano".

- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 29/1993, abrogati dalla legge qui pubblicata:

"Art. 38 (Concorsi unici). - 1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e può essere autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni.

3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni con ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici".

"Art. 39 (Svolgimento del concorso unico ad assegnazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessità di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici.

2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento.

4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono alle relative assunzioni".

Note all'art. 12

- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il testo dell'art. 95 della Costituzione è il seguente:

"Art. 95. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

2. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

3. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".

- Il testo dell'art. 38 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - 1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e secondo le modalità ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonchè quelli con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma terzo può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore al dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi primo, terzo quarto debbono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi primo e terzo, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi
predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonchè all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi terzo e quarto si applicano le disposizioni previste nei commi terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi terzo, sesto ed ottavo si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi primo, terzo e quarto continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale".

- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali;

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota di bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".

- Il D.Lgs. n. 322/1989 reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".- Il testo dell'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

"8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".

- Il testo dell'art. 3, commi 205 e 206, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"205. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attività di controllo nonchè di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali:

a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero delle finanze;

b) l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso;

c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione dal bando di ammissione, di una anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero una anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;

d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie di diritto tributario, diritto amministrativo e ragioneria;

e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale è indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;

f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro delle finanze".

Note all'art. 13

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 al quale l'art. 13 della legge qui pubblicata aggiunge il comma 4-bis:

"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con l'osservanza dei criteri che seguono

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

- Il testo dell'art. 6, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato. (Omissis).

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonchè per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili".

Note all'art. 14

- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente:

"6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate".

- Il testo dell'art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "

7.All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. è consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni".

Note all'art. 15

- Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".

- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 16

_ Il testo dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 6 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi). - 1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei progetti finalizzati all'ampliamento ed alb miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l'apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituito dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente integrato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi di valutazione.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa fa carico agli stanziamenti di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni. 4-5. (Omissis)

6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti possono comportare o consistere nell'applicazione sperimentale e temporanea di regole o procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello Stato. L'individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via consuntiva.(Omissis)".

- Il D.P.R. n. 303/1994: "Regolamento per la disciplina dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivo, e dei progetti pilota finalizzati al recupero della produttività".

Note all'art. 17

- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, si veda nelle note all'art. 14.

- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si veda nelle note all'art. 13.

Note all'art. 18

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

"I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto alla impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'art. 7".

Note all'art. 20

- Per il testo dell'art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 128 della Costituzione si veda nelle note all'art. 1.

- Il testo dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi".

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 è riportato in nota all'art. 13.

- La legge n. 245/1990 reca: "Norme sul piano triennale e di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990".

- La legge n. 537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica".

- Il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:  della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purchè siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore un quarto del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è proposto il rilascio medesimo. Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza".

- Il testo dell'art. 5, comma 9 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

"9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonchè le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità".

- Il testo dell'art. 4 della legge n. 390/1991 (Norme sul diritto agli studi universitari) è il seguente:

"Art. 4 (Uniformità di trattamento). - 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:

a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonchè per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;

b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".

Note all'art. 21

- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 è riportato in nota all'art. 13.

- Il testo dell'art. 355 del D.Lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alla scuola di ogni ordine e grado) è il seguente:

"Art. 355 (Riconoscimento legale). - 1. Le istituzioni scolastiche non statali di cui all'art. 352, comma 1, funzionanti da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze di sicurezza ed igieniche e didattiche e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre siano sufficienti e adatti in relazione al tipo della scuola stessa;

b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole statali, secondo l'ordine e limiti dei programmi ufficiali;

c) che il personale direttivo e insegnante sia in possesso degli stessi titoli prescritti per l'esercizio, rispettivamente, della funzione direttiva e dell'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali;

d) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano.

2. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione dei cittadini italiani, per quanto concerne l'esercizio dell'insegnamento, dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

3. La concessione del riconoscimento legale comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola non statale che abbia ottenuto il detto beneficio.

- Il testo dell'art. 1, comma 71, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997/1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonchè le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 15 aprile 1994, n. 297".

- Il D.Lgs. n. 297/1994 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 9, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) abrogato dall'art. 21, comma 14, della legge qui pubblicata:

"9. A decorrere dal 1 gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici è affidato all'Ente poste italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del nuovo sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie".

- Il testo dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilità). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione, dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istruzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".

- Il testo dell'art. 28 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente) - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazione pubbliche o private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso, di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a concorso.

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza dalle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso.

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di rimborso di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia delle Forze di polizia delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19".

 

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